Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 50
2006 00724/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 31 gennaio 2006)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RICONVERSIONE VILLAGGIO OLIMPICO EX MOI: COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SUL LOTTO IV A FAVORE DELL'ARPA. APPROVAZIONE.

   Proposta del Sindaco e degli Assessori Peveraro, Tessore e Viano.

   Gli eventi di rilevanza internazionale, quali i Giochi olimpici invernali, sono da sempre considerati un importante strumento di promozione di cambiamento urbano e di sviluppo economico delle Città. Tali eventi offrono alle città organizzatrici la possibilità di un risanamento edilizio "accelerato" e sono di stimolo a favorire la crescita economica, a migliorare gli edifici culturali esistenti e/o a costruirne di nuovi, a realizzare nuove infrastrutture viarie e parcheggi, nonché ad aumentare il riconoscimento e il prestigio a livello mondiale dell'area cittadina nel suo complesso.

   Gli impianti sportivi e gli stadi nuovi o ristrutturati sono, probabilmente, ciò che i visitatori ricordano di più di quanto è stato realizzato in Città per l'evento Olimpico. Maggiore importanza assumono, tuttavia, le migliorie infrastrutturali ed il potenziamento dei sistemi di trasporto che accompagnano l'organizzazione di un'Olimpiade: l'aumentata capacità degli aeroporti, la realizzazione di nuove strade e il miglioramento del trasporto pubblico possono rappresentare un'importante eredità per la città che ospita i giochi e per il suo sviluppo economico.

   Il fatto che le ricadute sul territorio torinese dei Giochi Olimpici Invernali del 2006 possano essere valutate in termini positivi dipende soprattutto dalla capacità di programmare adeguatamente tutto ciò che sta dietro al grande appuntamento del 2006, ma anche di gestire il "dopo Olimpiadi", la cosiddetta eredità olimpica, che spazia dalle strutture sportive ai villaggi olimpici degli atleti, dalle infrastrutture viarie alle sedi che ospitano i media, ai simboli e ai messaggi pubblicitari.

   Dalle scelte progettuali compiute circa la collocazione dei siti olimpici si delinea una notevole concentrazione degli interventi a sud della città, tra l'area degli ex Mercati Generali (conosciuta come ex MOI), gli impianti di corso Tazzoli, lo Stadio Comunale, la stazione Lingotto, il polo fieristico del Lingotto, il Parco di Italia '61 con il Palavela ed il BIT. Questa zona può essere dunque considerata come il vero e proprio distretto olimpico urbano che ha il suo fulcro nell'area dell'ex Stabilimento Lingotto. La trasformazione di questo edificio, avviata negli anni ottanta, è in fase di completamento: è stato riqualificato il centro commerciale, rafforzata l'attività alberghiera ed universitaria, creata una multisala cinematografica. Inoltre, il trasferimento delle attività produttive, un tempo collocate nelle adiacenti aree produttive e ferroviarie, ha reso disponibili spazi per un futuro ulteriore ampliamento del polo fieristico attualmente esistente, grazie anche alla creazione su dette aree del nuovo stadio di pattinaggio veloce denominato Oval. Infine, un complesso di interventi sul sistema della mobilità (come la connessione dell'area Lingotto attraverso una nuova passerella pedonale con l'omonima stazione ferroviaria, destinata nel prossimo futuro ad avere un ruolo molto più rilevante dell'attuale con il completamento del passante, le opere previste per accrescere l'accessibilità viaria - quali, per citarne una, il sottopasso di corso Spezia - e, in prospettiva più lunga, il prolungamento a sud della metropolitana) conferiranno a quest'area una nuova centralità non solo su scala urbana, ma anche metropolitana.

   Parallelamente, gli interventi previsti in altre zone dell'area metropolitana (la costruzione dei Villaggi Media su Spina 2, Spina 3 e Grugliasco) si integrano nei processi di trasformazione già in corso di attuazione, quali quelli legati ai nuovi insediamenti universitari (il raddoppio del Politecnico, la riorganizzazione delle facoltà umanistiche, l'insediamento delle facoltà scientifiche a Grugliasco) ovvero ad una riqualificazione e razionalizzazione dell'area compresa tra i corsi Sebastopoli, Agnelli, Unione Sovietica e via Filadelfia (configurabile quale vera e propria cittadella dello sport e dell'intrattenimento grazie alla ristrutturazione del vecchio Stadio Comunale, alla costruzione del nuovo Stadio "Isozaki", alla realizzazione di una nuova piazza urbana con adiacenti piscine olimpioniche e non) .

