Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 184
2005 09078/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 NOVEMBRE 2005

(proposta dalla G.C. 8 novembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ASSOGGETTAMENTO ALL'USO PUBBLICO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CORTILE INTERNO DELL'IMMOBILE DI VIA ARCIVESCOVADO 16/18 - CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' IUPITER S.R.L. E/O LA SOCIETA' T.H.I. TORINO S.R.L. - APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   In previsione delle Olimpiadi del 2006 si è reso necessario potenziare le infrastrutture ricettive della Città di Torino.

   In tale prospettiva la Società T.H.I. Torino S.r.l. per delega della Società Iupiter S.r.l., proprietaria dell'immobile in oggetto sito in Torino, via Arcivescovado 16/18, ex sede Toro Assicurazioni, sta attuando la trasformazione dell'edificio ad hotel della massima categoria internazionale.

   Secondo le disposizioni del P.R.G. vigente, l'edificio ricadente nell'area TE, è inserito nella Zona Centrale Storica, disciplinata nell'art. 10 delle N.U.E.A. e, in particolare, viene classificato come "esistente", senza vincoli, e su di esso sono ammessi tutti i tipi di intervento compresa la ristrutturazione edilizia.

   Le Società sopra citate hanno chiesto che venga consentita al piano terra la realizzazione di un padiglione di 100 mq. affacciato sul cortile interno e la realizzazione di un ristorante panoramico al sesto piano utilizzando una superficie esistente di sottotetto, spazi necessari per la categoria di appartenenza della struttura alberghiera.

   Tali realizzazioni, tuttavia, comporterebbero la necessità di approvare apposita variante al P.R.G. vigente, ma la necessità inderogabile dell'apertura dell'albergo per l'evento olimpico non permette, nell’immediato, di seguire tale percorso.

   Pertanto, la Società Iupiter S.r.l. e la Società T.H.I. Torino S.r.l. si sono dichiarate interessate a stipulare apposita Convenzione ai sensi dell’art. 19 comma 5 delle N.U.E.A. del P.R.G., che disciplini il regime giuridico del cortile per realizzare il ristorante al piano terra, indispensabile per l'agibilità dell'albergo, garantendo, altresì, la fruibilità pubblica del cortile stesso, in coerenza con il vincolo di destinazione (all. 1 - n.               ).

   La Convenzione prevede l'assoggettamento all'uso pubblico del cortile interno dell’immobile di via Arcivescovado 16/18 sito in Torino di circa mq. 600 per la realizzazione del padiglione di circa mq. 100 da destinarsi all’ampliamento del ristorante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 u.c. della L.U.R. 56/1977.

   Il cortile interno assoggettato sarà aperto al pubblico con accesso da via Arcivescovado tutti i giorni dalle ore 8.00 di mattina alle ore 22.00 di sera e opportunamente illuminato come anche la fontana monumentale che lo decora.

   La Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l. si è impegnata a effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e la vigilanza e ogni eventuale altro intervento necessario per garantire la piena funzionalità della porzione del complesso, e a sostenere i costi del consumo energetico e di quello dell'illuminazione pubblica.

   Qualora venga approvata la variante urbanistica che comporterà una diversa sistemazione del cortile o nel momento in cui la Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. S.r.l. rinunci al padiglione destinato all’ampliamento del ristorante, la Città rinuncerà all’uso pubblico dello spazio in oggetto, previo pagamento da parte della Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l. di Euro 118.370,00, indicizzati, a titolo di correlata monetizzazione all'uopo convenzionalmente concordata.

   Per gli ulteriori aspetti si rimanda allo schema di Convenzione allegato quale parte integrante della presente deliberazione (all. 2).

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
   Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità contabile;
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)   lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. 2 - n.             ), da stipularsi tra la Città di Torino e la Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l. per l'assoggettamento a uso pubblico del cortile interno dell’immobile di via Arcivescovado 16/18 sito in Torino di circa mq. 600 per la realizzazione del padiglione di circa mq. 100 da destinarsi all’ampliamento del ristorante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 u.c. della L.U.R. 56/1977;

2)   l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante e al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico -formale al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto;

3)   di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

la Città di Torino, con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, in questo atto rappresentata, a norma del Regolamento per i Contratti attualmente vigente e s.m.i., dal sig.................................. nato il ................ a ................... domiciliato in ............….. via ................................

