Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

n. ord. 16

Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali  

2006 00128/064

 

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2006

(proposta dalla G.C. 10 gennaio 2006)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

 

OGGETTO: AGGREGAZIONE AEM TORINO S.P.A. - AMGA S.P.A.: DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE (PARTECIPAZIONE A HOLDING FINANZIARIA - FUSIONE - TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE) - APPROVAZIONE.

 

          Proposta del Sindaco Chiamparino,

          e dell'Assessore Peveraro. 

 

          Negli ultimi anni il comparto delle public utilities è stato oggetto di rilevanti interventi normativi volti alla liberalizzazione dei mercati ed alla progressiva apertura alla concorrenza, in particolare ci si riferisce ai D.Lgs.16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e s.m.i. in relazione rispettivamente ai settori dell'energia elettrica e del gas. La combinazione di tali provvedimenti ha concorso a determinare importanti cambiamenti nei modelli organizzativi e nelle strategie imprenditoriali, stimolando contestualmente una forte ipotesi di aggregazione tra operatori pubblici del settore dei servizi di pubblica utilità. Tali soluzioni sono riconosciute essere lo strumento più efficace per migliorare il posizionamento competitivo dei soggetti industriali, pur conservando una vocazione ad operare nel territorio tradizionalmente presidiato.

          Conseguentemente in Italia, il settore delle "utilities" si è caratterizzato per l'incremento delle attività di concentrazione, che assumono la forma sia di aggregazioni che di alleanze ed accordi, come strumenti per rafforzare il potere contrattuale e sfruttare le sinergie operative, anche con un ampliamento del bacino di riferimento. Il risultato di questa tendenza è uno scenario competitivo caratterizzato da una riduzione del numero di soggetti industriali a vantaggio della formazione di poli interregionali. Nel solo quinquennio 2000-2004 sono stati rilevati numerosi accordi, trainati da un parallelo significativo fenomeno aggregativo europeo, che consentono una crescita delle utilities nazionali a un livello tale da esser confrontabili con i competitori di livello europeo.

          Un'ulteriore conferma della necessità di integrazione proviene dalla disciplina dei servizi pubblici locali, la quale prevede alcuni incentivi alla fusione per favorire la formazione di società con sufficiente dimensione e capacità in vista di una maggiore concorrenza (art. 113 comma 15 ter del D.Lgs. 267/2000).

          In tale mutato contesto normativo di progressiva liberalizzazione il ruolo degli enti locali si caratterizza per una maggiore complessità: non più solo gestore del servizio ma garante, attraverso una funzione di indirizzo e controllo, dell'erogazione dello stesso secondo determinati standard qualitativi nonché dell'accessibilità ed efficacia del servizio reso al pubblico ed al territorio e di un'ottimizzazione nell'uso delle risorse.

          Nell'ambito di detto contesto competitivo, al fine sia di migliorare la qualità dei servizi resi sia di valorizzare al meglio le rispettive aziende controllate, il Comune di Torino ed il Comune di Genova, hanno avviato un percorso volto a sfruttare le potenziali sinergie tra le due società rispettivamente controllate, AEM Torino S.p.A. e AMGA S.p.A. attraverso un progetto di integrazione industriale tra le stesse che si prevede sia attuato mediante fusione tra le due società.

          Gli obiettivi che si intendono perseguire mediante tale processo di aggregazione che sfrutta la complementarietà fra le due aziende sono rappresentati da:

-        raggiungimento di una dimensione significativa nel settore delle multiutilities, che consentirà di:

o rafforzare la propria presenza nel core business;

o competere per dimensione e per tipologia di servizi offerti con le maggiori utilities italiane;

o mantenere i propri presidi territoriali e le quote di mercato;

-        realizzazione di forti sinergie industriali ed economie di scala ottimizzando le risorse impiegate e il potere negoziale, garantendo servizi più efficienti e competitivi in termini di costi;

-        costituzione di un nucleo che potrà essere la base per future aggregazioni ponendosi quale riferimento per ulteriori società di gestione di servizi pubblici locali, specie se operanti nello stesso territorio o in zone limitrofe, facendo leva sulla propria dimensione e sulle proprie competenze;

-        miglioramento degli standard di qualità dei servizi resi ai cittadini.

          La realizzazione del progetto di fusione darà luogo ad un operatore integrato nel campo dell'energia, del gas, dell'acqua, dei servizi ai comuni e del teleriscaldamento, che rappresenterà uno dei maggiori competitors nazionali in questi campi. Il nuovo soggetto, infatti si pone al quarto posto nella graduatoria delle multiutilities quotate con un valore della produzione pari a Euro mln. 1.635,9 per il 2005 e Euro mln. 1.715,3 per il 2006, calcolato sulla base dei ricavi aggregati da Piani Industriali 2005-2009, avendo un numero di dipendenti pari a 2.876 unità (dato desunto dalle relazioni semestrali al 30 giugno 2005).

          L'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. (AEM Torino S.p.A.) - società a capo del Gruppo AEM Torino - ha un capitale sociale attualmente versato di Euro 471.294.324,00 ed è posseduta dal Comune di Torino, direttamente e indirettamente, per una quota pari al 68,85% del capitale sociale (di cui 51,24% direttamente e 17,61% attraverso la controllata Finanziaria Città di Torino s.r.l. a socio unico). Sono inoltre in circolazione n. 96.332.350 warrants emessi dalla società che danno diritto alla conversione in n. 48.166.175 nuove azioni entro il 2008. Ai sensi degli articoli 5 e 6 dello Statuto sociale, la società è a prevalente capitale pubblico e il Comune di Torino deve detenere un numero di azioni non inferiore al 51% del capitale sociale. La stessa è quotata sul mercato telematico azionario italiano dal 1° dicembre 2000 ed ha una capitalizzazione di Borsa di oltre 900 milioni di Euro. La società opera nel comparto della produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica ed energia termica (teleriscaldamento), nella distribuzione del gas e nel settore dei servizi diversi, quali gestione dell'illuminazione pubblica, degli impianti semaforici, termici ed elettrici della Città di Torino. Il segmento dell'elettricità, consolidato anche attraverso importanti iniziative di acquisizione di reti di distribuzione (Enel) nonché attraverso investimenti volti a migliorare la capacità produttiva (Pont Ventoux), rappresenta la principale area di business con una quota del 77% del volume di affari. Nel 2004 la società ha chiuso il proprio esercizio con un valore della produzione pari a 914,3 mln. di Euro, un utile operativo pari a circa 87,6 mln. di Euro e un utile netto di 41,7 mln. di Euro (bilancio consolidato).

          L'Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A. (AMGA S.p.A.) ha un capitale sociale al 31  dicembre 2004 di Euro 180.974.079,00 ed è posseduta dal Comune di Genova, direttamente e indirettamente, per una quota pari al 54,11% del capitale sociale (di cui 30,71% direttamente e 23,40% attraverso la partecipata "Finanziaria Sviluppo Utilities S.p.A." - F.S.U. S.p.A. a socio unico il Comune di Genova); detta partecipazione complessiva è destinata a scendere al 51% circa in caso di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni emesso dall'AMGA. La società genovese è quotata in Borsa dal 2001 al segmento "Star" ed ha una capitalizzazione di circa 600 mln di Euro. Essa è a capo di un Gruppo che opera soprattutto nella gestione di servizi a rete nei settori della distribuzione di gas, della distribuzione di acqua potabile, della raccolta e depurazione di acque reflue. In particolare la gestione è orientata, secondo una strategia consolidata, su due direttrici: da una parte lo sviluppo sui mercati liberalizzati ove la società opera attraverso distinte unità organizzative (mercato del gas naturale, mercato dell'energia elettrica e della gestione calore); e dall'altra l'espansione nel settore dei servizi amministrati (servizi idrici integrati, attività di distribuzione e vendita gas, illuminazione pubblica, produzione di acqua potabile e di energia idroelettrica). Nel 2004 la società ha chiuso il proprio esercizio con un valore della produzione pari a 481,8 mln. di Euro, un utile operativo pari a circa 45,2 mln. di Euro ed un utile netto del gruppo di 25,2 mln. di Euro (bilancio consolidato).

          I Comuni di Torino e di Genova, azionisti di controllo delle due società, alla luce delle affinità di business nei pubblici servizi e della contiguità territoriale hanno condiviso in successivi incontri la validità di un progetto di aggregazione tra le due predette società, con l'obiettivo di raggiungere una posizione significativa nel panorama delle multiutilities italiane.

          Al fine di verificare la ricorrenza dei reali presupposti per un'aggregazione tra le due aziende AEM Torino S.p.A. e AMGA S.p.A., già in data 4 maggio 2004 la Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2004 03504/064) ha approvato la lettera di intenti tra il Comune di Torino e il Comune di Genova, nella quale è stato concordato, fra l'altro, che l'aggregazione fra le due società sia finalizzata ad una logica di sviluppo e che la medesima, che dovrà garantire pari dignità alle parti, confluisca in una Holding a cui facciano capo, fra l'altro, le attività di indirizzo, di pianificazione e di controllo strategico del Gruppo.

          In data 18 febbraio 2005 i Sindaci dei Comuni di Torino e di Genova hanno siglato un accordo preliminare definendo i punti di convergenza sul futuro possibile assetto organizzativo nascente dalla aggregazione in oggetto.

          L'intera operazione di aggregazione tra AEM Torino e AMGA è caratterizzata da alcune operazioni societarie che devono mirare alla realizzazione della prospettata integrazione delle due società, assicurando, in conformità ai documenti già approvati, la "pariteticità" dei due Comuni nella partecipazione al capitale di una "holding finanziaria", nonché la pariteticità nella governance del gruppo nascente dalla fusione.

          Più in particolare i principali elementi dell'integrazione, come meglio esposti nello "Schema di Accordo Quadro relativo alla Integrazione AMGA - AEM Torino" che si allega alla presente deliberazione quale allegato 1, si articolano nelle seguenti operazioni:

1)      definizione degli assetti azionari e di governance della società finanziaria che acquisirà almeno il 51% delle società AEM Torino e AMGA, attualmente controllate direttamente o indirettamente dai due Comuni, e successivamente della società nascente dalla fusione;

2)      fusione per incorporazione di AMGA S.p.A in AEM Torino S.p.A.;

3)      trasferimento delle attività operative di AEM Torino S.p.A. ed AMGA S.p.A. in società caposettore.

          Quanto al primo punto relativo alla Holding Finanziaria, essa è stata individuata nella esistente "Finanziaria Sviluppo Utilities S.p.A." (F.S.U. S.p.A.) attualmente con capitale di Euro 130.000,00 detenuta al 100% dal Comune di Genova.