   Le trasformazioni territoriali indotte dalle Olimpiadi invernali devono inquadrarsi in un più ampio sforzo volto ad accrescere il grado di sostenibilità dell'assetto spaziale e del modello di sviluppo dell'area torinese. Occorre pertanto che, alla realizzazione delle strutture e infrastrutture olimpiche, facciano seguito iniziative in grado di individuare il riutilizzo delle stesse e al contempo capaci di integrarsi con il complesso delle politiche territoriali delle aree interessate dagli interventi Olimpici.

   Proprio nell'ottica di riconversione dei Villaggi Olimpici si colloca la proposta - inviata all'Amministrazione Comunale dal Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte (di seguito A.R.P.A.) in data 22 aprile 2004 - di acquisto dell'intero Lotto IV del Villaggio ex Moi per ricollocare in esso tutti gli uffici e i laboratori dell'Agenzia dislocati sul territorio metropolitano.

   L'intendimento manifestato da A.R.P.A. Piemonte è, infatti, di concentrare in un unico ambito territoriale tutti i propri uffici e laboratori esistenti sul territorio metropolitano al fine di creare un polo amministrativo e tecnico di rilevanza regionale, con un insediamento in grado di integrarsi architettonicamente nel complesso degli immobili circostanti, funzionalmente collegato con il centro cittadino e con il territorio regionale attraverso un completo sistema di mobilità.

   L'A.R.P.A. Piemonte è stata istituita con Legge Regionale n. 60 del 13 aprile 1995 in attuazione della Legge 61 del 21 gennaio 1994 che prevede che i controlli ambientali siano affidati ad un sistema di prevenzione e protezione articolato, formato da apposite Agenzie istituite a livello regionale. In seguito, con L.R. 28 del 20 novembre 2002, modificativa della precedente Legge 60/1995, sono state assegnate all'Agenzia anche le competenze relative alla previsione e prevenzione dei rischi naturali, rendendola titolare di tutte le funzioni di tutela e controllo in materia ambientale. L'Arpa Piemonte - ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta Regionale - svolge attività finalizzate alla tutela e al controllo ambientale, alla prevenzione e previsione dei rischi naturali. In particolare, esercita attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnica scientifica e altre attività utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli ed associati, nonché alle Aziende Sanitarie del Piemonte per garantire lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale.

   Con la sua proposta l'Arpa chiede di acquisire in diritto di superficie, per la durata di novantanove anni, i nove edifici in corso di realizzazione (e le relative aree pertinenziali) che compongono il Lotto IV e che interessano una superficie fondiaria compresa tra via Zino Zini, il sottopasso costituente prolungamento di corso Giambone; via Pio VII e il V lotto residenziale posto a sud; tale area, meglio individuata in colore giallo nella planimetria che si allega (all.3), e attualmente descritta al C.T. al foglio 1442 particelle 79p., 81p., 82p.e 85p., è in corso di frazionamento per la sua esatta individuazione, a cura e spese di Agenzia Torino 2006. Allo stato, l'estensione dell'area risulta, pertanto, pari a circa 12.000 mq. (l'esatta misurazione potrà essere determinata solo ad avvenuto frazionamento).

   Il lotto - costituito da un complesso di edifici sinteticamente descritti nell'unita nota di Agenzia Torino 2006 (all. 4) e che verranno accatastati successivamente a cura e spese di Arpa - presenta due accessi, entrambi da via Pio VII.

   Gli edifici citati sviluppano attualmente una SLP pari a mq. 20.721 circa, di cui mq. 19.906 a residenza e mq. 815 ad Aspi, ma si intende sin d'ora consentire all'Arpa un aumento di volumetria pari a 1.200 mq. di SLP per la realizzazione di locali a servizi quali un auditorium e una mensa.

