Divisione Commercio
Divisione Servizi Culturali
Divisione Funzioni Istituzionali
Settore Urbanistica Commerciale
Settore Arredo e Immagine Urbana

n. ord. 97
2005 11899/122

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2006
(proposta dalla G.C. 13 dicembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO N. 287. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI. MODIFICHE.

   Proposta dell'Assessore Tessore,
   di concerto con l'Assessore Alfieri.

   Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 1° marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016), esecutiva dal 15 marzo 2004, approvava il nuovo "Regolamento occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi". In data 15 novembre 2004 il Consiglio Comunale, con deliberazione (mecc. 2004 02363/115), esecutiva dal 29 novembre 2004, approvava le indicazioni tecnico ambientali allegate al regolamento stesso.
   Dalla data di entrata in vigore del Regolamento ad oggi sono emerse alcune problematicità di applicazione, in modo particolare per i dehors stagionali, che sono state oggetto del lavoro di un gruppo misto, sotto il coordinamento della Direzione Funzioni Istituzionali, che ha analizzato le esperienze, le criticità e ha presentato le ipotesi di soluzione sotto indicate che si sostanziano come modifiche al Regolamento dehors.
   Le proposte di modifica, oggetto del presente provvedimento, vanno nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa in base al principio generale che la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
   Altre modifiche vengono semplicemente previste per meglio definire procedure e tempi tra i vari Settori coinvolti nell'applicazione del Regolamento o per superare refusi esistenti tra un articolo e l'altro; altre inseriscono invece più chiare specificazioni per evitare errate interpretazioni da parte dei professionisti, infine altre modificano sostanzialmente il regolamento stesso.
   In particolare le Circoscrizioni che non rientrano nella ZUCS hanno evidenziato come i 45 giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio della concessione siano insufficienti per poter acquisire tutti i pareri previsti dal Regolamento e predisporre l'atto finale di concessione.
   La proposta è pertanto di estendere la procedura già prevista per i dehors nella ZUCS anche alle altre Circoscrizioni, prevedendo quindi una Commissione Tecnica che esamini tutti i progetti tecnici relativi ai dehors di tutto il territorio cittadino. Infatti la procedura seguita per i dehors continuativi e per quelli stagionali della Circoscrizione, che prevede il passaggio in una specifica commissione, che rilascia contestualmente i pareri dei settori Arredo e Immagine Urbana e Viabilità ha dimostrato un più efficiente funzionamento rispetto alla raccolta dei singoli pareri.
   Altro aspetto riguarda la questione prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2005 (mecc. 2005 03893/122) esecutiva dal 9 agosto 2005. Con tale deliberazione sono stati introdotti nuovi criteri localizzativi per esercizi pubblici collocati in particolari condizioni. Tali modifiche definivano la necessità di adottare un provvedimento deliberativo di competenza della Giunta Comunale. L'applicazione di quanto disposto in quel provvedimento si esaurisce di fatto in una valutazione di carattere meramente tecnico senza configurarsi quale valutazione di opportunità e quindi come possibilità o meno di deroga. Pertanto si ritiene opportuno, al fine di non appesantire il procedimento, ricondurre i disposti all'interno dell'articolo che norma gli aspetti dimensionali e localizzativi.
   Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta Comunale propone di approvare le modifiche al vigente Regolamento occupazione suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi sostituendo gli artt. 3, 4, 6, 8 e 17, del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016) esecutiva dal 15 marzo 2004, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2005 (mecc. 2005 03893/122) esecutiva dal 9 agosto 2005, nonché il punto 2.b.1 del Titolo 2, il titolo 3, il punto 1 del Titolo 4 e il Titolo 7 delle indicazioni tecnico ambientali approvate dal Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004, con deliberazione (mecc. 2004 02363/115) esecutiva dal 29 novembre 2004, secondo il documento allegato in cui vengono evidenziate, per facilitare la lettura, in neretto le integrazioni e in carattere barrato le parti di testo eliminate (all. 1 bis - n.                    ).
   Si precisa inoltre che le modifiche apportate non potranno avere alcun effetto sulle istanze di semplice rinnovo, o di semplice sostituzione degli arredi.
   E' stato richiesto il parere alle Circoscrizioni conformemente a quanto disposto dagli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento.
   Le Circoscrizioni 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole (all. 2-8 - nn.                                         ).
   Le Circoscrizioni 2, 5 e 8 non hanno espresso parere.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di sostituire il comma 3 dell'articolo 3, con il seguente comma "3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come prevista dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale Territoriale;

2)   di sostituire il comma 7 dell'articolo 4 con il seguente comma: "7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. Nei portici la profondità massima consentita è pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50;

3)   all'art. 4 sostituire il comma 8 e aggiungere i commi 12, 13, 14, 15, 16 nel modo seguente:
"8.   Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicolarmente (ad eccezione dei portici di recente edificazione) non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso. Nelle altre aree porticate permane tale divieto ad eccezione delle aree previste nell'allegato tecnico."
"12.   Per dehors collocati in percorsi porticati storici, siano assi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti Integrati d'Ambito, è consentita un'estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque non superiore a metri lineari 15. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors.
13.   Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione.
14.   Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicienze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.
15.   Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.
16.   E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.";

4)   di sostituire l'articolo 6 con il seguente articolo:
"Articolo 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS
1.   Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione.
2.   Tale concessione è rilasciata dal Settore COTSP relativamente ai dehors continuativi e dalla Circoscrizione territorialmente competente per i dehors stagionali.
3.   Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni; nel caso di dehors continuativi e stagionali nella Circoscrizione 1 Centro il termine è di 90 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.
4.   Le domande di cui al comma 3, ad eccezione della concessione di suolo pubblico di cui al precedente articolo 3 comma 2, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a.   planimetrie in tre copie (in quattro qualora la domanda riguardi un'area verde) in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto, e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
b.   relazione tecnica;
c.   campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
d.   specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;
e.   fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
f.   nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
g.   nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
h.   dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
i.   dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
j.   dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
k.   dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
l.   dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
m.   versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
n.   autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente articolo 13, comma 6;
o.   autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto ove richiesto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del presente regolamento;
p.   dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'articolo 4 punto 11.
5.   Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere vincolante di apposita commissione tecnica nominata dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente all'arredo urbano. Tale commissione vedrà la partecipazione di almeno un membro dei settori competenti in materia di arredo urbano, viabilità e urbanistica commerciale e sarà integrata dal Settore Gestione Verde, nel caso in cui la domanda si riferisca ad aree verdi.
6.   La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 7 e 8. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dal Settore Arredo e Immagine Urbana, verrà restituita agli uffici responsabili del procedimento che cureranno l'inoltro al richiedente entro la data di scadenza della concessione.
7.   La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente (e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) comma 4. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
8.   Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo 15, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Città di Torino rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 14.
9.   Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via informatica, al Settore TARSU, al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale, al Settore Urbanistica Commerciale, al Settore Gestione del Verde, nel caso di aree verdi, ed al Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio.
10.   Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti COSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.";

5)   di sostituire l'articolo 8 con il seguente articolo:
"ARTICOLO 8 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI
1.   La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi (salvo i casi previsti dal Titolo 7 dell'allegato tecnico), indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'articolo 6.
2.   In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) del comma 4 dell'articolo 6. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
3.   Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione, il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, al Settore Viabilità e Traffico e al Settore Gestione Verde, nel caso la richiesta interessi aree verdi, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso del Settore che non comunichi al Settore procedente il proprio motivato dissenso entro tale termine. Il settore procedente deve comunicare, anche in via informatica, l'avvenuto rilascio della concessione al Settore COTSP, al settore TARSU, al Settore arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale, al Settore Gestione Verde, al Settore Urbanistica Commerciale e al Settore Attività Economiche e di Servizio.
4.   Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.
5.   Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'art. 14 la mancata presentazione delle foto o il mancato visto di conformità.";

6)   di eliminare i punti c), d), e), f) dell'articolo 17;

7)   di integrare l'elenco di cui la punto 2.B.1. del Titolo 2 delle indicazioni tecnico-ambientali inserendo l'asterisco dopo Repubblica e aggiungendo la dizione (compreso primo isolato di via Garibaldi) dopo Statuto*;

