Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Edilizia Privata
n. ord. 83
2006 00286/038
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999 N. 19. SPECIFICAZIONI DI ALCUNI PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038) è stato
approvato il nuovo Regolamento Edilizio in attuazione della Legge
Regionale 8 luglio 1999 n. 19.
Nel nuovo strumento normativo, in ottemperanza
alle prescrizioni contenute nel titolo III del Regolamento Tipo
Regionale avente valore cogente, sono state introdotte definizioni
e metodi di calcolo dei principali parametri edilizi ed urbanistici
adeguate a detto Regolamento Tipo, rinviando contestualmente ad
un separato provvedimento di variante urbanistica l'adeguamento
delle Norme di Attuazione del P.R.G., sia al fine di determinare
il valore assunto dai vari parametri con riferimento alle singole
aree normative che la disciplina regionale demanda espressamente
al P.R.G., sia al fine di coordinare le definizioni dei vari parametri
edilizi ed urbanistici contenute nell'art. 2 delle NUEA con quelle
introdotte dal nuovo Regolamento Edilizio.
Il provvedimento sopra indicato è costituito
dalla variante n. 87 al P.R.G. adottata dal Consiglio Comunale
con deliberazione in data 21 marzo 2005 (mecc. 2004 01104/009).
Le osservazioni che sono pervenute hanno generalmente
messo in evidenza la difficoltà di separare le definizioni,
contenute nel Regolamento Edilizio, dalla determinazione dei valori
assunti dagli stessi, contenute nelle N.U.E.A.. Tant'è
che nel merito le osservazioni sono prevalentemente riferite a
disposizioni specifiche del Regolamento Edilizio e non potrebbero
trovare accoglimento in sede di approvazione della sopracitata
variante n. 87 ma solo attraverso una parallela variazione del
Regolamento stesso. In questo senso muove il presente atto deliberativo.
E' emersa inoltre la necessità di apportare
alcune correzioni e integrazioni alle norme riguardanti alcuni
argomenti specifici che fin dalle prime fasi di applicazione del
nuovo Regolamento Edilizio hanno presentato maggiori difficoltà
di coordinamento con altri riferimenti normativi vigenti.
In particolare le integrazioni e modifiche riguardano
le seguenti materie:
Determinazione dei valori delle altezze massime consentite
Appare opportuno, per ragioni di chiarezza e semplicità
di lettura delle norme, trasferire nel Regolamento Edilizio la
determinazione del valore del parametro "altezza dei fronti",
tradizionalmente e ordinariamente legata all'ampiezza delle strade
di confrontanza come nel precedente Regolamento Edilizio. Sono
fatte salve le prescrizioni contenute nelle schede normative di
P.R.G. che stabiliscono il numero massimo di piani fuori terra.
Superficie utile lorda (Sul)
Come già illustrato in sede di approvazione del nuovo
Regolamento Edilizio tale parametro risulta molto simile al corrispondente
parametro Slp del P.R.G. vigente. Si differenzia per l'esclusione
dal calcolo dei vani scala indipendentemente dalla loro superficie
e dalla destinazione del fabbricato. L'adozione della Sul produrrebbe
un incremento della capacità insediativa di piano che,
per essere mantenuta ai valori attuali, necessiterebbe dell'introduzione
di complicati parametri correttivi di difficile applicazione.
D'altra parte l'introduzione del nuovo parametro senza correttivi
inciderebbe sul dimensionamento di Piano.
Si ritiene dunque opportuno, in funzione di radicale semplificazione,
considerato l'avanzato stato di attuazione del P.R.G. vigente
ed i numerosi atti di pianificazione di dettaglio redatti sulla
base dei previgenti parametri ed attualmente in fase di approvazione,
conservare l'attuale parametro Slp con relative modalità
di calcolo, come normato dall'art. 2 delle NUEA, al fine di mantenere
il dimensionamento complessivo del P.R.G., fino alla sua revisione
generale che si prevede debba essere affrontata a tempi brevi.
E' stata pertanto introdotta nell'articolato del Regolamento Edilizio
la disposizione transitoria di cui all'art. 27 bis del Regolamento
Tipo Regionale, che consente di mantenere temporaneamente in vigore,
fino alla revisione generale del Piano, la definizione di Slp
del P.R.G. in luogo della nuova definizione di Sul.
Disposizioni relative al superamento delle barriere architettoniche
Vengono introdotte nell'art. 18 nuove disposizioni che favoriscono
l'esecuzione di opere di adeguamento in edifici esistenti indipendentemente
dalla verifica del parametro Slp.
All'art. 31 la prescrizione relativa all'applicazione delle norme
tecniche per la nuove costruzioni ai casi di interventi superiori
alla manutenzione ordinaria su edifici esistenti, viene opportunamente
rettificata con quella relativa agli interventi di ristrutturazione,
poiché si è constatata l'impossibilità tecnica
di applicazione della norma come attualmente formulata in molti
casi concreti sottoposti all'esame dell'Amministrazione.
Allegato Energetico Ambientale
Così come stabilito da un'apposita mozione, approvata
dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 12476/002)
che ha impegnato in tal senso il Sindaco e la Giunta, sono stati
individuate le ulteriori norme dell'Allegato Energetico-Ambientale
a cui dare valore cogente e non soltanto di raccomandazione incentivata.