   Tale iniziativa, letta alla luce delle considerazioni sopra esposte, pur non ponendosi in contrasto con i precedenti provvedimenti deliberativi di questa Amministrazione (in particolare, la stessa risulta rispondente all'indirizzo espresso nella deliberazione consiliare del 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), in cui, nell'approvare la localizzazione degli impianti ed infrastrutture dei Giochi Olimpici proposta dal CdA del Toroc, si è confermato l'orientamento, peraltro già in precedenza espresso, di salvaguardare la coerenza della destinazione post olimpica con le politiche di pianificazione urbanistico-territoriale, di salvaguardia ambientale e di sviluppo economico-sociale e culturale della Città) genera la necessità per la Città di modificare l'iniziale previsione di destinazione residenziale post olimpica del lotto in argomento, anche sotto il profilo urbanistico.

   Con la deliberazione consiliare ora menzionata si era, infatti, stabilito che non meno del 40% delle infrastrutture residenziali allocate negli ex Mercati Generali e in Spina 3 fosse "destinato a residenza pubblica sociale" e che, per la restante parte, fosse data priorità all'edilizia collettiva di interesse sociale. E' di tutta evidenza come la proposta di Arpa Piemonte, volta a dare un disegno unitario al Lotto IV facendone la sede direzionale di tutti gli uffici dell'Ente dislocati sul territorio regionale, soddisfa questa seconda esigenza di perseguimento dell'interesse pubblico, interrompendo la serie di edifici residenziali previsti sui Lotti III e V con una serie di immobili ad uso diverso che, ridefinendo l'assetto edilizio nel suo complesso, viene ad essere di supporto all'architettura sostenibile e alla riqualificazione dell'area con la previsione dell'insediamento di un'attività di servizio.

   Del resto, la realizzazione dei nove edifici in corso di costruzione sul Lotto IV è stata già pensata in funzione della loro riconversione post olimpica a residenza ma anche secondo criteri di polifunzionalità e polivalenza e quindi con un facile adattamento, per le loro caratteristiche tipologiche e tecnologie impiantistiche, ad un uso diverso, come confermato dagli obiettivi generali a cui è stato finalizzato il concorso di progettazione internazionale bandito nel 2002 e della cui aggiudicazione la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione del 10 dicembre 2002 (mecc. 2002 11617/059), (provvedimento successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale del 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 01105/059) con la quale si sono dettate anche le linee guida per lo sviluppo progettuale successivo per consentire ad Agenzia Torino 2006 di avviare le ulteriori fasi di progettazione).

   A tal proposito, occorre evidenziare che l'Arpa Piemonte intende eseguire a propria cura e spese gli interventi edilizi di riconversione ed adeguamento post olimpico per il definitivo utilizzo degli edifici a sede dei propri uffici pubblici, come risulta dal testo della convenzione integrativa alla precedente intesa siglata nel luglio 2005 - costituente all. 1 al presente provvedimento - riguardante le opere di riconversione del Lotto IV del Villaggio ex Moi e dalla bozza contrattuale allegata anch'essa al presente provvedimento - all. 2 - avente ad oggetto il trasferimento della proprietà superficiaria nonché la costituzione del diritto di superficie su tale lotto in capo all'Arpa Piemonte. Peraltro, tale intendimento è legato all'esigenza che l'Agenzia Torino 2006 svolga, per conto dell'Arpa stessa, funzioni di stazione appaltante per la progettazione e l'affidamento dei lavori di adeguamento, data l'evidente velocizzazione che il procedimento avrebbe in tal caso rispetto all'ipotesi contraria in cui la completa riconversione dei manufatti possa essere realizzata solamente al termine dell'evento olimpico.

   Analogamente, al fine del buon esito dell'operazione, si è reso necessario sottoporre tale riconversione all'approvazione del Comitato di Regia dei Giochi Olimpici ai sensi dell'art.13 della Legge 285/2000; in seno a tale organismo è stata istituita la Commissione per l'uso post olimpico con la funzione di verificare, secondo un criterio di effettiva convenienza economica valutabile in termini di costi/benefici, l'utilizzo post olimpico degli impianti e delle strutture previste nell'ambito dei Giochi. L'art.13, 2° comma, della Legge 285/2000 e s.m.i., stabilisce, infatti, che le convenzioni attuative del piano degli interventi (quale è quella che si approva con il presente provvedimento - all. 1) debbano prevedere, d'intesa con il Comitato di Regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano. In ottemperanza a ciò, lo schema di convenzione (all. 1) dell'uso post olimpico del Lotto IV a sede regionale dell'Arpa è stato approvato dal Comitato di Regia una prima volta in data 28 febbraio 2005 e successivamente confermato dallo stesso nella riunione svoltasi in data 28 novembre 2005.

