Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie
Settore Coordinamento Progetto Urban 2
n. ord. 33
2005 09287/070
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDAZIONE "CASCINA ROCCAFRANCA". APPROVAZIONE DELLO STATUTO.
Proposta dell'Assessore Tricarico.
La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 18 settembre 2000 (mecc. 2000 08122/01), esecutiva dall'8 ottobre 2000 avente per oggetto: "Programma di Iniziativa Comunitaria Urban II 2000-2006 - progetto di candidatura sull'area di Mirafiori Nord "oltre la città fabbrica"", ha approvato la proposta di candidatura al Ministero delle Infrastrutture a cui competeva la scelta delle 10 città italiane da ammettere al finanziamento. Inoltre, con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 2001 (mecc. 2001 01183/70) esecutiva dal 19 marzo 2001 avente per oggetto: "Programma di Iniziativa Comunitaria Urban II 2000-2006: presa d'atto del progetto presentato sull'area "Mirafiori Nord - oltre la città fabbrica"" e della graduatoria nazionale che lo inserisce nei progetti finanziabili dalla U.E. prendeva atto dell'avvenuta selezione e dell'ammissione della città al finanziamento europeo. La Commissione Europea, con decisione C/ (2001) 3531 del 21 novembre 2001 ha formalmente adottato il Programma di Iniziativa Comunitaria Urban 2.
Nell'ambito delle azioni previste per il recupero fisico e la sostenibilità ambientale dell'area, è stata individuata la Cascina Roccafranca in Via Gaidano 76, che da molti anni versava in stato di completo abbandono e degrado, quale luogo simbolo del recupero avviato da Urban 2 e sede naturale per l'insediamento della "Casa del Quotidiano". Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 giugno 2002 (mecc. 2002 3509/070) veniva approvato quindi l'acquisto e, successivamente, il progetto definitivo per il suo recupero (deliberazione del 2 dicembre 2003 - mecc. 2003 09963/044) e l'affidamento allAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (A.T.C.), quale incaricata dei servizi tecnici professionali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità (deliberazione della Giunta Comunale 23 aprile 2003 - mecc. 2003 02752/044 esecutiva dal 12 maggio 2003).
Il progetto prevede che al termine dei lavori venga restituita alla cittadinanza la Cascina Roccafranca, un luogo aperto e fruibile, una piazza che non c'era, ma anche e soprattutto una "casa" (la Casa del Quotidiano - CdQ) dove potranno trovare spazio diverse tipologie di attività sociali, culturali, educative, aggregative, di animazione della comunità locale, economiche, con unattenzione specifica alle famiglie e allassociazionismo locale. Uno spazio in cui tutte le attività previste tendano a migliorare le opportunità di relazione tra i cittadini, ad attivare forme di partecipazione attiva, a incrementare la coesione sociale, a rispondere alla domanda di qualità sociale da parte degli abitanti del territorio. Un Centro di vita sociale, dunque, che intende dare un contributo alla riqualificazione di Mirafiori Nord cercando di rispondere ad una domanda di benessere che rappresenta una delle chiavi dello sviluppo del territorio.
Lidea ha preso corpo nellambito della fase di progettazione partecipata dellestate del 2000, cui hanno dato un apporto significativo la Circoscrizione 2 con la componente politica e tecnica e i servizi territoriali, alcuni servizi centrali della Città, le forze sociali del territorio raccolte intorno al Tavolo Sociale di Via Dina. Con questo intervento si è voluto far fronte alla presenza di un disagio che si origina principalmente dalle condizioni di isolamento degli abitanti, dalla debolezza delle reti sociali, dalle scarse occasioni di socialità, dal progressivo venire meno della domanda di incontro, dalla struttura urbanistica stessa che ha privilegiato un territorio fatto di case, ma privo di piazze e luoghi di incontro.
Il percorso di progettazione partecipata delle attività della Casa del Quotidiano, e conseguentemente del suo progetto di recupero fisico, ha coinvolto molte realtà del territorio ed in primo luogo la Circoscrizione e il Forum per lo Sviluppo Locale (formato da associazioni locali e dal privato sociale, insieme alle istituzioni territoriali: scuole, Asl, parrocchie ). Si è voluto, in questo modo, praticare fin dalla fase di progettazione della CdQ un modello di partnership responsabile tra lAmministrazione cittadina ed il Forum, che non ha tralasciato momenti di coinvolgimento diretto della cittadinanza.
