Divisione Commercio
Settore Urbanistica Commerciale

n. ord. 98
2005 12140/122

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2006
proposta dalla G.C. 20 dicembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ "BORGO DORA - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA". APPROVAZIONE STATUTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE A MEDIO/ LUNGO TERMINE.

   Proposta dell'Assessore Tessore.

   Con provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale del 22 marzo 2004 (mecc. 2003 11369/101), la Città di Torino ha inteso favorire la nascita sul territorio dei Centri Commerciali Naturali ed ha individuato Via Garibaldi e Borgo Dora come zone ideali per accogliere questa nuova forma di aggregazione tra piccole imprese.
   È quindi stata autorizzata, con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 marzo 2005 (mecc. 2004 10873/122), la partecipazione della Città di Torino alla Società Consortile "Garibaldi", formalmente costituita in data 19 luglio 2005, incaricata di gestire il Centro Commerciale Naturale di Via Garibaldi.
   L'Amministrazione Comunale che, anche in ottemperanza alla mozione n. 10 (mecc. 2005 01399/002), si impegna a partecipare, nel futuro, agli eventuali Centri Commerciali Naturali costituendi in altre parti della Città, espressi in qualsivoglia forma giuridica, intende ora procedere alla realizzazione del progetto di costituzione del Centro Commerciale Naturale sull'area di Borgo Dora.
   Il quartiere di Borgo Dora è stato valutato adatto ad accogliere questa esperienza per diverse ragioni. Tra queste: la presenza di un buon numero di attività commerciali in grado di soddisfare le richieste dei consumatori più esigenti, l'esistenza di associazioni di commercianti, sia esercenti il commercio su area pubblica, che su area privata, e di altri soggetti non commerciali che svolgono attività di interesse pubblico, già impegnati attivamente nella promozione e nello sviluppo dell'area e, ancora, la volontà da parte della Città di Torino, che ha già investito molte risorse ed energie sull'area, di riqualificare una zona dalla forte identità storica, passando dalle azioni di riqualificazione materiale dello spazio pubblico alla costruzione di reti che migliorino i livelli di coesione sociale.
   La Città di Torino intende quindi dare impulso alla nascita del Centro Commerciale Naturale di Borgo Dora poiché è convinta che le attività e le iniziative del Centro Commerciale Naturale possano contribuire alla valorizzazione del territorio, creando occasioni di attrazione per i cittadini torinesi.
   Il Centro Commerciale Naturale di Borgo Dora riunirà tanto le piccole imprese commerciali che vi insistono, quanto le Associazioni culturali e dei residenti che, adottando strategie comuni, avranno la possibilità di migliorare la qualità e l'accoglienza dell'area e di aumentare la competitività del sistema territoriale di Borgo Dora nel suo complesso, a partire dallo sviluppo del commercio.
   Tale aggregazione, operando come soggetto unico, potrà realizzare azioni di sviluppo locale, impostando politiche di marketing territoriale, sostenendo iniziative di promozione della realtà commerciale, artigianale ed imprenditoriale in genere e organizzando momenti di intrattenimento, potrà richiedere finanziamenti, migliorare l'accesso all'area ed offrire agli utenti dei negozi servizi complementari alla vendita (assistenza post-vendita, animazione dei bambini, carte di fidelizzazione etc.).
   Il Centro Commerciale Naturale nella zona di Borgo Dora permetterà dunque di riqualificare il territorio e di valorizzare il ruolo di quegli esercizi commerciali che oggi stanno riscontrando le maggiori difficoltà nell'affrontare la crisi dei consumi in atto, ovvero le piccole e medie strutture di vendita.
   Tale iniziativa potrà avere inoltre un rilevante interesse pubblico, contribuendo ad innalzare significativamente la qualità ambientale in quanto si pone anche l'obiettivo di arrivare all'esternalizzazione di alcuni servizi pubblici locali migliorando, attraverso il controllo decentrato, i livelli di efficacia e di efficienza relativa agli interventi e ai servizi di manutenzione dello spazio pubblico a carico della Città.
   Ciò considerato, la Città di Torino intende favorire la costituzione del Centro Commerciale Naturale Borgo Dora che sarà configurato come Società Consortile a Responsabilità Limitata. Tale forma giuridica, anche sulla base dell'esperienza della Società Garibaldi, è stata considerata la più idonea a gestire il Centro Commerciale Naturale poiché trattasi di soggetto in cui il ruolo fondamentale sarà svolto dagli operatori commerciali, con trattamento paritetico tra gli stessi, consentendo la partecipazione della Città di Torino e di altri soggetti istituzionali pubblici e privati direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo dell'area.
   Visto l'interessamento al progetto dimostrato dai residenti e dalle altre associazioni culturali, già fortemente impegnati nella riqualificazione del quartiere di Borgo Dora, si è deciso di coinvolgerli direttamente nel Centro Commerciale Naturale. La presenza di questi soggetti potrà garantire nella compagine sociale della Società Consortile una maggiore rappresentatività di tutti gli attori operanti sul territorio.
