Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie
Settore Coordinamento Progetto Urban 2

n. ord. 33
2005 09287/070

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 22 novembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDAZIONE "CASCINA ROCCAFRANCA". APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

   Proposta dell'Assessore Tricarico.

   La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 18 settembre 2000 (mecc. 2000 08122/01), esecutiva dall'8 ottobre 2000 avente per oggetto: "Programma di Iniziativa Comunitaria Urban II 2000-2006 - progetto di candidatura sull'area di Mirafiori Nord "oltre la città fabbrica"", ha approvato la proposta di candidatura al Ministero delle Infrastrutture a cui competeva la scelta delle 10 città italiane da ammettere al finanziamento. Inoltre, con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 2001 (mecc. 2001 01183/70) esecutiva dal 19 marzo 2001 avente per oggetto: "Programma di Iniziativa Comunitaria Urban II 2000-2006: presa d'atto del progetto presentato sull'area "Mirafiori Nord - oltre la città fabbrica"" e della graduatoria nazionale che lo inserisce nei progetti finanziabili dalla U.E. prendeva atto dell'avvenuta selezione e dell'ammissione della città al finanziamento europeo. La Commissione Europea, con decisione C/ (2001) 3531 del 21 novembre 2001 ha formalmente adottato il Programma di Iniziativa Comunitaria Urban 2.

   Nell'ambito delle azioni previste per il recupero fisico e la sostenibilità ambientale dell'area, è stata individuata la Cascina Roccafranca in Via Gaidano 76, che da molti anni versava in stato di completo abbandono e degrado, quale luogo simbolo del recupero avviato da Urban 2 e sede naturale per l'insediamento della "Casa del Quotidiano". Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 giugno 2002 (mecc. 2002 3509/070) veniva approvato quindi l'acquisto e, successivamente, il progetto definitivo per il suo recupero (deliberazione del 2 dicembre 2003 - mecc. 2003 09963/044) e l'affidamento all’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (A.T.C.), quale incaricata dei servizi tecnici professionali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità (deliberazione della Giunta Comunale 23 aprile 2003 - mecc. 2003 02752/044 esecutiva dal 12 maggio 2003).

   Il progetto prevede che al termine dei lavori venga restituita alla cittadinanza la Cascina Roccafranca, un luogo aperto e fruibile, una piazza che non c'era, ma anche e soprattutto una "casa" (la Casa del Quotidiano - CdQ) dove potranno trovare spazio diverse tipologie di attività sociali, culturali, educative, aggregative, di animazione della comunità locale, economiche, con un’attenzione specifica alle famiglie e all’associazionismo locale. Uno spazio in cui tutte le attività previste tendano a migliorare le opportunità di relazione tra i cittadini, ad attivare forme di partecipazione attiva, a incrementare la coesione sociale, a rispondere alla domanda di qualità sociale da parte degli abitanti del territorio. Un Centro di vita sociale, dunque, che intende dare un contributo alla riqualificazione di Mirafiori Nord cercando di rispondere ad una domanda di benessere che rappresenta una delle chiavi dello sviluppo del territorio.

   L’idea ha preso corpo nell’ambito della fase di progettazione partecipata dell’estate del 2000, cui hanno dato un apporto significativo la Circoscrizione 2 con la componente politica e tecnica e i servizi territoriali, alcuni servizi centrali della Città, le forze sociali del territorio raccolte intorno al Tavolo Sociale di Via Dina. Con questo intervento si è voluto far fronte alla presenza di un disagio che si origina principalmente dalle condizioni di isolamento degli abitanti, dalla debolezza delle reti sociali, dalle scarse occasioni di socialità, dal progressivo venire meno della domanda di incontro, dalla struttura urbanistica stessa che ha privilegiato un territorio fatto di case, ma privo di piazze e luoghi di incontro.

   Il percorso di progettazione partecipata delle attività della Casa del Quotidiano, e conseguentemente del suo progetto di recupero fisico, ha coinvolto molte realtà del territorio ed in primo luogo la Circoscrizione e il Forum per lo Sviluppo Locale (formato da associazioni locali e dal privato sociale, insieme alle istituzioni territoriali: scuole, Asl, parrocchie…). Si è voluto, in questo modo, praticare fin dalla fase di progettazione della CdQ un modello di partnership responsabile tra l’Amministrazione cittadina ed il Forum, che non ha tralasciato momenti di coinvolgimento diretto della cittadinanza.

