Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Direzione di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 52
2005 12250/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 28 dicembre 2005)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 127 AL P.R.G. (AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.) CONCERNENTE IMMOBILI UBICATI IN VIALE XXV APRILE 134 - 136. ADOZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   L'area, oggetto del presente provvedimento, attualmente pertinenza storica di "edificio di particolare interesse storico", è sita in Torino, viale XXV Aprile nn. 134 - 136.

   Il vigente P.R.G. destina l'immobile a Residenza "R7" e lo include inoltre nel gruppo di appartenenza "2) Edifici di rilevante valore storico" con relativa "pertinenza storica", limitando, di fatto, le potenzialità edificatorie ai soli interventi sugli immobili esistenti.

   Ai sensi dell'allegato tecnico n. 2 "Carta geologica tecnica, Stabilità geomorfologia" del P.R.G., l'area in oggetto è inoltre classificata in Classe 2, come "Aree tendenzialmente stabili".

   I proprietari, ritenendo che su parte dell'area non sussistessero le condizioni che ne determinarono l'attribuzione di "pertinenza storica", presentarono istanza di correzione di errore materiale, ai sensi del comma 23 dell'art. 26 delle N.U.E.A..

   Gli uffici hanno verificato l'istruttoria condotta dai richiedenti su base catastale e fotografica, ed hanno riscontrato la presenza di manufatti funzionali e decorativi, connotanti l'immagine del giardino, unicamente nella parte più alta della proprietà; oltre questo limite, il terreno, già compromesso da una costruzione successivamente demolita, detta villino Freguglia, si presenta più scosceso e sempre più incolto fino al confine presso il rio Val Pattonera, né emergono tracce alcune dell'antico impianto della vigna.

   Al fine di acquisire parere storico architettonico sull'estensione della pertinenza, su cui venne avanzata la richiesta di declassamento citata, l'Amministrazione affidò specifica consulenza agli storici del Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali e Dipartimento Casa - Città, i quali conclusero affermando che: "L'area in questione, a valle della "vigna" Monneret, già a "giardino", "vigna campiva" e "prato" (catasto Rabbini), costituisce oggi una residua area della pertinenza storica e paesistica della "vigna" stessa. L'area è stata però trascurata nella parte bassa ridotta oggi a boscaglia ed è stata già in parte occupata da un nuovo edificio demolito, in un contesto ambientale compromesso da costruzioni di vario tipo, pur se tutte di limitata volumetria. L'area ha pertanto perduto in gran parte i propri caratteri connotanti il legame con la diretta pertinenza della Vigna Monneret.".

   Conseguentemente, fu predisposta una proposta di correzione di errore materiale per scorporare dalla pertinenza storica la parte dell'area che aveva perduto definitivamente le caratteristiche iniziali.

   Il provvedimento fu illustrato in sede di II Commissione Consiliare Permanente, dove emerse la richiesta di ulteriori approfondimenti di indagine, sia in merito al contesto storico ambientale, sia sotto il profilo della sicurezza del sito, in relazione agli esiti delle recenti indagini idrogeomorfologiche condotte dalla Città - in allora in corso di definizione - in rispondenza alla specifica normativa regionale e del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

   Tali chiarimenti furono demandati al Gruppo di consulenza storica, precedentemente interpellato, il quale precisò che: "Il terreno…. sito in Torino, viale XXV Aprile 134 - 136, per il quale è stata chiesta la rettifica del vincolo di pertinenza rispetto alla "vigna" Monneret è stato oggetto di un ulteriore attento esame, sia attraverso sopralluoghi collegiali, sia attraverso la verifica delle fonti storiche.

   L'area a valle della Vigna Monneret (già classificata secondo il catasto Rabbini come "giardino" "vigna campiva" e "prato") costituisce oggi una parte residua della pertinenza storica e paesistica dell'edificio principale.

   La trasformazione d'uso del terreno in oggetto, oggi non più coltivato ma lasciato a boscaglia, e il mutato contesto ambientale circostante rendono meno stretti i legami storici funzionali tra le varie parti che costituivano l'azienda agricola collinare e, in questo senso, l'area non risulta oggi stretta pertinenza dell'edificio principale. Permane però il suo carattere di spazio libero a verde, testimonianza della sua secolare funzione, carattere che si ritiene debba essere salvaguardato e che dovrebbe altresì essere evidenziato con una riqualificazione a verde dell'area stessa.".