   Relativamente al Villaggio Olimpico "ex M.O.I.", la convenzione attuativa - nella versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2003 (mecc. 2003 06690/072) e successivamente modificata con deliberazione del 24 maggio 2005 (mecc. 2005 00626/069) - oltre ad affermare la proprietà in capo alla Città del Villaggio ex Moi (art. 5 comma 11) prevede non solo che la riconversione degli interventi da uso olimpico ad uso residenziale venga effettuata direttamente dalla Città, in funzione di stazione appaltante, dopo il 30 giugno 2006, ma altresì che la Città stessa partecipi alla realizzazione del Lotto IV con un finanziamento pari ad Euro 11.441.937,85 (successivamente ridefinito, a seguito dell'avvenuta anticipazione di alcune opere di riconversione, in Euro 11.497.040,40) a fronte di una somma complessiva dalla stessa erogata pari ad Euro 34.992.265,19 destinata ai Lotti III, IV e V.

   A seguito della proposta proveniente dall'Arpa è scaturita, pertanto, la necessità di provvedere ad una integrazione di tale convenzione, già approvata e sottoscritta il 28 luglio 2005 (rep. RCU 5598) dalla Città, dal Toroc e dall'Agenzia Torino 2006, sia per disciplinare l'attuale fase di completamento della realizzazione degli edifici, sia per regolamentare la successiva destinazione post olimpica del lotto in argomento. Tale nuova convenzione (all. 1) dovrà necessariamente essere sottoscritta, oltre che dai tre Enti sopra citati, anche dalla stessa Arpa in quanto subentrante alla Città quale ente co-finanziatore del Lotto IV. Infatti, con deliberazione del Comitato di Regia del 17 gennaio 2006, è stato approvato il 9° aggiornamento del 15° stralcio del piano degli interventi che definisce il costo complessivo dell'intervento (risultante dalla somma degli importi dei quadri economici di ogni singolo lotto) in complessivi Euro 160.539.068,19 di cui , a carico dell'Arpa, Euro 11.497.040,40 per la costruzione del IV Lotto del Villaggio Olimpico ex Moi ed Euro 13.650.000,00 per la relativa riconversione.

   Per rendere possibile il futuro insediamento degli uffici dell'Arpa e rendere compatibile detto intervento all'interno della Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.31 Mercati Generali - Bossoli, sarà approvata specifica variazione urbanistica ai sensi della Legge 285/2000 che preveda, oltre alle attività di Residenza e Aspi, le attività di servizio di cui all'art. 3, punto 7, lettera f) - uffici pubblici - e lettera z) - attività di interesse pubblico generale - delle N.U.E.A. in quanto, come sopra evidenziato, tale area è attualmente destinata dal P.R.G.esclusivamente a Residenza e Aspi.

   Da parte sua, l'Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 285/2000 e s.m.i., si è impegnata, anche nei confronti dell'Arpa, a realizzare il Lotto IV del Villaggio Olimpico ex Moi, nonché a curare la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere di adeguamento post olimpico del medesimo lotto sopra menzionato, secondo lo studio di fattibilità redatto nel mese di ottobre 2004 su committenza dell'Arpa Piemonte.

   Alla luce delle considerazioni formulate è stato predisposto uno schema di contratto preliminare (all. 2) che impegna le parti a costituire il diritto di superficie novantanovennale prima dell'inizio dei Giochi Olimpici e, in ogni caso, ove ciò non fosse tecnicamente possibile, entro il 31 luglio 2006.

   Peraltro, considerato che l'approvazione della variazione urbanistica di cui sopra potrebbe comportare tempi eccessivamente lunghi per la stipula del contratto preliminare, e conseguentemente quest'ultimo verrebbe a costituire un inutile aggravio procedimentale, con il presente provvedimento si dà mandato all'organo esecutivo di autorizzare, in tal caso, direttamente la sottoscrizione dell'atto definitivo, ferme restando le clausole ed i contenuti del preliminare stesso.

