Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 113
2005 10495/010

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006
(proposta dalla G.C. 6 dicembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DEL COMPLESSO SPORTIVO "CENISIA" SITO IN VIA CESANA N. 12. MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Il complesso sportivo denominato "Cenisia" è sito tra via Cesana, corso Vittorio Emanuele II, via Revello e comprende l'impianto sportivo, il giardino pubblico ed i locali pertinenziali. In particolare è composto da un campo da calcio con relative tribune, un campo da calcetto, gli spogliatoi con annesse docce, dei prefabbricati adibiti a ufficio e magazzino, l'ex alloggio di custodia adibito a sede sociale dell'Associazione; fanno inoltre parte del complesso i locali pertinenziali sottostanti ed adiacenti le tribune ed il giardino pubblico sito tra le vie Cesana e Revello su C.so Vittorio Emanuele II. Il complesso sportivo è individuato negli inventari dei beni immobili della Città al n. 568 - Indisponibili - gruppo 2 categoria 10, partita catastale n. 1292986 foglio 1224 particella n. 538 sub 3 (via Cesana 12 p.t.), sub 4 (corso Vittorio Emanuele n.178 - 181 - 187/ A, p.t.), sub 5 (via Cesana n. 6 p.t.).
La Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 ottobre 1996 (mecc. 9605625/10), ha assegnato la gestione dell'impianto sportivo in oggetto all'Associazione Sportiva Borgata Cenisia (ora Associazione Sportiva Cenisia), per una durata di anni cinque fino al 30 giugno 2001.
Con deliberazione del 24 aprile 1997 (mecc. 9702655/46), esecutiva dal 18 maggio 1997 la Giunta Comunale ha affidato la gestione, con scadenza il 30 giugno 2001, del giardino pubblico sito tra le vie Revello, Cesana e il Corso Vittorio Emanuele II alla succitata Associazione che si è assunta l'onere di provvedere all'apertura e chiusura al pubblico dello stesso, includendo, in tale concessione, anche i locali sottostanti e adiacenti alle tribune che costituiscono una pertinenza dell'impianto sportivo e formano con il giardino un'unica cosa.
Successivamente il concessionario ha richiesto un’ulteriore proroga sino al 30 giugno 2016, motivando tale richiesta con la necessità di eseguire nuove opere di miglioria, quali l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione del campo di calcio, la costruzione di un campo di calcio a cinque ed a fronte degli oneri a proprio carico per la conduzione e la manutenzione ordinaria del giardino pubblico, l’apertura e chiusura dello stesso e relativa custodia.
Alla luce di quanto realizzato dall'Associazione Sportiva Borgata Cenisia nell'intero complesso, giardino pubblico, locali pertinenziali e impianto sportivo; visto l'intendimento della Società di apportare nuove migliorie che rivalutavano il patrimonio della Città; considerato l'impegno dimostrato nella conduzione dell'impianto sportivo dell'Associazione concessionaria, il Consiglio Comunale, con deliberazione del 28 marzo 2001 (mecc. 2001 01673/10), esecutiva dal 13 aprile 2001, accogliendo la proposta della Circoscrizione 3, approvava il rinnovo della concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo denominato Cenisia all'Associazione Sportiva Borgata Cenisia, per anni quindici a partire dal 1° luglio 2001 fino al 30 giugno 2016.
La convenzione è stata sottoscritta dall'Associazione, nella persona del Rappresentante legale, in data 22 gennaio 2002 - R.C.U. n. 5111 (all. 1 - n.            ).
Nel marzo 2002 l'Associazione Sportiva Borgata Cenisia ha assunto la nuova denominazione di Associazione Sportiva Cenisia ed ha approvato un nuovo Statuto.
Il complesso sportivo in oggetto presenta la peculiarità di essere inserito in un contesto urbano densamente popolato, essere coinvolto nella gestione di un giardino pubblico molto frequentato da anziani e da famiglie con bambini, essere provvisto di locali pertinenziali in grado di assolvere funzioni diverse, nei quali si sono consolidate nel corso degli anni un'attività di ristorazione ed un servizio socio-educativo della Città (Centro Gioco).
L'evoluzione della struttura ha visto ampliarsi, attraverso un'attività di somministrazione regolarmente autorizzata, il servizio di bar-ristorante, rivolto ai frequentatori dell'impianto sportivo e del giardino pubblico. Conseguenza di ciò è stato, in questi ultimi anni, un incremento dell'attività commerciale contemporaneamente accompagnato da un consolidamento dell'attività sociale sviluppatasi nell'ambito del Centro gioco "La Filastrocca", entrambe favorite dall'essere localizzate tra un impianto sportivo ed un giardino pubblico molto frequentati. Si è così delineata una nuova configurazione dovuta agli interventi di ristrutturazione effettuati dal concessionario, che hanno ampliato la fruibilità della struttura adeguandola all'evoluzione della domanda e al consolidarsi di attività complementari capaci di offrire ai cittadini diverse modalità d'uso del proprio tempo libero.
