Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 2
2005 08406/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 GENNAIO 2006

(proposta dalla G.C. 25 ottobre 2005)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO E13 SITO IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 55 AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.C.S.I. E C.S.I.. RINNOVO CONCESSIONE.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del 20 febbraio 2001 (mecc. 2001 00102/010), esecutiva dal 5 marzo 2001, il Consiglio Comunale affidava agli Enti di Promozione Sportiva C.S.I. ed A.C.S.I., per la durata di anni 4, la gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Torino, strada Castello di Mirafiori n. 55 (n. ord. 004 - n. patrimonio 10061).

   La convenzione, scaduta il 4 marzo 2005, prevedeva un canone annuo di Lire 1.500.000 (pari ad Euro 774,69 IVA inclusa) e poneva le spese relative alle utenze a carico della Città, mentre poneva a carico dei concessionari la manutenzione ordinaria e straordinaria che però non comprendeva gli interventi sulla parte strutturale (R.C.U. n. 5122 del 18 febbraio 2002).

   L’impianto sportivo, di complessivi mq. 680 (metri cubi 3.327,18) è costituito da una vasca nuoto di m. 20 x 6, due spogliatoi, due servizi, un servizio per disabili, sei docce prospicienti il piano vasca; un piano seminterrato composto da un'area adibita a stoccaggio materiale, area depurazione acque e servizi.

   I concessionari, in data 28 ottobre 2004 (prot. 7778/IX-10-2) ed in data 26 ottobre 2004 (prot. 7703/IX-10-2), ne hanno richiesto il rinnovo ed il Consiglio di Circoscrizione 10, con deliberazione in data 12 aprile 2005, (mecc. 2005 01771/093) ed esecutiva dal 2 maggio 2005, proponeva di rinnovare la concessione per la durata di anni 5 ad un canone annuo di Euro 1.900,00 I.V.A. compresa, secondo lo schema di disciplinare approvato ed allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.                    ).

   Esaminata pertanto la proposta della Circoscrizione n. 10, al fine di garantire la continuità dell’attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l’impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, tenuto altresì conto che i concessionari hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni 5 e ad un canone annuo di Euro 1.900,00 I.V.A. compresa, agli Enti di Promozione Sportiva C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) e A.C.S.I., alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare (all. 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

   Il canone è stato ottenuto abbattendo del 90% il canone valutato dal Settore Valutazioni Immobiliari. Si propone di suddividere le utenze come segue:
-   a carico dei concessionari: il 20% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento; interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti. Tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante ed eventuali sale riunioni per le quali i concessionari dovranno installare contatori separati; i concessionari dovranno altresì farsi carico delle spese per la depurazione dell'acqua;
-   a carico della Città: l’80% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.

   La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico dei concessionari, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata. Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale sito in strada Castello di Mirafiori n. 55, assegnandolo, in gestione sociale per la durata di anni 5 agli Enti di Promozione Sportiva - C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) con sede in Torino, via Garibaldi n. 26 - C.F.02066890019 ed alla A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani) con sede legale in Torino, via Vernazza n. 5 - C.F. 97591270018 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata. Attualmente l'impianto, di complessivi mq. 680 (metri cubi 3.327,18), comprende una vasca nuoto di m. 20 x 6, due spogliatoi, due servizi, un servizio per disabili, sei docce prospicienti il piano vasca; un piano seminterrato composto da area adibita a stoccaggio materiale, area depurazione acque e servizi;

2)   di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.             ), con gli Enti di Promozione Sportiva C.S.I. ed A.C.S.I. alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 1.900,00 I.V.A. compresa e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione n. 10 in rate trimestrali anticipate. Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico dei concessionari. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.