Tutto ciò risulta coerente con lapproccio partecipativo che ha guidato lAmministrazione comunale negli interventi di recupero urbano di questo ultimo quinquennio. Lo stesso Comitato Urban 2, strumento gestionale del programma europeo costituito dalla Città, che è frutto di questa politica, ha consentito di coinvolgere direttamente nelle scelte gestionali i soggetti che meglio possono rappresentare gli interessi diffusi degli abitanti dellarea di Mirafiori Nord: il Forum per lo Sviluppo e la stessa Circoscrizione 2.
Nella proposta di un modello di gestione della Casa del Quotidiano, valutata nellambito di uno studio di Fattibilità affidato al Gruppo Abele, si è ritenuto fondamentale ricercare una coerenza tra il contenuto dei servizi/prodotti che verranno offerti dalla "casa" e il modello organizzativo, che deve poter garantire sostenibilità economica, coinvolgimento dei soggetti locali del terzo settore, flessibilità organizzativa e gestionale. Il modello, confrontato anche con analoghe esperienze europee (Barcellona, Londra, Birmingham, Marsiglia) prevede la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, una Fondazione Atipica di partecipazione, che veda lAmministrazione nelle sue articolazioni centrali e decentrate e i rappresentanti del terzo settore, locali o cittadini, sperimentarsi in una forma di cogestione con pari dignità e responsabilità, ponendosi in linea con quanto previsto dagli artt. 2 comma 1 lett. c) e 3 comma 1 lett. i) e j) dello Statuto Comunale, secondo i quali il Comune esercita le proprie attribuzioni per realizzare un equilibrato sviluppo economico della città ed esplica la propria azione cooperando con la Provincia e con altri enti pubblici nonché con soggetti privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali. La proposta di questo modello è stata quindi approvata dal Forum per lo sviluppo locale di Mirafiori Nord e dal Comitato Urban 2 nella riunione del 25 novembre 2004.
La Fondazione Atipica di Partecipazione sarà costituita dalla città in qualità di socio fondatore, con adeguata rappresentanza della Circoscrizione 2, e dalle associazioni del terzo settore che aderiranno in qualità di soci partecipanti. Eventuali altre adesioni di enti pubblici potranno essere valutate in relazione allapporto che vorranno recare al progetto complessivo della Casa del Quotidiano.
Per quanto riguarda il contributo delle associazioni alla vita della Fondazione, il loro coinvolgimento nei suoi organi come "partecipanti" rappresenta un riconoscimento della presenza delle realtà organizzate del quartiere, considerando il loro lavoro, le loro iniziative, la loro conoscenza del territorio, il loro rapporto con le centinaia di cittadini che partecipano alla vita associativa un effettivo "patrimonio" spendibile a garanzia della affidabilità della propria capacità di esercitare, al pari con lente pubblico, un ruolo di amministrazione e di indirizzo della Casa del Quotidiano.
Questa prospettiva di collaborazione acquista un rilievo maggiore in considerazione delle funzioni che la "casa" potrà assumere nella valorizzazione dello stesso patrimonio associativo del territorio, sia di quello esistente, sia di quello che ci si propone di far nascere grazie a questa struttura. La CdQ potrà divenire, infatti, un ulteriore motore ed un catalizzatore della vita associativa, proponendosi come spazio e punto di riferimento "attrezzato", accanto a quello Circoscrizionale, per affrontare i temi che quotidianamente segnano la vita delle persone e che rappresentano ambiti su cui costruire relazioni e nuova partecipazione (ambiente, consumi, tempo libero, mutuo aiuto, scambio, volontariato, pari opportunità, ecc. ). A tale scopo in data 8 ottobre 2005 è stata costituita l'Associazione "il Tavolo della 2" che raggruppa 26 associazioni del territorio e che, come previsto all'art. 8 della bozza di Statuto, sarà di diritto Partecipante della costituenda Fondazione.
