Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale
Settore Politiche Giovanili

n. ord. 68
2005 09728/050

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 22 novembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "OFFICINA DELLE IDEE ONLUS". APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

   Proposta del Vicesindaco Calgaro.

   La costituzione della fondazione "Officina delle idee ONLUS" nasce dall'esigenza di individuare un'organizzazione adeguata alla gestione del progetto "Officina delle idee".

   Il progetto "Officina delle idee" discende dall'esigenza di integrare e sviluppare il progetto "Giovani e idee", promosso dalla Città di Torino per affrontare il tema dell'autonomia giovanile.

Lo scenario che ritrae la condizione dei giovani in Italia rispetto al resto d'Europa (dati dell'ultimo rapporto Iard ed Eurobarometro), in particolare riguardo agli aspetti di autonomia, rileva infatti una situazione di forte ritardo del nostro Paese che viene ricondotta, almeno in parte, all'oggettiva carenza di opportunità per i giovani che vogliono avviare percorsi di tipo imprenditivo.

   Come nel resto della nazione, anche nell'area metropolitana torinese, pur sede di importanti sperimentazioni di progetti per giovani, noti anche a livello europeo, si denota l'esistenza di uno spazio vuoto a livello di politiche e di luoghi dedicati in modo sistematico al sostegno della partecipazione dei giovani alla costruzione di progetti culturali, sociali ed economici utili allo sviluppo della comunità locale, che è possibile colmare attraverso iniziative e spazi che promuovano e accompagnino l'imprenditività giovanile e la capacità di realizzare idee. Per imprenditività intendiamo qui tutto ciò che si distingue per spirito di iniziativa, accettazione del rischio e capacità di gestirlo, voglia di mettersi in gioco, desiderio di essere attivi, di scommettere sul proprio futuro, di sviluppare le proprie potenzialità umane all'interno del territorio in cui si vive. Indipendentemente dall'esito, che in alcuni casi potrà essere di crescita e di apprendimento, in altri di avvio di un'attività senza fini di lucro, associativa, da svolgere al di là del lavoro, in altri ancora l'inaugurazione di un'impresa a fini mutualistici o di lucro, che diventerà insieme realizzazione del proprio progetto e mezzo di mantenimento.

   La Città considera infatti la valorizzazione delle opportunità rivolte ai giovani una priorità, un pilastro delle politiche cittadine volte a garantire l'immissione di nuove energie nel percorso di sviluppo delle attività economiche e sociali che Torino dovrà necessariamente fronteggiare nei prossimi anni.

   Collocare i giovani al centro dell'attenzione e dell'azione significa riconoscere e stimolare il loro ruolo di protagonisti nella città, cioè assumere in modo esplicito la loro funzione di potenziali agenti di sviluppo locale, sociale ed economico.

   Proprio per dare seguito a questi intenti, la Città di Torino ha promosso nel 2003 un progetto chiamato "Giovani e idee a Torino. Progetti per la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale economico e culturale dell'area metropolitana torinese".

   Il progetto è indirizzato in maniera indistinta a tutti i giovani maggiorenni dell'area metropolitana torinese, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, che singolarmente o, preferibilmente, in gruppi variamente omogenei vogliano realizzare una loro idea.

   Ha i seguenti principali obiettivi di carattere generale:
-   investire sulla forza creativa delle giovani generazioni come elemento propulsore per l'innovazione e la rinascita dell'area torinese;
-   creare le condizioni per la nascita e la diffusione di imprenditività tra i giovani di ogni età e ceto sociale;
-   accompagnare i giovani, in luoghi idonei, affinché siano in grado di trasformare la loro "passione" in una "professione";
-   aprire i futuri imprenditori a concetti ampi di imprese, profitto e sviluppo, che superino l'elisione e riportino conciliazione tra i bisogni di avere e la necessità di essere;
-   contribuire alla promozione dell'area torinese come luogo all'avanguardia per "ospitalità" ai giovani e alle loro idee;
-   offrire possibilità di inclusione sociale a giovani meno "attrezzati";
-   aumentare le occasioni affinché i giovani vivano un senso di appartenenza alla propria città.
   Nel corso di alcuni incontri di giovani organizzati nell'ambito del progetto Giovani e idee è emerso in modo inequivocabile un forte bisogno di "spazi". Tale richiesta è stata declinata in tre modi: "spazi attrezzati", come strumenti per crescere; "spazi - piazza", come possibilità di circolazione di quell'informazione che interessa, di comunicazione, di scambio; "spazi - cittadella", come protezione dall'applicazione immediata e indiscriminata di regole economiche e sociali scritte dagli adulti per gli adulti. Accanto agli spazi disseminati in parti diverse della città i giovani chiedono, in particolare, un grande spazio che includa tanti locali, da gestire in modo cooperativo tra istituzioni, imprese, associazioni e giovani singoli.