Pertanto, tenuto conto che l'art. 16 della convenzione vigente prevede la possibilità che l'Amministrazione effettui periodicamente una valutazione del complesso sportivo e delle sue pertinenze per un eventuale adeguamento del canone e considerato che il concessionario stesso ha convenuto sulla necessità di darne anticipata attuazione modificando l'atto negoziale in merito all'aspetto patrimoniale del canone, la Circoscrizione 3 ha provveduto ad acquisire la valutazione del canone commerciale dell'impianto in oggetto da parte della Divisione Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari che, relativamente alle parti date in concessione, risulta essere di 86.143,00 Euro/anno così suddivisa:
- per la parte sportiva (campo calcio, campo calcetto, spogliatoi, uffici, servizi, ex alloggio di custodia): 40.655,00 Euro/anno;
- per i locali ad uso bar-ristorante: 37.184,00 Euro/anno;
- per il locale ad uso centro-gioco: 8.304,00 Euro/ anno.
Il Consiglio Circoscrizionale n. 3 pertanto, con deliberazione del 21 luglio 2005 (mecc. 2005 05669/086) esecutiva dal 7 agosto 2005 (all. 2 - n.              ), analizzata la valutazione patrimoniale dalla quale si evince un frazionamento dell'impianto in tre aree in ragione della diversa destinazione d'uso: uno spazio destinato alla attività sportiva (l'impianto sportivo in senso stretto), un'area sociale, in quanto destinata all'assolvimento di una funzione di tipo sociale (locale ad uso centro-gioco) ed un'area a prevalente uso commerciale, ha proposto di applicare un canone annuo complessivo arrotondato pari ad Euro 15.080,00 IVA compresa. Detto canone è stato così ottenuto:
- relativamente alla parte sportiva dell'impianto: un abbattimento pari al 90% della valutazione patrimoniale riferita alla parte sportiva e quindi un canone parziale annuo di Euro 4.065,50, in analogia con quanto proposto per impianti analoghi, valutata la tipologia, l'uso sociale e la collocazione territoriale dell'impianto sportivo;
- relativamente all'area utilizzata come centro gioco: un abbattimento del 90% della valutazione patrimoniale riferita alla parte ad uso sociale del complesso e quindi un canone parziale annuo di Euro 830,40. La Circoscrizione ha rilevato che la stessa rappresenta un'opportunità ludico - relazionale qualificata sul piano educativo per i bambini non iscritti al nido e un ulteriore sostegno alle famiglie che già utilizzano i nidi d'infanzia e che necessitano di un ulteriore servizio più funzionale alle loro esigenze. Il concessionario, infatti, ospita nei locali pertinenziali l'Agenzia educativa CEMEA che gestisce per conto della Città un servizio educativo, denominato Centro gioco "La Filastrocca", rivolto ai bambini di 0 - 6 anni ed alle loro famiglie residenti sul territorio della circoscrizione. Questo servizio offre ai bimbi spazi dove socializzare e sviluppare competenze di tipo cognitivo e affettivo relazionale ed agli adulti un punto di aggregazione dove confrontarsi su problemi comuni, elaborare rapporti di fiducia con altre persone e riflettere sui possibili modelli educativi;
- relativamente ai locali adibiti a bar ristorante: un abbattimento pari al 72,61% della valutazione patrimoniale e quindi un canone parziale annuo di Euro 10.184,70 considerata la rinnovata disponibilità espressa dal concessionario di provvedere alla gestione del giardino, cioè alla sua custodia, apertura, chiusura, pulizia e manutenzione, gestione che, se fosse a carico della Città, comporterebbe un onere stimato dalla Circoscrizione 3 in circa Euro 30.000,00;
- relativamente al giardino, considerato ai fini della concessione una pertinenza dell'impianto sportivo, la Circoscrizione 3 non lo ritiene rilevante ai fini della determinazione del canone sia per la natura pubblica in ragione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività che per la sua importanza specifica; il parco rappresenta infatti un importante luogo di aggregazione, di gioco e di memoria storica per i cittadini della circoscrizione ed in quanto area verde migliora la qualità della vita sociale della popolazione insediata sul territorio.
Con il provvedimento (mecc. 2005 05669/086) sopracitato il Consiglio di Circoscrizione 3, in relazione alla convenzione vigente ed ai rapporti intercorsi ed intercorrenti tra la Città e l'Associazione Sportiva Cenisia, ha preso atto che il concessionario si occupa direttamente della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso, compreso il giardino pubblico, ad esclusione della manutenzione degli impianti idrico ed elettrico del giardino pubblico, come descritto in dettaglio nella convenzione, che l'Associazione ha provveduto nel corso dei decenni a realizzare a sue spese ingenti opere di miglioria e che, in relazione alle opere che hanno dato origine alla proroga della concessione fino al 2016, queste risultano in parte già essere state realizzate, come nel caso della sostituzione dell'impianto di illuminazione del campo da calcio.
