Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Esercizio

n. ord. 17
2005 09598/119

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2006

(proposta dalla G.C. 22 novembre 2005)

OGGETTO: LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO E MODIFICA DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. (ORA G.T.T. S.P.A.). APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Sestero.

Premesso che:
- con deliberazione 23 luglio 1991 il Consiglio Comunale ha formalizzato la determinazione della Civica Amministrazione di realizzare la Linea 1 di Metropolitana Automatica da Campo Volo a Porta Nuova con successive prosecuzioni verso il Comune di Rivoli e oltre Porta Nuova fino alla stazione di Torino - Lingotto ed al Comune di Nichelino individuando quale sistema innovativo a totale automazione di riferimento la tecnologia VAL, sulla base delle valutazioni comparative effettuate dall'apposito gruppo di lavoro nominato con deliberazione 20 marzo 1990;
- con deliberazione del CIPE del 20 novembre 1995 si è proceduto al riparto delle risorse recate dall'art. 9 della Legge n. 211/1992, assegnando al Comune di Torino un contributo trentennale di Lire 33.918 milioni per il parziale finanziamento nella misura del 29,94% del costo totale stimato dell'intervento come definito nell'ambito del "piano d'intervento" trasmesso nei prescritti termini al competente Ministero dei Trasporti;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 1996, è stato approvato il progetto della Linea 1 della metropolitana automatica nel tracciato Collegno - Porta Nuova (nel prosieguo anche 1ª tratta) nei termini prescritti dall'art. 5 della Legge n. 211/1992, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'art. 2 della Legge n. 1042/1969;
- con Decreto M.C.T.C. prot. 365(55)/211 del 13 maggio 1997, è stato approvato in linea tecnica ed economica - subordinatamente alle prescrizioni impartite dalla Commissione Interministeriale di cui alla Legge 1042/1969 come integrata dall'articolo 5 della Legge 211/1992, espresse con Voto n. 115/211 TO del 25 marzo 1997, parte integrante del Decreto - il progetto della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, redatto secondo il sistema VAL, per la tratta Campo Volo - Porta Nuova (1ª tratta), per una spesa complessiva prevista di Lire 1.268 milioni, pari a Euro 654,8 milioni al netto delle spese tecniche di progettazione esecutiva e supporto tecnico amministrativo a carico dell'ente appaltante;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998, (mecc. 9809756/59), ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 211/1992, è stata affidata alla SATTI S.p.A., interamente posseduta dal Comune di Torino, la concessione di costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, secondo lo schema di convenzione allegato alla stessa deliberazione;
- la legittimità dell'affidamento a SATTI S.p.A. da parte del Comune di Torino, è stata confermata anche a livello comunitario, dato il provvedimento di archiviazione del 20 marzo 2002, con cui la Commissione Europea ha concluso il procedimento che era stato avviato a seguito di alcuni reclami relativi alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9809756/59);
- con deliberazione del CIPE del 21 aprile 1999 il contributo statale ex art. 9 della Legge n. 211/1992, a seguito dei provvedimenti di rifinanziamento successivamente adottati (segnatamente: art. 1 del D.L. n. 199/1996 reiterato con il D.L. n. 517/1996, convertito dalla Legge n. 611/1996; art.10 del D.L. 457, convertito dalla Legge n. 30/1998; art. 3, comma 4, della Legge n. 194/1998; art. 50 della Legge n. 448/1998) è stato elevato al 60% del costo complessivo degli interventi di realizzazione delle metropolitane e dei sistemi di trasporto rapido di massa;
- con deliberazione del CIPE del 22 giugno 2000 è stata ammessa a fruire del contributo statale ex Lege 211/1992 e s.m.i. definito in Lire 366.004,20 milioni (Euro 189.025.394,20) pari al 60% dell'intervento previsto di L. 610.007 milioni (Euro 315.042.323,70) la realizzazione della seconda tratta Porta Nuova - Lingotto della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino;
- dal 1° gennaio 2003 il GTT S.p.A,. risultante dalla fusione fra le società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A - a seguito di atto di fusione stipulato in data 23 dicembre 2002 - è subentrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 bis c.c., in ogni rapporto facente capo alle predette società contestualmente cessate;
- con lettera del 15 luglio 2003 prot. SI/GPF/lon. 15.970 Met. 1520 GTT ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istanza finalizzata all'unificazione dei finanziamenti già assegnati per l'esecuzione della Linea 1 della Metropolitana Automatica relativi alla tratta Collegno - Lingotto per costo d'investimento complessivo pari a 958,5 milioni di Euro, al netto dell'IVA di Legge;
- con deliberazione del 13 novembre 2003 il CIPE ha disposto l'unificazione degli interventi e dei finanziamenti concernenti la M.A.T. - Linea 1, considerando un'unica tratta, le tratte Collegno - Porta Nuova, Porta Nuova - Lingotto, e il materiale rotabile inerente la tratta Porta Nuova - Lingotto rispettivamente per complessivi 958 milioni di Euro circa e 574,8 milioni di Euro circa.
