Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 129
2006 00082/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 10 gennaio 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 129 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. E S.M.I., CONCERNENTE L'AREA COMPRESA TRA VIA AMEDEO RAVINA E VIA GIULIO CARCANO. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda un immobile sito tra via Amedeo Ravina e via Giulio Carcano, nei pressi del Cimitero Monumentale, in un’area attualmente utilizzata dalla Città come magazzino all’aperto per il deposito di materiali lapidei.
La Divisione Ambiente e Verde, con nota del 18 luglio 2005, ha riferito che in base agli accordi tra la Città, l'AMIAT e la GTT è previsto che la GTT ampli le attività sull’area di Corso Brescia 103 nella parte attualmente occupata dall'AMIAT.
In tale sede l’AMIAT ha diverse strutture, quali il deposito e la sede operativa, il centro per lo stoccaggio temporaneo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e l’ecocentro, aperto ai cittadini, che risultano quindi da rilocalizzare.
Trattandosi di attività connesse all’esercizio delle funzioni proprie dell’Azienda, a servizio della parte nord della Città, è quanto mai opportuno che l’ambito nel quale trasferire le suddette attività sia comunque localizzato nello stesso quadrato urbano.
L’area in oggetto, già di proprietà comunale, è stata individuata come idonea alla rilocalizzazione delle funzioni indicate, alle quali si affiancherebbe anche un nuovo deposito di sale per la zona nord-est della Città.
Il Piano Regolatore della Città di Torino destina l'area oggetto del presente provvedimento, di superficie pari a circa mq. 18.621, a servizi pubblici "S", in particolare a "Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (v)" .
Per quanto riguarda la presenza di vincoli derivanti da piani sovraordinati si evidenzia che il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24 luglio 1998, non inserisce l’area all’interno di nessuna fascia.
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato in data 24 maggio 2001, conferma le indicazioni contenute nel P.S.F.F..
In data 31 luglio 2003, infine, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha adottato il Progetto di Piano Stralcio di Integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.AI.), che prevede una nuova delimitazione delle fasce fluviali, comprendendo pertanto l’area in oggetto in fascia C (Area di inondazione per piena catastrofica).
Attualmente si è in attesa del provvedimento di approvazione ministeriale.
Sotto il profilo idrogeologico l'area in parola è ritenuta, di massima, idonea ad ospitare attività di servizio: infatti la Variante n. 100 al P.R.G., redatta ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I., il cui Progetto Preliminare è stato adottato dal Consiglio Comunale in data 10 ottobre 2005, con deliberazione (mecc. 2005 01718/009), attribuisce alla suddetta area una classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica che consente, adottando specifiche cautele, l'attuazione di tutti gli interventi previsti dal Piano, fatto salvo quanto indicato all’allegato B delle N.U.E.A. di P.R.G..
La "Carta di sintesi della pericolosità idrogeomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" inserisce infatti tale area in classe III, in particolare nella sottoclasse IIIb2b(P): si tratta di aree a modesta pericolosità, edificabili ma con limitazioni nella tipologia costruttiva (divieto di realizzare locali abitabili, o con presenza continuativa di persone, al disotto della quota di riferimento) e adottando accorgimenti tecnici finalizzati alla salvaguardia della popolazione insediata. Tali aree sono comunque da assoggettare ad un piano di Protezione Civile.
L’area in oggetto è esterna al perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell’art. 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è soggetta ai seguenti vincoli, riportati nell’Allegato Tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto":
- fascia di rispetto stradale, ai sensi del D.M. 1404/68, lungo via Giulio Carcano e via Amedeo Ravina;
- fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi del R.D. 1265/34.
Fermo restando che gli usi ammessi nella porzione ricompresa nella fascia di rispetto cimiteriale sono limitati a quelli di cui all'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. e all'art. 30 delle N.U.E.A., per quanto attiene la presenza della fascia di rispetto fissata dal P.R.G., è necessario recepire le indicazioni del Nuovo Codice della Strada, nonché del P.U.T., aggiornando tale fascia.
Infatti, con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento attuativo, il quadro tecnico e normativo in materia di fasce di arretramento stradale è mutato significativamente.
In particolare il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stesso ha fissato le distanze dal confine stradale da rispettare, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, fuori e dentro i centri abitati, in rapporto alla classificazione gerarchica delle strade, introducendo, inoltre, una specifica delimitazione dei centri abitati.
Il perimetro del centro abitato, definito ai sensi dell’art. 81 della L.U.R., riportato nell’allegato tecnico n. 7 al P.R.G., sulla cui base sono individuate le attuali fasce di rispetto stradale del P.R.G., deve ritenersi superato in seguito all’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada.
