Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Ponti e Vie d'Acqua

n. ord. 47
2005 10807/034

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 13 dicembre 2005)

OGGETTO: ADESIONE CITTA' DI TORINO AL CONSORZIO DI SECONDO GRADO DENOMINATO "UNIONE BEALERE DERIVATE DALLA DORA RIPARIA" COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONALE 09.08.1999 N. 21 - QUOTA ASSOCIATIVA INIZIALE ANNO 2005 DI EURO 50,00 - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Sestero.

La Città di Torino, posta alla confluenza di due grandi corsi d'acqua, il Po e la Dora Riparia, nelle epoche passate ebbe a sua disposizione un territorio ricco d'acqua.

La presenza del torrente Dora Riparia è stata determinante per la Provincia e la Città di Torino: le sue acque, infatti, sono state usate (ed ancora lo sono in parte) sia quale fonte di energia per gli opifici militari (un tempo preminenti come l'Arsenale Militare) e per le industrie (Manifattura Tabacchi, mulini cittadini, refrigerazione impianti), sia per gli usi civici della città (antincendio, lavaggio fognature).

La giacitura stessa dei terreni degradanti verso il Po ha consentito di costruire opportune vie d'acqua minori (canali, bealere, fossi) che, dipartendosi dalla Dora e attraversando un gran numero di fondi, seguendo un lungo percorso, trovavano, ed ancor oggi trovano, sbocco nel Po.

Al fine di consentire un uso più razionale delle acque derivate dalla Dora, fin dal rilascio delle prime concessioni d'uso (Patenti), le Autorità preposte cercarono di intervenire con apposite regolamentazioni.

Ad oggi, le acque derivate dalla Dora vengono ripartite tra i vari utenti secondo le suddivisioni di cui alla Relazione del 30 maggio 1844 del Cav. Pernigotti, ispettore del Genio Civile alla Regia Commissione incaricata della ripartizione delle acque.

La regolamentazione delle acque derivate dalla Dora Riparia, a scopi irrigui ed industriali, deve essere affidata, come previsto dalle norme del succitato "Riparto Pernigotti", confermate dalla sentenza della Corte d'Appello di Casale del 22 marzo 1886, ad un "Direttore delle derivazioni" scelto di comune accordo tra la Città di Torino e l'attuale "Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia".

Con atto a rogito Notaio Avv. Oreste Costa in data 10 dicembre 1895 veniva costituita l'Associazione denominata "Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia", quale libera associazione tra i consorzi ed enti titolari delle Utenze aderenti, di cui faceva parte il Comune di Torino quale titolare delle bealere Becchia, Cossola, Lucento Nuova, Lucento Vecchia, Pellerina.

Il regolamento per l'applicazione del riparto venne predisposto dalla Città di Torino nel periodo 1887-1904 e venne approvato dall'Assemblea Generale dell'Unione Bealere in data 10 dicembre 1904.

Attualmente un ingegnere nominato dalla Città ha il compito di controllare che le portate di ogni singola bealera derivata dalla Dora siano compatibili nel contesto generale di suddivisione delle acque e, nel caso di regime di magra, esegue nelle opere di presa, mediante l'azionamento di opportune paratoie, le necessarie riduzioni aventi lo scopo di ripartire equamente le minori portate d'acqua.

Le derivazioni in questione si trovano lungo la Dora Riparia nel tratto compreso tra il ponte della Giacconera in Val di Susa ed il confine nord del Comune di Torino, mentre il comprensorio irriguo si estende a partire dalla bassa valle, nel Comune di Sant'Antonino di Susa, fino al bacino del Po, dello Stura di Lanzo e del Sangone.

Il reticolo delle canalizzazioni interessa, quindi, una vasta area compresa tra la parte ovest e sud-ovest della Città di Torino, i territori dei Comuni di Grugliasco ed Orbassano a sud ed il territorio del Comune di Venaria a nord-est.

Il riparto riguarda le bealere di: Sant'Antonino o "Cantarana", Rivoli, Caselette e Alpignano, Avigliana, Grugliasco, "Becchia", Orbassano, Pianezza, Venaria, Collegno, "Barolo", "Putea" e Canale, "Cossola", "Nuova di Lucento", "Vecchia di Lucento", "Pellerina-Martinetto"; non rientrano invece nel riparto stesso i canali derivati prima del ponte della Giacconera a monte della presa della bealera "Cantarana".

