Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 189
2005 09388/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 DICEMBRE 2005

(proposta dalla G.C. 15 novembre 2005)

OGGETTO: ALIENAZIONE PORZIONE DI FABBRICATO CON SOVRASTANTE TERRENO SITO IN STRADA VALSALICE N. 152 ALLA SOCIETA` "LA PINETA DI GAROGLIO & C. S.A.S.". CORRISPETTIVO EURO 50.000,00. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Peveraro.

   La Città è proprietaria, in forza di Decreto prefettizio di esproprio del 21 settembre 1910 n. 33125, relativo alla sistemazione del 3° tronco della Strada Val Salice, di una porzione di fabbricato con annesso terreno sito in strada Valsalice, all'altezza del civico numero 152, dell'estensione di mq. 311,15 circa, quale individuato con retino giallo nell'allegato estratto di mappa (all. 1) ed identificata al C.T. al foglio 1368 particelle 220 e 221.

   Tale terreno, che non è stato a suo tempo utilizzato per realizzare la strada come inizialmente previsto, è ubicato in area destinata dal vigente P.R.G. a "zona consolidata collinare - attività ricettive AR"; attualmente in superficie è adibito, per le ragioni infra indicate, a parcheggio privato con accesso ad edificio privato destinato a pensionato per anziani e verde.

   Nel sottosuolo di parte di detto terreno insiste, per una superficie di circa mq. 80, una porzione di fabbricato destinato a lavanderia e magazzino (così come raffigurato in colore rosso nella sopra citata planimetria - all.1) costituente prosecuzione di più ampio interrato formante un unico corpo con uno stabile edificato sul terreno adiacente ed attualmente di proprietà de "La Pineta s.a.s. di Paolo Garoglio & C.".

   Tale porzione di fabbricato, pur essendo stata edificata dalla Società "Faro" S.r.l. (dante causa de "La Pineta") in forza di licenza edilizia n. 2793 del 2 ottobre 1962 (e successiva concessione edilizia in sanatoria n. 982/1997 del 5 marzo 1997), è, allo stato, di proprietà della Città.

   Infatti, con sentenza n. 2341 del 12 aprile 1991 il Tribunale di Torino (sez. III civile) ne ha dichiarato la proprietà per accessione ex art. 936, I comma c.c. in capo all'Amministrazione Comunale, in quanto locale interrato insistente sul fondo di proprietà dell'Amministrazione stessa ed ha, altresì, escluso l'obbligo della Città di corrispondere, ai sensi del medesimo art. 936, III comma, c.c. alcuna somma di denaro alla Faro S.r.l..

   Con tale sentenza, pertanto, è stata riconosciuta la realizzazione, ad opera della Società, di un magazzino totalmente interrato sul reliquato di pertinenza comunale (quest'ultimo raffigurato con retino nero nella planimetria costituente allegato n. 2); inoltre - atteso che il diritto consente al proprietario del fondo di ritenere le opere costruite da un terzo pagando, a sua scelta, il costo dell'opera ovvero l'aumento di valore recato al fondo - la sentenza ha escluso che fosse prospettabile un effettivo incremento patrimoniale derivante da una parte limitata del magazzino sotterraneo, posto in una zona collinare ed in quanto tale privo di qualsivoglia possibilità di sfruttamento commerciale, tanto più ove si consideri che a tale magazzino non si accede dall'esterno (a meno di aprire una botola nella copertura soprastante), bensì solo dal corpo di fabbrica principale di proprietà della Società.

   Poiché, dunque, non vi è mai stata corrispondenza tra proprietà e detenzione dell'immobile, si è esaminata la possibilità di regolarizzare la situazione giuridica al fine di farla coincidere con quella di fatto.

   Il signor Garoglio, titolare de "La Pineta" s.a.s. si è attivato in tal senso ed ha avanzato richiesta di acquisto sia della porzione di fabbricato interrata, sia del terreno al di sotto del quale detta porzione insiste, oltre ad una fascia circostante allo stesso costituente pertinenza naturale che, qualora non rientrasse nella vendita in oggetto, verrebbe a costituire per la Città un reliquato privo di interesse.

   Constatato che l'area non presenta, come già evidenziato dal Tribunale, possibilità di concreto utilizzo da parte della Città e che il fabbricato è inaccessibile dalla restante proprietà comunale, tenuto conto del suo stato di fatto, si ritiene che il sito presenti interesse esclusivo della suddetta proprietà limitrofa. Per tale ragione, alla fattispecie risulta applicabile l'art. 41, primo comma, n.1 e n. 6 del R.D. 827/1924.

   Si è quindi provveduto ad eseguire il rilievo dei luoghi, al fine di definire l'esatta superficie dell'area ed il conseguente corrispettivo di vendita, che il competente Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari ha stimato in Euro 50.000,00 in data 20 maggio 2005.

   Poiché nel frattempo, la Società ha provveduto ad effettuare il frazionamento catastale del terreno, che ora risulta descritto al C.T. al foglio 1368 particelle 220 e 221, si ritiene opportuno approvare l'alienazione alla Società "La Pineta s.a.s. di Paolo Garoglio & C." del terreno di mq. 311,15 individuato con retino giallo nell'unita planimetria (all.1), con sottostante porzione di fabbricato della superficie di circa mq. 80, evidenziato con perimetro rosso nella planimetria medesima.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)   di approvare l'alienazione a "La Pineta S.a.s. di Paolo Garoglio & C." - con sede in Torino, strada Valsalice 153 - P. IVA 00693670010, dell'area di proprietà comunale sita in Torino, strada Valsalice all'altezza del civico 152, avente una superficie di mq. 311,15 descritta al C.T. al foglio 1368 particelle 220 e 221, individuata con retino giallo nell'allegato estratto di mappa (all. 1 - n. ) e quale meglio raffigurata con retino nero nell'allegata planimetria (all. 2 - n. ) e della sottostante porzione di fabbricato della superficie di circa mq. 80 censita al Catasto Fabbricati al foglio 136 n. 615 parte (salvo migliore identificazione catastale che verrà resa al rogito), come meglio evidenziata in tinta rossa nella planimetria medesima (all. 1);

2)   la porzione di immobile ed il relativo terreno sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi comunque da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, dandosi peraltro atto che nel sottosuolo insiste una cabina di trasformazione elettrica realizzata in parte sul terreno della Città, in parte sul terreno della Società ed, altresì, che il terreno è soggetto ai vincoli di cui alla Legge n. 1497/1939 "Protezione delle bellezze naturali" ed al R.D.L. 3267/1923 inerente le aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

3)   il corrispettivo di cessione viene stabilito in Euro 50.000,00 che la Società acquirente verserà in sede di formalizzazione dell'atto di trasferimento della proprietà;

4)   la stipulazione dell'atto di vendita resta subordinata alla regolarizzazione dell'indennità di occupazione dovuta da parte della Società sino al momento del rogito;

5)   le spese di atto e conseguenti, saranno a carico della Società acquirente, come pure le pratiche catastali ed edilizie eventualmente occorrenti per la formalizzazione dell'atto;

6)   con successiva determinazione dirigenziale verrà definito il conseguente accertamento di entrata.