Nel corso di tale lavoro condotto con le rappresentanze tecnico-scientifiche
delle categorie economiche professionali, della Regione, della
Provincia e del Politecnico sono stati anche approfonditi nel
dettaglio alcuni aspetti delle prescrizioni tecniche ed è
emersa l'opportunità di procedere all'aggiornamento di
alcune indicazioni tecniche ivi contenute, e ad una parziale revisione
dei punteggi in base ai quali calcolare lo "sconto"
degli oneri concessori applicabile in base al redigendo "Regolamento
Oneri".
Interventi Urgenti a tutela della pubblica incolumità
Sono state apportate alcune lievi modifiche al testo degli
articoli 34, 67 e 68 del Regolamento Edilizio al fine di rendere
più incisivi, e difendibili in caso di impugnativa, gli
interventi degli uffici preposti al Pronto Intervento Edilizio.
E' stato infine aggiornato l'articolo 70 - "Deroghe"
sopprimendo il nulla osta della Giunta Regionale in quanto non
più previsto dal vigente Testo Unico dell'Edilizia.
La presente
deliberazione ed i relativi allegati sono stati inviati ai Consigli
Circoscrizionali per lacquisizione dei pareri di competenza
ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
della Città, i quali si sono espressi nel seguente modo
(all. 3-11 - nn. ).
- CIRCOSCRIZIONE I: provvedimento del
Consiglio Circoscrizionale del 13 febbraio 2006. (mecc. 2006 00958/084)
"PARERE FAVOREVOLE";
- CIRCOSCRIZIONE II: provvedimento del Consiglio
Circoscrizionale del 6 marzo 2006 (mecc. 2006 01613/85) "PARERE
FAVOREVOLE";
- CIRCOSCRIZIONE III: provvedimento del Consiglio
Circoscrizionale del 28 febbraio 2006 (mecc. 2006 01289/086) "PARERE
FAVOREVOLE";
- CIRCOSCRIZIONE V: provvedimento del Consiglio
Circoscrizionale del 6 marzo 2006 (mecc. 2006 01696/88) "PARERE
FAVOREVOLE";
- CIRCOSCRIZIONE VI: provvedimento del Consiglio
Circoscrizionale del 23 febbraio 2006 (mecc. 2006 01287/089) "PARERE
FAVOREVOLE";
- CIRCOSCRIZIONE VII: provvedimento del Consiglio
Circoscrizionale del 23 febbraio 2006 (mecc. 2006 01399/090) "PARERE
FAVOREVOLE";
- CIRCOSCRIZIONE VIII: Giunta Esecutiva Circoscrizionale
e II Commissione Circoscrizionale "PARERE FAVOREVOLE";
- CIRCOSCRIZIONE IX: provvedimento del Consiglio
Circoscrizionale del 28 febbraio 2006 (mecc. 2006 01425/092) "PARERE
FAVOREVOLE";
- CIRCOSCRIZIONE X: provvedimento del Consiglio
Circoscrizionale del 22 febbraio 2006. (mecc. 2006 01246/093)
"PARERE FAVOREVOLE".
Non risulta
pervenuto il parere della Circoscrizione n. 4.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio
relative agli articoli 13, 15, 16, 18, 21, 31, 34, 40, 67, 68
e 70, nonché l'introduzione del nuovo articolo 27 bis.
"Disposizione transitoria", quali risultano dall'allegato
testo coordinato dei medesimi articoli (all. 1 - n. );
2) di approvare le modifiche all'Allegato Energetico
- Ambientale quali risultano dall'allegato testo coordinato (all.
2 - n. );
3) di dare atto che le modifiche al Regolamento
Edilizio allegate alla presente deliberazione sono sostanzialmente
conformi al Regolamento Tipo formato dalla Regione e sono pertanto
soggette alle procedure approvative di cui ai commi 3, 4 e 10
dell'art. 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19;
4) di dare atto che il presente provvedimento
non comporta impegno di spesa e che, quindi, non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta
effetti diretti o indiretti sul bilancio;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Omissis
Articolo 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
1. Si definiscono fronti della costruzione
le proiezioni ortogonali verticali delle singole facciate,
compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della
costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra
l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda
della copertura, se a quota più elevata rispetto al solaio
stesso - ed il punto più basso della linea di spiccato.
Non rientrano nel computo pergolati di altezza non superiore a
m. 3 e parapetti anche chiusi o realizzati con qualsiasi tipo
di materiale, purché di altezza non superiore a m. 1,30.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta
l'ultimo spazio abitabile o comunque agibile, compresi i sottotetti
che posseggano i requisiti tecnico-funzionali e fisici per essere
considerati abitabili o comunque agibili e non siano riconducibili
ai volumi tecnici di cui al successivo punto 7, o non abbiano
le caratteristiche di cui al successivo punto 22.
Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie
della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più
basso della parte aggettante della copertura.
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione
della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato,
se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione.
A tal fine non si tiene conto degli accessi ai piani interrati
costituiti da rampe non più larghe di m. 6,00, camminamenti
pedonali e scale.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti
andamento orizzontale, l'altezza virtuale della linea di estradosso
rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente
ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma
3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti verticali e dell'ultimo
solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. articolo
18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui
sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio
citato e il punto più basso della linea di spiccato costituisce
è l'altezza di ciascuna fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse
le opere di natura tecnica che è necessario collocare al
di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli
ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere,
antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione,
impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Eventuali
quinte perimetrali per isolamento acustico e visivo non possono
avere sviluppo in altezza superiore al 15% dell'altezza competente
al fabbricato; è in ogni caso consentita una altezza minima
di 3 metri.
