Divisione Commercio
Settore Attività Economiche e di Servizio

n. ord. 53
2005 09890/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 FEBBRAIO 2006
(proposta dalla G.C. 22 novembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA E SCAMBIO NON PROFESSIONALE DI COSE USATE NELL'AREA DEL CANALE DEI MOLASSI.

   Proposta dell'Assessore Tessore.

   Nell'area del Balon da lungo tempo, le persone che non hanno sufficienti fonti di reddito espongono per la vendita merci usate e di poco valore provenienti generalmente da cantine o soffitte di privati che affidano tali merci ai cosiddetti raccoglitori, in cambio del servizio di pulizia dei locali.

   Dal punto di vista giuridico è possibile ritenere che sussista una vera e propria consuetudine, supportata sia dalla "longa repetitio" sia dall'"opinio juris ac necessitatis", di questa particolare forma di scambio o vendita di beni usati che avviene al Balon; invero vi sono fonti storiche che ne attestano l'esistenza sin dal 1860 ed inoltre anche nella cultura e nella tradizione della città di Torino vi sono delle forti connotazioni di questa particolare modalità di scambio di beni che si ripete nell'area del Balon ogni sabato mattina.

   Gli operatori che utilizzano l'area del Balon erano titolari di un apposito certificato, rilasciato ai sensi degli artt. 121 e 124 T.U.L.P.S, disciplinante l'attività dei cenciaioli, saltimbanchi, lustrascarpe e mestieri analoghi. Tali norme sono state abrogate con il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 art. 6 c. 1 lett. b).

   Di fatto l'ottenimento del certificato permetteva alle persone disagiate prive di fonti di reddito di acquisire delle modestissime risorse di sostentamento. La funzione delle norme in questione era anche quella di consentire alle persone che avevano scontato delle pene detentive di potersi reinserire nella società, effettuando delle attività di vendita non qualificabili come professionali, secondo le disposizioni degli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2003 (mecc. 2003 05882/016), esecutiva dal 12 agosto 2003 è stata confermata la vocazione dell'area del Balon come sede naturale per la vendita di beni usati da parte di operatori non professionali, delimitando altresì un periodo sperimentale di nove mesi, decorsi i quali si sarebbe provveduto a regolamentare l'attività in modo completo ed organico.

   In riferimento alla natura non imprenditoriale delle attività di scambio e vendita di cose usate, ad oggi è stato consentito partecipare alla manifestazione agli operatori in possesso dei seguenti requisiti e secondo le sotto riportate condizioni:
-   essere in possesso dello scaduto permesso ex artt. 121 e 124 T.U.L.P.S.;
-   non essere iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
-   divieto di utilizzare mezzi e attrezzature tipiche dell'attività di vendita svolta in modo professionale su area pubblica;
-   divieto di vendere o scambiare merce non usata.

   Durante la fase sperimentale è stato imposto ai partecipanti di corrispondere l'importo dovuto per il canone COSAP e per la TARSU, nonché per le spese di gestione della manifestazione, tali importi sono stati corrisposti mediante l'utilizzo di biglietti prepagati per la distribuzione dei quali la Città si è avvalsa dell'Associazione "The Gate". Attraverso la suddetta Associazione sono state organizzate anche numerose iniziative atte a rivitalizzare l'area Canale Molassi, al fine di ripristinare l'originaria vocazione di area destinata alla storica manifestazione del Balon. A tal fine, è stato determinante l'apporto dato dall'Associazione Vivi Balon soprattutto in riferimento all'organizzazione della manifestazione ed alla regolazione del flusso dei partecipanti alla stessa. I buoni risultati ottenuti, tuttavia, per essere cristallizzati necessitano di una precisa regolamentazione che disciplini le modalità di partecipazione alla manifestazione, sia allo scopo di definire i requisiti propri dell'attività di vendita o scambio di cose usate svolta in modo non professionale sia per definire gli orari e le aree da destinare a tale tipo di attività: invero in passato i residenti hanno lamentato il disturbo arrecato dai partecipanti alla manifestazione che stazionavano nelle ore notturne nell'area antistante il canale dei Molassi e durante la manifestazione occupavano abusivamente gli spazi non ricompresi nell'area di riferimento.

