Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 128
2005 07797/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 99 AL P.R.G. (AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.) CONCERNENTE LA TUTELA DEGLI ASSI COMMERCIALI. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano di concerto con lAssessore Tessore.
La Città di Torino, che da oltre un decennio promuove
la tutela, la trasformazione e la ridefinizione dello spazio pubblico,
è attualmente impegnata in una attenta riqualificazione
delle botteghe storiche e nella salvaguardia degli assi commerciali
storicamente consolidati, da intendersi sia come testimonianze
di civiltà, sia come vive e qualificanti realtà
di interesse commerciale e turistico.
Infatti Torino può vantare, soprattutto nella zona centrale
aulica, una presenza molto ampia di botteghe di interesse storico,
in gran parte ottocentesche o del primo novecento, che si sono
conservate spontaneamente grazie ad un rinnovo edilizio e commerciale
più lento rispetto ad altre città, ma che ultimamente
stanno vivendo una situazione di oggettiva debolezza.
L'esistenza di questo significativo tessuto commerciale è,
infatti, minacciata dagli effetti congiunti dell'aumento del prezzo
dellaffitto dei locali e dalla pressione esercitata dai
grandi gruppi commerciali, finanziari, assicurativi e industriali
che vedono nellapertura di sedi e punti vendita nelle strade
del centro storico un luogo ideale per la promozione e la valorizzazione
dei loro marchi. In questo modo si verifica una progressiva espulsione
delle attività commerciali storicamente consolidate e il
conseguente impoverimento significativo in termini di memoria
e di identità dei luoghi.
Già la Regione Piemonte, con la Legge Regionale n. 34 del
14 marzo 1995, "Tutela e valorizzazione dei locali storici",
ha perseguito il fine di valorizzare e sostenere la permanenza
sul territorio dei locali storici torinesi.
L'Amministrazione, da parte sua, per la salvaguardia delle attività
commerciali storiche, ritiene necessario intervenire, da un lato,
attraverso una specifica regolamentazione e puntuali modalità
operative relative agli interventi ammessi; dallaltro, in
merito alla salvaguardia degli "Assi commerciali" storicamente
consolidati, che vedono mutare la loro funzione storica di vie
caratterizzate dalla presenza di attività commerciali,
a vie caratterizzate prevalentemente da attività terziarie,
tramite la presente variante.
Si tratta, pertanto, di recuperare tali "assi storici"
alla loro funzione originaria, salvaguardando, conseguentemente,
le relazioni sociali e commerciali "centrali", che nel
corso dei secoli passati hanno caratterizzato la città.
Infatti luoghi come via Po e via Palazzo di Città, entrambe
porticate, via Pietro Micca, porticata solo su di un lato e via
Garibaldi, sono stati fin dalla loro origine vivaci centri di
commerci, luoghi di ritrovo e di "rappresentazione"
di ogni classe sociale.
Proprio per contrastare le dinamiche negative sopra descritte
l'Amministrazione Comunale ha attivato una serie di interventi
organici in direzione della tutela e del sostegno dei negozi storici
e della loro valorizzazione, e degli "assi storici",
in particolare di quelli ricadenti all'interno della zona centrale
aulica, già assi rettori della città barocca e ottocentesca.
Con deliberazione della Giunta Comunale dell'8 aprile 2003 è
stato infatti costituito un tavolo di lavoro istituzionale con
il compito di formulare azioni finalizzate alla valorizzazione
delle botteghe e dei locali storici che ha portato alla successiva
approvazione, con deliberazione di Giunta Comunale del 25 maggio
2004 del censimento dei locali storici e alla definizione di alcune
linee guida per il successivo sviluppo del progetto "Locali
storici cittadini" e per i quali è allo studio la
predisposizione di uno specifico Regolamento.
Per quanto riguarda invece gli assi storici l'Amministrazione
propone, con la presente variante, di garantire il mantenimento
di destinazioni d'uso commerciali sui tracciati viari espressamente
individuati.
La variante prevede di introdurre, all'interno dell'art. 10 "Zona
urbana centrale storica" delle Norme Urbanistico Edilizie
di Attuazione (N.U.E.A.) del vigente P.R.G., alcune norme puntuali
sugli "Assi commerciali da tutelare" e uno specifico
elaborato grafico denominato "Allegato 1 all'art.10 - Individuazione
degli Assi commerciali da tutelare" relativo a vie e piazze
(nei quali sono tra l'altro ubicati anche locali storici).
Per quanto riguarda, in generale, gli assi commerciali individuati
nello specifico allegato, al piano terreno degli edifici prospettanti
su tali assi, indipendentemente dall'area normativa, la variante
ammette esclusivamente le attività commerciali al dettaglio,
le attività per la ristorazione e pubblici esercizi, e
attività artigianali di servizio, come meglio dettagliate
all'art. 3 punto 4 lettere A1), A2), A3) delle N.U.E.A.:
A1) Attività commerciali al dettaglio (v. allegato C);
A2) Attività per la ristorazione e pubblici esercizi;
A3) Attività artigianali di servizio.
Coerentemente con quanto sopra descritto, lAmministrazione
ha ritenuto di pubblico interesse la tutela delle attività
commerciali ubicate nei tracciati viari della Zona Urbana Centrale
Storica specificamente individuati e, pertanto, la proposta di
variante è finalizzata a perseguire tali obiettivi.
