Divisione Ambiente e Verde
Settore Gestione Verde

n. ord. 67
2005 10310/046

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 20 dicembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO.

Proposta dell'Assessore Ortolano.

   Il patrimonio verde della Città di Torino rappresenta una componente di primaria importanza dell'ambiente urbano per le innumerevoli funzioni che esso svolge a beneficio dell'uomo e per gli aspetti culturali, architettonici, estetici, ornamentali e storici che valorizzano il contesto metropolitano. L'Amministrazione Comunale, consapevole dell'esistenza nella nostra città di tale notevole patrimonio, sia pubblico che privato, costituito da alberate, parchi e giardini storici, parchi urbani, fluviali e collinari, boschi e dal cosiddetto "verde di quartiere", si impegna costantemente a porre in essere tutte le misure necessarie a salvaguardarlo e tutelarlo.
   Per far fronte a questo impegno, nel 1993 l'Amministrazione Comunale si è dotata di un "Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1993 (mecc. 9307498/46) esecutiva dal 4 febbraio 1994, volto a normare i lavori di ripristino conseguenti a manomissione del suolo verificatasi in presenza di aree verdi e alberate. Successivamente, il nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038) esecutiva dal 3 gennaio 2005, ha inserito al suo interno norme specifiche per la salvaguardia, la formazione e la tutela del verde sia pubblico che privato, che ha assunto fino ad oggi la funzione di normare la gestione del patrimonio esistente, senza tuttavia entrare nel merito degli aspetti ambientali, storici e culturali legati alle alberature e in generale al verde cittadino.
   Per questi motivi l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altre città italiane e dopo un attento confronto con queste ultime, di un Regolamento volto a disciplinare in modo specifico e dettagliato la tutela e la salvaguardia del verde urbano, sia pubblico che privato.
   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre del 2004 (mecc. 2004 04834/002) esecutiva dal 1. novembre 2004 l'Amministrazione Comunale ha pertanto conferito alla Divisione Ambiente e Verde il compito di redigere il testo di un "Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato" ed il compito di effettuare contestualmente una revisione ed integrazione in alcune parti del "Regolamento dei lavori di ripristino".
   In attuazione della deliberazione di cui sopra, ed in conformità alle indicazioni da essa fornite, il Settore Gestione Verde della Città di Torino ha provveduto a predisporre una proposta di "Regolamento del Verde pubblico e privato" il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati in esso richiamati.
   Nello specifico, il Regolamento contiene una prima parte dedicata a nozioni introduttive quali le funzioni e le tipologie del verde urbano, la promozione e il coinvolgimento del cittadino nelle attività di tutela del verde, l'affidamento e la sponsorizzazione delle aree verdi, dove vengono individuati alcuni principi e criteri sia generali sia concernenti la salvaguardia degli alberi di pregio e monumentali, sia dei parchi e dei giardini storici.
   Vengono inoltre trattate numerose tematiche quali la manutenzione e la salvaguardia delle aree verdi, la tutela degli alberi nelle aree di cantiere, il rispetto delle aree di pertinenza delle piante e la prevenzione dei danni agli apparati radicali in seguito a scavi, gli abbattimenti in aree verdi sia pubbliche che private, le tecniche di potatura, i criteri da utilizzare per il trapianto di alberi.
   Diversi articoli sono dedicati alla manutenzione delle alberate cittadine con particolare attenzione al principio della programmazione degli interventi.
   Vi è poi una parte dedicata alla progettazione delle nuove aree verdi ed i criteri da rispettare in fase di realizzazione di nuovi interventi e di messa a dimora delle piante. Una Commissione apposita avrà il compito di prendere visione dei progetti concernenti sia la realizzazione di nuove aree sia il rifacimento di aree già esistenti.
   Gli ultimi capitoli sono dedicati alla difesa fitosanitaria, con descrizione delle principali misure di lotta obbligatoria attualmente esistenti per le piante ornamentali e i criteri per l'impiego dei prodotti fitosanitari - alla fruizione dei parchi e giardini pubblici, dove sono indicate le norme, i criteri, le limitazioni per una corretta gestione e fruizione dei parchi cittadini - alle sanzioni per coloro che non rispettano il Regolamento, individuate secondo il criterio della gravità comportamentale posta in essere dal soggetto.
   Preso atto che la sopra richiamata proposta di "Regolamento" in materia di tutela del verde pubblico e privato è stata elaborata con il contributo di un gruppo di lavoro, che si è costituito nel gennaio 2005 presso la Divisione Ambiente e Verde e che è stato coordinato dal Settore Gestione Verde, al quale hanno attivamente partecipato i rappresentanti delle Divisioni Urbanistica ed Edilizia Privata, Infrastrutture e Mobilità, della Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, dell'Ente Parco del Po Torinese e del coordinamento Associazioni Ambientaliste.
   Visto che l'articolo 7 del Testo Unico Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, i Comuni e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
   Si è provveduto alla predisposizione dell'allegata proposta di Regolamento Comunale che è stata trasmessa in copia, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento e dell'art. 58 dello Statuto della Città di Torino, alle Circoscrizioni territoriali per il prescritto parere di competenza.