   Il corrispettivo per il diritto di superficie è stato calcolato dal Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari, con il supporto del Dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino, in complessivi Euro 17.204.056,20 (fuori campo IVA) così suddivisi:
-   Euro 5.707.015,80 (Euro/mq. slp 223,85) pari al valore di 21.921 mq. di SLP generati dal Lotto IV (di cui mq. 19.906 residenziali, mq. 815 ad Aspi e mq. 1.200 di SLP aggiuntiva rispetto agli edifici attualmente realizzati), al valore dei 267 parcheggi interrati realizzati nel sottosuolo dell'area e al parziale rimborso (quantificato in Euro 800.000,00) delle spese sostenute per opere di demolizione e bonifica del sito;
-   Euro 11.497.040,40, pari alle risorse proprie che la Città è tenuta ad erogare ad Agenzia Torino 2006 per l'esecuzione dei lavori del Lotto IV.

   L'importo di Euro 11.497.040,40, indicato nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2003 (mecc. 2003 06690/072) e così ridefinito a seguito dell'anticipazione di alcune delle opere di riconversione, corrispondeva alla quota parte, riferita al Lotto IV, delle risorse totali facenti carico alla Città per la realizzazione dell'intero Villaggio Olimpico (Lotti III, IV e V).

   Infatti, a fronte del Formale Impegno posizione n. 4453806/00 del 28 novembre 2002, con apposita determinazione dirigenziale è stato assunto, con la Cassa Depositi e Prestiti, il mutuo n. 1794 pari ad Euro 34.103.427,29 a copertura del costo da sostenersi per i Lotti III, IV e V dell'area ex M.O.I., stabilendone la restituzione in n. 40 rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, da calcolarsi, semestre per semestre, a saggio di interesse variabile e prevedendo in garanzia delegazioni sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio. Tale importo era stato così definito dagli aggiornamenti del 15° stralcio del Piano degli interventi approvato dal Comitato di Regia.

   Successivamente, peraltro, il 9° aggiornamento a tale stralcio del Piano degli Interventi, approvato con deliberazione del Comitato di Regia in data 17 gennaio 2006, tenendo conto del subentro di Arpa in luogo della Città nel finanziamento del lotto IV, ha previsto un onere economico complessivo per la totalità dei lotti pari ad Euro 160.539.068,19 di cui Euro 109.896.803,00 a carico della Legge 285/2000, Euro 23.495.224,79 a carico della Città - finanziamento destinato esclusivamente alla realizzazione dei Lotti III e IV nonchè, (per Euro 342.319,13) destinato agli interventi di riconversione di tali lotti e al monitoraggio della passerella (per Euro 178.197,41) -, Euro 11.497.040,40 per la realizzazione del solo Lotto IV ed Euro 13.650.000,00 per le opere di riconversione, entrambi detti ultimi importi a carico dell'Arpa, ed infine Euro 2.000.000,00 a valere sul cofinanziamento della Regione Piemonte. Diventando ente cofinanziatore del Lotto IV in luogo della Città, l'Arpa ha manifestato la propria volontà a rimborsare alla Città la quota di mutuo sottoscritta per tale lotto, pari, come detto, ad Euro 11.497.040,40, e a versare, in sede di sottoscrizione del contratto preliminare, quanto già anticipato dall'Amministrazione Comunale all'Agenzia Torino 2006, così come evidenziato all'art.7 lett.a dell'unito schema di contratto (all. 2).

   La somma di Euro 5.707.015,80, dedotto un acconto pari ad Euro 500.000,00, sarà corrisposta ratealmente per tutta la durata del diritto di superficie, a cadenza annuale, in rate che verranno aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come meglio esplicitato nel predetto art. 7.

   Le opere di riconversione post olimpica che Arpa Piemonte intende realizzare per il definitivo utilizzo degli edifici a sede dei propri uffici sono sommariamente individuate in uno studio di fattibilità che è stato formalmente predisposto dall'Agenzia Torino 2006 nell'ottobre 2004 (si veda l'art. 3 comma 3 dello schema di convenzione - all. 1 - nonché la premessa VIII dello schema di contratto - allegato 2). Tali interventi verranno eseguiti, come poc'anzi indicato, su di un'area che dovrà avere la destinazione urbanistica sopra descritta; qualora l'Arpa intendesse utilizzare, in fase di realizzazione di tali interventi, una SLP maggiore rispetto sia a quella attualmente realizzata (mq. 20.721) sia a quella aggiuntiva (mq 1.200) prevista da detto studio di fattibilità, l'Arpa verserà, per questa ulteriore SLP, un corrispettivo pari a quello dovuto per la SLP esistente (Euro/mq. SLP 223,85).