          Al fine di realizzare l'operazione di aggregazione e di consentire alla società di essere partecipata in ugual misura dal Comune di Torino e da quello di Genova, nonché di detenere due partecipazioni dirette, entrambe almeno del 51%, in AMGA e in AEM Torino, e quindi una partecipazione diretta di almeno il 51% nella società quotata risultante dalla fusione, si rendono necessari alcuni adempimenti sul capitale e sull'assetto organizzativo e precisamente:

-        trasformazione di F.S.U. S.p.A. in F.S.U. s.r.l.. La scelta di tale modello societario, alla luce dell'attuale contesto normativo, si caratterizza per una maggiore elasticità e semplificazione nella struttura e nel funzionamento nonché nella possibilità di un controllo più ampio da parte dei soci, caratteristiche necessarie per lo svolgimento del ruolo di holding finanziaria ad essa assegnato;

-        aumento di capitale di F.S.U. s.r.l. riservato in parte al Comune di Genova ed in parte al Comune di Torino, da sottoscriversi e liberarsi in natura attraverso:

-        conferimento, da parte del Comune di Genova nella partecipata F.S.U. s.r.l., delle azioni AMGA possedute direttamente dall'ente pari al 30,71%; conseguentemente F.S.U. s.r.l. deterrà una partecipazione diretta in AMGA pari al 54,11%, quota destinata a scendere al 51% in caso di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni emesso da AMGA S.p.A.;

-        conferimento da parte del Comune di Torino, per salvaguardare la pariteticità fra i due Enti poiché il valore di AMGA è inferiore a quello di AEM Torino, di un numero di azioni dell'AEM Torino S.p.A. inferiori al 51%, ed equivalente al valore delle azioni AMGA che saranno detenute da F.S.U. s.r.l.;

-        contestuale cessione da parte del Comune di Torino alla società  F.S.U. s.r.l. di una ulteriore quantità di azioni AEM Torino, nella misura occorrente a far sì che la stessa società F.S.U., tenuto anche conto dei warrants AEM in circolazione, detenga una partecipazione nell'AEM Torino S.p.A. almeno pari al 51%. L'acquisto di tali azioni da parte della F.S.U. s.r.l. sarà finanziato con l'accensione di un finanziamento bancario. Tutte le operazioni di trasferimento saranno efficaci a partire dalla data di efficacia dell'atto di  fusione. Prima dell'approvazione in sede assembleare dell'operazione di fusione il Comune riceverà dal proprio advisor una "fairness opinion" sulle condizioni finanziarie dell'integrazione;

-        le rimanenti azioni della società quotata detenute indirettamente dal Comune di Torino tramite la propria società unipersonale FCT s.r.l., saranno convertite, alla data di efficacia della fusione, in azioni di risparmio prive del diritto di voto. In seguito, in conseguenza dell'accordo tra i Comuni, FCT s.r.l. non potrà disporre di tali azioni per due anni dalla data di efficacia della fusione, decorsi i quali potrà disporre di tali titoli. Per previsione statutaria in caso di vendita o di trasferimento a titolo oneroso, tali titoli riacquisteranno automaticamente la qualità di azioni ordinarie con diritto di prelazione in capo a F.S.U.;

-        adozione di un nuovo statuto di F.S.U. s.r.l. conforme alla bozza che si allega alla presente deliberazione quale allegato 2 con efficacia dal momento in cui i Comuni avranno effettuato i conferimenti di cui sopra. Con riguardo all'assetto societario, alle clausole statutarie ed alla governance della società F.S.U. s.r.l., quali meglio risultanti nello Statuto (all. 2) e nell'Accordo Quadro (all. 1), la stessa avrà sede a Genova e scopo principale sarà la gestione della partecipazione nella quotata risultante dalla fusione. La maggioranza del capitale, capitale che deve essere totalmente pubblico, non potrà essere detenuta da soggetti diversi dal Comune di Torino e dal Comune di Genova, avrà un Consiglio di Amministrazione, composto da quattro amministratori, metà nominati dal Comune di Torino e metà dal Comune di Genova, che delibererà con il voto favorevole di almeno tre amministratori in carica. Il Presidente e il Vice-presidente saranno espressione rispettivamente del Comune di Torino e del Comune di Genova.

          Per quanto riguarda la seconda fase dell'operazione, essa rappresenta il risultato finale e voluto del processo di aggregazione delle due società in oggetto e consiste nella fusione societaria per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A.: la società risultante dalla fusione manterrà lo status di società quotata in Borsa. In sintesi, la fusione si attuerà secondo la disciplina di cui agli artt. 2501 e seg. del Codice Civile, attraverso una triplice fase.

          La prima consiste nella redazione da parte degli amministratori delle società partecipanti alla fusione del "progetto di fusione", il cui contenuto è esplicitamente previsto dal Codice Civile (art. 2501 bis e art. 2501 ter) e dal quale risultino tra l'altro lo Statuto della società incorporante (all. 3) e il rapporto di cambio delle azioni. In particolare la determinazione del rapporto di cambio sarà indicata in tale progetto sulla base delle valutazioni fornite dagli advisor delle due società, illustrata nella relazione degli amministratori e sarà oggetto di una valutazione di congruità da parte di una società di revisione ai sensi dell'art. 2501 sexies del Codice Civile.

          Nella fase successiva le assemblee delle società partecipanti alla fusione dovranno approvare il progetto di fusione con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie delle società di capitali.

          Infine la terza fase, che attua la fusione, prevede la stipula dell'atto di fusione da parte degli amministratori nella forma dell'atto pubblico da iscrivere al Registro delle Imprese.

          Con riferimento alla governance della società quotata derivante dalla fusione, essa, come previsto nell'accordo quadro (all. 1) e nello Statuto della società quotata (all. 3):

-        avrà sede legale a Torino;

-        avrà il massimale del 5% nell'esercizio del diritto di voto per le partecipazioni di soci diversi da F.S.U. s.r.l.;

-        avrà un Consiglio di Amministrazione composto da dodici amministratori, da eleggere con voto di lista: dalla prima saranno tratti dieci amministratori, dalla seconda uno e dalla terza uno; il Presidente e l'Amministratore Delegato saranno rispettivamente designati dal Comune di Genova e dal Comune di Torino. Il Consiglio di Amministrazione delegherà per disposizione statutaria al Presidente ed all'Amministratore delegato tutte le materie non riservate per legge o per statuto al C.d.A. e adotterà ogni sua decisione con il voto favorevole di almeno nove amministratori;

-        l'attività operativa sarà demandata, con ampia autonomia, a società Caposettore di cui al successivo punto, e la capogruppo potrà fornire servizi alle altre Società del Gruppo;

-        deterrà il 100% del capitale di quattro società Caposettore, oltre ad una quota di capitale in altre società già partecipate da AEM Torino S.p.A. e da AMGA S.p.A. e in particolare in AES Torino S.p.A., Edipower S.p.A., Energia Italiana S.p.A., Plurigas S.p.A..

          A tale riguardo si precisa che la "AZIENDA ENERGIA E SERVIZI TORINO S.p.A.", siglabile "AES Torino S.p.A.", costituita con atto a rogito notaio Marocco in data 27 marzo 2000 tra Italgas S.p.A. ed AEM Torino S.p.A. (che rispettivamente detengono il 49% ed il 51% del capitale sociale) a seguito del conferimento da parte di Italgas del ramo d'azienda per la distribuzione del gas, è divenuta titolare della concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas a mezzo rete (gasdotto) per tutti gli usi, nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito nell'intero territorio del Comune di Torino. La costituzione della società AES Torino S.p.A. tra Italgas ed AEM Torino è nata dall'opportunità di attuare nel territorio della Città di Torino un esercizio integrato dei servizi di distribuzione del gas e del teleriscaldamento. Secondo le valutazioni legali, non si manifesterebbe con l'operazione di fusione un cambiamento nel controllo di AES rilevante ai fini dei vigenti patti parasociali. Peraltro è in corso una trattativa con Eni/Italgas per ridefinire la portata dei patti parasociali in vigore. In relazione all'esito della trattativa, qualora esso fosse negativo, potrebbe tuttavia rendersi necessario trasferire la quota AEM alla società unipersonale controllata dal Comune di Torino F.C.T. s.r.l..

          Quanto alla terza e ultima fase, si rende necessario porre attenzione alle attività esplicate dalle due società ed in particolare ai pubblici servizi da esse forniti alla collettività; per realizzare l'aggregazione in oggetto si prevede il trasferimento di tutte le "attività operative" che AMGA e AEM Torino possiedono, direttamente o indirettamente, a quattro società cosiddette "Caposettore", le quali opereranno, anch'esse direttamente o indirettamente, nei settori:

-        servizi agli Enti locali in genere e gestione infrastrutture per le telecomunicazioni ("Caposettore Servizi agli enti locali");

-        produzione di energia elettrica e calore e trasmissione-distribuzione di energia elettrica ("Caposettore Energia");

-        ciclo idrico e distribuzione gas ("Caposettore Acqua-Gas");

-        approvvigionamento e vendita gas, energia elettrica, energia termica ("Caposettore Commerciale").

          L'efficacia di tale trasferimento di attività sarà contestuale alla fusione delle due società.

          Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 79 del 1999 (cd. Bersani), dalle Caposettore dipenderanno le società di Trasporto e di Distribuzione di Energia Elettrica.

          Le società "caposettore" "Servizi agli enti locali" ed "Energia" avranno sede a Torino, le caposettore "Idrico Distribuzione gas" e "Commerciale" avranno sede invece a Genova. Esse saranno amministrate da un consiglio di Amministrazione composto da cinque amministratori. Nelle società Caposettore con sede nella città di Genova, tre dei cinque amministratori saranno designati da un amministratore della società quotata espressione del Comune di Genova e, per contro, nelle società Caposettore con sede nella città di Torino tre dei cinque amministratori saranno designati da un amministratore della società quotata espressione del Comune di Torino. Ogni Consiglio di Amministrazione delle società caposettore adotterà con il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque le deliberazioni elencate nell'allegato schema di accordo quadro.

          Peraltro tutti i Contratti di Servizio e la convenzione Quadro in essere tra la Città di Torino e AEM Torino S.p.A. saranno trasferiti a seguito degli scorpori alla società Caposettore "Servizi agli Enti Locali".

          Dopo la fusione, la struttura societaria del gruppo sarà pertanto la seguente:

-        al vertice la società a responsabilità limitata F.S.U., la quale sarà partecipata al 50% dal Comune di Genova e al 50% dal Comune di Torino ed avrà quale asset principale la partecipazione di controllo (almeno il 51%) nella società Quotata. Il vincolo del mantenimento della partecipazione di maggioranza nella società quotata é previsto nello statuto di F.S.U. nell'articolo relativo all'oggetto sociale, così come nello statuto della società quotata all'art. 5 (capitale sociale);

-        la società quotata deterrà direttamente il 100% delle quattro Caposettore e le partecipazioni in Edipower S.p.A., Energia Italiana S.p.A. e Plurigas S.p.A., oltre alla probabile partecipazione nella AES Torino S.p.A., salvo diversi accordi. La società quotata risultante dalla fusione avrà un organico compreso tra i 50 ed i 100 dipendenti, dislocati in parte a Torino ed in parte a Genova;

-        quanto al personale del Gruppo, l'integrazione non dovrà comportare, in linea di principio, trasferimenti di sede di lavoro da una città all'altra. Nel mese di dicembre sono state incontrate le organizzazioni sindacali.

Le linee di sviluppo e di espansione del gruppo nascente dall'aggregazione saranno realizzate, a seconda dei casi, a livello della holding finanziaria capogruppo ovvero a livello della società quotata oppure a livello delle società a capo dei singoli settori.