   Questo grande spazio o "cittadella delle idee" diventerebbe il luogo capace di esprimere insieme tutte e tre le funzioni desiderate: quella di spazio attrezzato per fare crescere le proprie idee; quella di spazio che aggrega e apre al confronto e allo scambio; quella di spazio protetto nel quale imparare le regole del gioco adulto con uno scudo che permetta di comprenderle in modo critico, adottarle in modo attivo, innovarle quando possibile, evitando di venirne schiacciati e spezzando l'alternativa tra un adattamento passivo e un disadattamento altrettanto rinunciatario.

   Ricordati i caratteri salienti del progetto Giovani e idee e l'ambito nel quale è stata espressa la forte esigenza di spazi cittadini per sviluppare le idee dei giovani, risulterà ora evidente come il progetto Officina delle idee nasca dai presupposti del progetto Giovani e idee e lo integri sviluppandone una delle sue parti strategiche, a oggi ancora inattuate.

   In un ampio spazio risultante dalla ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale situato in via Cecchi 17 ai giovani saranno offerti i seguenti servizi:

-   locali comuni nei quali incontrarsi e scambiare informazioni ed esperienze;
-   locali assegnati temporaneamente e a rotazione nei quali trovarsi per progettare, reperire gli strumenti necessari e sperimentare l'attuazione della propria idea imprenditiva (per la definizione qui adottata di "imprenditivo" si veda il secondo paragrafo di questa premessa), per un periodo di tempo sufficiente da uno a tre anni, sufficiente per comprendere se smettere oppure continuare altrove forti di tutta l'esperienza acquisita;
-   accoglienza nell'Officina delle idee e nei suoi locali con modalità tali da sviluppare rapporti informali, non ingessati, che portino i giovani a sentire i luoghi come propri e a sentirsi corresponsabili della loro gestione;
-   orientamento ai servizi cittadini, pubblici e privati, per sviluppare attività associative o imprenditoriali;
-   accompagnamento delle idee, come aiuto al reperimento di informazioni specifiche, formazione all'autonomia e all'imprenditività, contatti, alcuni contributi economici diretti ma soprattutto apprendimento di metodi per la ricerca di finanziamenti terzi;
-   sperimentazione dei propri progetti e acquisizione di abilità e altri strumenti per l'autonomia.
   L'investimento nel progetto Officina delle idee può fruttare due diversi risultati.

   Il primo è di tipo formativo: molti giovani della città saranno diventati cittadini più autonomi, in grado di sviluppare in modo più significativo il proprio potenziale umano e partecipare concretamente e in modo attivo alla crescita dell'ambiente nel quale vivono.

   Il secondo è di tipo sociale ed economico: i progetti dei giovani che dureranno e cresceranno nel tempo avranno ricadute positive non soltanto per i loro protagonisti ma in generale, a livello aggregato, per tutta la città.

   Messo a fuoco il progetto, occorre individuarne l'organizzazione. Dopo avere esaminato e confrontato i vari strumenti di gestione disponibili, alla ricerca del più idoneo (gestione diretta da parte del comune; istituzione; appalto o concessione di servizi; società mista; consorzio; fondazione tipica; associazione; comitato), viene proposto lo strumento della fondazione atipica di partecipazione.

   La fondazione atipica di partecipazione è un istituto giuridico di diritto privato senza scopo di lucro che si sta affermando come il nuovo modello italiano di gestione di iniziative nel campo sociale, culturale e no profit. Si è diffuso negli ultimi cinque anni e viene sempre più utilizzato per la sua elasticità e duttilità.

