Divisione Infrastrutture e Mobilita'
2005 09861/119
Settore Esercizio
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

22 novembre 2005


OGGETTO: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI RISERVE DI SOSTA PERSONALI E PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PER DISABILI - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sestero.

L’art. 381 del DPR 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) attribuisce ai Comuni la facoltà di concedere, a titolo gratuito, uno spazio auto di sosta personale in favore dei titolari del contrassegno invalidi nei casi in cui ricorrono particolari condizioni d’invalidità della persona interessata, la quale, di norma, deve essere abilitata alla guida e disporre di un autoveicolo.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 (mecc. 200303663/006), l’Amministrazione Comunale ha disposto il riordino della disciplina delle riserve di sosta di cui sopra e contemporaneamente ha istituito un permesso gratuito di sosta per disabili; la nuova disciplina è stata emanata anche per adempiere alla Mozione consiliare mecc. 02 01861/002 approvata il 25 giugno 2002 volta, fra l’altro, a rafforzare le misure di contrasto all’utilizzo abusivo delle riserve di sosta per disabili.
Tali disposizioni hanno previsto nuovi requisiti necessari alla concessione degli stalli “ad personam”, fra cui, salvo eccezioni espressamente previste, la disponibilità del veicolo e la titolarità della patente di guida come richiesto dalla succitata normativa nazionale.
Fra le eccezioni più significative è prevista la possibilità di concedere la riserva di sosta personale nei casi in cui, pur non avendo il disabile la patente di guida, né la disponibilità di un veicolo, sia comunque assistito costantemente, per le esigenze di mobilità, da un proprio famigliare convivente munito di autovettura; al riguardo si precisa che il provvedimento in questione intende, fra l’altro, vietare la concessione di una riserva di sosta personale ad una persona ricoverata in casa di cura o di riposo col rischio che ad utilizzare in concreto il parcheggio siano terzi e non il disabile; la violazione di tale disposizione implica, fra l’altro, la revoca d’ufficio della riserva personale di sosta .
Anche per quanto concerne il rilascio del permesso gratuito di sosta in zona blu, al fine di favorire esclusivamente il disabile, in linea di principio, la gratuità della sosta è stata collegata alla titolarità di un veicolo ed alla patente di guida.
La succitata disciplina intende agevolare i disabili muniti di patente o che comunque (grazie a famigliari conviventi o accompagnatori) utilizzano effettivamente l’automobile per soddisfare le proprie esigenze di mobilità.
Per i disabili (impossibilitati alla salita sui mezzi pubblici) che non sono in grado di guidare o che comunque non dispongono di una vettura, la Civica Amministrazione ha invece previsto il servizio di trasporto con taxi e minibus.
Ora, coerentemente a tale impostazione ed al fine di attuare una distribuzione più equa dei servizi alla mobilità per le persone disabili, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno integrare la disciplina in materia di riserve di sosta e permessi gratuiti per disabili prevista dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 (mecc. 200303663/006) con la previsione che la riserva personale di sosta per disabili ed il permesso per la sosta gratuita per disabili possano essere rilasciati a condizione che il richiedente non usufruisca già del servizio trasporto a mezzo minibus e taxi.
Pertanto, alla luce di questa disposizione, la fruizione del servizio taxi e minibus è alternativo alla titolarità del permesso gratuito di sosta ed alla riserva personale di parcheggio per disabili e conseguentemente i titolari delle riserve di sosta personali e/o dei permessi di sosta gratuiti per disabili non possono accedere al servizio di trasporto a mezzo taxi e minibus.
Il presente provvedimento è efficace altresì per le agevolazioni concesse in passato; pertanto i titolari delle riserve di sosta personali e/o dei permessi di sosta gratuiti per disabili concessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e contestualmente beneficiari del servizio trasporto disabili a mezzo taxi e minibus verranno invitati, a cura dei Settori competenti della Città, ad esprimere, entro il termine perentorio di due mesi, la propria opzione tra le agevolazioni alla mobilità privata (riserva personale e/o permesso gratuito di sosta) e la fruizione del servizio pubblico di trasporto con taxi e mezzi attrezzati; quest’ultimo è revocato d’ufficio in caso non fosse esercitato dall’utente il diritto di scelta nei termini previsti.
Per coloro (attualmente già beneficiari del servizio taxi e minibus) che optano per la riserva di sosta personale e/o per il permesso di sosta gratuito per disabili, la Commissione tecnica di cui al Regolamento consiliare n 255/98 è autorizzata, previa richiesta documentata dell’interessato, a concedere 10 corse annuali per far fronte ad esigenze impreviste di mobilità della persona disabile.
Il permesso gratuito di sosta per disabili può essere rilasciato ai titolari del contrassegno disabili residenti in Torino, fatta salva l’eccezione per coloro che producono dichiarazione del datore di lavoro attestante lo svolgimento di attività lavorativa in Torino; tali disposizioni non hanno effetto retroattivo, pertanto non riguarda i rinnovi di permessi gratuiti di sosta rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento.
La titolarità della riserva personale di sosta non è invece incompatibile con la concessione del permesso gratuito di sosta per disabili
Per esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, si precisa inoltre che sugli stalli per disabili è vietata la sosta dei veicoli di cui alla lettera m), comma 1, art. 54 del Codice della Strada, ancorchè risulti esposto lo speciale contrassegno per disabili.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l’integrazione della disciplina in materia di riserve di sosta e permessi gratuiti per disabili di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 (mecc. 200303663/006), con le seguenti disposizioni :

