Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 194
2005 10690/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 DICEMBRE 2005
(proposta dalla G.C. 1 dicembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 123 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA, 7 DELLA L.U.R. - STADIO DELLE ALPI IMMOBILI UBICATI NEL COMPRENSORIO DELLA CASCINA CONTINASSA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 133 del Consiglio Comunale del 19 settembre 2005 (mecc. 2005 04720/009) esecutiva in data 3 ottobre 2005, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 123 al vigente P.R.G. relativa all'Ambito "4.23 Stadio delle Alpi".
La suddetta deliberazione è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 27 settembre 2005 al 26 ottobre 2005. Dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopraccitato e sul B.U.R. del 6 ottobre 2005.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione è pervenuta al Protocollo Generale n. 1 osservazione presentata nel pubblico interesse alla quale occorre controdedurre.
E', stata, inoltre, presentata da parte degli uffici (Settore Strumentazione Urbanistica) una osservazione di carattere tecnico, di seguito riportata.
La deliberazione in oggetto è stata, trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/1977 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione del 2 ottobre 2005 n. 1433-425330 2005 ha espresso parere favorevole in merito alla Variante in quanto non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
I contenuti dell'osservazione della Città di Venaria, peraltro già noti alla Città in quanto discussi con la variante parziale n. 56 sono i seguenti.
Viene osservato che il P.R.G. di Torino individua la zona circostante lo Stadio delle Alpi come un'area di lacuna del servizio commerciale non tenendo così conto degli insediamenti commerciali presenti nel Comune di Venaria e confinanti con il Comune di Torino. Pertanto, non si ritiene che sussistano i parametri per il riconoscimento della localizzazione commerciale L2 per l'area dello Stadio delle Alpi.
Nel merito di tale osservazione si precisa che l’individuazione della localizzazione di tipo L2 non è oggetto di riconoscimento con il presente atto, ma discende dalla Variante n. 31 (Deliberazione del Consiglio Comunale 4 febbraio 2002 mecc. 2001 11496/009) di adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici alla disciplina regionale vigente (D.Lgs. 114/1998, Legge Regionale 28/1999). In quella sede, pertanto, era stata verificata l’applicazione dei criteri regionali per il riconoscimento della localizzazione L2. Tale individuazione, peraltro, è già stata valutata e ritenuta corretta dalla Conferenza dei Servizi regionale competente, ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 114/1998, ai fini dell’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita (ovvero superiori ai 2.500 mq. di superficie di vendita).
L'osservazione riporta, inoltre, la considerazione che l'insediamento di nuove destinazioni commerciali nell'area dello Stadio comporterà "ingenti scompensi alle attività presenti nel Comune di Venaria con enormi ripercussioni in ordine alla perdita di posti di lavoro". Viene valutato, infine, che il suddetto insediamento causerà un aumento del traffico sul territorio di Venaria ed in particolare sul quartiere "Gallo Praile" adiacente allo Stadio.
Per le ragioni su esposte si chiede la rettifica e lo stralcio della localizzazione L2, nonché l'eliminazione della previsione nel P.R.G.C. delle destinazioni commerciali aggiuntive introdotte dalla variante n. 56 e dalla variante n. 123 rispetto a quelle originariamente previste sull'area dello Stadio che erano strettamente legate alle attività sportive.
Le succitate osservazioni relativamente all'insediamento commerciale ed alle problematiche connesse (aumento flussi di traffico) sono già state formulate dalla Città di Venaria in riferimento all'approvazione della variante parziale n. 56 al P.R.G.
Pertanto, per le controdeduzioni di merito non si può che confermare quanto già formulato con la deliberazione di approvazione della suddetta variante.
Ovvero, si osserva che già con la variante n. 31 di adeguamento ai nuovi criteri di urbanistica commerciale si confermava la vocazione a polo commerciale di grande rilievo urbano dell'area della Continassa e quindi se ne prevedeva la localizzazione commerciale L2. Si ricorda, altresì, che nella relazione illustrativa del Piano Regolatore si riconosceva la suddetta area come "polo di rango più elevato" e che "…il commercio diventa, invece, funzione centrale del nuovo polo riconosciuto a scala territoriale lungo corso Marche, a nord di corso Allamano, ed ingrediente di rilievo in quelli previsti a Dora (Ambito 3 della Spina Centrale), Continassa e Lingotto".
Per quanto attiene al tema della viabilità dell'area si evidenzia che la Città lo sta affrontando attraverso una serie di interventi.