   Per quanto attiene, invece, alle condizioni di stabilità del sito, in relazione agli esiti delle più recenti indagini in materia, la "Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" individua l'area di cui è caso nella classe "III", sottoclasse "IIIb3 (C)", aree edificate, "situate su versanti o alla base di versanti a rischio", con pericolosità: "tra media ed elevata".

   Per tale sottoclasse viene inoltre specificato che "si tratta di aree già compromesse e profondamente modificate nelle loro caratteristiche geomorfologiche naturali dagli interventi edificatori realizzati nel corso degli ultimi 2-3 secoli e, più intensivamente, durante gli ultimi decenni. Per tale motivo il principio che accomuna le prescrizioni relative a questa sottoclasse è quello di consentire un limitato incremento del carico antropico, inteso come capacità insediativa, escludendo però la realizzazione di nuove unità abitative".

   In relazione a tali aspetti, in particolare al valore storico ambientale ed alla stabilità del sito, l'Amministrazione ha ritenuto di pubblico interesse adottare una variante urbanistica che tenesse conto degli approfondimenti effettuati ed ha predisposto il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

   Per quanto concerne il vincolo storico, l'area in oggetto deve essere scorporata dalla restante pertinenza dell'edificio di "rilevante valore", salvaguardando nel contempo il carattere di "spazio libero a verde"; tale ultima considerazione, unite a quelle di carattere idrogeologico precedentemente citate, portano ad una soluzione urbanistica che escluda significativi incrementi del carico antropico. La destinazione urbanistica che risponde correttamente alle condizioni evidenziate corrisponde alle "Zone a verde privato con preesistenze edilizie", trattandosi di aree caratterizzate dalla presenza di verde e di limitata edificazione, e dove gli interventi devono essere mirati alla riqualificazione dell'ambiente e dei manufatti esistenti.

   Pertanto la variante destina l'area in parola a zona normativa: "Zona a verde privato con preesistenze edilizie" riducendo il perimetro della "pertinenza storica" alla porzione prossima al fabbricato.

   Premesso quanto sopra la variante prevede:
A)   la modifica alla destinazione urbanistica dell'area da Area normativa "Residenza R7", a Zona normativa: "Zona a verde privato con preesistenze edilizie - parte collinare a levante del fiume Po" ai sensi dell'articolo 17 delle N.U.E.A. di P.R.G.;
B)   la modifica della perimetrazione relativa all'area di "pertinenza storica" in conformità alle tavole allegate parte integrante del presente provvedimento;
C)   la conseguente modifica della tavola n. 1, foglio n. 17A, scala 1:5.000, "azzonamento - aree normative e destinazioni d'uso" (vedi "Estratto della Tav. 1 in scala 1:5.000") e della tavola di Piano n. 2, scala 1:2.000, foglio n. 74 "Edifici di interesse storico", avente carattere prescrittivo, riducendo il vincolo di pertinenza, che viene peraltro mantenuto nella parte superiore della proprietà (vedi "Estratto della Tav. 2 in scala 1: 2.000").

   Va precisato che nel corso della predisposizione della presente variante è stato adottato, ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i, il Progetto Preliminare della Variante 100 al P.R.G. - "Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I", con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 01718/009).

   Pertanto, a decorrere dalla data della deliberazione di adozione della suddetta variante, e fino alla sua approvazione, sono entrate in vigore le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

   Sulla base di tale variante l'area in oggetto è ritenuta, sotto il profilo idrogeologico, ad edificabilità condizionata, infatti la "Carta di sintesi della pericolosità idrogeomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" conferma l'inserimento dell'area in classe III, in particolare nella sottoclasse IIIb3(C), conformemente a quanto risultante negli studi idrogeologici.

   Ferme restando le ulteriori prescrizioni, il Progetto Preliminare della variante 100, per tale sottoclasse, detta per l'edificazione le seguenti disposizioni: "Ferme restando le prescrizioni del P.R.G. sulle edificazioni isolate sparse ricadenti in questa sottoclasse sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di cui all'art. 4 lettere d3) e d4) delle presenti N.U.E.A. e allegato A, punto 5.