La Città di Torino è proprietaria dei canali derivatori dalla Dora Riparia e delle relative opere di presa e restituzione delle acque, per scopi irrigui ed usi civici; tali manufatti si diramano in territorio cittadino e nei Comuni di Alpignano e Collegno.

Il Comune di Torino, per questi motivi, partecipa da tempo, in qualità di coutente, all'Associazione "Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia", che ha per scopo la tutela dei diritti e degli interessi degli associati e lo studio e l'attuazione di tutte quelle migliorie che si possono conseguire nel regime della Dora a vantaggio delle derivazioni associate.

La Legge Regione Piemonte 9 agosto 1999 n. 21 portante "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione" dispone che la Regione riconosca nell'attività di bonifica e d'irrigazione il ruolo di tutela delle produzioni agricole con particolare riguardo alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali (art. 1). Detta Legge è finalizzata, tra l'altro, a rendere più organici gli interventi a favore dell'attività irrigua, contenere i costi diretti ed indiretti per rendere più competitive le produzioni agricole, favorire una più razionale utilizzazione della risorsa idrica e migliorare ed agevolare i rapporti tra l'Amministrazione Regionale e gli stessi organismi irrigui.

La Regione Piemonte ha individuato nei "consorzi" l'organismo più idoneo allo svolgimento delle attività di bonifica e d'irrigazione, attribuendo agli stessi un prevalente ruolo sul territorio ai fini delle proposte di programmazione per lo specifico settore e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica (art. 1, comma 3).

In particolare:

- l'art. 44 disciplina la delimitazione dei comprensori di irrigazione, quali entità territoriali corrispondenti ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive; demandando alla competenza della Giunta Regionale l'approvazione di detta delimitazione;

- l'art. 45, comma 1, dispone che a ciascun comprensorio di irrigazione corrisponde un unico consorzio di irrigazione territorialmente competente;

- l'art. 51, al comma 1 dispone che la Regione, al fine di rendere più organici gli interventi a favore dell'attività irrigua, incentiva i consorzi di cui al predetto art. 45, in considerazione dell'elevato numero di piccoli consorzi d'irrigazione esistenti, mentre al comma 2 stabilisce che i consorzi di cui all'art. 45 possono essere costituiti anche attraverso la formazione di consorzi di secondo grado, ai quali, ai sensi dell'art. 53 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune.

A favore dei consorzi d'irrigazione, di cui al succitato art. 45, possono essere concessi contributi in conto capitale per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione e la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo oltreché per il riordino irriguo volontario.

La Giunta Regionale con Decreto n. 80-151 del 27 novembre 2000 ha tracciato le disposizioni per addivenire alla delimitazione dei comprensori di irrigazione.

Con Decreto della Provincia di Torino n. 28 in data 2 luglio 2002, è stata approvata la delimitazione del comprensorio irriguo provvisoriamente denominato "Bassa Val Susa e Bassa Val Sangone" comprendente:

- il Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario della bealera di Rivoli;

- il Consorzio del Canale di Cantarana;

- le bealere di Pianezza, Alpignano, Avigliana, Orbassano, Collegno, Barola, Putea e Canale, Caselette, Grugliasco, Venaria e quelle di Torino (Becchia, Cossola, Vecchia di Lucento, Nuova di Lucento e Pellerina).

Con Decreto della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 105-6937, è stata approvata la delimitazione territoriale di cui al predetto provvedimento della Provincia di Torino.

Al fine di coordinare sul territorio gli interventi a favore dell'attività irrigua di derivazione e regolazione delle acque dalla Dora Riparia, nonché al fine di accedere ai contributi economici messi a disposizione dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 52 della predetta L.R. 21/1999, con determinazione n. 262 del 15 novembre 2002 la Regione Piemonte ha approvato, in applicazione dell'art. 52 lettera a) della predetta L.R. 21/1999 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 7005 del 2 settembre 2002, la graduatoria di merito delle domande per l'accesso ai contributi per la realizzazione delle opere irrigue collettive a favore dei costituendi consorzi di irrigazione di cui all'art. 45 della predetta Legge Regionale, individuando tra l'altro nell'elenco allegato l'Unione Bealere Derivate dalla Dora Riparia.

