Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 186
2005 09171/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 NOVEMBRE 2005

(proposta dalla G.C. 8 novembre 2005)

OGGETTO: SOCIETA' "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A" (SIGLABILE "TRM S.P.A."): APPROVAZIONE DI PATTI PARASOCIALI PER INGRESSO NUOVI SOCI PUBBLICI.

   Proposta dell'Assessore Peveraro,
   di concerto con il Vicesindaco Calgaro.

   Con deliberazione Consiglio Provinciale 27 aprile 2005 n. 74269 è stato approvato l'Aggiornamento del Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti, nel quale è prevista, tra l'altro, la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione e annessa discarica, nella zona Sud del territorio provinciale.

   La realizzazione di tali impianti rappresenta uno degli aspetti attuativi della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.

   Il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i., c.d. Decreto Ronchi, all'art. 5 comma 3, prescrive infatti che lo smaltimento dei rifiuti avvenga mediante il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate. La Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" articola il governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani su un duplice livello di competenze affidate a enti consortili:

-   ai consorzi di bacino di cui all'articolo 11 L.R. n. 24/2002 spettano funzioni di governo e coordinamento per assicurare i servizi di raccolta, raccolta differenziata e di trasporto dei rifiuti;
-   alle Associazioni di Ambito territoriale ottimale - ATO - (coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia) spettano funzioni di governo e coordinamento delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti sulla base dei programmi provinciali, oltre che di realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o di individuazione dei soggetti cui affidarne la realizzazione.

   In altri termini, in ciascun Bacino e in ciascun Ambito territoriale ottimale l'organizzazione delle rispettive attività relative ai rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di "governo" dalle attività di "gestione operativa" dei servizi.

   In attuazione di questo principio, le funzioni amministrative di governo dei servizi di Bacino debbono essere espletate dai Comuni, a mezzo di consorzi obbligatori denominati "Consorzi di bacino" (il Comune di Torino costituisce il Consorzio n. 18), mentre le funzioni amministrative di governo dei servizi di Ambito debbono essere assicurate mediante la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo Ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti ad adottare apposita convenzione, conforme agli schemi definiti dalla Giunta Regionale, costitutiva dell'Associazione d'Ambito.

   La gestione operativa dei servizi di Bacino e di Ambito deve invece avvenire nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL), nel rispetto dei principi previsti dalla summenzionata Legge Regionale.

   Nelle more della costituzione della Associazione d'Ambito Torinese composta da nove Consorzi di bacino, incluso Torino e nove Comuni, ed in attuazione del predetto P.P.G.R., la Provincia di Torino ha deliberato il ricorso ai poteri surrogatori previsti dalla L.R. n. 24/2002 e, con deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 maggio 2005 n. 279129, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi dell'Associazione d'Ambito, rilevata l'esistenza della società Trattamento Rifiuti Metropolitani, T.R.M. S.p.A. - costituita nel 2002 dagli enti interessati alla costruzione del termovalorizzatore, con sede in Torino, capitale sociale di Euro 6.594.220,00, ha affidato alla stessa T.R.M. S.p.A. la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti previsto per la zona SUD della Provincia e degli impianti connessi e strumentali.

   In data 22 luglio 2005 tra la società T.R.M. S.p.A. e la Provincia di Torino nella veste di Autorità competente e nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi dell'Associazione d'Ambito, di cui alla deliberazione n. 56902/2005, è stato sottoscritto il contratto avente ad oggetto: "Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione".

   La Provincia, in esito ad un'ampia istruttoria tecnico-amministrativa, ha verificato infatti la capacità tecnico organizzativa di T.R.M. S.p.A. e la sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento così detto "in house" ai sensi dell'art.113 comma 4 lettera a) TUEL e visti gli art.10, commi 1 e 2 della L.R. n. 24/2002: la società è retta da uno Statuto sociale approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 10 maggio 2005 che garantisce la "totale partecipazione pubblica", il "controllo analogo" degli enti soci sulla gestione della società, così come avviene per i servizi interni gli enti pubblici interessati e l'obbligo per la società di realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

   Quanto alla totale partecipazione pubblica, al momento dell'affidamento ed a tutt'oggi la società è partecipata da soli enti pubblici facenti parte dell'Ambito Torinese per la gestione dei Rifiuti. In particolare la Città di Torino è titolare di numero 539.178 azioni, pari a circa il 81,77% giusta la deliberazione di acquisizione del Consiglio Comunale n. 177 in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 08783/064) e la deliberazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale della Giunta Comunale in data 19 aprile 2005 (mecc. 2005 02744/064).

