Divisione Commercio
Divisione Servizi Culturali
Divisione Funzioni Istituzionali
Settore Urbanistica Commerciale
Settore Arredo e Immagine Urbana
n. ord. 97
2005 11899/122
OGGETTO: REGOLAMENTO N. 287. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI. MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Tessore,
di concerto con l'Assessore Alfieri.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione
del 1° marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016), esecutiva dal 15
marzo 2004, approvava il nuovo "Regolamento occupazione del
suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e
continuativi". In data 15 novembre 2004 il Consiglio Comunale,
con deliberazione (mecc. 2004 02363/115), esecutiva dal 29 novembre
2004, approvava le indicazioni tecnico ambientali allegate al
regolamento stesso.
Dalla data di entrata in vigore del Regolamento
ad oggi sono emerse alcune problematicità di applicazione,
in modo particolare per i dehors stagionali, che sono state oggetto
del lavoro di un gruppo misto, sotto il coordinamento della Direzione
Funzioni Istituzionali, che ha analizzato le esperienze, le criticità
e ha presentato le ipotesi di soluzione sotto indicate che si
sostanziano come modifiche al Regolamento dehors.
Le proposte di modifica, oggetto del presente
provvedimento, vanno nell'ottica della semplificazione dell'azione
amministrativa in base al principio generale che la Pubblica Amministrazione
non può aggravare il procedimento se non per straordinarie
e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Altre modifiche vengono semplicemente previste
per meglio definire procedure e tempi tra i vari Settori coinvolti
nell'applicazione del Regolamento o per superare refusi esistenti
tra un articolo e l'altro; altre inseriscono invece più
chiare specificazioni per evitare errate interpretazioni da parte
dei professionisti, infine altre modificano sostanzialmente il
regolamento stesso.
In particolare le Circoscrizioni che non rientrano
nella ZUCS hanno evidenziato come i 45 giorni per la conclusione
del procedimento per il rilascio della concessione siano insufficienti
per poter acquisire tutti i pareri previsti dal Regolamento e
predisporre l'atto finale di concessione.
La proposta è pertanto di estendere la
procedura già prevista per i dehors nella ZUCS anche alle
altre Circoscrizioni, prevedendo quindi una Commissione Tecnica
che esamini tutti i progetti tecnici relativi ai dehors di tutto
il territorio cittadino. Infatti la procedura seguita per i dehors
continuativi e per quelli stagionali della Circoscrizione, che
prevede il passaggio in una specifica commissione, che rilascia
contestualmente i pareri dei settori Arredo e Immagine Urbana
e Viabilità ha dimostrato un più efficiente funzionamento
rispetto alla raccolta dei singoli pareri.
Altro aspetto riguarda la questione prevista
dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2005
(mecc. 2005
03893/122) esecutiva dal 9 agosto 2005. Con tale
deliberazione sono stati introdotti nuovi criteri localizzativi
per esercizi pubblici collocati in particolari condizioni. Tali
modifiche definivano la necessità di adottare un provvedimento
deliberativo di competenza della Giunta Comunale. L'applicazione
di quanto disposto in quel provvedimento si esaurisce di fatto
in una valutazione di carattere meramente tecnico senza configurarsi
quale valutazione di opportunità e quindi come possibilità
o meno di deroga. Pertanto si ritiene opportuno, al fine di non
appesantire il procedimento, ricondurre i disposti all'interno
dell'articolo che norma gli aspetti dimensionali e localizzativi.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta
Comunale propone di approvare le modifiche al vigente Regolamento
occupazione suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali
e continuativi sostituendo gli artt. 3, 4, 6, 8 e 17, del regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1°
marzo 2004 (mecc. 2003
08479/016) esecutiva dal 15 marzo 2004, così
come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
22 luglio 2005 (mecc. 2005
03893/122) esecutiva dal 9 agosto 2005, nonché
il punto 2.b.1 del Titolo 2, il titolo 3, il punto 1 del Titolo
4 e il Titolo 7 delle indicazioni tecnico ambientali approvate
dal Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004, con deliberazione
(mecc. 2004
02363/115) esecutiva dal 29 novembre 2004, secondo il documento
allegato in cui vengono evidenziate, per facilitare la lettura,
in neretto le integrazioni e in carattere barrato le parti di
testo eliminate (all. 1 bis - n. ).
Si precisa inoltre che le modifiche apportate
non potranno avere alcun effetto sulle istanze di semplice rinnovo,
o di semplice sostituzione degli arredi.
E' stato richiesto il parere alle Circoscrizioni
conformemente a quanto disposto dagli articoli 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento.
Le Circoscrizioni 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 hanno
espresso parere favorevole (all. 2-8 - nn. ).