8)   di aggiungere al fondo della premessa del Titolo 3 le frase: "Possono essere previsti nel corso dell'uso del dehors la presenza di tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione, in questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione su suolo pubblico devono essere chiaramente illustrati in sede di progetto";

9)   di sostituire il punto 3.b.3 e 3.b.4 del Titolo 3 con i punti:
"3.b.3. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura
           Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.
           E' comunque necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
           Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
           Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è ammesso l'uso in tutto il territorio cittadino;
3.b.4. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio
          La tipologia è costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali.
          E' necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata.
          La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
          L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto.
          Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di 2 mt. dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
          Tale tipologia è ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nella ZUCS, nelle piazze storiche e nelle ZUSA.
          Inoltre non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o padiglioni isolati o edifici assimilabili presenti nelle ampie zone verdi quali parchi e giardini o sponde fluviali.";

10)   di sostituire il punto 3.b.8.1. del Titolo 3 con il punto:
"3.b.8.1. In spazi pubblici di una certa ampiezza è possibile aumentare le dimensioni dei moduli ripetibili (4,00x4,00 mt.), quadrati o rettangolari, accostati o aggregati (di cui al punto 7) con copertura a piramide ribassata diminuendone contemporaneamente il numero (n. max. 4). E' ammessa anche la realizzazione di strutture in legno, adeguatamente trattato e preferibilmente di colore scuro escludendo accenni rustici e legni resinosi, o in altro materiale che comunque deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.";

11)   di sostituire i punti 3.b.9. e 3.b.10. con i punti:
"3.b.9. Gazebo a pianta centrale con copertura in tessuto
          Tale tipologia, caratterizzata da un'unica struttura a pianta centrale, necessita sempre di essere circondata da un congruo spazio libero praticabile.
          La copertura, con inclinazione compresa tra 15° e 30° in tessuto su di una struttura leggera a pianta centrale realizzata in metallo di colore adeguato al sito ed alla tipologia, costituisce una modalità che può risultare di una certa raffinatezza riproponendo in chiave aggiornata, in analogia alla modalità di cui al punto 6, soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.
          L'apparato di sostegno - ligneo - o di altro materiale - deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.
          Tale modalità può essere ammissibile in tutto il territorio cittadino ove esistano spazi adeguati con l'esclusione della ZUCS, delle ZUSA e delle piazze storiche.
          Nelle porzioni di territorio assoggettate a vincolo di carattere ambientale possono essere consentite solamente coperture in tela naturale chiara previo parere favorevole dell'ente che esercita la tutela.
3.b.10. Copertura a pagoda
          La tipologia a pagoda, generalmente realizzata in tessuto con struttura in vista largamente utilizzata per allestimenti di mostre e manifestazioni di breve durata, presenta per quanto riguarda i dehors la possibilità di essere collocata solamente nelle porzioni di territorio cittadino di recente edificazione non interessate da alcun vincolo o indicazione di carattere ambientale.
          Il telo di copertura non deve prevedere prolungamenti raccoglibili attorno ai montanti.
          La tipologia con struttura esterna che sorregge il telo di copertura aumenta l'impatto e pertanto risulta più difficilmente inseribile in spazi di modesta ampiezza.
          Non è ammesso l'assemblaggio di più elementi a pagoda con struttura esterna che sorregge il telo di copertura.
          Tale modalità non è ammessa nella ZUCS, nelle ZUSA, nelle piazze storiche, nei viali alberati e nel territorio oltre Po (con vincolo 490/1990), nei parchi e nei giardini (vincolati o meno).
          La tipologia di copertura a pagoda con struttura interna al telo di copertura è assimilabile alla tipologia di copertura a padiglione. Pertanto per la tipologia di copertura a pagoda con struttura interna al telo di copertura valgono le indicazioni riportate ai punti 3.b.7, 3.b.8.1 e 3.b.8.2 per quanto riguarda l'ammissibilità sul territorio cittadino, le dimensioni massime dei moduli e il numero massimo di moduli aggregabili o accostabili.";