In data 27 aprile 2005 con atto a rogito notaio Dott. Alberto Pregno di Torino (rep. 13081/7336), la maggior parte dei precedenti compartecipanti all'Associazione "Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia" - ovvero le Bealere di Rivoli, Caselette (o bealera dei Prati), Alpignano (o bealera dei Prati), Grugliasco, Orbassano (o Consorzio della Bealera di Orbassano), Pianezza (o Canale dei Prati), Venaria (o Coutenza del Canale di Venaria), Collegno (o La Comune o Bealera della Comunità), Barolo, Putea (o Consorzio Bealera Putea) e Canale (o Consorzio Bealera Putea) - hanno:

- costituito il consorzio di secondo grado denominato "Consorzio Unione bealere derivate dalla Dora Riparia", con sede in Torino, presso l'Opera Pia Barolo in via delle Orfane n. 7 e con una durata pari ad anni dieci, rinnovabili, con la previsione che a detto Consorzio di secondo grado potranno essere ammessi tutti gli enti interessati alla regolazione delle acque della Dora Riparia e che verranno man mano iscritti tutti gli Enti facenti parte del comprensorio irriguo già denominato dalla Regione Piemonte "Bassa Val Susa e Bassa Val Sangone" di cui al decreto della Giunta Provinciale n. 28 del 2 luglio 2002;

- deliberato contestualmente lo scioglimento della predetta Associazione cui aderiva anche la Città di Torino, conferendo al nuovo consorzio di secondo grado tutti i diritti ed obblighi giuridici, già a suo tempo goduti e gravanti sull'Associazione Unione Bealere.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto del Consorzio di II grado, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1) il Consorzio non ha fini di lucro e si propone come scopo di: "a) armonizzare convenientemente l'attività dei suoi singoli componenti; b) tutelare i comuni diritti ed interessi; c) studiare ed attuare tutte quelle migliorie che si possano conseguire in rapporto al regime della Dora Riparia; … e) inoltrare richieste di pubblici contributi ai fini di quanto alla precedente lettera c)".

In data 8 settembre 2005 si è riunita l'Assemblea Straordinaria del Consorzio di 2° grado Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito:

- alla proposta di modifica degli articoli 1 e 3 dello Statuto sociale su richiesta della Regione Piemonte;

- ai rapporti con la Città di Torino in vista della sua futura adesione al Consorzio stesso.

In particolare, le modifiche statutarie approvate nella seduta dell'8 settembre 2005 dall'Assemblea riguardano l'inserimento delle Bealere di Torino e di San Antonino di Susa tra i consorziati (articolo 1) nonché l'attribuzione al Consorzio di 2° grado delle funzioni previste dall'articolo 46 della L.R. 21/1999 per i consorzi di irrigazione (articolo 3) quali l'esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle opere; la realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive; esecuzione di misure e monitoraggi idrologici; collaborazione con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque; promozione del riordino fondiario.

Quanto ai rapporti con la Città di Torino e alla futura partecipazione della stessa al Consorzio di secondo grado, l'Assemblea ha accolto la proposta della Città di modificare la regolamentazione inerente il compenso del Direttore delle Derivazioni il quale, ai sensi della sentenza della Corte d'Appello di Casale 22 marzo 1886 e del successivo Regolamento applicativo, è stato fino ad oggi a totale carico della Città di Torino.

Pertanto, in considerazione delle mutate condizioni di fatto, l'Assemblea ha deliberato che con la futura adesione della Città di Torino al Consorzio di 2° grado il compenso del Direttore delle Derivazioni non sarà più a totale carico dell'Amministrazione Comunale di Torino, bensì verrà ripartita tra i soci ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione del Comune di Torino a mantenere in buono stato di funzionamento la diga misuratrice di S. Antonino a sua cura e spese, giusta le disposizioni dell'art. 11 del Regolamento. Restano così ferme le disposizioni relative alla nomina ed alle attribuzioni del Direttore delle Derivazioni il quale potrà procedere alle riduzioni delle portate a richiesta di ogni singolo consorzio di 2° grado e ciò a modifica del 1° comma dell'art. 14 del Regolamento applicativo per l'esecuzione della sentenza del 22 marzo 1886 della Corte di Appello di Casale.

