Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 41
2005 10325/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 6 dicembre 2005)

OGGETTO: ART. 26 COMMA 22 DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. - PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II - D.M. 27 DICEMBRE 2001 E 30 DICEMBRE 2002. REALIZZAZIONE SERRE BIO-CLIMATICHE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Tricarico.

La Legge n. 21 dell'8 febbraio 2001, "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta d'alloggi in locazione", ha promosso un programma innovativo, in ambito urbano, denominato "Contratti di Quartiere II", da realizzarsi in zone caratterizzate da diffuso degrado socio-ambientale ed edilizio.

Il programma è finalizzato ad incrementare, con la partecipazione d'investimenti privati, la dotazione d'infrastrutture nei quartieri degradati di comuni a più forte disagio abitativo ed occupazionale e, al contempo, a favorire interventi atti ad incrementare l'occupazione, l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

Il 27 dicembre 2001, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il richiamato programma, prevedendo la partecipazione finanziaria regionale in misura uguale a quella statale; nel giugno 2003 la Giunta della Regione Piemonte ha aderito al programma innovativo in ambito urbano, denominato "Contratto di Quartiere II", co-finanziando il programma nella misura di Euro 41.295.269,32.

La Città di Torino, da parte sua, ha da diversi anni avviato programmi complessi di rigenerazione urbana quali i P.R.U. di c.so Grosseto, via Artom e via Ivrea, il PIC Urban II di Mirafiori Nord, nonché il Contratto di Quartiere di via Arquata.

In questo quadro articolato e complesso, l'opportunità offerta dal Bando regionale per il finanziamento dei "Contratti di Quartiere II" è particolarmente significativa, ed è stata colta dall'Amministrazione comunale per promuovere la candidatura di tre aree della città ancora segnate dal degrado e dalla marginalità.

La Giunta Comunale nel giugno 2003 ha, pertanto, approvato la partecipazione della Città di Torino al concorso regionale per il finanziamento del Programma di recupero urbano denominato "Contratti di Quartiere II", con l'individuazione degli ambiti di via Dina, via Ghedini e via Parenzo.

Nell'aprile 2004 la Giunta Comunale ha approvato le proposte di programma relative agli ambiti di via Dina e via Ghedini, approvando contestualmente i relativi progetti preliminari ai sensi della Legge 109/1995 e s.m.i..

Per rispondere pienamente alle richieste del bando, in termini di sperimentazione edilizia, tramite la realizzazione di opere che migliorino le caratteristiche bio-climatiche degli edifici, la progettazione architettonica relativa ai Contratti di Quartiere di via Dina e via Ghedini ha previsto la realizzazione di serre bio-climatiche sui balconi delle case di Edilizia Residenziale Pubblica.

Tali serre risultano di notevole efficacia per quanto riguarda il risparmio energetico durante la stagione fredda, permettendo tra l'altro agli abitanti, appartenenti alle fasce deboli della popolazione, di veder calare il costo complessivo della spesa per il riscaldamento tradizionale.

Appare inoltre evidente che minori consumi di combustibili fossili non fanno altro che migliorare la qualità dell'aria cittadina, contribuendo a ridurre il prelievo di fonti energetiche non rinnovabili.

Gli edifici di E.R.P. di via Dina e di via Ghedini/Gallina sono classificati dalle N.U.E.A. del P.R.G. vigente all'art. 26 comma 6 come "edifici di valore documentario" (gruppo 4).

Detti edifici sono soggetti alle prescrizioni dell'art. 26 delle N.U.E.A. di P.R.G. e in particolare alle indicazioni contenute nella tabella tipi di intervento ammissibili, che nello specifico prevede per le parti degli edifici quanto segue:

- Esterno degli edifici su spazi pubblici: interventi di Risanamento Conservativo (RIS);
- Sistema distributivo: Ristrutturazione Edilizia (RIE);
- Cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi: interventi di Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia.

Detti interventi sono da attuarsi secondo le definizioni contenute nell'allegato A alle N.U.E.A. di P.R.G. "Definizioni dei tipi di intervento relativi agli edifici compresi nella zona centrale storica (art. 10) e di particolare interesse storico e caratterizzanti il tessuto storico (art. 26)".

Ai sensi del vigente Codice del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), prima dell'attuazione degli interventi occorre acquisire il parere favorevole della competente Soprintendenza ai Beni architettonici e per il Paesaggio.

Nell'ambito degli interventi di cui trattasi, la realizzazione di serre bio-climatiche risulta un adeguamento funzionale, in contrasto con i disposti del P.R.G., poiché non previsto nella tabella degli interventi ammessi per gli edifici così classificati secondo le definizioni del sopracitato allegato A alla N.U.E.A..

In data 12 maggio 2005 la Commissione Igienico Edilizia (C.I.E.), esaminato il progetto, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, subordinandolo, però all'adozione della procedura di cui all'art. 26 comma 23 bis, che prevede la possibilità di ammettere interventi in aggiunta rispetto a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento.

Trattandosi, tuttavia, di edifici con funzioni di pubblico interesse si ritengono applicabili i disposti dell'art. 26 comma 22 delle N.U.E.A., che recita: "Per tutti gli edifici "di particolare interesse storico" o "caratterizzanti il tessuto storico" destinati a funzioni di pubblica utilità sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio Comunale, interventi edilizi di adeguamento alle esigenze funzionali, in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento".

Al fine di consentire la realizzazione di serre bio-climatiche è quindi necessario ammettere interventi aggiuntivi rispetto a quelli prescritti nella tabella dei tipi di intervento di cui all'allegato A alle N.U.E.A. di P.R.G. che, ai sensi dell'art. 26 comma 22 delle N.U.E.A. del P.R.G., possono essere assentiti con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Pertanto la presente Deliberazione assume valore di assenso alla realizzazione delle serre bio-climatiche in deroga alle prescrizioni del P.R.G., subordinatamente al parere favorevole della stessa Soprintendenza.

L'intervento sui complessi di via Dina e via Ghedini/Gallina saranno classificati come "risanamento conservativo" ai sensi dell'allegato A, art. 26 delle N.U.E.A. in edifici vincolati dal P.R.G. come "edifici di valore documentario" (gruppo 4) comprendente anche gli interventi aggiuntivi sopra richiamati.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per quanto espresso in narrativa qui integralmente richiamato:

1) di approvare la realizzazione di serre bio-climatiche negli edifici di E.R.P. di via Dina e di via Ghedini, inseriti nei Contratti di Quartiere II, in deroga alle prescrizioni del P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. dello stesso P.R.G., come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.