Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti

n. ord. 62
2006 00545/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 7 febbraio 2006)

 

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO "CARRARA CALCIO", CORSO APPIO CLAUDIO 106. PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE DELLA CITTA' A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 92.370,00 DA CONTRARSI TRA IL COMITATO "PELLERINA 2000" E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI COSTRUZIONE DI DUE CAMPI DI CALCETTO.

   Proposta dell'Assessore Peveraro,
   di concerto con l'Assessore Montabone.

   Con deliberazione n. 160 del Consiglio Comunale del 1° giugno 1998 (mecc. 9803409/10), esecutiva dal 15 giugno 1998, è stata approvata la concessione in gestione al Comitato "Pellerina 2000" dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato "Carrara Calcio", sito in corso Appio Claudio 106, per la durata di anni venti, alle condizioni specificate nel disciplinare ad essa allegato. La relativa Convenzione venne stipulata in data 11 giugno 1999.
   Il predetto Comitato, con nota del 23 marzo 2005, ha richiesto il rilascio di una garanzia fideiussoria alla Città, inizialmente per l'importo di Euro 92.962,00, a valere sul contraendo mutuo di pari importo con l'Istituto per il Credito Sportivo, a parziale finanziamento delle opere di costruzione di due campi di calcetto in erba sintetica in Torino, corso Appio Claudio 106, di cui alla autorizzazione edilizia n. 1040/99 dell'8 novembre 1999.
   Tale progetto comporta una spesa complessiva di Euro 154.937,07, IVA e spese tecniche comprese, come di seguito riportato:

Lavori                                         Euro    125.109,82
IVA 10%                                    Euro      12.510,99
Spese tecniche IVA compresa     Euro      13.804,22
Imprevisti                                     Euro       3.512,04
Totale                                          Euro   154.937,07

   L'Istituto per il Credito Sportivo, con nota del 6 dicembre 2005, ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nell'adunanza del 1° dicembre 2005, la concessione di un mutuo di Euro 92.370,00 a favore del Comitato "Pellerina 2000" per il finanziamento parziale delle opere di costruzione di due campi di calcetto, alle seguenti condizioni:

- saggio di interesse: tasso nominale annuo del 4,25%, corrispondente ad un tasso semestrale del 2,125%;
- durata: 10 anni;
- ammortamento: n. 20 (venti) rate semestrali costanti posticipate;
- contributo sugli interessi: 1,25% su 92.370,00, per Convenzione "Regione Piemonte - C.O.N.I. - I.C.S.", da dedursi di volta in volta dall'ammontare di ciascuna rata di ammortamento;
garanzie: fideiussione solidale del Comune di Torino ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 fino alla concorrenza di Euro 92.370,00;
La possibilità di rilasciare fideiussioni, da parte dell'ente locale, a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente stesso, è disciplinata dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale richiede la sussistenza delle seguenti condizioni:

-   che il progetto sia approvato dall'ente locale;
-   che la convenzione stipulata tra l'ente locale e il soggetto mutuatario regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
-   che la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
-   che la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera;

   Tali condizioni di legge sono tutte soddisfatte, in quanto:

-   il Settore Tecnico Edilizia Sportiva, tenuto conto del parere del CONI, con nota del 5 luglio 2001, ha espresso parere favorevole in linea tecnica al progetto ad esso sottoposto;
-   in virtù dell'art. 11 della Convenzione, il Comitato si impegna a consentire la fruizione della struttura da parte della collettività locale;
-   in virtù dell'art. 3 della Convenzione, le strutture realizzate si intendono acquisite al patrimonio della Città;
-   in virtù dell'art. 4 della stessa, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi;

   Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
   Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria del Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del mutuo, e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi di mora per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi di preammortamento, nella misura convenuta con il mutuatario nel contratto condizionato e negli atti di erogazione, nonché alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo in questione.
   Considerato che a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo in oggetto, per 10 anni e, comunque, fino alla completa estinzione dello stesso, l'obbligazione fideiussoria del Comune corrisponde alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza, nonché a quanto dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario, in caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante dal rapporto di mutuo.
   Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine a movimenti finanziari se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le Passività dello Stato Patrimoniale.
   Considerato tuttavia che il Comune si impegna a prevedere nel proprio bilancio un capitolo rubricato quale "Oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto per il Credito Sportivo comunicherà, corrispondenti all'importo di escussione della garanzia.
   Visti gli schemi dello stipulando contratto di mutuo e del capitolato dei patti e delle condizioni generali, allegati al presente provvedimento.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Ritenuto di dover prestare la garanzia di cui all'oggetto, per le finalità culturali, sociali e sportive perseguite.
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di concedere fideiussione solidale da parte della Città di Torino, a garanzia del mutuo da contrarsi tra il Comitato "Pellerina 2000" e l'Istituto per il Credito Sportivo, per un importo di Euro 92.370,00 a parziale finanziamento delle opere di costruzione di due campi da calcetto nell'impianto sportivo Carrara Calcio in corso Appio Claudio 106 in Torino, per tutta la durata del mutuo e in conformità dei patti e condizioni specificati nell'art. 5 dello schema di contratto di cui in appresso;
2)   di prendere atto dello schema del contratto di mutuo e del capitolato dei patti e condizioni generali che vengono allegati al presente provvedimento (all. 1 e 2 - nn.                ) per farne parte integrante e sostanziale;
3)   di dare atto che con la prestanda fideiussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000, così come modificati con Legge 30 dicembre 2004 n. 311;
4)   di obbligarsi a restituire all'Istituto finanziatore, nel caso che il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all'Istituto finanziatore di quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo, prevedendo in bilancio un capitolo rubricato "oneri derivanti dalla garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, somme in misura adeguata alla copertura della garanzia fideiussoria assunta, a seguito di escussione della garanzia da parte dell'Istituto mutuante;
5)   di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;
6)   di iscrivere la fideiussione nelle Passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di perfezionamento del relativo contratto;
7)   di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala o, in sua vece, al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 55 commi 5 e 6 del nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo 2005:
a)   di perfezionare l'operazione di fideiussione intervenendo nella stipula del relativo contratto al fine di compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune tutte le operazioni necessarie per la concessione della fideiussione stessa;
b)   di apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
8)   di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.