Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di coordinamento urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 38
2005 08484/009

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 25 ottobre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 121 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA COMUNALIZZAZIONE DI VIA SCIOLZE E VIA MORAZZONE. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessora Sestero.

Il presente provvedimento riguarda un'area ubicata nella Circoscrizione Amministrativa n. 7, in particolare il sedime stradale delle Vie Sciolze e Morazzone.

Il Piano Regolatore della Città di Torino destina tali aree ad Area M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali, con indice di edificabilità pari a 1,00 mq. SLP/mq. SF.

Le strade sopra richiamate, prive di marciapiedi, presentano attualmente uno stato di manutenzione precario, con evidenti buche e, pur avendo una segnalazione stradale e la targa indicante il nome delle vie, le stesse non fanno parte del patrimonio comunale.

Gli attuali sedimi stradali di via Sciolze e via Morazzone, oggetto della variante, sono costituiti rispettivamente da una superficie territoriale di mq. 429 e mq. 283, per un totale complessivo di mq. 712.

Nel gennaio 2003, la Circoscrizione 7 - Ufficio Patrimonio, esperiti i rilievi del caso, richiedeva la comunalizzazione per via Sciolze e via Morazzone.

Con note del 27 febbraio 2004 e del 1° giugno 2004, il Settore Viabilità e Traffico comunicava il proprio nulla osta alla comunalizzazione delle vie Sciolze e Morazzone, imponendo tuttavia alcune limitazioni, tra cui il senso unico, il divieto di sosta e i limiti dimensionali al transito.

Nell'aprile 2004, il Settore Rapporti con Aziende Pubbliche e Inventario - Ufficio Vie Private, comunicava che via Morazzone è inserita al numero d'ordine 972 dell'elenco delle strade comunali della Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1177 del 27 giugno 1966. Veniva inoltre comunicato che via Sciolze è di natura privata e non possiede i requisiti per essere comunalizzata mediante la procedura adottata dal Settore preposto. Non esiste, per quest'ultima, l'accertamento della proprietà della Città per usucapione in quanto, benché sia identificabile come "strada pubblica" nel N.C.T. e come "strada ultraventennale" nel rilievo fotogrammetrico, non è destinata dal P.R.G.C. vigente a "viabilità" bensì ad Area M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali.

Il 13 aprile 2004, la Circoscrizione 7 - Ufficio Tecnico Patrimonio, trasmetteva una richiesta di cessione a titolo gratuito di "via Sciolze" a favore della Città, sottoscritta dai proprietari delle aree per la quale la variante prevede la nuova destinazione a viabilità. Successivamente l'Ufficio Occupazioni Suolo Pubblico della medesima Circoscrizione, trasmetteva parere favorevole alla comunalizzazione di via Sciolze inviando in allegato un'altra richiesta degli abitanti della zona, favorevoli alla comunalizzazione della stessa.

Dagli estratti del P.R.G. del 1959 e della Variante n.17 del 1976 risulta che il sedime stradale di via Morazzone era già destinato dal P.R.G. a "Nuovi allineamenti stradali in Z.C. (zona collinare)", mentre via Sciolze, pur avendo l'attuale configurazione del sedime stradale, era compresa all'interno dell'isolato con destinazione urbanistica a "Zona residenziale in Z.C. - Densità max. 2,80 mc./mq.".

Tutto ciò premesso, per consentire la comunalizzazione di via Sciolze e via Morazzone, si rende necessaria una variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

In relazione a quanto sopra detto, la variante urbanistica prevede:

A) il cambio di destinazione urbanistica, dell'area occupata dai sedimi stradali di via Sciolze e via Morazzone (Superficie Territoriale pari a mq. 712), da Area M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali, ad Aree per la viabilità "VI";

B) la conseguente attribuzione delle prescrizioni afferenti all'area normativa "VI" viabilità.

La variante ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Il presente provvedimento non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica, avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/21) così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 5678/05 del 31 marzo 2005.

La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 7 per l'acquisizione del relativo parere.

Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 6 dicembre 2005, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole alla variante.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 121 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente il cambio di destinazione urbanistica, dell'area occupata dai sedimi stradali di via Sciolze e via Morazzone, da Area M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali, ad Aree per la viabilità "VI" e la conseguente attribuzione delle prescrizioni afferenti all'area normativa "VI" viabilità, così come descritto in narrativa e più in dettaglio negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.