8. Dal computo dell'altezza dei fronti sono altresì
esclusi i maggiori spessori dei solai, compresi quelli di copertura,
fino al valore di 10 cm. per solaio oltre lo spessore ordinario
di 30 cm., conseguenti all'adozione di misure di isolamento acustico
e/o impiantistico opportunamente documentate in sede di presentazione
dei progetti.
9. Non si considerano fronti di un fabbricato
le pareti verticali di abbaini e quelle prospettanti su terrazzini
ricavati entro la sagoma del tetto, purché collocate tra
di loro a distanza non inferiore al doppio della loro larghezza.
10. Per il territorio collinare a levante del
fiume Po, in caso di costruzione a gradoni, laltezza dei
fronti arretrati è da riferire alla quota minore delle
linee di spiccato dei fronti più a valle.
11. Laltezza massima dei fronti della costruzione
Hf è determinata dalla larghezza delle vie pubbliche con
le quali confrontano e dalle dimensioni dei cortili o spazi liberi
sui quali prospettano.
12. Per quanto concerne le vie pubbliche il valore
risulta dalle seguenti formule:
- per vie di larghezza L fino a 12,40 m.
- Hf = 1,5 L
- per vie di larghezza L superiore a 12,40 m.
Hf = 14,50 + L/3
- per vie, corsi o piazze di larghezza L non
inferiore a 18 m.
Hf = 1,1 (14,50 + L/3)
Dove:
L è la larghezza della via, corso o piazza risultante dalle
previsioni del PRG, compresa leventuale fascia centrale
prevista a verde e gli eventuali arretramenti destinati a verde
nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 29.
13. Nel caso in cui un edificio venga a trovarsi
di fronte allo sbocco di una via, la larghezza L è quella
che si determina conducendo una linea da uno allaltro degli
spigoli angolari dei controstanti fabbricati. Quando i lati della
via non sono paralleli, la larghezza L è la media del tratto
prospiciente ledificio interessato.
14. Quando un fabbricato dangolo prospetti
su vie di diversa larghezza, laltezza Hf viene determinata
in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte
prospiciente questa e per un tratto del risvolto verso la via
minore lungo quanto è profondo il corpo di fabbrica sino
ad un massimo di 14 m.. La rimanente parte di tale risvolto ha
laltezza Hf competente a tale via minore.
15. Qualora la lunghezza della fronte della proprietà
verso la via minore superi la profondità del braccio di
fabbrica anzidetto di non oltre 4 metri, è permessa, per
tutta la lunghezza di detta fronte, laltezza determinata
dalla via maggiore.
16. Nel caso di fabbricati ad angolo smussato
su due vie di larghezza diversa, il risvolto di maggiore altezza
verso la via minore, di lunghezza non superiore allo spessore
del corpo di fabbrica nella via maggiore e non superiore al valore
massimo di 14 m., è computabile a partire dallo smusso
anziché dallangolo degli allineamenti delle vie.
In tal caso lallineamento dello smusso deve formare angoli
uguali con gli allineamenti delle vie e di valore superiore a
45° ed il lato dello smusso non può avere lunghezza
superiore a 3 m..
17. Laltezza Hf può essere superata
in alcune parti di ciascuna facciata di non oltre 4,00 m., purché
leccedenza che ne risulta sia compensata da corrispondente
riduzione in altra parte della stessa facciata.
18. Oltre le altezze massime sopra stabilite,
ed esclusivamente per edifici prospettanti vie di larghezza non
inferiore a 11 m., può essere consentita la realizzazione
di un piano arretrato contenuto nella sagoma delimitata dal piano
inclinato di 40° con lorizzonte e passante per il piano
dellestradosso del terrazzino del piano arretrato alla distanza
di un metro dal filo di fabbricazione. Oltre detta sagoma limite
sono consentiti unicamente cornicioni aggettanti non oltre 70
cm.
19. Hf non può superare il valore massimo
di m. 27,50 salvo il caso in cui l'ampiezza L della via pubblica
di confrontanza sia di almeno m. 35 nel qual caso Hf può
raggiungere il valore massimo di m. 35; per la zona a levante
del fiume Po Hf non può superare il valore massimo di m.
15,00, e oltre tale altezza non sono consentiti piani arretrati.
20. Rispetto ai cortili laltezza dei fronti
Hf è determinata ai sensi dellart. 40 del presente
Regolamento Edilizio.
21. Nel caso in cui le testate (fianchi) non
presentino balconi, logge, ed aperture in genere, salvo quelle
riferite ai soli servizi igienici, l'altezza consentita è
quella delle adiacenti facciate con il solo obbligo del rispetto
delle distanze da confine.
22. Ai fini delle verifiche delle altezze massime
come sopra stabilito non si tiene conto del volume di copertura
nel caso di adozione di soluzioni tradizionali a falde inclinate
rispondenti alle seguenti specifiche:
- imposta della falda a non più di cm.
40 dall'ultimo piano di calpestio, misurata sul filo interno del
muro di tamponamento della facciata;
- inclinazione della falda non superiore al 50%.