L'Amministrazione, infatti, ha in programma la realizzazione del prolungamento del tratto nord di corso Marche tra corso Regina Margherita e corso Ferrara, anche al fine di agevolare l'accessibilità veicolare al nuovo impianto, inoltre, sta approfondendo il potenziamento del trasporto pubblico utilizzando la linea ferroviaria Torino-Ceres, e ha in corso la predisposizione di un progetto funzionale per la realizzazione di una rotonda veicolare nell'intersezione fra i corsi Toscana e Molise che modifica sostanzialmente l'assetto viabile della zona consentendo una distribuzione più razionale della circolazione veicolare.
Per quanto, invece, concerne l'osservazione presentata dal Settore Strumentazione Urbanistica, si propone di inserire nella presente variante al P.R.G. l'aggiornamento delle fasce di rispetto stradale relative ai tratti di strada che circoscrivono il comprensorio della Continassa, in coerenza con quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione ed in anticipazione di una variante generale relativa all'adeguamento delle fasce di arretramento stradale, in fase di elaborazione.
A tal fine il Settore citato ritiene necessario, in coerenza con altri provvedimenti analoghi assunti dalla Città, provvedere all'aggiornamento dell'allegato tecnico del P.R.G. n. 7 "Fasce di rispetto", sopprimendo, in particolare, le fasce di rispetto stradale relative ai tratti della viabilità: strada comunale di Altessano (tratto corso Grosseto - strada Druento), corso Grosseto (tratto Altessano - corso Grande Torino), strada comunale di Druento (tratto Altessano - Cascina Continassa). Il Settore chiede, altresì, che venga integrata la Relazione illustrativa allegata alla variante.
Infatti, occorre osservare che, come rilevato dallo stesso Settore, in materia di fasce di arretramento stradale il quadro tecnico e normativo è mutato significativamente con l'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992 n. 285) e del relativo Regolamento Attuativo (D.P.R. 16 dicembre 2002 n. 495). Pertanto, si rende necessario armonizzare la "pianificazione di settore" in materia di mobilità (Piano Urbano del Traffico e Piano Urbano dei Parcheggi), conseguenti al Nuovo Codice della Strada con alcune indicazioni del P.R.G. precedenti a detti strumenti. In quest'ottica l'Amministrazione negli ultimi anni ha già operato diversi adeguamenti abolendo le fasce di rispetto per i tratti di vie urbane risultanti interne al nuovo perimetro definito in applicazione del Codice della Strada.
Nel caso specifico il "Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone" di Torino, elaborato in attuazione del Nuovo Codice della Strada e approvato dal Consiglio Comunale il 19 giugno 2002, comprende nel "Centro Abitato" l'intero territorio Comunale fino al confine nord-ovest con Venaria, e, ai sensi dell'art. 18 del Codice della Strada (art. 28 del Regolamento) non sono previste fasce di rispetto stradale in tale ambito urbano.
L'osservazione presentata dal Settore Strumentazione Urbanistica è stata recepita e di conseguenza sono stati adeguati gli elaborati della variante, inoltre, gli uffici hanno predisposto un testo coordinato della variante n. 123 che recepisce le indicazioni nel merito formulate.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3-45091;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa:
1) di prendere atto che sono pervenute n. 2 osservazioni presentate nel pubblico interesse riportate in narrativa, formulate, rispettivamente, nei termini dalla Città di Venaria Reale in data 26 ottobre 2005 (all. 1 - n.                ) e fuori termine dal Settore Strumentazione Urbanistica (all. 2 - n.                );
2) di prendere atto che con deliberazione del 2 ottobre 2005 n. 1433 - 425330 la Giunta Provinciale ha espresso parere favorevole in merito alla variante n. 123, in quanto non presenta incompatibilità con il Piano Terrritoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 (all. 3 - n.                 );
3) di approvare, nei contenuti formulati in narrativa, le controdeduzioni alle osservazioni presentate e le conseguenti modifiche al testo della variante da adottarsi;
4) di prendere atto, in particolare, che a seguito della osservazione presentata dal Settore Strumentazione Urbanistica in materia di fasce di arretramento stradale introdotta dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e Regolamento Attuativo D.P.R. 16 dicembre 2002 n. 495), è stato necessario integrare i contenuti della variante, nonché predisporne per maggior chiarezza di lettura il testo coordinato (all. 4 - n.                );
5) di approvare, pertanto, in via definitiva la Variante parziale n. 123 al vigente P.R.G., comprensiva, nella forma di testo coordinato, delle modifiche apportate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate dal Settore Strumentazione Urbanistica.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.