Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 129
2006 00082/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 129 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. E S.M.I., CONCERNENTE L'AREA COMPRESA TRA VIA AMEDEO RAVINA E VIA GIULIO CARCANO. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda un immobile sito tra via
Amedeo Ravina e via Giulio Carcano, nei pressi del Cimitero Monumentale,
in unarea attualmente utilizzata dalla Città come
magazzino allaperto per il deposito di materiali lapidei.
La Divisione Ambiente e Verde, con nota del 18 luglio 2005, ha
riferito che in base agli accordi tra la Città, l'AMIAT
e la GTT è previsto che la GTT ampli le attività
sullarea di Corso Brescia 103 nella parte attualmente occupata
dall'AMIAT.
In tale sede lAMIAT ha diverse strutture, quali il deposito
e la sede operativa, il centro per lo stoccaggio temporaneo dei
materiali provenienti dalla raccolta differenziata e lecocentro,
aperto ai cittadini, che risultano quindi da rilocalizzare.
Trattandosi di attività connesse allesercizio delle
funzioni proprie dellAzienda, a servizio della parte nord
della Città, è quanto mai opportuno che lambito
nel quale trasferire le suddette attività sia comunque
localizzato nello stesso quadrato urbano.
Larea in oggetto, già di proprietà comunale,
è stata individuata come idonea alla rilocalizzazione delle
funzioni indicate, alle quali si affiancherebbe anche un nuovo
deposito di sale per la zona nord-est della Città.
Il Piano Regolatore della Città di Torino destina l'area
oggetto del presente provvedimento, di superficie pari a circa
mq. 18.621, a servizi pubblici "S", in particolare a
"Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (v)"
.
Per quanto riguarda la presenza di vincoli derivanti da piani
sovraordinati si evidenzia che il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
(P.S.F.F.), redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po,
approvato con D.P.C.M. in data 24 luglio 1998, non inserisce larea
allinterno di nessuna fascia.
Il Piano per lAssetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato
in data 24 maggio 2001, conferma le indicazioni contenute nel
P.S.F.F..
In data 31 luglio 2003, infine, il Comitato Istituzionale dellAutorità
di Bacino ha adottato il Progetto di Piano Stralcio di Integrazione
al Piano per lAssetto Idrogeologico (P.AI.), che prevede
una nuova delimitazione delle fasce fluviali, comprendendo pertanto
larea in oggetto in fascia C (Area di inondazione per piena
catastrofica).
Attualmente si è in attesa del provvedimento di approvazione
ministeriale.
Sotto il profilo idrogeologico l'area in parola è ritenuta,
di massima, idonea ad ospitare attività di servizio: infatti
la Variante n. 100 al P.R.G., redatta ai sensi degli artt. 15
e 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in adeguamento alla Circolare
P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e al Piano per l'Assetto Idrogeologico
- P.A.I., il cui Progetto Preliminare è stato adottato
dal Consiglio Comunale in data 10 ottobre 2005, con deliberazione
(mecc. 2005 01718/009), attribuisce alla suddetta area una classe
di idoneità all'utilizzazione urbanistica che consente,
adottando specifiche cautele, l'attuazione di tutti gli interventi
previsti dal Piano, fatto salvo quanto indicato allallegato
B delle N.U.E.A. di P.R.G..
La "Carta di sintesi della pericolosità idrogeomorfologica
e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" inserisce
infatti tale area in classe III, in particolare nella sottoclasse
IIIb2b(P): si tratta di aree a modesta pericolosità, edificabili
ma con limitazioni nella tipologia costruttiva (divieto di realizzare
locali abitabili, o con presenza continuativa di persone, al disotto
della quota di riferimento) e adottando accorgimenti tecnici finalizzati
alla salvaguardia della popolazione insediata. Tali aree sono
comunque da assoggettare ad un piano di Protezione Civile.
Larea in oggetto è esterna al perimetro del centro
abitato individuato ai sensi dellart. 81 della L.U.R. e
s.m.i. ed è soggetta ai seguenti vincoli, riportati nellAllegato
Tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto":
- fascia di rispetto stradale, ai sensi del D.M. 1404/68, lungo
via Giulio Carcano e via Amedeo Ravina;
- fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi del R.D. 1265/34.
Fermo restando che gli usi ammessi nella porzione ricompresa nella
fascia di rispetto cimiteriale sono limitati a quelli di cui all'art.
27 della L.R. 56/77 e s.m.i. e all'art. 30 delle N.U.E.A., per
quanto attiene la presenza della fascia di rispetto fissata dal
P.R.G., è necessario recepire le indicazioni del Nuovo
Codice della Strada, nonché del P.U.T., aggiornando tale
fascia.
Infatti, con lentrata in vigore del Nuovo Codice della Strada
e del relativo Regolamento attuativo, il quadro tecnico e normativo
in materia di fasce di arretramento stradale è mutato significativamente.
In particolare il Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice stesso ha fissato le distanze dal confine stradale da rispettare,
nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni o negli ampliamenti
fronteggianti le strade, fuori e dentro i centri abitati, in rapporto
alla classificazione gerarchica delle strade, introducendo, inoltre,
una specifica delimitazione dei centri abitati.
Il perimetro del centro abitato, definito ai sensi dellart.
81 della L.U.R., riportato nellallegato tecnico n. 7 al
P.R.G., sulla cui base sono individuate le attuali fasce di rispetto
stradale del P.R.G., deve ritenersi superato in seguito allentrata
in vigore del Nuovo Codice della Strada.
