Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 31
2005 08486/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 25 ottobre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 130 AL P.R.G. (AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.) CONCERNENTE LA PALESTRA POLIVALENTE IN VIA VENTIMIGLIA N. 195. ADOZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   L’area interessata dal presente provvedimento è situata in via Ventimiglia, al numero civico 195/A; su tale area è collocato un impianto sportivo di proprietà comunale, denominato "Tennis Vela", la cui gestione è stata affidata all'Associazione sportiva dilettantistica "2D Lingotto Volley", da diversi anni promotrice e artefice di un progetto sport dedicato alle scuole elementari della Circoscrizione 9.

   L'impianto sportivo è attualmente costituito da: un campo da calcio a 5, un campo da basket, spogliatoi, ufficio e tre campi da tennis in asfalto oltre ad un altro campo tennis in terra rossa, che è stato concesso in comodato d’uso gratuito alla Camera di Commercio.

   Nella convenzione stipulata con il gestore dell'impianto, tale soggetto si è impegnato a realizzare un campo polivalente coperto, in sostituzione di due campi da tennis in asfalto, una tribuna per 500 spettatori, idonea ad ospitare gare regionali e nazionali, spogliatoi e un locale destinato agli arbitri, che potrà essere utilizzato anche ad uso infermeria. Si prevede altresì la predisposizione di una struttura di accoglienza e informazione, di un locale da adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, riservato ai frequentatori dell'impianto.

   Tali interventi sono finalizzati alla riconversione e all’adeguamento delle strutture esistenti, nel rispetto della normativa vigente, e al potenziamento dell’impianto sportivo, affinchè presenti tutti i requisiti necessari a ottenere l'omologazione federale per disputare partite a livello regionale.

   Il Piano Regolatore Generale destina le aree interessate dal progetto a Servizi Pubblici "S", in particolare a lettera v - "Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport ".

   Le attività di servizio consentite per tale destinazione comprendono attrezzature sportive al coperto e all'aperto e attrezzature per il tempo libero. Sono inoltre ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell'attività principale, quali attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato) e attività per la ristorazione e pubblici esercizi.

   Le attività collocate sull'area individuata sono, pertanto, compatibili con le destinazioni d'uso proprie dell'area normativa in oggetto.

   Sotto il profilo idrogeologico l'area in parola è ritenuta idonea ad ospitare le attività sopra individuate; infatti, dagli studi idrogeologici affidati dalla Città ad esperti incaricati, alla suddetta area è stata attribuita una classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica che consente l'attuazione di tutti gli interventi previsti dal P.R.G..

   Si ritiene comunque opportuno segnalare che i citati studi individuano, per il tratto di via Ventimiglia, prospiciente l’area interessata dalla variante, nella "Carta di sintesi della pericolosità idrogeomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", la presenza di un corso d'acqua soggetto a fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 5,00.

   L'area è soggetta alle prescrizioni della Legge 1497/39 e s.m.i., come risulta dall'allegato tecnico n. 14, "Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle Leggi n. 1089 del 1° giugno 1939 e 1497 del 20 giugno 1939".

   L’area in oggetto è esterna al perimetro del centro abitato, individuato dal P.R.G. ai sensi dell'art. 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è, pertanto, parzialmente interessata dalla "fascia di rispetto stradale" lungo via Ventimiglia in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 1404/68.

   In materia di fasce di arretramento stradale va rilevato innanzitutto che il quadro tecnico e normativo è mutato significativamente con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992 n. 285) e del relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 16 dicembre 2002 n. 495 e sue integrazioni).

   In particolare il Regolamento di esecuzione e di attuazione ha fissato le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, fuori e dentro i centri abitati introducendo, inoltre, una specifica delimitazione dei centri abitati.

   Lo sviluppo di una "pianificazione di settore" in materia di mobilità (Piano Urbano del Traffico e Piano Urbano dei Parcheggi), conseguenti alla approvazione del nuovo Codice della Strada, pone problemi di allineamento e di coerenza tra le indicazioni programmatiche di questi strumenti, più specifici e mirati, e alcune indicazioni del P.R.G., peraltro precedenti a tali strumenti.

   La stessa Regione in fase di approvazione del P.R.G. aveva già affrontato il problema imponendo "ex officio" il rispetto delle prescrizioni derivate dalla applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento, in materia di fasce di rispetto (art. 30 comma 6 delle NUEA del P.R.G.).

   Su questa linea negli ultimi anni sono già stati introdotti alcuni adeguamenti puntuali al piano, abolendo le fasce di rispetto per i tratti di vie urbane risultati interni al nuovo perimetro definito ai sensi del Codice della Strada.

   Nel caso specifico anche per la via Ventimiglia, classificata come viabilità di tipo E2 - "Strada urbana di quartiere esistente", e collocata all’interno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi del Nuovo Codice della Strada, non è richiesta dalla normativa sopra richiamata alcuna fascia di rispetto stradale, come risulta dalla Tavola 6 allegata al P.U.T. – "Gerarchia Viaria coordinata con le osservazioni approvate".

   Con la presente variante si procede pertanto alla soppressione della fascia di rispetto stradale, in coerenza con il Piano Urbano del Traffico, mediante la modifica grafica della fascia di rispetto nella cartografia di P.R.G.: Allegato Tecnico n. 7, foglio n. 16 - "Fasce di rispetto".

   Si specifica che il presente provvedimento non comporta variazione di aree per servizi pubblici; ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della Legge Urbanistica Regionale.

   Per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4° comma dell' art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

   La variante risulta infine coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002, come risulta dal parere redatto dalla Divisione Verde e Ambiente – Settore Ambiente e Territorio, prot. 16646/074/S147 del 21 settembre 2005, nel quale si precisa che, per i nuovi impianti sportivi, vi è l'obbligo di redigere una valutazione di impatto acustico ex art. 8, comma 2 Legge 447/1995 e art. 10 L.R. 52/2000, secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5 febbraio 2004, SO n. 2) e che le componenti in opera e gli impianti tecnologici devono rispettare i requisiti acustici stabiliti dal D.M. 5 dicembre 1997.

   La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 9 per l'acquisizione del relativo parere.

Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 19 dicembre 2005, che si allega (all. 2 - n.                ), ha espresso parere favorevole alla variante.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
   Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
   Dato atto che i pareri di cui all'art 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: