Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 128
2005 07797/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 4 ottobre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 99 AL P.R.G. (AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.) CONCERNENTE LA TUTELA DEGLI ASSI COMMERCIALI. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano di concerto con l’Assessore Tessore.

La Città di Torino, che da oltre un decennio promuove la tutela, la trasformazione e la ridefinizione dello spazio pubblico, è attualmente impegnata in una attenta riqualificazione delle botteghe storiche e nella salvaguardia degli assi commerciali storicamente consolidati, da intendersi sia come testimonianze di civiltà, sia come vive e qualificanti realtà di interesse commerciale e turistico.
Infatti Torino può vantare, soprattutto nella zona centrale aulica, una presenza molto ampia di botteghe di interesse storico, in gran parte ottocentesche o del primo novecento, che si sono conservate spontaneamente grazie ad un rinnovo edilizio e commerciale più lento rispetto ad altre città, ma che ultimamente stanno vivendo una situazione di oggettiva debolezza.
L'esistenza di questo significativo tessuto commerciale è, infatti, minacciata dagli effetti congiunti dell'aumento del prezzo dell’affitto dei locali e dalla pressione esercitata dai grandi gruppi commerciali, finanziari, assicurativi e industriali che vedono nell’apertura di sedi e punti vendita nelle strade del centro storico un luogo ideale per la promozione e la valorizzazione dei loro marchi. In questo modo si verifica una progressiva espulsione delle attività commerciali storicamente consolidate e il conseguente impoverimento significativo in termini di memoria e di identità dei luoghi.
Già la Regione Piemonte, con la Legge Regionale n. 34 del 14 marzo 1995, "Tutela e valorizzazione dei locali storici", ha perseguito il fine di valorizzare e sostenere la permanenza sul territorio dei locali storici torinesi.
L'Amministrazione, da parte sua, per la salvaguardia delle attività commerciali storiche, ritiene necessario intervenire, da un lato, attraverso una specifica regolamentazione e puntuali modalità operative relative agli interventi ammessi; dall’altro, in merito alla salvaguardia degli "Assi commerciali" storicamente consolidati, che vedono mutare la loro funzione storica di vie caratterizzate dalla presenza di attività commerciali, a vie caratterizzate prevalentemente da attività terziarie, tramite la presente variante.
Si tratta, pertanto, di recuperare tali "assi storici" alla loro funzione originaria, salvaguardando, conseguentemente, le relazioni sociali e commerciali "centrali", che nel corso dei secoli passati hanno caratterizzato la città. Infatti luoghi come via Po e via Palazzo di Città, entrambe porticate, via Pietro Micca, porticata solo su di un lato e via Garibaldi, sono stati fin dalla loro origine vivaci centri di commerci, luoghi di ritrovo e di "rappresentazione" di ogni classe sociale.
Proprio per contrastare le dinamiche negative sopra descritte l'Amministrazione Comunale ha attivato una serie di interventi organici in direzione della tutela e del sostegno dei negozi storici e della loro valorizzazione, e degli "assi storici", in particolare di quelli ricadenti all'interno della zona centrale aulica, già assi rettori della città barocca e ottocentesca.
Con deliberazione della Giunta Comunale dell'8 aprile 2003 è stato infatti costituito un tavolo di lavoro istituzionale con il compito di formulare azioni finalizzate alla valorizzazione delle botteghe e dei locali storici che ha portato alla successiva approvazione, con deliberazione di Giunta Comunale del 25 maggio 2004 del censimento dei locali storici e alla definizione di alcune linee guida per il successivo sviluppo del progetto "Locali storici cittadini" e per i quali è allo studio la predisposizione di uno specifico Regolamento.
Per quanto riguarda invece gli assi storici l'Amministrazione propone, con la presente variante, di garantire il mantenimento di destinazioni d'uso commerciali sui tracciati viari espressamente individuati.
La variante prevede di introdurre, all'interno dell'art. 10 "Zona urbana centrale storica" delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del vigente P.R.G., alcune norme puntuali sugli "Assi commerciali da tutelare" e uno specifico elaborato grafico denominato "Allegato 1 all'art.10 - Individuazione degli Assi commerciali da tutelare" relativo a vie e piazze (nei quali sono tra l'altro ubicati anche locali storici).
Per quanto riguarda, in generale, gli assi commerciali individuati nello specifico allegato, al piano terreno degli edifici prospettanti su tali assi, indipendentemente dall'area normativa, la variante ammette esclusivamente le attività commerciali al dettaglio, le attività per la ristorazione e pubblici esercizi, e attività artigianali di servizio, come meglio dettagliate all'art. 3 punto 4 lettere A1), A2), A3) delle N.U.E.A.:
A1) Attività commerciali al dettaglio (v. allegato C);
A2) Attività per la ristorazione e pubblici esercizi;
A3) Attività artigianali di servizio.