   Tutto ciò risulta coerente con l’approccio partecipativo che ha guidato l’Amministrazione comunale negli interventi di recupero urbano di questo ultimo quinquennio. Lo stesso Comitato Urban 2, strumento gestionale del programma europeo costituito dalla Città, che è frutto di questa politica, ha consentito di coinvolgere direttamente nelle scelte gestionali i soggetti che meglio possono rappresentare gli interessi diffusi degli abitanti dell’area di Mirafiori Nord: il Forum per lo Sviluppo e la stessa Circoscrizione 2.

   Nella proposta di un modello di gestione della Casa del Quotidiano, valutata nell’ambito di uno studio di Fattibilità affidato al Gruppo Abele, si è ritenuto fondamentale ricercare una coerenza tra il contenuto dei servizi/prodotti che verranno offerti dalla "casa" e il modello organizzativo, che deve poter garantire sostenibilità economica, coinvolgimento dei soggetti locali del terzo settore, flessibilità organizzativa e gestionale. Il modello, confrontato anche con analoghe esperienze europee (Barcellona, Londra, Birmingham, Marsiglia) prevede la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, una Fondazione Atipica di partecipazione, che veda l’Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e decentrate e i rappresentanti del terzo settore, locali o cittadini, sperimentarsi in una forma di cogestione con pari dignità e responsabilità, ponendosi in linea con quanto previsto dagli artt. 2 comma 1 lett. c) e 3 comma 1 lett. i) e j) dello Statuto Comunale, secondo i quali il Comune esercita le proprie attribuzioni per realizzare un equilibrato sviluppo economico della città ed esplica la propria azione cooperando con la Provincia e con altri enti pubblici nonché con soggetti privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali. La proposta di questo modello è stata quindi approvata dal Forum per lo sviluppo locale di Mirafiori Nord e dal Comitato Urban 2 nella riunione del 25 novembre 2004.

   La Fondazione Atipica di Partecipazione sarà costituita dalla città in qualità di socio fondatore, con adeguata rappresentanza della Circoscrizione 2, e dalle associazioni del terzo settore che aderiranno in qualità di soci partecipanti. Eventuali altre adesioni di enti pubblici potranno essere valutate in relazione all’apporto che vorranno recare al progetto complessivo della Casa del Quotidiano.

   Per quanto riguarda il contributo delle associazioni alla vita della Fondazione, il loro coinvolgimento nei suoi organi come "partecipanti" rappresenta un riconoscimento della presenza delle realtà organizzate del quartiere, considerando il loro lavoro, le loro iniziative, la loro conoscenza del territorio, il loro rapporto con le centinaia di cittadini che partecipano alla vita associativa un effettivo "patrimonio" spendibile a garanzia della affidabilità della propria capacità di esercitare, al pari con l’ente pubblico, un ruolo di amministrazione e di indirizzo della Casa del Quotidiano.

   Questa prospettiva di collaborazione acquista un rilievo maggiore in considerazione delle funzioni che la "casa" potrà assumere nella valorizzazione dello stesso patrimonio associativo del territorio, sia di quello esistente, sia di quello che ci si propone di far nascere grazie a questa struttura. La CdQ potrà divenire, infatti, un ulteriore motore ed un catalizzatore della vita associativa, proponendosi come spazio e punto di riferimento "attrezzato", accanto a quello Circoscrizionale, per affrontare i temi che quotidianamente segnano la vita delle persone e che rappresentano ambiti su cui costruire relazioni e nuova partecipazione (ambiente, consumi, tempo libero, mutuo aiuto, scambio, volontariato, pari opportunità, ecc.…). A tale scopo in data 8 ottobre 2005 è stata costituita l'Associazione "il Tavolo della 2" che raggruppa 26 associazioni del territorio e che, come previsto all'art. 8 della bozza di Statuto, sarà di diritto Partecipante della costituenda Fondazione.

   Infine, la Casa del Quotidiano intende essere un terreno di sperimentazione, definito nel tempo (la durata è prevista nell’art. 1 dello Statuto allegato sino al 31 dicembre 2010), di un modello di welfare sostenibile economicamente attraverso la gestione di attività no-profit che vengano in parte finanziate dai proventi di attività commerciali inserite nella cascina e coerenti con le finalità della "casa".

   A seguito dell'approvazione del modello di gestione da parte del Comitato Urban 2, del Forum delle associazioni di Mirafiori Nord, è stato elaborato lo schema di Statuto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1).

