Divisione Ambiente e Verde
Settore Gestione Verde
n. ord. 67
2005 10310/046
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO.
Proposta dell'Assessore Ortolano.
Il patrimonio verde della Città di
Torino rappresenta una componente di primaria importanza dell'ambiente
urbano per le innumerevoli funzioni che esso svolge a beneficio
dell'uomo e per gli aspetti culturali, architettonici, estetici,
ornamentali e storici che valorizzano il contesto metropolitano.
L'Amministrazione Comunale, consapevole dell'esistenza nella nostra
città di tale notevole patrimonio, sia pubblico che privato,
costituito da alberate, parchi e giardini storici, parchi urbani,
fluviali e collinari, boschi e dal cosiddetto "verde di quartiere",
si impegna costantemente a porre in essere tutte le misure necessarie
a salvaguardarlo e tutelarlo.
Per far fronte a questo impegno, nel 1993 l'Amministrazione
Comunale si è dotata di un "Regolamento dei lavori
di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate"
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre
1993 (mecc. 9307498/46) esecutiva dal 4 febbraio 1994, volto a
normare i lavori di ripristino conseguenti a manomissione del
suolo verificatasi in presenza di aree verdi e alberate. Successivamente,
il nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038)
esecutiva dal 3 gennaio 2005, ha inserito al suo interno norme
specifiche per la salvaguardia, la formazione e la tutela del
verde sia pubblico che privato, che ha assunto fino ad oggi la
funzione di normare la gestione del patrimonio esistente, senza
tuttavia entrare nel merito degli aspetti ambientali, storici
e culturali legati alle alberature e in generale al verde cittadino.
Per questi motivi l'Amministrazione Comunale
ha ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altre città
italiane e dopo un attento confronto con queste ultime, di un
Regolamento volto a disciplinare in modo specifico e dettagliato
la tutela e la salvaguardia del verde urbano, sia pubblico che
privato.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del
18 ottobre del 2004 (mecc. 2004 04834/002) esecutiva dal 1. novembre
2004 l'Amministrazione Comunale ha pertanto conferito alla Divisione
Ambiente e Verde il compito di redigere il testo di un "Regolamento
per la tutela del verde pubblico e privato" ed il compito
di effettuare contestualmente una revisione ed integrazione in
alcune parti del "Regolamento dei lavori di ripristino".
In attuazione della deliberazione di cui sopra,
ed in conformità alle indicazioni da essa fornite, il Settore
Gestione Verde della Città di Torino ha provveduto a predisporre
una proposta di "Regolamento del Verde pubblico e privato"
il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all.
1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi
allegati in esso richiamati.
Nello specifico, il Regolamento contiene una
prima parte dedicata a nozioni introduttive quali le funzioni
e le tipologie del verde urbano, la promozione e il coinvolgimento
del cittadino nelle attività di tutela del verde, l'affidamento
e la sponsorizzazione delle aree verdi, dove vengono individuati
alcuni principi e criteri sia generali sia concernenti la salvaguardia
degli alberi di pregio e monumentali, sia dei parchi e dei giardini
storici.
Vengono inoltre trattate numerose tematiche
quali la manutenzione e la salvaguardia delle aree verdi, la tutela
degli alberi nelle aree di cantiere, il rispetto delle aree di
pertinenza delle piante e la prevenzione dei danni agli apparati
radicali in seguito a scavi, gli abbattimenti in aree verdi sia
pubbliche che private, le tecniche di potatura, i criteri da utilizzare
per il trapianto di alberi.
Diversi articoli sono dedicati alla manutenzione
delle alberate cittadine con particolare attenzione al principio
della programmazione degli interventi.
Vi è poi una parte dedicata alla progettazione
delle nuove aree verdi ed i criteri da rispettare in fase di realizzazione
di nuovi interventi e di messa a dimora delle piante. Una Commissione
apposita avrà il compito di prendere visione dei progetti
concernenti sia la realizzazione di nuove aree sia il rifacimento
di aree già esistenti.
Gli ultimi capitoli sono dedicati alla difesa
fitosanitaria, con descrizione delle principali misure di lotta
obbligatoria attualmente esistenti per le piante ornamentali e
i criteri per l'impiego dei prodotti fitosanitari - alla fruizione
dei parchi e giardini pubblici, dove sono indicate le norme, i
criteri, le limitazioni per una corretta gestione e fruizione
dei parchi cittadini - alle sanzioni per coloro che non rispettano
il Regolamento, individuate secondo il criterio della gravità
comportamentale posta in essere dal soggetto.
Preso atto che la sopra richiamata proposta
di "Regolamento" in materia di tutela del verde pubblico
e privato è stata elaborata con il contributo di un gruppo
di lavoro, che si è costituito nel gennaio 2005 presso
la Divisione Ambiente e Verde e che è stato coordinato
dal Settore Gestione Verde, al quale hanno attivamente partecipato
i rappresentanti delle Divisioni Urbanistica ed Edilizia Privata,
Infrastrutture e Mobilità, della Vice Direzione Generale
Servizi Tecnici, dell'Ente Parco del Po Torinese e del coordinamento
Associazioni Ambientaliste.
Visto che l'articolo 7 del Testo Unico Ordinamento
delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dallo Statuto, i Comuni e la Provincia adottano regolamenti
nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione
e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Si è provveduto alla predisposizione
dell'allegata proposta di Regolamento Comunale che è stata
trasmessa in copia, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento e dell'art. 58 dello Statuto della Città
di Torino, alle Circoscrizioni territoriali per il prescritto
parere di competenza.
Non ha espresso parere la Circoscrizione 8.
Ha espresso parere sfavorevole la Circoscrizione
1 (all. 2 - n. ) in considerazione di una serie di norme eccessivamente
restrittive per gli interventi nelle aree verdi ed alberate di
proprietà privata.
La Circoscrizione 1 ha rilevato inoltre che
nella parte relativa alla procedura autorizzativa per la realizzazione
di nuove opere a verde pubblico non è prevista all'interno
della Commissione Aree Verdi (C.A.V.) alcuna partecipazione della
Circoscrizione interessata dall'intervento all'esame del progetto
in questione.
A questo proposito va rilevato che tale osservazione
è stata presentata anche dalle Circoscrizioni 3, 4 e 5
ed è stata accolta favorevolmente con apposito emendamento.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni
6 e 10 (all. 3-4 - nn. ).
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole
(all. 5 - n. ) raccomandando l'aggiunta di schede tecniche da
inserire in appendice al Regolamento stesso, che riguardino la
particolare e delicata materia della costruzione e gestione dei
parcheggi alberati, e che suggeriscano soluzioni che rendano compatibile
la funzione di parcheggio con l'esistenza di alberature e presenze
vegetali.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni
per i seguenti motivi:
- si tratta di elaborati progettuali da inserire
nei singoli progetti o negli allegati di un Piano del verde. Ne
è garante comunque il Settore Gestione Verde che deve valutare
i progetti stessi.
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole
(all. 6 - n. ) accogliendo le osservazioni evidenziate in sede
di VI Commissione in relazione a quanto previsto dall'art. 51,
circa l'esigenza di prevedere la partecipazione di un funzionario
tecnico della Circoscrizione all'interno della Commissione Aree
Verdi.
Si ritiene di poter accogliere tali osservazioni
che saranno oggetto di apposito emendamento.
