Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore TARSU

n. ord. 23
2005 09885/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 GENNAIO 2006

(proposta dalla G.C. 22 novembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. MODIFICHE.

   Proposta dell'Assessore Bonino.

   La disciplina regolamentare della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai consolidata da tempo; con il presente provvedimento si intendono apportare alcune modifiche rispondenti a richieste di precisazioni. Gli emendamenti, per facilitarne la lettura, sono riportati in neretto nell'allegato alla presente (all. 1), il quale ripropone nella colonna di sinistra il testo regolamentare vigente e in quella di destra il testo contenente le proposte di modifica. Inoltre, le parti eliminate sono evidenziate in corsivo e neretto nella colonna di sinistra.

   Prima modifica:

   Riguarda l'articolo 19 ("Particolari condizioni d'uso") nel quale viene inserita una nuova ipotesi di riduzione.

L'articolo 66, lettera c) del D.Lgs. 507/1993 ("Tariffe per particolari condizioni d'uso") prevede la possibilità di procedere alla riduzione della tariffa unitaria per un importo non superiore ad un terzo e con specifico riferimento a determinate fattispecie. Tale riduzione può essere prevista per quei locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

   E' il caso di utenze commerciali che svolgono la propria attività all'interno delle strutture espositive cittadine, unicamente nei periodi previsti dal calendario fieristico; si è ritenuto opportuno prevedere anche a favore di queste una riduzione tariffaria che tenga conto del limitato uso dei locali e quindi della minore produzione annua di rifiuti.

   Seconda modifica:

   Riguarda l'art. 19 BIS ("Riduzioni") il cui 2° comma viene riformulato.

   L'articolo 49, 14° comma del D.Lgs. 22/1997 prevede la possibilità di applicare un coefficiente di riduzione tariffaria proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

   Con disposizione regolamentare si è recepita la normativa nazionale disciplinandone l'applicazione. Nello specifico l'articolo del regolamento prevede che la riduzione concessa al produttore sia correlata all'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione.

   Recentemente si è registrato un sostanziale incremento delle operazioni di recupero e riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani da parte delle grosse utenze commerciali sempre più attive su tale fronte, sia in relazione a politiche aziendali di rispetto dell'ambiente sia in considerazione delle riduzioni previste dal Regolamento TARSU. Considerate le dimensioni di tali utenze si è rilevato che la quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero tende a superare la produzione totale, la conseguenza è che applicando la procedura di sconto prevista dal regolamento si può arrivare sino alla detassazione. In considerazione del fatto che l'esonero dal tributo è tassativamente previsto per legge, risulta necessario determinare la percentuale massima di sconto, cui le utenze che avviano al recupero i rifiuti assimilati possono accedere, senza essere causa di detassazione. La percentuale massima di sconto non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento TARSU.

   Terza modifica:

   Riguarda l'art. 19 TER ("Particolari agevolazioni") nel quale viene inserita una nuova ipotesi di agevolazione.

   Già da tempo i rappresentanti delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado hanno sollevato il problema legato alla insufficienza dei fondi stanziati e trasferiti alle stesse dal MIUR per il pagamento della Tassa raccolta rifiuti in seguito alla applicazione della sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 4944 del 19 aprile 2000 e della Conferenza Stato-Città del 7 settembre 2001. La soluzione è stata sollecitata a livello nazionale anche dai Comuni, che pur sono nella posizione di ente impositore: purtuttavia si è ritenuto opportuno, nei limiti concessi dalla vigente normativa tributaria, considerare la situazione di disagio generale in cui versano i bilanci delle scuole pubbliche e prevedere anche a favore di questa tipologia di utenza una particolare agevolazione peraltro limitatamente alla situazione derivante dall'esiguità dei fondi statali.

   Nello specifico, si è ritenuto di collegare il disagio sopradescritto con progetti di raccolta differenziata, monitorati e certificati dal soggetto gestore del servizio e che in via generale contribuiscono ad abbattere la produzione di rifiuti, per arrivare alla riduzione del pagamento dovuto annualmente per la TARSU dagli istituiti scolastici coinvolti in tale attività. L'agevolazione potrà avere effetto dal 2006 in poi e solo con riferimento alle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado (con esclusione delle scuole comunali e dell'Università degli Studi).

   Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento sul Decentramento sono stati richiesti, in data 23 novembre 2005, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
-   hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 6, 7 e 10 (all. 2-6 - nn.                                                  );
-   ha espresso parere favorevole condizionato la Circoscrizione 3 (all. 7 - n. );
-   ha espresso parere pervenuto fuori termine (favorevole) la Circoscrizione 4 (all. 8 – n.                      );
-   le Circoscrizioni 5, 8 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto).
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo modificato del Regolamento per l'applicazione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (all. 1 - n.             );

2)   di dare atto che sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni in ossequio all'art. 43 lettera e) del Regolamento sul Decentramento;

3)   di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 68, comma 3° del D.Lgs. 507/1993 e della Circolare 29 dicembre 241/E dello stesso Ministero;

4)   di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2006;

5)   di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

ARTICOLO 19 - PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO

1.   La tariffa unitaria è ridotta del:

a)   10% per le abitazioni il cui l’unico occupante abbia meno di 65 anni, del 20% il cui unico occupante abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed entrambi risultino essere residenti in Torino;

b) 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori all’estero per più di sei mesi all’anno. Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli articoli 7 e 8 nella quale dovrà essere espressamente dichiarata l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e che l’alloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;

c) 10% per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate dall’agricoltore;

d) 20% per i locali ed aree scoperte - diverse dalla abitazione - adibiti ad uso non continuativo e di pubblico trattenimento (quali discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento notturno) per non più di tre giorni alla settimana risultanti dall’autorizzazione;

e) 30% per i locali ed aree scoperte - diverse dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.

L’agevolazione di cui alla lettera a) trova applicazione con effetto dall’anno solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni ivi previste ed anagraficamente rilevate.

Le agevolazioni di cui alle lettere b) - c) - d) - e) sono applicate con effetto dall’anno successivo a quello della denuncia di cui agli articoli 7 e 8.

Il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli articoli 66 (14) e 76 del D.Lgs. n. 507/1993 (15).

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

ARTICOLO 19 BIS - RIDUZIONI

1.   La tariffa unitaria è ridotta sino ad un massimo del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dell’articolo 67 D.Lgs. n. 507/1993 (16).

Tale riduzione viene di volta in volta accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio.

2.   Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.

Il titolare dell’attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi dell'articolo 10 3° comma lettera b) ed articolo 49 comma 14° del D.Lgs. 22/1997 (17), controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, e la quantità dei rifiuti avviati al recupero.

E’ concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell’incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La percentuale massima di riduzione non può superare comunque il 50% del tributo dovuto sull’intera superficie e non può cumularsi con le altre riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento.

La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2000.

3.   Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta. La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

1.   Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la Deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definiti anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:

a)   Attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato, alla predetta limitazione.
b)   Attività commerciali ed artigianali interessate dai grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006 ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l’incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell’accessibilità dell’area preclusa.
c)   ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (18) e associazioni di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (19), previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisisti di cui alle predette disposizioni di legge.
d)   Titolari di cartella od avviso bonario di pagamento, che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti - entro un termine stabilito ed adeguatamente reso noto - alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al DPCM 18 maggio 2001 (20), valevole per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 (21), come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 (22). Nel caso in cui - nella fase dei controlli - si riscontri l’insussistenza della dichiarazione, si procederà al recupero d’ufficio del tributo ed all’applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge ed alle conseguenti denunce penali.
La suddetta agevolazione non può cumularsi con quelle previste dalle lettere b) e c) dell’articolo 19; nel caso che ciò non si verifichi, d’ufficio verrà riconosciuta ed applicata esclusivamente quella relativa al presente comma.
e)   Titolari di cartella od avviso di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato (22 bis), comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di cui al periodo precedente. (1)
f) Residenti con abitazione principale e/o attività commerciali ed artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante l’area della discarica delle Basse di Stura, fino alla sua definitiva chiusura; questa agevolazione non si cumula con quella prevista alla precedente lettera d) del presente articolo.
g) Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado (con esclusione delle scuole comunali e dell’Università degli Studi), in considerazione delle attività di raccolta differenziata svolta presso gli Istituti stessi.

2.   Le agevolazioni di cui ai precedenti commi vanno iscritte in bilancio e ne va assicurata la relativa copertura come da articolo  67 comma 3° del D.Lgs. 507/1993.

3.   Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.


(1) Delibera n. 18 Consiglio Comunale del 30 gennaio 2006 (mecc. 2004 02368/002).