   Il patrimonio della Fondazione sarà costituito dalla disponibilità della Cascina Roccafranca di Via Gaidano 76 disciplinato da apposito contratto di comodato d’uso che l’Amministrazione si impegna a concedere e da un fondo di 100.000,00 Euro erogato dalla Città. Le risorse per l’avvio e la conduzione delle attività saranno garantite dal Programma di Iniziativa Urban 2, da risorse che verranno riconosciute alla Fondazione da parte del Comitato Urban 2 a carico del programma complementare, dai proventi delle attività economiche e sulla base di un programma, da contributi annuali dell’Amministrazione comunale.

   La Fondazione dovrà ricercare un efficace coordinamento, nonché sinergie integrative, con le attività della Circoscrizione 2 e dei settori comunali competenti.

   Lo Statuto della Fondazione prevede all’articolo 15 l’applicazione degli artt. 28 e 42 per quanto attiene alle attività di informazione e controllo in capo al Consiglio Comunale. Inoltre si stabilisce uno specifico organo di controllo e sorveglianza, nominato dall’Amministrazione Comunale, con il compito di verificare che le finalità previste nello Statuto della fondazione e deliberate dall’Amministrazione Comunale siano effettivamente perseguite. In applicazione dell’art. 42 comma 6 dello Statuto della Città ai componenti del Consiglio Direttivo designati dal Comune di Torino è fatto obbligo di inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul proprio operato e sul funzionamento della fondazione.

   Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alla Circoscrizione 2 per l'espressione del parere di competenza.

La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n.                ) osservando però come risulti necessario evidenziare il ruolo della Circoscrizione.

   Si ritiene di poter accogliere l'osservazione, oggetto di appositi emendamenti.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare la costituzione della "Fondazione Cascina Roccafranca";

2)   di approvare lo schema di Statuto costituente parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.                      ). In applicazione degli artt. 28, comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino è garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché della versione finale di tali documenti così come approvata dal Consiglio Direttivo (art. 17 comma 2 dello Statuto); vengono altresì trasmessi gli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione (art. 15 dello Statuto);

3)   di partecipare, con le articolazioni del Comune centrali e decentrate, in qualità di socio fondatore concedendo con contratto di comodato gratuito l’immobile "Cascina Roccafranca" di proprietà del Comune di Torino sito in via Gaidano 76 e delle relative attrezzature, demandando a successivo provvedimento l’atto di comodato;

4)   di demandare a successivi provvedimenti lo stanziamento di Euro 100.000,00 da finanziarsi con mezzi straordinari della Città da impegnarsi al verificarsi della corrispondente entrata, da conferire a titolo di fondo di dotazione disponibile ed i conseguenti impegni di spesa;

5)   di autorizzare l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dello Statuto;

6)   di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla costituzione della Fondazione sono a carico di quest’ultima, richiamato ogni beneficio di legge.


STATUTO

della Fondazione "Casa del Quotidiano" non lucrativa di utilità sociale

Articolo 1 - costituzione, denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Cascina Roccafranca - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".
Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Cascina Roccafranca ONLUS".
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
La sede della Fondazione è stabilita in via Gaidano n. 76, Torino.
La durata della Fondazione è stabilita sino al 31.12.2010.

Articolo 2 - scopo ed ambito di attività

La Fondazione "Cascina Roccafranca" ONLUS (nel seguito definita anche semplicemente "Fondazione") ha lo scopo di gestire lo spazio definito "Casa del Quotidiano" nella prospettiva di promuovere azioni in materia di gestione urbana che colleghino il quartiere Mirafiori ad altre istituzioni e lo rendano luogo di sperimentazione di forme di promozione e di aggregazione sociale. La gestione della Casa del Quotidiano dovrà porre particolare attenzione alla sperimentazione di soluzioni integrate che tengano conto delle potenzialità e delle esigenze specifiche della popolazione residente nell’area.
La Fondazione ha inoltre lo scopo di migliorare le condizioni di vita quotidiana degli abitanti in particolare attraverso:
-   la costruzione ed il miglioramento delle relazioni e modalità di aggregazione dei cittadini, di diverse fasce d’età ed estrazioni sociale.
-   La garanzia d’accesso ai diritti di cittadinanza a tutti gli abitanti del territorio.
-   La creazione di un luogo capace di accogliere non solo esigenze e bisogni, ma anche capacità, idee, proposte emergenti dalla popolazione, le risorse informali presenti sul territorio.
-   La promozione della creazione, all’interno dei servizi sociali, sanitari, culturali, educativi presenti sul territorio, di una modalità di lavoro comune per rispondere sempre efficacemente alle richieste dei cittadini.
La Fondazione opera attraverso una co-programmazione ed una gestione dell’attività che garantisca l’interazione tra amministrazione pubblica nelle sue articolazioni centrali e decentrate e privato sociale.