   Non ha espresso parere la Circoscrizione 8.
   Ha espresso parere sfavorevole la Circoscrizione 1 (all. 2 - n. ) in considerazione di una serie di norme eccessivamente restrittive per gli interventi nelle aree verdi ed alberate di proprietà privata.
   La Circoscrizione 1 ha rilevato inoltre che nella parte relativa alla procedura autorizzativa per la realizzazione di nuove opere a verde pubblico non è prevista all'interno della Commissione Aree Verdi (C.A.V.) alcuna partecipazione della Circoscrizione interessata dall'intervento all'esame del progetto in questione.
   A questo proposito va rilevato che tale osservazione è stata presentata anche dalle Circoscrizioni 3, 4 e 5 ed è stata accolta favorevolmente con apposito emendamento.
   Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 6 e 10 (all. 3-4 - nn. ).
   La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole (all. 5 - n. ) raccomandando l'aggiunta di schede tecniche da inserire in appendice al Regolamento stesso, che riguardino la particolare e delicata materia della costruzione e gestione dei parcheggi alberati, e che suggeriscano soluzioni che rendano compatibile la funzione di parcheggio con l'esistenza di alberature e presenze vegetali.
   Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni per i seguenti motivi:
-   si tratta di elaborati progettuali da inserire nei singoli progetti o negli allegati di un Piano del verde. Ne è garante comunque il Settore Gestione Verde che deve valutare i progetti stessi.
   La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole (all. 6 - n. ) accogliendo le osservazioni evidenziate in sede di VI Commissione in relazione a quanto previsto dall'art. 51, circa l'esigenza di prevedere la partecipazione di un funzionario tecnico della Circoscrizione all'interno della Commissione Aree Verdi.
   Si ritiene di poter accogliere tali osservazioni che saranno oggetto di apposito emendamento.
   La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole (all. 7 - n. ) chiedendo rassicurazioni su alcuni punti toccati nei seguenti articoli:
A)  art. 32 sulle deroghe previste per gli interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberate pubbliche in merito a nuovi impianti tecnologici;
B)  art. 37-38-39 in caso di abbattimenti per la valutazione delle compensazioni non considerare solo il valore ornamentale, o il danno biologico ma il valore "ambientale" dell'albero, così come descritto nella premessa e nell'art.1 "Finalità e motivazioni" del regolamento;
C)  sempre sulle compensazioni, anche del verde migliorativo (Allegato 8 art.6), garanzie da parte dei privati che dai Settori pubblici di una quota percentuale del costo dell'opera, per eventuali ripristini, sia già prevista negli importi dei lavori;
D)  art. 46 tra le condizioni indicate, sarebbe opportuno specificare l'espressione "non su soletta" anziché lasciarlo come sottinteso;
E)  art. 51 Costituzione della Commissione aree verdi (C.A.V.), in coerenza con il progetto di decentramento in atto, si chiede la presenza di un Funzionario Tecnico della Circoscrizione interessata dal progetto preso in esame;
F)  art. 63 relativamente al verde previsto per i parcheggi in superficie la percentuale di verde prevista è ridotta rispetto a norme di P.R.G.;
G)  art. 81 relativamente allo svolgimento di manifestazioni, si richiede di essere prudenti sulla tipologia di veicoli autorizzati (ad esempio sulle dimensioni dei mezzi autorizzati ad entrare in parchi, giardini, ecc.);
H)  art. 82 visto cosa succede durante le manifestazioni estive forse anche i dehors è bene che si distanzino più di un metro dal fusto degli alberi.
   La Circoscrizione 4 ha inoltre fatto le seguenti osservazioni:
I) sulle norme di esclusione e di divieto, si è riscontrato come non sia stata recepita la proposta "del divieto di realizzazione di parcheggi pertinenziali sottostanti aree di verde pubblico indicate nel piano con tale destinazione; concessioni di suolo pubblico per parcheggi pertinenziali, anche fuori dalle aree verdi, dovranno evitare comunque qualsiasi interferenza con le alberate cittadine" pertanto se ne chiede l'introduzione;
J) a tal proposito nel Regolamento proposto non sono nemmeno riprese da un lato le raccomandazioni del P.U.P. sulla necessità di ridurre al minino l'eventuale rimozione di essenze arboree nella realizzazione di parcheggi e dall'altro la prassi già fatta propria dalla Divisione Ambiente e Mobilità, in occasione della individuazione delle aree per parcheggi, di escludere quelle destinate a giardino pubblico, salvo richieste specifiche delle Circoscrizioni.
   Si ritiene di poter accogliere le osservazioni dei punti C), D), E), G), che saranno oggetto di apposito emendamento.
   Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni dei punti A), B), F), H), I), J), per i seguenti motivi:
- per il punto A) le deroghe sono necessarie nel caso in cui non sia in alcun modo possibile realizzare un impianto tecnologico in altro modo (ad es. per mancanza di spazio) e comunque sono concesse sotto stretta sorveglianza del Settore Gestione Verde;
- per il punto B) il valore ambientale dell'albero non è ancora "quantificabile" con una formula, pertanto per adesso ci si limita a far riferimento al valore ornamentale della pianta e a danno biologico;
- per il punto F) per ulteriori prescrizioni si fa comunque riferimento alle norme esistenti del P.R.G.;
- per il punto H) esiste già un Regolamento sui dehors che prescrive le distanze da rispettare (1 metro dal fusto degli alberi);
- per il punto I) le norme esistenti del P.R.G. consentono la realizzazione di parcheggi pertinenziali sotterranei;