Le Circoscrizioni 2, 5 e 8 non hanno espresso
parere.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di sostituire il comma 3 dell'articolo 3, con il seguente comma "3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come prevista dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale Territoriale;
2) di sostituire il comma 7 dell'articolo 4 con il seguente comma: "7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. Nei portici la profondità massima consentita è pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50;
3) all'art. 4 sostituire il comma 8 e aggiungere
i commi 12, 13, 14, 15, 16 nel modo seguente:
"8. Negli assi porticati afferenti a vie
e corsi percorribili veicolarmente (ad eccezione dei portici di
recente edificazione) non è ammessa l'occupazione del suolo
esterno al porticato stesso. Nelle altre aree porticate permane
tale divieto ad eccezione delle aree previste nell'allegato tecnico."
"12. Per dehors collocati in percorsi porticati
storici, siano assi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti
Integrati d'Ambito, è consentita un'estensione del dehors
indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque non superiore
a metri lineari 15. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati
i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi dei titolari
di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche
e vetrinette) la cui proiezione è interessata dalla collocazione
del dehors.
13. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare,
per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul
quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors
su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo
dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In
ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e
non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà
essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui
proiezione è interessata dalla collocazione.
14. Per i pubblici esercizi organizzati su più
livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione
massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello
con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non
corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicienze
su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate
da queste ultime.
15. Per i pubblici esercizi che affacciano su
marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo,
si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura,
mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque
libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo
del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata
o di sosta.
16. E' possibile installare dehors per limitati
periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo
pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e
smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato
l'orario di occupazione.";
4) di sostituire l'articolo 6 con il seguente
articolo:
"Articolo 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL
RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS
1. Il titolare di un pubblico esercizio o di
un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto
che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo
pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico)
deve ottenere la preventiva concessione.
2. Tale concessione è rilasciata dal Settore
COTSP relativamente ai dehors continuativi e dalla Circoscrizione
territorialmente competente per i dehors stagionali.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione
di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione
o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza
in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione
del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del
Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia la concessione
stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione
sono stabiliti in 45 giorni; nel caso di dehors continuativi e
stagionali nella Circoscrizione 1 Centro il termine è di
90 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del
silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto
con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.
4. Le domande di cui al comma 3, ad eccezione
della concessione di suolo pubblico di cui al precedente articolo
3 comma 2, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a. planimetrie in tre copie (in quattro qualora
la domanda riguardi un'area verde) in scala 1:200, nelle quali
siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato
di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della
disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad
interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che
necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate
del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini
per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante
planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche
della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione
proposta, complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto,
e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione
degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente
per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi
architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico
abilitato alla professione;
b. relazione tecnica;
c. campione del tessuto della eventuale copertura,
fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
d. specificazioni relative a tutti gli elementi
significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane,
delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere,
cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche
o copie di estratti di catalogo in tre copie;
e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12)
frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere
inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
f. nulla osta della proprietà dell'edificio
(condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare
qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su
area privata;
g. nulla osta della proprietà dell'edificio
(condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e
dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si
estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico
esercizio richiedente;
h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione
alla Camera di Commercio;
i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione
per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia
di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità
o nella gestione dell'attività;
j. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione
sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale
di produzione alimenti;
k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici
e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature
per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate
nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il
previsto nulla-osta igienico sanitario;
m. versamenti dei canoni e dei tributi comunali
inerenti il dehors relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo
dell'autorizzazione);
n. autocertificazione circa la disponibilità
di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così
come previsto dal seguente articolo 13, comma 6;
o. autorizzazione del responsabile dell'edificio
di culto ove richiesto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del
presente regolamento;
p. dichiarazione sulla disponibilità di
servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'articolo 4 punto
11.
5. Il progetto relativo alla collocazione del
dehors sarà sottoposto a parere vincolante di apposita
commissione tecnica nominata dalla Giunta Comunale, su proposta
dell'Assessore competente all'arredo urbano. Tale commissione
vedrà la partecipazione di almeno un membro dei settori
competenti in materia di arredo urbano, viabilità e urbanistica
commerciale e sarà integrata dal Settore Gestione Verde,
nel caso in cui la domanda si riferisca ad aree verdi.
6. La concessione di occupazione suolo pubblico
con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo
non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così
come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e
rinnovo con le modalità riportate agli articoli 7 e 8.
Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare,
entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice
copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata
dal Settore Arredo e Immagine Urbana, verrà restituita
agli uffici responsabili del procedimento che cureranno l'inoltro
al richiedente entro la data di scadenza della concessione.