Pertanto, al fine di dare attuazione all'intera operazione descritta è necessario approvare le fasi salienti del processo di aggregazione, ed in particolare le operazioni sopra descritte relative alla società finanziaria holding capogruppo, all'operazione di fusione e al trasferimento delle attività a società caposettore. Più precisamente è necessario approvare:

-        il conferimento di azioni AEM Torino S.p.A. nella F.S.U s.r.l. per un valore complessivo equivalente al valore delle azioni AMGA;

-        la cessione alla F.S.U. s.r.l. di un ulteriore numero di azioni AEM Torino tale per cui, tenendo conto dei warrants AEM in circolazione, la partecipazione della F.S.U. medesima nell'AEM Torino diventi pari al 51%;

-        lo schema di statuto di F.S.U. s.r.l. secondo il testo (all. 2);

-        la trasformazione delle azioni della società quotata di proprietà della Finanziaria Città di Torino in azioni di risparmio;

-        la predisposizione del progetto di fusione e degli altri documenti necessari alla fusione da parte degli amministratori di AEM Torino S.p.A. secondo le linee guida esposte;

-        l'adozione del nuovo statuto di AEM Torino S.p.A. (all. 3) quale nuovo statuto della Società Quotata con le modificazioni derivanti dalla fusione;

-        il trasferimento delle attività operative di AEM Torino S.p.A. nelle società Caposettore di pertinenza con la precisazione che per effetto dell'operazione le società operative assumeranno tutti i diritti e gli obblighi già facenti capo ad AEM Torino S.p.A. e proseguiranno in tutti i rapporti contrattuali anteriori alla fusione già in essere con il Comune di Torino,

il tutto demandando al Sindaco o ad un suo delegato il compimento di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'integrazione, ivi compresa la partecipazione alle assemblee straordinarie che dovranno approvare il progetto di fusione, che dovrà essere conforme a quanto sin qui delineato.

          Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano per costituire parte integrante del dispositivo, l'operazione di aggregazione tra le società AEM Torino S.p.A. e AMGA S.p.A. da realizzarsi mediante fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A., così come illustrata nella bozza di accordo quadro (all. 1 - n.                     ) ed in particolare di approvare, subordinatamente e con decorrenza dall'efficacia dell'atto di fusione:

-        il conferimento di azioni AEM Torino S.p.A. nella F.S.U s.r.l. per un valore complessivo equivalente al valore delle azioni di AMGA S.p.A.. Tale valore deriverà dalla valutazione del rapporto di concambio come formulata dai C.d.A. sulla base di quanto esposto dai rispettivi advisor;

-        la cessione alla F.S.U. di un ulteriore numero di azioni AEM Torino tale per cui, tenendo conto dei warrants AEM Torino in circolazione, la partecipazione della F.S.U. medesima nell'AEM Torino diventi pari almeno al 51%;

-        la partecipazione al capitale di F.S.U. s.r.l. e la modificazione dello Statuto sociale secondo la bozza allegata (all. 2 - n.                     );

2)      di approvare la conversione delle azioni ordinarie AEM S.p.A. di proprietà della controllata FCT s.r.l. in azioni di risparmio della Società Quotata e la loro incedibilità per un periodo di due anni, a far data dalla efficacia della fusione;

3)      di approvare il trasferimento delle attività operative di AEM Torino S.p.A. nelle società Caposettore di pertinenza con conseguente passaggio anche dei Contratti di Servizio e delle Convenzioni in essere;

4)      di autorizzare il Sindaco o suo delegato il compimento di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'integrazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'accordo quadro allegato e la partecipazione alle assemblee straordinarie che dovranno approvare il progetto di fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. che dovrà essere conforme a quanto delineato in narrativa, autorizzando nel contempo l'adozione del nuovo testo di statuto della società incorporante con le modificazioni derivanti dalla fusione quali risultano nella bozza di statuto (all. 3 - n.                    );

4 bis) di autorizzare fin d'ora il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea di FSU s.r.l. che sarà eventualmente convocata per deliberare la modifica dell'art. 8 dello Statuto, relativo al termine dell'esercizio sociale, dal 31 agosto al 31 dicembre di ogni anno;

5)      di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad apportare modifiche non sostanziali ai testi allegati nonché l'eventuale individuazione delle denominazioni sociali;

6)      di prevedere che, per la compilazione delle liste che F.S.U. presenta per la scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società quotata, l'indicazione di nominativi spettante al Comune di Torino segua le procedure previste per le nomine dei rappresentanti della Città in Enti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 4 ottobre 1993 (mecc. 9307634/01);

7)      di autorizzare sin d'ora l'acquisto delle azioni AES Torino S.p.A., attualmente di proprietà di AEM Torino S.p.A., da parte della controllata FCT s.r.l., subordinando l'effettuazione dell'operazione di trasferimento all'esito delle trattative in corso con Italgas/Eni;

8)      di demandare a successivi atti dirigenziali la cessione di eventuali warrants che dovessero rimanere di proprietà del Comune di Torino a seguito del completamento del trasferimento del 51% del capitale di AEM Torino S.p.A.;

9)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

   

 


SCHEMA DI ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE AMGA-AEM TORINO

 

I.       I PRINCIPALI ELEMENTI DELL'INTEGRAZIONE.

 

1.       Premessa - Principi fondamentali.

 

1.1     A base dell'integrazione sarà la "pariteticità" dei due Comuni nella partecipazione al capitale della holding finanziaria (FSU: v. infra 2.4.a) e nella governance del gruppo.

 

1.2     Sarà introdotta nello statuto di FSU la regola per cui la maggioranza del capitale non potrà essere detenuta da soggetti diversi dal Comune di Genova e dal Comune di Torino.

 

1.3     Le linee di sviluppo e di espansione della nuova entità derivante dall'integrazione, che costituirà il nucleo per ulteriori aggregazioni, saranno attuate, a seconda dei casi, a livello della holding finanziaria capogruppo, ovvero a livello della Quotata (v. infra 2.4.b) oppure ancora a livello delle società Caposettore.

 

1.4     Le ulteriori aggregazioni non dovranno tuttavia comportare, salvo diverso accordo fra le Parti, aumenti di capitale in denaro della Quotata che comportino la necessità, per consentirne la sottoscrizione, di esborsi cash a carico dei Comuni azionisti della holding finanziaria.

 

1.5     Le Parti faranno quanto in loro potere al fine di fare adottare dalla Quotata una politica dei dividendi tale da consentire, alla holding finanziaria, la distribuzione di dividendi in misura sostanzialmente allineata con i livelli medi attualmente distribuiti.

 

1.6     L'integrazione non dovrà comportare, in linea di principio, trasferimenti di personale da una città all'altra.

 

2.       Principali adempimenti.

 

2.1     Il Comune di Torino possiede (direttamente e per il tramite di F.C.T. s.r.l.) il 68,85% di Aem Torino S.p.A. e il Comune di Genova possiede il 54,11% di Amga S.p.A., di cui il 30,71% è posseduto direttamente mentre il restante 23,40% è posseduto da F.S.U. Finanziaria Sviluppo Utilities S.p.A. (società posseduta al 100% dal Comune di Genova) (1).

 

                          

 

 

 

2.2     All'integrazione fra Amga e Aem Torino si perverrà mediante le seguenti principali operazioni, da realizzarsi contestualmente:

a)       il Comune di Genova conferirà in FSU le azioni Amga di sua proprietà.

Conseguentemente FSU (che sarà contestualmente trasformata in società a responsabilità limitata) deterrà una partecipazione diretta in Amga almeno pari al 51% circa (v. nota 1);

b)       siccome il valore della capitalizzazione di Aem Torino è superiore a quello di Amga, per fare in modo che la partecipazione dei due Comuni in FSU sia paritetica, il Comune di Torino:

(i)      conferirà a FSU una parte (inferiore al 51%) di azioni Aem Torino di valore pari al valore delle azioni Amga che saranno detenute da FSU; e contestualmente

(ii)      venderà a FSU una ulteriore quantità di azioni Aem Torino nella misura occorrente a far sì che FSU - tenuto anche conto degli warrant Aem in circolazione - salga al 51% in Aem Torino. FSU ricorrerà a un finanziamento bancario per avere le disponibilità necessarie al pagamento del prezzo.

Per effetto delle operazioni di cui sopra FSU avrà la proprietà di due partecipazioni dirette, rispettivamente in AMGA e in Aem Torino, entrambe almeno del 51%;

c)       trasferimento, mediante gli strumenti giuridici che saranno ritenuti più confacenti (conferimento, ovvero scissione, ovvero vendita) di tutte le "attività operative" direttamente o indirettamente possedute da Amga e da Aem Torino a quattro società Caposettore, le quali saranno chiamate a operare - direttamente e per il tramite di partecipate - nei seguenti settori:

i.        servizi agli Enti Locali in genere, e gestione infrastrutture per le telecomunicazioni ("Caposettore Servizi agli Enti Locali");

ii.       produzione di energia elettrica e calore, trasmissione-distribuzione di energia elettrica ("Caposettore Energia") (2);

iii.      ciclo idrico e distribuzione gas ("Caposettore Acqua-Gas");

iv.      approvvigionamento e vendita di gas, energia termica, energia elettrica ("Caposettore Commerciale");

d)       fusione per incorporazione di Amga in Aem Torino; la società risultante dalla fusione continuerà a rimanere quotata (la "Quotata").

 

2.3     L'efficacia delle operazioni di trasferimento di cui sopra sub 2.2.b) e sub 2.2.c) sarà subordinata e contestuale all'efficacia dell'atto di fusione Amga/Aem Torino sopra previsto nel punto 2.2.d).

 

2.4     Dopo la fusione la struttura societaria sarà la seguente:

a)       al vertice la società a responsabilità limitata FSU, la quale:

(i)      sarà partecipata al 50% dal Comune di Genova e al 50% dal Comune di Torino;

(ii)      avrà quale asset principale la partecipazione di controllo (almeno del 51%) nella Quotata;

b)       la Quotata deterrà direttamente, oltre alla partecipazione nella AES S.p.A. (3), il 100% delle quattro Caposettore e le partecipazioni in Edipower S.p.A., Energia Italiana S.p.A. e Plurigas S.p.A..

La struttura partecipativa è rappresentata nello schema riportato nella pagina seguente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.       Dividendo straordinario.

 

Successivamente alla fusione la Quotata potrà distribuire ai propri azionisti un dividendo straordinario. FSU, in tale prospettiva, potrà ridurre il debito contratto per l'acquisto di azioni AEM e valutare l'opportunità di distribuire a sua volta un dividendo straordinario ai Comuni.

 

4.       Azioni eccedenti del Comune di Torino.

 

4.1     Alla data di efficacia della Fusione, le azioni della Quotata che rimarranno di proprietà indiretta del Comune di Torino, attraverso F.C.T. s.r.l., saranno convertite, per effetto della deliberazione che avrà approvato il progetto di fusione e il nuovo testo di statuto ivi previsto in azioni di risparmio (prive del diritto di voto).