Articolo 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)
1. Il numero dei piani della costruzione
è quello dei piani abitabili o agibili - compresi quelli
formati da soffitte e da spazi sottotetto, ad esclusione di quelli
aventi le caratteristiche richiamate al precedente Art. 13 punti
7 e 22, e di quelli seminterrati che emergano dal suolo per più
di 1,20 m., misurati dal più alto dei punti dell'intradosso
del solaio di copertura, al più basso dei punti delle linee
di spiccato perimetrali (come definite all'articolo 13 comma 5);
sono comunque esclusi dal computo gli eventuali soppalchi.
Articolo 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione
dal confine (Dc),
della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
1. Le distanze di cui al titolo del presente
articolo sono misurate in metri [m.] e riferite al filo di fabbricazione
della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente
norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della
costruzione, o in loro mancanza, dei piani circoscritti alle strutture
portanti verticali, con esclusione degli elementi decorativi,
dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe
opere, aggettanti per non più di 1,50 m.; in caso di maggiore
sporgenza la distanza è da misurarsi dall'estremità
dell'aggetto; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow
window", le logge e i loggiati, le verande, gli elementi
portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti
di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
a) filo di fabbricazione di una costruzione
e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
b) filo di fabbricazione di una costruzione
e linea di confine della proprietà (Dc),
c) filo di fabbricazione di una costruzione
e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio 9di una
strada (Ds),
è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente
centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.
Ai fini della misurazione della distanza di cui alla precedente
lettera a) non sono considerate costruzioni i bassi fabbricati
come definiti nel PRG.
Non è in ogni caso consentita la formazione di intercapedini
scoperte di larghezza inferiore a m. 3,00.
Articolo 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
1. La superficie utile lorda, misurata in
mq., è la somma delle superfici utili lorde di tutti i
piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso
- delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano individuato
dall'intersezione sul piano orizzontale delle superfici esterne
delle pareti perimetrali, o in loro mancanza dei piani verticali
circoscritti alle strutture portanti verticali.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei
piani sono comprese le superfici relative:
a) ai "bow window" ed alle verande;
b) ai piani di calpestio dei soppalchi;
sono escluse le superfici relative:
c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla
copertura del fabbricato, quali locali per macchinari degli ascensori,
o locali per impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento,
cabine elettriche, ecc.);
d) ai porticati ed ai pilotis; ai porticati ed
ai pilotis chiusi con vetrate purché adibiti esclusivamente
ad atrio di uso comune;
e) ai locali ad uso cantine di pertinenza di
unità immobiliari residenziali, al piano terreno di edifici
privi di piani interrati;
f) alle logge, ai balconi,
ai terrazzi con pareti estese a non più di 2/3 del loro
perimetro;
g) agli spazi, compresi nel
corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni, adibiti al
ricovero o alla manovra dei veicoli;
h) ai cavedi;
i) ai piani interrati o parzialmente
interrati, che non emergano dal suolo per più di 1,50 m.,
misurati dal più alto dei punti dellestradosso del
soffitto, compreso leventuale soprastante terreno sistemato
a verde, al più basso dei punti delle linee di spiccato
perimetrali (come definite allarticolo 13, comma 5), limitatamente
agli usi a cantina e deposito non comportanti presenza continuativa
di persone;
j) ai vani corsa degli ascensori
ed ai vani scale;
k) agli spazi non abitabili
del sottotetto in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- imposta della falda a non più di cm.
40 dallultimo piano di calpestio, misurata sul filo interno
del muro di tamponamento della facciata;
- inclinazione della falda non superiore al 50%;
- aperture di dimensioni non superiori a mq.
0,40 e superficie complessiva delle aperture non superiore a 1/30
del pavimento. E comunque concessa unapertura di mq.
0,10 per ogni locale;
l) agli spazi sottotetto trasformati alluso
abitativo in applicazione della Legge Regionale 21/1998.
m) ai maggiori spessori dei muri di ambito degli
edifici, oltre il valore di 30 cm., finalizzati all'incremento
dell'inerzia termica;
n) alle opere su edifici esistenti che si rendono
necessarie per il superamento delle barriere architettoniche.
Articolo 21 - Superficie fondiaria (Sf)
1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile
alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri
quadrati [mq.], al netto delle superfici destinate dagli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie,
secondarie e indotte esistenti e/o previste.
2. Tale area può anche essere riferita
a lotti non contigui purché siano rispettate le seguenti
condizioni:
- deve essere dimostrata l'impossibilità
di utilizzazione edificatoria in loco per la parte di superficie
fondiaria di cui si trasferisce la capacità edificatoria;
- i terreni non contigui che concorrono a definire
la superficie fondiaria devono avere la medesima area normativa
come definita dall'art. 2 del PRG e uguale indice di utilizzazione
edificatoria.
Articolo 27 bis Disposizione transitoria
Fino alladeguamento previsto dallart.
12, comma 5, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, ai fini
della verifica degli indici di edificabilità, in luogo
della definizione di cui al precedente articolo 18 "Superficie
utile lorda della costruzione (Sul)", continua ad essere
vigente la definizione contenuta nel Piano Regolatore Generale
relativa alla "Superficie lorda di pavimento (S.L.P.)"
di cui all'art. 2 delle NUEA.