7. La concessione di occupazione del suolo pubblico
con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni,
dalla data del rilascio della concessione stessa, purché
il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti
annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità,
una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo
e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato
il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere
la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors
a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà
essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni
e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi
comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente (e la
dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta
di cui ai punti f), g) ed o) comma 4. Copia della comunicazione,
debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio
del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione
per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il
rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità
del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti
il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
8. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione
suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo
15, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente
istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione
che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale
(cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza
fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo
pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Città
di Torino rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma
deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione
di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze
a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per
la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative
a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo
del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute
dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei
casi di accertata occupazione abusiva così come previsto
al comma 3 dell'articolo 14.
9. Dell'avvenuto rilascio della concessione il
Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio
del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via informatica,
al Settore TARSU, al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine
Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale
di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale, al Settore
Urbanistica Commerciale, al Settore Gestione del Verde, nel caso
di aree verdi, ed al Settore Attività Economiche Produttive
e di Servizio.
10. Nel caso in cui il dehors sia collocato su
suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma
visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per
l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella
elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative
ai versamenti COSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura
(esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.";
5) di sostituire l'articolo 8 con il seguente
articolo:
"ARTICOLO 8 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI
1. La concessione di occupazione suolo pubblico
con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica
della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità
e non può comunque essere soggetta a più di cinque
rinnovi annui consecutivi (salvo i casi previsti dal Titolo 7
dell'allegato tecnico), indipendentemente dalla durata degli stessi,
a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente
regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata
la domanda così come definito all'articolo 6.
2. In occasione di rinnovo della concessione
di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare
dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo
30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente
la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors
a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la
documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali
inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta
di cui ai punti f), g) ed o) del comma 4 dell'articolo 6. Costituisce
comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di
cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei
confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni
e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo
della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione,
il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento
deve darne comunicazione, al Settore Viabilità e Traffico
e al Settore Gestione Verde, nel caso la richiesta interessi aree
verdi, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali
settori dovranno comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della
domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione
del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso
del Settore che non comunichi al Settore procedente il proprio
motivato dissenso entro tale termine. Il settore procedente deve
comunicare, anche in via informatica, l'avvenuto rilascio della
concessione al Settore COTSP, al settore TARSU, al Settore arredo
e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla
Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale,
al Settore Gestione Verde, al Settore Urbanistica Commerciale
e al Settore Attività Economiche e di Servizio.
4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo
ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per
motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno
successivo domanda di rinnovo.
5. Costituisce causa di diniego del rinnovo,
oltre alle sanzioni previste all'art. 14 la mancata presentazione
delle foto o il mancato visto di conformità.";
6) di eliminare i punti c), d), e), f) dell'articolo 17;
7) di integrare l'elenco di cui la punto 2.B.1. del Titolo 2 delle indicazioni tecnico-ambientali inserendo l'asterisco dopo Repubblica e aggiungendo la dizione (compreso primo isolato di via Garibaldi) dopo Statuto*;
8) di aggiungere al fondo della premessa del Titolo 3 le frase: "Possono essere previsti nel corso dell'uso del dehors la presenza di tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione, in questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione su suolo pubblico devono essere chiaramente illustrati in sede di progetto";
9) di sostituire il punto 3.b.3 e 3.b.4 del
Titolo 3 con i punti:
"3.b.3. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura
Uno
o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata
privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale
di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita
un esercizio pubblico.
E'
comunque necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto
alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea
di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora
esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
Per
questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane
laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Per
la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è
ammesso l'uso in tutto il territorio cittadino;
3.b.4. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti
d'appoggio
La
tipologia è costituita da una o più tende a falda
inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata
e appoggiate a montanti perimetrali.
E'
necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle
aperture o alle campiture esistenti sulla facciata.
La
linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora
esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
L'inclinazione
delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel
contesto.
Nel
caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la
medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto un
fermo, ad una altezza di 2 mt. dal piano di calpestio, atto ad
impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia
di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche
se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Tale
tipologia è ammissibile in tutto il territorio cittadino
tranne che nella ZUCS, nelle piazze storiche e nelle ZUSA.
Inoltre
non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o padiglioni
isolati o edifici assimilabili presenti nelle ampie zone verdi
quali parchi e giardini o sponde fluviali.";
10) di sostituire il punto 3.b.8.1. del Titolo
3 con il punto:
"3.b.8.1. In spazi pubblici di una certa ampiezza è
possibile aumentare le dimensioni dei moduli ripetibili (4,00x4,00
mt.), quadrati o rettangolari, accostati o aggregati (di cui al
punto 7) con copertura a piramide ribassata diminuendone contemporaneamente
il numero (n. max. 4). E' ammessa anche la realizzazione di strutture
in legno, adeguatamente trattato e preferibilmente di colore scuro
escludendo accenni rustici e legni resinosi, o in altro materiale
che comunque deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli
allestimenti all'aperto.";
11) di sostituire i punti 3.b.9. e 3.b.10.
con i punti:
"3.b.9. Gazebo a pianta centrale con copertura in tessuto
Tale
tipologia, caratterizzata da un'unica struttura a pianta centrale,
necessita sempre di essere circondata da un congruo spazio libero
praticabile.