   E' inoltre consentita la realizzazione di locali tecnici, cantine, garage di pertinenza delle abitazioni esistenti, previo uno studio che ne attesti la fattibilità e ne precisi le eventuali limitazioni come meglio prescritto al successivo comma 34.

   (…omissis…)

   Qualsiasi intervento deve essere preceduto in ogni caso da uno specifico studio idrogeomorfologico e geotecnico ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 mirato a definire le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, che valuti la compatibilità dell'intervento in progetto con la situazione geologica locale e dell'area geologicamente significativa al contorno, in sintonia con quanto previsto dagli articoli 12, 14 e 19 delle Norme di Attuazione del Progetto di P.A.I.".

   Pertanto, in relazione a tali aspetti, ferma restando l'applicazione della normativa idrogeologica attualmente in salvaguardia, per garantire una lettura coordinata dei provvedimenti citati, al momento dell'approvazione definitiva, gli uffici comunali provvederanno ad integrare la relazione illustrativa della presenta variante con le nuove indicazioni aggiornate della variante 100.

   Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G .vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

   Il provvedimento in oggetto inoltre non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell' art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

   Il provvedimento risulta infine coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio in data 17 agosto 2005, prot. n. 5426/2005 T06.01/03.58.

   La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 8 per l'acquisizione del relativo parere.

   Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 6 febbraio 2006, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole alla riduzione dell'ambito territoriale di pertinenza storica, ma negativo alla variazione di destinazione urbanistica dell'area da Area normativa "Residenza R7" a Zona normativa "Zona a verde privato con preesistenze edilizie - parte collinare a levante del fiume Po" ai sensi dell'articolo 17 delle N.U.E.A. di P.R.G., in quanto ritenuto discriminante e non correttamente motivato, anche in relazione alle aree circostanti per le quali permane la medesima capacità edificatoria preesistente.

   In relazione al parere negativo si specifica che la variante urbanistica è stata così predisposta a seguito degli approfondimenti richiesti dalla II Commissione Consiliare, sia sotto il profilo storico-ambientale, sia sotto il profilo della sicurezza del sito in relazione agli esiti delle più recenti indagini idrogeomorfologiche condotte dalla Città, in rispondenza a specifica normativa regionale e del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), allora in corso di definizione.

   Per quanto attiene il profilo storico ambientale è stato approfondito con uno specifico parere aggiuntivo degli esperti incaricati; mentre sotto il profilo idrogeologico va precisato, così come richiamato nella parte narrativa della presente deliberazione, che nel corso dell'iter procedurale della presente variante è stato adottato, in data 10 ottobre 2005, con deliberazione (mecc. 2005 01718/009), il Progetto Preliminare della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.". Pertanto a decorrere dalla data della deliberazione di adozione della suddetta variante, e fino alla sua approvazione, sono entrate in vigore le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..

   Sulla base di tale variante l'area in oggetto è ritenuta, sotto il profilo idrogeologico, ad edificabilità condizionata: infatti la "Carta di sintesi della pericolosità idrogeomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" conferma l'inserimento dell'area in classe III, in particolare nella sottoclasse IIIb3(C).

   In relazione a tale classificazione tutte le aree della parte collinare e non solo il lotto di cui trattasi sono soggette a limitazioni e nuove regolamentazioni dell'attività costruttiva, poiché il regime di salvaguardia determina l'applicazione della disciplina urbanistica più restrittiva.

   Tutto ciò premesso, la variante ha modificato la destinazione urbanistica coerentemente a quanto emerso dalle approfondite analisi sopra richiamate e come ampiamente illustrato nella relazione illustrativa.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

   Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)   di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 127 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente gli immobili ubicati in Viale XXV Aprile n. 134 - 136, come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. );

2)   di dare mandato agli uffici comunali, in fase di approvazione definitiva della presente variante, di integrare la relazione illustrativa con le nuove indicazioni aggiornate della variante 100, adottata nel corso della predisposizione del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

3)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.