   Pur non essendo un ente commerciale, alla fondazione possono collegarsi attività lucrative, in via strumentale ed accessoria agli scopi istituzionali. È aperta a soggetti diversi e ad apporti diversificati. Le differenze non impediscono ad alcuno la possibilità di partecipare con propri rappresentanti negli organi di indirizzo e direttivi. Ciò permette un'armonica e fattiva collaborazione, all'interno di un medesimo istituto, di istituzioni pubbliche e private, di soggetti formali e di gruppi informali. Ne deriva una sorta di azionariato sociale diffuso, che vede le sue ricadute positive sul territorio e sulla società.

   Inoltre, se i cambiamenti legislativi, finanziari e di cultura amministrativa degli ultimi anni pongono le Amministrazioni locali di fronte a una necessaria revisione dei loro modelli d'azione, prefigurando il nuovo ruolo delle Amministrazioni locali come enti sussidiari, gestori e parte di un sistema a rete, in questa prospettiva le fondazioni di partecipazione offrono la risposta di un modello che è strutturalmente reticolare, inclusivo, democratico, naturalmente in grado di favorire accordi operativi di soggetti molteplici e con interessi differenziati, a partire dal proprio interno.

   La fondazione di partecipazione assicura la sintesi di tre caratteristiche fondamentali per la riuscita di progetti come quello di Officina delle idee, ovvero la partecipazione, la flessibilità e la sostenibilità.

   Per quanto riguarda la partecipazione, la fondazione di partecipazione è tale da accogliere soggetti diversi, pubblici e privati, apporti in beni materiali o immateriali diversi, incluso il lavoro personale, garantendo a tutti la possibilità di partecipare agli indirizzi e alla gestione. La possibilità di accettare sempre nuovi partecipanti consente di accrescere costantemente il potenziale collettivo. Il particolare modo di sviluppare in modo cooperativo le attività decise attribuisce al Comune un ruolo sussidario senza abdicazione alle prerogative di ente pubblico.

   Per ciò che attiene alla flessibilità, la fondazione di partecipazione gestisce le attività secondo le regole del diritto privato, potendo scegliere di volta in volta la modalità più adatta, economica e tempestiva per attuare una decisione. Nonostante ciò resta un ente senza fini di lucro, ancorato allo scopo per il quale viene costituito.

   Una fondazione di partecipazione sembra essere inoltre una delle forme di gestione economicamente meno costose tra quelle disponibili, in quanto ha bassi costi di personale, avvalendosi in larga misura del lavoro messo a disposizione dai fondatori e dai partecipanti, accresce le sue entrate con quelle derivanti da proprie attività commerciali strumentali, e le diversifica e le moltiplica con l'apporto di soggetti diversi che contribuiscono in modi differenti.

   Considerato inoltre che:

-   il cespite principale del patrimonio della fondazione sarà costituito dal valore di un comodato d'uso, che l'Amministrazione si impegna a concedere stipulando apposito contratto, relativo all'immobile di proprietà comunale situato in via Cecchi 17, per il quale si sta definendo il progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, e da un fondo erogato dalla Città pari a 150.000,00 Euro. Le risorse per la conduzione delle attività deriveranno poi da contributi annuali dell'Amministrazione comunale, degli altri eventuali fondatori, dei partecipanti, da eventuali altri contributi dello Stato, enti territoriali e altri enti pubblici o persone giuridiche private, oltre ai proventi dalle attività economiche strumentali e alle altre forme di entrate previste negli articoli 3 e 4 dello Statuto della fondazione;
-   la fondazione dovrà ricercare un efficace coordinamento con le attività della Circoscrizione 7, nella quale insiste l'immobile di via Cecchi 17, e dei settori comunali competenti;
-   in applicazione degli artt. 28, comma 3, e 42, comma 10, dello Statuto della Città di Torino, è garantita la trasmissione al Comune dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché della versione finale di tali documenti così come approvata dal Consiglio direttivo (art. 17, comma 2, dello Statuto);
-   l'Amministrazione comunale ha inoltre accesso ai verbali e agli atti deliberativi degli organi della Fondazione, come previsto per i Consiglieri Comunali dall'articolo 28 dello Statuto della Città di Torino, e può chiedere relazioni periodiche sulle attività della fondazione (art. 15, comma 5, dello Statuto);
-   è previsto dall'art. 15 dello Statuto uno specifico organo di indirizzo e di controllo, composto da membri dell'Amministrazione comunale, che esercita il controllo delle attività della Fondazione in relazione al perseguimento degli scopi statutari. In applicazione dell'art. 42, comma 6, dello Statuto della Città ai componenti del Consiglio direttivo designati dal Comune di Torino è fatto obbligo di inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul proprio operato e sul funzionamento della fondazione;
-   il parere della Circoscrizione 7, richiesto ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Regolamento comunale del Decentramento ed espresso in data 21 dicembre 2005 (all. 2 - n. ), è risultato sfavorevole. Il Consiglio Circoscrizionale ha infatti ritenuto, in sintesi, che: il progetto dovrebbe essere al servizio del territorio della Circoscrizione, pur mantenendo un respiro cittadino; che la Circoscrizione dovrebbe avere un ruolo di ‘proposta e lettura privilegiata’ delle esigenze dei giovani del territorio; che non siano chiare le finalità della fondazione e le modalità di gestione e di controllo. Rispetto a queste obiezioni si osserva, tuttavia, che: il progetto intende essere dedicato, al contrario, ai giovani di tutta la città, pur garantendo un certo respiro circoscrizionale; la Circoscrizione potrà partecipare alla gestione della fondazione, nel Consiglio direttivo, ma in una fondazione di partecipazione a nessun soggetto vengono assicurati speciali privilegi in merito alla lettura dei bisogni dei giovani; che le finalità sono chiaramente espresse nell’art. 2 dello statuto, le modalità di gestione agli articoli 9 e 20, salvo le regole di dettaglio, che saranno oggetto di appositi regolamenti interni che la fondazione stessa si darà, mentre le modalità del controllo, che risulta particolarmente frequente e intenso, in considerazione dei conferimenti della Città, sono evidenziate ai seguenti articoli: art. 15; art. 17, commi 2 e 7; art. 19, comma 3; art. 12, commi 2 e 6;
-   la scelta della forma associativa e lo schema di Statuto sono coerenti con la legislazione vigente e con quanto disposto dagli artt. 3, commi i) e j), e 71 dello Statuto della Città di Torino;
-   l'obiettivo principale è la gestione comune e integrata di una serie di attività;
-   il concorso di più soggetti è in relazione al perseguimento di uno scopo comune non modificabile, ciò che corrisponde alla forma giuridica della fondazione;
-   tale forma giuridica rende possibile la partecipazione successiva di altri soggetti che potranno aderire a norma dall'art. 8 dello Statuto della fondazione.

   Per tutti i motivi espressi in questa premessa la Città di Torino ritiene opportuno costituire la fondazione "Officina delle idee ONLUS" in qualità di socio fondatore promotore, giudicando tale soluzione come la più opportuna alla gestione del progetto Officina delle idee.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare la costituzione della fondazione "Officina delle idee ONLUS";
2)   di approvare lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. );
3)   di autorizzare il Sindaco come legale rappresentante della Città di Torino a partecipare alla fondazione in qualità di socio fondatore promotore, sottoscrivendo l'atto costituivo e concedendo con contratto di comodato gratuito l'immobile di proprietà comunale sito in via Cecchi 17 e le relative attrezzature, demandato a successivo provvedimento l'atto di comodato;
4) di prendere atto che l’art. 12, comma 6, dello Statuto della fondazione, prevede che il Sindaco della Città di Torino nomini i membri del Consiglio direttivo di sua competenza secondo quanto previsto nell’art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, dagli specifici regolamenti e dallo Statuto comunale, tenendo conto che deve essere assicurata un’adeguata rappresentanza della Circoscrizione nella quale la Fondazione ha sede;
5) di prendere atto che, in applicazione degli articoli 28, comma 3, e 42, comma 10, dello Statuto della Città di Torino, è garantita la trasmissione al Comune del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo (art. 17, comma 2, dello Statuto);
6)   di demandare a successivi provvedimenti lo stanziamento di Euro 150.000,00 a favore della fondazione, e i conseguenti impegni di spesa e il contestuale accertamento. Viene dato atto che l'investimento sarà finanziato con mutuo da contrarre con il pool Banca OPI S.p.A. (capogruppo) - Dexia Crediop S.p.A. - Banca Intesa S.p.A. posizione n. 2004100 del 20 settembre 2004 a valere sul "Formale impegno 2004" per il triennio 2004/2006. L'erogazione della spesa sarà subordinata alla concessione del mutuo. Gli oneri finanziari dell'investimento sono inclusi nelle previsioni di spesa del bilancio pluriennale 2005/2007 approvato contestualmente al bilancio di previsione 2005 del Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2005 01856/024);
7)   di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla costituzione della Fondazione sono a carico di quest'ultima, richiamato ogni beneficio di legge;
8)   chiedere al dirigente del settore competente e all’ufficiale rogante di apportare le modifiche di carattere meramente tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell’atto e all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e delle ONLUS.