La
copertura, con inclinazione compresa tra 15° e 30° in
tessuto su di una struttura leggera a pianta centrale realizzata
in metallo di colore adeguato al sito ed alla tipologia, costituisce
una modalità che può risultare di una certa raffinatezza
riproponendo in chiave aggiornata, in analogia alla modalità
di cui al punto 6, soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.
L'apparato
di sostegno - ligneo - o di altro materiale - deve mantenere i
caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.
Tale
modalità può essere ammissibile in tutto il territorio
cittadino ove esistano spazi adeguati con l'esclusione della ZUCS,
delle ZUSA e delle piazze storiche.
Nelle
porzioni di territorio assoggettate a vincolo di carattere ambientale
possono essere consentite solamente coperture in tela naturale
chiara previo parere favorevole dell'ente che esercita la tutela.
3.b.10. Copertura a pagoda
La
tipologia a pagoda, generalmente realizzata in tessuto con struttura
in vista largamente utilizzata per allestimenti di mostre e manifestazioni
di breve durata, presenta per quanto riguarda i dehors la possibilità
di essere collocata solamente nelle porzioni di territorio cittadino
di recente edificazione non interessate da alcun vincolo o indicazione
di carattere ambientale.
Il
telo di copertura non deve prevedere prolungamenti raccoglibili
attorno ai montanti.
La
tipologia con struttura esterna che sorregge il telo di copertura
aumenta l'impatto e pertanto risulta più difficilmente
inseribile in spazi di modesta ampiezza.
Non
è ammesso l'assemblaggio di più elementi a pagoda
con struttura esterna che sorregge il telo di copertura.
Tale
modalità non è ammessa nella ZUCS, nelle ZUSA, nelle
piazze storiche, nei viali alberati e nel territorio oltre Po
(con vincolo 490/1990), nei parchi e nei giardini (vincolati o
meno).
La
tipologia di copertura a pagoda con struttura interna al telo
di copertura è assimilabile alla tipologia di copertura
a padiglione. Pertanto per la tipologia di copertura a pagoda
con struttura interna al telo di copertura valgono le indicazioni
riportate ai punti 3.b.7, 3.b.8.1 e 3.b.8.2 per quanto riguarda
l'ammissibilità sul territorio cittadino, le dimensioni
massime dei moduli e il numero massimo di moduli aggregabili o
accostabili.";
12) di sostituire il punto 3.c.1 del Titolo
III con il punto:
"3.c.1. Delimitazione perimetrale
L'area
di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare
chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da
esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da
forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati,
vie e piazze pedonali, parchi e giardini.
Nelle
aree a forte valenza monumentale e nelle aree pedonali la delimitazione
perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno
essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate
a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.
La
delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i
limiti dell'O.S.P. può essere realizzata con modalità
e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione
del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica.
In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare
la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno
della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata
dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere,
ringhiere
).
Non
è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.
Tutti
gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città quali
panchine, fioriere, cestini, paracarri
, non possono essere
compresi nell'area destinata a dehors.
Essendo
questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza
è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione
che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.
Soprattutto
nei contesti urbani più compatti il dehors costituisce
un momento di gradevole relax. Per garantire che tale obiettivo
emerga chiaramente si ricorda la notevole importanza della collocazione
e della manutenzione del verde.
Le
essenze devono essere attentamente individuate e correttamente
accudite al fine di ottenere lo scopo indicato;
13) di sostituire il punto 3.c.1.3 del Titolo
III con il punto:
"3.c.1.3. Delimitazione continua per la protezione dalle
intemperie:
Ad
integrazione delle modalità indicate al precedente punto
2, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di
permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate
da pannelli di materiale trasparente ed anti urto (h.max.160 cm).
Il
progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei
pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni, e la posizione
riferita alla dotazione di verde..
Siti:
in tutti i casi in cui è previsto il mantenimento del dehors
durante l'intero anno solare.
Le
delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire
elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate,
costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.";
14) di sostituire il punto 3.c.2. del Titolo
III con il punto:
"3.c.2. Delimitazione orizzontale
La
superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione
orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di
un'opportuna attenzione.