a) La riserva personale di sosta per disabili e/o il permesso per la sosta gratuita per disabili possono essere rilasciati a condizione che il richiedente non usufruisca già del servizio trasporto a mezzo minibus e taxi.
b) I titolari delle riserve di sosta personali e/o dei permessi di sosta gratuiti per disabili non possono accedere al servizio di trasporto a mezzo taxi e minibus.
c) I titolari delle riserve di sosta personali e/o dei permessi di sosta gratuiti per disabili concessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e contestualmente beneficiari del servizio trasporto disabili a mezzo taxi e minibus verranno invitati, a cura dei Settori competenti della Città, ad esprimere, entro il termine perentorio di due mesi dalla notifica, la propria opzione tra la riserva personale e/o permesso gratuito di sosta e la fruizione del servizio con taxi e mezzi attrezzati; quest’ultimo è revocato d’ufficio in caso non fosse esercitato dall’utente il diritto di scelta nei termini previsti.
d) Per coloro (attualmente già beneficiari del servizio taxi e minibus) che optano per la riserva di sosta personale e/o per il permesso di sosta gratuito per disabili, la Commissione tecnica di cui al Regolamento consiliare n 255/98 è autorizzata, previa richiesta documentata dell’interessato, a concedere 10 corse annuali per far fronte ad esigenze impreviste di mobilità della persona disabile.
e) Il permesso gratuito di sosta per disabili può essere rilasciato ai titolari del contrassegno disabili residenti in Torino, fatta salva l’eccezione per coloro che producono dichiarazione del datore di lavoro attestante lo svolgimento di attività lavorativa in Torino; tali disposizioni non riguardano i rinnovi di permessi gratuiti di sosta rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento.
f) La titolarità della riserva personale di sosta non è incompatibile con la titolarità del permesso gratuito di sosta per disabili.
g) È vietata, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 (mecc. 200303663/006), la concessione di una riserva di sosta personale ad una persona ricoverata in casa di cura o di riposo; la violazione di tale disposizione comporta la revoca d’ufficio della riserva personale di sosta.
  1. E’ vietata la sosta dei veicoli di cui alla lettera m), comma 1, art. 54 del Decreto Legislativo 285/92 (Codice della Strada) sulle riserve di sosta per disabili, ancorchè risulti esposto sul veicolo lo speciale contrassegno per disabili; la violazione alla presente disposizione comporta il ritiro del contrassegno di circolazione per disabili.
  2. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
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