 

4.2     Il Comune di Torino, per patto parasociale, non potrà disporre di tali azioni per un periodo di due anni dalla data di efficacia della fusione Amga/Aem Torino. Decorso tale periodo, il Comune di Torino potrà disporre di tali azioni, fermo restando che FSU avrà un diritto di prelazione su tutte le azioni che il Comune di Torino intendesse vendere o comunque trasferire.

4.3     Le azioni di risparmio, per clausola statutaria, saranno automaticamente "riconvertite" in azioni ordinarie (dotate del diritto di voto) a semplice richiesta dell'acquirente qualora:

(i)      siano trasferite, a qualunque titolo, a FSU ovvero a soggetti terzi non collegati (5) al Comune di Torino, e fermo restando che

(ii)      l'acquirente, in tal caso, sarà comunque assoggettato alla disciplina che limita il possesso azionario al 5% prevista dall'attuale articolo 8 dello statuto di AEM Torino.

 

II.      RUOLO E FUNZIONI DI FSU.

 

1.       Sede, governance.

 

1.1     La sede di FSU sarà a Genova.

 

1.2     Il consiglio di amministrazione di FSU sarà composto da quattro amministratori, che saranno eletti in modo che ciascuno dei due Comuni avrà il diritto di nominarne la metà.

 

1.3     Un quorum deliberativo qualificato esigerà su tutte le materie, il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

 

1.4     Il presidente e il vice-presidente saranno espressione, rispettivamente, del Comune di Torino e del Comune di Genova, non avranno poteri gestionali, i quali competeranno al consiglio di amministrazione, ed eserciteranno i rispettivi poteri in conformità alla bozza di statuto qui allegata sub A.

 

2.       Funzioni e soluzione dei casi di stallo decisionale. Formazione della lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Quotata.

 

2.1     FSU avrà quale scopo la gestione della partecipazione di controllo nella Quotata, che ne costituirà il cespite principale.

 

2.2     Gli eventuali "stalli decisionali" nel consiglio di amministrazione o nell'assemblea di FSU saranno risolti attraverso una procedura di "raffreddamento" (6), seguita se necessario dalla "elevazione" del livello decisionale ai sindaci dei due Comuni.

Se dovesse permanere lo stallo la relativa decisione sarà definitivamente abbandonata quando riguardi materie di interesse fondamentale per i due soci (7) e non potrà essere riproposta per un predeterminato periodo di tempo.

Per le altre materie (di natura più propriamente "operativa") (8) si attiverà la procedura di "arbitrato economico" prevista dall'articolo 37 D.Lgs. 5/2003: la decisione sarà quindi rimessa ad arbitri, i quali dovranno - in ristrettissimo termine - scegliere fra una delle due soluzioni proposte dalle parti. Gli arbitri saranno tre, due dei quali nominati rispettivamente dai due soci, mentre il terzo sarà scelto dai primi due o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Milano.

 

2.3     Lo statuto di FSU (v. allegato) prevederà che la nomina dei candidati da inserire nella lista da presentare per l'elezione degli amministratori della Quotata, sarà effettuata, con le modalità ivi previste, metà per ciascuno, dal presidente e dal vice-presidente della FSU sulla base della tempestiva designazione che a ciascuno di essi perverrà ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, codice civile e anche ai sensi dell'articolo 2449 codice civile per quanto applicabile, rispettivamente da parte dei Sindaci di Torino e di Genova.

 

3.       Statuto della FSU.

 

La bozza di statuto della FSU, che recepisce, fra l'altro, le pattuizioni relative alla governance sopra delineate, viene allegata sub A.

 

III.     RUOLO E FUNZIONI DELLA QUOTATA.

 

1. Sede e organico.

 

1.1     La sede legale e operativa della Quotata sarà ubicata a Torino, in un edificio separato e autonomo rispetto alle sedi delle società Caposettore di stanza a Torino.

 

1.2     La Quotata avrà un organico compreso fra 50 e 100 dipendenti, che saranno dislocati in parte a Torino, in parte a Genova.

Questa dotazione di organico avverrà contestualmente ai trasferimenti di personale da Amga e da AEM Torino a favore delle Società Caposettore, e quindi contestualmente all'effettuazione dei trasferimenti di attività indicati nel precedente paragrafo 2.2 c) della Sezione I.

 

1.3     La bozza di statuto della Quotata, che recepisce fra l'altro le previsioni relative alla governance riassunte qui di seguito, viene allegata sub B.

 

2.       Governance e Statuto.

 

2.1     Il consiglio di amministrazione della Quotata sarà di dodici amministratori, da eleggere con voto di lista. In particolare:

a)       dalla ‘prima' lista (quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti, ossia quella presentata da FSU) saranno tratti dieci amministratori;

b)       dalla ‘seconda' lista un amministratore;

c)       dalla ‘terza' lista un amministratore.

 

2.2     Fra gli amministratori della Quotata verranno nominati un Presidente e un Amministratore Delegato. Il Presidente e l'Amministratore Delegato saranno espressione, rispettivamente, del comune di Genova e del comune di Torino

 

2.3     Il Consiglio di amministrazione adotterà ogni sua deliberazione con il voto favorevole di almeno nove amministratori.

 

2.4     La Quotata non svolgerà attività operativa nelle utilities, attività che sarà demandata - con elevata autonomia - alle Caposettore. La Quotata potrà fornire servizi alle altre Società del Gruppo, compresa la controllante FSU.

 

2.5     Il Consiglio di amministrazione delegherà al presidente e all'amministratore delegato tutte le materie diverse da quelle che la legge o lo statuto riservano al consiglio di amministrazione, così come specificato nella bozza di statuto allegata sub B.

 

2.6     La composizione e la nomina del collegio sindacale sono previste, quanto alla formazione della lista, nello statuto della FSU e, quanto alle modalità di elezione, nello statuto della Quotata.

 

IV.     RUOLO E FUNZIONI DELLE QUATTRO CAPOSETTORE.

 

1.       Sede, governance, funzioni e statuti.

 

1.1     Le Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia" avranno sede a Torino; la Caposettore "Acqua-Gas" e la Caposettore "Commerciale" avranno sede a Genova.

 

1.2     Gli statuti delle Caposettore saranno predisposti e approvati nel rispetto delle seguenti linee guida.

 

1.3     Le Caposettore saranno amministrate da un consiglio di amministrazione composto da cinque amministratori.

 

1.4     Nelle Caposettore con sede a Genova, la maggioranza semplice (tre su cinque) degli amministratori sarà designata da un amministratore della Quotata espressione del Comune di Genova. Nelle Caposettore con sede a Torino, la maggioranza (tre su cinque) degli amministratori sarà designata da un amministratore della Quotata espressione del Comune di Torino. I restanti amministratori saranno designati, rispettivamente, da un amministratore della Quotata che non ha designato la maggioranza.

 

1.5     Gli statuti delle Caposettore prevederanno apposite clausole in base alle quali:

a.       i presidenti delle Caposettore con sede a Genova saranno designati da un amministratore della Quotata espressione del Comune di Torino, mentre gli amministratori delegati saranno designati da un amministratore della Quotata espressione del Comune di Genova e viceversa quanto alle rispettive cariche nelle società con sede a Torino;

b.       i presidenti dei rispettivi collegi sindacali saranno designati da un amministratore della Quotata che non avrà espresso l'amministratore delegato.

 

1.6     I Consigli di amministrazione delle Caposettore adotteranno con il voto favorevole di almeno quattro amministratori le deliberazioni riservate al consiglio di cui al successivo punto 1.7.

 

1.7     Nel caso di stallo la delibera non è adottata e la questione è riportata al consiglio di amministrazione della Quotata.

Sono riservate ai consigli di amministrazione delle Caposettore le delibere relative alle seguenti materie:

a)       approvazione dei business plan pluriennali, dei budget annuali e relativi aggiornamenti, e delle linee di indirizzo relative alla stipulazione dei contratti di cessione e/o di acquisto di gas, energia elettrica e altre materie prime;

b)       atti di disposizione a qualunque titolo di beni e stipulazione di contratti in genere (diversi da quelli aventi ad oggetto la cessione e/o l'acquisto di gas, energia elettrica e altre materie prime, quale che sia il loro valore, purché coerenti con gli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione) quando:

(i)      il valore dei beni e/o l'ammontare degli obblighi da assumere sia superiore a Euro 20 milioni per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati; nel caso di acquisizione di aziende e/o di partecipazioni, il capitale investito lordo (netto patrimoniale + indebitamento finanziario) sia superiore a Euro 10 milioni per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati, e

(ii)      le relative operazioni non siano già previste nel budget annuale;

c)       concessione di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni con strumenti derivati) quando:

(i)      l'ammontare sia superiore a Euro 50 milioni per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e

(ii)      le operazioni non siano previste nel budget annuale;

d)       patti parasociali, joint venture e concessione di prestiti o garanzie a società non controllate quale che ne sia l'importo;

e)       istituzione o soppressione di sedi secondarie;

f)       eventuale nomina e revoca del direttore generale della Società, su proposta dell'Amministratore Delegato, stabilendone i relativi poteri;

g)       formulazione di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre all'assemblea dei soci;

h)       convocazione dell'assemblea straordinaria per modifiche dello statuto, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale (escluse le riduzioni obbligatorie ex artt. 2446 e 2447 codice civile) e prestiti obbligazionari convertibili.

 

1.8     I Consigli di Amministrazione delle Caposettore delegheranno all'Amministratore Delegato tutte le materie diverse da quelle che la Legge o lo Statuto riservano al Consiglio.

 

1.9     Le Caposettore dovranno sottoporre alla Quotata i progetti di business plan pluriennale e di budget annuale in tempo utile (e con criteri che saranno determinati dalla capogruppo) per consentire alla Quotata di predisporre a sua volta il business plan e il budget di gruppo.

 

Allegati:

A.      Bozza Statuto FSU

B.       Bozza Statuto Quotata

 

Note

(1)        La partecipazione detenuta (direttamente e indirettamente) dal Comune di Genova è destinata a scendere al 51% circa a seguito della conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Amga sottoscritto da due fondazioni bancarie.

 

(2)        La Caposettore Energia non svolge attività commerciale. Tuttavia per un periodo transitorio (a) i clienti energia elettrica "vincolati" saranno inizialmente gestiti dalla Caposettore Energia e saranno successivamente trasferiti alla Caposettore Commerciale dal momento in cui saranno divenuti "liberi" [il 1° luglio 2007] e (b) i clienti teleriscaldamento saranno inizialmente gestiti dalla Caposettore energia elettrica e saranno trasferiti alla Caposettore Commerciale al completamento del piano di sviluppo della rete di teleriscaldamento nel territorio del Comune di Torino e, in ogni caso, entro il 31 marzo 2008.

 

(3)        La partecipazione nella AES è disciplinata, nei rapporti con Italgas, dal patto parasociale del 24 settembre 2001. Sono in corso trattative per consentire che l'operazione si svolga senza eccezioni da parte del partner della joint-venture.

 

(4)        La percentuale in azioni di risparmio possedute dal Comune di Torino, attraverso F.C.T. s.r.l., nella Quotata dipende dalla misura dell'aumento di capitale che la Quotata porrà in essere al servizio del concambio "azioni Amga/azioni Quotata". La misura di tale aumento dipende, a sua volta, dal rapporto di cambio che sarà determinato dai consigli di amministrazione di Amga e di Aem Torino.

