OGGETTO: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI RISERVE DI SOSTA
PERSONALI E PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PER DISABILI - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore
Sestero.
L’art. 381 del DPR 495/92
(Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) attribuisce ai Comuni
la facoltà di concedere, a titolo gratuito, uno spazio auto di sosta
personale in favore dei titolari del contrassegno invalidi nei casi in cui
ricorrono particolari condizioni d’invalidità della persona
interessata, la quale, di norma, deve essere abilitata alla guida e disporre di
un autoveicolo.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003
(mecc. 200303663/006), l’Amministrazione Comunale ha disposto il
riordino della disciplina delle riserve di sosta di cui sopra e
contemporaneamente ha istituito un permesso gratuito di sosta per disabili; la
nuova disciplina è stata emanata anche per adempiere alla Mozione
consiliare mecc. 02 01861/002 approvata il 25 giugno 2002 volta, fra
l’altro, a rafforzare le misure di contrasto all’utilizzo abusivo
delle riserve di sosta per disabili.
Tali disposizioni hanno previsto nuovi
requisiti necessari alla concessione degli stalli “ad personam”, fra
cui, salvo eccezioni espressamente previste, la disponibilità del veicolo
e la titolarità della patente di guida come richiesto dalla succitata
normativa nazionale.
Fra le eccezioni più significative è
prevista la possibilità di concedere la riserva di sosta personale nei
casi in cui, pur non avendo il disabile la patente di guida, né la
disponibilità di un veicolo, sia comunque assistito costantemente, per le
esigenze di mobilità, da un proprio famigliare convivente munito di
autovettura; al riguardo si precisa che il provvedimento in questione intende,
fra l’altro, vietare la concessione di una riserva di sosta personale ad
una persona ricoverata in casa di cura o di riposo col rischio che ad utilizzare
in concreto il parcheggio siano terzi e non il disabile; la violazione di tale
disposizione implica, fra l’altro, la revoca d’ufficio della riserva
personale di sosta .
Anche per quanto concerne il rilascio del permesso
gratuito di sosta in zona blu, al fine di favorire esclusivamente il disabile,
in linea di principio, la gratuità della sosta è stata collegata
alla titolarità di un veicolo ed alla patente di guida.
La succitata
disciplina intende agevolare i disabili muniti di patente o che comunque (grazie
a famigliari conviventi o accompagnatori) utilizzano effettivamente
l’automobile per soddisfare le proprie esigenze di mobilità.
Per
i disabili (impossibilitati alla salita sui mezzi pubblici) che non sono in
grado di guidare o che comunque non dispongono di una vettura, la Civica
Amministrazione ha invece previsto il servizio di trasporto con taxi e
minibus.
Ora, coerentemente a tale impostazione ed al fine di attuare una
distribuzione più equa dei servizi alla mobilità per le persone
disabili, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno integrare la
disciplina in materia di riserve di sosta e permessi gratuiti per disabili
prevista dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003
(mecc. 200303663/006) con la previsione che la riserva personale di sosta
per disabili ed il permesso per la sosta gratuita per disabili possano essere
rilasciati a condizione che il richiedente non usufruisca già del
servizio trasporto a mezzo minibus e taxi.
Pertanto, alla luce di questa
disposizione, la fruizione del servizio taxi e minibus è alternativo alla
titolarità del permesso gratuito di sosta ed alla riserva personale di
parcheggio per disabili e conseguentemente i titolari delle riserve di sosta
personali e/o dei permessi di sosta gratuiti per disabili non possono accedere
al servizio di trasporto a mezzo taxi e minibus.
Il presente provvedimento
è efficace altresì per le agevolazioni concesse in passato;
pertanto i titolari delle riserve di sosta personali e/o dei permessi di sosta
gratuiti per disabili concessi prima dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni e contestualmente beneficiari del servizio trasporto disabili a
mezzo taxi e minibus verranno invitati, a cura dei Settori competenti della
Città, ad esprimere, entro il termine perentorio di due mesi, la propria
opzione tra le agevolazioni alla mobilità privata (riserva personale e/o
permesso gratuito di sosta) e la fruizione del servizio pubblico di trasporto
con taxi e mezzi attrezzati; quest’ultimo è revocato
d’ufficio in caso non fosse esercitato dall’utente il diritto di
scelta nei termini previsti.