   Nella predetta deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 maggio 2005 n. 279129, proprio al fine di garantire la continua permanenza del capitale pubblico e l'ingresso di tutti gli Enti Locali appartenenti all'ATO, è stato previsto, tra l'altro, che "i soci di T.R.M. S.p.A. dovranno produrre all'Amministrazione Provinciale, e/o all'Associazione d'Ambito, entro e non oltre sei mesi dalla presente deliberazione, un apposito atto formale con il quale si impegnino a consentire l'ingresso nella compagine sociale a condizioni eque trasparenti e non discriminatorie (che potranno prevedere il rimborso proporzionale dei costi di realizzazione sostenuti dagli altri soci precedentemente a detto ingresso) a tutti i Comuni, anche in forma associata, della Provincia di Torino. La mancata produzione di tale atto formale legittimerà l'Amministrazione Provinciale o l'Associazione d'Ambito a pronunciare la decadenza dell'affidamento".

   Al fine di garantire tale impegno e nell'interesse pubblico al permanere dell'affidamento in capo a T.R.M. S.p.A., sono stati concordati tra gli attuali soci i punti fondamentali per la stesura del patto parasociale.

   I contenuti dell'impegno richiesto nella suddetta clausola sono oggetto della bozza di "Patti Parasociali" allegata alla presente deliberazione (All. 1); a detta bozza è allegata sub "A" la formula per il calcolo del valore di cessione della partecipazione.

   Con essi si intendono disciplinare, per la durata legale di cinque anni e salvo rinnovo, i rapporti tra i soci Enti pubblici della società TRM ai fini dell'ingresso di nuovi soci pubblici; le forme di consultazione tra gli Enti pubblici contraenti; la circolazione delle azioni, la composizione e funzionamento degli organi sociali, i rapporti tra gli Enti Locali soci di TRM e la società quanto al conferimento dei rifiuti.

   Pertanto considerato che :
-   il Comune di Torino in quanto socio di T.R.M. S.p.A., deve contribuire alla sollecita realizzazione degli impianti sopra descritti;
-   la bozza di patti parasociali rispecchia l'interesse di questa Amministrazione, contemperandolo, in modo equilibrato e trasparente, con gli interessi degli altri Enti soci;
-   in particolare, è stata raggiunta l'intesa sull'ammissione, nella compagine sociale, di tutti gli altri Comuni della Provincia di Torino interessati all'utilizzo degli impianti, a condizioni equilibrate e di reciproca convenienza, come richiesto dalla Amministrazione Provinciale;

è opportuno che questa Amministrazione sottoscriva i patti parasociali e comunichi, o faccia comunicare, all'Associazione d'Ambito, nel frattempo già costituita, e alla Provincia di Torino il suo consenso all'ingresso di altri Comuni nella società alle condizioni concordate, nel rispetto dei tempi prescritti dalla Provincia.

   Si ricorda infatti che in data 5 ottobre 2005, con scrittura privata autenticata nelle firme dal Segretario Generale del Comune di Torino, è stato costituito il Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" tra i Comuni di Torino, Pinerolo, Chieri, Moncalieri, Rivoli, Settimo Torinese, Ciriè, Rivarolo Canavese e Ivrea e tra i consorzi ACEA Pinerolese, Consorzio Chierese per i servizi, COVAR 14, CADOS, Consorzio di Bacino 16, CISA, CSAC e CCA, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, retto dalla Convenzione e dallo Statuto ad essa allegato, nei termini stabiliti da ultimo nel P.P.G.R. 27 aprile 2005 art. 4.1.4..

   Detta Associazione, nella prima seduta tenutasi il 14 ottobre 2005, preso atto del predetto affidamento della Provincia di Torino, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui all'art.19 comma 5 della Legge Regione Piemonte n. 24/2002, ha evidenziato l'impegno dei soci di TRM di produrre entro il 24 novembre 2005, all'Associazione d'Ambito stessa un apposito atto formale volto a consentire l'ingresso nella compagine sociale, a condizioni eque trasparenti e non discriminatorie, a tutti i Comuni, anche in forma associata, della Provincia di Torino, pena la decadenza dell'affidamento.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, i "Patti Parasociali" che si allegano alla presente deliberazione (all. 1 - n.             ) per farne parte integrante e sostanziale, per la durata di cinque anni e volti a disciplinare i rapporti tra i soci Enti pubblici della società TRM ai fini dell'ingresso di nuovi soci pubblici; le forme di consultazione tra gli Enti pubblici contraenti; la circolazione delle azioni, la composizione ed il funzionamento degli organi sociali, i rapporti tra gli Enti Locali soci di TRM e la società quanto al conferimento dei rifiuti;

2)   di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere i Patti Parasociali, apportando agli stessi eventuali modifiche solo formali, nonché a procedere al loro successivo invio all'Associazione d'Ambito ed alla Provincia di Torino con la precisazione del consenso di questa Amministrazione all'ingresso di altri Comuni nella società, alle condizioni stabilite.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.