La
superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un dehors
può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato
in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura
minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta,
misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.
Soprattutto
in queste ultime situazioni la realizzazione di un dehors può
comportare la volontà di provvedere ad un trattamento del
piano di calpestio sia per necessità funzionali (dislivelli,
discontinuità) che per motivi di immagine.
I
dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa
sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili
ai soggetti diversamente, abili salvo impossibilità tecniche
comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato
che redige la domanda (Articolo 4 comma 10).
Ogni
soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in
modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare
coerente con quanto segue:
- nei portici, nelle gallerie, nelle vie e nei
marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato
in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate
con opportuni accorgimenti di arredo.
In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate
con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli
arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione
stessa;
- nei giardini ed in qualunque situazione con presenza
di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista.
Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni
accorgimenti di arredo;
- nelle altre situazioni in presenza di un piano
continuo può essere ammessa la collocazione di stuoie (i
materiali ed i colori sono da indicare nel progetto);
- in presenza di sensibili discontinuità
o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una
pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto
per verificarne la coerenza con il sito.
In particolare negli ambiti storici (ZUCS e ZUSA) risultano poco
coerenti le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate
devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista
laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni
o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi
vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana
e il sedime stradale.";
15) di sostituire il punto 1 del Titolo IV
con il seguente punto:
"1. I dehors continuativi non possono estendersi
oltre il fronte del locale a cui si riferiscono quando sono collocati
su sedime carrabile.
Nel caso di dehors continuativi non è ammesso il raddoppio
dell'occupazione suolo pubblico con dehors al di là della
sede stradale comunque classificata.";
16) di aggiungere al fondo del titolo VII
la seguente frase: "Le nuove indicazioni apportate all'allegato
tecnico non hanno incidenza rispetto alle semplici domande di
rinnovo.
Inoltre, le eventuali modifiche al dehors, ammissibili alla luce
degli elementi ora introdotti, che non comportino sostanziali
cambiamenti del progetto autorizzato, possono essere consentite
dalla Commissione Tecnica previa semplice domanda da parte del
concessionario.".
1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente
articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine
e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
b. elementi complementari di copertura e riparo
di cui all'allegato tecnico;
c. elementi accessori: elementi di delimitazione,
pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti,
di cui all'allegato tecnico;
d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento
di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati
nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da manutenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.
3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale Territoriale.
1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottosposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovraintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
6. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui il dehors sia collocato sotto aree porticate o nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1.
7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. Nei portici la profondità massima consentita è pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.
8. Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicolarmente (ad eccezione dei portici di recente edificazione) non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso. Nelle altre aree porticate permane tale divieto ad eccezione delle aree previste nell'allegato tecnico.
9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors.
10. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
11. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.
12. Per dehors collocati in percorsi porticati storici, siano assi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti Integrati d'Ambito, è consentita un'estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque non superiore a metri lineari 15. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors.
13. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione.
14. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicienze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.
15. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.
16. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione.
2. Tale concessione è rilasciata dal Settore COTSP relativamente ai dehors continuativi e dalla Circoscrizione territorialmente competente per i dehors stagionali.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni; nel caso di dehors continuativi e stagionali nella Circoscrizione 1 Centro il termine è di 90 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.
4. Le domande di cui al comma 3, ad eccezione
della concessione di suolo pubblico di cui al precedente articolo
3 comma 2, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a. planimetrie in tre copie (in quattro qualora
la domanda riguardi un'area verde) in scala 1:200, nelle quali
siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato
di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della
disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad
interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che
necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate
del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini
per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante
planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche
della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione
proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto
e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione
degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente
per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi
architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico
abilitato alla professione;
b. relazione tecnica;
c. campione del tessuto della eventuale copertura,
fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
d. specificazioni relative a tutti gli elementi
significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane,
delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere,
cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche
o copie di estratti di catalogo in tre copie;
e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12)
frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere
inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
f. nulla osta della proprietà dell'edificio
(condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare
qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su
area privata;
g. nulla osta della proprietà dell'edificio
(condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e
dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si
estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico
esercizio richiedente;
h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione
alla Camera di Commercio;
i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione
per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia
di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità
o nella gestione dell'attività;
j. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione
sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale
di produzione alimenti;
k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici
e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature
per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate
nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il
previsto nulla-osta igienico sanitario;
m. versamenti dei canoni e dei tributi comunali
inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di
rinnovo dell'autorizzazione);
n. autocertificazione circa la disponibilità
di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così
come previsto dal seguente articolo 13, comma 6;
o. autorizzazione del responsabile dell'edificio
di culto ove richiesto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del
presente regolamento;
p. dichiarazione sulla disponibilità di
servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'articolo 4 punto
11.
5. Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere vincolante di apposita commissione tecnica nominata dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente all'arredo urbano. Tale commissione vedrà la partecipazione di almeno un membro dei settori competenti in materia di arredo urbano, viabilità e urbanistica commerciale e sarà integrata dal Settore Gestione Verde, nel caso in cui la domanda si riferisca ad aree verdi.
6. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 7 e 8. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dal Settore Arredo e Immagine Urbana, verrà restituita agli uffici responsabili del procedimento che cureranno l'inoltro al richiedente entro la data di scadenza della concessione.
7. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) comma 4. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
8. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo 15, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Città di Torino rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 14.
9. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via informatica, al Settore TARSU, al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale, al Settore Urbanistica Commerciale, al Settore Gestione del Verde, nel caso di aree verdi ed al Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio.
10. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti COSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.
1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi (salvo i casi previsti dal Titolo 7 dell'allegato tecnico), indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'articolo 6.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) del comma 4 dell'articolo 6. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Viabilità e Traffico e al Settore Gestione Verde, nel caso la richiesta interessi aree verdi, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso del Settore che non comunichi al Settore procedente il proprio motivato dissenso entro tale termine. Il settore procedente deve comunicare, anche in via informatica, l'avvenuto rilascio della concessione al Settore COTSP, al settore TARSU, al Settore arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale, al Settore Gestione Verde, al Settore Urbanistica Commerciale e al Settore Attività Economiche e di Servizio.
4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.
5. Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'articolo 14, la mancata presentazione delle foto o il mancato visto di conformità.
1. E' possibile con provvedimento motivato
della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente,
deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento
relativamente:
a) agli elementi di cui all'articolo 3 comma
1 lettere a), b), c);
b) alla collocazione del dehors al di là
di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità
risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze,
giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).
Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità
preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà
ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga
sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti
i settori coinvolti.
- 2.B.1. PIAZZE STORICHE (vedere
allegato B)
- Bodoni
- Carlo Alberto
- Carlo Emanuele
II
- Carlo Felice*
- Carignano
- Castello*
- Cavour
- Consolata
- Corpus Domini
- Emanuele Filiberto
- Gran Madre
- Lagrange
- Lamarmora
- Maria Teresa
- Palazzo di Città*
- Paleocapa
- Quattro Marzo/Botero
- Repubblica* (anfiteatro
Juvarriano/parte a sud corso Regina Margherita)
- S. Carlo*
- S. Giovanni
- Savoia
- Solferino
- Statuto* (compreso
primo isolato di via Garibaldi)
- Visitazione
- Vittorio Veneto*
N.B.: * Piazze in cui è
ammesso il dehors esterno al porticato.
L'articolo 3 comma 1 del Regolamento recita:
"Gli elementi del dehors di cui al primo comma dell'articolo
2 sono classificati come di seguito indicato:
a. arredi di base: tavoli, sedie e panche
(di lunghezza non superiore a metri 2);
b. elementi complementari di copertura e riparo
di cui all'allegato tecnico;
c. elementi accessori: elementi di delimitazione,
pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti
di cui all'allegato tecnico;
d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento
di attività di somministrazione di alimenti e bevande istallati
nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria".
Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono generalmente ammessi sul suolo pubblico.
Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte del Settore Arredo e Immagine Urbana. Possono essere previsti nel corso dell'uso del dehors la presenza di tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione, in questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione su suolo pubblico devono essere chiaramente illustrati in sede di progetto.
3.b.3. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura
Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati
alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un
tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio
che ospita un esercizio pubblico.
E' comunque necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto
alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea
di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora
esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane
laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è
ammesso l'uso in tutto il territorio cittadino.
3.b.4. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio
La tipologia è costituita da una o più tende
a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla
facciata e appoggiate a montanti perimetrali.
E' necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle
aperture o alle campiture esistenti sulla facciata.
La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e,
qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente
nel contesto.
Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con
la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto
un fermo, ad una altezza di 2,00 metri dal piano di calpestio,
atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia
di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche
se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Tale tipologia è ammissibile in tutto il territorio cittadino
tranne che nella ZUCS, nelle piazze storiche e nelle ZUSA.
Inoltre non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o
padiglioni isolati o edifici assimilabili presenti nelle ampie
zone verdi quali parchi e giardini o sponde fluviali.
3.b.8. Coperture a padiglione, o di altra forma, in tessuto
Si riconoscono due modalità di utilizzo:
- 3.b.8.1. In spazi pubblici
di una certa ampiezza è possibile aumentare le dimensioni
dei moduli ripetibili (4,00 x 4,00 metri), quadrati o rettangolari,
accostati o aggregati (di cui al punto 7) con copertura a piramide
ribassata diminuendone contemporaneamente il numero (n. max 4).