   Sulla base di quanto previsto dallo Schema di Statuto che si allega, saranno pertanto soci fondatori della Società: la Città di Torino che intende, almeno nel periodo iniziale, svolgere un ruolo di motore e di forte indirizzo del progetto, l'Associazione Commercianti Balôn, l'Associazione Cortile del Maglio, l'Associazione Vivibalôn, l'Associazione Culturale Borgo Dora I Residenti di Porta Palazzo, la Confesercenti e l'Ascom.
   Questi assicureranno il capitale sociale iniziale di Euro 20.000,00, suddiviso in quote del valore nominale di Euro 1,00 ripartite come segue: Comune di Torino 48%, Associazione Commercianti Balôn 16%, Associazione Cortile del Maglio 16%, Associazione Vivibalôn 16%, Associazione Culturale Borgo Dora I Residenti di Porta Palazzo 2%, Ascom 1% e Confesercenti 1%.
   Ogni nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dallo Statuto.
   L'oggetto sociale della Società Consortile sarà la promozione nell'area della Città di Torino compresa tra il fiume Dora, Corso Giulio Cesare, la perimetrale nord ovest di Piazza della Repubblica, Corso Regina Margherita, Via Ludovico Ariosto, Via San Pietro in Vincoli, Via Francesco Cirio, Strada del Fortino e Via Cigna.
   In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale, la Società non perseguirà fini di lucro e svolgerà le seguenti attività:
-   la promozione delle attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere, nell'area del Centro Commerciale Naturale di Borgo Dora;
-   la creazione e la promozione di uno o più marchi che raccolgano sotto un'unica immagine gli operatori commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere dell'area del Centro Commerciale Naturale;
-   l'adozione di azioni informative chiare e trasparenti, sia in materia di prezzi che in relazione alla qualità ed alla provenienza delle merci;
-   l'organizzazione di manifestazioni culturali e promozionali che diano lustro e forniscano una buona immagine del Centro Commerciale Naturale, del territorio e, di conseguenza, dei commercianti e degli operatori che vi lavorano, nonché dei cittadini che vi risiedono;
-   la promozione di progetti di riqualificazione dello spazio pubblico, in particolare di Progetti Integrati d'Ambito;
-   la promozione di accordi volti a migliorare l'accessibilità al Centro Commerciale Naturale;
-   la gestione di attività di animazione territoriale, turistica e culturale;
-   la promozione di servizi pubblici connessi all'area di interesse;
-   l'impostazione di politiche comuni di marketing territoriale e il coordinamento degli orari dei servizi commerciali;
-   la predisposizione di iniziative atte a fornire un servizio alla clientela attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti all'iniziativa;
-   la promozione e la gestione di spazi espositivi, fiere, mostre ed altre manifestazioni volte a valorizzare le attività site nel Centro Commerciale Naturale.
   L'Amministrazione della Società verrà affidata ad un Consiglio di Amministrazione che inizialmente sarà composto da sette membri, tre dei quali, oltre alla figura del Presidente, rivestita dal Sindaco o suo delegato fino a quando la Città sarà socio di maggioranza relativa, rappresenteranno la Città.
   Il Sindaco provvederà a designare i rappresentanti della Città all'interno dell'organo amministrativo della Società Borgo Dora, scegliendo preferibilmente un membro delle Associazioni dei Residenti socie della Società Consortile al momento della sua costituzione, a condizione che questi abbia presentato regolare dichiarazione di disponibilità alla nomina e che possieda competenze e requisiti adeguati alle caratteristiche specifiche dell'attività che dovrà essere svolta.
   Considerato che il Comune di Torino ha, tra le proprie finalità, la realizzazione di un equilibrato sviluppo economico, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. c) dello Statuto Comunale e che l'iniziativa sopra descritta presenta caratteristiche tali da poter incidere positivamente sul tessuto economico dell'area.
   Tenendo conto che la Città ha capacità giuridica di diritto privato e può quindi partecipare in qualità di socio fondatore alla costituenda Società consortile.
   Occorre approvare sia la partecipazione della Città alla "Società Consortile a responsabilità limitata Borgo Dora", autorizzando il Sindaco o suo delegato alla firma al momento della costituzione, sia lo stanziamento della quota di partecipazione della Città secondo quanto sopra indicato e quindi nella misura di Euro 9.600,00. Detta spesa verrà finanziata con economie di finanziamento a medio/lungo termine.
   Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento è stato chiesto il parere alla 7ª Circoscrizione che ha espresso parere favorevole nei termini previsti, proponendo di inserire un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Società Consortile "Borgo Dora" tra i membri rappresentanti la Città (all. 2 - n. ). Si ritiene che tale indicazione potrà essere eventualmente accolta dal Sindaco nell'ambito della sua autonomia decisionale.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano, la partecipazione della Città alla costituzione della Società da denominarsi "Borgo Dora - Società consortile a responsabilità limitata";