 

(5)        Si intende collegato un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.

 

(6)        La procedura di raffreddamento consiste nel rinvio della decisione a un successivo consiglio di amministrazione ovvero, a seconda dei casi, a una successiva assemblea, al fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione.

 

(7)        Si tratta, ad esempio, delle delibere che hanno ad oggetto: vendita (in toto o in parte) di azioni della Quotata da parte di FSU; modifica dello statuto di FSU e/o della Quotata, ivi compresi aumenti di capitale, fusioni o scissioni di FSU e/o della Holding quotata ecc. (v. Statuto allegato).

 

(8)        Come ad esempio se contrarre o meno un mutuo.


STATUTO [·] S.r.l. (società holding finanziaria)

 

1.       Denominazione, oggetto, durata e sede.

 

1.1     Denominazione.

É costituita la Società a responsabilità limitata denominata: "[·] Società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata, "[·] s.r.l.".

 

1.2     Sede sociale.

La Società ha sede in Genova.

 

1.3     Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di una partecipazione di maggioranza nel capitale di [·] (in seguito: "la controllata Quotata") e in genere l'assunzione di partecipazioni in società che svolgano anche in via non esclusiva la loro attività nei seguenti campi:

-        esercizio delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero, della energia elettrica e termica, del gas e delle energie in genere, sotto qualsiasi forma si presentino;

-        raccolta, trattamento, distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche;

-        gestione dei servizi pubblici di illuminazione pubblica e semaforici;

-        gestione di impianti di produzione e distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;

-        gestione di altri servizi a rete, ivi comprese le telecomunicazioni;

-        progettazione e direzione dei lavori di costruzione di impianti nei settori sopra indicati.

La Società può compiere ogni operazione e attività che sia necessaria e/o opportuna ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa (esemplificativamente) la assunzione di finanziamenti, l'emissione di titoli di debito, e la prestazione di garanzie esclusivamente nell'interesse delle Società partecipate.

 

1.4     Durata della Società.

La durata della Società è fissata al 31 agosto 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

 

1.5     Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di indicazione nel libro dei soci, il domicilio si intende presso la sede sociale.

 

2.       Capitale sociale.

 

2.1     Capitale sociale.

(a)      Il capitale sociale è di Euro [·] ed è diviso in quote.

(b)     Le quote della Società sono per il 50% (cinquanta per cento) di proprietà del Comune di Genova e per il 50% (cinquanta per cento) di proprietà del Comune di Torino, e la partecipazione complessiva dei due Comuni al capitale sociale non può essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso.

2.2     Conferimenti.

(a)      I conferimenti, sia in sede di costituzione della Società sia in sede di aumento del capitale sociale, possono essere eseguiti anche in natura. Non sono, in ogni caso, ammessi conferimenti aventi a oggetto una prestazione d'opera o di servizi.

(b)     Previo accordo tra tutti i soci, le quote possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

 

2.3     Diritto di opzione.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

 

3.       Titoli di debito e strumenti finanziari.

La Società può emettere titoli di debito e altri strumenti finanziari anche al portatore con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 76% (settantasei) del capitale sociale.

 

4.       Trasferimento delle quote e diritto di prima offerta.

 

4.1     Definizioni.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo 4, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

a)       "controllo", "controllare" e simili espressioni: indicano i rapporti contemplati dall'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile;

b)       "Titoli": indica le quote della Società, i diritti di opzione, gli warrant e ogni altro diritto convertibile in, o che dia diritto di acquistare o sottoscrivere, quote della Società;

c)       "trasferimento", "trasferire" e simili espressioni: indicano qualsiasi negozio o atto anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, l'intestazione fiduciaria, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, i trasferimenti a termine, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, definitivamente o anche solo temporaneamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o della nuda proprietà, di Titoli ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali (pegno o usufrutto) o anche solo obbligatori su Titoli.

 

4.2     Divieto temporaneo di trasferimento dei Titoli.

I Titoli non possono essere trasferiti per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

 

4.3     Diritto di prima offerta.

(a)      Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 4.2 e nel successivo paragrafo 4.4, il socio che intende trasferire propri Titoli a terzi (anche soci) deve preventivamente inviare a tutti gli altri soci (e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione della Società) a mezzo lettera raccomandata a.r., una proposta scritta di vendita contenente l'indicazione in denaro del prezzo dei Titoli e dei relativi termini e condizioni (la "Proposta").

(b)     I soci che intendono accettare la Proposta devono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, agli altri soci e al presidente del consiglio di amministrazione.

(c)     Nel caso in cui la Proposta venga accettata da più di un socio, i Titoli verranno attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.

(d)     Nel caso in cui la Proposta non venga accettata da nessuno dei soci, il socio offerente potrà trasferire i Titoli ad uno o più terzi solo ad un prezzo non inferiore rispetto a quello indicato nella Proposta, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo (b). Decorso tale termine senza che l'offerente abbia liberamente trasferito i Titoli, l'offerente sarà nuovamente tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo paragrafo 4.3.

 

4.4     Trasferimenti Infragruppo.

(a)      I limiti al trasferimento di Titoli previsti dai precedenti paragrafi 4.2 e 4.3 non si applicano nel caso di trasferimento di Titoli da un socio alla sua controllante o a una sua controllata o a una controllata della stessa controllante (i "Trasferimenti Infragruppo"). L'efficacia nei confronti della Società e dei soci dei Trasferimenti Infragruppo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

(i)      di tali Trasferimenti Infragruppo il socio trasferente dovrà dare comunicazione scritta agli altri soci e al presidente del consiglio di amministrazione della Società almeno 30 (trenta) giorni prima del trasferimento, accludendo sia il contratto (o altro atto) che regola il trasferimento, sia la documentazione idonea a provare la sussistenza del rapporto di controllo;

(ii)      l'eventuale successivo venir meno, in capo all'acquirente, delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento dei Titoli in suo favore come Trasferimento Infragruppo dovrà essere prevista nel contratto (o atto) di trasferimento dei Titoli quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatico ritrasferimento al trasferente della proprietà dei Titoli. Nel caso in cui tale ritrasferimento - per qualsiasi motivo - non dovesse avvenire e/o non dovesse essere annotato sul libro soci della Società entro 10 (dieci) giorni dal venire meno delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento dei Titoli come Trasferimento Infragruppo, oltre agli ulteriori rimedi previsti dalla legge: (a) tale trasferimento dovrà considerarsi avvenuto in violazione delle disposizioni previste dal presente Statuto; e (b) i diritti (sia amministrativi, sia patrimoniali) relativi a tali Titoli saranno automaticamente sterilizzati e non potranno essere esercitati.

 

5.       Assemblea.

 

5.1     Decisione mediante deliberazione assembleare.

Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 6.1, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

 

5.1.1  Convocazione dell'assemblea.

(a)      L'assemblea è convocata (anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia) dal presidente del consiglio di amministrazione che dovrà provvedere - anche su richiesta di un amministratore o di uno o più soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale - con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza ai soci, ovvero 5 (cinque) giorni, nel caso di urgenza. Qualora il presidente, richiesto di convocare l'assemblea, non provveda alla convocazione nei tre giorni successivi alla richiesta, la convocazione è effettuata dal vice-presidente.

L'avviso deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quale ad esempio il telefax).

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Può, inoltre, contenere l'indicazione del giorno dell'eventuale seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione.

(b)     In mancanza delle formalità indicate nel precedente paragrafo (a), l'assemblea è regolarmente costituita alle condizioni previste dall'articolo 2479-bis, ultimo comma, del codice civile.

(c)     L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze lo richiedano.

 

5.1.2  Intervento in assemblea.

(a)      Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge.

(b)     L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, l'assemblea è presieduta dal vice-presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti. Spetta a chi presiede l'assemblea verificare che essa sia stata regolarmente convocata, nonché condurre e regolare la discussione e determinare le modalità di votazione.

(c)     È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio o in video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

(i)      sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii)      sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii)     sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv)     vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio e in video a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

(d)     L'assemblea nomina, inoltre, un segretario. Delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, riportato nell'apposito libro. Nei casi di legge e quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui incaricato.

(e)      Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea e la sua regolare costituzione.

 

5.1.3  Quorum costitutivo e deliberativo.

(a)      L'assemblea è validamente costituita, in qualsiasi convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 76% (settantasei per cento) dell'intero capitale sociale emesso dalla Società.

(b)     L'assemblea delibera, in qualsiasi convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 76% (settantasei per cento) dell'intero capitale sociale emesso dalla Società.

 

6.       Consiglio di amministrazione e rappresentanza della Società.

 

6.1     Amministrazione della Società.

(a)      La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero fisso di 4 (quattro) amministratori, i cui componenti operano - fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 6.5 - con metodo collegiale.

(b)     Gli amministratori sono nominati con designazione diretta da parte dei soci Comune di Genova e Comune di Torino. In particolare:

(i)      il Comune di Torino nomina due amministratori. Tale nomina deve essere effettuata a mezzo comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo raccomandata a.r., alla Società e al Comune di Genova entro e non oltre dieci giorni di calendario prima dell'assemblea di cui al successivo paragrafo (c);

(ii)      il Comune di Genova nomina due amministratori. Tale nomina deve essere effettuata a mezzo comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo raccomandata a.r., alla Società e al Comune di Torino entro e non oltre dieci giorni di calendario prima dell'assemblea di cui al successivo paragrafo (c).

(c)     Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

(d)     Se vengono a cessare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, i sostituti saranno nominati dal Comune che aveva nominato gli amministratori cessati. Gli amministratori così nominati cessano dalla carica alla scadenza del consiglio di amministrazione, unitamente agli altri amministratori.

 

6.2     Presidente, vice-presidente: nomina, legale rappresentanza, poteri e funzioni.

(a)      Il presidente e il vice-presidente sono così nominati:

(i)      la carica di Presidente spetta all'amministratore indicato per primo nella comunicazione del Comune di Torino di cui al precedente paragrafo 6.1 (b) (i);

(ii)      la carica di vice-presidente spetta all'amministratore indicato per primo nella comunicazione del Comune di Genova di cui al precedente paragrafo 6.1 (b) (ii).

(b)     La legale rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità e ai terzi, nonché la firma sociale spetta al presidente e - nelle specifiche ipotesi previste dal presente Statuto - anche al vice-presidente, in via disgiunta dal presidente.

(c)     La rappresentanza della Società può essere attribuita anche a terzi, esclusivamente in relazione a specifici atti, mediante delibera del consiglio di amministrazione.

(d)     Oltre ai compiti e ai poteri assegnatigli dal presente Statuto per la celebrazione delle assemblee, al presidente sono attribuiti i seguenti poteri e funzioni non gestionali:

i.        rappresentare la società nei confronti dei terzi e di ogni istituzione pubblica o privata, firmare gli atti e la corrispondenza sociale e comparire in nome e per conto della Società;

ii.       dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

iii.      convocare il consiglio di amministrazione stabilendo l'ordine del giorno, d'autonomia ovvero su richiesta di un consigliere, coordinarne e dirigerne i lavori;

iv.      in particolare esercitare i poteri di rappresentanza nei confronti della controllata Quotata, adempiendo a ogni formalità necessaria secondo quanto disposto dal presente Statuto.