Infine, la Casa del Quotidiano intende essere un terreno di sperimentazione, definito nel tempo (la durata è prevista nellart. 1 dello Statuto allegato sino al 31 dicembre 2010), di un modello di welfare sostenibile economicamente attraverso la gestione di attività no-profit che vengano in parte finanziate dai proventi di attività commerciali inserite nella cascina e coerenti con le finalità della "casa".
A seguito dell'approvazione del modello di gestione da parte del Comitato Urban 2, del Forum delle associazioni di Mirafiori Nord, è stato elaborato lo schema di Statuto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1).
Il patrimonio della Fondazione sarà costituito dalla disponibilità della Cascina Roccafranca di Via Gaidano 76 disciplinato da apposito contratto di comodato duso che lAmministrazione si impegna a concedere e da un fondo di 100.000,00 Euro erogato dalla Città. Le risorse per lavvio e la conduzione delle attività saranno garantite dal Programma di Iniziativa Urban 2, da risorse che verranno riconosciute alla Fondazione da parte del Comitato Urban 2 a carico del programma complementare, dai proventi delle attività economiche e sulla base di un programma, da contributi annuali dellAmministrazione comunale.
La Fondazione dovrà ricercare un efficace coordinamento, nonché sinergie integrative, con le attività della Circoscrizione 2 e dei settori comunali competenti.
Lo Statuto della Fondazione prevede allarticolo 15 lapplicazione degli artt. 28 e 42 per quanto attiene alle attività di informazione e controllo in capo al Consiglio Comunale. Inoltre si stabilisce uno specifico organo di controllo e sorveglianza, nominato dallAmministrazione Comunale, con il compito di verificare che le finalità previste nello Statuto della fondazione e deliberate dallAmministrazione Comunale siano effettivamente perseguite. In applicazione dellart. 42 comma 6 dello Statuto della Città ai componenti del Consiglio Direttivo designati dal Comune di Torino è fatto obbligo di inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul proprio operato e sul funzionamento della fondazione.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alla Circoscrizione 2 per l'espressione del parere di competenza.
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n. ) osservando però come risulti necessario evidenziare il ruolo della Circoscrizione.
Si ritiene di poter accogliere l'osservazione, oggetto di appositi emendamenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la costituzione della "Fondazione Cascina Roccafranca";
2) di approvare lo schema di Statuto costituente parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. ). In applicazione degli artt. 28, comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino è garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché della versione finale di tali documenti così come approvata dal Consiglio Direttivo (art. 17 comma 2 dello Statuto); vengono altresì trasmessi gli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione (art. 15 dello Statuto);
3) di partecipare, con le articolazioni del Comune centrali e decentrate, in qualità di socio fondatore concedendo con contratto di comodato gratuito limmobile "Cascina Roccafranca" di proprietà del Comune di Torino sito in via Gaidano 76 e delle relative attrezzature, demandando a successivo provvedimento latto di comodato;
4) di demandare a successivi provvedimenti lo stanziamento di Euro 100.000,00 da finanziarsi con mezzi straordinari della Città da impegnarsi al verificarsi della corrispondente entrata, da conferire a titolo di fondo di dotazione disponibile ed i conseguenti impegni di spesa;
5) di autorizzare lufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dello Statuto;
6) di prendere atto che le spese relative
e conseguenti alla costituzione della Fondazione sono a carico
di questultima, richiamato ogni beneficio di legge.
Articolo 1 - costituzione, denominazione e sede
È costituita una Fondazione denominata "Fondazione
Cascina Roccafranca - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale".
Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata
"Cascina Roccafranca ONLUS".
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire
utili.
La sede della Fondazione è stabilita in via Gaidano n.
76, Torino.
La durata della Fondazione è stabilita sino al 31.12.2010.
Articolo 2 - scopo ed ambito di attività
La Fondazione "Cascina Roccafranca" ONLUS (nel seguito
definita anche semplicemente "Fondazione") ha lo scopo
di gestire lo spazio definito "Casa del Quotidiano"
nella prospettiva di promuovere azioni in materia di gestione
urbana che colleghino il quartiere Mirafiori ad altre istituzioni
e lo rendano luogo di sperimentazione di forme di promozione e
di aggregazione sociale. La gestione della Casa del Quotidiano
dovrà porre particolare attenzione alla sperimentazione
di soluzioni integrate che tengano conto delle potenzialità
e delle esigenze specifiche della popolazione residente nellarea.