2)   di approvare lo schema di Statuto della costituenda Società, allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), per farne parte integrante e sostanziale;

3)   di stabilire che il Comune di Torino partecipi alla suddetta Società mediante sottoscrizione di una quota di partecipazione nella società consortile "Borgo Dora - Società consortile a responsabilità limitata" di Euro 9.600,00;

4)   di rimandare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa, previsto nella misura di Euro 9.600,00, quale quota di partecipazione della Città di Torino al capitale sociale della Società. Detta spesa verrà finanziata con economie di finanziamento a medio/lungo termine. Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né costi di gestione, in quanto attinge da finanziamenti già perfezionati;

5)   di affidare l'Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 18 dello schema di Statuto allegato, ad un Consiglio di Amministrazione inizialmente composto da sette membri, tre dei quali, oltre al Presidente, fino a che la Città sarà socio di maggioranza relativa, rappresenteranno la Città;

6)   di riconoscere al Sindaco il compito di designare, per la prima volta nell'atto costitutivo, i rappresentanti della Città nell'organo amministrativo, rispettando gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con provvedimento d'iniziativa consiliare del 4 ottobre 1993 (mecc. 9307634/01) e nominando preferibilmente un membro delle Associazioni dei Residenti socie della Società Consortile al momento della sua costituzione, a condizione che questi abbia presentato regolare dichiarazione di disponibilità alla nomina e che possieda competenze e requisiti adeguati alle caratteristiche specifiche dell'attività che dovrà essere svolta;

7)   di attribuire le competenze di cui all'art. 20 del citato schema di Statuto, al Consiglio di Amministrazione, stabilendo che, finché la Città sarà socia di maggioranza relativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà il Sindaco della Città o suo delegato;

8)   di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l'atto costitutivo della Società con facoltà di apportare a quest'ultimo eventuali modifiche non sostanziali;

9)   di impegnare il Presidente, nonché i rappresentanti della Città nella Società consortile, a relazionare annualmente all'Amministrazione Comunale e alla Commissione Consiliare Permanente competente, circa le attività svolte dalla Società;

10)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


STATUTO DI BORGO DORA Società Consortile a responsabilità limitata

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell'articolo 2615 ter Codice Civile, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata:
"Borgo Dora Società Consortile a responsabilità limitata".

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Torino, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.
Essa potrà istituire e chiudere sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, anche all'estero, nel rispetto delle vigenti leggi.

Articolo 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31/12/2020 (trentuno dicembre duemila venti).