Articolo 31 - Requisiti delle costruzioni
1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione
di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione,
restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione
o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati,
di installazione o modifica di impianti destinati ad attività
produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti,
deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le
opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di
sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti
e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi
i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono
riferite alle sotto riportate esigenze di:
a) resistenza meccanica e stabilità;
b) sicurezza in caso di incendio;
c) tutela dell'igiene, della
salute e dell'ambiente;
d) sicurezza nell'impiego;
e) protezione contro il rumore;
f) risparmio energetico isolamento
termico;
g) facilità di accesso,
fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;
h) eliminazione delle barriere
architettoniche.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le
vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione
di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni
pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato, ai
fini della conformità ai suddetti requisiti, deve comunicare
all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la
denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta
a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità
al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal
pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni
imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di
richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio
suddetto.
5. Per quanto concerne i requisiti di cui al
punto 2 lettera h) la normativa di settore è integrata
dalla prescrizione che, ove si attuino interventi eccedenti la
manutenzione ordinaria in locali pubblici o aperti al pubblico
anche limitati a singole unità immobiliari, l'intera unità
immobiliare dovrà essere adeguata alle norme tecniche di
riferimento per la ristrutturazione.
6. Negli interventi di nuova costruzione o di
integrale ristrutturazione edilizia dovranno essere previsti appositi
locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica,
riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani.
7. I locali di cui al comma precedente dovranno
avere le seguenti caratteristiche:
- superficie non inferiore a 0,005 volte la Sul
dell'edificio di riferimento con il minimo di mq. 4 ed altezza
minima interna di m. 2,40;
- pareti e pavimenti impermeabili e facilmente
lavabili e munite di raccordi arrotondati;
- porte metalliche a tenuta di dimensioni non
inferiori a m. 1,20 x 2,00;
- ventilazione meccanica controllata con ambiente
in depressione e con adeguati sistemi di evacuazione;
- una presa d'acqua con relativa lancia dotata
di una opportuna apparecchiatura di antisifonaggio;
- scarichi sifonati dell'acqua di lavaggio allacciati
alla rete di smaltimento in conformità alle normative vigenti;
- accorgimenti tali da assicurare un'adeguata
difesa antimurina e antinsetti.
8. Qualora siano realizzati in apposite costruzioni
nei cortili, potranno andare in deroga al rapporto di copertura
di cui all'articolo 40, comma 3 ed essere muniti di sistema di
ventilazione naturale.
9. Per quanto riguarda i requisiti di cui ai
punti c) ed f) del comma 2, oltre che alle norme di settore, si
fa rimando all'"Allegato Energetico - Ambientale".
Articolo 34 - Interventi urgenti
1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di
pericolo per la stabilità delle costruzioni, di parti di
esse o comunque si manifestino situazioni di emergenza con possibile
compromissione per l'integrità del sito o dell'ambiente
e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario
degli immobili interessati deve procedere, nel rispetto delle
normative vigenti, mediante un "intervento urgente"
alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo,
sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la
valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza
delle operazioni medesime.
L'Ufficio comunale competente ne riconoscerà immediatamente
lo stato dandone tempestiva comunicazione al Sindaco e contemporanea
diffida al proprietario degli immobili interessati. Se il pericolo
è riconosciuto imminente, il Sindaco intimerà con
apposita ordinanza al proprietario di procedere senza indugio
agli interventi urgenti necessari (sgombero, puntellamenti, riparazioni
o demolizioni di edifici o parti di essi, ecc.) per rimuovere
la situazione di pericolo, ferma restando la facoltà conferita
al Sindaco dall'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000.
2. Se il pericolo non fosse ritenuto imminente,
l'Ufficio comunale competente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.
267/2000, con apposita ordinanza, comunicherà al proprietario
lo stato delle cose con l'ingiunzione ad eseguire i lavori necessari
in un tempo fissato. E' comunque fatto obbligo al proprietario
di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità
comunale, nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso
di edifici gravati da specifici vincoli, presentando nel minor
tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere
gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. La violazione delle prescrizioni contenute
nelle ordinanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta salva,
ove ne sussistano i presupposti, l'applicazione dell'art. 67,
commi 5 e 6, è sanzionata ai sensi del successivo art.
68.
Articolo 40 - Cortili e cavedi
1. I cortili, intendendosi per tali anche
gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora
ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m., devono
essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla
perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni
delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della
luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di
ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta
all'interno del cortile, nei limiti di cui all'articolo 17, secondo
comma.
3. L'area coperta da costruzioni stabili Sc non
dovrà eccedere i 2/3 della superficie fondiaria Sf.
La superficie dei cortili dovrà essere almeno uguale alla
quarta parte della superficie dei fronti perimetrali che li recingono,
escludendo dalla misura i fianchi degli avancorpi sporgenti non
oltre 1,5 metri.
Esistendo costruzioni interne addossate a muri divisori ed aventi
altezza al colmo superiore a m. 4,50, l'ampiezza del cortile dovrà
soddisfare alla detta proporzione, tanto rispetto alle fronti
risultanti con le dette costruzioni interne, quanto rispetto ai
muri divisori contro i quali sono addossate, considerando però
nel secondo calcolo come cortile anche l'area occupata dalle costruzioni
stesse.