   Per l'organizzazione e la gestione della manifestazione è opportuno prevedere la promozione di rapporti di collaborazione con Associazioni senza fini di lucro che abbiano nell'oggetto sociale la valorizzazione dei rapporti sociali e delle tradizioni culturali dell'area del Balon.

   E' stata inviata richiesta di parere alle Circoscrizioni che si sono espresse come di seguito riportato:
-   la Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole condizionato (all. 2 - n. );
-   la Circoscrizione 2 non ha espresso parere, dichiarando che trattasi di area non riguardante la sua competenza (all. 3 - n. );
-   le Circoscrizioni 3, 4, 5, 8 e 10 non hanno fatto pervenire il loro parere;
-   le Circoscrizioni 6 e 9 hanno espresso parere favorevole (all. 4-5 - nn. );
-   la Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole condizionato (all. 6 - n. ).

   In riferimento alle osservazioni della Circoscrizione 1, si ritiene che la richiesta relativa alla soppressione dell'obbligo di indicazione della provenienza della merce oggetto di scambio o vendita non sia accoglibile, in quanto tale indicazione costituisce fondamentale elemento di controllo nello svolgimento del mercato.

   È, invece, accoglibile la seconda osservazione della Circoscrizione 1, relativa alla introduzione della sanzione della sospensione dalla partecipazione alla manifestazione anche nel caso di messa in vendita di oggetti non usati o comunque non ammessi, oltre al sequestro della merce in conformità alla Legge 689/1981.

   In riferimento alle osservazioni della Circoscrizione 7, si ritiene che la richiesta di escludere l'area del parcheggio di San Pietro in Vincoli dall'ambito di esposizione degli oggetti di mobilia sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da definire con apposito provvedimento della Giunta Comunale, previo parere della Circoscrizione 7.

   In riferimento alla osservazione della medesima Circoscrizione, relativa alla introduzione di appositi controlli e verifiche da parte delle Forze dell'ordine, durante lo svolgimento del mercato, è da ritenere che tale previsione rientri nella competenza del Corpo di Polizia municipale, preposto all'attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa, come stabilito all'articolo 10 del Regolamento allegato.

   Con riguardo all'osservazione della medesima Circoscrizione, relativa alla esigenza di una rivalutazione dell'aspetto qualitativo del mercato, occorre rilevare che la stessa viene già ampiamente garantita dalla previsione della rotazione degli operatori nel mercato in oggetto.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, il Regolamento per la gestione dell'attività di vendita o scambio non professionale di merci usate nell'area del canale dei Molassi allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1 - n.           );

2)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA E SCAMBIO NON PROFESSIONALE DI COSE USATE NELL'AREA DEL CANALE DEI MOLASSI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.   Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'attività di vendita e scambio di cose usate da parte di operatori non professionali svolte nell'ambito della tradizionale manifestazione denominata Balon nelle giornate del sabato.

2.   Possono essere posti in vendita e scambiati oggetti ed effetti usati, arredi ed elettrodomestici propri o donati da terzi in seguito ad operazioni di sgombero o pulizia di locali, abitazioni, cantine, etc. o abbandonati.

Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione

1.   Possono partecipare alla attività di vendita e scambio non professionale di cui all'articolo 1 i soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori commerciali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso dei beni oggetto dello scambio o della vendita.

2.   I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione devono presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti indicati al comma 1, nonché l'indicazione della provenienza della merce oggetto di scambio o vendita.

3.   Le autocertificazioni di cui al comma precedente possono essere presentate ogni anno esclusivamente dal 1 fino al 10 febbraio e dal 1 al 10 settembre.

4.   Le autocertificazioni devono essere rinnovate ogni due anni, decorso tale termine il dichiarante, qualora non vi provveda decade dalle priorità acquisite con conseguente cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 comma 6.

5.   I partecipanti sono suddivisi in base agli oggetti che espongono e distinti nelle categorie:
a)   operatori non professionali mobilieri;
b)   operatori non professionali di oggettistica varia.