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società ha finalità consortili e non ha scopo di lucro.
La Società ha per oggetto la promozione del Centro Commerciale Naturale di Borgo Dora, ovvero del complesso degli esercizi commerciali e di ogni altro tipo di attività avente anche fine sociale presente nell'area della Città di Torino compresa tra il fiume Dora, corso Giulio Cesare, la perimetrale nord ovest di piazza della Repubblica, corso Regina Margherita, via Ludovico Ariosto, via San Pietro in Vincoli, via Francesco Cirio, strada del Fortino e via Cigna.
La Società Consortile si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
1.   migliorare e favorire la qualità del territorio, in particolare promuovere attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere, nell'area del Centro Commerciale Naturale di Borgo Dora;
2.   identificare e promuovere uno o più marchi che raccolgano sotto un'unica immagine gli operatori commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere del Centro Commerciale Naturale di Borgo Dora;
3.   favorire, promuovere ed organizzare, anche mediante accordi con operatori del settore turistico - alberghiero e di altri settori o con imprenditori interessati, manifestazioni culturali e promozionali che diano lustro e forniscano una buona immagine del Centro Commerciale Naturale, del territorio e, di conseguenza, dei commercianti e degli operatori che vi lavorano, nonché dei cittadini che vi risiedono;
4.   promuovere e coordinare attività di riqualificazione ambientale dello spazio pubblico;
5.   promuovere accordi al fine di migliorare l'accessibilità al Centro Commerciale Naturale, anche mediante convenzioni o attraverso la gestione di aree destinate ai posteggi o di mezzi di locomozione alternativi;
6.   gestire e coordinare, anche attraverso contributi, attività di animazione territoriale, turistica e culturale;
7.   promuovere servizi pubblici connessi all'area di interesse;
8.   coordinare ed impostare politiche comuni di marketing territoriale e politiche sugli orari dei servizi commerciali;
9.   predisporre iniziative atte a fornire una serie di sevizi alla clientela quali, a titolo esemplificativo, possono essere il servizio di animazione e assistenza ai bambini, il servizio di assistenza post - vendita, il servizio carrelli per mercato e negozi, la realizzazione di tessere per sconti, benefits e regali;
10.   realizzare iniziative promozionali da attuarsi mediante punti fissi di informazione, canali telematici di informazione e materiale informativo e pubblicitario;
11.   promuovere programmi formativi indirizzati ad operatori del settore commerciale, artigianale ed imprenditoriale in genere, ubicati nell'area del Centro Commerciale Naturale o messi in relazione con esso su specifici programmi di interesse;
12.   svolgere attività di promozione e di marketing miranti a valorizzare le attività ubicate nella zona del Centro Commerciale Naturale;
13   promuovere e gestire direttamente spazi espositivi, fiere, mostre ed altre manifestazioni mirate alla promozione delle imprese associate o convenzionate e comunque delle attività site nel Centro Commerciale Naturale.
La società può inoltre:
14.   compiere in Italia ed all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque funzionalmente connesse all'oggetto consortile;
15.   assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio ed eventualmente anche in imprese di settori diversi, purché tali operazioni siano utili al conseguimento dei fini sociali;
16.   richiedere la concessione di brevetti e di marchi, provvedendo a definire i regolamenti per l'uso del marchio e le relative procedure di controllo;
17.   promuovere e gestire pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione dell'area del Centro Commerciale Naturale o comunque al raggiungimento dello scopo sociale, su qualsiasi supporto.
Sono tassativamente escluse le attività per le quali il D.L. 58/1998, o successive modifiche ed integrazioni, richiede requisiti diversi da quelli di cui alla presente società, quali l'attività bancaria, l'attività assicurativa, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente e futura legislazione a società aventi requisiti diversi da quelli della presente, oltre alle attività riservate agli iscritti in albi professionali.

