Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 72
2005 09532/002
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 212/BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE. REQUISITI IGIENICI E DI SICUREZZA DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO.
Proposta dei Consiglieri Comunali Borgogno, Cugusi, Giorgis, Mangone, Passoni, Nigro, Fucini e Cuntrò.
Con provvedimento n. 52 del 24 maggio 2004 (mecc. 2004 01650/002)
il Consiglio Comunale ha introdotto nel Regolamento Comunale di
Igiene l'articolo 212/bis che regolamenta i locali da adibire
a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (in particolare
i "Phone Center").
Con il provvedimento suindicato si sono definiti i requisiti igienici
e di sicurezza a tutela della salute della collettività.
Gli operatori del settore hanno richiesto, limitatamente ai locali
esistenti, la possibilità di introdurre modifiche alle
disposizioni del citato articolo 212/bis del Regolamento Comunale
di Igiene, nella parte in cui prevede le misure minime della superficie
delle postazioni telefoniche (attualmente di mq. 1), e quella
relativa al numero dei servizi igienici.
In particolare gli operatori del settore chiedono che i locali
esistenti e operanti di superficie calpestabile inferiore ai 40
mq. possano essere dotati di n. 1 servizio igienico adatto anche
per i disabili e che vi sia una tolleranza del 15% sulla misura
minima della postazione.
Le richieste di cui sopra appaiono accoglibili sia nella parte
che riguarda il numero dei servizi igienici per i locali con superficie
inferiore ai 40 mq. sia per la tolleranza del 15% sulla superficie
minima delle postazioni, tenuto anche conto che analoghe dotazioni
richieste per i locali adibiti a somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande sono, per quel che riguarda il numero dei
WC, di gran lunga più flessibili.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa
alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 5, 8 e 9.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 6
e 10 (all. 1-5 -
);
Ha espresso parere sfavorevole la Circoscrizione 7 (all. 6 - n.
).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile.
1) di approvare le modifiche all'art. 212 bis del Regolamento
Comunale di Igiene, descritte nella parte narrativa della presente
deliberazione, articolo che risulta pertanto così riformulato:
"Art. 212 bis. - requisiti igienici e di sicurezza dei locali
da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
- Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259
e le disposizioni di cui alla Legge 31 luglio 2005 n. 155, l'esercizio
dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve
essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:
1) allacciamento idrico e fognario;
2) idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione
artificiale in tutti i locali e idonea illuminazione naturale
ed artificiale;
3) due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme
alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.
I locali di superficie inferiore ai 40 mq già esistenti
e operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento,
possono essere dotati di un solo servizio igienico a loro uso
esclusivo, adatto anche per i disabili, ubicato preferibilmente
all'interno dell'esercizio, ovvero nel cortile condominiale;
4) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche
e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica
effettivamente fruibile dai disabili.
5) le postazioni (cabine) devono avere una superficie di mq. 1.
E' ammessa una tolleranza massima del 15%. Le postazioni aventi
superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da
garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e
avente una larghezza minima di m. 1,20.
6) all'interno del locale deve essere riservato uno spazio di
attesa, di almeno 9 mq., provvisto di idonei sedili posizionati
in modo da non ostruire le vie di esodo.
Le deroghe suindicate nei punti 3) e 5), inerenti il numero di
servizi igienici e la superficie delle postazioni, si applicano
anche in caso di voltura senza modifiche strutturali del locale.
Fatti salvi gli adempimenti previsti nel D.Lgs. 259/2003 e le
disposizioni di cui alla Legge 31 luglio 2005 n. 155, l'interessato
deve presentare al Comune una comunicazione, in cui sia illustrato
il rispetto dei requisiti indicato nel presente articolo. La conformità
dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà
verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento
di Prevenzione dell'ASL e dai competenti uffici comunali. L'attività
potrà essere esercitata, qualora non venga riscontrata
l'assenza o la difformità dai requisiti richiesti, decorsi
60 giorni dalla presentazione della comunicazione, e, comunque,
nel rispetto della legge quadro sul procedimento amministrativo.
Qualora nel corso dell'attività istruttoria venga accertata
l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà
adottato un provvedimento di diffida dall'avvio dell'attività,
e, in caso di inottemperanza, sarà disposta la chiusura
dei locali. Le attività già operanti nel territorio
comunale (al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni)
che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra
descritti, sono tenute ad adeguare agli stessi i locali ove hanno
sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e, in caso di inottemperanza, saranno
adottati provvedimenti di sospensione dell'attività fino
a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate. Con ordinanza
del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico
e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni
singola attività potrà essere modificato";
2) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.