(e)      Il vice-presidente avrà funzione vicaria del presidente nel caso di sua assenza o di impedimento. Inoltre avrà i poteri previsti nel presente Statuto dagli articoli 5.1.1(a), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 10.1.2(c).

 

6.3     Adunanze del consiglio di amministrazione.

(a)      Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, su convocazione del presidente, d'iniziativa ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti, intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti.

(b)     La convocazione - contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - è inviata, a cura del presidente, ovvero dal vice-presidente nel caso previsto dalla successiva lettera (c), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax. Nei casi di urgenza, il suddetto termine è ridotto a 2 (due) giorni.

(c)     Qualora il presidente, richiesto di convocare il consiglio di amministrazione da almeno un amministratore (con l'indicazione delle materie da trattare e della data per la riunione), non provveda alla convocazione nei tre giorni dalla data della richiesta, in sua vece la convocazione è effettuata dal vice-presidente.

(d)     Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, e in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice-presidente.

 

6.4     Competenze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

(a)      Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha, in particolare, il potere di compiere tutti gli atti necessari e opportuni per il compimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quanto la legge e il presente Statuto riservano alla decisione dei soci.

In particolare, sono riservate alla competenza del consiglio di amministrazione, e pertanto non sono delegabili, le deliberazioni sulle seguenti materie:

(i)      atti di acquisto e di disposizione della partecipazione nella controllata Quotata;

(ii)      esercizio del voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della controllata Quotata, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 6.5 e 6.6;

(iii)     revoca dello Stallo Decisionale;

(iv)     approvazione dei progetti di bilancio della Società.

(b)     Il consiglio di amministrazione è altresì competente per l'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia dalla legge o dallo Statuto riservata ai soci.

(c)     Il consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al vice-presidente, in via fra loro congiunta, tutte quelle materie che non siano per legge o per Statuto riservate al consiglio di amministrazione.

(d)     Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione nomina un procuratore speciale al quale è attribuita la rappresentanza della Società nei casi disciplinati dai successivi articoli 6.5.d.(iii), 6.5.e e 6.6.b (i) e (ii). Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il consiglio di amministrazione non nomini, nella sua prima riunione, il procuratore speciale, tale nomina verrà effettuata dal collegio arbitrale di cui all'articolo 10.1.3, il quale dovrà in via d'urgenza scegliere sulla base di criteri di competenza e di professionalità e privilegiando i candidati che presentino i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal comitato per la corporate governance delle società quotate.

(e)      Nel caso il procuratore speciale di cui al precedente paragrafo (d) cessi dall'incarico per qualsiasi motivo (ad esempio, revoca, dimissioni, morte) il presidente della Società, ovvero in caso di sua inerzia, il vice-presidente, dovrà convocare - entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla cessazione - il consiglio di amministrazione al fine di procedere alla nomina di un nuovo procuratore speciale. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il consiglio di amministrazione così convocato non nomini il procuratore speciale, tale nomina verrà effettuata dal collegio arbitrale di cui all'articolo 10.1.3, il quale dovrà in via d'urgenza scegliere sulla base di criteri di competenza e di professionalità e privilegiando i candidati che presentino i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal comitato per la corporate governance delle società quotate.

(f)      Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli 6.5 e 6.6, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole di almeno tre amministratori in carica.

 

6.5     Presentazione delle liste per la nomina degli amministratori e sindaci nella AEM/AMGA S.p.A..

(a)      La nomina dei candidati da inserire nella lista da presentare per l'elezione degli amministratori della controllata Quotata, sarà effettuata, metà per ciascuno, dal presidente e dal vice-presidente della Società sulla base della tempestiva designazione che a ciascuno di essi perverrà, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, rispettivamente da parte dei Sindaci di Torino e di Genova e nel rispetto delle disposizioni di cui alla successiva lettera (d). Almeno uno tra i primi cinque soggetti nominati dal presidente e uno tra i primi cinque soggetti nominati dal vice-presidente dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(b)     La designazione dei candidati effettuata dal Comune di Genova indicherà, previo gradimento del Sindaco di Torino, quale di essi sarà destinato ad essere nominato presidente della controllata Quotata.

(c)     La designazione dei candidati effettuata dal Comune di Torino indicherà, previo gradimento del Sindaco di Genova, quale di essi sarà destinato ad essere nominato amministratore delegato della controllata Quotata.

(d)     Ai fini della composizione e della presentazione della lista da presentare per l'elezione degli amministratori della controllata Quotata, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni.

i.        Al più tardi entro il 90° (novantesimo) giorno successivo alla fine del terzo esercizio di durata del mandato del consiglio di amministrazione della controllata Quotata, il presidente e il vice-presidente devono comunicarsi reciprocamente i nominativi di loro competenza che dovranno comporre la lista degli amministratori da sottoporre all'assemblea della Quotata, allorché questa sarà chiamata a deliberare sul rinnovo del consiglio di amministrazione scaduto. I nominativi così comunicati saranno inseriti nella lista in via alternata, indicando per primo il primo nominativo indicato dal vice-presidente, per secondo il primo nominativo indicato dal presidente e così via fino al completamento della lista.

ii.       Nel caso in cui il presidente o il vice-presidente omettano la comunicazione di cui al punto precedente, i nominativi mancanti saranno scelti dal collegio arbitrale di cui all'articolo 10.1.3, il quale deve in via d'urgenza scegliere sulla base di criteri di competenza e di professionalità, e privilegiando i candidati che presentino i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal comitato per la corporate governance delle società quotate.

iii.      Il Presidente deposita la lista degli amministratori alla controllata Quotata, in base allo statuto di questa, almeno 15 prima della data della prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sul rinnovo del consiglio di amministrazione scaduto. Qualora il presidente non vi provveda, il deposito della lista è effettuato dal vice-presidente ovvero, nel caso di inerzia di entrambi, dal procuratore speciale di cui all'articolo 6.4(d).

Il presidente deve quindi partecipare all'assemblea della controllata Quotata e votare a favore dell'elezione dei nominativi indicati nella lista redatta in conformità alle disposizioni che precedono. In caso di inerzia del presidente, per la votazione gli subentra automaticamente il vice-presidente ovvero, nel caso di inerzia di entrambi, il procuratore speciale di cui all'articolo 6.4(d).

(e)      Le disposizioni di cui alle precedenti lettere (d)(i), (d)(ii) e (d)(iii) si applicano anche per la preparazione e per la presentazione della lista recante i candidati alla elezione del collegio sindacale della controllata Quotata, con le seguenti precisazioni: il primo nominativo indicato nella lista è designato dal presidente della Società ed è candidato a ricoprire la carica di presidente del collegio sindacale della controllata Quotata; mentre il secondo e il terzo nominativo sono designati dal vice-presidente della Società, e sono candidati, rispettivamente, a ricoprire la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente della controllata Quotata. Il quarto e il quinto nominativo sono designati di comune accordo dal presidente e dal vice-presidente, e sono candidati a ricoprire rispettivamente la carica di sindaco effettivo e sindaco supplente della controllata Quotata nell'ipotesi in cui sia mancata la presentazione di una seconda lista da parte di azionisti di minoranza della controllata Quotata stessa.

Il presidente deve quindi partecipare all'assemblea della controllata Quotata e votare a favore dell'elezione dei nominativi indicati nella lista redatta in conformità alle disposizioni che precedono. In caso di inerzia del presidente, per la votazione gli subentra automaticamente il vice-presidente ovvero, nel caso di inerzia di entrambi, il procuratore speciale di cui all'articolo 6.4(d).

 

6.6     Partecipazione ed esercizio del diritto di voto nelle assemblee di AEM/AMGA S.p.A.

(a)      Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 6.5, la decisione sul voto da esprimere in seno all'assemblea della controllata Quotata deve essere adottata dal consiglio di amministrazione con la maggioranza prevista dal precedente articolo 6.4(f).

(b)     Qualora al più tardi entro quindici giorni dalla data in cui è convocata l'assemblea della controllata Quotata in prima convocazione per qualunque ragione non venga adottata alcuna delibera in merito alla decisione sul voto da esprimere in seno all'assemblea della controllata Quotata, si applicherà quanto previsto dal successivo articolo 10.1.2(a), (b), (c) e pertanto:

(i)      se l'assemblea della controllata Quotata è convocata per deliberare in merito all'approvazione del bilancio si applica quanto previsto dal successivo articolo 10.1.3 e il presidente deve partecipare all'assemblea della controllata Quotata ed esprimere, in nome e per conto della Società, voto conforme alla determinazione che sarà assunta in via d'urgenza dal collegio arbitrale; in caso di inerzia del presidente, per la votazione nell'assemblea della controllata Quotata gli subentra automaticamente il vice-presidente ovvero, nel caso di inerzia di entrambi, il procuratore speciale di cui all'articolo 6.4(d);

(ii)      se l'assemblea della controllata Quotata è convocata per deliberare su qualsiasi altra materia diversa dall'approvazione del bilancio il presidente deve impedire che sia adottata una delibera da parte della controllata Quotata e, a tal fine, o non consentirà la formazione del quorum costitutivo, oppure parteciperà all'assemblea della controllata Quotata ed esprimerà, in nome e per conto della Società, voto contrario all'adozione di detta delibera; in quest'ultimo caso, nell'ipotesi di inerzia del presidente, per la votazione nell'assemblea della controllata Quotata gli subentra automaticamente il vice-presidente ovvero, nel caso di inerzia di entrambi, il procuratore speciale di cui all'articolo 6.4(d).

 

6.7     Verbalizzazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazioni risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

 

7.       Collegio sindacale.

(a)      L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

(b)     I sindaci durano in carica tre esercizi sociali - salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità prevista dalla legge e/o che non possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

(c)     I sindaci sono nominati sulla base di liste depositate dai soci presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata ad eleggere i sindaci.

(d)     Ciascuna lista si compone di due sezioni, una per i soggetti candidati alla carica di sindaco effettivo e uno candidato alla carica di sindaci supplenti, nelle quali i candidati devono essere elencati con numero progressivo in numero pari al numero di soggetti da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e dichiarano di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

(e)      Ciascun socio può presentare una e votare una sola lista.

(f)      Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine in cui sono indicati, il presidente, un sindaco effettivo e un supplente; il secondo sindaco effettivo e il secondo supplente saranno tratti, nell'ordine in cui sono indicati, dalla seconda lista. Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, da ciascuna di tali due liste saranno tratti, nell'ordine in cui sono indicati, un sindaco effettivo e uno supplente; il terzo sindaco effettivo (che assumerà la carica di presidente) sarà tratto, per i primi 3 esercizi, dalla lista presentata dal Comune di Genova, per i successivi 3 esercizi dalla lista presentata dal Comune di Torino, e così via su base di alternanza.

 

8.       Bilancio e utili - Informativa.

8.1     (a)      Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

(b)     Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nel rispetto delle prescrizioni di legge. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze.

