Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 22
2005 11794/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 GENNAIO 2006

(proposta dalla G.C. 13 dicembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADESIONE AL COSTITUENDO COMITATO "SPORT COMMISSION" PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DI EVENTI SPORTIVI INVERNALI E NON NEI SITI OLIMPICI. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   La Città di Torino, la Regione Piemonte e la Provincia si apprestano ad ospitare i XX Giochi Olimpici Invernali, evento che rappresenta non solo una manifestazione sportiva di rilevanza internazionale ma anche un'occasione unica di sviluppo per l'intero territorio e di rilancio della sua immagine e che consentirà in particolare alla Città di Torino di assurgere al ruolo di grande Città Europea capace di rappresentare al meglio il connubio tra industria e cultura sportiva, tra attitudine organizzativa e spirito di competitività.

   Al fine di consolidare le competenze acquisite con l'esperienza olimpica, capitalizzando altresì gli investimenti strutturali sostenuti per gli allestimenti preparatori, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il TOROC, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Sviluppo Italia Piemonte S.p.A. intendono affrontare l'impegno del dopo Olimpiadi attraverso modalità organizzative e procedurali che prevedono la costituzione di un Comitato, senza fini di lucro, avente lo scopo di favorire l'attrazione, la promozione ed il sostegno degli eventi sportivi, invernali e non, sui siti olimpici.

   Il Comitato, denominato "Sport Commission", si potrà avvalere del supporto operativo di strutture esterne.

   Al Comitato potranno aderire successivamente le Federazioni sportive e le persone fisiche e giuridiche che vi abbiano interesse, previa autorizzazione dei promotori.

   Il Comitato, attraverso i suoi organi, espleta sia funzioni programmatiche, sia la gestione tecnico-operativa nell'esecuzione delle determinazioni del Consiglio Direttivo.

   Per consentire l'immediata operatività del Comitato, gli Enti Promotori ritengono opportuno dotare il Comitato di risorse finanziarie, onde costituire il fondo comune di cui all'art. 37 del Codice Civile.

   Il patrimonio è costituito anche da eventuali ulteriori contributi dei componenti il Comitato

o di soggetti terzi.

   Condividendo lo spirito organizzativo e le finalità che il Comitato intende perseguire, si ritiene di proporre l'adesione della Città alla costituzione del suddetto Comitato, approvando altresì l'allegato atto costitutivo (all. 1) ed una partecipazione al fondo comune per Euro 3.000,00.

   Inoltre, considerato che l'art. 28 comma 3 dello Statuto della Città di Torino prevede che gli statuti dei comitati ai quali il Comune aderisce debbano stabilire i documenti e le informazioni di cui sono in possesso che, su richiesta dell'Amministrazione, sono forniti al Comune e prevede, inoltre, che tali documenti ed informazioni siano accessibili ai Consiglieri, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, si è proceduto a richiedere l'inserimento delle succitate previsioni nel testo definitivo dell'atto costitutivo del comitato Sport Commission.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di riconoscere nel Comitato "Sport Commission" il soggetto deputato a favorire l'attrazione, la promozione ed il sostegno di eventi sportivi invernali e non sui siti olimpici;
2)   di aderire al Comitato "Sport Commission" approvandone l'allegato atto costitutivo (all. 1 - n.           ); detta adesione è subordinata ad integrazione nel testo definitivo, così come richiesto con nota del 9 dicembre 2005 (all. 2 - n.              ) in conformità a quanto previsto dall'art. 28, comma 3 dello Statuto della Città di Torino;
2 bis)   di dare atto che nelle more di approvazione del presente provvedimento da parte del Consiglio Comunale, aderendo alla richiesta della Città, la Regione Piemonte, ha integrato lo Statuto inserendo il nuovo punto 6.5 che recita "Il Presidente trasmette agli Enti pubblici aderenti i documenti di volta in volta da questi richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Comitato";
3)   di approvare la partecipazione per Euro 3.000,00 al fondo comune di cui all'art. 37 del Codice Civile del costituendo Comitato "Sport Commission";
4)   di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa di Euro 3.000,00;
5)   di approvare l'attivazione delle procedure di selezione e designazione del rappresentante della Città quale componente del Consiglio Direttivo del costituendo Comitato;
6) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


STATUTO

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione

1.1   E' costituito, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino, il Toroc, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Sviluppo Italia Piemonte S.p.A., un comitato denominato "Sport Commission", in appresso indicato come il "Comitato".