Articolo 3 - Rapporti con le Associazioni

1.   La Città, per l'attività di organizzazione e gestione della manifestazione, promuove rapporti di collaborazione con Associazioni senza fini di lucro che hanno nell'oggetto sociale la valorizzazione dei rapporti sociali e delle tradizioni culturali dell'area del Balon.

2.   I rapporti tra l'associazione di cui al comma 1 e la Città sono definiti in un'apposita convenzione.

TITOLO II - ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Articolo 4 - Attribuzione degli spazi

1.   L'area destinata alla attività di scambio o vendita di oggetti usati è delimitata come segue: Canale Molassi nel tratto tra via Andreis e strada del Fortino.

2.   Le suddette aree possono essere modificate in via sperimentale con apposito provvedimento della Giunta Comunale, da sottoporre all'esame del Consiglio al termine della fase sperimentale.

3.   La superficie massima di ogni area destinata alla attività di vendita o scambio di oggetti usati non deve essere superiore a mq 2x2 e ad ogni partecipante non può essere attribuito più di un modulo.

4.   Ai partecipanti che espongono oggetti di mobilia è destinata l'area compresa tra strada del Fortino ed il parcheggio di S. Pietro in Vincoli e/o altre aree da individuare con apposito provvedimento della Giunta comunale, sentito il parere della Circoscrizione 7. I moduli non possono avere una superficie superiore a mq 4x4 ad ogni partecipante non possono essere attribuiti più di due moduli. Gli operatori non professionali mobilieri devono occupare almeno il 75% dello spazio loro attribuito con oggetti di mobilia: il restante 25% può essere utilizzato per l'esposizione di altri oggetti consentiti.

Articolo 5 - Modalità di esercizio dell'attività

1.   Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione non possono vendere oggetti non usati, generi alimentari, oggetti da punta o da taglio.

2.   I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione, oltre ad autocertificare il possesso dei requisiti richiesti, devono indicare il periodo di tempo per il quale intendono partecipare. Il periodo massimo per cui è consentito partecipare alla manifestazione è di anni uno rinnovabile.

3.   Agli operatori aventi diritto a partecipare alla manifestazione è rilasciata apposita attestazione di occupazione dell'area qualora la durata dell'occupazione sia superiore a sei volte all'anno con l'indicazione del modulo attribuitogli per effettuare l'attività. In ogni caso, la percentuale dei moduli da attribuire per un numero di volte superiore a sei nell'anno non può superare il 60% dei moduli disponibili.

4.   Agli operatori aventi diritto a partecipare alla manifestazione che chiedono di parteciparvi per un numero di volte inferiore a sei è consentita l'occupazione dell'area volta per volta previo pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo dell'area e per l'organizzazione della manifestazione. La vidimazione dei contrassegni utilizzati per il pagamento dell'occupazione del modulo sostituisce l'attestazione di occupazione dell'area di cui al precedente punto.

5.   Agli operatori che hanno i requisiti per partecipare alla manifestazione ai quali non risulti conferito alcun modulo sono attribuiti gli spazi occasionalmente liberi nel rispetto dei seguenti criteri:
a)   minor numero di presenze;
b)   maggior numero di richieste di partecipazione non accolte per indisponibilità di moduli;
c)   data di richiesta con autocertificazione alla partecipazione della manifestazione.

6.   I nominativi degli aventi diritto sono annotati in un apposito registro con l'indicazione della data in cui è stata presentata la richiesta, delle presenze effettuate con occupazione del modulo e delle richieste di occupazione non ammesse per indisponibilità di spazi.

Articolo 6 - Orari

1.   L'attività di allestimento delle strutture per la vendita o lo scambio di cose usate da parte degli operatori non professionali deve essere effettuata tra le ore cinque le ore sei e trenta.

2.   I moduli non occupati dopo tale ora sono attribuiti ai richiedenti cui non è stato conferito il modulo per indisponibilità di spazi, nel rispetto dei criteri indicati al precedente articolo 5, comma 5.