Articolo 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci della Società Consortile i soggetti giuridici direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo dell'area del Centro Commerciale Naturale tra i quali è possibile identificare:
-   la Città di Torino, anche attraverso la Circoscrizione;
-   le Associazioni "Commercianti Balôn", "Cortile del Maglio" e "Vivibalôn";
-   le Associazioni di Via riconosciute dalla Città di Torino insistenti sull'area del Centro Commerciale Naturale;
-   gli operatori dei mercati presenti nell'area, attraverso loro associazioni;
-   le Associazioni di categoria del Commercio e dell'Artigianato;
-   altri soggetti di diritto pubblico;
-   altri soggetti di diritto privato che svolgano attività di interesse pubblico (es. gestori di parcheggi, fondazioni culturali);
-   fondazioni bancarie, istituti di credito;
-   altre associazioni con sede all'interno dell'area interessata;
-   condomini insistenti sull'area interessata, attraverso loro associazioni.
Stanti le finalità della Società, inscindibilmente legate all'area del Centro Commerciale Naturale, così come specificato all'articolo 4, i soggetti pubblici e privati che non siano la Città di Torino, le Associazioni "Commercianti Balôn", "Cortile del Maglio", "Vivibalôn" e le altre Associazioni di Via come precedentemente descritte, non potranno cumulativamente possedere un numero di quote superiore al 20% (venti per cento) dell'intero capitale sociale.

Articolo 6 - Ammissione dei soci

Per l'ammissione alla Società successivamente alla sua costituzione, anche nell'ipotesi di aumento di capitale sociale, gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che investirà l'Assemblea della relativa decisione. Nella domanda gli aspiranti soci devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni, impegnandosi ad osservarli nella loro integrità. I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con l'integrale versamento della partecipazione sottoscritta e con l'adempimento degli altri oneri, nei tempi stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 7 - Corrispettivi e contribuzioni

I soci saranno tenuti a versare alla Società un corrispettivo annuo commisurato alle quote sociali possedute e stabilito, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei soci, preferibilmente in sede di approvazione del bilancio. L'Assemblea dei soci, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, definirà altresì i corrispettivi, o comunque le modalità di individuazione dei corrispettivi dovuti dai soci a fronte delle prestazioni specifiche di cui i medesimi potranno usufruire. Le modalità di utilizzo di tali prestazioni, ivi compreso il versamento del corrispettivo, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di eventuali Regolamenti Interni. I soci potranno inoltre provvedere, anche non proporzionalmente alle quote di partecipazione, alle necessità finanziarie della Società. La Società potrà ricevere contribuzioni e liberalità a qualunque titolo, una tantum o annuali, da istituti di credito e/o loro fondazioni, da organismi economici che condividano gli scopi sociali della Società, da enti e società sia pubblici (territoriali e non) che privati.

Articolo 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:
-   dal capitale sociale parti ad Euro 20.000,00 (ventimila Euro / zero cent.), diviso in quote da un Euro o da un multiplo di un Euro;
-   dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dalle eventuali contribuzioni in conto capitale.
I soci potranno inoltre eseguire, nei confronti della Società Consortile, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Articolo 9 - Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dall'articolo 2473 Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.
Ogni socio potrà recedere dalla Società con un preavviso di almeno 12 mesi, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., al Consiglio di Amministrazione.
Il socio receduto sarà tenuto all'adempimento di ogni onere posto a suo carico nel periodo del preavviso o, comunque, temporalmente riferibile al periodo medesimo quale, a titolo esemplificativo, il pagamento del corrispettivo annuo percentuale e di quelli relativi alle prestazioni specifiche fornite dalla Società.
Il socio receduto avrà diritto esclusivamente, trattandosi di un ente senza scopo di lucro, alla restituzione del capitale sottoscritto e versato.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10 - Esclusione del socio

Il socio può essere escluso:
-   in conseguenza del venire meno dell'interesse di cui all'articolo 5;
-    in caso di inosservanza di qualsiasi delle disposizioni statutarie;
-    qualora, per fatti sopravvenuti, possa ledere gli interessi o l'immagine della Società.
L'esclusione del socio dovrà preventivamente essere valutata dal Consiglio di Amministrazione il quale, ove ritenga ne sussistano i presupposti, con parere motivato, la sottoporrà all'Assemblea per la decisione. Deliberata l'esclusione, per la quota di partecipazione del socio uscente si applicherà l'articolo 9.
Il socio escluso può presentare entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione opposizione motivata al collegio dei Probi Viri a norma dell'articolo 21.

