Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 72
2005 09532/002

 

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 MARZO 2006

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 212/BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE. REQUISITI IGIENICI E DI SICUREZZA DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO.

Proposta dei Consiglieri Comunali Borgogno, Cugusi, Giorgis, Mangone, Passoni, Nigro, Fucini e Cuntrò.

Con provvedimento n. 52 del 24 maggio 2004 (mecc. 2004 01650/002) il Consiglio Comunale ha introdotto nel Regolamento Comunale di Igiene l'articolo 212/bis che regolamenta i locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (in particolare i "Phone Center").
Con il provvedimento suindicato si sono definiti i requisiti igienici e di sicurezza a tutela della salute della collettività.
Gli operatori del settore hanno richiesto, limitatamente ai locali esistenti, la possibilità di introdurre modifiche alle disposizioni del citato articolo 212/bis del Regolamento Comunale di Igiene, nella parte in cui prevede le misure minime della superficie delle postazioni telefoniche (attualmente di mq. 1), e quella relativa al numero dei servizi igienici.
In particolare gli operatori del settore chiedono che i locali esistenti e operanti di superficie calpestabile inferiore ai 40 mq. possano essere dotati di n. 1 servizio igienico adatto anche per i disabili e che vi sia una tolleranza del 15% sulla misura minima della postazione.
Le richieste di cui sopra appaiono accoglibili sia nella parte che riguarda il numero dei servizi igienici per i locali con superficie inferiore ai 40 mq. sia per la tolleranza del 15% sulla superficie minima delle postazioni, tenuto anche conto che analoghe dotazioni richieste per i locali adibiti a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono, per quel che riguarda il numero dei WC, di gran lunga più flessibili.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 5, 8 e 9.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 6 e 10 (all. 1-5 -                                          );
Ha espresso parere sfavorevole la Circoscrizione 7 (all. 6 - n.            ).
Tutto ciò premesso,

I CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTATORI

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile.

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare le modifiche all'art. 212 bis del Regolamento Comunale di Igiene, descritte nella parte narrativa della presente deliberazione, articolo che risulta pertanto così riformulato:
"Art. 212 bis. - requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico. - Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e le disposizioni di cui alla Legge 31 luglio 2005 n. 155, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:
1) allacciamento idrico e fognario;
2) idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali e idonea illuminazione naturale ed artificiale;
3) due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. I locali di superficie inferiore ai 40 mq già esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere dotati di un solo servizio igienico a loro uso esclusivo, adatto anche per i disabili, ubicato preferibilmente all'interno dell'esercizio, ovvero nel cortile condominiale;
4) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.
5) le postazioni (cabine) devono avere una superficie di mq. 1. E' ammessa una tolleranza massima del 15%. Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di m. 1,20.
6) all'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq., provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.
Le deroghe suindicate nei punti 3) e 5), inerenti il numero di servizi igienici e la superficie delle postazioni, si applicano anche in caso di voltura senza modifiche strutturali del locale.
Fatti salvi gli adempimenti previsti nel D.Lgs. 259/2003 e le disposizioni di cui alla Legge 31 luglio 2005 n. 155, l'interessato deve presentare al Comune una comunicazione, in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti indicato nel presente articolo. La conformità dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e dai competenti uffici comunali. L'attività potrà essere esercitata, qualora non venga riscontrata l'assenza o la difformità dai requisiti richiesti, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, e, comunque, nel rispetto della legge quadro sul procedimento amministrativo. Qualora nel corso dell'attività istruttoria venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di diffida dall'avvio dell'attività, e, in caso di inottemperanza, sarà disposta la chiusura dei locali. Le attività già operanti nel territorio comunale (al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni) che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad adeguare agli stessi i locali ove hanno sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in caso di inottemperanza, saranno adottati provvedimenti di sospensione dell'attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate. Con ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato";
2) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.