4. Ciascun fronte dei fabbricati verso cortile
deve prospettare su uno spazio libero di ampiezza media almeno
uguale ai 4/5 dell'altezza del fronte stesso, considerando a questo
effetto come spazio libero anche quello occupato da bassi fabbricati
di altezza H non superiore a m. 4,50, e non tenendo conto dei
muri divisori tra diversi cortili purché di altezza non
superiore a m. 4,50.
Ai fini delle verifiche di cui sopra saranno considerate le porzioni
di cortile delle proprietà confinanti, libere o occupate
da bassi fabbricati, realizzati in base agli strumenti urbanistici
vigenti o in dipendenza di atti di vincolo regolarmente trascritti
a favore della Città.
5. I cortili compresi tra fabbricati convergenti
ad un solo piano fuori terra e formanti un angolo acuto minore
di 60°, devono avere uno smusso di almeno m. 2,00, che deve
essere aumentato di m. 0,50 per ogni piano realizzabile in più
oltre al terreno.
6. La realizzazione di cavedi, intendendosi per
tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore
o uguale a 4,00 m. ed aperti in alto per l'intera superficie,
è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e
ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti
di servizio, ripostigli.
7. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza
dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 10,00 m., lato min. 2,50 m.,
sup. min. 6,00 mq.;
- altezza fino a 15,00 m., lato min. 3,00 m.,
sup. min. 9,00 mq.;
- altezza oltre 15,00 m., lato min. 4,00 m.,
sup. min. 16,00 mq..
8. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
9. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso
nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
Essi devono comunicare, in corrispondenza del piano inferiore,
con l'esterno (via o spazio privato) per mezzo di un andito di
luce libera pari ad almeno mq. 6,00, libero di chiusure, e munito
soltanto di cancellata.
10. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati
o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico
delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni:
è assolutamente vietato lo scarico di acque nere o materiale
di rifiuto.
11. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla
quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche
dei cortili e dei cavedi esistenti.
12. E' considerata area a cortile anche quella
occupata da costruzioni parzialmente interrate con soprastante
terreno sistemato a verde emergenti dal suolo per non più
di 1,50 m., misurati dal più alto dei punti del terreno
sistemato a verde al più basso dei punti delle linee di
spiccato perimetrali come definite all'articolo 13, comma 5.
13. La superficie occupata dai cavedi è
considerata a tutti gli effetti superficie coperta Sc.
14 Può essere consentita la copertura
totale di cortili assoggettati ad uso pubblico.
Articolo 67 - Vigilanza e coercizione
1. L'Autorità comunale esercita la
vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi
della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della
Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni
ed integrazioni.
2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza
organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie
devono essere accessibili ai funzionari incaricati ogni volta
si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti. I funzionari
peraltro possono accedere anche in proprietà private prive
di atti autorizzativi nel caso in cui esistano circostanziate
segnalazioni che forniscano elementi tali da far supporre la realizzazione
di opere abusive, o situazione di pericolo per la pubblica e privata
incolumità.
4. Il rispetto e l'applicazione del regolamento
edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione,
esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
5. Ove il rispetto e l'applicazione del presente
regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività,
l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse
entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o
attività da eseguire. Decorso inutilmente tale termine,
le opere o le attività possono essere eseguite dall'Amministrazione
a spese del contravventore.
6. L'Autorità comunale notifica al contravventore
l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di
rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica;
ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali
disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente
con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 68 - Violazione del regolamento e sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni amministrative
e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia,
la violazione delle disposizioni del presente regolamento edilizio
comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'articolo 11 della Legge Regionale 8 luglio 1999,
n. 19.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine
alle sanzioni, dalla Legge Regionale di cui al comma 1, si applicano
le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 70 - Deroghe
1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione
del Consiglio Comunale può derogare alle disposizioni del
presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente, limitatamente ai casi di edifici
ed impianti pubblici o di pubblico interesse, applicando le disposizioni,
le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive
vigenti.
REQUISITI COGENTI
Articolo 1 - Predisposizione per impianto centralizzato
/ allacciamento alla rete di teleriscaldamento / installazione
impianti per lutilizzo di fonti rinnovabili di energia per
i nuovi edifici
Ad integrazione della normativa sovraordinata in materia,
si prevede che tutti i nuovi edifici (o integralmente ricostruiti)
a carattere residenziale che abbiano almeno 4 unità abitative
e terziario (min. 400 mq. SLP) debbano prevedere almeno le predisposizioni
atte a consentire lallaccio al teleriscaldamento nonché
la realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento
e produzione di acqua calda sanitaria, ovvero:
- il possibile allaccio alla rete di teleriscaldamento;
- la possibile realizzazione di un impianto centralizzato
di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- la possibile installazione di un impianto solare
termico e/o fotovoltaico sul manto di copertura delledificio.