12)   di sostituire il punto 3.c.1 del Titolo III con il punto:
"3.c.1. Delimitazione perimetrale
          L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini.
          Nelle aree a forte valenza monumentale e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.
          La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti dell'O.S.P. può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere…).
          Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.
          Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città quali panchine, fioriere, cestini, paracarri …, non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.
          Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.
          Soprattutto nei contesti urbani più compatti il dehors costituisce un momento di gradevole relax. Per garantire che tale obiettivo emerga chiaramente si ricorda la notevole importanza della collocazione e della manutenzione del verde.
          Le essenze devono essere attentamente individuate e correttamente accudite al fine di ottenere lo scopo indicato;

13)   di sostituire il punto 3.c.1.3 del Titolo III con il punto:
"3.c.1.3. Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie:
          Ad integrazione delle modalità indicate al precedente punto 2, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto (h.max.160 cm).
          Il progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni, e la posizione riferita alla dotazione di verde..
          Siti: in tutti i casi in cui è previsto il mantenimento del dehors durante l'intero anno solare.
          Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate, costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.";

14)   di sostituire il punto 3.c.2. del Titolo III con il punto:
"3.c.2. Delimitazione orizzontale
          La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.
          La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.
          Soprattutto in queste ultime situazioni la realizzazione di un dehors può comportare la volontà di provvedere ad un trattamento del piano di calpestio sia per necessità funzionali (dislivelli, discontinuità) che per motivi di immagine.
          I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente, abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda (Articolo 4 comma 10).
          Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:
-   nei portici, nelle gallerie, nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.
In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa;
-   nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo;
-   nelle altre situazioni in presenza di un piano continuo può essere ammessa la collocazione di stuoie (i materiali ed i colori sono da indicare nel progetto);
-   in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.
In particolare negli ambiti storici (ZUCS e ZUSA) risultano poco coerenti le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale.";

15)   di sostituire il punto 1 del Titolo IV con il seguente punto:
"1.   I dehors continuativi non possono estendersi oltre il fronte del locale a cui si riferiscono quando sono collocati su sedime carrabile.
Nel caso di dehors continuativi non è ammesso il raddoppio dell'occupazione suolo pubblico con dehors al di là della sede stradale comunque classificata.";

16)   di aggiungere al fondo del titolo VII la seguente frase: "Le nuove indicazioni apportate all'allegato tecnico non hanno incidenza rispetto alle semplici domande di rinnovo.
Inoltre, le eventuali modifiche al dehors, ammissibili alla luce degli elementi ora introdotti, che non comportino sostanziali cambiamenti del progetto autorizzato, possono essere consentite dalla Commissione Tecnica previa semplice domanda da parte del concessionario.".


OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

Articolo 3 - Composizione

1.   Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
a.   arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
b.   elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;
c.   elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato tecnico;
d.   elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

2.   Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da manutenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

3.   L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale Territoriale.

Articolo 4 - Ubicazione e dimensioni

1.   I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

2.   Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottosposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovraintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

3.   Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.

4.   Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

5.   Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.

6.   È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui il dehors sia collocato sotto aree porticate o nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1.

7.   La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. Nei portici la profondità massima consentita è pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.

8.   Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicolarmente (ad eccezione dei portici di recente edificazione) non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso. Nelle altre aree porticate permane tale divieto ad eccezione delle aree previste nell'allegato tecnico.

9.   Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors.

10.   I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

11.   Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

12.   Per dehors collocati in percorsi porticati storici, siano assi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti Integrati d'Ambito, è consentita un'estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque non superiore a metri lineari 15. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors.

13.   Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione.

14.   Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicienze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.

15.   Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

16.   E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

Articolo 6 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors

1.   Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione.

2.   Tale concessione è rilasciata dal Settore COTSP relativamente ai dehors continuativi e dalla Circoscrizione territorialmente competente per i dehors stagionali.

3.   Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni; nel caso di dehors continuativi e stagionali nella Circoscrizione 1 Centro il termine è di 90 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.

4.   Le domande di cui al comma 3, ad eccezione della concessione di suolo pubblico di cui al precedente articolo 3 comma 2, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a.   planimetrie in tre copie (in quattro qualora la domanda riguardi un'area verde) in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
b.   relazione tecnica;
c.   campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
d.   specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;
e.   fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
f.   nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
g.   nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
h.   dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
i.   dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
j.   dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
k.   dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
l.   dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
m.   versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
n.   autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente articolo 13, comma 6;
o.   autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto ove richiesto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del presente regolamento;
p.   dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'articolo 4 punto 11.