Coerentemente con quanto sopra descritto, l’Amministrazione ha ritenuto di pubblico interesse la tutela delle attività commerciali ubicate nei tracciati viari della Zona Urbana Centrale Storica specificamente individuati e, pertanto, la proposta di variante è finalizzata a perseguire tali obiettivi.
In particolare si prevede:
A) l’inserimento, nell'art. 10 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, in calce al terzo comma, della seguente prescrizione:
"Assi commerciali da tutelare
3bis Al piano terreno degli edifici prospettanti sugli Assi commerciali da tutelare di cui all'Allegato 1 del presente articolo, indipendentemente dall'area normativa dell'intero edificio, sono ammesse, nel rispetto dell’allegato C, esclusivamente le attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e pubblici esercizi e artigianato di servizio (di cui all'art. 3 punti 4A1, 4A2, 4 A3) delle presenti norme.";
B) l’inserimento, in calce all'art. 10 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione di una tavola titolata: Allegato 1 all’art. 10 "Individuazione degli Assi commerciali da tutelare".
Si dà mandato agli Uffici Comunali di predisporre, in fase di approvazione della variante, apposito regolamento che preveda l'individuazione puntuale delle categorie di attività a cui applicare la disciplina prevista dalla variante.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto inoltre non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4º comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
La variante risulta coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 200210032/021) del 26 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio in data 7 giugno 2005, prot. n. 10409/074/S 147.
Si specifica, inoltre che, per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 1 per l’acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 14 novembre 2005, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere sfavorevole alla variante affermando che: "riscontrando la condivisibilità delle considerazioni iniziali della variante proposta, non si può però non porre nuovamente l’accento sulla carenza di programmazione in termini generali. Così come per le altre decisioni riguardanti il nostro centro cittadino, anche la proposta di variante per la tutela degli assi commerciali appare estemporanea e frutto di valutazioni non sufficientemente ponderate.
Se molti paiono infatti essere gli aspetti positivi legati all’approvazione di tale variante, altrettanti paiono essere quelli fortemente negativi. Dall’esame della deliberazione in oggetto non sembra però che tali criticità siano state sufficientemente approfondite. Se, ad esempio, negli assi commerciali individuati dalla Giunta Comunale potrebbe in effetti raggiungersi il risultato della tutela del commercio e dell’artigianato, con il necessario freno alla corsa dei prezzi degli immobili, vi è però il rischio del loro aumento nelle zone limitrofe ed in alcuni casi nella stessa via, in quanto i due lati risulterebbero diversamente normati. Non pare inoltre sufficientemente approfondita la valutazione delle tipologie ammesse in quanto nulla viene detto relativamente al settore alimentare, che parrebbe necessario limitare in tali aree.
Alla luce di quanto sopra pare evidente la necessità di una maggiore valutazione in merito, che ponderi le possibili conseguenze che una variante del genere comporterebbe sul territorio, coinvolgendo in tale analisi le Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato, le Associazioni di via e la Circoscrizione. Per tali motivazioni, si richiede la convocazione di un tavolo per l’approfondimento e la verifica dell’argomento.".
A ciò si ritiene di controdedurre quanto segue.
Inevitabilmente le scelte di pianificazione su alcune zone della Città possono avere riflessi sulle relative prossimità; in particolare tale incidenza si verifica sul mercato immobiliare ma la variante proposta ha proprio l’obiettivo di valorizzare la presenza commerciale inserita in un contesto di particolare pregio storico ambientale a valenza turistica, contrastando i fenomeni di espulsione in atto.
In riferimento alla disparità tra un lato e l’altro della via, questa pare riguardare la sola via Pietro Micca. Tale soluzione era giustificata dalla presenza dei portici: tuttavia nullaosta all’estensione del provvedimento anche al lato sinistro della via e, pertanto, si sostituisce nell’elaborato tecnico la Tavola "Allegato 1 all’art. 10" con la nuova tavola "Allegato 1 all’art. 10" contenente la nuova individuazione cartografica (all. 3 - n.             ).
Per quanto riguarda il settore alimentare, premesso che non è possibile limitare le tipologie commerciali che, in realtà, discendono dalle tabelle di compatibilità tipologico-funzionale fissate dalla Regione, contenute all’art. 16 allegato C) delle N.U.E.A. di P.R.G., pare opportuno, peraltro, contrariamente a quanto rilevato dalla Circoscrizione 1, favorire la localizzazione di tali attività nell’area oggetto della presente variante, così da garantire la completezza dell’offerta commerciale in un rinato contesto residenziale.
Infine, non si può che concordare sull’esigenza di una programmazione complessiva che dovrà però essere successiva alla rielaborazione degli indirizzi regionali in materia, attualmente in corso di definizione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la variante parziale n. 99 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente la tutela degli assi commerciali storici, come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.               );
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.