STATUTO
DELLA FONDAZIONE "OFFICINA DELLE IDEE - ONLUS"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.   È costituita una fondazione denominata "Fondazione Officina delle idee - organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (d’ora in poi: la "Fondazione").
2.   Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Officina delle idee ONLUS".
3.   La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4.   La sede della Fondazione è stabilita a Torino in via Cecchi n. 17.

ARTICOLO 2 - SCOPO E AMBITO DI ATTIVITÀ

1.   La Fondazione ha lo scopo principale di mettere in atto ogni azione utile per offrire ai giovani un grande spazio cittadino di proprietà della Città di Torino, situato in via Cecchi 17, con le funzioni di:

-   luogo come strumento per sviluppare le idee;
-   luogo come piazza per scambiare informazioni ed esperienze, favorire comunicazione, mutuo aiuto, integrazione dei progetti, costruzioni di reti informali tra pari;
-   luogo come sperimentazione protetta dell’applicazione di regole economiche e giuridiche rispetto alle quali i giovani non abbiano ancora una preparazione proporzionata ai rischi.

2.   La Fondazione promuove in questo spazio l’attuazione di progetti che abbiano una triplice finalità: formativa, nel senso di incoraggiare i giovani a diventare cittadini autonomi, in grado di sviluppare in modo significativo il proprio potenziale umano e di partecipare concretamente e in modo attivo alla crescita dell’ambiente nel quale vivono; sociale, nel senso di sostenere progetti dei giovani che possano avere ricadute avvertite come positive non soltanto per i loro protagonisti ma, in generale, a livello aggregato, da una comunità più ampia di persone; economica, nel senso di offrire ai giovani l’occasione di provare a rendersi finanziariamente autosufficienti, con la nascita di attività che possano, inoltre, indurre un aumento occupazionale nel territorio nel quale andranno a insediarsi.

3.   La Fondazione può inoltre contribuire a progetti, aventi le stesse finalità del precedente comma, promossi dalla Fondazione stessa o da terzi, che prevedano un’attuazione all’esterno.

4.   La Fondazione opera attraverso una co-programmazione ed una gestione dell’attività che preveda l’interazione di soggetti privati e pubblici.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito:

1.   Dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai fondatori di cui all’art. 7 (d’ora in poi: i "Fondatori"), in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai partecipanti di cui all’art. 8 (d’ora in poi: i "Partecipanti").

2.   Dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto.

3.   Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

4.   Dalla parte di eventuali rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio d’indirizzo e di controllo di cui all’art. 13 (d’ora in poi: il "Consiglio d’indirizzo e controllo"), sia destinata a incrementare il patrimonio.

5.   Dal contratto di comodato gratuito dell’immobile "Officina delle idee", di proprietà del Comune di Torino, sito in via Cecchi n. 17, e delle relative attrezzature.

ARTICOLO 4 - FONDO DI GESTIONE

1.   Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

-   dalle eventuali rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
-   da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
-   da eventuali altri contributi dello stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici o persone giuridiche private, in qualsiasi forma;
-   dai conferimenti, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.

2.   Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei fini di cui all’art. 2.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:

1.   Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, la stipula di convenzioni o protocolli di intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati.

2.   Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria, comodataria o da essa comunque posseduti o detenuti.

3.   Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività di cui al punto 2.

4.   Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5.   Sviluppare collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano le finalità.

ATICOLO 6 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

1.   Fondatori;
2.   Partecipanti.

ARTICOLO 7 - FONDATORI

1.   Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

2.   I soggetti che desiderano acquisire la qualifica di Fondatori dovranno presentare apposita domanda al Presidente della Fondazione, di cui all’art. 13 (d’ora in poi: il "Presidente"), accompagnata da un atto di assenso di tutti gli altri membri fondatori. Ricevuta la domanda, il Presidente la esaminerà nella prima riunione utile del Consiglio direttivo, che delibererà sull’ammissione. Il Consiglio direttivo comunicherà al candidato l’esito della domanda nella forma ritenuta più opportuna.

ARTICOLO 8 - PARTECIPANTI

1.   Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e le persone fisiche che contribuiscono, in forma individuale o collettiva, alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti di natura ideale o intellettuale, apporti in denaro, annuali o pluriennali, attribuzione di beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio direttivo di cui all’art. 12 (d’ora in poi: il "Consiglio direttivo").

2.   I soggetti di cui al comma precedente che desiderano acquisire la qualifica di Partecipanti dovranno presentare apposita domanda al Presidente della Fondazione, di cui all’art. 13 (d’ora in poi: il "Presidente"). Ricevuta la domanda, il Presidente la esaminerà nella prima riunione utile del Consiglio direttivo, che delibererà sull’ammissione. Il Consiglio direttivo comunicherà al candidato l’esito della domanda nella forma ritenuta più opportuna.

3.   I Partecipanti possono destinare il proprio apporto a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

1.   All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i membri della Fondazione.

2.   L’Assemblea è il luogo di discussione collettiva di tutte le attività della Fondazione ed esprime pareri indirizzati ai suoi organi, elencati all’art. 11.

3.   In caso di necessità l’Assemblea può essere convocata per l’espressione di pareri preventivi.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

1.   L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, almeno una volta l’anno, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la conoscenza della convocazione da parte dei membri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

2.   L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

3.   Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e da almeno un partecipante.

ARTICOLO 11 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

1.   il Consiglio direttivo;
2.   il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;
3.   il Collegio dei Partecipanti;
4.   il Consiglio d’indirizzo e controllo.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1.   Il Consiglio direttivo provvede all'amministrazione straordinaria e all’amministrazione ordinaria della Fondazione che non abbia delegato a un eventuale Direttore, di cui all’art. 16 (d’ora in poi: il "Direttore"), con criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto del presente Statuto e dell’Atto Costitutivo della Fondazione.

2.   Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 10 membri. Il numero dei membri è stabilito dallo stesso Consiglio direttivo, previo assenso del Consiglio d’indirizzo e controllo, e viene aumentato e diminuito in coincidenza di incrementi o decrementi significativi di Fondatori o Partecipanti. In ogni caso i Fondatori e i Partecipanti nominano un numero eguale di rappresentanti.

3.   Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e deve essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio direttivo, con i mezzi ritenuti idonei dal Presidente.

4.   Il Consiglio direttivo si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei consiglieri nominati e delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dal presente Statuto e dai regolamenti interni del Consiglio direttivo. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

5.   Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi personalmente a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso il Consiglio direttivo richiederà agli organismi che hanno proceduto alla nomina di provvedere ad una nomina sostitutiva.

6.   I Fondatori nominano i loro rappresentanti nel Consiglio direttivo in base a specifici accordi, secondo quanto previsto dai loro ordinamenti interni. Il Sindaco della Città di Torino nomina i membri del Consiglio direttivo di sua competenza secondo quanto previsto nell’art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 267/2000, dagli specifici regolamenti e dallo statuto comunale, e comunque almeno un terzo più uno dei componenti, assicurando rappresentanza alla Circoscrizione nella quale insiste l’immobile di via Cecchi 17.

7.   I membri del Consiglio direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca motivata, e sono riconfermabili.

8.   Il Consiglio direttivo può stabilire il riconoscimento ai propri membri di un gettone di presenza, rinunciabile, pari a quello spettante ai Consiglieri circoscrizionali della Città di Torino, per un massimo di 12 gettoni annui.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1.   Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati ed eventualmente revocati dal Consiglio direttivo tra i propri membri, a maggioranza di almeno i 2/3 dei consiglieri nominati.

2.   Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, provvedendo alla nomina di difensori qualora occorra.

3.   Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

4.   Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio direttivo, il Collegio dei Partecipanti e l’Assemblea.

5.   Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri di quest’ultimo, in ogni caso di impedimento o assenza di quest’ultimo.

6.   Al presidente della Fondazione spetta un emolumento, rinunciabile, pari ad un quarto dell’indennità annua che spetta ai Presidenti di Circoscrizione della Città di Torino.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

1.   Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. I soggetti giuridici collettivi sono rappresentati nel Collegio dei Partecipanti da un loro incaricato, nominato in conformità dei rispettivi statuti o regolamenti.