E' ammessa anche la realizzazione di strutture in legno, adeguatamente
trattato e preferibilmente di colore scuro escludendo accenni
rustici e legni resinosi, o in altro materiale che comunque deve
mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti
all'aperto.
- 3.b.8.2. Tale copertura singola
a padiglione, oppure inclinata o ricurva, in tessuto, nervata
o tesa, su di una struttura o metallica o di altro materiale coerente
costituisce una tipologia che può risultare accettabile
se le sue dimensioni e la sua sagoma sono state accuratamente
pensate in rapporto al sito in cui vanno ad inserirsi.
Ambedue le tipologie non sono ammesse nella ZUCS e nelle ZUSA
e nelle piazze storiche.
Nelle porzioni di territorio assoggettate a vincolo di carattere
ambientale tali tipologie, con coperture preferibilmente in tela
naturale chiara, possono essere consentite nelle aree con vincoli
di cui sopra previo parere favorevole dell'ente che esercita la
tutela.
3.b.9. Gazebo a pianta centrale con copertura in tessuto
Tale tipologia, caratterizzata da un'unica struttura a pianta
centrale, necessita sempre di essere circondata da un congruo
spazio libero praticabile.
La copertura, con inclinazione compresa tra 15° e 30°
in tessuto su di una struttura leggera a pianta centrale realizzata
in metallo di colore adeguato al sito ed alla tipologia, costituisce
una modalità che può risultare di una certa raffinatezza
riproponendo in chiave aggiornata, in analogia alla modalità
di cui al punto 6, soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.
L'apparato di sostegno, ligneo o di altro materiale, deve mantenere
i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.
Tale modalità può essere ammissibile in tutto il
territorio cittadino ove esistano spazi adeguati con l'esclusione
della ZUCS, delle ZUSA e delle piazze storiche.
Nelle porzioni di territorio assoggettate a vincolo di carattere
ambientale possono essere consentite solamente coperture in tela
naturale chiara previo parere favorevole dell'ente che esercita
la tutela.
3.b.10. Copertura a pagoda
La tipologia a pagoda, generalmente realizzata in tessuto con
struttura in vista largamente utilizzata per allestimenti di mostre
e manifestazioni di breve durata, presenta per quanto riguarda
i dehors la possibilità di essere collocata solamente nelle
porzioni di territorio cittadino di recente edificazione non interessate
da alcun vincolo o indicazione di carattere ambientale.
Il telo di copertura non deve prevedere prolungamenti raccoglibili
attorno ai montanti.
La tipologia con struttura esterna che sorregge il telo di copertura
aumenta l'impatto e pertanto risulta più difficilmente
inseribile in spazi di modesta ampiezza.
Non è ammesso l'assemblaggio di più elementi a pagoda
con struttura esterna che sorregge il telo di copertura.
Tale modalità non è ammessa nella ZUCS, nelle ZUSA,
nelle piazze storiche, nei viali alberati e nel territorio oltre
Po (con vincolo 490/1990), nei parchi e nei giardini (vincolati
o meno). La tipologia di copertura a pagoda con struttura interna
al telo di copertura è assimilabile alla tipologia di copertura
a padiglione. Pertanto per la tipologia di copertura a pagoda
con struttura interna al telo di copertura valgono le indicazioni
riportate ai punti 3.b.7, 3.b.8.1 e 3.b.8.2 per quanto riguarda
l'ammissibilità sul territorio cittadino, le dimensioni
massime dei moduli e il numero massimo di moduli aggregabili o
accostabili.
3.c.1. Delimitazione perimetrale
L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente
risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate
da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati
da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati,
vie e piazze pedonali, parchi e giardini.
Nelle aree a forte valenza monumentale e nelle aree pedonali la
delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere
collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di
volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.
La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare
i limiti dell'O.S.P. può essere realizzata con modalità
e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione
del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica.
In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare
la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno
della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata
dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere,
ringhiere
).
Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.
Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città
quali panchine, fioriere, cestini, paracarri ... non possono essere
compresi nell'area destinata a dehors.
Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio
della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno
spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.
Soprattutto nei contesti urbani più compatti il dehors
costituisce un momento di gradevole relax. Per garantire che tale
obiettivo emerga chiaramente si ricorda la notevole importanza
della collocazione e della manutenzione del verde.
Le essenze devono essere attentamente individuate e correttamente
accudite al fine di ottenere lo scopo indicato.
3.c.1.3. Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie:
Ad integrazione delle modalità indicate al precedente
punto 2, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere
di permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate
da pannelli di materiale trasparente ed anti urto (h. max 160
cm).
Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni
dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni, e la posizione
riferita alla dotazione di verde.
Siti: in tutti i casi in cui è previsto il mantenimento
del dehors durante l'intero anno solare.
Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire
elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate,
costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.
3.c.2. Delimitazione orizzontale
La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la
delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che
necessita di un'opportuna attenzione.
La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un
dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato
in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura
minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta,
misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.
Soprattutto in queste ultime situazioni la realizzazione di un
dehors può comportare la volontà di provvedere ad
un trattamento del piano di calpestio sia per necessità
funzionali (dislivelli, discontinuità ...) che
per motivi di immagine.
I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa
sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili
ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche
comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato
che redige la domanda (articolo 4 comma 10 ).
Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata
in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare
coerente con quanto segue:
- nei portici, nelle gallerie, nelle vie e
nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve
essere lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono
essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.
In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate
con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli
arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione
stessa;
- nei giardini ed in qualunque situazione
con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato
in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate
con opportuni accorgimenti di arredo;
- nelle altre situazioni in presenza di un
piano continuo può essere ammessa la collocazione di
stuoie (i materiali ed i colori sono da indicare nel progetto);
- in presenza di sensibili discontinuità
o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di
una pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel
progetto per verificarne la coerenza con il sito.
In particolare negli ambiti storici (ZUCS e ZUSA) risultano poco
coerenti le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate
devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista
laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni
o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi
vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana
e il sedime stradale.
Ai sensi dell'articolo 2 terzo comma del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors è possibile mantenere tali strutture durante tutto l'arco dell'anno solare e rinnovare tale possibilità per cinque anni con una procedura semplificata.
L'ottenere il significativo privilegio di occupare continuativamente, anche nei periodi di maggior congestione delle attività proprie di una grande città, gli spazi comuni per svolgere un'attività privata comporta in maniera ancora più significativa il dovere di contribuire anche formalmente alla qualificazione dell'immagine urbana.
Tutte le tipologie individuate all'articolo 3 possono, se realizzate correttamente nei siti opportuni, essere mantenute continuativamente; devono comunque essere mantenuti i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.
Per i dehors continuativi si aggiungono le seguenti precisazioni
e specificazioni, tenendo in dovuto conto che la preesistenza
di un dehors stagionale non costituisce titolo per la trasformazione
in manufatto continuativo e che l'impatto che viene a determinarsi
deve essere attentamente valutato sotto tutti i molteplici aspetti
tecnici ed amministrativi riferibili ad una permanenza continuativa:
1. i dehors continuativi non possono estendersi
oltre il fronte del locale a cui si riferiscono quando sono collocati
su sedime carrabile. Nel caso di dehors continuativi non è
ammesso il raddoppio dell'occupazione suolo pubblico con dehors
al di là della sede stradale comunque classificata;
2. gli arredi di base e le attrezzature (vedere
articolo 3, comma 1.a.d) devono essere attentamente scelte per
garantire un corretto inserimento della struttura nell'ambiente.
Nel progetto devono essere proposti i modelli che si intendono
utilizzare;
3. se è ritenuto necessario provvedere
alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminanti o altri
elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente
definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei
disegni di progetto;
4. le eventuali protezioni, secondo quanto indicato
al precedente articolo 3 comma 1.c, devono essere trasparenti,
non più alte di 1,60 metri e di disegno coerente ed integrato
agli elementi di delimitazione;
5. le piante da collocarsi nei vasi o contenitori
devono essere previste nei tipi resistenti alle temperature invernali.
Le indicazioni contenute nell'allegato tecnico si applicano
nei confronti delle concessioni relative ai dehors continuativi
ed ai dehors stagionali per le domande presentate dopo la sua
entrata in vigore.
Per le concessioni di occupazione suolo pubblico con dehors a
carattere stagionale relative a domande presentate dopo l'entrata
in vigore del regolamento n. 287 di "Occupazione suolo pubblico
mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi",
e prima dell'entrata in vigore del presente allegato tecnico,
l'adeguamento alle disposizioni contenute nel presente allegato
tecnico dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2008
previa presentazione di nuova documentazione tecnica o di dichiarazione,
a firma di professionista abilitato, di conformità del
progetto precedentemente approvato ai disposti del presente allegato
tecnico.
Le nuove indicazioni apportate all'allegato tecnico non hanno
incidenza rispetto alle semplici domande di rinnovo.
Inoltre, le eventuali modifiche al dehors, ammissibili alla luce
degli elementi ora introdotti, che non comportino sostanziali
cambiamenti del progetto autorizzato, possono essere consentite
dalla Commissione Tecnica previa semplice domanda da parte del
concessionario.