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole
(all. 7 - n. ) chiedendo rassicurazioni su alcuni punti toccati
nei seguenti articoli:
A) art. 32 sulle deroghe previste per gli interventi nel
sottosuolo in prossimità delle alberate pubbliche in merito
a nuovi impianti tecnologici;
B) art. 37-38-39 in caso di abbattimenti per la valutazione
delle compensazioni non considerare solo il valore ornamentale,
o il danno biologico ma il valore "ambientale" dell'albero,
così come descritto nella premessa e nell'art.1 "Finalità
e motivazioni" del regolamento;
C) sempre sulle compensazioni, anche del verde migliorativo
(Allegato 8 art.6), garanzie da parte dei privati che dai Settori
pubblici di una quota percentuale del costo dell'opera, per eventuali
ripristini, sia già prevista negli importi dei lavori;
D) art. 46 tra le condizioni indicate, sarebbe opportuno
specificare l'espressione "non su soletta" anziché
lasciarlo come sottinteso;
E) art. 51 Costituzione della Commissione aree verdi (C.A.V.),
in coerenza con il progetto di decentramento in atto, si chiede
la presenza di un Funzionario Tecnico della Circoscrizione interessata
dal progetto preso in esame;
F) art. 63 relativamente al verde previsto per i parcheggi
in superficie la percentuale di verde prevista è ridotta
rispetto a norme di P.R.G.;
G) art. 81 relativamente allo svolgimento di manifestazioni,
si richiede di essere prudenti sulla tipologia di veicoli autorizzati
(ad esempio sulle dimensioni dei mezzi autorizzati ad entrare
in parchi, giardini, ecc.);
H) art. 82 visto cosa succede durante le manifestazioni
estive forse anche i dehors è bene che si distanzino più
di un metro dal fusto degli alberi.
La Circoscrizione 4 ha inoltre fatto le seguenti
osservazioni:
I) sulle norme di esclusione e di divieto, si è riscontrato
come non sia stata recepita la proposta "del divieto di realizzazione
di parcheggi pertinenziali sottostanti aree di verde pubblico
indicate nel piano con tale destinazione; concessioni di suolo
pubblico per parcheggi pertinenziali, anche fuori dalle aree verdi,
dovranno evitare comunque qualsiasi interferenza con le alberate
cittadine" pertanto se ne chiede l'introduzione;
J) a tal proposito nel Regolamento proposto non sono nemmeno riprese
da un lato le raccomandazioni del P.U.P. sulla necessità
di ridurre al minino l'eventuale rimozione di essenze arboree
nella realizzazione di parcheggi e dall'altro la prassi già
fatta propria dalla Divisione Ambiente e Mobilità, in occasione
della individuazione delle aree per parcheggi, di escludere quelle
destinate a giardino pubblico, salvo richieste specifiche delle
Circoscrizioni.
Si ritiene di poter accogliere le osservazioni
dei punti C), D), E), G), che saranno oggetto di apposito emendamento.
Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni
dei punti A), B), F), H), I), J), per i seguenti motivi:
- per il punto A) le deroghe sono necessarie nel caso in cui non
sia in alcun modo possibile realizzare un impianto tecnologico
in altro modo (ad es. per mancanza di spazio) e comunque sono
concesse sotto stretta sorveglianza del Settore Gestione Verde;
- per il punto B) il valore ambientale dell'albero non è
ancora "quantificabile" con una formula, pertanto per
adesso ci si limita a far riferimento al valore ornamentale della
pianta e a danno biologico;
- per il punto F) per ulteriori prescrizioni si fa comunque riferimento
alle norme esistenti del P.R.G.;
- per il punto H) esiste già un Regolamento sui dehors
che prescrive le distanze da rispettare (1 metro dal fusto degli
alberi);
- per il punto I) le norme esistenti del P.R.G. consentono la
realizzazione di parcheggi pertinenziali sotterranei;
- per il punto J) si tratta di prescrizioni da inserire, eventualmente,
in un Piano del Verde e non in un Regolamento.
La Circoscrizione 5 (all. 8 - n. ) ha espresso
parere favorevole ma con alcune osservazioni:
1. art. 51 - ottavo rigo, inserire il punto 5: un funzionario
del settore tecnico della Circoscrizione 5 o suo delegato;
2. inserire nel Regolamento il divieto di costruzione sotterranea
di parcheggi nei parchi e giardini;
3. dare maggiori prescrizioni alla progettazione delle aree verdi
provenienti da aree dismesse o cedute alla Città (maggiore
attenzione alla futura manutenzione delle aree e rendere più
compatte le aree verdi evitando dove è possibile viabilità
interna a parchi e giardini. La progettazione deve tenere inoltre
conto della frequentazione di mezzi adatti alle nuove tecniche
quali trapianti ecc.).
Si ritiene di poter accogliere le osservazioni
del punto 1) che saranno oggetto di apposito emendamento.
Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni
del punto 2) in quanto i parcheggi sotterranei al di sotto di
aree verdi sono consentiti dal Piano Regolatore.
Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni
del punto 3) per i seguenti motivi:
- si tratta di prescrizioni da inserire non in Regolamento
ma in un eventuale Piano del Verde.
La Circoscrizione 7 (all. 9 - n. ) ha espresso
parere favorevole ma con alcune osservazioni:
A) in considerazione di una sempre maggior presenza di animali
di affezione si rende necessario prevedere, all'interno di aree
verdi, quali ad esempio: il parco Colletta, Meisino, Michelotti,
Crescenzio, la realizzazione di aree delimitate riservate ai cani.
In tali aree si potrebbe anche prevedere il potenziamento di arredi
(panchine, tavoli, ecc.) al fine di favorire l'aggregazione fra
i cittadini;
B) art. 6 vengono espressi dubbi e perplessità in
ordine alla "sponsorizzazione" delle aree verdi in quanto
potrebbero essere più facilmente richieste aree centrali,
con maggior visibilità, che non aree più periferiche
e per contro con un maggior utilizzo da parte dei residenti. Nel
caso venisse attuata la sponsorizzazione sarebbe interessante
prevedere il posizionamento di appositi impianti, abbinati con
la pubblicità, che indichino i principali parametri di
qualità dell'aria aggiornati quotidianamente allo scopo
di informare la cittadinanza. Tali strutture dovranno essere a
carico dello sponsor;
C) art. 21 in ordine alla manutenzione ordinaria come già
più volte evidenziato in tutte le sedi istituzionali, oltre
a decentrare alle Circoscrizioni funzioni è necessario
incrementare le risorse al fine di poter ottemperare a tutti gli
interventi previsti dal nuovo Regolamento;
D) art. 30 prevede "i progetti e i relativi capitolati
d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni
economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il
mantenimento del patrimonio arboreo presente". Si propone
che le quantificazioni economiche, previste nell'eventuale gara
d'appalto, non siano soggette al ribasso;
E) art. 81 prevede "l'esercizio di forme e di commercio,
ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo
o permanente", si propone che siano abrogate le parole "o
altre attività produttive" e le parole "o permanente"
in quanto non è comprensibile prevedere delle generiche
attività produttive su parchi, giardini o aree verdi pubbliche;
F) relativamente alla parola "permanente" si ricorda
che le attività di ristorazione quali ad esempio: chioschi
e dehors sono previsti e regolamentati dal successivo art. 82;
G) si richiede una maggior presenza della Polizia Municipale
e di tutti gli organi preposti al controllo e vigilanza al fine
di far rispettare le norme previste dal Regolamento.
Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni
dei punti A), B), C), D), E), F), G) per i seguenti motivi:
- per il punto A) si tratta di prescrizioni da inserire, eventualmente,
in un Piano del Verde e non in un Regolamento;
- per il punto B) si tratta di prescrizioni non accoglibili in
un Regolamento del Verde poiché la sponsorizzazione è
attualmente regolata dal Regolamento per la disciplina dei contratti,
Sezione II - Sponsorizzazioni;
- per il punto C) si tratta di prescrizioni non accoglibili in
un Regolamento del Verde;
- per il punto D) l'osservazione non è accoglibile in quanto
il valore ornamentale di una pianta non è già attualmente
soggetto a ribasso;
- per il punto E) l'osservazione non è accoglibile perché
nelle aree verdi esistono già attività di questo
tipo;
- per il punto F) vale l'osservazione del punto precedente;
- per il punto G) si tratta di prescrizioni non accoglibili in
un Regolamento del Verde.