   Si è convenuto, inoltre, (vd. art. 5 lett. b della schema di contratto all. 2), che con il presente provvedimento si autorizzi sin d'ora l'Arpa Piemonte, senza necessità di una nuova deliberazione, a realizzare, entro 5 anni dalla sottoscrizione del contratto definitivo, fino a 1.500 mq. di nuova SLP; detta autorizzazione resta subordinata alla previa formale richiesta e al pagamento del corrispettivo, come sopra indicato, pari ad Euro 223,85 mq.SLP, da aggiornarsi in relazione all'indice dei prezzi accertata dall'Istat a far tempo dalla stipula del contratto definitivo, assumendo quale riferimento l'ultimo indice Istat disponibile al momento di approvazione della determinazione di accertamento dell'entrata.

   Oltre al corrispettivo in denaro sopra indicato, l'Arpa assume l'obbligo di rilasciare, entro 6 mesi dalla "fine lavori" delle opere di riconversione degli edifici costituenti il Lotto IV, i locali che attualmente utilizza quale sede del Dipartimento Provinciale di Torino nell'immobile di proprietà comunale sito in via San Domenico n. 22/b (si veda l'art. 6 dello schema di contratto - all. 2); si ritiene, peraltro, di consentire il mantenimento delle centraline di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in detto stabile, che costituisce ormai la sede storica per la stazione di rilevamento delle fonti di inquinamento urbano, in quanto collocata in una zona urbana caratterizzata da forte presenza di traffico ed idonea ad ospitare l'occorrente strumentazione per la misurazione. A tal fine, la disciplina dell'uso dei vani tecnici che ospitano tali centraline di rilevamento è demandata a successivo contratto di comodato. Resta inteso che, qualora l'Arpa non ottemperasse all'obbligo di rilascio dei predetti locali, la permanenza negli stessi dovrà essere regolarizzata con apposito contratto a titolo oneroso, per una durata da stabilirsi congiuntamente.

   Rilevante, altresì, nel contesto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Arpa, il diritto di riacquisto riconosciuto alla Città, in caso di trasferimento del diritto di superficie/proprietà superficiaria sui singoli immobili o sull'intero complesso edilizio (art. 9 della convenzione all. 1 e art. 17 del contratto all. 2). Tale diritto dovrà essere esercitato al prezzo pagato dall'A.R.P.A. alla Città per la costituzione del diritto di superficie quale in precedenza individuato, aggiornato secondo la formula U.E.E.C. (formula adottata dall'Unione degli Esperti Contabili Europei, in riferimento alla variazione del valore di costo di un immobile nel tempo rispetto ai criteri di vetustà, correlata con il deperimento dovuto all'obsolescenza funzionale).

   Inoltre, così come disciplinato dall'art. 9 della bozza contrattuale (all. 2), Arpa Piemonte si impegna a fornire una serie di servizi in favore della Città, per tutta la durata della rateizzazione stessa, in adempimento dell'obbligazione del pagamento degli interessi maturandi sull'importo di Euro 5.707.015,80. Si tratta, in particolare, del monitoraggio dei campi elettromagnetici, che implica lo svoglimento delle attività di valutazione di impatto di sorgenti di campo elettromagnetico, di monitoraggio dei siti radiotelevisivi e di archiviazione informatizzata delle sorgenti di campo elettromagnetico, nonché del supporto tecnico, per tutta la durata del contratto, alle attività connesse ai siti contaminati anche mediante la fornitura di dati ed analisi ambientali funzionali ai piani di caratterizzazione o alla realizzazione delle bonifiche, eccezion fatta per i siti dichiarati di interesse nazionale.

