Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Permessi di Costruire
n. ord. 26
2005 12149/038
OGGETTO: ADEGUAMENTO DI EDIFICIO A DESTINAZIONE TERZIARIA A SEDE DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO MEDIANTE OPERE DI RECUPERO E AMPLIAMENTO IN TORINO, C.SO FRANCIA N.8. APPROVAZIONE DEROGA AI SENSI DELL'ART. 32 E AI SENSI DELL'ART. 26 C. 22 DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G.
Proposta dell'Assessore Viano.
L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Torino, con sede in Torino, via Caboto, 35, in qualità di Ente proprietario e in persona del Presidente dott. Amedeo Bianco, in data 23 luglio 2004 ha presentato istanza corredata da progetto registrato al Protocollo Edilizio al n. 2004/1/11007, per ottenere permesso di costruire per la realizzazione in Torino, C.so Francia n. 8 di opere finalizzate all'adeguamento di edificio a destinazione terziaria a sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Torino, consistenti in formazione di due piani interrati destinati ad autorimessa e a sala conferenze, in modifiche interne ed esterne nel fabbricato principale e nel fabbricato interno cortile e nella sistemazione superficiale dell'area a cortile.
L'immobile ricade secondo il P.R.G. in Zona Urbana Storico Ambientale n. 13, in Area a servizi privati d'interesse pubblico SPa - servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali, - con indice di edificabilità fondiaria 1,35 mqSLP/mqSF ed è classificato tra gli Edifici di particolare interesse storico -Edificio di rilevante valore storico (Gruppo 2).
La superficie del lotto misura mq. 1167,71 e la SLP edificabile secondo l'indice sopraindicato risulterebbe di mq. 1576,40 e l'intervento comporta la realizzazione di mq. 850,31 di SLP in aggiunta alla SLP esistente di mq. 1558,05, con conseguente eccedenza della stessa di mq. 831,96 rispetto a quanto consentito dal vigente P.R.G., e pertanto l'approvazione del relativo progetto non può avvenire senza ricorrere all'applicazione della procedura di deroga che l'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 e l'art. 32 delle N.U.E.A. del PRG vigente prevedono per i casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
Accertato che la struttura soddisfa il requisito d'interesse pubblico in quanto l'intervento proposto è finalizzato alla realizzazione della nuova sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, Ente Pubblico non Economico, la cui costituzione è prevista in ogni Provincia dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i., per l'adempimento di funzioni istituzionali (vigilanza per la conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine, promozione di tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, esercizio del potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all'Albo, ecc.).
Considerato altresì che trattasi di recupero e ampliamento, necessario per l'adeguamento dell'edificio alle esigenze funzionali della nuova destinazione d'uso come sede dell'Ordine dei Medici, la cui attività riveste carattere di pubblica utilità, e che detto intervento non rientra nelle tipologie di cui all'allegato A al P.R.G., ammesse in via ordinaria sugli Edifici di rilevante valore storico (2), (massimo intervento ammesso risanamento conservativo) e che pertanto il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 26 c. 22 delle N.U.E.A. del P.R.G., secondo cui sono consentiti, per tutti gli edifici "di particolare interesse storico" o "caratterizzanti il tessuto storico" destinati a funzione di pubblica utilità, interventi edilizi di adeguamento alle esigenze funzionali, in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento, previa deliberazione del Consiglio Comunale.
L'istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo e previo parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 3 novembre 2005.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.
56 e s.m.i.;
Visto l'art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380 (Testo Unico dell'Edilizia) e la comunicazione di avvio del
procedimento del 2 settembre 2005 per il rilascio del permesso
di costruire in deroga al P.R.G. ai sensi dell'art. 32 delle N.U.E.A.
del siundicato strumento urbanistico e in attuazione di quanto
previsto al c. 2 dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del
suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in
narrativa che integralmente si richiamano, l'applicazione della
deroga prevista dall'art. 32 delle N.U.E.A del P.R.G. e dall'art.
14 del D.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di opere consistenti
in adeguamento di edificio a destinazione terziaria alla nuova
destinazione di sede dell'Ordine dei Medici e Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Torino contemplante la formazione di due piani
interrati destinati ad autorimessa e a sala conferenze, l'esecuzione
di opere interne ed esterne nel fabbricato principale e nel fabbricato
interno cortile e nella sistemazione superficiale dell'area a
cortile in Torino, C.so Francia n. 8, come da allegato progetto
in n. 8 tavole a firma Arch. Varengo Claudio (all.ti da 1 a 8
- nn. ).
Tale deroga consente l'effettuazione delle suddette opere con
realizzazione di mq. 831,96 di S.L.P. eccedenti le previsioni
di P.R.G.;
2) di approvare l'intervento ai sensi dell'art.
26 c. 2 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente. Tale procedura consente
la realizzazione dell'intervento in questione, consistente in
recupero e ampliamento dell'edificio esistente classificato tra
gli Edifici di rilevante valore storico (Gruppo 2) e per il quale
sarebbero ammessi dal vigente P.R.G. interventi edilizi solo fino
al risanamento conservativo.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.