La Circoscrizione 9 (all. 10 - n. ) ha espresso
parere favorevole ma auspicando che venga previsto un ruolo diretto
nella gestione dei rapporti di collaborazione con le realtà
delle Circoscrizioni. In particolare, sono state fatte le seguenti
osservazioni:
- pur trattandosi di Regolamento prettamente tecnico, si denota
l'assenza di qualsiasi riferimento al ruolo ormai crescente nel
campo delle Circoscrizioni;
- ci si riferisce in particolare a qualsiasi tipo di ruolo della
Circoscrizione nella possibilità di sponsorizzazione e
gestione delle aree verdi da parte delle Associazioni, Imprese
e gruppi di cittadini;
- si ritiene utile invece la previsione di un ruolo diretto ed
autonomo delle Circoscrizioni a completamento delle competenze
sull'attuale gestione delle aree verdi nella promozione di accordi
con le realtà locali per la sicurezza, manutenzione e decoro
delle aree stesse.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni
per i seguenti motivi:
- per quanto concerne la prima, poiché
esiste un riferimento specifico all'art. 21;
- per quanto concerne la seconda e la terza,
poiché il Regolamento non lo impedisce.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti
rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate la proposta di "Regolamento del Verde Pubblico e Privato", il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ) di cui costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati in esso richiamati;
2) di dare atto che, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento e ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Città di Torino, è stato acquisito il parere di competenza da parte delle Circoscrizioni territoriali;
3) di prendere atto che, con la data di entrata in vigore del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, fissata a partire dal giorno successivo alla data dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città per la durata di 90 giorni, sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili o in contrasto, contenute in altri regolamenti e ordinanze comunali;
4) di dare atto che il "Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1993 (mecc. 9307498/46) esecutiva dal 4 febbraio 1994 è abrogato a fare data dall'esecutività della presente deliberazione;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4. comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Premessa
1. Il verde urbano si inserisce nel contesto
più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare,
svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali
e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento
della qualità urbana.
2. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico,
il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica
come elemento migliorativo del microclima.
3. Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera,
svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico,
termico, chimico e acustico.
4. E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose
ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi
di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente
il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque.
Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte
da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità
con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta
l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio
energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli
impianti di condizionamento. La barriera verde rende più
salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti
quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di
particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di
ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento
che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi
delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone
il ricambio.
5. Il verde della nostra città, dai grandi parchi alle
aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle aree
pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli ultimi
anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni
ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza.
6. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro
gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori
diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che
incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere
attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città
e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa
si sviluppa.
TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO
Articolo 1 - Finalità e motivazioni
1. Il valore del paesaggio è tutelato
dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana.
Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione
alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché
per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento
della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo
sviluppo turistico ed economico della città.
2. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella
sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi
e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche
e peculiarità.
3. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà
privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici
per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso
oggetto di rispetto e tutela.
4. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi
da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica
che su quello di proprietà privata e fissano norme relative
alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree
verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire
per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini
pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree
destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde
garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi
verdi della città.
5. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante
del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità
della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche
e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione
delle nuove opere a verde;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile
con le risorse naturali presenti in esse;
- incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni
relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni
del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo
della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi
nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire
una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo
scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire
la realizzazione di reti ecologiche urbane;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del
patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione
al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione
ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale
e sulle funzioni da esse espletate.
6. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va
posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche,
storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento
imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
7. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi
fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico,
l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli
allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche
di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi
non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne
le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione,
edifici ed altro.
8. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi,
diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità
di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione
delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra
con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
9. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo
di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante
la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa
e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione
di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica,
sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare
danni comunque rilevanti.
TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO
Articolo 2 - Funzioni del verde urbano
1. Le funzioni del verde urbano per il controllo
ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche,
sono così riassumibili:
A) Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
- Attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura,
umidità, ventosità)
- Depurazione dell'aria
- Produzione di ossigeno
- Attenuazione dei rumori
- Azione antisettica
- Riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio,
cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici),
anidride solforosa, ammoniaca, piombo
B) Difesa del suolo
- Riduzione della superficie impermeabilizzata
- Recupero dei terreni marginali e dismessi
- Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione
sullo smaltimento delle piogge
- Depurazione idrica
- Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi
C) Sostegno alla biodiversità
- Conservazione della biodiversità
- Incremento della biodiversità
D) Miglioramento dell'estetica ed immagine della città
E) Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi
non strutturati
F) Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale
ed ambientale.
2. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento
essenziale per la conservazione della biodiversità. E'
pertanto indispensabile:
a) rispettarla come elemento di identità del territorio
locale e come fattore determinante per la qualità della
vita degli abitanti;
b) conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
c) considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale
come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
d) mantenerla quanto più possibile integra;
e) incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano
il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
f) curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.
Articolo 3 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito
dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività
diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano
pubblico e privato del Comune di Torino ed in particolare la tutela,
la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione
del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.
2. La classificazione delle varie tipologie di verde distingue:
- piccoli giardini e spazi verdi (verde di vicinato - riferito
a spazi che hanno un raggio di utenza di 50-100 m e dimensioni
inferiori a 500 mq);
- giardini scolastici, giardini di quartiere, orti urbani (verde
di quartiere - riferito a spazi che hanno un raggio di utenza
fino a 500 - 1.000 m e dimensioni fra 500 e 5.000 mq);
- giardini e parchi storici, aree verdi di rappresentanza (verde
a valenza cittadina - riferito a spazi che hanno una funzione
per tutti i cittadini e dimensioni fra 5.000 e 10.000 mq);
- parchi estensivi urbani e periurbani a carattere prevalentemente
naturalistico (verde a valenza cittadina o extracittadina e dimensioni
maggiori di 10.000 mq).
3. In particolare, per quanto concerne gli orti urbani (normati
dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli
orti urbani), spetta alle Circoscrizioni l'affidamento in gestione
a privati.
4. In questo sistema di tipologie del verde si deve considerare
anche il verde di arredo utilizzato per creare separazione all'interno
della viabilità veicolare o delle infrastrutture, o delle
zone industriali; il verde quindi si configura come trama di connessione
tra le aree interne della città, fra le aree periferiche
periurbane e fra queste e la campagna.
5. In stretta correlazione fitosociologica, ecologica ed estetica
con il verde pubblico, si pone il verde privato. Quest'ultimo,
variabilmente a seconda del retroterra storico, della maggiore
o minore distanza dal centro della città, dei costumi e
del livello culturale degli abitanti, può giungere a rivestire
un'importanza notevolissima, per estensione o per qualità.
6. Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi
di proprietà della Città e alle aree private presenti
nel territorio comunale.
7. L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito
elencati:
- parchi e giardini pubblici e privati;
- parchi e giardini storici pubblici e privati;
- alberate stradali;
- alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
- prati e coltivi;
- banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati
a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi
alberati;
- arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- sponde fluviali;
- aree destinate a parco dal vigente PRGC (parchi urbani, fluviali,
collinari);
- aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- boschi e zone boscate;
- verde di uso collettivo in carico a gestori diversi (Circoscrizioni,
cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi,
impianti sportivi, aree militari, aree industriali, verde in carico
all'Agenzia Territoriale per la Casa, all'Amiat, alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, alla Provincia
di Torino, ecc.);
- orti urbani regolamentati (normati dal Regolamento Comunale
per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani).
8. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico
ed in quelle a verde privato, con le indicazioni illustrate nei
vari articoli. In linea generale dovrà incentivare l'inserimento
di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione di nuove
aree verdi ad uso pubblico.
9. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti
operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei propri
organi tecnici e amministrativi facenti capo agli Uffici del Settore
Gestione Verde o sua successiva denominazione (S.S.D.).
TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE
Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni
1. Il cittadino, facendosi portatore dei
contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde
da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale,
biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base
delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.
2. Il Comune di Torino promuove tutte le forme di partecipazione
del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività
di tutela e valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata
di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali
fruitori, i cittadini, i Consigli di Circoscrizione, attraverso
forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.
Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde
1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi
forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte
alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura
del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione
e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività
svolte.
3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre
che ad essere previste dal presente Regolamento (nel capitolo
sesto), sono richiamate nel Regolamento di Polizia Urbana ed esposte
nelle principali aree verdi pubbliche, mediante apposita cartellonistica.
4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e
accrescimento della cultura del verde anche le attività
ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica
alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde
pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.),
mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite
il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica
di cantiere.
Articolo 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi
1. Nell'intento di permettere e di regolamentare
la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione
delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse
collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di
affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta
formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole
aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati,
nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a
verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo
del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi
di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso
pubblico cedute alla Città a scomputo degli oneri di urbanizzazione,
l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari
in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite
convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto
l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità
per la sicurezza e manutenzione.
3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione
di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente
di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati,
svolta da privati in forma di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la
conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali,
generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi
ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione
a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati
a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più
targhe informative realizzate e collocate secondo modalità
stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo
atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite
convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione
Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente
con il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e sottoscritto dalle
parti.
6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor
di installare nell'area verde una o più targhe informative
indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere
ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza
del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata
di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione
Comunale e sponsor per ogni singolo caso.
TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI
Articolo 7 - Norme di esclusione
1. In linea generale sono escluse dalla presente
regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni
specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno,
le attività florovivaistiche.
2. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente
Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche
che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea
invadente ed essere individuati come tali a catasto.
Articolo 8 - Divieti
1. Fatte salve le prescrizioni contenute
nei successivi capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate
è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private
per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è
vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità
del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.
2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed
impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie
di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le
modalità di utilizzo delle aree verdi.
3. In particolare, il dettaglio specificato nell'articolo 80
(Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli
spazi verdi) evidenzia le situazioni più critiche, che
causano danneggiamenti temporanei o più significativi,
che abitualmente o saltuariamente si riscontrano sulle aree verdi
e che compromettono la valenza estetica e ornamentale del verde,
interferendo con equilibri biologici che vanno salvaguardati,
pena il rapido degrado dello stesso.
CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO; PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE
TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI
Articolo 9 - Pianificazione
1. La pianificazione del verde urbano, in
assenza di uno specifico Piano del verde, trae origine dall'applicazione
del vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.
2. In tale ambito l'aspetto pianificatorio più significativo
per ciò che concerne il verde è il Progetto Torino
Città d'Acque, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 21 dicembre 1993 , che ha come obiettivo la realizzazione
di un sistema continuo di parchi fluviali collegati fra loro sia
da fasce verdi che da percorsi ciclabili e pedonali allo scopo
di recuperare il paesaggio circostante, i quattro corsi d'acqua
cittadini e di restituire aree oggi degradate all'utilizzo dei
cittadini.
3. Parimenti la Città riconosce l'importanza dell'elaborazione
di un Piano urbano del verde con l'obiettivo di valorizzarne i
punti di forza ed affrontare le criticità che ne limitano
le potenzialità, prima fra tutte la necessità di
connessione fra le aree esistenti allo scopo di evitarne l'isolamento.
Articolo 10 - Programmazione
1. Il patrimonio verde della città
è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività
costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte
di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate.
Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri
della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata
per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero
sistema.
2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano
occorre:
- rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione
del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi;
- effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici
più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali
consolidate;
- migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando
il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
- massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente,
nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni
colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una
crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;
- monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le
risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo
del verde cittadino in rapporto agli standard europei.
Articolo 11 - Manutenzione
1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle stesse verrà previsto ed incluso nel Piano del verde urbano.
Articolo 12 - Realizzazione del verde
1. Nella realizzazione di nuovi giardini,
parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono
ispirarsi ai seguenti criteri:
a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella
fascia climatica dell'area della pianura e collina piemontese
ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe
e sedi stradali;
d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore
stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
h) facilità di manutenzione;
i) rispetto della funzione estetica del verde.
TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE
Articolo 13 - Norme sovraordinate esistenti
1. Le leggi nazionali e regionali sovraordinate di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano sono riportate nell'allegato n. 1: avendo carattere sovraordinato, prevalgono sui regolamenti locali.
Articolo 14 - Norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. vigente della Città di Torino in materia di tutela delle alberate e formazione del verde
1. Le aree a "verde" esistenti
e di progetto nonché le alberature sono disciplinate dal
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, in particolare, agli
articoli delle N.U.E.A. (in allegato n. 2) di seguito richiamati:
- articolo 2 Definizioni - comma 28 "14 Verde privato";
- articolo 8 Aree Normative: classificazioni e destinazioni
d'uso - comma 61 "15 Area S", comma 62 lettera "v"
Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport; comma
63 lettera "v" Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali;
- articolo10 Zona urbana centrale storica - comma 20;
- articolo 13 Zone a verde privato con preesistenze edilizie
(parte piana) - commi 1-3-5;
- articolo 17 Zone a verde privato con preesistenze edilizie
parte collinare a levante del fiume Po- commi 1-2-6-9;
- articolo 19 Aree per servizi: generalità - commi 8-9-10;
- articolo 21 Parchi urbani e fluviali - commi 1-4bis-7-16-17-27-28;
- articolo 22 Aree a parco naturale della collina - commi 2-3-12-13;
- articolo 23 Aree per la viabilità - commi 1-5-7;
- articolo 25 Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico
- commi 3-4-5-11;
- articolo27 Norme di tutela ambientale - commi 10-11-12-13-14-15.
Gli allegati delle N.U.E.A. di riferimento sono costituiti da:
- Allegato A.
- Allegato B.
La cartografia di riferimento del P.R.G. vigente, è costituita
da:
- Tavola n. 1 - Azzonamento scala 1:5.000.
- Tavola n. 2 - Edifici di interesse storico scala 1:2.000.
- Tavola n. 4 - Viabilità scala 1:15.000.
Allegati tecnici:
- Tavola n. 6 - Boschi e vincolo idrogeologico- parchi regionali
- scala 1:10.000.
- Tavola n.14 - Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle leggi
n. 1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939 - scala
1. 10.000.
2. Sono fatte salve eventuali successive modificazioni e integrazioni
delle N.U.E.A., della cartografia e degli allegati prescrittivi
del P.R.G. in generale.
Articolo 15 - Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale pubblici e privati
1. Per parco o giardino storico si intende
una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista
storico, culturale, artistico, naturalistico e botanico, presenta
un interesse pubblico. Esso è l'espressione dello stretto
rapporto tra civiltà e natura e testimonianza di una particolare
epoca o cultura. Come tale, deve essere salvaguardato e considerato
un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte
di personale qualificato.
2. Il Comune di Torino, con riferimento anche all'articolo 9
della Costituzione italiana, individua, tutela e valorizza i parchi
e i giardini storici presenti sul territorio comunale.
3. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree
verdi:
- sulle quali è stato posto apposito vincolo legislativo
in base alla Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 "Tutela delle
cose d'interesse artistico o storico", poi sostituita dal
Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali" e in base al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004
n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- annesse agli edifici di proprietà di Enti Pubblici
o Locali con più di 50 anni;
- annesse a edifici di culto e/o di proprietà di Enti
Religiosi con più di 50 anni;
- annesse a edifici situati all'interno della zona urbana centrale
storica (articolo 10 N.U.E.A. ) nonché delle zone urbane
storico-ambientali (articolo 11 N.U.E.A.) con età maggiore
di 50 anni.
4. Inoltre, si individuano come parchi e giardini storici:
- i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo
ai sensi della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 e della Legge n.
1497 del 20 giugno 1939 (sostituite dal Decreto Legislativo del
29 ottobre 1999, n. 490 ed inseguito dal Decreto Legislativo n.
42 del 2004) nonché i punti panoramici segnalati per particolare
valore paesistico ambientale, tutelati ai sensi del Decreto Legislativo
n. 42 del 2004.