3.   Le strutture e le merci non possono essere rimosse prima delle ore 13,30, e non oltre le ore 17,00.

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande

1.   Gli operatori, per partecipare alla manifestazione, devono presentare un'apposita istanza in cui è autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.

2.   Entro il termine di 90 giorni è comunicato all'interessato l'esito di accoglimento o di rigetto dell'istanza.

3.   Gli operatori in possesso dei requisiti richiesti sono iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 5 comma 6, e agli stessi è rilasciato un tesserino munito di fotografia, nei casi in cui manifestino la volontà di voler partecipare a più di sei edizioni nell'arco dell'anno.

4.   Agli operatori in possesso dei requisiti richiesti, che manifestino la volontà di partecipare a meno di sei edizioni nell'arco dell'anno, è rilasciato un apposito tesserino privo di fotografia su cui è riportato il numero del modulo attribuito e la data per cui è ammesso a partecipare alla manifestazione.

TITOLO III - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 8 - Divieti

1.   Gli operatori ammessi alla manifestazione, compresi quelli che chiedono l'attribuzione dei posteggi occasionalmente liberi, di cui all'articolo 5, comma 5, non possono sostare all'esterno dell'area destinata per la manifestazione, prima delle ore 5,00.

2.   Gli operatori ammessi alla manifestazione non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito e demarcato sul suolo. E' fatto divieto di abbandonare nell'area, dopo la chiusura del mercato, le merci risultate invendute.

3.   Gli operatori ammessi alla manifestazione devono essere sempre presenti presso il modulo loro attribuito e tenere ben esposti l'attestazione di occupazione dell'area ed il tesserino rilasciati loro per la partecipazione alla manifestazione stessa.

4.   Gli operatori ammessi alla manifestazione devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme del Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti e del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico. L'attestazione di occupazione dell'area ed il tesserino per la partecipazione alla manifestazione non sono cedibili a terzi.

Articolo 9 - Pagamento occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti

1.   Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione sono tenuti a corrispondere oltre al canone relativo alla COSAP e alla TARSU, anche un contributo alle spese necessarie per organizzare e promuovere iniziative atte a gestire e valorizzare la manifestazione.

2.   Il pagamento di quanto previsto al comma 1 è effettuato mediante l'utilizzo di biglietti prepagati o con altri sistemi che saranno ritenuti adeguati.

3.   Nel caso in cui la gestione della manifestazione venga affidata alle associazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 3, sarà cura dell'affidatario provvedere al pagamento dei canoni dovuti relativamente a COSAP e TARSU in riferimento alla totalità dei moduli disponibili. I costi di gestione dovuti dai partecipanti sono percepiti dall'associazione cui è affidata la gestione della manifestazione e comunque sono definiti con la convenzione con cui il servizio viene affidato.

Articolo 10 - Vigilanza

1.   L'attività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di controllo istituzionalmente preposti.

2.   Qualora la gestione della manifestazione sia affidata ad un'associazione senza fini di lucro, spetta a quest'ultima segnalare agli organi di controllo di cui al comma 1 ed al Settore attività economiche e di servizio, eventuali irregolarità connesse alla violazione del presente regolamento.

Articolo 11 - Sanzioni

1.   Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

2.   Qualora i partecipanti pongano in vendita oggetti non usati o comunque non ammessi saranno sanzionati con la sospensione dalla partecipazione alla manifestazione di cui al comma 3, oltre al sequestro della merce in conformità alle procedure della Legge 689/1981.

3.   Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione, che non corrispondano il pagamento dovuto o che violino le disposizioni di cui all'articolo 8 commi 1 e 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, sono sanzionati con la sospensione dalla partecipazione alla manifestazione fino ad un massimo di 12 edizioni. Nel caso di recidiva è disposta la revoca dell'attestazione di occupazione dell'area ed inoltre il trasgressore non sarà più ammesso a partecipare alla manifestazione.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1.   Gli operatori che attualmente partecipano alla manifestazione, in virtù delle sperimentazioni programmate dalla Città, devono produrre l'autocertificazione di cui all'articolo 2 del presente regolamento.