2.   Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

3.   Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno e quando ne facciano richiesta almeno cinque membri.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO D’INDIRIZZO E CONTROLLO

1.   Il Consiglio d’indirizzo e controllo esercita il controllo delle attività della Fondazione in relazione al perseguimento degli scopi statutari.

2.   Sono membri del Consiglio d’indirizzo e controllo l’Assessore pro tempore alle politiche giovanili, l’Assessore pro tempore alle politiche del lavoro, il Presidente della Circoscrizione della Città di Torino nella quale la Fondazione ha sede, o loro delegati.

3.   Il Consiglio d’indirizzo e controllo è presieduto dall’Assessore pro tempore alle politiche giovanili della Città di Torino, il quale lo convoca almeno una volta l’anno.

4.   Il Consiglio d’indirizzo e controllo garantisce il coordinamento tra la Fondazione ed il Consiglio Comunale.

5.   L’Amministrazione comunale ha accesso ai verbali e agli atti deliberativi degli organi della Fondazione, come previsto per i consiglieri comunali dall’articolo 28 dello Statuto della Città di Torino. All’Amministrazione comunale è altresì riconosciuta la facoltà di richiedere relazioni periodiche sulle attività della Fondazione.

6.   In applicazione dell’articolo 42 dello Statuto della Città di Torino sarà trasmessa ai capigruppo consiliari copia della documentazione di cui all’articolo 17, comma 2, del presente Statuto.

ARTICOLO 16 - DIRETTORE

1.   Il Direttore è nominato ed eventualmente revocato dal Consiglio direttivo a maggioranza di almeno i 2/3 dei consiglieri nominati.

2.   Il Direttore:

-   dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, con discrezionalità tecnica;
-   ha il compito della gestione amministrativa ordinaria a lui delegata dal Consiglio direttivo e della tenuta dei libri sociali;
-   redige come segretario i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
-   predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che vengono presentati al Consiglio direttivo per l’approvazione;
-   coordina la struttura tecnica, il personale della Fondazione, nonché i soggetti esterni di cui la Fondazione può avvalersi per lo svolgimento della propria attività.

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1.   L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2.   Entro il mese di novembre il Consiglio direttivo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del revisore contabile di cui all’ultimo comma di questo articolo.

3.   Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, secondo le norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del codice civile.

4.   Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dal Consiglio direttivo o dal direttore, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5.   Eventuali rendite saranno utilizzate esclusivamente per perseguire i fini di cui all’articolo 2 del presente Statuto.

6.   È vietata la distribuzione di utili o avanzi nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7.   La revisione contabile sarà affidata, con delibera del Consiglio Direttivo, ad un revisore esterno iscritto nell’albo dei revisori dei conti.

ARTICOLO 18 - ESCLUSIONE E RECESSO

1.   Il Consiglio direttivo può decidere all’unanimità l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:
1.1   condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
1.2   comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
2.   L'esclusione ha luogo di diritto anche per i seguenti motivi:
2.1   estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo occorsa;
2.2   apertura di procedure di liquidazione;
2.3   fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
3.   I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 19 - DURATA E SCIOGLIMENTO

1.   La Fondazione ha durata illimitata.

2.   Nel caso in cui il Consiglio direttivo accerti che lo scopo della Fondazione sia divenuto impossibile o il patrimonio insufficiente la Fondazione si scioglie.

3.   In caso di scioglimento il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto alla Città di Torino, secondo le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento in materia.

ARTICOLO 20 - RICONOSCIMENTO E RINVIO

1.   Il Presidente richiederà il riconoscimento della Fondazione ex art.1 del D.P.R. n. 361/2000.

2.   Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

ARTICOLO 21 - NORMA TRANSITORIA

1.   Il deroga all’art. 12, comma 7, il primo Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco della Città di Torino, con il compito di provvedere alle attività tecniche necessarie all’avvio della Fondazione

e alle procedure per la nomina del Consiglio direttivo da parte dei Fondatori e dei Partecipanti.

2.   Il primo Presidente decadrà dalla carica non appena il Consiglio direttivo, costituito ai sensi dell’articolo 12, abbia provveduto alla nomina del Presidente.