(c)     Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

(i)      il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

(ii)      il residuo a riserva disponibile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

8.2     Devono essere inviati a tutti i soci il progetto di bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale, così come predisposti dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

Una volta all'anno, approvati il bilancio e la relazione sulla gestione da parte dell'assemblea, il presidente e il vice-presidente informano, rispettivamente, i soci che li hanno designati in ordine all'andamento, anche prospettico, degli affari sociali.

 

9.       Scioglimento e liquidazione.

(a)      In caso di scioglimento della Società, l'organo di liquidazione - salvo diversa delibera dell'assemblea - è composto dal presidente e dal vice-presidente della Società in carica al momento del verificarsi dell'evento che ha comportato la liquidazione della Società.

(b)     I liquidatori - dopo che i soci abbiano verificato per almeno sei mesi dalla messa in liquidazione della Società la loro eventuale disponibilità ad una compravendita tra di loro o a terzi delle quote della Società - procederanno alla liquidazione della Società mediante vendita dei beni della Società in blocco, attraverso una procedura di asta competitiva, al fine di ottenere il maggior corrispettivo possibile in denaro nell'interesse dei soci e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. In nessun caso, ad eccezione della suddetta asta competitiva, i liquidatori potranno assegnare, in tutto o in parte, i beni della Società ai soci.

(c)     I soggetti partecipanti all'asta diversi dai soci della Società non devono essere collegati rispetto ai medesimi: a tal fine, si intende collegato ogni soggetto (società o ente) nel quale il socio abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci; si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sia sottoposto a comune controllo.

 

10.     Stallo decisionale, arbitrato economico e clausola compromissoria.

 

10.1   Stallo decisione e arbitrato economico.

 

10.1.1 Stallo Decisionale.

Si verifica uno stallo decisionale (lo "Stallo Decisionale") nel caso in cui, per due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dell'assemblea della Società, convocati per deliberare sulla medesima questione non sia stato raggiunto il quorum costitutivo o deliberativo richiesto dal presente Statuto.

 

10.1.2 Procedura per la soluzione dello Stallo Decisionale.

Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli 6.4, 6.5 e 6.6(b) del presente Statuto, in seguito al verificarsi di una qualunque situazione di Stallo Decisionale:

(a)      ciascun Comune avrà diritto di chiedere all'altro che i rispettivi Sindaci (o i Vice Sindaci a ciò delegati dai Sindaci) si riuniscano al fine di risolvere lo Stallo Decisionale;

(b)     ciascun Comune farà sì che i soggetti di cui alla precedente lettera (a) si incontrino entro 5 (cinque ) giorni dalla data della ricezione della suddetta richiesta per cercare di raggiungere una soluzione allo Stallo Decisionale;

(c)     successivamente, il presidente o il vice-presidente procederanno a una nuova convocazione, a seconda del caso, del consiglio di amministrazione o dell'assemblea della Società, per la prima data consentita dalle applicabili disposizioni di legge e dal presente Statuto, in cui la materia oggetto di Stallo Decisionale verrà nuovamente inserita all'ordine del giorno;

(d)     nel caso in cui in detta ulteriore riunione del consiglio di amministrazione o, a seconda del caso, dell'assemblea della Società, permanga una situazione di Stallo Decisionale sulla medesima questione, troverà applicazione la seguente disciplina:

(i)      nel caso in cui oggetto di Stallo Decisionale sia una questione relativa a quanto previsto negli articoli 6.4(d), 6.4(e), 6.5(d), 6.5(e) e/o 6.6(b), ciascun socio avrà diritto di adire il collegio di cui al successivo articolo 10.1.3;

(ii)      nel caso in cui, invece, oggetto di Stallo Decisionale sia una qualsiasi altra questione diversa da quelle indicate sub (i), la relativa decisione non potrà più essere proposta nell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione ovvero, a seconda dei casi, dell'assemblea, per un periodo di almeno un anno dalla data in cui tale questione è stata sottoposta al consiglio di amministrazione, ovvero all'assemblea, in conformità di quanto previsto nel precedente paragrafo (c).

 

10.1.3 Arbitrato economico.

(a)      Le questioni oggetto di Stallo Decisionale in conformità a quanto indicato nel precedente articolo 10.1.2(d)(i) sono deferite, su richiesta del socio più diligente, alla cognizione esclusiva di un collegio di tre soggetti nominato uno da ciascuno dei due Comuni ed il terzo di comune accordo fra tali due soggetti ovvero, in mancanza, da parte del presidente del Tribunale di Milano su ricorso del socio più diligente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. Il presidente del Tribunale di Milano è altresì competente per la nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto.

(b)     La richiesta di cui sopra dovrà essere inviata, a mezzo fax, al collegio di cui sub (a) e all'altro socio, e, per conoscenza, al presidente e al vice-presidente e dovrà contenere un'indicazione dettagliata della questione oggetto di Stallo Decisionale e la soluzione proposta da tale socio in sede di procedura per la soluzione dello Stallo Decisionale di cui sub 10.1.2.

(c)     Il socio che ha ricevuto la richiesta di cui sub (b), entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione, dovrà inviare, a mezzo fax, al collegio di cui al precedente paragrafo (a), all'altro socio e, per conoscenza, al presidente e al vice-presidente un'indicazione dettagliata della questione oggetto di Stallo Decisionale e la soluzione proposta da tale socio in sede di procedura per la soluzione dello Stallo Decisionale di cui sub 10.1.2.

(d)     Il collegio di cui sub (a) dovrà, entro i 5 giorni successivi alla ricezione dell'indicazione di cui sub (c) o, in mancanza, entro i 5 giorni successivi al giorno entro cui tale comunicazione avrebbe dovuto essere inviata, rendere la sua determinazione che dovrà necessariamente essere o la soluzione proposta in conformità a quanto indicato nei precedenti paragrafi (b) e (c), oppure una dichiarazione che nessuna di tali due soluzioni appare percorribile.

(e)      La determinazione di cui sub (d) sarà vincolante e dovrà essere eseguita senza indugio dagli amministratori della Società.

 

10.2   Clausola compromissoria.

(a)      Fatte salve le competenze del collegio di cui al precedente articolo 10.1, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la Società anche se promossa da amministratori, sindaci o liquidatori, ovvero nei loro confronti che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio di tre arbitri secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. La sede dell'arbitrato è fissata presso gli Camera Nazionale e Internazionale di Milano.

(b)     Gli arbitri dovranno decidere, in via rituale e secondo diritto, entro centoventi giorni dalla nomina; si applicano gli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

(c)     Per qualsiasi provvedimento per il quale non sia competente il collegio arbitrale, il foro competente sarà il Tribunale di Milano.

 


STATUTO [·] S.p.A.

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

 

Articolo 1 - Denominazione

1.1     E' costituita la Società per Azioni denominata "[●]".

 

Articolo 2 - Sede

2.1     La Società ha sede legale nel Comune di Torino.

2.2     Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

 

Articolo 3 - Durata

3.1     La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con una o più deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

 

Articolo 4 - Oggetto

4.1     La Società, attraverso società partecipate, opera nei settori:

-        della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e delle energie in genere, sotto qualsiasi forma si presentino, e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;

-        della captazione, adduzione, trasporto, trattamento e distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli, fognatura e depurazione, raccolta, trattamento, smaltimento e riutilizzo di acque reflue ovvero meteoriche nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici; raccolta, trattamento, distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;

-        della gestione dei servizi pubblici di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;

-        della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;

-        della gestione di altri servizi a rete, ivi comprese le telecomunicazioni;

-        della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili per conto di amministrazioni pubbliche;

-        dei servizi in campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati, nonché della consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;

-        della gestione tecnico-manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale;

-        della costruzione e gestione di impianti tecnologici.

4.2     La Società può altresì:

-        effettuare il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e la prestazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione a favore della società controllante, nonché delle società partecipate, e delle società da queste ultime partecipate. In tali ambiti la Società può anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, a eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge;

-        compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; e così, tra l'altro, essa può compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e in genere qualunque atto volto oppure connesso al perseguimento dell'oggetto sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.

 

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

 

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1     Il capitale sociale è di Euro [●] suddiviso in numero [●] azioni ordinarie e numero [●] azioni di risparmio, tutte del valore nominale di Euro [●] cadauna.

La Società è a prevalente capitale pubblico. I Comuni di Genova e di Torino devono detenere, per il tramite di apposita società da essi pariteticamente controllata (in seguito in questo Statuto intesa come "Società Controllante"), non meno del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, a seguito dell'esercizio dei "warrant AEM Torino 2003 - 2008" che potrà avvenire fino al 30 giugno 2008, tenuto conto delle sottoscrizioni conseguenti all'esercizio dei warrant già avvenute, per ulteriori massimi Euro [·] mediante emissione di massime azioni numero [·] da nominali Euro [·] cadauna.

Il capitale sociale potrà altresì aumentare, a pagamento, a seguito dell'esercizio del diritto di conversione spettante ai titolari di obbligazioni convertibili emesse in data [·] dalla incorporata Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A., esercizio che potrà avvenire fino al [·], tenuto conto delle sottoscrizioni conseguenti alle conversioni già effettuate, per ulteriori massimi Euro [·] mediante emissione di massime azioni numero [·] da nominali Euro [·] cadauna.

5.2     Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché mediante conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci.

5.3     La Società può acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

 

Articolo 6 - Azioni e categorie di azioni

6.1     Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna.

6.2     Le n. [●] azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, appartengono alla Finanziaria Città di Torino s.r.l. e, salvo quanto previsto nell'articolo 24.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie.

6.3     In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.

6.4     In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni ordinarie.

6.5     Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L'alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista acquirente e ne determina l'automatica conversione alla pari in azioni ordinarie, qualora siano trasferite a qualunque titolo alla Società Controllante, ovvero a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando che l'acquirente - diverso dalla Società Controllante - è comunque assoggettato alla disciplina del presente Statuto, che limita il possesso azionario al 5% (cinque per cento).

6.6     Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.

 

Articolo 7 - Trasferibilità delle azioni; iscrizione nel libro dei soci

7.1     Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

 

Articolo 8 - Limite al possesso azionario

8.1     E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dalla Società Controllante di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.

8.2     In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.

8.3     Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

8.4     E' ammessa al voto senza alcuna restrizione la Società Controllante a condizione che il suo capitale sia posseduto almeno al 51% (cinquantuno per cento), direttamente o indirettamente (tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile), dai Comuni di Torino e di Genova.

 

Articolo 9- Obbligazioni

9.1     La Società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, ed anche con warrant.

Articolo 10 - Patrimoni destinati

10.1   La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

10.2   La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria secondo le norme del presente Statuto.

 

TITOLO III - ASSEMBLEA

 

Articolo 11 - Convocazione

11.1   L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione e, se del caso, per la terza convocazione.

11.2   L'assemblea può avere luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.

 

Articolo 12 - Intervento e voto

12.1   Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di voto legittimati, ai sensi dell'articolo 2370 codice civile, dalla attestazione ottenuta dall'intermediario incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

12.2   Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

 

Articolo 13 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

13.1   La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, eccetto l'assemblea ordinaria per la quale, in seconda convocazione, su materie diverse dall'approvazione dei bilanci, nomina e revoca delle cariche sociali ai sensi dell'articolo 2369, comma 4, del codice civile, è richiesta la presenza e il voto favorevole almeno del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

13.2   L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera ai sensi di legge.

 

 

Articolo 14 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea

14.1   L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è assunta dall'amministratore delegato; qualora anche questi sia assente o impedito, la presidenza è assunta, nell'ordine, dall'amministratore presente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, dal più anziano di età, ovvero, se nessun amministratore è presente, da persona designata dagli intervenuti.