In particolare si prevede:
A) linserimento, nell'art. 10 delle Norme Urbanistico Edilizie
di Attuazione, in calce al terzo comma, della seguente prescrizione:
"Assi commerciali da tutelare
3bis Al piano terreno degli edifici prospettanti sugli Assi commerciali
da tutelare di cui all'Allegato 1 del presente articolo, indipendentemente
dall'area normativa dell'intero edificio, sono ammesse, nel rispetto
dellallegato C, esclusivamente le attività commerciali
al dettaglio, attività di ristorazione e pubblici esercizi
e artigianato di servizio (di cui all'art. 3 punti 4A1, 4A2, 4
A3) delle presenti norme.";
B) linserimento, in calce all'art. 10 delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione di una tavola titolata: Allegato 1 allart.
10 "Individuazione degli Assi commerciali da tutelare".
Si dà mandato agli Uffici Comunali di predisporre, in fase
di approvazione della variante, apposito regolamento che preveda
l'individuazione puntuale delle categorie di attività a
cui applicare la disciplina prevista dalla variante.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto inoltre non comporta decremento della
dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene
alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte
le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento
in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4º comma
dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
La variante risulta coerente con il Piano di zonizzazione acustica
avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 200210032/021)
del 26 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso
dal Settore Ambiente e Territorio in data 7 giugno 2005, prot.
n. 10409/074/S 147.
Si specifica, inoltre che, per quanto attiene la quantità
globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente, adottate e approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del
comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli
articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 1 per lacquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data
14 novembre 2005, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere
sfavorevole alla variante affermando che: "riscontrando la
condivisibilità delle considerazioni iniziali della variante
proposta, non si può però non porre nuovamente laccento
sulla carenza di programmazione in termini generali. Così
come per le altre decisioni riguardanti il nostro centro cittadino,
anche la proposta di variante per la tutela degli assi commerciali
appare estemporanea e frutto di valutazioni non sufficientemente
ponderate.
Se molti paiono infatti essere gli aspetti positivi legati allapprovazione
di tale variante, altrettanti paiono essere quelli fortemente
negativi. Dallesame della deliberazione in oggetto non sembra
però che tali criticità siano state sufficientemente
approfondite. Se, ad esempio, negli assi commerciali individuati
dalla Giunta Comunale potrebbe in effetti raggiungersi il risultato
della tutela del commercio e dellartigianato, con il necessario
freno alla corsa dei prezzi degli immobili, vi è però
il rischio del loro aumento nelle zone limitrofe ed in alcuni
casi nella stessa via, in quanto i due lati risulterebbero diversamente
normati. Non pare inoltre sufficientemente approfondita la valutazione
delle tipologie ammesse in quanto nulla viene detto relativamente
al settore alimentare, che parrebbe necessario limitare in tali
aree.
Alla luce di quanto sopra pare evidente la necessità di
una maggiore valutazione in merito, che ponderi le possibili conseguenze
che una variante del genere comporterebbe sul territorio, coinvolgendo
in tale analisi le Associazioni di categoria del commercio e dellartigianato,
le Associazioni di via e la Circoscrizione. Per tali motivazioni,
si richiede la convocazione di un tavolo per lapprofondimento
e la verifica dellargomento.".
A ciò si ritiene di controdedurre quanto segue.
Inevitabilmente le scelte di pianificazione su alcune zone della
Città possono avere riflessi sulle relative prossimità;
in particolare tale incidenza si verifica sul mercato immobiliare
ma la variante proposta ha proprio lobiettivo di valorizzare
la presenza commerciale inserita in un contesto di particolare
pregio storico ambientale a valenza turistica, contrastando i
fenomeni di espulsione in atto.
In riferimento alla disparità tra un lato e laltro
della via, questa pare riguardare la sola via Pietro Micca. Tale
soluzione era giustificata dalla presenza dei portici: tuttavia
nullaosta allestensione del provvedimento anche al lato
sinistro della via e, pertanto, si sostituisce nellelaborato
tecnico la Tavola "Allegato 1 allart. 10" con
la nuova tavola "Allegato 1 allart. 10" contenente
la nuova individuazione cartografica (all. 3 - n. ).
Per quanto riguarda il settore alimentare, premesso che non è
possibile limitare le tipologie commerciali che, in realtà,
discendono dalle tabelle di compatibilità tipologico-funzionale
fissate dalla Regione, contenute allart. 16 allegato C)
delle N.U.E.A. di P.R.G., pare opportuno, peraltro, contrariamente
a quanto rilevato dalla Circoscrizione 1, favorire la localizzazione
di tali attività nellarea oggetto della presente
variante, così da garantire la completezza dellofferta
commerciale in un rinato contesto residenziale.
Infine, non si può che concordare sullesigenza di
una programmazione complessiva che dovrà però essere
successiva alla rielaborazione degli indirizzi regionali in materia,
attualmente in corso di definizione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la
variante parziale n. 99 al vigente Piano Regolatore Generale di
Torino, concernente la tutela degli assi commerciali storici,
come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati
che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(all. 1 - n. );
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.