5. I parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza
per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte sono riportati
nell'allegato n. 4.
6. La salvaguardia dei parchi e giardini storici esige che essi,
una volta individuati, vengano catalogati.
A tal fine il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha predisposto,
per le aree sottoposte al vincolo di legge, apposita "Scheda
P.G." per la catalogazione di parchi e giardini storici
sia nelle loro componenti verdi che in quelle architettoniche
e decorative.
7. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge, ad
esclusione di quelli manutentivi, devono essere preventivamente
autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed
il Paesaggio del Piemonte.
8. Per la tutela di tali aree verdi è vietata la realizzazione
di opere come costruzioni interrate od altro che coinvolgano una
quota superiore al 20% della superficie verde o la stessa quota
del patrimonio arboreo radicato sull'area.
9. Qualora nelle aree verdi interessate siano stati rinvenuti,
o è presumibile che possano essere rinvenuti, reperti archeologici,
la richiesta di autorizzazione dovrà essere indirizzata
anche alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
10. Il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio
verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti
nell'area (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli di aiuole,
recinzioni, cancelli, ecc.).
11. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro,
deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco
o il giardino storico in cui si opera.
12. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti,
ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione
dell'identità del giardino stesso in una volontà
di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
13. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e
le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà
pubbliche non eseguito direttamente dal Settore Gestione Verde
(o S.S.D.), deve essere da questo autorizzato in base a quanto
previsto dal presente Regolamento.
14. L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati
in funzione della loro estensione, della capacità di contenere
visitatori e della loro fragilità, in modo da preservarne
l'integrità.
15. In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà
essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere
ed apprezzare.
16. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono
con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli
alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio
anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante
le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del
verde esistente.
17. Tali progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al
vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle
competenti Soprintendenze.
A) Interventi
su proprietà private
1. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà
privata comunque vincolate dalle normative precitate, è
necessaria la preventiva autorizzazione del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) qualora questi interessino direttamente o indirettamente
le alberate presenti.
2. Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione
del giardino in questione.
3. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto
da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di
assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Nel caso
degli edifici tutelati per legge, tali analisi dovranno essere
sottoposte alle competenti Soprintendenze; negli altri casi agli
Uffici comunali competenti in materia. La progettazione dovrà
inoltre rispettare quanto riportato nel presente Regolamento.
4. Qualora il progetto di restauro o di ripristino del giardino
in questione non segua le procedure sopra riportate, al proprietario
del fondo sarà comminata la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 87.
TITOLO III: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI
Articolo 16 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali
1. Ferme restando le disposizioni del presente
Regolamento, i soggetti individuati come alberi monumentali dalla
L.R. 3 aprile 1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli Alberi
Monumentali, di Alto Pregio Naturalistico e/o storico del Piemonte
e successive modifiche ed integrazioni (in allegato n. 5), così
come quelli individuati dall'Amministrazione Comunale come alberi
di pregio sono soggetti a particolare tutela in base a quanto
dettato dal presente Regolamento.
2. Oltre alle procedure legate alla Legge Regionale n. 50/1995
sull'individuazione degli alberi monumentali, coloro che desiderino
segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio
indicate dal presente Regolamento, possono compilare e inviare
l'apposita scheda (vedi allegato n. 6) fornita dall'Amministrazione
Comunale.
3. Le schede pervenute verranno valutate dall'Amministrazione
Comunale e successivamente, se le caratteristiche dell'albero
saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito
per il riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale,
verranno inviate alla Regione Piemonte per la valutazione prevista
ai sensi della Legge Regionale n. 50/1995.
4. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio
cittadino viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari,
i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni
dalla data della comunicazione. L'Amministrazione Comunale potrà
erogare contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli
alberi di pregio ai proprietari o agli aventi diritto che ne facciano
richiesta, nel limite massimo del 50% delle spese sostenute e
compatibilmente con le risorse disponibili.
5. Gli alberi monumentali sono dunque soggetti alla L.R. 50/1995
e chiunque desideri segnalare piante che possono avere queste
caratteristiche seguirà le procedure indicate dalla Legge.
La Commissione Tecnica si esprimerà successivamente in
relazione alle segnalazioni pervenute.
Articolo 17- Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio
1. Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) valuta,
mediante l'istituzione di un'apposita Commissione, gli alberi
segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'Elenco
degli alberi di pregio della Città di Torino secondo i
seguenti criteri:
- dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere una
dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza,
superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza,
superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza
e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano;
- aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti
dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale
o avere significative potenzialità di diventare un riferimento
tradizionale per la città.
2. La Commissione Alberi di Pregio sarà composta da 5
soggetti di cui: 3 facenti parte dei Settori afferenti al Verde
Pubblico e 2 appartenenti ad organismi esterni aventi opportuno
titolo o formazione professionale.
3. In presenza di segnalazioni, la Commissione si riunisce con
cadenza periodica minima di tre mesi per valutare gli stessi.
Articolo 18 - Obblighi per i proprietari
1. E' fatto obbligo ai proprietari degli
alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città
di Torino di rimuovere le cause di danno alla vitalità
delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione
contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi
per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa
di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante,
l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi
necessari in danno del privato proprietario.
2. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle prescrizioni
della L.R. 50/1995.
3. L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari
o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione
degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al
fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela,
nonchè per migliorare il contesto territoriale ed ambientale
circostante.
Articolo 19 - Interventi sugli alberi di pregio
1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio
riveste carattere di assoluta eccezionalità.
2. Per gli alberi di proprietà privata monumentali, di
pregio o meritevoli di particolare tutela, censiti come previsto
dall'articolo 17, è vietato l'abbattimento. In caso di
rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere
provvisionali di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
3. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica,
di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale
che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente
autorizzati dall'Amministrazione Comunale tramite la Commissione
Alberi di Pregio di cui all'articolo 17, previo parere del Settore
Fitosanitario Regionale per quanto riguarda il genere Platanus
.
4. L'inottemperanza alle suddette prescrizioni poste dal Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) nell'autorizzazione comporta l'automatica
decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative
sanzioni amministrative previste dall'articolo 87.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve
corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni
fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché
con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono
realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare
per l'esecuzione degli interventi.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
7. Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire,
senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura
a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda
periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari
allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero
sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.
8. La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata
con tutte le cautele come previsto dal presente Regolamento.
9. In caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi
precedenti, resta ferma per l'Amministrazione Comunale la possibilità
di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.
10. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle
prescrizioni della Legge Regionale 50/1995.
Articolo 20 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti
1. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento
autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere
poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite
dalla Commissione Alberi di Pregio, piante della stessa specie.
2. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo
il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè
un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale
dei soggetti rimossi. 3. Numero e dimensione dei nuovi soggetti
(di circonferenza comunque non inferiore a cm 40-45 per soggetti
di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza,
a 20-25 per soggetti di terza grandezza) dovranno preventivamente
essere autorizzati dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione
Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione
all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà
essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi
adiacenti.
5. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno
essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità
di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di
conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche,
ambientali, tecniche.
7. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque
essere sostituite così come indicato nei paragrafi precedenti.
CAPITOLO TERZO - NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE
TITOLO I: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI
Articolo 21 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Compito istituzionale dell'Amministrazione
Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione
delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del
patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato
e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone
la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più
elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari
a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica
che sono responsabili dei beni in uso.
2. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande
estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione
spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata,
limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali
la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con
carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica
ed eventuale delimitazione.
3. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato
ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea
e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione
della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel
presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze
storiche, progettuali, legislative.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti
o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito
dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei
principi fissati dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale
per la tutela dall'Inquinamento acustico, dalle vigenti norme
sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta
obbligatoria in campo fitosanitario.
5. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o
mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
Secondo quanto previsto dal vigente Statuto della Città,
la manutenzione ordinaria delle aree verdi di quartiere e scolastiche,
è decentrata alle rispettive Circoscrizioni che eseguono
gli interventi secondo i principi dettati dal presente Regolamento
e con il coordinamento tecnico del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
6. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni
o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la
manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti
interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione di
frutteti, coltivazioni agricole o forestali, interventi selvicolturali),
la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere
il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto
uso delle aree verdi pubbliche.
7. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola
d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte
al controllo e coordinamento del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
8. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale
o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione
a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure
nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come
da convenzione o concessione in corso, gli Uffici tecnici del
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) proporranno al Settore di competenza
la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente,
redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del
valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi
di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non
ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
9. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica
che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori,
per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta
esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza
del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione
al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che, effettuati gli opportuni
controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino
da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore
ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
10. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo
non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), all'impresa esecutrice
dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 87.
11. In ogni intervento edilizio che comporti significativa variazione
volumetrica (cioè ristrutturazione con riplasmazione, sostituzione
edilizia, completamento e nuovo impianto), è fatto obbligo
di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, con alberi
di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del terreno
libero da costruzioni emergenti oltre a metri 1,50. Qualora tale
percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate
motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari
al 10%, si dovranno adottare soluzioni compensative consistenti
nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici
di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle
norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico
concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici compensative
dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici in piena
terra non realizzate.
Aree verdi in concessione
1. I concessionari a qualunque titolo
di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree
verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo
(Circoscrizioni, cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere,
chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali,
Agenzia Territoriale per la Casa, Amiat, Soprintendenza per i
Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, Provincia di
Torino, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi
manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà,
in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei
suoi allegati.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi
e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico
al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in
quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice
Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel
rispetto del presente Regolamento. Per ciò che concerne
gli impianti sportivi - di cui al Regolamento per la gestione
sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali
- la potatura rimane in carico al Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
dietro motivata richiesta del concessionario che mantiene in ogni
caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo.
3. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono
aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore
Gestione Verde (o S.S.D).
4. Affinché il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possa
effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in
qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli
alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi
momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario.
Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto
d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico
di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei
principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene
sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città
e di terzi.
5. Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area
verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni
dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio
si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie,
recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei
sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte
di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà
pubblica.
Articolo 22 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive
1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza
di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere
salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la
loro estirpazione.
2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata
la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra,
fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è
consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica
utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità,
piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente
virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione
Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione,
volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico
che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.
4. In caso di estirpazione è però obbligatoria
la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate,
ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare
la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
5. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione
Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione
all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà
essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi
adiacenti.
6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno
essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
7. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica
ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso
delle acque fluviali e degli scoli.
Articolo 23 - Salvaguardia degli arbusti e degli alberi
1. La conservazione, la valorizzazione e
la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà
pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori
di qualificazione ambientale.
2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:
a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque
per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
b) gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata
a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie
di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie
di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza
grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in
progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle
misure sopra indicate.
c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più
fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di
diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti,
anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
3. I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti ai
vincoli previsti dall'articolo 38 (abbattimento di alberature
pubbliche).
4. Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente
o in gruppo un volume almeno pari a 5mc. Le alberature di interesse
paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela
ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette
alle norme specifiche di dette leggi.
5. Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in caso di pubblica incolumità
e nei casi previsti da normativa vigente.
Articolo 24 - Norme relative al territorio collinare
1. Per la tipologia di interventi ammessi
sul territorio collinare si rimanda all'Allegato B delle N.U.E.A..
2. Su tutto il territorio collinare (articolo 22 comma 12 delle
N.U.E.A. ) è vietato ridurre a colture i boschi e le zone
boscate, e alterare la morfologia e l'assetto idrogeologico del
territorio. Gli interventi sui boschi e sulle zone boscate dovranno
essere preventivamente autorizzati ai sensi delle norme vigenti
di in materia di tutela ambientale e paesistica, e delle prescrizioni
dettate dalle leggi forestali in vigore.
3. E' poi espressamente vietata la copertura e l'intubamento
dei rivi collinari, e qualsiasi intervento edificatorio nella
fascia di rispetto di m. 20 dall'asse dei rivi collinari. Gli
interventi di sistemazione idraulica dovranno essere realizzati
con tecniche di ingegneria naturalistica (v. articolo 25), senza
manufatti in cemento. Analoghe prescrizioni valgono per eventuali
interventi di consolidamento di versanti franosi.
4. Per la precisazione di ulteriori dettagli sulle modalità
d'intervento si rimanda al già citato Allegato B delle
N.U.E.A..
5. Tutti i progetti di regimazione e di consolidamento dovranno
essere preventivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti
in materia.
6. Su tutto il territorio collinare gli interventi di recinzione
di aree pubbliche e private dovranno essere consoni con l'ambiente
circostante, non ostacolare le visuali panoramiche (in particolare
sui percorsi storici collinari), e non occludere i percorsi pedonali
identificati nelle Tavole di Piano all'interno di tutte le aree
del parco naturale della collina (identificate dall'articolo 22
delle N.U.E.A. ).
7. Gli interventi di costruzione di recinzioni su aree private
devono essere preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali
competenti in materia di edilizia privata.
8. Per le parti del territorio collinare ricadenti all'interno
del Parco regionale della Collina di Superga gli interventi sui
boschi e sulle zone boscate dovranno essere preventivamente sottoposti
al parere dell'Ente Gestore dell'Area Protetta.
Articolo 25 - Interventi di riassetto idrogeologico
1. Tali interventi sono normati dall'Allegato
A e dall'Allegato B delle N.U.E.A..
2. Il monitoraggio ed il riassetto idrogeologico e forestale
delle aree verdi collinari di proprietà della Città
rivestono carattere di priorità.
3. Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di scarpate,
il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica di corsi
d'acqua, la realizzazione di sentieri e carrerecce e il recupero
del territorio collinare e fluviale, dovranno essere realizzati
utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica
così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. del 21 dicembre
1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni".
4. Qualora ciò non sia ritenuto possibile od attuabile,
il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare
le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche
tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo
gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei
manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.
Articolo 26 - Norme di tutela per le aree a conduzione agraria
1. In tutte le aree destinate a parco dal
vigente P.R.G. ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi
dovranno rispettare il presente Regolamento, preferibilmente attraverso
la stipula di specifiche convenzioni tra l'Amministrazione Comunale
ed i conduttori, singoli o associati, mirate a piani di gestione
e manutenzione del territorio.
2. In particolare tali interventi dovranno:
a) salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la loro
funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna, e garantirne
la rigenerazione in caso di taglio motivato.
b) Conservare la rete delle bealere e delle vie d'acqua minori,
importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per lo smaltimento
delle acque superficiali. A tale scopo, è fatto divieto
di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non
in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari, la cui
progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per
favorire la loro naturale funzione di drenaggio.
c) Favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo
i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità
ecologica e l'habitat della fauna.
d) Salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti,
i canneti, evitandone il tombamento e l'impermeabilizzazione.
3. In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato
il deposito dei rifiuti (come indicato nell'articolo 80), anche
temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni
praticate in esse.
Articolo 27 - Verde spondale e fasce fluviali
1. Per quanto attiene il taglio degli alberi
sulle sponde di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo
Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti
di sradicamento e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano
le rive per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri
dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su
alvei, sponde e difese di detti corsi d'acqua.
2. Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione
è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.
3. Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le piantumazioni
che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano sul piano
e le scarpate degli argini.
4. Le realizzazioni di nuovi interventi in aree pubbliche e
private in prossimità delle sponde fluviali dovranno attenersi,
oltre che alle prescrizioni dell'AIPO (Agenzia Interregionale
per il fiume Po), del Piano d'Assetto Idrogeologico per il Bacino
del Po (P.A.I.) e di altri enti competenti in materia idraulica,
alle prescrizioni del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese
(articolo 3.3, 3.4, 3.5 delle norme del PdA); in quest'ultimo
caso dovranno essere corredati di V.C.A. (verifica della compatibilità
ambientale).