5.   Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere vincolante di apposita commissione tecnica nominata dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente all'arredo urbano. Tale commissione vedrà la partecipazione di almeno un membro dei settori competenti in materia di arredo urbano, viabilità e urbanistica commerciale e sarà integrata dal Settore Gestione Verde, nel caso in cui la domanda si riferisca ad aree verdi.

6.   La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 7 e 8. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dal Settore Arredo e Immagine Urbana, verrà restituita agli uffici responsabili del procedimento che cureranno l'inoltro al richiedente entro la data di scadenza della concessione.

7.   La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) comma 4. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

8.   Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo 15, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Città di Torino rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 14.

9.   Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via informatica, al Settore TARSU, al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale, al Settore Urbanistica Commerciale, al Settore Gestione del Verde, nel caso di aree verdi ed al Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio.

10.   Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti COSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

Articolo 8 - Rinnovo dehors stagionali

1.   La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi (salvo i casi previsti dal Titolo 7 dell'allegato tecnico), indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'articolo 6.

2.   In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) del comma 4 dell'articolo 6. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

3.   Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Viabilità e Traffico e al Settore Gestione Verde, nel caso la richiesta interessi aree verdi, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso del Settore che non comunichi al Settore procedente il proprio motivato dissenso entro tale termine. Il settore procedente deve comunicare, anche in via informatica, l'avvenuto rilascio della concessione al Settore COTSP, al settore TARSU, al Settore arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale, al Settore Gestione Verde, al Settore Urbanistica Commerciale e al Settore Attività Economiche e di Servizio.

4.   Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

5.   Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'articolo 14, la mancata presentazione delle foto o il mancato visto di conformità.

Articolo 17 - Deroghe

1.   E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
a)   agli elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c);
b)   alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).
Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AL REGOLAMENTO DEI DEHORS

TITOLO 2 - AMBITI URBANI

-   2.B.1. PIAZZE STORICHE (vedere allegato B)
     -   Bodoni
     -   Carlo Alberto
     -   Carlo Emanuele II
     -   Carlo Felice*
     -   Carignano
     -   Castello*
     -   Cavour
     -   Consolata
     -   Corpus Domini
     -   Emanuele Filiberto
     -   Gran Madre
     -   Lagrange
     -   Lamarmora
     -   Maria Teresa
     -   Palazzo di Città*
     -   Paleocapa
     -   Quattro Marzo/Botero
     -   Repubblica* (anfiteatro Juvarriano/parte a sud corso Regina Margherita)
     -   S. Carlo*
     -   S. Giovanni
     -   Savoia
     -   Solferino
     -   Statuto* (compreso primo isolato di via Garibaldi)
     -   Visitazione
     -   Vittorio Veneto*
     N.B.: * Piazze in cui è ammesso il dehors esterno al porticato.

TITOLO 3 - CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI

L'articolo 3 comma 1 del Regolamento recita:
"Gli elementi del dehors di cui al primo comma dell'articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
a.   arredi di base: tavoli, sedie e panche (di lunghezza non superiore a metri 2);
b.   elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;
c.   elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti di cui all'allegato tecnico;
d.   elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande istallati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria".

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono generalmente ammessi sul suolo pubblico.

Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte del Settore Arredo e Immagine Urbana. Possono essere previsti nel corso dell'uso del dehors la presenza di tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione, in questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione su suolo pubblico devono essere chiaramente illustrati in sede di progetto.

3.b.3. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura

Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.
E' comunque necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è ammesso l'uso in tutto il territorio cittadino.

3.b.4. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio

La tipologia è costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali.
E' necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata.
La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto.
Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di 2,00 metri dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Tale tipologia è ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nella ZUCS, nelle piazze storiche e nelle ZUSA.
Inoltre non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o padiglioni isolati o edifici assimilabili presenti nelle ampie zone verdi quali parchi e giardini o sponde fluviali.