Articolo 3 - Patrimonio

La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito:
1.   dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti.
2.   Dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto.
3.   Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
4.   Dalla parte di eventuali rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo e Controllo, sia destinata a incrementare il patrimonio.
5.   Dal contratto di comodato gratuito dell’immobile "Cascina Roccafranca", di proprietà del Comune di Torino, sito in Via Gaidano 76 e delle relative attrezzature.

Articolo 4 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
1.   dalle eventuali rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
2.   Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione.
3.   Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o persone giuridiche private, in qualsiasi forma.
4.   Dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.
Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei fini di cui all’articolo 2.

Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:
1.   stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, la stipula di convenzioni o protocolli di intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati.
2.   Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria, comodataria o da essa comunque posseduti o detenuti;
3.   Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività di cui al punto 2.
4.   Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
5.   Sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 6 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:
1.   Fondatori.
2.   Partecipanti.

Articolo 7 - Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Articolo 8 - Partecipanti

1.   Le singole associazioni che hanno costituito tra loro l’associazione di secondo livello "Il Tavolo della 2" sono di diritto Partecipanti alla Fondazione. L’associazione di secondo livello "Il Tavolo della 2" è di diritto Partecipante alla Fondazione.
2.   Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le Istituzioni, le persone giuridiche (pubbliche o private) e i gruppi spontanei organizzati che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti di natura ideale od intellettuale, contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali alla Fondazione.
3.   I soggetti di cui al comma 2 che desiderano acquisire la qualifica di partecipanti dovranno presentare apposita domanda al Presidente della Fondazione. Ricevuta la domanda, il Presidente la esaminerà nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, che delibererà sull’ammissione. Il Consiglio Direttivo comunicherà al candidato l’esito della domanda nella forma ritenuta più opportuna.
4.   I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Articolo 9 - Assemblea della Fondazione

1.   All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i membri della Fondazione.
2.   L’Assemblea è competente ad analizzare tutte le attività della Fondazione ed opera come istanza di discussione collettiva.
3.   In caso di necessità il Presidente della Fondazione può convocare l’Assemblea per raccoglierne il parere in via preventiva, il quale non è comunque vincolante per il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Convocazione

1.   L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta l’anno senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la conoscenza della convocazione da parte dei membri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
2.   L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
3.   Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e da almeno un soggetto Partecipante.

Articolo 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
1.   il Consiglio Direttivo.
2.   Il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario.
3.   Il Collegio dei Partecipanti.
4.   Il Consiglio di Indirizzo e Controllo.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

1.   Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione generale della Fondazione, con criteri di economicità ed efficienza, nel pieno rispetto del presente Statuto e dell’Atto Costitutivo della Fondazione.
2.   Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 10 membri. In ogni caso ai Fondatori ed ai Partecipanti spetterà un numero eguale di rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo.
3.   Entro i limiti stabiliti dal Comma precedente, il numero dei membri è stabilito - previo assenso del Consiglio di Indirizzo e Controllo - dallo stesso Consiglio Direttivo, che provvede a cooptazione nel caso sia necessario nominare nuovi membri.
4.   Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e deve essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo, con i mezzi ritenuti idonei dal Presidente.
5.   Salvo che non sia diversamente previsto nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
6.   Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso il Consiglio Direttivo richiederà agli organismi che hanno proceduto alla nomina, di provvedere ad una nomina sostitutiva.
7.   I Fondatori nominano i membri del Consiglio Direttivo di loro competenza secondo quanto previsto nell’art. 50, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, nel Regolamento del Consiglio Comunale e nell’art. 42 dello Statuto della Città. È assicurata un’adeguata rappresentanza della Circoscrizione n. 8.   I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni, salvo revoca motivata, e sono riconfermabili. I membri nominati secondo quanto previsto al n. 3 del presente articolo decadono dal mandato insieme con i membri che li hanno nominati.
9.   Il Consiglio Direttivo può stabilire il riconoscimento di un gettone di presenza ai propri membri, pari a quello spettante ai Consiglieri Circoscrizionali del Comune di Torino, per un massimo di 12 gettoni annuali.