Le suddette predisposizioni consistono in:
1. individuazione di una superficie di copertura
delledificio orizzontale o inclinata (esposta verso i quadranti
Sud-Est, Sud e Ovest), di dimensioni pari ad almeno il 25% della
superficie coperta, ombreggiata per non più del 10% da
parti delledificio stesso nei mesi più sfavoriti
di dicembre e gennaio. Tale superficie dovrà essere mantenuta
libera da elementi architettonici quali comignoli, abbaini, volumi
tecnici, ecc. Sono ammesse superfici di dimensioni ridotte rispetto
a quanto sopra indicato ove venga dimostrata limpossibilità
tecnica di ottemperarvi. Sono fatti salvi gli edifici ricadenti
nella Zona Centrale Storica, come delimitata dal P.R.G. (in base
alle indicazioni dellart.39 bis del Regolamento Edilizio);
2. realizzazione di un locale tecnico, di dimensioni
e caratteristiche adeguate ad ospitare:
- una centrale termica a combustibile gassoso
o, in alternativa, una sottostazione di scambio della rete di
teleriscaldamento. La verifica dimensionale deve essere soddisfatta
per entrambe le tipologie di fonte energetica. La potenzialità
della suddetta centrale termica/sottostazione deve essere pari
a quanto risultante dalla Relazione Tecnica di cui allart.
8 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, dimensionata sullintero
organismo edilizio con previsione di impianto centralizzato per
il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda
sanitaria;
- gli accumuli per un impianto solare termico
nella misura di 50 litri per ogni mq. di superficie disponibile
per limpianto solare come definita dal precedente punto
1.
3. un condotto di evacuazione fumi sfociante
a tetto, di dimensioni e caratteristiche adeguate alla tipologia
di generatore di calore previsto nel caso di impianto centralizzato
per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda
sanitaria, in accordo a quanto previsto dalle norme UNI vigenti.
4. una canalizzazione collegante detto locale
tecnico al suolo pubblico stradale, di dimensioni e caratteristiche
adeguate ad ospitare, anche in un secondo tempo laddove se ne
presenti, indifferentemente o le tubazioni di allacciamento alla
rete di teleriscaldamento o le tubazioni di fornitura da rete
del combustibile gassoso.
5. un cavedio di collegamento tra il locale tecnico
e il manto di copertura (in relazione alla superficie di cui al
precedente punto 1) per il passaggio delle tubazioni di mandata
e ritorno e del collegamento elettrico dei sensori di un possibile
impianto solare termico, o delle linee elettriche di un possibile
impianto fotovoltaico, dimensionato secondo le indicazioni della
tabella "Dimensioni minime dei cavedi relativi alle opere
di predisposizione allutilizzo degli impianti di teleriscaldamento
o centralizzati" allegata.
6. una serie di cavedi per la posa delle colonne
montanti di distribuzione dellacqua calda per il riscaldamento
degli ambienti e per gli usi sanitari dimensionati secondo le
indicazioni della tabella "Dimensioni minime dei cavedi relativi
alle opere di predisposizione allutilizzo degli impianti
di teleriscaldamento o centralizzati" allegata.
7. una serie di cavedi per la posa delle diramazioni
dalle colonne montanti di distribuzione dellacqua calda
per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari ai
collettori presenti allinterno delle singole unità
immobiliari. Tali cavedi, dovranno avere lunghezza massima di
3 m e sezione minima di 15 cm per 15 cm.
Tutti i cavedi previsti dai commi precedenti dovranno presentare
andamento il più possibile rettilineo e opportune aperture
su spazi non privati dalle quali facilitare linserimento
delle tubazioni.
Negli interventi edilizi su edifici esistenti (ad esclusione
di immobili industriali a "tipologia capannone" o equivalenti
destinati a lavorazioni industriali di tipo tradizionale) che
prevedono la sostituzione dei serramenti esterni è fatto
obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore
di trasmittanza termica U non superiore a 2,30 W/m2K (valore medio
vetro/telaio). Tale limite potrà essere aumentato sino
ad un massimo di 4,30 W/m2K per i serramenti su fronte strada
delle attività commerciali.
Negli interventi edilizi su edifici esistenti che prevedano la
sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di
copertura è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza
termica equivalente U tra lultimo piano abitabile e lo spazio
esterno non superiore a 0,50 W/m2K, dimostrabile mediante calcolo
come da norma UNI EN 832.
I limiti di trasmittanza termica dettati dal presente articolo
risultano vigenti salvo indicazioni più restrittive sancite
da una normativa sovraordinata.
Articolo 3 - Installazione di caldaie a basse emissioni
inquinanti (LOW Nox)
In tutti i casi di sostituzione o di nuovo impianto del generatore
di calore o del bruciatore è fatto obbligo di utilizzare
generatori di calore con bruciatori ad emissione di Nox < 120
mg/kWh se alimentati a gasolio e < 80 mg/kWh se alimentati
a metano o GPL.
Articolo 4 Contabilizzazione individuale del calore
Negli interventi edilizi su edifici esistenti costituiti da
più unità immobiliari con impianto di riscaldamento
centralizzato che prevedano indifferentemente la sostituzione
del generatore o il rifacimento della rete di distribuzione del
calore è fatto obbligo di applicare sistemi di regolazione
e contabilizzazione del calore individuali per ogni unità
immobiliare, così da garantire che i costi relativi possano
venire ripartiti in quota parte sulla base dei consumi reali effettuati
da ogni singola unità immobiliare. Gli strumenti di contabilizzazione
dovranno essere in grado di assicurare un errore < ±
5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).
In ogni caso tutti gli edifici costituiti da più unità
immobiliari con impianto di riscaldamento centralizzato dovranno
prevedere ladozione dei suddetti sistemi di contabilizzazione
entro la data del 31/12/2010.
Articolo 5 - Risparmio idrico
Tutti i nuovi edifici (o integralmente ricostruiti) a carattere
residenziale e terziario devono prevedere lutilizzo di sistemi
individuali per ogni singola unità immobiliare di contabilizzazione
del consumo di acqua potabile, così da garantire che i
costi relativi vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati
da singola unità immobiliare.
E fatto inoltre obbligo di dotare i servizi igienici dei
seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici:
- per le destinazioni duso non residenziali:
temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato;
- per tutte le destinazioni duso: sciacquoni
per WC a due livelli o con tasto di fermo per graduazione continua
(un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:
la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua
scaricata; la regolazione, prima dello scarico, di almeno due
diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e
il secondo compreso tra 5 e 7 litri). Sono vietati gli sciacquoni
a rubinetto;
- per tutte le destinazioni duso: sistemi,
installati in rubinetti e docce, che, mantenendo o migliorando
le caratteristiche del getto dacqua, riducano il flusso
da 15-20 l/min. a 7-10 l/min..
E inoltre consigliata, ove possibile, ladozione di
miscelatori dotati di limitatore meccanico di portata.
Per gli edifici esistenti i provvedimenti di cui sopra si applicano
nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che interessino
i servizi igienici.
2 REQUISITI VOLONTARI INCENTIVATI
Al fine di minimizzare i consumi energetici e gli impatti ambientali
derivanti dalle costruzioni edilizie e migliorarne il comfort
ambientale interno, sono stati individuati ulteriori requisiti
prestazionali, non aventi carattere prescrittivo, ma incentivati
con misure nellambito della disciplina degli oneri concessori:
Tali requisiti, descritti in singole schede esplicative, riguardano
i seguenti aspetti:
- isolamento termico dellinvolucro edilizio;
- inerzia termica dellinvolucro edilizio;
- illuminazione naturale fattore di luce
diurna;
- ombreggiamento estivo e irraggiamento invernale
delle superfici trasparenti;
- apporti solari passivi e attivi per il riscaldamento
degli ambienti con sistemi specifici di captazione dellenergia
solare;
- preparazione acqua calda sanitaria mediante
impianti solari termici;
- impianto di ventilazione meccanica controllata;
- impianto di riscaldamento e raffrescamento
ambienti con sistemi radianti;
- impianto di riscaldamento ambienti con caldaie
a quattro stelle di efficienza energetica;
- adozione di impianto di riscaldamento centralizzato
a gestione autonoma;
- recupero acque piovane a fini irrigui.
Per ogni requisito vengono indicati obiettivi e parametri necessari
per il controllo del soddisfacimento del requisito stesso.
I requisiti che verranno presi come riferimento per la progettazione
dellorganismo edilizio potranno essere liberamente scelti
tra quelli proposti dallallegato.
Ogni requisito prevede uno o più punteggi correlati al
grado di prestazione raggiunto. Inoltre, sono previsti tre bonus
di sinergia, al fine di massimizzare i benefici derivanti dallintegrazione
di diversi e complementari requisiti.
In appendice sono inoltre riportati consigli progettuali e bibliografia
di riferimento quale contributo per lapprofondimento dei
diversi requisiti.
Per quanto riguarda il rapporto tra i punteggi ottenibili e il
relativo incentivo nellambito della disciplina degli oneri
concessori, si rimanda al Regolamento Comunale in Materia di Disciplina
del Contributo di Costruzione.
Il punteggio ed i relativi incentivi correlati al soddisfacimento
dei requisiti volontari indicati nel presente Allegato potranno
essere riferiti ai singoli organismi edilizi di riferimento. Per
organismo edilizio di riferimento si intende un edificio o ambiente,
indipendente o contiguo ad altre costruzioni od ambienti, purché
sia da esse scorporabile agli effetti degli interventi relativi
ai requisiti che si intendono soddisfare.
In sede di presentazione della domanda di incentivo nellambito
della disciplina degli oneri concessori, il progettista dovrà
asseverare che le opere sono progettate conformemente ai requisiti
per i quali si richiede lincentivo (vedi modello allegato).
Parallelamente, in sede di dichiarazione di fine lavori, il direttore
dei lavori dovrà asseverare che le opere sono state eseguite
conformemente ai requisiti per i quali si richiede lincentivo
(vedi modello allegato).
Gli incentivi di cui sopra risultano applicabili salvo l'introduzione
di norme sovraordinate che rendano obbligatori i requisiti prestazionali
contenuti nelle schede del presente Allegato.
DESTINAZIONI DUSO
Ai fini dellapplicazione dei requisiti previsti dal presente
Allegato, per quanto riguarda gli ambiti di applicazione (destinazione
duso degli edifici), si fa riferimento alle destinazioni
duso previste dal DPR 412/1993, riportate di seguito.
Secondo la classificazione adottata, gli edifici sono classificati
in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo,
quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena,
caserme;
E.1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria,
quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività
similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,
indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività
industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni
scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani
nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero
dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative
o di culto e assimilabili:
E.4(1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4(2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4(3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili:
quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati,
esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6(1) piscine, saune e assimilabili;
E.6(2) palestre e assimilabili;
E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli
e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali
e assimilabili.
(
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