Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 194
2005 10690/009
OGGETTO: VARIANTE N. 123 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA, 7 DELLA L.U.R. - STADIO DELLE ALPI IMMOBILI UBICATI NEL COMPRENSORIO DELLA CASCINA CONTINASSA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 133 del Consiglio Comunale del 19 settembre
2005 (mecc. 2005 04720/009) esecutiva in data 3 ottobre 2005,
è stata adottata, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.
n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 123 al vigente P.R.G.
relativa all'Ambito "4.23 Stadio delle Alpi".
La suddetta deliberazione è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 27 settembre 2005 al 26 ottobre 2005. Dell'avvenuto
deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato
presso l'Albo Pretorio nel periodo sopraccitato e sul B.U.R.
del 6 ottobre 2005.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione è pervenuta al Protocollo Generale
n. 1 osservazione presentata nel pubblico interesse alla quale
occorre controdedurre.
E', stata, inoltre, presentata da parte degli uffici (Settore
Strumentazione Urbanistica) una osservazione di carattere tecnico,
di seguito riportata.
La deliberazione in oggetto è stata, trasmessa, per il
parere previsto dalla L.R. n. 56/1977 e s.m.i., alla Provincia
di Torino che, con deliberazione del 2 ottobre 2005 n. 1433-425330
2005 ha espresso parere favorevole in merito alla Variante in
quanto non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale
in data 28 aprile 1999.
I contenuti dell'osservazione della Città di Venaria, peraltro
già noti alla Città in quanto discussi con la variante
parziale n. 56 sono i seguenti.
Viene osservato che il P.R.G. di Torino individua la zona circostante
lo Stadio delle Alpi come un'area di lacuna del servizio commerciale
non tenendo così conto degli insediamenti commerciali presenti
nel Comune di Venaria e confinanti con il Comune di Torino. Pertanto,
non si ritiene che sussistano i parametri per il riconoscimento
della localizzazione commerciale L2 per l'area dello Stadio delle
Alpi.
Nel merito di tale osservazione si precisa che lindividuazione
della localizzazione di tipo L2 non è oggetto di riconoscimento
con il presente atto, ma discende dalla Variante n. 31 (Deliberazione
del Consiglio Comunale 4 febbraio 2002 mecc. 2001 11496/009) di
adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici alla disciplina
regionale vigente (D.Lgs. 114/1998, Legge Regionale 28/1999).
In quella sede, pertanto, era stata verificata lapplicazione
dei criteri regionali per il riconoscimento della localizzazione
L2. Tale individuazione, peraltro, è già stata valutata
e ritenuta corretta dalla Conferenza dei Servizi regionale competente,
ai sensi dellarticolo 9 del D.Lgs. 114/1998, ai fini dellautorizzazione
commerciale per le grandi strutture di vendita (ovvero superiori
ai 2.500 mq. di superficie di vendita).
L'osservazione riporta, inoltre, la considerazione che l'insediamento
di nuove destinazioni commerciali nell'area dello Stadio comporterà
"ingenti scompensi alle attività presenti nel Comune
di Venaria con enormi ripercussioni in ordine alla perdita di
posti di lavoro". Viene valutato, infine, che il suddetto
insediamento causerà un aumento del traffico sul territorio
di Venaria ed in particolare sul quartiere "Gallo Praile"
adiacente allo Stadio.
Per le ragioni su esposte si chiede la rettifica e lo stralcio
della localizzazione L2, nonché l'eliminazione della previsione
nel P.R.G.C. delle destinazioni commerciali aggiuntive introdotte
dalla variante n. 56 e dalla variante n. 123 rispetto a quelle
originariamente previste sull'area dello Stadio che erano strettamente
legate alle attività sportive.
Le succitate osservazioni relativamente all'insediamento commerciale
ed alle problematiche connesse (aumento flussi di traffico) sono
già state formulate dalla Città di Venaria in riferimento
all'approvazione della variante parziale n. 56 al P.R.G.
Pertanto, per le controdeduzioni di merito non si può che
confermare quanto già formulato con la deliberazione di
approvazione della suddetta variante.
Ovvero, si osserva che già con la variante n. 31 di adeguamento
ai nuovi criteri di urbanistica commerciale si confermava la vocazione
a polo commerciale di grande rilievo urbano dell'area della Continassa
e quindi se ne prevedeva la localizzazione commerciale L2. Si
ricorda, altresì, che nella relazione illustrativa del
Piano Regolatore si riconosceva la suddetta area come "polo
di rango più elevato" e che "
il commercio
diventa, invece, funzione centrale del nuovo polo riconosciuto
a scala territoriale lungo corso Marche, a nord di corso Allamano,
ed ingrediente di rilievo in quelli previsti a Dora (Ambito 3
della Spina Centrale), Continassa e Lingotto".
Per quanto attiene al tema della viabilità dell'area si
evidenzia che la Città lo sta affrontando attraverso una
serie di interventi.