3.b.8. Coperture a padiglione, o di altra forma, in tessuto

Si riconoscono due modalità di utilizzo:
-    3.b.8.1.  In spazi pubblici di una certa ampiezza è possibile aumentare le dimensioni dei moduli ripetibili (4,00 x 4,00 metri), quadrati o rettangolari, accostati o aggregati (di cui al punto 7) con copertura a piramide ribassata diminuendone contemporaneamente il numero (n. max 4). E' ammessa anche la realizzazione di strutture in legno, adeguatamente trattato e preferibilmente di colore scuro escludendo accenni rustici e legni resinosi, o in altro materiale che comunque deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.
-   3.b.8.2.  Tale copertura singola a padiglione, oppure inclinata o ricurva, in tessuto, nervata o tesa, su di una struttura o metallica o di altro materiale coerente costituisce una tipologia che può risultare accettabile se le sue dimensioni e la sua sagoma sono state accuratamente pensate in rapporto al sito in cui vanno ad inserirsi.
Ambedue le tipologie non sono ammesse nella ZUCS e nelle ZUSA e nelle piazze storiche.
Nelle porzioni di territorio assoggettate a vincolo di carattere ambientale tali tipologie, con coperture preferibilmente in tela naturale chiara, possono essere consentite nelle aree con vincoli di cui sopra previo parere favorevole dell'ente che esercita la tutela.

3.b.9. Gazebo a pianta centrale con copertura in tessuto

Tale tipologia, caratterizzata da un'unica struttura a pianta centrale, necessita sempre di essere circondata da un congruo spazio libero praticabile.
La copertura, con inclinazione compresa tra 15° e 30° in tessuto su di una struttura leggera a pianta centrale realizzata in metallo di colore adeguato al sito ed alla tipologia, costituisce una modalità che può risultare di una certa raffinatezza riproponendo in chiave aggiornata, in analogia alla modalità di cui al punto 6, soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.
L'apparato di sostegno, ligneo o di altro materiale, deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.
Tale modalità può essere ammissibile in tutto il territorio cittadino ove esistano spazi adeguati con l'esclusione della ZUCS, delle ZUSA e delle piazze storiche.
Nelle porzioni di territorio assoggettate a vincolo di carattere ambientale possono essere consentite solamente coperture in tela naturale chiara previo parere favorevole dell'ente che esercita la tutela.

3.b.10. Copertura a pagoda

La tipologia a pagoda, generalmente realizzata in tessuto con struttura in vista largamente utilizzata per allestimenti di mostre e manifestazioni di breve durata, presenta per quanto riguarda i dehors la possibilità di essere collocata solamente nelle porzioni di territorio cittadino di recente edificazione non interessate da alcun vincolo o indicazione di carattere ambientale.
Il telo di copertura non deve prevedere prolungamenti raccoglibili attorno ai montanti.
La tipologia con struttura esterna che sorregge il telo di copertura aumenta l'impatto e pertanto risulta più difficilmente inseribile in spazi di modesta ampiezza.
Non è ammesso l'assemblaggio di più elementi a pagoda con struttura esterna che sorregge il telo di copertura.
Tale modalità non è ammessa nella ZUCS, nelle ZUSA, nelle piazze storiche, nei viali alberati e nel territorio oltre Po (con vincolo 490/1990), nei parchi e nei giardini (vincolati o meno). La tipologia di copertura a pagoda con struttura interna al telo di copertura è assimilabile alla tipologia di copertura a padiglione. Pertanto per la tipologia di copertura a pagoda con struttura interna al telo di copertura valgono le indicazioni riportate ai punti 3.b.7, 3.b.8.1 e 3.b.8.2 per quanto riguarda l'ammissibilità sul territorio cittadino, le dimensioni massime dei moduli e il numero massimo di moduli aggregabili o accostabili.

3.c.1. Delimitazione perimetrale

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini.
Nelle aree a forte valenza monumentale e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.
La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti dell'O.S.P. può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere …).
Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.
Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città quali panchine, fioriere, cestini, paracarri ... non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.
Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.
Soprattutto nei contesti urbani più compatti il dehors costituisce un momento di gradevole relax. Per garantire che tale obiettivo emerga chiaramente si ricorda la notevole importanza della collocazione e della manutenzione del verde.
Le essenze devono essere attentamente individuate e correttamente accudite al fine di ottenere lo scopo indicato.

