Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 30
2005 12167/008
OGGETTO: TERRENO DI PROPRIETA` MUNICIPALE SITO IN TORINO LUNGO DORA VOGHERA ALL`ALTEZZA DEL N. CIVICO 150 CESSIONE AL CONDOMINIO FAMIGLIA GRANATA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
La Città è proprietaria, in forza di atto di acquisto dalla Società "Snia Viscosa" a rogito dr. Camillo Gay in data 28 febbraio 1930 rep. n. 68363 registrato a Torino il 4 aprile 1930 al n. 11225, di un piccolo appezzamento di terreno sito in Torino - Lungo Dora Voghera allaltezza del n. civico 150 - della superficie di mq. 40 circa, destinato dal Piano Regolatore a "Residenza R1" e censito al Catasto Terreni al fg.1255 particella 12 parte, meglio indicato con retino rosso nellunita planimetria (all. 1 - n. ).
Tale terreno è da tempo oggetto di concessione al limitrofo condominio, denominato "Condominio Famiglia Granata", ad uso verde privato. Detto rapporto concessorio, infatti, venne instaurato inizialmente in capo alla "Cooperativa Edile Famiglia Granata" con deliberazione della Giunta Municipale del 9 gennaio 1968 (come evidenziato anche dal regolamento dello stabile, depositato con atto a rogito notaio Bottino in data 18 dicembre 1972) a seguito dellalienazione, da parte della Città, dellarea occorrente per la realizzazione delledificio residenziale nellambito del P.E.E.P.. Allo scioglimento della Cooperativa, conseguente alle assegnazioni di tutti gli alloggi, il rapporto proseguì con il condominio allora costituitosi. Recentemente, infine, la concessione è stata rinnovata con scrittura privata del 2 agosto 2004 rep. A.P. n. 1109 per la durata di tre anni a decorrere dal 1° marzo 2004.
Nel frattempo la Città, visto lutilizzo in atto della porzione di terreno, autorizzò la Cooperativa Famiglia Granata alla posa di una recinzione (licenza precaria n. 893/F del 9 ottobre 1968) a confine con i marciapiedi pubblici.
In considerazione delluso a giardino comune che si protrae ormai da anni, il suddetto condominio, in persona dellAmministratore Geom. Tommaso Musso, ha inoltrato istanza alla Civica Amministrazione per lacquisto dellarea, al fine di accorparla permanentemente alledificio condominiale e consolidarne la proprietà con questultimo.
Il valore di tale area è stato stimato dal competente Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari in Euro 4.250,00 a corpo.
Come si evince dallunita planimetria e dalle fotografie che si allegano (all. 2, 3, 4 e 5 - nn. ), lesiguità della porzione di terreno e la situazione di fatto determinatasi con gli anni impediscono un concreto ed autonomo utilizzo da parte della Civica Amministrazione e rendono palese limpossibilità di seguire utilmente le forme dellevidenza pubblica di cui agli artt. 37 e segg. del R.D. 827/1924.
Il terreno in questione, infatti, era stato classificato tra i beni del patrimonio indisponibile, in quanto suolo pubblico. Le sue caratteristiche oggettive e funzionali, tuttavia, sono tali da escludere la concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio, non essendo state attuate nel corso del tempo quelle opere che, unitamente allappartenenza del bene allEnte pubblico, solitamente determinano un collegamento di fatto (e non meramente funzionale) alla funzione pubblica e fanno acquisire al bene stesso la condizione di bene del patrimonio indisponibile.
Poiché, dunque, il terreno di cui trattasi non ha acquistato il carattere dellindisponibilità, non essendo destinato in via attuale ed effettiva ad un pubblico servizio per i motivi appena chiariti, non si ravvisano ostacoli alla sua alienabilità ai sensi dellart. 41 primo comma n. 6 del R.D. 827/24.
Si ritiene quindi di procedere alla vendita di tale terreno, al valore sopra indicato, al Condominio "Famiglia Granata", secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo del presente provvedimento deliberativo.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:
1) di approvare, ai sensi dellart. 828 comma 2° del Codice Civile, la sclassificazione del terreno di proprietà comunale sito in Torino, Lungo Dora Voghera civico 150, della superficie di mq. 40 circa, descritto al C.T. al foglio 1255 particella 12 parte, da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile della Città;
2) di approvare lalienazione del terreno di cui al punto 1, meglio indicato in tinta rossa nellunita planimetria (all. 1), al Condominio "Famiglia Granata" con sede in Torino, Lungo Dora Voghera n. 150 verso il corrispettivo a corpo di Euro 4.250,00 fuori campo IVA, che il Condominio acquirente verserà in sede di formalizzazione dellatto di trasferimento della proprietà;
3) di approvare che larea venga ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti pesi ed oneri e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti, ben nota e conosciuta dal condominio acquirente per averne la detenzione sin dal 1968, libera comunque da ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, garantendone la Città ogni evizione a norma di legge;
4) di subordinare la formalizzazione dellatto di vendita alla condizione che, alla data del rogito, il condominio acquirente non risulti debitore nei confronti della Città;
5) di dare atto che il contratto di concessione, attualmente in corso, si intenderà automaticamente risolto alla data di stipulazione del rogito;
6) di dare atto che il frazionamento catastale occorrente per la formalizzazione dellatto, come pure gli ulteriori adempimenti catastali ed edilizi che si rendessero necessari, verranno eseguiti a cura e spese del condominio acquirente, sul quale gravano, altresì, le spese di atto e conseguenti;
7) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la definizione dellaccertamento di entrata e lassunzione di tutti i provvedimenti esecutivi occorrenti per lesatta identificazione del terreno sotto il profilo catastale, nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla sclassificazione;
8) di dichiarare attesa lurgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart.
134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.