- Lo sviluppo di una "pianificazione di settore" in
materia di mobilità (Piano urbano del Traffico e Piano
dei Parcheggi), conseguente all'approvazione del Nuovo Codice
della Strada, pone, infatti, problemi di allineamento e di coerenza
tra le indicazioni programmatiche di questi strumenti, più
specifici e mirati, e alcune indicazioni del P.R.G. (sopra richiamate),
che risalgono agli anni di formazione del Piano e sono perciò
precedenti a tali strumenti.
- Alla luce della nuova normativa sopra riportata, la stessa Regione
Piemonte, in fase di approvazione del P.R.G., aveva affrontato
il problema introducendo "ex officio" il rispetto delle
prescrizioni di cui al "Nuovo Codice della Strada" ed
al relativo Regolamento (art. 30 comma 6).
- Il Nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle
persone, approvato dalla Città di Torino nel giugno 2002,
ha fissato una determinata "gerarchia" nella viabilità
urbana, delimitando uno specifico perimetro del "centro abitato"
al quale riferire anche leventuale presenza di fasce di
arretramento stradale.
In particolare tale piano classifica via Giulio Carcano come viabilità
di tipo E2 "Strada urbana di quartiere esistente"
e via Amedeo Ravina di tipo F "Strada locale esistente",
entrambe collocate allinterno del perimetro del centro abitato
individuato ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
Per tale tipologia viaria non è richiesta dalla normativa
sopra richiamata alcuna fascia di rispetto stradale.
Il presente provvedimento prevede pertanto la soppressione della
fascia di rispetto stradale come stabilito dallart. 26 del
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, modificato e integrato con D.P.R.
26 aprile 1993 e D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e in coerenza
con il Piano Urbano del Traffico.
Per quanto sopra espresso, lAmministrazione, ritenendo che
vi siano i presupposti perché il presente provvedimento
rivesta carattere di pubblica utilità, è addivenuta
nella decisione di procedere alla variazione dello strumento urbanistico
come di seguito specificato.
Fermo restando il mantenimento della destinazione urbanistica
dell'area, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici
del P.R.G. alla scala 1:5.000 (Stato attuale - Variante) ad area
per Servizi pubblici "S" (Servizi zonali ed attrezzature
a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi,
direzionali, commerciali e turistico ricettivi art. 21 L.U.R.),
la presente variante prevede:
- l'inserimento della tipologia di servizi contraddistinta con
la lettera "ar" aree per servizi tecnici e per
ligiene urbana;
- la soppressione della fascia di rispetto stradale relativa al
tratto interessato delle vie Giulio Carcano e Amedeo Ravina.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto inoltre non comporta decremento della
dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene
alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte
le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento
in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4° comma
dell' art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il provvedimento risulta altresì coerente con il Piano
di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione
(mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002 così come risulta
dal parere redatto dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore
Ambiente e Territorio, in data 7 ottobre 2005, che si allega.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli
articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 7 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data
23 febbraio 2006, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere
negativo alla Variante in oggetto, ribadendo quanto già
evidenziato con documento n. 175 del 6 ottobre 2005. In particolare,
si evidenzia l'inaccettabilità della prassi di procedere
per destinazioni parziali sulle aree circostanti il Cimitero Centrale
della Città, in assenza di un piano di valorizzazione e
riqualificazione complessivo delle aree perimetrali del Cimitero
stesso.
Si prende atto, inoltre, che, sull'area in questione, AMIAT S.p.A.
ha già iniziato, in data 5 dicembre 2005, lavori per un
importo di Euro 1.112.453,32 di cui la Circoscrizione chiede l'immediata
sospensione oltre al riesame dell'allocazione della nuova sede
di AMIAT.
In relazione a quanto osservato dalla Circoscrizione, si evidenzia
che la scelta di collocare la sede di AMIAT nell'area in questione
risponde all'esigenza di localizzare le attività dell'azienda,
già a servizio della parte nord-est della Città,
nel medesimo quadrante urbano.
Per quanto riguarda i lavori già appaltati da AMIAT, gli
stessi sono stati regolarmente denunciati in Comune e riguardano,
allo stato attuale, interventi di manutenzione e sistemazione
preliminare dell'area nonché attività di bonifica
bellica, compatibili con la vigente disciplina urbanistica.
Si sottolinea, infine, che la Città si è attivata
per definire un progetto organico di riqualificazione dell'intera
zona con la creazione di un ampio corridoio verde, parallelo alla
via Ravina, di collegamento naturalistico ciclo-pedonale tra il
parco Crescenzo e il parco della Colletta.
A tal fine, in particolare, si prevede che il progetto preliminare
redatto da AMIAT relativo al nuovo impianto dovrà essere
sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo parere
della Circoscrizione 7; il progetto dovrà interessare,
di massima, la sola area esterna alla fascia di rispetto cimiteriale
e comunque svilupparsi per una profondità non superiore
a una distanza di 50 metri dal limite stradale di via Ravina;
al fine di attenuazione fonico-visiva dovrà inoltre prevedere
la piantumazione di essenze vegetali lungo l'intero perimetro
dell'area occupata.
Si specifica infine, onde riaffermare in prospettiva la destinazione
dell'area a parco, che l'assegnazione della stessa ad AMIAT da
parte della Città avverrà mediante la concessione
in diritto di superficie, per una durata comunque non superiore
al tempo di ammortamento dell'investimento effettuato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977n. 56e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la
variante parziale n. 129 al vigente Piano Regolatore Generale
di Torino, concernente larea compresa tra via Amedeo Ravina
e via Giulio Carcano, come descritto in narrativa e più
in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (all. 1 n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.