Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 43
2005 11997/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 20 dicembre 2005)

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 106 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I., CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DI PRG, PER LA MODIFICA DEI TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI NEGLI EDIFICI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE Z.U.T. - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 118 del Consiglio Comunale del 25 luglio 2005 (mecc. 2004 12387/009), esecutiva in data 14 agosto 2005, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 106 al vigente P.R.G., concernente l’adeguamento normativo delle N.U.E.A. di P.R.G., per la modifica dei tipi di intervento consentiti all’interno delle Z.U.T..

La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal giorno 8 settembre 2005 al giorno 7 ottobre 2005.

Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 22 settembre 2005.

Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione sono pervenute al Protocollo Generale n. 2 osservazioni presentate nel pubblico interesse ed alle quali occorre controdedurre.

Tali osservazioni, che attengono alla medesima tematica, sono allegate integralmente al presente provvedimento e qui di seguito sono riportate in sintesi con la relativa controdeduzione.

1) Osservazione presentata dall’Architetto Andrea Ferreri associato dello studio DE-ARCH - corso Belgio n. 130 - Torino;

2) Osservazione presentata da Maria Antonietta Indelicato - corso Novara 25 - Torino.

Entrambe le osservazioni riguardano la richiesta di ammettere all'interno delle Z.U.T., per le unità abitative esistenti, l'applicazione della Legge Regionale 21/1998 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti".

Infatti l'intervento di recupero dei sottotetti è classificato, ai sensi dell'art. 13 lettere c) e d) della L.R. 56/1977 e s.m.i., come intervento di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

A ciò si controdeduce che: le N.U.E.A. vigenti, all'art. 15, ammettono sugli edifici esistenti non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, rendendo pertanto non applicabile la L.R. 21/1998. Tale prescrizione conferma la disposizione di carattere generale riportata all'art. 6 delle N.U.E.A. di P.R.G.:"Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre consentiti anche con la permanenza delle attività in atto, se in contrasto con le destinazioni previste dal Piano, purchè legittimamente insediate, fatte salve specifiche norme relative alle singole aree."

Per quanto sopra, la richiesta contenuta nelle osservazioni non è accoglibile in quanto in contrasto con le disposizioni di P.R.G.. Si rileva inoltre contraddittorietà rispetto ai contenuti della variante, finalizzata a incentivare, nelle more della trasformazione, l'insediamento o il mantenimento di attività produttive, che altrimenti tenderebbero a trovare localizzazione al di fuori del contesto cittadino, prevedendo maggiore flessibilità operativa nelle Z.U.T. con destinazione prevalente produttiva.

La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione n. 1321/05 della Giunta Provinciale 411226, ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di prendere atto che sono pervenute n. 2 osservazioni presentate nel pubblico interesse riportate in narrativa e negli allegati alla presente deliberazione (all. 2 e 3 - nn. ), nonché di approvare le relative controdeduzioni;

2) di approvare la variante parziale n. 106 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 118 del 25 luglio 2005 (mecc. 2004 12387/009), esecutiva dal 14 agosto 2005; è allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia n. 1321/05 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 1 - n. ).

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.