Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità Affissioni

n. ord. 25
2005 09904/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 GENNAIO 2006

(proposta dalla G.C. 22 novembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICAZIONI PARZIALI.

   Proposta dell'Assessore Bonino.

   L'articolato relativo al Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie, è ormai consolidato da tempo, più che modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni e precisazioni.

   Per facilità di comprensione viene allegato il testo dei soli commi degli articoli modificati dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso si sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

   All'art. 10 comma 1 lett. F punto 16) viene inasprita la sanzione verso chi viola la distanza del 250 mt. dagli ingressi dei luoghi ivi indicati; prevedendo la revoca dell'atto autorizzatorio e la rimozione dell'impianto.

   All'art. 14 (Determinazione delle tariffe - criteri generali) viene modificato il comma 2 lettera b), sopprimendo le parole "primo, secondo e terzo scaglione"; conseguentemente viene modificato l'Allegato "A" - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori - alla lettera B), sopprimendo le parole "sulla parte eccedente mq. 5,50 e mq. 8,5". Questa modifica consegue l'emanazione della sentenza n. 4909 del 7 marzo 2005 della Cassazione Civile, la quale chiamata ad interpretare l'applicazione dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 ha stabilito che le maggiorazioni tariffarie, legate alla maggiore o minore ampiezza della superficie pubblicitaria, vanno applicate fin dal primo metro quadrato della fascia di superficie di appartenenza. Infatti, la norma richiamata, articolando la tariffa in funzione della minore o maggiore incidenza della superficie pubblicitaria ha inteso tassare maggiormente le forme pubblicitarie più invasive. Quanto statuito dalla sentenza sopra richiamata, pur riguardando l'applicazione dell'imposta di pubblicità, trova però applicazione anche in ambito di Canone sulle Iniziative Pubblicitarie ai sensi dell'art. 62 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 446/1997.

   All'art. 17 comma 2 (Modalità e termini per il pagamento del canone) è stato precisato che per la nuova procedura semplificata (introdotta nel 2005) il canone sulle iniziative pubblicitarie viene corrisposto calcolandolo dalla data di collocazione indicata nella dichiarazione presentata agli uffici.

   All'art. 20 (Commisurazione del canone per situazioni particolari) comma 1 lettera b) si è specificato che "gli eventi eccezionali" possono avere anche una natura commerciale, benché abbiano ottenuto il patrocinio della Città ed in tal caso anche per essi può venire determinato uno specifico canone.

   L'art. 23 (Pubblicità abusiva - sanzione accessorie) comma 2 qualora non sia possibile la consegna al proprietario, è stato previsto, l'immediato sequestro dell'impianto pubblicitario abusivo, rimosso d'ufficio, in luogo del sequestro disposto dopo 60 giorni. Tale diversa previsione normativa oltre ad essere in linea con la procedura della Legge 689/1981, consente notevoli risparmi di tempi per la chiusura dell'iter amministrativo.

   Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento sul Decentramento sono stati richiesti, in data 23 novembre 2005, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:

-   hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 6, 7 e 10 (all. 2-7 - nn.                                                  );
-   ha espresso parere pervenuto fuori termine (favorevole) la Circoscrizione 4 (all. 8 - n.                      );
-   le Circoscrizioni 5, 8 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto).

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per le motivazioni espresse ed illustrate in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate, l'allegato testo modificato del Regolamento del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (all. 1 - n.               );
2)   di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'art. 43 lett.
e) del Regolamento del Decentramento;
3)   di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate il 1° gennaio 2006.


REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

ART. 10 - LIMITI E DIVIETI PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE

Omissis.

F. Sono inoltre vietate:
omissis

16) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, avente per oggetto i servizi funerari genericamente intesi, a meno di 250 mt. da ingressi d'ospedali, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività.

In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convezione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'ufficio, a spese della ditta inadempiente.

G. Omissis…

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - CRITERI GENERALI

1. omissis

2.   In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull’arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda se gli stessi sono:

a)   opachi ovvero luminosi o illuminati;
b) di superficie complessiva fino a mq. 5,50, tra mq. 5,51 e 8,50, ovvero superiore a mq. 8,50;
3.   omissis
4.   omissis
5.   omissis
6.   omissis
7.   omissis
8.   omissis

ARTICOLO 17 - MODALITA’ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1.   omissis.
2.   Autorizzazioni di durata superiore all'anno:
-   Il primo pagamento deve essere corrisposto al rilascio dell’autorizzazione ed è commisurato al tempo intercorrente fra la data di collocazione, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo. Per la procedura di cui all'art. 4/ter la commisurazione del canone avviene dalla data di collocazione indicata nella dichiarazione presentata agli uffici. Per importi superiori a Euro 1.549,37, se richiesta la rateizzazione, il pagamento deve essere completato entro la fine dell’anno.
-   Il canone relativo agli anni successivi è commisurato ad anno solare ed è riscosso dal soggetto incaricato della riscossione dello stesso.
   -   La riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.
3.   omissis.
4.   omissis.

ARTICOLO 20 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER SITUAZIONI PARTICOLARI

1.   Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:

a)   stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità;
b)   per eventi eccezionali, anche se di natura commerciale con il patrocinio della Città, e per manifestazioni di rilevante interesse turistico per la Città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia della pubblicità.
2.   omissis.
3.   omissis.
4.   omissis.

ARTICOLO 23 - PUBBLICITA’ ABUSIVA - SANZIONI ACCESSORIE

1.   omissis
2.   Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell’interessato per 30 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre la confisca del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..
3.   omissis

Allegato "A"

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

A - omissis

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari

Maggiorazioni correlate alla superficie:
-   per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66 della tariffa ordinaria;
-   per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore) 2,50 della tariffa ordinaria.

Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:
per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66.

La tariffa ordinaria delle insegne di esercizio è determinata applicando i coefficienti moltiplicatori relativi alla maggiore o minore importanza delle vie, piazze ed aree pubbliche di cui all’articolo 14 comma 3 e precisamente:
categoria 1 coefficiente 1,00;
categoria 2        "          0,85;
categoria 3        "          0,75;
categoria 4        "          0,65;
categoria 5        "          0,50.