- per il punto J) si tratta di prescrizioni da inserire, eventualmente, in un Piano del Verde e non in un Regolamento.
   La Circoscrizione 5 (all. 8 - n. ) ha espresso parere favorevole ma con alcune osservazioni:
1. art. 51 - ottavo rigo, inserire il punto 5: un funzionario del settore tecnico della Circoscrizione 5 o suo delegato;
2. inserire nel Regolamento il divieto di costruzione sotterranea di parcheggi nei parchi e giardini;
3. dare maggiori prescrizioni alla progettazione delle aree verdi provenienti da aree dismesse o cedute alla Città (maggiore attenzione alla futura manutenzione delle aree e rendere più compatte le aree verdi evitando dove è possibile viabilità interna a parchi e giardini. La progettazione deve tenere inoltre conto della frequentazione di mezzi adatti alle nuove tecniche quali trapianti ecc.).
   Si ritiene di poter accogliere le osservazioni del punto 1) che saranno oggetto di apposito emendamento.
   Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni del punto 2) in quanto i parcheggi sotterranei al di sotto di aree verdi sono consentiti dal Piano Regolatore.
   Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni del punto 3) per i seguenti motivi:
-  si tratta di prescrizioni da inserire non in Regolamento ma in un eventuale Piano del Verde.
   La Circoscrizione 7 (all. 9 - n. ) ha espresso parere favorevole ma con alcune osservazioni:
A)  in considerazione di una sempre maggior presenza di animali di affezione si rende necessario prevedere, all'interno di aree verdi, quali ad esempio: il parco Colletta, Meisino, Michelotti, Crescenzio, la realizzazione di aree delimitate riservate ai cani. In tali aree si potrebbe anche prevedere il potenziamento di arredi (panchine, tavoli, ecc.) al fine di favorire l'aggregazione fra i cittadini;
B)  art. 6 vengono espressi dubbi e perplessità in ordine alla "sponsorizzazione" delle aree verdi in quanto potrebbero essere più facilmente richieste aree centrali, con maggior visibilità, che non aree più periferiche e per contro con un maggior utilizzo da parte dei residenti. Nel caso venisse attuata la sponsorizzazione sarebbe interessante prevedere il posizionamento di appositi impianti, abbinati con la pubblicità, che indichino i principali parametri di qualità dell'aria aggiornati quotidianamente allo scopo di informare la cittadinanza. Tali strutture dovranno essere a carico dello sponsor;
C)  art. 21 in ordine alla manutenzione ordinaria come già più volte evidenziato in tutte le sedi istituzionali, oltre a decentrare alle Circoscrizioni funzioni è necessario incrementare le risorse al fine di poter ottemperare a tutti gli interventi previsti dal nuovo Regolamento;
D)  art. 30 prevede "i progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente". Si propone che le quantificazioni economiche, previste nell'eventuale gara d'appalto, non siano soggette al ribasso;
E)  art. 81 prevede "l'esercizio di forme e di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente", si propone che siano abrogate le parole "o altre attività produttive" e le parole "o permanente" in quanto non è comprensibile prevedere delle generiche attività produttive su parchi, giardini o aree verdi pubbliche;
F)  relativamente alla parola "permanente" si ricorda che le attività di ristorazione quali ad esempio: chioschi e dehors sono previsti e regolamentati dal successivo art. 82;
G)  si richiede una maggior presenza della Polizia Municipale e di tutti gli organi preposti al controllo e vigilanza al fine di far rispettare le norme previste dal Regolamento.
   Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni dei punti A), B), C), D), E), F), G) per i seguenti motivi:
- per il punto A) si tratta di prescrizioni da inserire, eventualmente, in un Piano del Verde e non in un Regolamento;
- per il punto B) si tratta di prescrizioni non accoglibili in un Regolamento del Verde poiché la sponsorizzazione è attualmente regolata dal Regolamento per la disciplina dei contratti, Sezione II - Sponsorizzazioni;
- per il punto C) si tratta di prescrizioni non accoglibili in un Regolamento del Verde;
- per il punto D) l'osservazione non è accoglibile in quanto il valore ornamentale di una pianta non è già attualmente soggetto a ribasso;
- per il punto E) l'osservazione non è accoglibile perché nelle aree verdi esistono già attività di questo tipo;
- per il punto F) vale l'osservazione del punto precedente;
- per il punto G) si tratta di prescrizioni non accoglibili in un Regolamento del Verde.
   La Circoscrizione 9 (all. 10 - n. ) ha espresso parere favorevole ma auspicando che venga previsto un ruolo diretto nella gestione dei rapporti di collaborazione con le realtà delle Circoscrizioni. In particolare, sono state fatte le seguenti osservazioni:
- pur trattandosi di Regolamento prettamente tecnico, si denota l'assenza di qualsiasi riferimento al ruolo ormai crescente nel campo delle Circoscrizioni;
- ci si riferisce in particolare a qualsiasi tipo di ruolo della Circoscrizione nella possibilità di sponsorizzazione e gestione delle aree verdi da parte delle Associazioni, Imprese e gruppi di cittadini;
- si ritiene utile invece la previsione di un ruolo diretto ed autonomo delle Circoscrizioni a completamento delle competenze sull'attuale gestione delle aree verdi nella promozione di accordi con le realtà locali per la sicurezza, manutenzione e decoro delle aree stesse.
   Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni per i seguenti motivi:
-   per quanto concerne la prima, poiché esiste un riferimento specifico all'art. 21;
-   per quanto concerne la seconda e la terza, poiché il Regolamento non lo impedisce.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

  Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate la proposta di "Regolamento del Verde Pubblico e Privato", il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ) di cui costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati in esso richiamati;

2) di dare atto che, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento e ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Città di Torino, è stato acquisito il parere di competenza da parte delle Circoscrizioni territoriali;

3)   di prendere atto che, con la data di entrata in vigore del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, fissata a partire dal giorno successivo alla data dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città per la durata di 90 giorni, sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili o in contrasto, contenute in altri regolamenti e ordinanze comunali;

4)   di dare atto che il "Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1993 (mecc. 9307498/46) esecutiva dal 4 febbraio 1994 è abrogato a fare data dall'esecutività della presente deliberazione;

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4. comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Premessa

1. Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.
2. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima.
3. Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico.
4. E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque. Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento. La barriera verde rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone il ricambio.
5. Il verde della nostra città, dai grandi parchi alle aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli ultimi anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza.
6. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa.

TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità e motivazioni

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.
2. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.
3. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.
4. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.
5. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
- incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.
6. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
7. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.
8. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
9. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO

Articolo 2 - Funzioni del verde urbano

1. Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono così riassumibili:
A) Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
- Attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità)
- Depurazione dell'aria
- Produzione di ossigeno
- Attenuazione dei rumori
- Azione antisettica
- Riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici), anidride solforosa, ammoniaca, piombo
B) Difesa del suolo
- Riduzione della superficie impermeabilizzata
- Recupero dei terreni marginali e dismessi
- Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione sullo smaltimento delle piogge
- Depurazione idrica
- Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi
C) Sostegno alla biodiversità
- Conservazione della biodiversità
- Incremento della biodiversità
D) Miglioramento dell'estetica ed immagine della città
E) Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati
F) Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed ambientale.
2. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità. E' pertanto indispensabile:
a) rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
b) conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
c) considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
d) mantenerla quanto più possibile integra;
e) incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
f) curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

Articolo 3 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del Comune di Torino ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.
2. La classificazione delle varie tipologie di verde distingue:
- piccoli giardini e spazi verdi (verde di vicinato - riferito a spazi che hanno un raggio di utenza di 50-100 m e dimensioni inferiori a 500 mq);
- giardini scolastici, giardini di quartiere, orti urbani (verde di quartiere - riferito a spazi che hanno un raggio di utenza fino a 500 - 1.000 m e dimensioni fra 500 e 5.000 mq);
- giardini e parchi storici, aree verdi di rappresentanza (verde a valenza cittadina - riferito a spazi che hanno una funzione per tutti i cittadini e dimensioni fra 5.000 e 10.000 mq);
- parchi estensivi urbani e periurbani a carattere prevalentemente naturalistico (verde a valenza cittadina o extracittadina e dimensioni maggiori di 10.000 mq).
3. In particolare, per quanto concerne gli orti urbani (normati dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani), spetta alle Circoscrizioni l'affidamento in gestione a privati.
4. In questo sistema di tipologie del verde si deve considerare anche il verde di arredo utilizzato per creare separazione all'interno della viabilità veicolare o delle infrastrutture, o delle zone industriali; il verde quindi si configura come trama di connessione tra le aree interne della città, fra le aree periferiche periurbane e fra queste e la campagna.
5. In stretta correlazione fitosociologica, ecologica ed estetica con il verde pubblico, si pone il verde privato. Quest'ultimo, variabilmente a seconda del retroterra storico, della maggiore o minore distanza dal centro della città, dei costumi e del livello culturale degli abitanti, può giungere a rivestire un'importanza notevolissima, per estensione o per qualità.
6. Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi di proprietà della Città e alle aree private presenti nel territorio comunale.
7. L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito elencati:
- parchi e giardini pubblici e privati;
- parchi e giardini storici pubblici e privati;
- alberate stradali;
- alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
- prati e coltivi;
- banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
- arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- sponde fluviali;
- aree destinate a parco dal vigente PRGC (parchi urbani, fluviali, collinari);
- aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- boschi e zone boscate;
- verde di uso collettivo in carico a gestori diversi (Circoscrizioni, cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, verde in carico all'Agenzia Territoriale per la Casa, all'Amiat, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, alla Provincia di Torino, ecc.);
- orti urbani regolamentati (normati dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani).
8. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico ed in quelle a verde privato, con le indicazioni illustrate nei vari articoli. In linea generale dovrà incentivare l'inserimento di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione di nuove aree verdi ad uso pubblico.
9. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei propri organi tecnici e amministrativi facenti capo agli Uffici del Settore Gestione Verde o sua successiva denominazione (S.S.D.).

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.
2. Il Comune di Torino promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, i Consigli di Circoscrizione, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.
3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre che ad essere previste dal presente Regolamento (nel capitolo sesto), sono richiamate nel Regolamento di Polizia Urbana ed esposte nelle principali aree verdi pubbliche, mediante apposita cartellonistica.
4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Articolo 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.
3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente con il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e sottoscritto dalle parti.
6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

Articolo 7 - Norme di esclusione

1. In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche.
2. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali a catasto.

Articolo 8 - Divieti

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.
2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.
3. In particolare, il dettaglio specificato nell'articolo 80 (Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi) evidenzia le situazioni più critiche, che causano danneggiamenti temporanei o più significativi, che abitualmente o saltuariamente si riscontrano sulle aree verdi e che compromettono la valenza estetica e ornamentale del verde, interferendo con equilibri biologici che vanno salvaguardati, pena il rapido degrado dello stesso.

CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO; PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI

Articolo 9 - Pianificazione

1. La pianificazione del verde urbano, in assenza di uno specifico Piano del verde, trae origine dall'applicazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.
2. In tale ambito l'aspetto pianificatorio più significativo per ciò che concerne il verde è il Progetto Torino Città d'Acque, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1993 , che ha come obiettivo la realizzazione di un sistema continuo di parchi fluviali collegati fra loro sia da fasce verdi che da percorsi ciclabili e pedonali allo scopo di recuperare il paesaggio circostante, i quattro corsi d'acqua cittadini e di restituire aree oggi degradate all'utilizzo dei cittadini.
3. Parimenti la Città riconosce l'importanza dell'elaborazione di un Piano urbano del verde con l'obiettivo di valorizzarne i punti di forza ed affrontare le criticità che ne limitano le potenzialità, prima fra tutte la necessità di connessione fra le aree esistenti allo scopo di evitarne l'isolamento.

Articolo 10 - Programmazione

1. Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.
2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano occorre:
- rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi;
- effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
- migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
- massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;
- monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo del verde cittadino in rapporto agli standard europei.

Articolo 11 - Manutenzione

1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle stesse verrà previsto ed incluso nel Piano del verde urbano.

Articolo 12 - Realizzazione del verde

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:
a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area della pianura e collina piemontese ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
h) facilità di manutenzione;
i) rispetto della funzione estetica del verde.

TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 13 - Norme sovraordinate esistenti

1. Le leggi nazionali e regionali sovraordinate di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano sono riportate nell'allegato n. 1: avendo carattere sovraordinato, prevalgono sui regolamenti locali.

Articolo 14 - Norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. vigente della Città di Torino in materia di tutela delle alberate e formazione del verde

1. Le aree a "verde" esistenti e di progetto nonché le alberature sono disciplinate dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, in particolare, agli articoli delle N.U.E.A. (in allegato n. 2) di seguito richiamati:
- articolo 2 Definizioni - comma 28 "14 Verde privato";
- articolo 8 Aree Normative: classificazioni e destinazioni d'uso - comma 61 "15 Area S", comma 62 lettera "v" Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport; comma 63 lettera "v" Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali;
- articolo10 Zona urbana centrale storica - comma 20;
- articolo 13 Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana) - commi 1-3-5;
- articolo 17 Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po- commi 1-2-6-9;
- articolo 19 Aree per servizi: generalità - commi 8-9-10;
- articolo 21 Parchi urbani e fluviali - commi 1-4bis-7-16-17-27-28;
- articolo 22 Aree a parco naturale della collina - commi 2-3-12-13;
- articolo 23 Aree per la viabilità - commi 1-5-7;
- articolo 25 Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico - commi 3-4-5-11;
- articolo27 Norme di tutela ambientale - commi 10-11-12-13-14-15.
Gli allegati delle N.U.E.A. di riferimento sono costituiti da:
- Allegato A.
- Allegato B.
La cartografia di riferimento del P.R.G. vigente, è costituita da:
- Tavola n. 1 - Azzonamento scala 1:5.000.
- Tavola n. 2 - Edifici di interesse storico scala 1:2.000.
- Tavola n. 4 - Viabilità scala 1:15.000.
Allegati tecnici:
- Tavola n. 6 - Boschi e vincolo idrogeologico- parchi regionali - scala 1:10.000.
- Tavola n.14 - Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle leggi n. 1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939 - scala 1. 10.000.
2. Sono fatte salve eventuali successive modificazioni e integrazioni delle N.U.E.A., della cartografia e degli allegati prescrittivi del P.R.G. in generale.

Articolo 15 - Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale pubblici e privati

1. Per parco o giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale, artistico, naturalistico e botanico, presenta un interesse pubblico. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura e testimonianza di una particolare epoca o cultura. Come tale, deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.
2. Il Comune di Torino, con riferimento anche all'articolo 9 della Costituzione italiana, individua, tutela e valorizza i parchi e i giardini storici presenti sul territorio comunale.
3. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi:
- sulle quali è stato posto apposito vincolo legislativo in base alla Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 "Tutela delle cose d'interesse artistico o storico", poi sostituita dal Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" e in base al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- annesse agli edifici di proprietà di Enti Pubblici o Locali con più di 50 anni;
- annesse a edifici di culto e/o di proprietà di Enti Religiosi con più di 50 anni;
- annesse a edifici situati all'interno della zona urbana centrale storica (articolo 10 N.U.E.A. ) nonché delle zone urbane storico-ambientali (articolo 11 N.U.E.A.) con età maggiore di 50 anni.
4. Inoltre, si individuano come parchi e giardini storici:
- i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo ai sensi della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 e della Legge n. 1497 del 20 giugno 1939 (sostituite dal Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 ed inseguito dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004) nonché i punti panoramici segnalati per particolare valore paesistico ambientale, tutelati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.
5. I parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte sono riportati nell'allegato n. 4.
6. La salvaguardia dei parchi e giardini storici esige che essi, una volta individuati, vengano catalogati.
A tal fine il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha predisposto, per le aree sottoposte al vincolo di legge, apposita "Scheda P.G." per la catalogazione di parchi e giardini storici sia nelle loro componenti verdi che in quelle architettoniche e decorative.
7. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge, ad esclusione di quelli manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte.
8. Per la tutela di tali aree verdi è vietata la realizzazione di opere come costruzioni interrate od altro che coinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde o la stessa quota del patrimonio arboreo radicato sull'area.
9. Qualora nelle aree verdi interessate siano stati rinvenuti, o è presumibile che possano essere rinvenuti, reperti archeologici, la richiesta di autorizzazione dovrà essere indirizzata anche alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
10. Il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti nell'area (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli di aiuole, recinzioni, cancelli, ecc.).
11. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera.
12. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
13. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà pubbliche non eseguito direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.), deve essere da questo autorizzato in base a quanto previsto dal presente Regolamento.
14. L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione, della capacità di contenere visitatori e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.
15. In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.
16. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.
17. Tali progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze.

A) Interventi su proprietà private
1. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata comunque vincolate dalle normative precitate, è necessaria la preventiva autorizzazione del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) qualora questi interessino direttamente o indirettamente le alberate presenti.
2. Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.
3. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Nel caso degli edifici tutelati per legge, tali analisi dovranno essere sottoposte alle competenti Soprintendenze; negli altri casi agli Uffici comunali competenti in materia. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato nel presente Regolamento.
4. Qualora il progetto di restauro o di ripristino del giardino in questione non segua le procedure sopra riportate, al proprietario del fondo sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