Articolo 11 - Trasferimento delle quote

Il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'Assemblea dei Soci.

Il socio che intende vendere, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. a ciascuno dei soci e al Consiglio di Amministrazione.

Il diritto di prelazione per l'acquisto spetta ai soci, i quali potranno rendersi acquirenti della quota in vendita, in proporzione all'entità della loro partecipazione.

Tale diritto potrà essere esercitato dai soci in sede di Assemblea straordinaria, convocata entro 30 giorni dalla spedizione della comunicazione di vendita.

L'Assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza della totalità dei soci, in seconda convocazione con il 75% del capitale sociale rappresentato ed in terza convocazione con il 50% dei soci presenti.

L'Assemblea verrà riconvocata trascorse almeno 24 ore dalla precedente. Le quote non acquisite in tale sede potranno essere poste in vendita dal cedente che comunicherà a mezzo lettera raccomandata le generalità dell'eventuale cessionario al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione indirà quindi, entro un termine non inferiore a due mesi e non superiore a cinque, un'apposita riunione, nel corso della quale verrà espresso un parere motivato da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea delibererà motivatamente in merito al gradimento o al diniego.

Nell'ipotesi in cui il gradimento venga negato, il socio sarà libero di esercitare o meno il recesso.

Avverso la delibera di diniego o di gradimento dell'Assemblea i soci potranno presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, opposizione motivata al collegio dei Probi Viri.

Il collegio dei Probi Viri valuterà l'opposizione secondo quanto previsto all'articolo 21.

Articolo 12 - Organi della Società

Sono organi della Società:

-   l'Assemblea dei Soci,

-   il Consiglio di Amministrazione,

-   il Presidente

-   il collegio dei Probi Viri

-   l'eventuale Collegio Sindacale o il Revisore.

Articolo 13 - L'Assemblea dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che un terzo degli amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a)   l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;

b)   la nomina e la revoca del Presidente e degli amministratori;

d)   l'emanazione di Regolamenti Interni per l'ordinario funzionamento della Società;

Le deliberazioni dei soci devono essere adottate esclusivamente con il metodo assembleare, non essendo contemplato il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle deliberazioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle assemblee, i soci morosi (ai sensi dell'articolo 2466 Codice Civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

 

Articolo 14 - Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede sociale oppure in altro luogo, comunque a Torino, indicato nell'avviso di convocazione da spedirsi agli aventi diritto per lettera raccomandata o a mezzo di telegramma o telefax o e-mail firmata digitalmente, almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono comunicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.. L'Assemblea è convocata dagli amministratori. L'avviso di convocazione dovrà essere sottoscritto dal presidente del Consiglio di Amministrazione o anche da un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano tale termine potrà essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni. L'Assemblea sarà tuttavia valida, anche senza l'avviso di cui al comma precedente, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi (o il revisore), se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea potrà altresì prevedere la convocazione in altro luogo, in Italia o all'estero, previa delibera da approvarsi all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto.

Articolo 15 - Deleghe

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci purché rivestenti la qualifica di dipendente, funzionario o assimilabile e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. Essa nominerà altresì il segretario qualora il verbale non sia redatto da un notaio. È devoluta al presidente dell'Assemblea la constatazione del diritto del socio a parteciparvi e dei voti a lui spettanti in proprio e per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea. Il presidente regola la procedura delle discussioni e delle votazioni.

Articolo 17 - Deliberazioni - Quorum

L'Assemblea delibera con il voto favorevole del 70 % (settanta per cento) del capitale sociale.

I quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Articolo 18 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che viene eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, del quale potranno fare parte anche non soci, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri rappresentanti i soci in modo proporzionale rispetto alle quote possedute e dura in carica per tre esercizi.

La designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino a quando sarà socia di maggioranza relativa, spetta alla Città di Torino che provvederà a ciò indicando il Sindaco il quale avrà la facoltà di nominare in sua vece un delegato permanente.

Ai singoli membri del Consiglio d'Amministrazione può spettare il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; potrà inoltre spettare per deliberazione dell'Assemblea un emolumento in misura fissa e, ove previsto in sede di nomina, un'indennità di fine mandato da corrispondere all'atto della cessazione della carica.

