Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 8
2005 11961/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 GENNAIO 2006

(proposta dalla G.C. 20 dicembre 2005)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DI UN'AREA SITA ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE DI CORSO TAZZOLI N. 78 ALL'ASSOCIAZIONE "KYUDO CLUB TORINO". RINNOVO.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   L'Associazione Kyudo Club Torino, sin dall'ottobre 1990 aveva ottenuto l'assegnazione di uno spazio idoneo per la pratica del tiro con l'arco giapponese.

   La Civica Amministrazione infatti, valutate le esigenze dei richiedenti, aveva individuato un'area sita all'interno dell'impianto sportivo Tazzoli.

   In seguito erano state predisposte delle concessioni annuali del terreno reiterate nel tempo.

   L'Associazione Kyudo Club Torino, aveva inoltre provveduto, previa autorizzazione edilizia, alla posa in opera di una struttura mobile per la copertura dello spazio da tiro che fu irrimediabilmente danneggiata in seguito ad una nevicata.

   In data 27 ottobre 1995 l'Associazione ha richiesto la concessione pluriennale della porzione di terreno in discorso e con deliberazione del 18 giugno 1996 (mecc. 9602669/10), esecutiva dal 7 luglio 1996, il Consiglio Comunale ha affidato all'Associazione "Kyudo Club Torino", per la durata di anni 9, la gestione dell'area di circa mq. 1.400 sita all'interno dell'impianto sportivo di proprietà comunale di corso Tazzoli n. 78, adibita alla pratica del tiro con l’arco giapponese (n. ord. 63 - pratica patrim. n. 10019).

   La convenzione, scaduta il 4 novembre 2005, prevedeva un canone annuo di Lire 600.000 (pari ad Euro 309,87 IVA inclusa), poneva le spese relative alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria (RCU n. 4250 del 5 novembre 1996).

   Il Kyudo si pratica con un arco molto lungo dalla particolare forma asimmetrica, risultato dell'evoluzione, operata dalla tradizionale arceria giapponese, delle forme più antiche usate per caccia e guerra.

   La perfezione del gesto atletico si raggiunge mediante la meditazione spirituale dello Zen.

   E' per tale ragione che tale disciplina è destinata ad un numero relativamente contenuto di atleti che contemporaneamente praticano il campo di allenamento.

   L'attività del kyudo è iniziata in Italia circa 20 anni fa sotto l'impulso del Maestro Inagaki Genshiro, caposcuola della Heki Ryu Insai Ha. La scuola Heki fonda le sue origini nell'antica tradizione marziale delle tecniche di combattimento dei primi secoli di questo millennio.

La pratica di questa disciplina, aperta a uomini e donne, non ha limiti di età.

   All'apprendimento della tecnica di base segue un lungo e paziente studio che educa il corpo e la mente. I gesti degli arcieri che aprono l'arco si ripetono uguali ad ogni tiro, ampi ed equilibrati, armonici, decisi. Praticando in modo costante, lo spirito e il corpo vengono a trovarsi nella pienezza e, al momento dello sgancio, chi osserva vede la freccia separarsi naturalmente dall'arco.

   L'Associazione "Kyudo Club Torino", attualmente composta da una ventina di soci, si propone da tempo di divulgare tale disciplina collaborando tra l'altro con la Città nella realizzazione dei progetti di promozione sportiva nelle scuole.

   Con l'intento di proseguire nell'attività di divulgazione della disciplina, il concessionario, con lettera pervenuta in data 7 febbraio 2005 ha richiesto il rinnovo della convenzione.

   Con nota del 20 ottobre 2005 il Settore Logistica e Valutazioni ha comunicato la valutazione del canone patrimoniale da applicare all'area sportiva in oggetto pari ad Euro/anno 2.500,00.

   Al fine di garantire la continuità dell’attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l’impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, tenuto altresì conto che il concessionario ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'area sportiva in oggetto, per anni 5, all’Associazione "Kyudo Club Torino", C.F. 97534800012, con sede in Torino, Corso Tazzoli n. 78, alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare (all. 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

   Si ritiene di stabilire un canone annuo pari ad Euro 250,00 oltre ad Euro 60,00 quale rimborso forfettario per il consumo dell'acqua utilizzata per bagnare il campo e così per un totale di Euro 310,00 I.V.A. compresa.

   Attualmente l'impianto, di circa mq. 1400, comprende un campo in erba sul quale viene praticata l'attività sportiva, una pedana in legno ed è dotato di ingresso carraio indipendente sulla via Tazzoli. Sarà cura del Settore Edilizia Sportiva posizionare una tettoia in legno lamellare sull'area di tiro.

   L'impianto è sprovvisto di servizi interni, di riscaldamento e di illuminazione. Vengono utilizzati saltuariamente i servizi del vicino campo da hockey su prato dal quale viene altresì attinta l'acqua necessaria ad innaffiare il campo in erba.

   Nel caso di attivazione delle utenze, il relativo onere sarà suddiviso come previsto dall'articolo 13 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali.

   Le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti saranno interamente a carico del concessionario.

   La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.

   Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di assegnare in gestione sociale l'area sita all’interno dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in corso Tazzoli n. 78, all’Associazione "Kyudo Club Torino", C.F. 97534800012, con sede presso lo stesso impianto sportivo, per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;

2)   approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 1 - n.                ), con l’Associazione "Kyudo Club Torino" alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 310,00 I.V.A. compresa e dovrà essere versato in un'unica rata anticipata all'Ufficio Cassa del Settore Sport della Direzione Sport e Tempo Libero. Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Nel caso di attivazione delle utenze il relativo onere sarà suddiviso come previsto dall'articolo 13 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali. Le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti sono a carico del concessionario.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.