   Infine, deve darsi atto che il Villaggio Olimpico "ex M.O.I." - come, del resto, tutte le aree ubicate sul territorio cittadino interessate dalla realizzazione delle infrastrutture olimpiche - è concesso in uso gratuito ad Agenzia Torino 2006 sino alla data di ultimazione dei lavori ed al Toroc sino al 30 giugno 2006, e l'immissione nel possesso in favore dell'Arpa potrà avvenire solo a seguito della stipula dell'atto definitivo (entro il 31 luglio 2006); peraltro, qualora le Parti concordino di addivenire alla formalizzazione del contratto definitivo in data anteriore al 30 gennaio 2006 o comunque prima dell'ultimazione dei lavori e del relativo collaudo, l'Arpa Piemonte si impegna, con la sottoscrizione dell'atto, ad immettere nella detenzione dell'intero Lotto IV il Toroc a titolo di comodato gratuito sino al 30 giugno 2006 ai fini dell'allestimento, preparazione e utilizzo degli immobili per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e per gli adempimenti successivi alla manifestazione. Viceversa, qualora il contratto definitivo venga formalizzato in data successiva al 30 giugno 2006 o comunque in data successiva al rilascio da parte del Toroc, l'Arpa verrà immesa nella detenzione dell'intero Lotto IV, quale comodataria, contestualmente alla cessazione del diritto d'uso spettante al Toroc. Si precisa che al personale dell'Arpa viene consentito sin d'ora l'accesso al Lotto IV al fine di realizzare anticipatamente gli interventi di riconversione post olimpica purché ciò non ostacoli o causi ritardi alle attività di allestimento olimpico; del pari, tale diritto di accesso rimane in capo anche alla Città fino a quando la stessa rimanga proprietaria di detto Lotto (si veda art.12 della bozza - all. 2).

   Si precisa, infine, che tutte le operazioni catastali e le spese connesse agli atti sono assunte a carico di Arpa Piemonte.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)   di approvare la convenzione ex art.13 comma 1 bis della Legge 285/2000 e s.m.i. - costituente allegato n. 1 al presente provvedimento (all. 1 - n.            ) - riguardante il subentro dell'Arpa Piemonte alla Città quale ente cofinanziatore della realizzazione del Lotto IV del Villaggio Olimpico "Ex M.O.I.", l'intervento dell'Arpa stessa quale ente finanziatore delle opere di riconversione ed il trasferimento della proprietà superficiaria degli edifici su di esso realizzati, nonché la costituzione del diritto di superficie sull'area di pertinenza, in capo ad Arpa Piemonte;

2)   di approvare la costituzione del diritto di superficie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 952, 1° e 2° comma cod. civ., in favore di Arpa Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, con sede in Torino, via della Rocca n. 49, c.f. e partita IVA 07176380017 su n. 9 edifici - e relative aree di pertinenza circostanti - in fase di completamento di realizzazione sul Lotto IV del complesso "Villaggio Olimpico ex M.O.I." (edifici denominati, nel progetto definitivo approvato dall'Agenzia Torino 2006, edificio A1; edificio A3, A4, B4 e C4; edificio B0; edificio B2; edificio C1; edificio D0; edificio D2; edificio E1; edificio D3-E4); quale Lotto, dell'estensione territoriale complessiva di oltre 12.000 mq., risulta individuato in colore giallo nella planimetria che si allega al presente provvedimento (all. 3 - n.            ) e distinto al C.T. al foglio 1442 particelle 79p., 81p., 82p. e 85p., oggetto di frazionamento catastale in corso; i suddetti fabbricati sono descritti nella nota di Agenzia Torino 2006 che si allega (all. 4 - n.            );

3)   di approvare che il diritto di superficie sia costituito per novantanove anni rinnovabili decorrenti dalla stipulazione dell'atto definitivo, da formalizzarsi entro il 31 luglio 2006;