Articolo 19 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, con raccomandata ovvero a mezzo di telegramma o telefax o e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione, da inviarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio può riunirsi fuori della sede sociale sia in Italia che all'estero.

Non sarà necessaria la convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati. Le riunioni saranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed a voto palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Per le deliberazioni concernenti l'amministrazione straordinaria e l'approvazione di convenzioni tra la Società Consortile e le ditte consorziate occorrerà sempre il voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri presenti.

Le votazioni delle cariche sociali si fanno sempre a voto palese.

Articolo 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società nulla escluso od eccettuato, salvo le operazioni devolute alla competenza inderogabile dell'Assemblea dei soci. L'organo amministrativo può nominare e revocare mandatari e procuratori per specifici atti o categorie di atti.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre vigenti leggi. Il Presidente nomina l'amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare - anche tra soggetti non soci - un Direttore che potrà eventualmente avvalersi di collaboratori, stabilendone funzioni e attribuzioni, e revocare il medesimo.

Articolo 21 - Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica tre anni, è composto da tre soci eletti singolarmente dall'assemblea a scrutinio segreto con maggioranza di almeno i due terzi dei voti assembleari totali.

Il Collegio dei Probiviri è competente in tema di ricorsi contro le delibere di esclusione dei soci o di negazione del gradimento in caso di trasferimento della quota sociale votate dall'Assemblea a norma dell'articolo10 e dell'articolo 11.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni dal Collegio dei Probiviri sono definitive.

Articolo 22 - Legale rappresentante

La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche momentaneo di questi, al Vice Presidente.

Articolo 23 - Controllo sulla gestione - Revisione contabile

La società, mediante decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è ricostituito. I soci determinano la retribuzione dei sindaci secondo la tariffa dei dottori commercialisti. Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale o il revisore esercitano le funzioni di controllo contabile previste dall'Articolo 2409-ter C.C.. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria esso vigila anche sull'osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento, ai sensi dell'articolo 2403 e 2403 bis. Si applicano le disposizioni degli articoli 2406, 2407, 2408 I° comma del Codice Civile. Il collegio sindacale è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Al collegio sindacale e al revisore si applicano, ove non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti C.C.

Articolo 24 - Controllo del singolo socio

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti della società.

Fino a quando la Città di Torino risultasse socia della presente Società, tutti i documenti e gli atti della Società Consortile saranno forniti al Comune di Torino, su richiesta dell'Amministrazione.

Articolo 25 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza della disposizioni di legge, alla redazione del bilancio e del conto economico preventivo e consuntivo, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 26 - Riparto degli utili

Stante lo scopo consortile, gli utili netti, dopo che si è provveduto a destinare quanto dovuto per la riserva di legge, dovranno essere accantonati in un apposito fondo riserva, salvo diversa delibera assembleare.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai soci.

Articolo 27- Rapporti tra la Società Consortile e la Circoscrizione VII

La Società Consortile "Borgo Dora" intende collaborare con la Circoscrizione VII nella predisposizione di azioni di sviluppo locale, riconoscendole il ruolo di propulsore e di sostegno alle azioni stesse, oltre che un ruolo di mediazione tra i diversi soggetti operanti sul territorio di riferimento non coinvolti nella Società Consortile e la Società stessa.

Qualora la Circoscrizione non sia direttamente rappresentata negli organi di amministrazione, la Società Consortile consulterà in modo non vincolante la Circoscrizione stessa, nella predisposizione dei propri programmi.

Articolo 28 - Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.

In ogni caso l'arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

Articolo 29 - Scioglimento della Società

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà il liquidatore determinandone le competenze e l'emolumento, stabilendo altresì le direttive cui dovrà attenersi. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere devoluti ad altro ente no-profit con oggetto sociale simile e/o assimilabile a quello della presente Società Consortile.

Articolo 30 - Richiami di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alla normativa vigente.

Articolo 31 - Disposizione Finale

Per l'interpretazione delle clausole del presente contratto è competente il Foro di Torino.