la Società Iupiter S.r.l., con sede in Milano, Via Monte di Pietà n. 1, partita I.V.A.13377760155, nella persona del Suo Presidente e Legale Rappresentante dott. Ezio Anghileri, nato a Milano, il 5 luglio 1940, residente per la carica in Milano, Via Monte di Pietà n. 1,

la Società T.H.I. Torino S.r.l., con sede in Torino, Via Sacchi n. 8, partita I.V.A. 08484410017, nella persona del Suo Presidente e Legale Rappresentante sig. Amato Ramondetti;

PREMESSO

1)   che in previsione delle Olimpiadi del 2006 si è reso necessario potenziare le infrastrutture ricettive della Città di Torino;

2)   che la Società Iupiter S.r.l. è proprietaria dell'immobile sito in Torino, via Arcivescovado 16/18, ex sede Toro Assicurazioni;

3)   che la Società T.H.I. Torino S.r.l. sta attuando la trasformazione dell'edificio ad hotel della massima categoria internazionale ed è stata delegata dalla Società Iupiter S.r.l. a porre in essere i correlati atti amministrativi urbanistici di competenza della Proprietà;

4)   che la cartografia di P.R.G. inserisce l'immobile esistente nell'area TE secondo le previsioni dell'art. 8 delle N.U.E.A.;

5)   che l'edificio è inserito nella Zona Centrale Storica disciplinata nell'art. 10 delle N.U.E.A. e, in particolare, l'edificio viene classificato come "esistente", senza vincoli, e su di esso sono ammessi tutti i tipi di intervento compresa la ristrutturazione edilizia;

6)   che le Società summenzionate chiedono che venga consentita al piano terra la realizzazione di un padiglione di 100 mq. affacciato sul cortile interno e la realizzazione di un ristorante panoramico al sesto piano utilizzando una superficie esistente di sottotetto;

7)   che tali realizzazioni comporterebbero la necessità di approvare apposita variante al P.R.G. vigente, ma la necessità inderogabile dell'apertura dell'albergo per l'evento olimpico non permette di seguire, nell'immediato, tale percorso;

8)   che, tuttavia, a tale fine, è stata richiesta alla Città la modifica al P.R.G. che consenta la realizzazione degli interventi necessari a dotare l'albergo delle attività accessorie quali richieste dalla categoria della struttura ricettiva;

9)   che, in attesa della predetta variante, la Società Iupiter S.r.l. e la Società T.H.I. Torino S.r.l. si sono dichiarate interessate a stipulare apposita Convenzione che disciplini il regime giuridico del cortile garantendone la fruibilità pubblica in coerenza con il vincolo di destinazione;

10)   che per la realizzazione diretta e la gestione del servizio l’area su cui viene realizzato il servizio rimane di proprietà privata, ma assoggettata, nella vigenza della predetta Convenzione, a uso pubblico con vincolo a servizio pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della legge regionale 56/77, nonché ai sensi dell’art. 19 punto 5 delle N.U.E.A. di P.R.G.;

11)   che la presente Convenzione è stata approvata formalmente dalla Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del……….., esecutiva in data ……(mecc. n. ).

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate.

La presente Convenzione ha per oggetto l'assoggettamento all'uso pubblico del cortile interno dell'immobile di via Arcivescovado 16/18 sito in Torino di circa mq. 600 per la realizzazione del padiglione di circa mq. 100 da destinarsi ad ampliamento del ristorante ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 u.c. della Legge Regionale Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 e 19 comma 5 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente.

La Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l., in persona del legale rappresentante, con il presente atto assoggetta all’uso pubblico con vincolo di destinazione a servizi pubblici in favore della Città di Torino, che accetta, il cortile indicato nel precedente articolo libero da vincoli, diritti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantiti da evizione, molestie nel possesso, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, salvo quelli derivanti dalla presente Convenzione.

Si precisa che detto assoggettamento verrà meno nel momento in cui fosse approvata la variante urbanistica di cui in premessa, fermo restando quanto disciplinato nel successivo art. 6 o, in alternativa, nel momento in cui la Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. S.r.l. rinunci al padiglione destinato all’ampliamento del ristorante di cui all’art. 2 della presente Convenzione.

Il regime di servitù pubblica e il vincolo di destinazione a servizi pubblici sono trascritti presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il regime giuridico-patrimoniale dell'area resta, pertanto, quello della proprietà privata assoggettata a servitù di uso pubblico. L'area potrà essere contabilizzata patrimonialmente dalla Società che ne ha la proprietà come bene di proprietà della Società stessa, fermo restando che non potrà in alcun modo essere limitata o pregiudicata la sua destinazione a servizio pubblico.