14.2   Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

14.3   Il presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea su proposta del presidente ovvero, nei casi preveduti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, da un notaio scelto dallo stesso presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14.4   Spetta al presidente, il quale può avvalersi all'uopo di appositi incaricati, accertare la regolare costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione, verificare il risultato delle votazioni.

 

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 15 - Numero e nomina degli amministratori.

15.1   La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal numero fisso di 12 (dodici) amministratori.

15.2   La nomina del consiglio di amministrazione viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

15.3   Le liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate, a spese dei soci che le presentano, su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

15.4   Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, nonché i soci aderenti ad un medesimo patto di sindacato possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare una lista i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci devono presentare o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea. Ciascuna lista deve contenere l'indicazione di almeno un candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

 

15.5   Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi, a cura dei soci presentanti, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

15.6   Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15.7   Alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito precisato:

a)       dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati, n. 10 (dieci) amministratori;

b)       dalla seconda e terza lista per numero di voti ottenuti tra quelli validamente espressi dagli azionisti sono tratti, uno ciascuna, i restanti due amministratori, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista stessa;

c)       è eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulta essere ivi indicato con il numero "1" (uno);

d)       in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dalla seconda lista; in caso di presentazione di una sola lista, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dall'unica lista.

15.8   Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

15.9   Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

15.10  In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati: i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.

15.11  Qualora la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'articolo 2386 - 1° comma, del codice civile.

 

Articolo 16 - Poteri e validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

16.1   Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all'assemblea. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che pertanto non può delegare i relativi poteri ad alcun amministratore o comitato, le materie stabilite dalla legge e quelle qui di seguito elencate:

a)       approvazione dei business plan pluriennali e dei budget annuali di gruppo e relativi aggiornamenti;

b)       atti di disposizione a qualunque titolo di beni e stipulazione di contratti in genere quando: (i) il valore dei beni e/o l'ammontare degli obblighi da assumere e/o, nel caso di acquisizione di aziende e di partecipazioni, il capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) sia superiore a Euro 20 (venti) milioni per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati, e (ii) le relative operazioni non siano già previste nel budget annuale;

c)       concessione di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni con strumenti derivati) quando: (i) l'ammontare sia superiore a Euro 150 (centocinquanta) milioni per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e (ii) le operazioni non siano previste nel budget annuale;

d)       patti parasociali, joint venture e concessione di prestiti o garanzie a società non controllate quale che ne sia l'importo;

e)       operazioni particolarmente significative delle società controllate, collegate o partecipate dalla Società, operazioni individuate dal consiglio di amministrazione e sulle quali quest'ultimo esprime una "preventiva valutazione" nell'ambito del suo compito di direzione e coordinamento;

f)       definizione e modificazione della struttura organizzativa della Società per funzioni e staff di primo livello, nomina e revoca del direttore finanziario;

g)       istituzione o soppressione di sedi secondarie;

h)       eventuale nomina e revoca del direttore generale della Società, su proposta congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, stabilendone i relativi poteri;

i)        partecipazione alle assemblee delle partecipate dirette e istruzioni al soggetto delegato per l'espressione del relativo diritto di voto, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 17.1. e 17.2;

j)        formulazione di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre all'assemblea dei soci;

k)       convocazione dell'assemblea straordinaria per modifiche dello Statuto, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale (escluse le riduzioni obbligatorie ex artt. 2446 e 2447 del codice civile) e prestiti obbligazionari convertibili;

l)        istituzione di Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina raccomandato da Borsa S.p.A. e di un Comitato Strategico composto dal presidente e dall'amministratore delegato, attribuzione delle relative funzioni e delega dei conseguenti poteri.

16.2   Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole di almeno 9 (nove) amministratori.

16.3   Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

 

Articolo 17 - Delega di attribuzioni e altri organi sociali

17.1   Fermi restando tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusa la legale rappresentanza della Società, sono delegate al presidente del consiglio di amministrazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, le seguenti funzioni:

-        convocare le riunioni del consiglio di amministrazione stabilendo l'ordine del giorno, d'autonomia ovvero su richiesta dell'amministratore delegato o di almeno tre amministratori;

-        coordinare l'attività del consiglio di amministrazione e guidare lo svolgimento delle relative riunioni;

-        eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione in conformità al mandato di volta in volta ricevuto;

-        partecipare con l'amministratore delegato al Comitato Strategico della Società;

-        dirigere e gestire le seguenti aree: finanza di gruppo, legale e societario, rapporti con investitori e mercato (investor relation), comunicazioni esterne e rapporti istituzionali;

-        effettuare l'istruttoria, nelle aree indicate nell'alinea che precede, sulle proposte di deliberazione che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione;

-        coordinare l'attività delle Caposettore "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale";

-        indicare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettori "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale", inserendo per primi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali;

-        indicare la minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia", inserendo per secondi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali;

-        partecipare alle assemblee delle Caposettori "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale" convocate per la nomina degli organi sociali e votare in tali assemblee a favore dell'elenco di amministratori e sindaci di tali Caposettori predisposto dal presidente e dall'amministratore delegato in conformità al presente Statuto.

17.2   Il consiglio di amministrazione delega al consigliere che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulta essere ivi indicato con numero "2" (due) - "amministratore delegato" -, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, le seguenti funzioni:

-        eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione in conformità al mandato di volta in volta ricevuto;

-        partecipare con il presidente del consiglio di amministrazione al comitato strategico della Società;

-        sottoporre al presidente, nelle aree delle proprie funzioni, le materie da porre all'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione;

-        dirigere e gestire le seguenti aree: amministrazione, controllo di gestione, risk management, approvvigionamenti, personale, sistemi organizzativi e sistemi informativi, internal auditing;

-        effettuare l'istruttoria, nelle aree indicate nell'alinea che precede, sulle proposte di deliberazione che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione;

-        coordinare l'attività delle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia";

-        indicare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia", inserendo per primi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali;

-        indicare la minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale", inserendo per secondi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali;

-        partecipare all'assemblee delle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia" convocate per la nomina degli organi sociali e votare in tali assemblee a favore dell'elenco di amministratori e sindaci di tali Caposettori predisposto dal presidente e dall'amministratore delegato in conformità al presente Statuto.

17.3   Il consiglio di amministrazione delega inoltre congiuntamente al presidente e all'amministratore delegato, che formano il Comitato Strategico, le seguenti funzioni:

(i)      esame delle linee guida e delle politiche di gruppo presentate dal presidente e dall'amministratore delegato relativamente alle funzioni delegate, ivi comprese le designazioni degli amministratori e sindaci delle società partecipate dalle Caposettore;

(ii)      predisposizione dei progetti di business plan pluriennali e dei budget annuali di gruppo da sottoporre al consiglio di amministrazione;

(iii)     istruttoria sulle strategie di gruppo, sul business development, sulle operazioni di maggior rilievo della Società e su quelle che le Caposettore devono sottoporre al consiglio di amministrazione della Società al fine della previa valutazione;

(iv)     definizione delle linee di azione riguardo le società partecipate dirette quali AES S.p.A., Edipower S.p.A., Energia Italiana S.p.A., Plurigas S.p.A., e, fatto salvo quanto previsto negli articoli 17.1 e 17.2, formulazione delle proposte di deliberazione per il consiglio di amministrazione della Società, sull'esercizio dei relativi diritti come - a titolo meramente esemplificativo - la stipulazione o la revisione di patti parasociali, la designazione di amministratori, la partecipazione alle assemblee e le istruzioni al soggetto delegato per l'espressione del relativo diritto di voto;

(v)     assunzione e licenziamento di dirigenti della Società.

 

Articolo 18 - Convocazione del consiglio

18.1   Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, d'autonomia ovvero su istanza scritta di almeno tre amministratori.

18.2   La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o telegramma o per posta elettronica confermata spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.

18.3   Le riunioni del consiglio di amministrazione - qualora il presidente o l'amministratore delegato o chi ne fa le veci ne accertino la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove, pure, deve trovarsi il segretario.

18.4   In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito, quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

 

Articolo 19 - Compensi e rimborsi spese

19.1   L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del consiglio di amministrazione e può anche deliberare ai sensi dell'articolo 2389, ultimo comma, codice civile.

19.2   I compensi possono essere costituiti in tutto od in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

19.3   Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, sentito il collegio sindacale, stabilisce, le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, e le remunerazioni di quelli investiti di particolari cariche, sentito per questi ultimi il parere del collegio sindacale.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

 

Articolo 20 - Collegio sindacale

20.1   Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti.

20.2   La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

20.3   Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a loro spese su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

20.4   Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, nonché i soci aderenti ad un medesimo patto di sindacato possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.

20.5   Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche.

20.6   Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

20.7   Alla elezione del collegio sindacale si procede come di seguito precisato:

a)       dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, il presidente del collegio sindacale, un sindaco effettivo e un sindaco supplente;

b)       il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tale fine i voti ottenuti da ciascuna lista sono successivamente divisi per uno e due. I quozienti ottenuti sono progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati delle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Sono quindi eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati ottengano lo stesso quoziente, è eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un sindaco viene eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti;

c)       in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due sindaci sono entrambi tratti dalla seconda lista; in caso di presentazione di una sola lista, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono tratti dall'unica lista.

20.8   Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

20.9   I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

20.10  In caso di revoca di uno o più Sindaci ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile la sostituzione avverrà nell'ambito della lista nella quale sono stati eletti.

20.11  Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avviene a norma dell'articolo 2401 del codice civile. I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea. L'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

20.12  I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione. La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute del consiglio di amministrazione assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa e dalle sue controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.

20.13  Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle sedute del consiglio di amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a cadenza almeno trimestrale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima udienza utile del collegio sindacale.

20.14  La carica di sindaco della Società è soggetta alle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti ed è altresì incompatibile con la titolarità di incarichi di sindaci effettivi in più di cinque società di diritto italiano quotate nei mercati regolamentati.

20.15  Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio e un compenso parametrato sul minimo delle tariffe professionali.

20.16  Le riunioni del collegio sindacale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio ove deve essere presente almeno un sindaco.

 

Articolo 21 - Controllo contabile

21.1   Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998.

 

 

 

 

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

 

Articolo 22 - Esercizio sociale

22.1   L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

Articolo 23 - Distribuzione degli utili

23.1   L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

23.2   Gli utili che residuano dopo l'attribuzione di cui al primo comma, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio.

23.3   Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti.

 

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

 

Articolo 24 - Scioglimento

24.1   In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

24.2   L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di priorità:

-        alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;

-        alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;

-        l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura.

 

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 25 - Foro competente

25.1   Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della Società, tra la Società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, i sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la Società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente esclusivamente il Foro di Torino.