Per coloro (attualmente già beneficiari
del servizio taxi e minibus) che optano per la riserva di sosta personale e/o
per il permesso di sosta gratuito per disabili, la Commissione tecnica di cui al
Regolamento consiliare n 255/98 è autorizzata, previa richiesta
documentata dell’interessato, a concedere 10 corse annuali per far fronte
ad esigenze impreviste di mobilità della persona disabile.
Il permesso
gratuito di sosta per disabili può essere rilasciato ai titolari del
contrassegno disabili residenti in Torino, fatta salva l’eccezione per
coloro che producono dichiarazione del datore di lavoro attestante lo
svolgimento di attività lavorativa in Torino; tali disposizioni non hanno
effetto retroattivo, pertanto non riguarda i rinnovi di permessi gratuiti di
sosta rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente
provvedimento.
La titolarità della riserva personale di sosta non
è invece incompatibile con la concessione del permesso gratuito di sosta
per disabili
Per esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, si
precisa inoltre che sugli stalli per disabili è vietata la sosta dei
veicoli di cui alla lettera m), comma 1, art. 54 del Codice della Strada,
ancorchè risulti esposto lo speciale contrassegno per disabili.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di
regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti
diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in
narrativa e che qui integralmente si richiamano, l’integrazione della
disciplina in materia di riserve di sosta e permessi gratuiti per disabili di
cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003
(mecc.
200303663/006), con le seguenti disposizioni :
a) La riserva personale di
sosta per disabili e/o il permesso per la sosta gratuita per disabili possono
essere rilasciati a condizione che il richiedente non usufruisca già del
servizio trasporto a mezzo minibus e taxi.
b) I titolari delle riserve di
sosta personali e/o dei permessi di sosta
gratuiti per disabili non
possono accedere al servizio di trasporto a mezzo taxi e minibus.
c) I
titolari delle riserve di sosta personali e/o dei permessi di sosta gratuiti per
disabili concessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e
contestualmente beneficiari del servizio trasporto disabili a mezzo taxi e
minibus verranno invitati, a cura dei Settori competenti della Città, ad
esprimere, entro il termine perentorio di due mesi dalla notifica, la propria
opzione tra la riserva personale e/o permesso gratuito di sosta e la fruizione
del servizio con taxi e mezzi attrezzati; quest’ultimo è revocato
d’ufficio in caso non fosse esercitato dall’utente il diritto di
scelta nei termini previsti.
d) Per coloro (attualmente già
beneficiari del servizio taxi e minibus) che optano per la riserva di sosta
personale e/o per il permesso di sosta gratuito per disabili, la Commissione
tecnica di cui al Regolamento consiliare n 255/98 è autorizzata, previa
richiesta documentata dell’interessato, a concedere 10 corse annuali per
far fronte ad esigenze impreviste di mobilità della persona
disabile.
e) Il permesso gratuito di sosta per disabili può essere
rilasciato ai titolari del contrassegno disabili residenti in Torino,
fatta salva l’eccezione per coloro che producono dichiarazione del
datore di lavoro attestante lo svolgimento di attività lavorativa in
Torino; tali disposizioni non riguardano i rinnovi di permessi gratuiti di sosta
rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento.
f) La titolarità della riserva personale di sosta non è
incompatibile con la titolarità del permesso gratuito di sosta per
disabili.
g) È vietata, ai sensi della deliberazione della Giunta
Comunale del 4 giugno 2003 (mecc. 200303663/006), la concessione di una riserva
di sosta personale ad una persona ricoverata in casa di cura o di riposo; la
violazione di tale disposizione comporta la revoca d’ufficio della riserva
personale di sosta.