TITOLO III: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI

Articolo 16 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali

1. Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento, i soggetti individuati come alberi monumentali dalla L.R. 3 aprile 1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli Alberi Monumentali, di Alto Pregio Naturalistico e/o storico del Piemonte e successive modifiche ed integrazioni (in allegato n. 5), così come quelli individuati dall'Amministrazione Comunale come alberi di pregio sono soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Regolamento.
2. Oltre alle procedure legate alla Legge Regionale n. 50/1995 sull'individuazione degli alberi monumentali, coloro che desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento, possono compilare e inviare l'apposita scheda (vedi allegato n. 6) fornita dall'Amministrazione Comunale.
3. Le schede pervenute verranno valutate dall'Amministrazione Comunale e successivamente, se le caratteristiche dell'albero saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito per il riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale, verranno inviate alla Regione Piemonte per la valutazione prevista ai sensi della Legge Regionale n. 50/1995.
4. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione. L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi di pregio ai proprietari o agli aventi diritto che ne facciano richiesta, nel limite massimo del 50% delle spese sostenute e compatibilmente con le risorse disponibili.
5. Gli alberi monumentali sono dunque soggetti alla L.R. 50/1995 e chiunque desideri segnalare piante che possono avere queste caratteristiche seguirà le procedure indicate dalla Legge. La Commissione Tecnica si esprimerà successivamente in relazione alle segnalazioni pervenute.

Articolo 17- Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio

1. Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) valuta, mediante l'istituzione di un'apposita Commissione, gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'Elenco degli alberi di pregio della Città di Torino secondo i seguenti criteri:
- dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano;
- aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.
2. La Commissione Alberi di Pregio sarà composta da 5 soggetti di cui: 3 facenti parte dei Settori afferenti al Verde Pubblico e 2 appartenenti ad organismi esterni aventi opportuno titolo o formazione professionale.
3. In presenza di segnalazioni, la Commissione si riunisce con cadenza periodica minima di tre mesi per valutare gli stessi.

Articolo 18 - Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città di Torino di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.
2. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle prescrizioni della L.R. 50/1995.
3. L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonchè per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Articolo 19 - Interventi sugli alberi di pregio

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.
2. Per gli alberi di proprietà privata monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela, censiti come previsto dall'articolo 17, è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisionali di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
3. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale tramite la Commissione Alberi di Pregio di cui all'articolo 17, previo parere del Settore Fitosanitario Regionale per quanto riguarda il genere Platanus .
4. L'inottemperanza alle suddette prescrizioni poste dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'articolo 87.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
7. Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.
8. La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata con tutte le cautele come previsto dal presente Regolamento.
9. In caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, resta ferma per l'Amministrazione Comunale la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.
10. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle prescrizioni della Legge Regionale 50/1995.

Articolo 20 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti

1. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dalla Commissione Alberi di Pregio, piante della stessa specie.
2. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi. 3. Numero e dimensione dei nuovi soggetti (di circonferenza comunque non inferiore a cm 40-45 per soggetti di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza, a 20-25 per soggetti di terza grandezza) dovranno preventivamente essere autorizzati dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi adiacenti.
5. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali, tecniche.
7. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite così come indicato nei paragrafi precedenti.

CAPITOLO TERZO - NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE

TITOLO I: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI

Articolo 21 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.
2. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.
3. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale per la tutela dall'Inquinamento acustico, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
5. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
Secondo quanto previsto dal vigente Statuto della Città, la manutenzione ordinaria delle aree verdi di quartiere e scolastiche, è decentrata alle rispettive Circoscrizioni che eseguono gli interventi secondo i principi dettati dal presente Regolamento e con il coordinamento tecnico del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
6. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione di frutteti, coltivazioni agricole o forestali, interventi selvicolturali), la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.
7. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
8. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, gli Uffici tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) proporranno al Settore di competenza la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
9. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
10. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
11. In ogni intervento edilizio che comporti significativa variazione volumetrica (cioè ristrutturazione con riplasmazione, sostituzione edilizia, completamento e nuovo impianto), è fatto obbligo di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del terreno libero da costruzioni emergenti oltre a metri 1,50. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari al 10%, si dovranno adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici compensative dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate.

Aree verdi in concessione
1. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Circoscrizioni, cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Agenzia Territoriale per la Casa, Amiat, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, Provincia di Torino, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento. Per ciò che concerne gli impianti sportivi - di cui al Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali - la potatura rimane in carico al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) dietro motivata richiesta del concessionario che mantiene in ogni caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo.
3. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore Gestione Verde (o S.S.D).
4. Affinché il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città e di terzi.
5. Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

Articolo 22 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive

1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.
2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.
4. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
5. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi adiacenti.
6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
7. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.

Articolo 23 - Salvaguardia degli arbusti e degli alberi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:
a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
b) gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.
c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
3. I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti ai vincoli previsti dall'articolo 38 (abbattimento di alberature pubbliche).
4. Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5mc. Le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.
5. Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.

Articolo 24 - Norme relative al territorio collinare

1. Per la tipologia di interventi ammessi sul territorio collinare si rimanda all'Allegato B delle N.U.E.A..
2. Su tutto il territorio collinare (articolo 22 comma 12 delle N.U.E.A. ) è vietato ridurre a colture i boschi e le zone boscate, e alterare la morfologia e l'assetto idrogeologico del territorio. Gli interventi sui boschi e sulle zone boscate dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi delle norme vigenti di in materia di tutela ambientale e paesistica, e delle prescrizioni dettate dalle leggi forestali in vigore.
3. E' poi espressamente vietata la copertura e l'intubamento dei rivi collinari, e qualsiasi intervento edificatorio nella fascia di rispetto di m. 20 dall'asse dei rivi collinari. Gli interventi di sistemazione idraulica dovranno essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica (v. articolo 25), senza manufatti in cemento. Analoghe prescrizioni valgono per eventuali interventi di consolidamento di versanti franosi.
4. Per la precisazione di ulteriori dettagli sulle modalità d'intervento si rimanda al già citato Allegato B delle N.U.E.A..
5. Tutti i progetti di regimazione e di consolidamento dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti in materia.
6. Su tutto il territorio collinare gli interventi di recinzione di aree pubbliche e private dovranno essere consoni con l'ambiente circostante, non ostacolare le visuali panoramiche (in particolare sui percorsi storici collinari), e non occludere i percorsi pedonali identificati nelle Tavole di Piano all'interno di tutte le aree del parco naturale della collina (identificate dall'articolo 22 delle N.U.E.A. ).
7. Gli interventi di costruzione di recinzioni su aree private devono essere preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali competenti in materia di edilizia privata.
8. Per le parti del territorio collinare ricadenti all'interno del Parco regionale della Collina di Superga gli interventi sui boschi e sulle zone boscate dovranno essere preventivamente sottoposti al parere dell'Ente Gestore dell'Area Protetta.

Articolo 25 - Interventi di riassetto idrogeologico

1. Tali interventi sono normati dall'Allegato A e dall'Allegato B delle N.U.E.A..
2. Il monitoraggio ed il riassetto idrogeologico e forestale delle aree verdi collinari di proprietà della Città rivestono carattere di priorità.
3. Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di scarpate, il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica di corsi d'acqua, la realizzazione di sentieri e carrerecce e il recupero del territorio collinare e fluviale, dovranno essere realizzati utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
4. Qualora ciò non sia ritenuto possibile od attuabile, il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.

Articolo 26 - Norme di tutela per le aree a conduzione agraria

1. In tutte le aree destinate a parco dal vigente P.R.G. ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi dovranno rispettare il presente Regolamento, preferibilmente attraverso la stipula di specifiche convenzioni tra l'Amministrazione Comunale ed i conduttori, singoli o associati, mirate a piani di gestione e manutenzione del territorio.
2. In particolare tali interventi dovranno:
a) salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la loro funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna, e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato.
b) Conservare la rete delle bealere e delle vie d'acqua minori, importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per lo smaltimento delle acque superficiali. A tale scopo, è fatto divieto di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari, la cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per favorire la loro naturale funzione di drenaggio.
c) Favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità ecologica e l'habitat della fauna.
d) Salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti, i canneti, evitandone il tombamento e l'impermeabilizzazione.
3. In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato il deposito dei rifiuti (come indicato nell'articolo 80), anche temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni praticate in esse.

Articolo 27 - Verde spondale e fasce fluviali

1. Per quanto attiene il taglio degli alberi sulle sponde di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano le rive per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su alvei, sponde e difese di detti corsi d'acqua.
2. Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.
3. Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le piantumazioni che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano sul piano e le scarpate degli argini.
4. Le realizzazioni di nuovi interventi in aree pubbliche e private in prossimità delle sponde fluviali dovranno attenersi, oltre che alle prescrizioni dell'AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po), del Piano d'Assetto Idrogeologico per il Bacino del Po (P.A.I.) e di altri enti competenti in materia idraulica, alle prescrizioni del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese (articolo 3.3, 3.4, 3.5 delle norme del PdA); in quest'ultimo caso dovranno essere corredati di V.C.A. (verifica della compatibilità ambientale).
5. In tutti gli ambiti destinati dal vigente P.R.G. a parco fluviale (articolo 21 delle N.U.E.A. ), qualora gli interventi ricadano in tratti di sponda non costruita e protetta da difese spondali già esistenti, i nuovi progetti devono essere realizzati con tecniche ispirate all'ingegneria naturalistica. Ove possibile i nuovi interventi devono consentire il mantenimento o la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, utile anche ai fini della conservazione di ittiofauna e avifauna, e tutti i progetti di opere pubbliche da realizzarsi lungo le sponde fluviali dovranno prevedere interventi di mitigazione concordati con gli Uffici dei Settori competenti in materia di Verde Pubblico, in coerenza con i progetti di "Torino Città d'Acque".
6. E' vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523 del 1904), da parte dei privati.
7. E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani lungo le sponde, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.
8. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione di specie esotiche, fatte salve le preesistenze in giardini privati e in parchi pubblici.
9. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le sponde fluviali (oggetto del Decreto Ministeriale di notifica ), qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari, devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario, ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere la continuità dei percorsi alberati.
10. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde, e di nuovi percorsi ciclopedonali, andrà preventivamente autorizzata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e dovrà essere realizzata con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di corrivazione delle acque meteoriche.
11. Per l'arboricoltura da legno sulle sponde fluviali valgono le norme del T.U. del 25 luglio 1904, n. 523.
12. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche. Vanno in tal senso rispettate le indicazioni contenute nel Piano Fanunistico dei Fiumi Torinesi (Città di Torino - IPLA - anno 2000) oltre a quelle previste dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese.
13. La manutenzione del verde spondale dovrà inoltre essere gestita secondo quanto previsto dal capitolato speciale di manutenzione in vigore al momento dell'effettuazione dell'intervento.

TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Articolo 28 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi
1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a) 1. grandezza                                          > 16 metri
b) 2. grandezza                                         10-16 metri
c) 3. grandezza                                          < 10 metri

Nell'allegato n. 7 è riportato un elenco con le specie più comuni di piante arboree con indicate le diverse classi di appartenenza.
L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri) 4
2. grandezza (altezza 10-16 metri) 3
3. grandezza (altezza < 10 metri) 2

Articolo 29 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate

1. La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.
2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.
3. Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi successivi (A e B).
4. Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

A)   SITUAZIONI ESISTENTI

1. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezion fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella C

CLASSE DI GRANDEZZA AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio 12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri) 8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri) 4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri) 2 mq

3. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione. Tali progetti dovranno essere approvati a livello del preliminare dal Consiglio Comunale.

