Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 40
2005 10321/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 6 dicembre 2005)

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8 DELLA L.R. 56/1977 E AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 32 DELLE NUEA, RELATIVO AL RESTAURO E COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA PRINCIPE AMEDEO, 54 PER L'INSEDIAMENTO DI UN NUOVO NIDO D'INFANZIA.

Proposta dell'Assessore Viano.

L'immobile di proprietà pubblica, oggetto del presente provvedimento, è sito in via Principe Amedeo n. 54, in un'area ricompresa dal P.R.G. all'interno della Zona Urbana centrale storica, nella quale gli interventi ammessi dall'art. 10 delle N.U.E.A. sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente, attraverso una corretta lettura dei valori storici e delle trasformazioni urbane che hanno caratterizzato la città.

Il Settore Edilizia Scolastica ha previsto di insediare nel fabbricato, di origine seicentesca, un nuovo asilo nido per 60 bambini, ricostituendo la frattura compositiva urbana che risulta evidente su via Principe Amedeo, ma anche dalla parte interna verso il cortile; le parti residue del fabbricato originario sono state, infatti, transennate lungo la via e puntellate con opere provvisorie, finalizzate a salvaguardare la pubblica incolumità.

L'immobile è inserito in un complesso di aree destinate dal Piano Regolatore a Servizi Pubblici "S" ed in particolare: lettera "a" - attrezzature di interesse comune, lettera "s" - istruzione superiore e lettera "i" - istruzione inferiore.

L'opera pubblica è, quindi, compatibile con la destinazione urbanistica, poiché in tale complesso di servizi pubblici è prevista anche la destinazione a istruzione inferiore, ma risulta, invece, non del tutto compatibile con gli interventi ammessi e stabiliti dalla specifica tabella dell'articolo 10, comma 22 delle N.U.E.A., che, per il fabbricato in questione, riconosciuto tra gli Edifici di rilevante interesse con presenza storica, prevede:

1. sul fronte verso l'esterno degli edifici su spazi pubblici: interventi fino al risanamento;

2. nel sistema distributivo: interventi sino al risanamento;

3. nelle fronti verso cortili: interventi sino alla ristrutturazione edilizia;

4. all'interno dei corpi di fabbrica: interventi fino al restauro conservativo.

Nell'inquadrare gli interventi proposti nel progetto definitivo e valutarne la correttezza, a fronte dei tipi di intervento previsti dall'art. 10 comma 22, si è considerato: in primo luogo che l'intervento integra il recupero del rudere di un edificio di considerevole valore documentario, il quale ha, però, perso i suoi connotati originari, assai scarsamente documentati e solo parzialmente ipotizzabili sulla base di deduzioni attuali. In secondo luogo che il progetto, a partire dal preliminare, è stato formulato e sviluppato in confronto diretto con la competente Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, ottenendone il "nulla osta", che rimanda, per la parte di nuova edificazione, alla verifica della rispondenza dei parametri previsti dal PRG da parte degli uffici comunali.

Si è dunque ritenuto di adottare le indicazioni delle N.U.E.A. per quanto riguarda l'esistente porzione di fabbricato storico e proporne però un'integrazione tipologicamente e formalmente distinta, atta a soddisfare i requisiti necessari alla nuova destinazione d'uso nella piena conformità dei vincoli igienico-sanitari (come da approvazione della competente ASL in data 1° giugno 2005).

Nel progetto dell'asilo nido si prevede, per il fronte verso l'esterno, il mantenimento delle caratteristiche di forma complessiva del volume e dell'altezza del cornicione su via, così come esplicitamente richiesto da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, intervento riconducibile in parte a restauro conservativo e in parte a ristrutturazione edilizia. Relativamente al sistema distributivo, così come suggerito dalla sopracitata Soprintendenza, si mantiene intatta la struttura a volte, con la formazione di un corpo del tutto esterno ed indipendente per i collegamenti verticali, allo stato attuale completamente assenti, realizzando un intervento di ristrutturazione edilizia.

Per quanto riguarda i fronti verso cortili si mantiene inalterata la sagoma dell'edificio esistente e viene creato un avancorpo distanziato dal rudere di edificio di circa 2 metri, contenente il vano scala e gli impianti di traslazione verticale, per permettere il collegamento ai vari livelli, realizzando opere di ristrutturazione edilizia.

Infine, il nuovo volume costruito sopra le fondamenta della struttura originale è riconducibile a intervento di ristrutturazione edilizia.

Gli interventi il progetto, non previsti dal P.R.G., possono essere ammessi, secondo quanto stabilito al comma 32 art. 10 delle N.U.E.A., poiché lo stato di degrado rende di fatto impraticabile il recupero dell'edificio secondo i criteri del Piano Regolatore e per la nuova destinazione; in questi casi l'Amministrazione mediante atto deliberativo del Consiglio Comunale ha facoltà di approvare interventi maggiori di quelli normalmente consentiti e pertanto si rende necessario, in via straordinaria, autorizzare gli interventi previsti in progetto attraverso le procedure stabilite dall'articolo e dal comma sopra richiamato.

In merito al vincolo archeologico di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 5 delle N.U.E.A., si osserva che i locali interrati rimarranno inutilizzati, e nel sedime del cortile verrà realizzata un'area verde attrezzata con uno scavo non superiore a 40 cm..

Considerata la notevole valenza del nuovo asilo nido per il quartiere e l'opportunità di riqualificazione in via definitiva di un area ormai da tempo degradata e in stato di abbandono, visto il parere favorevole della Soprintendenza che "…approva le opere così come descritte in quanto rispettose delle preesistenze" e per la parte di nuova edificazione rimanda agli uffici comunali per verificarne la rispondenza ai parametri del P.R.G. vigente, l'Amministrazione ritiene che vi siano i presupposti di pubblico interesse alla predisposizione di un provvedimento di variazione urbanistica ai sensi dei combinati disposti dell'articolo 17 comma 8, lettera f) della Legge Urbanistica Regionale e ai sensi dell'art. 10 comma 32 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G..

Pertanto, in relazione a quanto sopra con l'approvazione del presente provvedimento l'Amministrazione Comunale autorizza, diversamente da quanto ammesso dalla tabella dall'art. 10 comma 22, l'intervento di completamento con nuova edificazione dell'edificio nella parte interna verso il cortile e complessivamente gli interventi previsti per la realizzazione dell'asilo nido, così come illustrati nel progetto dell'opera pubblica e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio con parere del 4 luglio 2005.

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, non varia la quantità di aree per servizi già presenti nel P.R.G. e costituisce variazione allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 17 comma 8 lettera f) della Legge Urbanistica Regionale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.U.R. e dell'art. 10 comma 32 delle N.U.E.A., la variazione al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente il restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo, 54 per l'insediamento di un nuovo nido d'infanzia, come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. da 1 a 6 - nn.                    ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.