La Fondazione ha inoltre lo scopo di migliorare le condizioni
di vita quotidiana degli abitanti in particolare attraverso:
- la costruzione ed il miglioramento delle relazioni
e modalità di aggregazione dei cittadini, di diverse fasce
detà ed estrazioni sociale.
- La garanzia daccesso ai diritti di cittadinanza
a tutti gli abitanti del territorio.
- La creazione di un luogo capace di accogliere
non solo esigenze e bisogni, ma anche capacità, idee, proposte
emergenti dalla popolazione, le risorse informali presenti sul
territorio.
- La promozione della creazione, allinterno
dei servizi sociali, sanitari, culturali, educativi presenti sul
territorio, di una modalità di lavoro comune per rispondere
sempre efficacemente alle richieste dei cittadini.
La Fondazione opera attraverso una co-programmazione ed una gestione
dellattività che garantisca linterazione tra
amministrazione pubblica nelle sue articolazioni centrali e decentrate
e privato sociale.
Articolo 3 - Patrimonio
La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito:
1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti
iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità
impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati
dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente
dai Fondatori e dai Partecipanti.
2. Dai beni mobili e immobili che pervengano
o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli
dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto.
3. Dalle elargizioni fatte da enti o da privati
con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
4. Dalla parte di eventuali rendite non utilizzate
che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo e Controllo, sia destinata
a incrementare il patrimonio.
5. Dal contratto di comodato gratuito dellimmobile
"Cascina Roccafranca", di proprietà del Comune
di Torino, sito in Via Gaidano 76 e delle relative attrezzature.
Articolo 4 - Fondo di Gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
1. dalle eventuali rendite e dai proventi derivanti
dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
2. Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie,
che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione.
3. Da eventuali altri contributi attribuiti dallo
Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o persone
giuridiche private, in qualsiasi forma.
4. Dai contributi, in qualsiasi forma concessi,
dei Fondatori e dei Partecipanti.
Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il
funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei
fini di cui allarticolo 2.
Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:
1. stipulare ogni opportuno atto o contratto,
anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui,
a titolo esemplificativo, la stipula di convenzioni o protocolli
di intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici
registri, con enti pubblici o privati.
2. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,
locatrice, concessionaria, comodataria o da essa comunque posseduti
o detenuti;
3. Stipulare convenzioni per l'affidamento a
terzi di parte delle attività di cui al punto 2.
4. Svolgere ogni altra attività idonea
ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
5. Sviluppare sinergie e collaborazioni con altri
organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino
nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano
lo spirito e le finalità.
Articolo 6 - Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
1. Fondatori.
2. Partecipanti.
Articolo 7 - Fondatori
Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Articolo 8 - Partecipanti
1. Le singole associazioni che hanno costituito
tra loro lassociazione di secondo livello "Il Tavolo
della 2" sono di diritto Partecipanti alla Fondazione. Lassociazione
di secondo livello "Il Tavolo della 2" è di diritto
Partecipante alla Fondazione.
2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti
le Istituzioni, le persone giuridiche (pubbliche o private) e
i gruppi spontanei organizzati che contribuiscono alla vita della
Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti
di natura ideale od intellettuale, contributi in denaro, annuali
o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore
a quella stabilita dal Consiglio Direttivo ovvero con un'attività,
anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione
di beni materiali o immateriali alla Fondazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 che desiderano
acquisire la qualifica di partecipanti dovranno presentare apposita
domanda al Presidente della Fondazione. Ricevuta la domanda, il
Presidente la esaminerà nella prima riunione utile del
Consiglio Direttivo, che delibererà sullammissione.
Il Consiglio Direttivo comunicherà al candidato lesito
della domanda nella forma ritenuta più opportuna.
4. I Partecipanti possono destinare il proprio
contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività
della Fondazione.
Articolo 9 - Assemblea della Fondazione
1. AllAssemblea hanno diritto di partecipare
tutti i membri della Fondazione.
2. LAssemblea è competente ad analizzare
tutte le attività della Fondazione ed opera come istanza
di discussione collettiva.