3.c.1.3. Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie:

Ad integrazione delle modalità indicate al precedente punto 2, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto (h. max 160 cm).
Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni, e la posizione riferita alla dotazione di verde.
Siti: in tutti i casi in cui è previsto il mantenimento del dehors durante l'intero anno solare.
Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate, costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.

3.c.2. Delimitazione orizzontale

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.
La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.
Soprattutto in queste ultime situazioni la realizzazione di un dehors può comportare la volontà di provvedere ad un trattamento del piano di calpestio sia per necessità funzionali (dislivelli, discontinuità ...) che per motivi di immagine.
I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda (articolo 4 comma 10 ).
Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:
-   nei portici, nelle gallerie, nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.
In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa;
-   nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo;
-   nelle altre situazioni in presenza di un piano continuo può essere ammessa la collocazione di stuoie (i materiali ed i colori sono da indicare nel progetto);
-   in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.
In particolare negli ambiti storici (ZUCS e ZUSA) risultano poco coerenti le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale.

TITOLO 4 - ULTERIORI INDICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI
DEHORS CONTINUATIVI

Ai sensi dell'articolo 2 terzo comma del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors è possibile mantenere tali strutture durante tutto l'arco dell'anno solare e rinnovare tale possibilità per cinque anni con una procedura semplificata.

L'ottenere il significativo privilegio di occupare continuativamente, anche nei periodi di maggior congestione delle attività proprie di una grande città, gli spazi comuni per svolgere un'attività privata comporta in maniera ancora più significativa il dovere di contribuire anche formalmente alla qualificazione dell'immagine urbana.

Tutte le tipologie individuate all'articolo 3 possono, se realizzate correttamente nei siti opportuni, essere mantenute continuativamente; devono comunque essere mantenuti i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.

Per i dehors continuativi si aggiungono le seguenti precisazioni e specificazioni, tenendo in dovuto conto che la preesistenza di un dehors stagionale non costituisce titolo per la trasformazione in manufatto continuativo e che l'impatto che viene a determinarsi deve essere attentamente valutato sotto tutti i molteplici aspetti tecnici ed amministrativi riferibili ad una permanenza continuativa:
1.   i dehors continuativi non possono estendersi oltre il fronte del locale a cui si riferiscono quando sono collocati su sedime carrabile. Nel caso di dehors continuativi non è ammesso il raddoppio dell'occupazione suolo pubblico con dehors al di là della sede stradale comunque classificata;
2.   gli arredi di base e le attrezzature (vedere articolo 3, comma 1.a.d) devono essere attentamente scelte per garantire un corretto inserimento della struttura nell'ambiente. Nel progetto devono essere proposti i modelli che si intendono utilizzare;
3.   se è ritenuto necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminanti o altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di progetto;
4.   le eventuali protezioni, secondo quanto indicato al precedente articolo 3 comma 1.c, devono essere trasparenti, non più alte di 1,60 metri e di disegno coerente ed integrato agli elementi di delimitazione;
5.   le piante da collocarsi nei vasi o contenitori devono essere previste nei tipi resistenti alle temperature invernali.

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le indicazioni contenute nell'allegato tecnico si applicano nei confronti delle concessioni relative ai dehors continuativi ed ai dehors stagionali per le domande presentate dopo la sua entrata in vigore.
Per le concessioni di occupazione suolo pubblico con dehors a carattere stagionale relative a domande presentate dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 287 di "Occupazione suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi", e prima dell'entrata in vigore del presente allegato tecnico, l'adeguamento alle disposizioni contenute nel presente allegato tecnico dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2008 previa presentazione di nuova documentazione tecnica o di dichiarazione, a firma di professionista abilitato, di conformità del progetto precedentemente approvato ai disposti del presente allegato tecnico.
Le nuove indicazioni apportate all'allegato tecnico non hanno incidenza rispetto alle semplici domande di rinnovo.
Inoltre, le eventuali modifiche al dehors, ammissibili alla luce degli elementi ora introdotti, che non comportino sostanziali cambiamenti del progetto autorizzato, possono essere consentite dalla Commissione Tecnica previa semplice domanda da parte del concessionario.