4)   di approvare la bozza di contratto preliminare, con relativi allegati, da sottoscrivere con Arpa Piemonte allegato al presente provvedimento (all. 2 - n.             ), dandosi atto che il corrispettivo per l'acquisto della proprietà superificiaria e per la costituzione del diritto di superficie resta stabilito in    Euro 17.204.056,20, fuori campo I.V.A., di cui:
-   Euro 5.707.015,80 (Euro/mq. slp 223,85) pari al valore di 21.921 mq. di SLP generati dal Lotto IV (di cui mq. 19.906 residenziali, mq. 815 commerciali e mq. 1.200 di SLP aggiuntiva), al valore dei 267 parcheggi interrati realizzati nel sottosuolo dell'area e al parziale rimborso (quantificato in Euro 800.000,00) delle spese sostenute per opere di demolizione e bonifica del sito;
-   Euro 11.497.040,40 pari alla quota di finanziamento che la Città di Torino ha sostenuto e dovrà sostenere a fronte del mutuo rep. n. 1794 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma relativamente alla quota di finanziamento del Lotto IV.
Detto corrispettivo verrà corrisposto come segue:
A titolo di acconto all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare:
-   Euro 4.082.526,38, somma corrispondente all'importo già anticipato dalla Città ad Agenzia Torino 2006 avvalendosi del preammortamento del mutuo rep. n. 1794 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Alla stipula del contratto definitivo:
-   Euro 7.414.514,02 pari all'intera quota di finanziamento (Euro 11.497.040,40) richiesta dalla Città alla Cassa Depositi e Prestiti a valere sul mutuo rep. n. 1794, dedotto l'importo già versato in sede di contratto preliminare;
-   Euro 500.000,00 quale anticipo del valore del terreno sulla prima rata.
In 99 rate annuali anticipate di Euro 52.596,12 ciascuna:
-   Euro 5.207.015,80, la prima delle quali alla stipulazione del contratto definitivo. Ciascuna rata verrà aggiornata annualmente in misura pari al 100% della variazione in aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a far tempo dalla data del rogito;

5)   di autorizzare la variazione urbanistica, descritta in premessa - occorrente per rendere coerente la destinazione urbanistica del lotto IV con l'insediamento dell'Arpa Piemonte - all'interno della conferenza olimpica ai sensi dell'art. 9 della Legge 285/2000 dando mandato agli uffici comunali competenti alla predisposizione e sottoscrizione degli atti necessari;

6)   di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'accertamento di entrata e l'esatta individuazione catastale dell'area;

7)   di dare atto che le spese di accatastamento, stipula degli atti e conseguenti sono a carico dell'Arpa Piemonte;

8)   di autorizzare il legale rappresentante della Città, nonché l'ufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione degli atti, tutte quelle modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti stessi;

9)   di dare mandato alla Giunta affinchè autorizzi, ove necessario come meglio indicato in narrativa, la stipulazione dell'atto definitivo di costituzione del diritto di superficie, in luogo del preliminare di cui al punto 4, e ne approvi il relativo schema. Quest'ultimo dovrà riportare in ogni caso i contenuti e le condizioni previste dalla bozza di contratto preliminare allegato (all. 2 - n. ), salve le modificazioni formali occorrenti per la redazione del definitivo;

10)   di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti:

Allegato 1 - Schema di convenzione

A pagina 16, Articolo 8 - Diritto di riacquisto, seconda riga del punto 1., il testo: "La Città di Torino avrà diritto di riacquisto dei singoli immobili o dell'intero complesso edilizio, in caso di prima alienazione della proprietà superficiaria degli stessi." è sostituita con la seguente: "La Città di Torino avrà diritto di riacquisto dei singoli immobili o dell'intero complesso edilizio, in caso di alienazione della proprietà superficiaria degli stessi."

Allegato 2 - Atto preliminare

A pagina 12, i primi due paragrafi dell'articolo 17: "A.R.P.A. è obbligata … alla Città a titolo gratuito." sono sostituiti dai seguenti:
"Ad A.R.P.A. è fatto divieto di alienare a terzi i beni in oggetto per 5 anni dalla data del contratto definitivo, salvo quanto disposto al successivo paragrafo.
E' consentito, tuttavia, il trasferimento di detti beni a soggetto giuridico nel quale l'A.R.P.A. si sia trasformata, incorporata, fusa o scissa, che persegua i medesimi fini istituzionali e che comunque configuri la continuità soggettiva e la prosecuzione della sua attività.
Ferma restando la destinazione a servizi pubblici, alla scadenza del quinquennio di cui sopra, l'eventuale alienazione a terzi dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Città di Torino che avrà diritto di riacquisto sull'intero complesso edilizio o sui singoli immobili che lo compongono alle condizioni infra precisate. Detto diritto viene riconosciuto alla Città a titolo gratuito.
"