3. In caso di necessità il Presidente
della Fondazione può convocare lAssemblea per raccoglierne
il parere in via preventiva, il quale non è comunque vincolante
per il Consiglio Direttivo.
Articolo 10 - Convocazione
1. LAssemblea è convocata dal
Presidente della Fondazione almeno una volta lanno senza
obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la
conoscenza della convocazione da parte dei membri almeno dieci
giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine
del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente
indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e
può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della
prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
3. Delle riunioni dellAssemblea è
redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione
e da almeno un soggetto Partecipante.
Articolo 11 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
1. il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente
Vicario.
3. Il Collegio dei Partecipanti.
4. Il Consiglio di Indirizzo e Controllo.
Articolo 12 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione
generale della Fondazione, con criteri di economicità ed
efficienza, nel pieno rispetto del presente Statuto e dellAtto
Costitutivo della Fondazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da
un minimo di 6 ad un massimo di 10 membri. In ogni caso ai Fondatori
ed ai Partecipanti spetterà un numero eguale di rappresentanti
in seno al Consiglio Direttivo.
3. Entro i limiti stabiliti dal Comma precedente,
il numero dei membri è stabilito - previo assenso del Consiglio
di Indirizzo e Controllo - dallo stesso Consiglio Direttivo, che
provvede a cooptazione nel caso sia necessario nominare nuovi
membri.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta
almeno la metà più uno dei membri. L'avviso di convocazione
deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora
e deve essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo,
con i mezzi ritenuti idonei dal Presidente.
5. Salvo che non sia diversamente previsto nel
presente Statuto, il Consiglio Direttivo è validamente
costituito con la presenza della metà più uno dei
suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Nel
caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
6. Il membro che, senza giustificato motivo,
non partecipi personalmente a tre riunioni consecutive, può
essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso il
Consiglio Direttivo richiederà agli organismi che hanno
proceduto alla nomina, di provvedere ad una nomina sostitutiva.
7. I Fondatori nominano i membri del Consiglio
Direttivo di loro competenza secondo quanto previsto nellart.
50, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, nel Regolamento del Consiglio
Comunale e nellart. 42 dello Statuto della Città.
È assicurata unadeguata rappresentanza della Circoscrizione
n. 8. I membri del Consiglio Direttivo restano
in carica 3 (tre) anni, salvo revoca motivata, e sono riconfermabili.
I membri nominati secondo quanto previsto al n. 3 del presente
articolo decadono dal mandato insieme con i membri che li hanno
nominati.
9. Il Consiglio Direttivo può stabilire
il riconoscimento di un gettone di presenza ai propri membri,
pari a quello spettante ai Consiglieri Circoscrizionali del Comune
di Torino, per un massimo di 12 gettoni annuali.
Articolo 13 - Presidente della Fondazione e Vice Presidente vicario
1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono
nominati ed eventualmente revocati dal Consiglio Direttivo tra
i propri membri a maggioranza di 5/6.
2. Il Presidente della Fondazione ha la legale
rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste
avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale,
nominando avvocati.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti,
istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.
4. Il Presidente della Fondazione presiede anche
il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Partecipanti e lAssemblea.
5. Il Presidente riunisce le componenti della
Fondazione nellAssemblea almeno una volta lanno.
6. Il Presidente nomina il Direttore della Fondazione,
determinandone in concreto, secondo quanto previsto allarticolo
13, natura, durata e qualifica del rapporto e trattamento economico.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente,
con tutti i poteri e le prerogative di questultimo, in ogni
caso di impedimento o assenza del Presidente.
8. Al Presidente della Fondazione spetta un emolumento
pari ad un quarto dellindennità annua che spetta
ai Presidenti di Circoscrizione del Comune di Torino.
Articolo 14 - Collegio dei Partecipanti
1. Il Collegio dei Partecipanti è composto
da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Le persone giuridiche
o gli Enti sono rappresentati nel Collegio dei Partecipanti da
un loro incaricato, nominato in conformità dei rispettivi
statuti.
2. Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri
del Consiglio Direttivo di sua competenza con il voto favorevole
della maggioranza semplice dei presenti.
3. Il Collegio dei Partecipanti è convocato
dal Presidente della Fondazione, almeno una volta l'anno ovvero
quando ne facciano richiesta almeno 5 membri.
