Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti
n. ord. 62
2006 00545/024
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO "CARRARA CALCIO", CORSO APPIO CLAUDIO 106. PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE DELLA CITTA' A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 92.370,00 DA CONTRARSI TRA IL COMITATO "PELLERINA 2000" E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI COSTRUZIONE DI DUE CAMPI DI CALCETTO.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l'Assessore Montabone.
Con deliberazione n. 160 del Consiglio Comunale
del 1° giugno 1998 (mecc. 9803409/10), esecutiva dal 15 giugno
1998, è stata approvata la concessione in gestione al Comitato
"Pellerina 2000" dell'impianto sportivo di proprietà
comunale denominato "Carrara Calcio", sito in corso
Appio Claudio 106, per la durata di anni venti, alle condizioni
specificate nel disciplinare ad essa allegato. La relativa Convenzione
venne stipulata in data 11 giugno 1999.
Il predetto Comitato, con nota del 23 marzo
2005, ha richiesto il rilascio di una garanzia fideiussoria alla
Città, inizialmente per l'importo di Euro 92.962,00, a
valere sul contraendo mutuo di pari importo con l'Istituto per
il Credito Sportivo, a parziale finanziamento delle opere di costruzione
di due campi di calcetto in erba sintetica in Torino, corso Appio
Claudio 106, di cui alla autorizzazione edilizia n. 1040/99 dell'8
novembre 1999.
Tale progetto comporta una spesa complessiva
di Euro 154.937,07, IVA e spese tecniche comprese, come di seguito
riportato:
Lavori Euro 125.109,82
IVA 10% Euro
12.510,99
Spese tecniche IVA compresa Euro
13.804,22
Imprevisti Euro
3.512,04
Totale Euro 154.937,07
L'Istituto per il Credito Sportivo, con nota del 6 dicembre 2005, ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nell'adunanza del 1° dicembre 2005, la concessione di un mutuo di Euro 92.370,00 a favore del Comitato "Pellerina 2000" per il finanziamento parziale delle opere di costruzione di due campi di calcetto, alle seguenti condizioni:
- saggio di interesse: tasso nominale annuo del 4,25%, corrispondente
ad un tasso semestrale del 2,125%;
- durata: 10 anni;
- ammortamento: n. 20 (venti) rate semestrali costanti posticipate;
- contributo sugli interessi: 1,25% su 92.370,00, per Convenzione
"Regione Piemonte - C.O.N.I. - I.C.S.", da dedursi di
volta in volta dall'ammontare di ciascuna rata di ammortamento;
garanzie: fideiussione solidale del Comune di Torino ai sensi
dell'art. 207 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 fino alla concorrenza
di Euro 92.370,00;
La possibilità di rilasciare fideiussioni, da parte dell'ente
locale, a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati
alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini culturali,
sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente stesso,
è disciplinata dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, il quale richiede la sussistenza delle seguenti
condizioni:
- che il progetto sia approvato dall'ente locale;
- che la convenzione stipulata tra l'ente locale
e il soggetto mutuatario regoli la possibilità di utilizzo
delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- che la struttura realizzata sia acquisita al
patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- che la convenzione regoli i rapporti tra ente
locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione
o alla ristrutturazione dell'opera;
Tali condizioni di legge sono tutte soddisfatte,
in quanto:
- il Settore Tecnico Edilizia Sportiva, tenuto
conto del parere del CONI, con nota del 5 luglio 2001, ha espresso
parere favorevole in linea tecnica al progetto ad esso sottoposto;
- in virtù dell'art. 11 della Convenzione,
il Comitato si impegna a consentire la fruizione della struttura
da parte della collettività locale;
- in virtù dell'art. 3 della Convenzione,
le strutture realizzate si intendono acquisite al patrimonio della
Città;
- in virtù dell'art. 4 della stessa, la
Città potrà esigere la restituzione immediata del
bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi;
Considerato che, ai sensi del citato art.
207, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento
garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite
di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali
interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti
non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi,
superiori al limite di legge.
Considerato che l'ammontare dell'obbligazione
fideiussoria del Comune è variabile in ordine alle singole
somministrazioni effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento
del mutuo, e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato,
agli eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi
di mora per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi di
preammortamento, nella misura convenuta con il mutuatario nel
contratto condizionato e negli atti di erogazione, nonché
alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo
in questione.
Considerato che a partire dall'inizio dell'ammortamento
del mutuo in oggetto, per 10 anni e, comunque, fino alla completa
estinzione dello stesso, l'obbligazione fideiussoria del Comune
corrisponde alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà
fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza, nonché
a quanto dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario,
in caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo
negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante
dal rapporto di mutuo.
Considerato altresì che la fideiussione
non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine
a movimenti finanziari se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato
principale, talché il relativo importo non può essere
iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le
Passività dello Stato Patrimoniale.
Considerato tuttavia che il Comune si impegna
a prevedere nel proprio bilancio un capitolo rubricato quale "Oneri
derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale
dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di
bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale
ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto
per il Credito Sportivo comunicherà, corrispondenti all'importo
di escussione della garanzia.
Visti gli schemi dello stipulando contratto
di mutuo e del capitolato dei patti e delle condizioni generali,
allegati al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Ritenuto di dover prestare la garanzia di cui
all'oggetto, per le finalità culturali, sociali e sportive
perseguite.
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del
suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere fideiussione solidale da parte
della Città di Torino, a garanzia del mutuo da contrarsi
tra il Comitato "Pellerina 2000" e l'Istituto per il
Credito Sportivo, per un importo di Euro 92.370,00 a parziale
finanziamento delle opere di costruzione di due campi da calcetto
nell'impianto sportivo Carrara Calcio in corso Appio Claudio 106
in Torino, per tutta la durata del mutuo e in conformità
dei patti e condizioni specificati nell'art. 5 dello schema di
contratto di cui in appresso;
2) di prendere atto dello schema del contratto
di mutuo e del capitolato dei patti e condizioni generali che
vengono allegati al presente provvedimento (all. 1 e 2 - nn. )
per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che con la prestanda fideiussione
non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed
all'art. 207 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, e che sono stati rispettati
i criteri indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000, così
come modificati con Legge 30 dicembre 2004 n. 311;
4) di obbligarsi a restituire all'Istituto finanziatore,
nel caso che il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento
delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso
per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori,
spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare
ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto
di mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti
in materia, compreso il rimborso all'Istituto finanziatore di
quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione
del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto
per qualsiasi motivo, prevedendo in bilancio un capitolo rubricato
"oneri derivanti dalla garanzie fideiussorie assunte"
nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione
di variazione di bilancio, somme in misura adeguata alla copertura
della garanzia fideiussoria assunta, a seguito di escussione della
garanzia da parte dell'Istituto mutuante;
5) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari
provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia
assunte;
6) di iscrivere la fideiussione nelle Passività
dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla
data di perfezionamento del relativo contratto;
7) di dare mandato al Direttore Finanziario dott.
Domenico Pizzala o, in sua vece, al Dirigente Finanza e Fiscale
dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 55 commi 5 e 6 del
nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo 2005:
a) di perfezionare l'operazione di fideiussione
intervenendo nella stipula del relativo contratto al fine di compiere
in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune tutte le operazioni
necessarie per la concessione della fideiussione stessa;
b) di apportare le variazioni e le integrazioni
che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti
ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni
che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni
di cui alla presente deliberazione;
8) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma,
del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.