1.2   Fanno parte del Comitato, oltre agli enti e persone promotori, tutte le persone fisiche e giuridiche che saranno ammesse a farvi parte su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - Sede del Comitato

2.1   Il Comitato ha sede in Torino, Piazza Castello 165.

2.2   Il Comitato potrà avvalersi di uffici amministrativi e di rappresentanza dei rispettivi Enti di appartenenza dei componenti il Comitato.

Articolo 3 - Scopo del Comitato

3.1   II Comitato non ha scopo di lucro e si propone dì favorire l'attrazione, la promozione, il sostegno di eventi sportivi, invernali e non, sui siti olimpici.

Articolo 4 - Fondo comune e patrimonio

4.1   I componenti del Comitato provvedono alla costituzione del Fondo Comune di cui all'articolo 37 del codice civile.

4.2   II patrimonio è costituito anche da eventuali ulteriori contributi dei componenti il Comitato o di soggetti terzi.

Articolo 5 - Organi del Comitato

   Sono organi del Comitato:
-   il Consiglio Direttivo,
-   il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 6 - Consiglio Direttivo

6.1   Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i componenti promotori del Comitato ovvero ammessi successivamente al Comitato in conformità con le norme del presente Statuto ai sensi di quanto previsto all'articolo 1.2, o dai loro delegati.

I membri del Consiglio durano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

6.2   Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Comitato ed in particolare dell'attività, politica/programmatica del Comitato.

6.3   Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

6.4   Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali dal Segretario verbalizzante o, in assenza di questi, da uno dei suoi componenti designato dal Consiglio Direttivo stesso.

6.5   Il Presidente trasmette agli Enti pubblici aderenti i documenti di volta in volta da questi richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Comitato.

Articolo 7 - Presidente e Vice Presidente

7.1   Il Presidente del Comitato è il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

7.2   Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.

7.3   II Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, è componente di diritto del Consiglio Direttivo, come il Vice Presidente, e ne presiede le riunioni.

7.4   In caso di assenza o di impedimento del Presidente le attribuzioni relative sono svolte dal Vice Presidente.

7.5   Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

 

Articolo 8 - Attività gestionale, tecnico-operativa

8.1   L'attività tecnico-operativa consiste nell'esecuzione delle determinazioni del Consiglio Direttivo, nell'espletamento dell'attività gestionale del Comitato e nella redazione dei verbali del Consiglio Direttivo.

8.2   Il Consiglio Direttivo si avvale per l'attività tecnico-operativa degli uffici dei rispettivi Enti di appartenenza dei componenti il Comitato, ovvero di strutture di tecnici o esperti individuati dal Consiglio Direttivo medesimo.

8.3   L'attività tecnico-operativa è diretta da un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Gratuità delle cariche

9.1   I Componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro funzione gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso di spese sostenute e documentate.

Articolo 10 - Estinzione del Comitato

10.1   II Comitato si estingue per:

(i)   il raggiungimento dello scopo;
(ii)   il venir meno, l'impossibilità o inattuabilità dello scopo;
(iii)   il venir meno della pluralità dei componenti, non ricostituita entro il termine di sei mesi;
(iv)   delibera del Consiglio Direttivo.

10.2   Gli eventuali residui del Fondo Comune saranno devoluti ad attività finalizzate alla promozione sportiva sul territorio regionale , secondo le direttive deliberate dal Consiglio Direttivo del Comitato.

Articolo 11 - Esclusione dal Comitato e recesso

11.1   L'esclusione dal Comitato di un suo componente può avere luogo soltanto per gravi motivi e deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

In particolare il Toroc recede automaticamente a seguito del suo scioglimento.

Articolo 12 - Ammissione di nuovi componenti del Comitato

L'ammissione di nuovi componenti al Comitato, previamente deliberata dal Consiglio Direttivo, si perfezionerà con l'adesione scritta di questi ultimi che deve contemplare l'accettazione espressa e incondizionata del presente Statuto.

Articolo 13 - Durata

Salvi i casi di estinzione di cui al precedente articolo 10, il Comitato si scioglierà il 31/12/2006.

Articolo 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento od estinzione del Comitato, il suo eventuale patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto previsto dall'articolo 10.2 del presente statuto.

Articolo 15 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio ai principi generali del diritto ed alle norme del codice civile italiano.