Considerato che la convenzione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998 (mecc. 9809756/59), in base alla quale si affidava alla SATTI S.p.A., ora GTT S.p.A., la costruzione e gestione della Linea 1 della metropolitana, all'art. 3, in cui si definisce l'ambito territoriale, recita:
   "L'ambito territoriale cui si riferisce la presente convenzione è quello indicato nel progetto esecutivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino del 21 maggio 1996 (mecc. 9603428/59) e riguarda pertanto, oltre al Comune di Torino, anche parte del territorio del Comune di Collegno, in quanto costituenti un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni e interdipendenti, ai sensi dell'art. 1, Legge 29 dicembre 1969, n. 1042.";
   non comprendendo, pertanto, l'estensione della linea da Porta Nuova al Lingotto, approvata e finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché le eventuali estensioni, che dovessero essere approvate in futuro, nell'ambito del territorio comunale.
   Considerato che già con la deliberazione del 23 luglio 1991, l'Amministrazione ha inteso realizzare la Linea 1 di Metropolitana Automatica da Campo Volo a Porta Nuova con successive prosecuzioni verso il Comune di Rivoli e oltre Porta Nuova fino alla stazione di Torino - Lingotto ed al Comune di Nichelino, intendendo, pertanto la linea come un'unica realizzazione, e per la necessaria integrazione, come un'unica gestione.
   Si ritiene pertanto necessario modificare l'art. 3, secondo il seguente testo:
   "L'ambito territoriale cui si riferisce la presente convenzione è quello indicato nel progetto esecutivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino del 21 maggio 1996 (mecc. 9603428/59), e nei progetti approvati dall'Amministrazione Comunale, relativi a successive prosecuzioni della linea nell'ambito del territorio del Comune di Torino, e riguarda pertanto, oltre al Comune di Torino, anche parte del territorio del Comune di Collegno, in quanto costituenti un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni e interdipendenti, ai sensi dell'art. 1, Legge 29 dicembre 1969, n. 1042."
   La modificazione è stata concordata tra le parti.
   Considerato, inoltre, la prossima messa in esercizio della tratta Collegno - Stazione XVIII Dicembre, occorre approvare le nuove modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico attuato con la linea di metropolitana.
   In questa prima fase di avvio, e anche per la concomitanza dello svolgimento del prossimo evento olimpico invernale, essendo la metropolitana ricompresa nella rete urbana di Torino, si propone di applicare le tariffe urbane di trasporto pubblico relative a tutti i documenti di viaggio (biglietto di corsa semplice, abbonamenti settimanali, abbonamenti mensili e plurimensili, ecc.): in particolare, la tariffa di corsa semplice sarà pari a quella della corsa semplice urbana del trasporto di superficie, attualmente di Euro 0,90. Si utilizzeranno pertanto i biglietti urbani con validità di 70 minuti. Il biglietto avrà validità per una sola corsa. GTT dovrà immettere in circolazione nuovi documenti di viaggio che permettano la necessaria integrazione col trasporto pubblico di superficie. In relazione all'introduzione delle nuove tecnologie per la bigliettazione (elettronica e magnetica), dovranno cambiare le modalità d'uso dei documenti di viaggio. Laddove siano presenti a bordo i nuovi apparecchi per l'obliterazione, sarà obbligatoria la timbratura del documento di viaggio ogni volta che si sale a bordo del mezzo di trasporto.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa che qui integralmente si richiamano, la modificazione dell'art. 3, della convenzione per l'affidamento a SATTI S.p.A., ora GTT S.p.A., della costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998 (mecc. 9809756/59), sostituendolo con il seguente testo:
"L'ambito territoriale cui si riferisce la presente convenzione è quello indicato nel progetto esecutivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino del 21 maggio 1996 (mecc. 9603428/59), e nei progetti, approvati dall'Amministrazione Comunale, relativi a successive prosecuzioni della linea nell'ambito del territorio del Comune di Torino, e riguarda pertanto, oltre al Comune di Torino, anche parte del territorio del Comune di Collegno, in quanto costituenti un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni e interdipendenti, ai sensi dell'art. 1, Legge 29 dicembre 1969, n. 1042."
La convenzione resta salva in ogni altra sua parte;
2) di approvare che in fase di avvio dell'esercizio della metropolitana, essendo questa ricompresa nella rete urbana di Torino, siano ad essa applicate le tariffe urbane di trasporto pubblico relative a tutti i documenti di viaggio (biglietto di corsa semplice, abbonamenti settimanali, abbonamenti mensili e plurimensili, ecc.): in particolare la tariffa di corsa semplice sarà pari a quella della corsa semplice urbana del trasporto di superficie, attualmente di Euro 0,90. Si utilizzeranno pertanto i biglietti urbani con validità di 70 minuti. Il biglietto avrà validità per una sola corsa. Sarà inoltre, obbligatoria la timbratura del documento di viaggio ogni volta che si sale a bordo dei mezzi di trasporto, laddove siano presenti i nuovi apparecchi per l'obliterazione;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.