Alla luce di quanto sopra, considerato che la Città di Torino, quale proprietaria dei cinque canali derivatori dalla Dora Riparia e delle relative opere di presa e restituzione delle acque, da tempo aveva già aderito in qualità di coutente all'Associazione "Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia", visto lo scioglimento dell'Associazione "Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia" in data 27 aprile 2005 e la contestuale costituzione del Consorzio di secondo grado, preso atto che la costituzione di detto consorzio si inserisce in un piano teso a rendere organici gli interventi irrigui, contenere i costi diretti ed indiretti, favorire una razionale utilizzazione dell'acqua agevolando i rapporti tra i consorzi, gli utenti e le Amministrazioni pubbliche nonché ad accedere ai contributi economici messi a disposizione dalla Regione Piemonte, pare opportuno e necessario in considerazione dello scioglimento della preesistente associazione, approvare l'adesione della Città di Torino al nuovo Consorzio di secondo grado ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 21/1999, denominato "Consorzio Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia" retto dallo statuto allegato sub 1, prendendo atto delle modificazioni agli articoli 1 e 3 dello statuto stesso approvate dall'Assemblea Generale nella seduta dell'8 settembre 2005.

Ciò anche in considerazione della recente deliberazione del Consiglio regionale n. 4013-5588 in data 16 febbraio 2005 - con la quale sono stati approvati gli atti costitutivi e gli statuti di alcuni consorzi irrigui di secondo grado di cui all'art. 44 della L.R. n. 21/1999 - nella quale è stata evidenziata la necessità di rendere immediatamente operativi i consorzi irrigui di secondo grado al fine di poter iniziare immediatamente il riordino irriguo e ricercare fin da subito soluzioni capaci di fronteggiare le sempre più frequenti crisi idriche ricorrenti nei comprensori.

Come si desume dall'allegato statuto (all. 1), la quota iniziale di partecipazione al Consorzio destinata alla costituzione del fondo consortile è di Euro 50,00, mentre la quota parte gravante sulla Città delle spese legali e notarili per la costituzione del consorzio è stimata in Euro 2.500,00.

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla sottoscrizione della quota associativa di cui sopra ed al contestuale impegno dei fondi necessari per la copertura delle predette spese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, l'adesione della Città di Torino al "Consorzio Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia" (di seguito denominato "Consorzio") con sede in Torino - via delle Orfane n. 7 - costituito in data 27 aprile 2005 con atto a rogito Notaio Pregno rep. 13081, in qualità di Ente consorziato, prendendo atto che detto Consorzio è retto dallo statuto che si allega alla presente deliberazione (all. 1 - n.          ) per farne parte integrante del presente provvedimento e che l'adesione allo stesso comporta l'erogazione di una quota associativa iniziale di Euro 50,00, come si desume dallo statuto sociale, nonché il pagamento delle spese notarili stimate pro quota in Euro 2.500,00;

2) di aderire fin d'ora agli scopi del Consorzio ed in particolare di prendere atto che il Consorzio stesso si pone come propri obiettivi quanto indicato nell'art. 3 dello statuto e più specificatamente:

a) armonizzare convenientemente l'attività dei suoi singoli componenti;

b) tutelare i comuni diritti ed interessi, promuovendo, ove necessario, anche istanze ed azioni giudiziali, quando siano riuscite infruttuose le trattative amichevoli;

c) studiare ed attuare tutte quelle migliorie che si possono conseguire in rapporto al regime della Dora Riparia, e di eventuali altre fonti di approvvigionamento, a vantaggio delle derivazioni associate, in conformità con il contenuto del "Riparto Pernigotti" od eventuali sue modificazioni, promuovendo i contatti con le pubbliche Amministrazioni;

d) favorire l'utilizzo di altre acque reperibili allo scopo;

e) inoltrare richieste di pubblici contributi ai fini di quanto alla precedente lettera c), previa approvazione del Consorzio considerato che il consorzio stesso è il soggetto demandato dai singoli partecipanti ad essere titolare delle istanze per agevolazioni pubbliche, e chiamato a destinare le stesse ai singoli componenti interessati, e ad esercitare l'attività di monitoraggio sui lavori e migliorie intrapresi;

3) di prendere atto delle deliberazioni dell'Assemblea Generale Straordinaria del Consorzio di 2° grado nella seduta dell'8 settembre 2005 che risultano dal verbale che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.       ), con la precisazione che, con l'adesione della Città, la spesa per il pagamento del compenso del direttore delle derivazioni verrà ripartita tra tutti gli aderenti al consorzio;

4) di riservare a successiva determinazione l'impegno dei fondi necessari per la sottoscrizione della quota associativa prevista e delle spese notarili pro-quota;

5) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.