Articolo 13 - Presidente della Fondazione e Vice Presidente vicario

1.   Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati ed eventualmente revocati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza di 5/6.
2.   Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3.   Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.
4.   Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Partecipanti e l’Assemblea.
5.   Il Presidente riunisce le componenti della Fondazione nell’Assemblea almeno una volta l’anno.
6.   Il Presidente nomina il Direttore della Fondazione, determinandone in concreto, secondo quanto previsto all’articolo 13, natura, durata e qualifica del rapporto e trattamento economico.
7.   Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri e le prerogative di quest’ultimo, in ogni caso di impedimento o assenza del Presidente.
8.   Al Presidente della Fondazione spetta un emolumento pari ad un quarto dell’indennità annua che spetta ai Presidenti di Circoscrizione del Comune di Torino.

Articolo 14 - Collegio dei Partecipanti

1.   Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Le persone giuridiche o gli Enti sono rappresentati nel Collegio dei Partecipanti da un loro incaricato, nominato in conformità dei rispettivi statuti.
2.   Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
3.   Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente della Fondazione, almeno una volta l'anno ovvero quando ne facciano richiesta almeno 5 membri.

Articolo 15 - Consiglio di Indirizzo e Controllo

Il Consiglio di Indirizzo e Controllo esercita il controllo annuale delle attività della Fondazione in relazione al perseguimento degli scopi statutari.
Sono membri del suddetto Consiglio l’Assessore pro tempore allo sviluppo delle periferie, il Presidente della Circoscrizione 2 del Comune di Torino ed il coordinatore della Circoscrizione n. 2. competente per materia.
Il Consiglio è presieduto dall’Assessore pro tempore allo sviluppo delle periferie del Comune di Torino, il quale lo convoca almeno una volta l’anno.
Il Consiglio garantisce il necessario coordinamento tra la Fondazione ed il Consiglio Comunale.
In applicazione dell’articolo 28 dello Statuto della Città di Torino è garantito all’Amministrazione Comunale l’accesso ai verbali ed agli atti deliberativi degli organi della Fondazione. All’Amministrazione comunale è altresì riconosciuta la facoltà di richiedere periodiche relazioni sulle attività della Fondazione.
In applicazione dell’articolo 42 dello Statuto della Città di Torino sarà trasmessa ai capigruppo consigliari copia della documentazione di cui all’articolo 17, comma 2 del presente Statuto.

Articolo 16 - Direttore

1.   Il Direttore della Fondazione è responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività della Fondazione.
2.   Il Direttore:
-   dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, con discrezionalità tecnica.
-   Ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali del Comitato.
-   Redige come segretario i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
-   Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vengono presentati al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
-   Coordina la struttura tecnica, il personale della Fondazione, nonché i professionisti esterni di cui la Fondazione può avvalersi per lo svolgimento della propria attività;
ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della Fondazione con firma congiunta al Presidente.

Articolo 17 - Esercizio finanziario

1.   L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2.   Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dei revisori contabili.
3.   Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
4.   Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
5.   Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6.   Eventuali rendite saranno utilizzate esclusivamente per perseguire i fini di cui all’articolo 2 del presente Statuto.
7.   È vietata la distribuzione di utili o avanzi Direttivo nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
8.   La revisione contabile sarà affidata, con delibera del Consiglio Direttivo, ad un revisore esterno iscritto nell’apposito Albo.

Articolo 18 - Esclusione e recesso

1.   Il Consiglio Direttivo può decidere all’unanimità l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
- Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2.   L'esclusione ha luogo di diritto anche per i seguenti motivi:
- estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta.
- Apertura di procedure di liquidazione.
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3.   I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 19 - Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla città di Torino, secondo le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento in materia.

Articolo 20 - Riconoscimento e rinvio

Il Presidente richiederà il riconoscimento della Fondazione ex art. 1 D.P.R. 361 del 2000.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Articolo 21 - Norma transitoria

Il primo Presidente della Fondazione è il Sindaco di Torino o suo delegato. Il Primo Presidente provvederà senza ritardo a convocare il Collegio dei Partecipanti per consentire a questo di provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo di sua competenza.
Il Primo Presidente decadrà dalla carica non appena il Consiglio Direttivo, regolarmente costituito ai sensi dell’articolo 12 abbia provveduto alla nomina del Presidente.
Il primo direttore della Fondazione è designato con atto dell’Amministrazione Comunale di Torino.
Il primo Consiglio direttivo è composto di 6 (sei) membri.