- Lo sviluppo di una "pianificazione di settore" in materia di mobilità (Piano urbano del Traffico e Piano dei Parcheggi), conseguente all'approvazione del Nuovo Codice della Strada, pone, infatti, problemi di allineamento e di coerenza tra le indicazioni programmatiche di questi strumenti, più specifici e mirati, e alcune indicazioni del P.R.G. (sopra richiamate), che risalgono agli anni di formazione del Piano e sono perciò precedenti a tali strumenti.
- Alla luce della nuova normativa sopra riportata, la stessa Regione Piemonte, in fase di approvazione del P.R.G., aveva affrontato il problema introducendo "ex officio" il rispetto delle prescrizioni di cui al "Nuovo Codice della Strada" ed al relativo Regolamento (art. 30 comma 6).
- Il Nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone, approvato dalla Città di Torino nel giugno 2002, ha fissato una determinata "gerarchia" nella viabilità urbana, delimitando uno specifico perimetro del "centro abitato" al quale riferire anche l’eventuale presenza di fasce di arretramento stradale.
In particolare tale piano classifica via Giulio Carcano come viabilità di tipo E2 – "Strada urbana di quartiere esistente" e via Amedeo Ravina di tipo F – "Strada locale esistente", entrambe collocate all’interno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
Per tale tipologia viaria non è richiesta dalla normativa sopra richiamata alcuna fascia di rispetto stradale.
Il presente provvedimento prevede pertanto la soppressione della fascia di rispetto stradale come stabilito dall’art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, modificato e integrato con D.P.R. 26 aprile 1993 e D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e in coerenza con il Piano Urbano del Traffico.
Per quanto sopra espresso, l’Amministrazione, ritenendo che vi siano i presupposti perché il presente provvedimento rivesta carattere di pubblica utilità, è addivenuta nella decisione di procedere alla variazione dello strumento urbanistico come di seguito specificato.
Fermo restando il mantenimento della destinazione urbanistica dell'area, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5.000 (Stato attuale - Variante) ad area per Servizi pubblici "S" (Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi art. 21 L.U.R.), la presente variante prevede:
- l'inserimento della tipologia di servizi contraddistinta con la lettera "ar" – aree per servizi tecnici e per l’igiene urbana;
- la soppressione della fascia di rispetto stradale relativa al tratto interessato delle vie Giulio Carcano e Amedeo Ravina.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto inoltre non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4° comma dell' art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002 così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio, in data 7 ottobre 2005, che si allega.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 7 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 23 febbraio 2006, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere negativo alla Variante in oggetto, ribadendo quanto già evidenziato con documento n. 175 del 6 ottobre 2005. In particolare, si evidenzia l'inaccettabilità della prassi di procedere per destinazioni parziali sulle aree circostanti il Cimitero Centrale della Città, in assenza di un piano di valorizzazione e riqualificazione complessivo delle aree perimetrali del Cimitero stesso.
Si prende atto, inoltre, che, sull'area in questione, AMIAT S.p.A. ha già iniziato, in data 5 dicembre 2005, lavori per un importo di Euro 1.112.453,32 di cui la Circoscrizione chiede l'immediata sospensione oltre al riesame dell'allocazione della nuova sede di AMIAT.
In relazione a quanto osservato dalla Circoscrizione, si evidenzia che la scelta di collocare la sede di AMIAT nell'area in questione risponde all'esigenza di localizzare le attività dell'azienda, già a servizio della parte nord-est della Città, nel medesimo quadrante urbano.
Per quanto riguarda i lavori già appaltati da AMIAT, gli stessi sono stati regolarmente denunciati in Comune e riguardano, allo stato attuale, interventi di manutenzione e sistemazione preliminare dell'area nonché attività di bonifica bellica, compatibili con la vigente disciplina urbanistica.
Si sottolinea, infine, che la Città si è attivata per definire un progetto organico di riqualificazione dell'intera zona con la creazione di un ampio corridoio verde, parallelo alla via Ravina, di collegamento naturalistico ciclo-pedonale tra il parco Crescenzo e il parco della Colletta.
A tal fine, in particolare, si prevede che il progetto preliminare redatto da AMIAT relativo al nuovo impianto dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo parere della Circoscrizione 7; il progetto dovrà interessare, di massima, la sola area esterna alla fascia di rispetto cimiteriale e comunque svilupparsi per una profondità non superiore a una distanza di 50 metri dal limite stradale di via Ravina; al fine di attenuazione fonico-visiva dovrà inoltre prevedere la piantumazione di essenze vegetali lungo l'intero perimetro dell'area occupata.
Si specifica infine, onde riaffermare in prospettiva la destinazione dell'area a parco, che l'assegnazione della stessa ad AMIAT da parte della Città avverrà mediante la concessione in diritto di superficie, per una durata comunque non superiore al tempo di ammortamento dell'investimento effettuato.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977n. 56e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 129 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente l’area compresa tra via Amedeo Ravina e via Giulio Carcano, come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 – n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.