Ha altresì preso atto che, per quanto riguarda gli anni 1997-1998, la Città, in mancanza di strumenti atti a quantificare l'effettivo consumo d'acqua, ha provveduto ad effettuare una stima teorica del costo da addebitare al concessionario il quale sta rispettando gli impegni assunti con la Città adempiendo, nei termini e con le modalità fissate dalla Civica Amministrazione, ai pagamenti periodici delle rate del piano di rientro.
Sempre in relazione alle utenze, rilevato che permangono intestati alla Città i contatori relativi alle due prese idriche che forniscono l'acqua all'intero complesso Cenisia, comprendente l'impianto sportivo, il giardino pubblico ed i locali pertinenziali, il Consiglio di Circoscrizione ha ritenuto opportuno dare piena applicazione alla concessione vigente che prevede, tra l'altro, che siano a carico della Città le spese dell'acqua erogata per la manutenzione del giardino e per l'impianto sportivo e a carico del concessionario le spese relative ai consumi idrici di tutti i fabbricati oggetto della convenzione.
Pertanto, al fine di determinare il consumo effettivo dell'utenza in argomento, in particolare in relazione ai locali adibiti a ristorante-bar, ed il corrispettivo dovuto per tale consumo dal concessionario, questi si è impegnato ad installare due prese idriche separate o misuratori filiali per la ripartizione e la misurazione dei consumi e a rilevare tramite i suddetti contatori filiali i dati relativi al consumo idrico ogni 31 gennaio e a comunicarli alla Divisione Patrimonio e per conoscenza alla Circoscrizione 3. Il concessionario si è impegnato altresì a corrispondere quanto dovuto, calcolato e richiesto dalla Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo per il consumo idrico relativo al periodo di vigenza dell'attuale concessione e per il periodo pregresso.
In ottemperanza alla concessione vigente, il concessionario ha provveduto a volturarsi le utenze relative all'energia elettrica e al gas metano; contestualmente la Città ha provveduto alla presa in carico dell'impianto di illuminazione del giardino pubblico.
Visto che per il giardino di pertinenza dell'impianto, che non è oggetto di concessione, il concessionario è disponibile ad assumersi la gestione, la pulizia, la manutenzione e la relativa custodia con oneri a carico dello stesso stimati dalla Circoscrizione 3 in Euro 30.000,00.
Alla luce di quanto su esposto, esaminata la proposta circoscrizionale, vista la comprovata disponibilità del concessionario ad effettuare continue opere migliorative a beneficio della collettività, ammodernando le strutture esistenti e realizzandone di nuove, accrescendo così il valore dell'intero complesso sportivo.
Rilevata inoltre l'importanza del complesso Cenisia nell'ambito della pratica sportiva cittadina, anche alla luce del recente successo della squadra Cenisia nel campionato di 1^ Categoria 2004/2005, interpretato positivamente con lo spirito dilettantistico caratteristico della Società, si intende confermare il pubblico interesse alla concessione in gestione sociale all'Associazione Sportiva Cenisia, deliberata dal Consiglio Comunale il 28 marzo 2001 con provvedimento (mecc. 2001 01673/10) esecutivo dal 13 aprile 2001 e proporre di modificare la convenzione, approvata con la suddetta deliberazione, per quanto concerne il solo canone e la cauzione definitiva ad esso correlata.
Il canone complessivo per l'utilizzo dell'impianto sito in via Cesana n. 12 che si ritiene di fissare in Euro 16.051,00 IVA compresa dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione n. 3 in rate mensili anticipate. Detto canone sarà corrisposto a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento e sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT.
Il concessionario dovrà inoltre provvedere ad integrare la cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali (Lire 5.000.000 pari ad Euro 2.582,28) di Euro 6.245,77.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la modifica del canone annuo della concessione per la gestione sociale dell'impianto sportivo sito in via Cesana n. 12, a favore dell'Associazione Sportiva Cenisia, elevandolo ad Euro 16.051,00 IVA compresa.
Detto canone sarà corrisposto a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione n. 3 in rate mensili anticipate.
Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o provvedimenti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell’art. 1373 del c.c. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento di eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati;
2) di approvare l'integrazione della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali dal concessionario (Lire 5.000.000 pari a Euro 2.582,28) di Euro 6.245,77. La predetta integrazione potrà essere effettuata tramite polizza assicurativa, fidejussone bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città.
Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza assicurativa, essa potrà essere di durata quinquennale. Il concessionario in questo caso si impegna a presentare agli uffici della Circoscrizione n. 3, prima della predetta scadenza, la polizza di rinnovo o altra polizza di durata quinquennale e così fino alla scadenza della concessione. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 3 e 17 della convenzione vigente senza indennizzo alcuno a favore del concessionario.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.
La convenzione sottoscritta in data 22 gennaio 2002 - R.C.U. n. 5111, resta salva in ogni altra sua parte.