B) NUOVI PROGETTI

1. Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo come:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella D;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella D
CLASSE DI GRANDEZZA AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio 20 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri) 10 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri) 6 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri) 3 mq

Articolo 30 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi

1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate della Città sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.
3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:
- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;
- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 31 (Obblighi e divieti nelle aree di cantiere) del presente Regolamento;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini (vedi allegato n. 8) a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore Gestione Verde - o S.S.D.) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- una dettagliata documentazione fotografica;
- ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico.
4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato avviso scritto agli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e deve essere in possesso di bolla tecnica autorizzativa (come previsto dall'articolo 3 dell'allegato n. 8 al presente Regolamento: Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate della Città) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve dare copia delle prescrizioni rilasciate dagli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) al capo cantiere e lasciare copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.), deve altresì affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.
6. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.
7. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore Gestione Verde (o S.S.D.).

Articolo 31 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse:
a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza (vedi articoli 28 e 29) degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
In allegato n. 9 sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

Articolo 32 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platanus con diametro maggiore di 40 cm;
b) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.
4. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
1) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);
2) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
3) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
5. Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.
6. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
7. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.
8. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.
9. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
10. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Articolo 33 - Protezione degli alberi

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale (vedi allegato n. 9 dove sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere).
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).
4. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
5. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Articolo 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche

1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale. 2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interramento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Articolo 35 - Transito di mezzi

1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso.
2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi (vedi articolo28).
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
5. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

Articolo 36 - Modificazione della falda

1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

TITOLO III: ABBATTIMENTI

Articolo 37 - Compensazione ambientale

1. Nel caso di abbattimenti di cui all'articolo 38 (abbattimento di alberature pubbliche) o qualora il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) ritenga che tali opere non consentano il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito.
2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento.
4. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.
5. Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.

Articolo 38 - Abbattimento di alberature pubbliche

1. Posto che ogni opera pubblica di impatto rilevante deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A. (Verifica di Impatto Ambientale) o di V.C.A. (Valutazione di Compatibilità Ambientale all'interno di aree protette) ai sensi della L.R. 40/1998 , il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) è tenuto a partecipare in prima persona al procedimento indicando in tale sede il valore ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.
2. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.), è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole degli Uffici di quest'ultimo.
3. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
4. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi, diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei grandi trapianti.
5. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.
6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.

Articolo 39 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

1. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali, zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.
2. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti della Regione Piemonte in materia di Tutela dei Beni Ambientali.
3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità - accertata dagli Uffici Competenti Comunali - il Sindaco può emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione da parte del richiedente di una relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore agronomo o forestale) che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.
4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
5. Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti si rimanda all'articolo 20 ed all'articolo 38 per le sostituzioni da effettuarsi in sedi diverse.
6. In questi casi il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) redigerà le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto per i piantamenti di compensazione da effettuarsi a cura e spese del privato proprietario anche su aree di proprietà della Città.
7. La compensazione avverrà mediante calcolo del valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati.
8. In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.
9. Fanno eccezione:
- gli alberi morti;
- gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
10. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.
11. In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.
12. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione sarà comminata, al conduttore del fondo, la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

Articolo 40 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:

Tabella E

CLASSE DI GRANDEZZA SOGLIA DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE PRIVATE - MISURA DEL DIAMETRO DEL FUSTO A 1,30 M DA TERRA
1. grandezza (altezza > 16 metri) cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri) cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri) cm. 30

2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. Per la zona centrale storica (ZCS) e le zone urbane storico ambientali (ZUST) i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti, rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli altri Enti di competenza.

TITOLO IV: LE POTATURE

Articolo 41 - Obiettivi generali

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.
3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti arborei:
- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.
6. Per descrizioni più dettagliate vedasi il "Manuale per tecnici del verde urbano" realizzato dal Settore Verde Pubblico della Città di Torino e sue eventuali successive integrazioni.

Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinchè la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.
2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m 4,00 rispetto al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

TITOLO V: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE

Premessa

1. Per quanto riguarda le alberate è necessario riferirsi all'articolo 23 delle N.U.E.A. (Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.) - Aree per la viabilità: " Le tavole di piano in scala 1:15000 (tav. 4 "Viabilità"), 1:10000 (tav. 5 "Viabilità collinare") e 1:5000 (tav. 1 "Azzonamento") riportano le aree destinate alla viabilità sia esistente che in progetto.
Nella tav. 4 "Viabilità" vengono individuati:
a) i viali urbani di progetto;
b) i viali storici;
c) i viali e corsi storici da riqualificare;
d) i viali pedonali;
e) le strade di scorrimento di progetto;
f) i percorsi ciclo pedonali;
g) i percorsi pedonali collinari;
h) i percorsi storici collinari;
i) i ponti di progetto;
…………………………………………………….omissis………………………..
I viali storici di cui al precedente punto b) sono tutelati nel loro carattere di viale alberato che non deve essere sostanzialmente alterato in caso di intervento o di ristrutturazione.
I viali e i corsi storici da riqualificare di cui al precedente punto c) devono essere riqualificati attraverso un disegno ispirato all'impianto storico del viale, compatibilmente con le funzioni di servizio previste dal Piano e necessarie per il contesto".
2. Il Piano contiene anche un riferimento alla riqualificazione dei viali e dei corsi storici (articolo 25 comma 11 N.U.E.A. - Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico): " Ambito viali e corsi storici da riqualificare (individuati nella tav. 4 in scala 1:15000 con apposita simbiologia).
Il Piano propone la ricostituzione dei viali storici alberati sui seguenti tratti:
- viale del Regio Parco dal ponte a Regio Parco;
- viale della Regina da piazza Gran Madre alla Villa della Regina;
- corso Francia dal confine comunale a piazza Statuto;
- l'ex cinta daziaria pedecollinare.
La ricostituzione deve essere inquadrata in specifici progetti di riqualificazione del suolo pubblico".

Articolo 43