L'Amministrazione, infatti, ha in programma la realizzazione del
prolungamento del tratto nord di corso Marche tra corso Regina
Margherita e corso Ferrara, anche al fine di agevolare l'accessibilità
veicolare al nuovo impianto, inoltre, sta approfondendo il potenziamento
del trasporto pubblico utilizzando la linea ferroviaria Torino-Ceres,
e ha in corso la predisposizione di un progetto funzionale per
la realizzazione di una rotonda veicolare nell'intersezione fra
i corsi Toscana e Molise che modifica sostanzialmente l'assetto
viabile della zona consentendo una distribuzione più razionale
della circolazione veicolare.
Per quanto, invece, concerne l'osservazione presentata dal Settore
Strumentazione Urbanistica, si propone di inserire nella presente
variante al P.R.G. l'aggiornamento delle fasce di rispetto stradale
relative ai tratti di strada che circoscrivono il comprensorio
della Continassa, in coerenza con quanto disposto dal Nuovo Codice
della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione ed in anticipazione
di una variante generale relativa all'adeguamento delle fasce
di arretramento stradale, in fase di elaborazione.
A tal fine il Settore citato ritiene necessario, in coerenza con
altri provvedimenti analoghi assunti dalla Città, provvedere
all'aggiornamento dell'allegato tecnico del P.R.G. n. 7 "Fasce
di rispetto", sopprimendo, in particolare, le fasce di rispetto
stradale relative ai tratti della viabilità: strada comunale
di Altessano (tratto corso Grosseto - strada Druento), corso Grosseto
(tratto Altessano - corso Grande Torino), strada comunale di Druento
(tratto Altessano - Cascina Continassa). Il Settore chiede, altresì,
che venga integrata la Relazione illustrativa allegata alla variante.
Infatti, occorre osservare che, come rilevato dallo stesso Settore,
in materia di fasce di arretramento stradale il quadro tecnico
e normativo è mutato significativamente con l'entrata in
vigore del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992 n. 285)
e del relativo Regolamento Attuativo (D.P.R. 16 dicembre 2002
n. 495). Pertanto, si rende necessario armonizzare la "pianificazione
di settore" in materia di mobilità (Piano Urbano del
Traffico e Piano Urbano dei Parcheggi), conseguenti al Nuovo Codice
della Strada con alcune indicazioni del P.R.G. precedenti a detti
strumenti. In quest'ottica l'Amministrazione negli ultimi anni
ha già operato diversi adeguamenti abolendo le fasce di
rispetto per i tratti di vie urbane risultanti interne al nuovo
perimetro definito in applicazione del Codice della Strada.
Nel caso specifico il "Piano Urbano del Traffico e della
Mobilità delle persone" di Torino, elaborato in attuazione
del Nuovo Codice della Strada e approvato dal Consiglio Comunale
il 19 giugno 2002, comprende nel "Centro Abitato" l'intero
territorio Comunale fino al confine nord-ovest con Venaria, e,
ai sensi dell'art. 18 del Codice della Strada (art. 28 del Regolamento)
non sono previste fasce di rispetto stradale in tale ambito urbano.
L'osservazione presentata dal Settore Strumentazione Urbanistica
è stata recepita e di conseguenza sono stati adeguati gli
elaborati della variante, inoltre, gli uffici hanno predisposto
un testo coordinato della variante n. 123 che recepisce le indicazioni
nel merito formulate.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
del 21 aprile 1995, n. 3-45091;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa:
1) di prendere atto che sono pervenute n. 2 osservazioni presentate
nel pubblico interesse riportate in narrativa, formulate, rispettivamente,
nei termini dalla Città di Venaria Reale in data 26 ottobre
2005 (all. 1 - n. )
e fuori termine dal Settore Strumentazione Urbanistica (all. 2
- n. );
2) di prendere atto che con deliberazione del 2 ottobre 2005 n.
1433 - 425330 la Giunta Provinciale ha espresso parere favorevole
in merito alla variante n. 123, in quanto non presenta incompatibilità
con il Piano Terrritoriale di Coordinamento della Provincia, adottato
dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 (all. 3 - n. );
3) di approvare, nei contenuti formulati in narrativa, le controdeduzioni
alle osservazioni presentate e le conseguenti modifiche al testo
della variante da adottarsi;
4) di prendere atto, in particolare, che a seguito della osservazione
presentata dal Settore Strumentazione Urbanistica in materia di
fasce di arretramento stradale introdotta dal Nuovo Codice della
Strada (D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e Regolamento Attuativo D.P.R.
16 dicembre 2002 n. 495), è stato necessario integrare
i contenuti della variante, nonché predisporne per maggior
chiarezza di lettura il testo coordinato (all. 4 - n. );
5) di approvare, pertanto, in via definitiva la Variante parziale
n. 123 al vigente P.R.G., comprensiva, nella forma di testo coordinato,
delle modifiche apportate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni
presentate dal Settore Strumentazione Urbanistica.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.