Articolo 15 - Consiglio di Indirizzo e Controllo
Il Consiglio di Indirizzo e Controllo esercita il controllo
annuale delle attività della Fondazione in relazione al
perseguimento degli scopi statutari.
Sono membri del suddetto Consiglio lAssessore pro tempore
allo sviluppo delle periferie, il Presidente della Circoscrizione
2 del Comune di Torino ed il coordinatore della Circoscrizione
n. 2. competente per materia.
Il Consiglio è presieduto dallAssessore pro tempore
allo sviluppo delle periferie del Comune di Torino, il quale
lo convoca almeno una volta lanno.
Il Consiglio garantisce il necessario coordinamento tra la Fondazione
ed il Consiglio Comunale.
In applicazione dellarticolo 28 dello Statuto della Città
di Torino è garantito allAmministrazione Comunale
laccesso ai verbali ed agli atti deliberativi degli organi
della Fondazione. AllAmministrazione comunale è altresì
riconosciuta la facoltà di richiedere periodiche relazioni
sulle attività della Fondazione.
In applicazione dellarticolo 42 dello Statuto della Città
di Torino sarà trasmessa ai capigruppo consigliari copia
della documentazione di cui allarticolo 17, comma 2 del
presente Statuto.
Articolo 16 - Direttore
1. Il Direttore della Fondazione è
responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle
attività della Fondazione.
2. Il Direttore:
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio
Direttivo, con discrezionalità tecnica.
- Ha il compito della gestione amministrativa
e della tenuta dei libri sociali del Comitato.
- Redige come segretario i verbali delle riunioni
del Consiglio Direttivo.
- Predispone il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo che vengono presentati al Consiglio Direttivo per lapprovazione.
- Coordina la struttura tecnica, il personale
della Fondazione, nonché i professionisti esterni di cui
la Fondazione può avvalersi per lo svolgimento della propria
attività;
ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della Fondazione
con firma congiunta al Presidente.
Articolo 17 - Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1
gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre di ciascun anno
il Consiglio Direttivo approva il bilancio di programmazione e
di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile
successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio
economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere
trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento
della gestione sociale e dalla relazione dei revisori contabili.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa,
in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere
seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti
del Codice Civile.
4. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente
al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato,
dovrà essere depositata nei modi di legge.
5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente
contratti dal rappresentante legale della Fondazione non possono
eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali
avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la
ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito
della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività
della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento
o il miglioramento della sua attività.
6. Eventuali rendite saranno utilizzate esclusivamente
per perseguire i fini di cui allarticolo 2 del presente
Statuto.
7. È vietata la distribuzione di utili
o avanzi Direttivo nonché di fondi e riserve durante la
vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura.
8. La revisione contabile sarà affidata,
con delibera del Consiglio Direttivo, ad un revisore esterno iscritto
nellapposito Albo.
Articolo 18 - Esclusione e recesso
1. Il Consiglio Direttivo può decidere
allunanimità lesclusione dei Partecipanti per
grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti
dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione
con le altre componenti della Fondazione.
- Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. L'esclusione ha luogo di diritto anche per
i seguenti motivi:
- estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta.
- Apertura di procedure di liquidazione.
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni
momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice
Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni
assunte.
Articolo 19 - Scioglimento
In ogni caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla città di Torino, secondo le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento in materia.
Articolo 20 - Riconoscimento e rinvio
Il Presidente richiederà il riconoscimento della Fondazione
ex art. 1 D.P.R. 361 del 2000.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme
del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di
fondazioni private riconosciute.
Articolo 21 - Norma transitoria
Il primo Presidente della Fondazione è il Sindaco di
Torino o suo delegato. Il Primo Presidente provvederà senza
ritardo a convocare il Collegio dei Partecipanti per consentire
a questo di provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo
di sua competenza.
Il Primo Presidente decadrà dalla carica non appena il
Consiglio Direttivo, regolarmente costituito ai sensi dellarticolo
12 abbia provveduto alla nomina del Presidente.
Il primo direttore della Fondazione è designato con atto
dellAmministrazione Comunale di Torino.
Il primo Consiglio direttivo è composto di 6 (sei) membri.