Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità Affissioni

n. ord. 166
2005 07838/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 NOVEMBRE 2005
(proposta dalla G.C. 11 ottobre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - PRIVATIVA D'USO SU IMPIANTI E SPAZI PUBBLICITARI. INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE.

   Proposta dell'Assessore Bonino.

   Tra le diverse attività della Città, per la realizzazione e l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e per i Giochi Paralimpici, vi è quella di garantire la privativa d'uso degli impianti e spazi pubblicitari, sia per la pubblicità statica che di quella dinamica, presso le venues olimpiche, le strade di accesso alla città e alle venues stesse, così come previsto dal Contratto della Città Ospite e sue appendici, stipulato a Seul dalla Città di Torino ed il CIO il 19 giugno 1999.

   In adempimento dell'obbligo contrattuale sopra descritto, nel Regolamento per l'applicazione del Canone sulle iniziative pubblicitarie, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 marzo 2003 (mecc. 2003 01583/013), si è deciso di introdurre l'art. 10 bis, il quale dispone l'obbligo di privativa d'uso a favore del Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali, o ai terzi dello stesso indicati, degli impianti e spazi pubblicitari, relativi sia a pubblicità permanente che temporanea, diversi dalle insegne e pre-insegne, situati nelle prossimità delle aree circostanti i siti olimpici e/o venues olimpiche o dei percorsi di accesso agli stessi.

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2005 (mecc. 2005 00784/013) veniva data esecuzione all'art. 10 bis su citato, stabilendo: - le effettive zone di interesse olimpico (successivamente integrate con determina dirigenziale n. cron. 278 del 9 agosto 2005); - il periodo oggetto di privativa d'uso: dal 9 gennaio al 19 marzo 2006; - la tipologia di impianti pubblicitari assoggettati a privativa d'uso, compresi quelli di proprietà della Città; - la destinazione degli impianti non acquisiti dagli sponsor olimpici (a favore della Città e in subordine del TOROC).

   Considerato che con la modifica regolamentare su citata e con il successivo provvedimento di Giunta si è garantito la privativa d'uso per la pubblicità statica, a completamento dell'obbligo contrattuale precedentemente indicato, si tratta ora di andare ad estendere l'ambito di applicazione della privativa d'uso agli spazi pubblicitari collocati nell'area della metropolitana, sottostante e sovrastante il suolo, indicandola, nell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, tra i luoghi assoggettati all'autorizzazione e al pagamento del canone e inserendolo nell'art. 10 bis comma 2. Nell'art. 10 bis vengono, inoltre, introdotti il comma 3, nel quale si estende la privativa d'uso per la pubblicità dinamica, e il comma 4 nel quale si demanda all'Amministrazione il compito di dare esecuzione al dettato del comma 3.

   Inoltre, si rende necessario introdurre una norma in Regolamento che consenta la collocazione di insegne a carattere pubblicitario generale anche sulle coperture a falde di edifici residenziali di I e II categoria antistanti piazze e vie, su cui si affacciano le principali stazioni ferroviarie.

   Pertanto, viene introdotta nel Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie all'articolo 10, comma 1, la nuova lettera G bis., come da testo allegato.

   Ai sensi dell'art. 44 comma 3 del Regolamento del Decentramento, ravvisando carenza di interesse diretto delle Circoscrizioni, il presente Regolamento non è stato inviato, per l'acquisizione dei pareri, alle stesse, in quanto le modifiche regolamentari riguardano una materia, la pubblicità dinamica, che prevalentemente è di carattere temporaneo, autorizzata esclusivamente dal Settore Pubblicità Affissioni. Inoltre la maggior parte delle modifiche introdotte hanno valenza fino a chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ovvero 19 marzo 2006.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare per le motivazioni illustrate in premessa, che qui tutte si intendono integralmente richiamate, l'allegato testo degli articoli 2, 10 (comma 1 lettera G bis) e 10 bis del Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie (all. 1 - n.                 );

2)   di dare atto che, ravvisando carenza di interesse diretto delle Circoscrizioni, non sono stati richiesti i pareri delle stesse in ossequio all'art. 44 comma 3 del Regolamento del Decentramento;

3)   di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dalla data di esecutività del presente provvedimento.


REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CANONE

1.   Sono oggetto dell'autorizzazione le iniziative pubblicitarie percepibili dalla pubblica via attuate o installate in luoghi pubblici o privati.

2.   Non è oggetto dell'autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi, pubblici o privati ancorché aperti al pubblico.

3.   E' soggetta all'autorizzazione la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi, anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle stazioni di trasporto pubblico, nelle aree della metropolitana sia sottostanti che sovrastanti la superficie del suolo, nei sottopassi e simili.

4.   Salvo i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali, o da regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere le iniziative pubblicitarie di cui all'articolo 1 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione e aver pagato il canone.

ARTICOLO 10 - LIMITI E DIVIETI PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE

- omissis -

G bis.   Nelle vie e piazze antistanti le principali stazioni ferroviarie, possono venire collocate insegne a carattere pubblicitario generale sulle coperture a falde di edifici, anche residenziali, di I e II categoria. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche dell'impianto così come previsto dall'articolo 7 F.5 e di tutte le altre norme, non incompatibili con questa, del Piano Generale degli Impianti.

- omissis -

ARTICOLO 10 BIS - OLIMPIADI INVERNALI 2006

1.   Non vengono rilasciate autorizzazioni per mezzi o iniziative pubblicitarie, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comitato per l'Organizzazione di XX Giochi Olimpici Invernale Torino 2006 che utilizzino qualsiasi marchio o altro segno distintivo del Comitato Internazionale Olimpico e/o del Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e/o del CONI, e/o del Comitato Internazionale Paralimpico, ovvero implichino o lascino intendere, direttamente o indirettamente, l'esistenza di una sponsorizzazione, licenza, autorizzazione o altra forma di associazione, di un prodotto, servizio o impresa, con i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 o con i IX Giochi Paralimpici e/o con il Comitato Internazionale Olimpico e/o con il Comitato per l'Organizzazione del XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e/o con il CONI.

2.   In conformità con quanto previsto dal Contratto della Città Ospite e sue Appendici, stipulato a Seul dalla Città di Torino ed il CIO il 19 giugno 1999, in prossimità e durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici, e comunque per il periodo di tempo che verrà specificato dagli Organi preposti in conformità con le indicazioni del Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, sono lasciati in uso esclusivo al Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, o ai terzi dallo stesso indicati, gli impianti e gli spazi pubblicitari, relativi sia a pubblicità permanente che temporanea, diversi dalle insegne e pre-insegne, situati nelle prossimità delle aree circostanti i siti olimpici (competitivi o non competitivi) o dei percorsi di accesso agli stessi. La privativa d'uso si estende anche agli spazi pubblicitari, con qualsiasi tecnologia realizzati, collocati nelle aree della metropolitana, sottostante e sovrastante il suolo.

3.   La privativa d'uso si estende a tutte le forme di pubblicità dinamica. Si intendono, pertanto, assoggetti a privativa d'uso gli spazi pubblicitari posti:
1)   all'esterno dei veicoli di trasporto urbano ed extraurbano pubblico, e cioè tram, autobus, jumbotram, taxi;
2)   all'esterno dei veicoli adibiti a trasporto pubblico di linea per i collegamenti intercomunali;
3)   all'esterno dei veicoli non di linea adibiti a trasporto di persone, i cui spazi pubblicitari per regolamento (articolo 15 punto B lett.b) devono essere autorizzati dalla Città;
4)   per le autopubblicitarie di cui all'articolo 203 comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/1992 (Regolamento d'attuazione del Codice della Strada);
5)   qualsiasi altra forma di pubblicità dinamica non rientrante nei punti di cui sopra
.

4.   La Giunta Comunale in esecuzione degli indirizzi sopra indicati, con apposito provvedimento, definisce per quali contenuti e gli ambiti territoriali nei quali vige la privativa d'uso per la pubblicità dinamica e disciplina le modalità di esercizio e il periodo di tempo di vigenza della stessa.