Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 30
2005 12167/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 28 dicembre 2005)

OGGETTO: TERRENO DI PROPRIETA` MUNICIPALE SITO IN TORINO LUNGO DORA VOGHERA ALL`ALTEZZA DEL N. CIVICO 150 CESSIONE AL CONDOMINIO FAMIGLIA GRANATA. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Peveraro.

   La Città è proprietaria, in forza di atto di acquisto dalla Società "Snia Viscosa" a rogito dr. Camillo Gay in data 28 febbraio 1930 rep. n. 68363 registrato a Torino il 4 aprile 1930 al n. 11225, di un piccolo appezzamento di terreno sito in Torino - Lungo Dora Voghera all’altezza del n. civico 150 - della superficie di mq. 40 circa, destinato dal Piano Regolatore a "Residenza R1" e censito al Catasto Terreni al fg.1255 particella 12 parte, meglio indicato con retino rosso nell’unita planimetria (all. 1 - n.          ).

   Tale terreno è da tempo oggetto di concessione al limitrofo condominio, denominato "Condominio Famiglia Granata", ad uso verde privato. Detto rapporto concessorio, infatti, venne instaurato inizialmente in capo alla "Cooperativa Edile Famiglia Granata" con deliberazione della Giunta Municipale del 9 gennaio 1968 (come evidenziato anche dal regolamento dello stabile, depositato con atto a rogito notaio Bottino in data 18 dicembre 1972) a seguito dell’alienazione, da parte della Città, dell’area occorrente per la realizzazione dell’edificio residenziale nell’ambito del P.E.E.P.. Allo scioglimento della Cooperativa, conseguente alle assegnazioni di tutti gli alloggi, il rapporto proseguì con il condominio allora costituitosi. Recentemente, infine, la concessione è stata rinnovata con scrittura privata del 2 agosto 2004 rep. A.P. n. 1109 per la durata di tre anni a decorrere dal 1° marzo 2004.

   Nel frattempo la Città, visto l’utilizzo in atto della porzione di terreno, autorizzò la Cooperativa Famiglia Granata alla posa di una recinzione (licenza precaria n. 893/F del 9 ottobre 1968) a confine con i marciapiedi pubblici.

   In considerazione dell’uso a giardino comune che si protrae ormai da anni, il suddetto condominio, in persona dell’Amministratore Geom. Tommaso Musso, ha inoltrato istanza alla Civica Amministrazione per l’acquisto dell’area, al fine di accorparla permanentemente all’edificio condominiale e consolidarne la proprietà con quest’ultimo.

   Il valore di tale area è stato stimato dal competente Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari in Euro 4.250,00 a corpo.

   Come si evince dall’unita planimetria e dalle fotografie che si allegano (all. 2, 3, 4 e 5 - nn.                   ), l’esiguità della porzione di terreno e la situazione di fatto determinatasi con gli anni impediscono un concreto ed autonomo utilizzo da parte della Civica Amministrazione e rendono palese l’impossibilità di seguire utilmente le forme dell’evidenza pubblica di cui agli artt. 37 e segg. del R.D. 827/1924.

   Il terreno in questione, infatti, era stato classificato tra i beni del patrimonio indisponibile, in quanto suolo pubblico. Le sue caratteristiche oggettive e funzionali, tuttavia, sono tali da escludere la concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio, non essendo state attuate nel corso del tempo quelle opere che, unitamente all’appartenenza del bene all’Ente pubblico, solitamente determinano un collegamento di fatto (e non meramente funzionale) alla funzione pubblica e fanno acquisire al bene stesso la condizione di bene del patrimonio indisponibile.

   Poiché, dunque, il terreno di cui trattasi non ha acquistato il carattere dell’indisponibilità, non essendo destinato in via attuale ed effettiva ad un pubblico servizio per i motivi appena chiariti, non si ravvisano ostacoli alla sua alienabilità ai sensi dell’art. 41 primo comma n. 6 del R.D. 827/24.

   Si ritiene quindi di procedere alla vendita di tale terreno, al valore sopra indicato, al Condominio "Famiglia Granata", secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo del presente provvedimento deliberativo.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 828 comma 2° del Codice Civile, la sclassificazione del terreno di proprietà comunale sito in Torino, Lungo Dora Voghera civico 150, della superficie di mq. 40 circa, descritto al C.T. al foglio 1255 particella 12 parte, da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile della Città;

2)   di approvare l’alienazione del terreno di cui al punto 1, meglio indicato in tinta rossa nell’unita planimetria (all. 1), al Condominio "Famiglia Granata" con sede in Torino, Lungo Dora Voghera n. 150 verso il corrispettivo a corpo di Euro 4.250,00 fuori campo IVA, che il Condominio acquirente verserà in sede di formalizzazione dell’atto di trasferimento della proprietà;

3)   di approvare che l’area venga ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti pesi ed oneri e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti, ben nota e conosciuta dal condominio acquirente per averne la detenzione sin dal 1968, libera comunque da ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, garantendone la Città ogni evizione a norma di legge;

4)   di subordinare la formalizzazione dell’atto di vendita alla condizione che, alla data del rogito, il condominio acquirente non risulti debitore nei confronti della Città;

5)   di dare atto che il contratto di concessione, attualmente in corso, si intenderà automaticamente risolto alla data di stipulazione del rogito;

6)   di dare atto che il frazionamento catastale occorrente per la formalizzazione dell’atto, come pure gli ulteriori adempimenti catastali ed edilizi che si rendessero necessari, verranno eseguiti a cura e spese del condominio acquirente, sul quale gravano, altresì, le spese di atto e conseguenti;

7)   di demandare a successiva determinazione dirigenziale la definizione dell’accertamento di entrata e l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi occorrenti per l’esatta identificazione del terreno sotto il profilo catastale, nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla sclassificazione;

8)   di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.