Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 3
2005 08881/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 GENNAIO 2006

(proposta dalla G.C. 8 novembre 2005)

OGGETTO: POLISPORTIVA SANTA RITA. TEMPORANEA RICOLLOCAZIONE CONCESSIONE IN VIA FACCIOLI N. 72/A.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2000 (mecc. 2000 07774/10), esecutiva dal 13 novembre 2000, veniva approvata la concessione in gestione sociale dell'area denominata "Caligaris" sita in Torino, via Filadelfia n. 89/A, alle Società Sportive Folgore S. Rita e U.S. Baires (ora Polisportiva Santa Rita) per la durata di un anno, a decorrere dall'esecutività del medesimo provvedimento.

   La convenzione, sottoscritta il 15 giugno 2001 (R.C.U. 5028) (all. 1 - n.            ), scaduta il 13 novembre 2001, prevedeva un canone annuo di Euro 1.032,91 e poneva tutte le spese di conduzione relative a energia elettrica ed acqua, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico del concessionario, mentre il costo del combustibile era ripartito al 50% tra il concessionario stesso e la Città.

   La convenzione prevedeva che, alla scadenza, qualora i lavori per la costruzione dei parcheggi destinati all’Università degli Studi non fossero ancora stati avviati né previsti, la concessione potesse essere prorogata con apposito provvedimento sino a data da stabilirsi. Qualora il Settore Tecnico avesse comunicato al Settore Sport l'inizio dei lavori di costruzione dei parcheggi pertinenziali dell'Università degli Studi il concessionario avrebbe dovuto lasciare l'impianto su semplice segnalazione scritta del Settore Sport.

   Con nota del 19 febbraio 2002 il Settore Sport comunicava alla Società l'impossibilità del rinnovo della concessione in quanto l'area era stata individuata come sito olimpico e, nel contempo, autorizzava la medesima ad utilizzare l'impianto fino alla richiesta dello stesso da parte dell'Agenzia 2006 per gli interventi previsti.

   Successivamente, tenuto conto delle vicende connesse al ritrovamento di ordigni bellici in aree limitrofe al campo "Caligaris" di via Filadelfia n. 89/A, la Città ha ritenuto necessario procedere, a decorrere dal 10 gennaio 2004, ad una verifica per escludere la presenza di ordigni esplosivi nelle aree oggetto di scavi profondi, richiedendo al concessionario di liberare temporaneamente da cose e persone l’area suddetta.

   Con nota della Divisione Patrimonio - Settore Logistica e Valutazioni, in data 30 luglio 2004, veniva comunicata l’assegnazione al Settore Sport dell’area attrezzata di via Faccioli n. 72/A a seguito della cessione alla Città da parte della Società Edilscuola s.r.l., comprendente un fabbricato adibito a spogliatoi e servizi, un campo da calcio, un campo da tennis, un campo multiuso, un campetto in materiale sintetico e un campo da bocce.

   Verificato che l'impianto "Ex Cipet" di via Faccioli n. 72/A rappresenta, per la disponibilità impiantistica e per la sua collocazione territoriale, il terreno ideale per garantire continuità e credibilità ad una realtà sportiva il cui impegno è riconosciuto a livello cittadino, è stata richiesta alla Circoscrizione n. 10, con nota prot. n. 4514 del 20 luglio 2005, la disponibilità temporanea dell'impianto, sino alla conclusione della procedura di esternalizzazione dello stesso, al fine di ricollocare la Polisportiva Santa Rita presso il suddetto impianto.

   Tale ricollocazione si configurerebbe come concessione temporanea dell'impianto sportivo di via Faccioli n. 72/A.   

   Con nota del 29 luglio 2005, prot. n. 7641 (all. 2 - n.            ), la Circoscrizione n. 10 ha espresso parere favorevole alla proposta di concessione temporanea dell'impianto sportivo Ex Cipet alla Polisportiva Santa Rita purché venga rispettata, in particolare, la seguente indicazione:
-   che gli allenamenti della squadra della Società Juventus femminile possano svolgersi anch’essi presso l’impianto ex Cipet.

   A seguito di apposito incontro tra le parti sono stati definiti i giorni e gli orari di utilizzo dell'impianto da parte della Società Juventus femminile e precisamente:
-   lunedì-giovedì 18.00-20.00;
-   mercoledì 20-22.

   Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno ricollocare temporaneamente la Polisportiva Santa Rita nell’impianto Ex Cipet di via Faccioli n. 72/A per la durata di anni uno a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare (all. 3) che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Si ritiene di mantenere il canone annuo pari ad Euro 1.099,40 (canone previsto nella convenzione di cui all'atto R.C.U. 5028 pari ad Euro 1.032,91 rivalutato in base agli adeguamenti ISTAT) tenuto conto delle difficoltà organizzative a cui la Società dovrà far fronte.

   Detto canone dovrà essere versato all'Ufficio Cassa del Settore Sport in rate trimestrali anticipate. Sarà posta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'impianto mentre l'eventuale manutenzione straordinaria nonché la manutenzione del verde verticale saranno a carico della Città.

   Per quanto concerne le utenze si propone l'applicazione dei criteri di ripartizione previsti dal vigente Regolamento e precisamente:
   a carico del concessionario:
   -   il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva;
   -   tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante e sale riunioni, per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati;
   -   spese telefoniche e tassa raccolta rifiuti interamente a carico del concessionario;
   a carico della Città:
   -   l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva.

   Si prevede altresì la possibilità, in caso di mancata ultimazione dei lavori previsti per la realizzazione dell’impianto polisportivo di via Arbe, ove la Società dovrà essere successivamente ricollocata, la proroga della concessione in oggetto, alle stesse condizioni di cui al presente provvedimento, sino al termine dei suddetti lavori, mediante l'adozione di deliberazione della Giunta Comunale, a condizione che tale proroga non costituisca ostacolo alla procedura di esternalizzazione dell'impianto in oggetto, evidenziando che la presente concessione non costituisce diritto di prelazione a favore della Polisportiva Santa Rita.

   In caso di proroga della concessione il canone sarà oggetto di rivalutazione in base agli aggiornamenti ISTAT.

   Le spese a carico della Città, di cui agli artt. 2 e 14 dell'allegato disciplinare, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
   favorevole sulla regolarità contabile dell'atto;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la ricollocazione temporanea dell'attività del concessionario Polisportiva Santa Rita, con sede legale in Torino via Filadelfia n. 89/A - C.F. 05562340017, presso l'impianto sportivo Ex Cipet di via Faccioli n. 72/A, per la durata di anni uno a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;

2)   di prevedere che venga adottata apposita deliberazione della Giunta Comunale per la proroga della suddetta ricollocazione, alle stesse condizioni di cui al presente provvedimento, fino all'ultimazione dei lavori previsti per la realizzazione dell'impianto polisportivo di via Arbe ove la Società potrà successivamente svolgere la propria attività, sempre che detta proroga non costituisca ostacolo alle procedure di esternalizzazione dell'impianto in oggetto;

3)   di approvare lo schema di disciplinare che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 3 - n.           ), alle condizioni ivi contenute.
Il concessionario dovrà garantire che gli allenamenti della squadra della Società Juventus femminile possano svolgersi anch’essi presso l’impianto ex Cipet nei giorni ed orari di seguito riportati:
-   lunedì-giovedì 18.00-20.00;
-   mercoledì 20.00-22.00.
Il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo pari ad Euro 1.099,40 IVA inclusa da versare all'Ufficio Cassa del Settore Sport in rate trimestrali anticipate.
In caso di proroga della concessione il canone sarà oggetto di rivalutazione in base agli aggiornamenti ISTAT.
Saranno a carico del concessionario le spese relative all'ordinaria manutenzione dell'impianto "Ex Cipet". Verrà posta a carico della Città l'eventuale manutenzione straordinaria.
Le utenze, ai sensi del vigente Regolamento, saranno così suddivise:
   a carico del concessionario:
   -   il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva;
   -   tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante e sale riunioni, per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati;
   -   spese telefoniche e tassa raccolta rifiuti interamente a carico del concessionario;
   a carico della Città:
   -   l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva.
Le spese a carico della Città, di cui agli artt. 2 e 14 dell'allegato disciplinare, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti;

4)   di dare atto che la concessione temporanea dell'impianto sportivo non costituirà diritto di prelazione per la Polisportiva Santa Rita nell'indicendo bando per la concessione in gestione sociale di detto impianto sportivo di via Faccioli n. 72/A;

5)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.