L'area attrezzata e da attrezzarsi rimane vincolata alle destinazioni e modalità di utilizzazione stabilite dagli articoli seguenti e ogni eventuale diversa utilizzazione comporta, con il venir meno dell’indicato uso pubblico, la violazione della presente Convenzione.

Il cortile è identificato al Catasto Fabbricati al Fog. n. 1244, Part. n. 72, sub. 2.

Art. 4 - Destinazione e uso dell’immobile

Il cortile interno assoggettato all’uso pubblico sarà aperto al pubblico con accesso da via Arcivescovado tutti i giorni dalle ore 8.00 di mattina alle ore 22.00 di sera e opportunamente illuminato come anche la fontana monumentale che lo decora.

Art. 5 - Gestione dell'area

La Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l. si impegna a effettuare e a far effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e la vigilanza e ogni eventuale altro intervento necessario per garantire la piena funzionalità della porzione del complesso, e a sostenere i costi del consumo energetico e di quello dell'illuminazione pubblica.

La Città affida alla Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l. la gestione a condizione che la manutenzione e la gestione della stessa non comporti, neanche in futuro, oneri a carico del bilancio comunale.

Art. 6 - Monetizzazione

Qualora venga approvata la variante urbanistica di cui al punto 8 delle premesse che comporterà una diversa sistemazione del cortile o nel momento in cui la Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. S.r.l. rinunci al padiglione destinato all’ampliamento del ristorante, la Città rinuncerà all’uso pubblico dello spazio in oggetto, previo pagamento da parte della Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l. di euro 118.370,00, indicizzati, a titolo di correlata monetizzazione all'uopo convenzionalmente concordata.

Art.7 - Poteri di controllo della Città e sanzioni convenzionali

La Città si avvarrà di personale proprio o esterno, appositamente incaricato per effettuare controlli sulla regolarità e qualità del servizio e in genere sul puntuale rispetto della Convenzione.

Qualora nel corso della durata della convenzione dovessero essere accertate violazioni degli obblighi convenzionali assunti dalla Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l., la Città provvederà a inviare una motivata diffida ad adempiere alla Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l., assegnando un termine congruo in relazione alla contestazione e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a giorni trenta.

Qualora la Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l. non provveda a ripristinare le condizioni entro il termine assegnatole, essa sarà tenuta a rifondere alla Città le spese sostenute con una maggiorazione degli eventuali danni nonché a corrispondere, a titolo di penale, una somma il cui importo massimo sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo delle spese di cui sopra.

Le disposizioni sopra descritte non precludono alla Città il diritto di contestare eventuali casi non espressamente previsti ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, valutata la gravità delle inadempienze e tenuto conto delle circostanze nelle quali le stesse si sono verificate.

La Città contesterà formalmente le inadempienze entro il termine di 30 giorni dalla notizia dell’accaduto; la Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l. entro 15 giorni dalla comunicazione potrà esporre per iscritto le proprie controdeduzioni che saranno valutate dalla Città; nel caso in cui la Città rigetti le controdeduzioni e confermi la contestazione, la Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l. entro i successivi trenta giorni dovrà conformarsi alle istruzioni della Città per rimuovere l'inadempienza. In caso di contestazione dell'inadempienza da parte del gestore la questione potrà essere deferita ad apposita commissione composta da un rappresentante per ciascuna parte che dovrà definire la controversia entro 30 giorni dalla sua costituzione. Qualora non si pervenga a composizione nel termine fissato la Commissione sarà integrata da un soggetto terzo di nomina del Tribunale di Torino. La Commissione così integrata dovrà esprimersi entro i successivi 60 giorni.

Fermo quanto previsto dalla presente convenzione, la Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l. si obbliga ad osservare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti durante il periodo di gestione.

Qualora per la necessità di adeguamento a nuove disposizioni normative emanate dagli Enti competenti o per qualsiasi altro motivo non imputabile alla Città, si dovessero rendere necessari interventi di modifica alle strutture e agli impianti o aggiunte onerose, l’onere di tali interventi e/o aggiunte sarà a carico della Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l..

La presente Convenzione verrà trascritta nei Pubblici Registri Immobiliari; tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione, saranno a carico della Società Iupiter S.r.l. e/o la Società T.H.I. Torino S.r.l..

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti elaborati:

-   Planimetria urbana 1:1000 (All. n. 2.1)
-   Planimetria generale 1:500 (All. n. 2.2)
-   Pianta del cortile 1:250 (All. n. 2.3)
-   Certificati catastali (All. n. 2.4)