5. In tutti gli ambiti destinati dal vigente P.R.G. a parco
fluviale (articolo 21 delle N.U.E.A. ), qualora gli interventi
ricadano in tratti di sponda non costruita e protetta da difese
spondali già esistenti, i nuovi progetti devono essere
realizzati con tecniche ispirate all'ingegneria naturalistica.
Ove possibile i nuovi interventi devono consentire il mantenimento
o la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, utile anche
ai fini della conservazione di ittiofauna e avifauna, e tutti
i progetti di opere pubbliche da realizzarsi lungo le sponde fluviali
dovranno prevedere interventi di mitigazione concordati con gli
Uffici dei Settori competenti in materia di Verde Pubblico, in
coerenza con i progetti di "Torino Città d'Acque".
6. E' vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della
fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523
del 1904), da parte dei privati.
7. E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani
lungo le sponde, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia
di sicurezza idraulica.
8. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione
di specie esotiche, fatte salve le preesistenze in giardini privati
e in parchi pubblici.
9. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le
sponde fluviali (oggetto del Decreto Ministeriale di notifica
), qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari,
devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario,
ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere
la continuità dei percorsi alberati.
10. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde, e di nuovi
percorsi ciclopedonali, andrà preventivamente autorizzata
dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e dovrà essere realizzata
con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al
fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della
vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di
corrivazione delle acque meteoriche.
11. Per l'arboricoltura da legno sulle sponde fluviali valgono
le norme del T.U. del 25 luglio 1904, n. 523.
12. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e
sponde fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi
ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto
della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando
intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle
loro caratteristiche ecologiche specifiche. Vanno in tal senso
rispettate le indicazioni contenute nel Piano Fanunistico dei
Fiumi Torinesi (Città di Torino - IPLA - anno 2000) oltre
a quelle previste dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese.
13. La manutenzione del verde spondale dovrà inoltre
essere gestita secondo quanto previsto dal capitolato speciale
di manutenzione in vigore al momento dell'effettuazione dell'intervento.
TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE
Articolo 28 - Classi di grandezza e aree
di pertinenza degli alberi
1. Gli alberi, in base alle dimensioni
(altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in
tre classi di grandezza:
Tabella A: Classi di grandezza degli alberi
CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A
MATURITA'
a) 1. grandezza >
16 metri
b) 2. grandezza 10-16
metri
c) 3. grandezza <
10 metri
Nell'allegato n. 7 è riportato un elenco
con le specie più comuni di piante arboree con indicate
le diverse classi di appartenenza.
L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato
aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza
a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente
schema:
Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi
CLASSE DI GRANDEZZA RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri) 4
2. grandezza (altezza 10-16 metri) 3
3. grandezza (altezza < 10 metri) 2
Articolo 29 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate
1. La competenza sulle banchine alberate
comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è
attribuita al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che ne autorizza
le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il
principio della massima permeabilità del terreno e del
massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.
2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento
non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino,
deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.
3. Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata
ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla
loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi
successivi (A e B).
4. Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato
dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
A) SITUAZIONI ESISTENTI
1. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona
di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che
possono causare deperimento o morte della pianta o che possono
in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche
per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA
con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario,
ad eccezion fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello
spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino
lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per
caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture
e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per
la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze
bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque
di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di
sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate
al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate
dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili,
previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni
per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area
di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:
Tabella C
CLASSE DI GRANDEZZA AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO
NUDO
Esemplari monumentali o di pregio 12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri) 8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri) 4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri) 2 mq
3. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione. Tali progetti dovranno essere approvati a livello del preliminare dal Consiglio Comunale.
B) NUOVI PROGETTI
1. Per i nuovi progetti o per gli interventi
di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area
corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono
vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o
morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio
il normale sviluppo come:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche
per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA
con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella D;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario,
di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali
di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari
per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle
esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per
la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze
bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque
di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di
sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate
al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate
dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili,
previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni
per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area
di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:
Tabella D
CLASSE DI GRANDEZZA AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio 20 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri) 10 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri) 6 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri) 3 mq
Articolo 30 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi
1. I lavori di scavo e le manomissioni su
aree verdi e alberate della Città sono soggetti ad esame
e successivo parere tecnico vincolante da parte del Settore Gestione
Verde (o S.S.D.).
2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere
dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti
adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio
arboreo presente.
3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde
o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti
elaborati:
- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali
su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite
dell'intervento;
- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi
ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;
- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla
futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza
deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto
arboreo adulto;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro
del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate
per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti
in conformità all'articolo 31 (Obblighi e divieti nelle
aree di cantiere) del presente Regolamento;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente
l'impegno ad eseguire i ripristini (vedi allegato n. 8) a propria
cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici
specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso
eventualmente richiesti dal Settore Gestione Verde - o S.S.D.)
e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero
provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- una dettagliata documentazione fotografica;
- ove necessario, dovrà essere presentata al Settore
competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti
vigenti in campo di inquinamento acustico.
4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato
avviso scritto agli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
e deve essere in possesso di bolla tecnica autorizzativa (come
previsto dall'articolo 3 dell'allegato n. 8 al presente Regolamento:
Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate della Città)
corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione
dei lavori.
5. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i
lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici)
presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve
dare copia delle prescrizioni rilasciate dagli Uffici del Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) al capo cantiere e lasciare copia del
documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti
ai controlli e, qualora richiesto dal Settore Gestione Verde (o
S.S.D.), deve altresì affiggere in cantiere un cartello
che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.
6. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto
lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possono richiedere di riaprire
lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.
7. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature,
interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali
di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore
Gestione Verde (o S.S.D.).
Articolo 31 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere
1. Nelle aree di cantiere è fatto
obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare
qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che
possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo
sviluppo e la stabilità delle piante.
2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate
come la ZPA o sulle piante stesse:
a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva
e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti,
vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di
prodotti chimici;
b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi
natura;
d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza
(vedi articoli 28 e 29) degli alberi al fine di tutelare l'integrità
degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi
a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare
le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione
le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento
e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà
essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su
cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture
di qualsiasi parte della pianta;
f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale
inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro
materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati
radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura,
qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di
qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli
apparati radicali.
Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
In allegato n. 9 sono riportati gli schemi per la tutela degli
alberi nelle aree di cantiere.
Articolo 32 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche
1. La distanza minima dalla luce netta di
qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro
maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platanus con diametro maggiore
di 40 cm;
b) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non
incluse nel punto precedente;
c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) potrà aumentare
le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o
alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.
4. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno
essere concesse dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) per le canalizzazioni
e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
1) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria
e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici
per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità
che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle
zone di protezione degli alberi (ZPA);
2) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto
tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente,
ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate
o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
3) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti
o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
5. Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli
scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato
radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori
allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia
o la potatura e disinfezione.
6. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica
interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature,
ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare
gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere
sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo
di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette
contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
7. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti
per più di una settimana.
8. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi
dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti
umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita
stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.
9. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella
zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con
materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale
sono da eseguirsi a mano.
10. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste
al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina
di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità
di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili
dagli uffici competenti.
Articolo 33 - Protezione degli alberi
1. Gli alberi presenti nei cantieri devono
essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore
del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con
una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto,
alla chioma ed all'apparato radicale (vedi allegato n. 9 dove
sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree
di cantiere).
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i
singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto
fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in
altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno
al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa
interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto
(pneumatici o altro materiale).
4. In caso di necessità deve essere protetta anche la
chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino
macchine con bracci mobili in elevazione.
5. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine
dei lavori.
Articolo 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche
1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a
parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza
degli alberi per depositi anche temporanei di materiale. 2.
Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici
o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto
avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione
suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno
per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito
del cantiere stesso previo parere vincolante del Settore Gestione
Verde (o S.S.D.).
4. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare
ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale
putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato
solo un parziale interramento massimo di 15 cm con materiale altamente
drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti
di acque di lavaggio di betoniere.
Articolo 35 - Transito di mezzi
1. In corrispondenza dell'apparato radicale
delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione
per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità
dell'apparato radicale stesso.
2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di
pertinenza degli alberi (vedi articolo28).
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area
di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta del Settore
Gestione Verde (o S.S.D.), la superficie di terreno interessata
deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello
spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole
di legno, metalliche o plastiche.
4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate
le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di
pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
5. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche sarà
comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
Articolo 36 - Modificazione della falda
1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.
TITOLO III: ABBATTIMENTI
Articolo 37 - Compensazione ambientale
1. Nel caso di abbattimenti di cui all'articolo
38 (abbattimento di alberature pubbliche) o qualora il Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) ritenga che tali opere non consentano
il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti
gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore
ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di
soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti
ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa
in sicurezza o il trapianto in altro sito.
2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico
devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base
compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere
nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui
insiste l'intervento.
4. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena
terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno
essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare
previste nel quadro economico.
5. Il concetto di compensazione ambientale non si applica in
caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in
tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a
ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico
e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.
Articolo 38 - Abbattimento di alberature pubbliche
1. Posto che ogni opera pubblica di impatto
rilevante deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A. (Verifica
di Impatto Ambientale) o di V.C.A. (Valutazione di Compatibilità
Ambientale all'interno di aree protette) ai sensi della L.R. 40/1998
, il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) è tenuto a partecipare
in prima persona al procedimento indicando in tale sede il valore
ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e
le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.
2. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio
comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore Gestione
Verde (o S.S.D.), è consentito esclusivamente nei casi
comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante
favorevole degli Uffici di quest'ultimo.
3. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà
comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
4. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le
prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale
delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per
le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche,
alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso,
alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi,
diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di
gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei
grandi trapianti.
5. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto
dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature
necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica
e danni ai manufatti.
6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo
i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o
inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza
di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.
Articolo 39 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli
1. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte
a vincoli in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali,
zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di
tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8
agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.
2. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione
a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti
della Regione Piemonte in materia di Tutela dei Beni Ambientali.
3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità -
accertata dagli Uffici Competenti Comunali - il Sindaco può
emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione
da parte del richiedente di una relazione dettagliata a firma
di un professionista abilitato (Dottore agronomo o forestale)
che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione
di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.
4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie
qualora lo ritenga opportuno.
5. Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti
si rimanda all'articolo 20 ed all'articolo 38 per le sostituzioni
da effettuarsi in sedi diverse.
6. In questi casi il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) redigerà
le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto
per i piantamenti di compensazione da effettuarsi a cura e spese
del privato proprietario anche su aree di proprietà della
Città.
7. La compensazione avverrà mediante calcolo del valore
ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore
a quello della somma dei soggetti reimpiantati.
8. In presenza di opere edili private l'abbattimento è
in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile
nessun'altra soluzione di progetto.
9. Fanno eccezione:
- gli alberi morti;
- gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze
giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità,
o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
10. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di
coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine
turno.
11. In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori
l'intervento agli Uffici Comunali competenti.
12. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione
sarà comminata, al conduttore del fondo, la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
Articolo 40 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli
1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:
Tabella E
CLASSE DI GRANDEZZA SOGLIA DI SALVAGUARDIA
DELLE ALBERATURE PRIVATE - MISURA DEL DIAMETRO DEL FUSTO A 1,30
M DA TERRA
1. grandezza (altezza > 16 metri) cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri) cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri) cm. 30
2. Ai trasgressori sarà comminata
la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. Per la zona centrale storica (ZCS) e le zone urbane storico
ambientali (ZUST) i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti,
rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli
Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli
altri Enti di competenza.
TITOLO IV: LE POTATURE
Articolo 41 - Obiettivi generali
1. Un albero messo a dimora e coltivato in
modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia
natura non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle
porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da
attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono
pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità
ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale
della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla
vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile
con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti
ambientali benefici della stessa.
3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria
ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle
porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione
stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture
o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già
esistenti e con la cartellonistica stradale, così come
previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale,
nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità
degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza
esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale
e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti
patogeni.
4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà
comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle
alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e
alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite
in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti
arborei:
- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero
giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori
ed è legata alla necessità di avere una maggiore
quantità di luce a terra o di facilitare il transito di
pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non
dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami
e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle
in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente
allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio
di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al
vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione
del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno
attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo
cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più
naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione
di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con
l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni
devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli
di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare
meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.
6. Per descrizioni più dettagliate vedasi il "Manuale
per tecnici del verde urbano" realizzato dal Settore Verde
Pubblico della Città di Torino e sue eventuali successive
integrazioni.
Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica
1. Poiché l'utente della strada deve
essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza,
di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli
lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante
con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere
di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinchè
la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle
norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal
Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.
2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili
e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso
pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio
o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che
protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi,
che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano
la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali
specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata,
nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile
per la loro messa a dimora.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà
ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami
sia a quota superiore a m 4,00 rispetto al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o
ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto
di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli
sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi
dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta
si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino
a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale,
in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi
potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza
ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai
proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata
che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali
situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale,
devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno
anche risarcire la Città delle spese per la riparazione
delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per
eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle
pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei
proprietari dei relativi alberi.
9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza,
il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni
di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche
o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai
precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità
di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni
caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il
ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità
di impianto.
TITOLO V: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE
Premessa
1. Per quanto riguarda le alberate è
necessario riferirsi all'articolo 23 delle N.U.E.A. (Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del P.R.G.) - Aree per la viabilità:
" Le tavole di piano in scala 1:15000 (tav. 4 "Viabilità"),
1:10000 (tav. 5 "Viabilità collinare") e 1:5000
(tav. 1 "Azzonamento") riportano le aree destinate alla
viabilità sia esistente che in progetto.
Nella tav. 4 "Viabilità" vengono individuati:
a) i viali urbani di progetto;
b) i viali storici;
c) i viali e corsi storici da riqualificare;
d) i viali pedonali;
e) le strade di scorrimento di progetto;
f) i percorsi ciclo pedonali;
g) i percorsi pedonali collinari;
h) i percorsi storici collinari;
i) i ponti di progetto;
.omissis
..
I viali storici di cui al precedente punto b) sono tutelati nel
loro carattere di viale alberato che non deve essere sostanzialmente
alterato in caso di intervento o di ristrutturazione.
I viali e i corsi storici da riqualificare di cui al precedente
punto c) devono essere riqualificati attraverso un disegno ispirato
all'impianto storico del viale, compatibilmente con le funzioni
di servizio previste dal Piano e necessarie per il contesto".
2. Il Piano contiene anche un riferimento alla riqualificazione
dei viali e dei corsi storici (articolo 25 comma 11 N.U.E.A. -
Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico): " Ambito
viali e corsi storici da riqualificare (individuati nella tav.
4 in scala 1:15000 con apposita simbiologia).
Il Piano propone la ricostituzione dei viali storici alberati
sui seguenti tratti:
- viale del Regio Parco dal ponte a Regio Parco;
- viale della Regina da piazza Gran Madre alla Villa della Regina;
- corso Francia dal confine comunale a piazza Statuto;
- l'ex cinta daziaria pedecollinare.
La ricostituzione deve essere inquadrata in specifici progetti
di riqualificazione del suolo pubblico".
Articolo 43