Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 177
2005 07657/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 NOVEMBRE 2005

(proposta dalla G.C. 4 ottobre 2005)

OGGETTO: TORINO CITTA` D`ACQUE. RIQUALIFICAZIONE SPONDA SINISTRA FIUME DORA RIPARIA - TRATTO CORSO SVIZZERA / CORSO UMBRIA - ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTA` AREE A.S.L. 3. MODIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. N. 2003 01483/008 DEL 26 MAGGIO 2003. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro
di concerto con l’Assessore Ortolano.

   Con deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01483/008), esecutiva dal 9 giugno 2003, veniva approvato l’acquisto delle aree di proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3, comprese tra la cinta muraria esterna del complesso sanitario Amedeo di Savoia - Birago di Vische e la sponda sinistra del fiume Dora Riparia, tra i corsi Svizzera ed Umbria, censite al C.T. del Comune di Torino al Fg. 1155 nn. 79 e 82, della superficie complessiva di mq. 16.444 circa e destinate dal vigente Piano Regolatore a Servizi - Parchi pubblici, urbani e comprensoriali.

   Tale acquisto si rendeva necessario per dare attuazione al progetto "Torino Città d’Acque", che si propone, tra l’altro, di assicurare il risanamento ambientale delle sponde del fiume Dora Riparia; in particolare, il progetto di risanamento della sponda sinistra del fiume Dora nel tratto compreso tra corso Svizzera e corso Umbria prevede la bonifica dei siti mediante eliminazione della vegetazione spontanea infestante che ha sostituito progressivamente il sottobosco, la messa in sicurezza dei luoghi attraverso la rimozione delle strutture fatiscenti, il recupero e il contenimento delle situazioni di frana mediante interventi di ingegneria naturalistica, e l'inserimento lungo la sponda di un percorso ciclopedonale integrato da punti sosta, percorso ginnico e corpi illuminanti, oltre a interventi di forestazione e rimboschimento mirati alla tutela dell'avifauna.

   L’acquisizione della disponibilità delle aree costituiva quindi un elemento indispensabile al fine di consentire la creazione di un parco fluviale ininterrotto lungo tutto il corso torinese del fiume Dora Riparia, del quale i terreni di proprietà dell’A.S.L. 3 rappresentavano il segmento mancante, nonché una insostituibile occasione per la predisposizione di un ambiente naturale nel cuore della Città.

   Il progetto definitivo relativo a tale intervento è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 25 luglio 2000 (mecc. 2000 06663/046).

   L’ammontare complessivo della spesa per l’acquisto delle aree veniva determinato in Euro 63.834,95 fuori campo I.V.A., da finanziarsi con mutuo della Cassa DD.PP., a valere sul "formale impegno" posizione 4416471/00 del 23 luglio 2002 per il triennio 2002/2004.

   Le parti convenivano che le aree sarebbero state cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, libere comunque da persone e cose, nonché da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio.

   Nel corso del sopralluogo prodromico alla stipulazione dell’atto, è tuttavia emersa la presenza, su parte dell’area oggetto d’acquisto, di nn. 2 serbatoi di decantazione delle acque reflue del vicino autolavaggio, destinato a rimanere in proprietà dell’A.S.L. 3.

   I problemi connessi alla compatibilità dei suddetti manufatti con la vigente normativa ambientale, unitamente alla necessità di procedere agli interventi di adeguamento e manutenzione e a quella di regolamentarne contrattualmente le forme di utilizzo da parte dell’autolavaggio, hanno suggerito l’opportunità di stralciare i medesimi (nonché le relative zone di pertinenza) dalle aree oggetto di acquisizione da parte della Città.

   Il Settore Grandi Opere del Verde Pubblico, interpellato in proposito, con nota in data 4 maggio 2005 esprimeva il proprio nulla osta allo stralcio, sul presupposto che la mancata acquisizione dell’area, risultante avere un’estensione di mq. 206 circa, non avrebbe comunque pregiudicato la realizzazione del parco e della pista ciclopedonale.

   Analogamente, anche l’Azienda Sanitaria Locale 3 esprimeva parere favorevole alla conservazione della proprietà della citata area. Pertanto, a seguito di frazionamento prot. n. TO0165260 del 28 aprile 2005, l’area de qua acquisiva il seguente nuovo identificativo catastale: Fg. 1155 n. 85, mentre la residua porzione della particella 82, per la quale permane inalterato l’interesse all’acquisto da parte della Città, veniva ad essere individuata catastalmente al Fg. 1155 n. 84, come si evince dall’unita planimetria - all. n. 1, che identifica i terreni oggetto di acquisto con tratteggio nero, nonché la particella stralciata, individuata con tratteggio rosso.

   La permanenza in capo all’Azienda Sanitaria Locale 3 della titolarità del suddetto terreno (che si presenta come intercluso) ha ovviamente posto il problema della regolamentazione dei rapporti con la Città relativamente all’area interessata dal passaggio, in sottosuolo, delle condutture convoglianti le acque reflue dell’autolavaggio, nonché, in soprassuolo, del personale e dei mezzi necessari ad accedere ai serbatoi di decantazione per l’esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione ed adeguamento alla normativa ambientale.
   Gli accordi raggiunti al riguardo prevedono:
1)   La necessità di consentire il diritto di passaggio afferente il collettore fognario realizzato nel sottosuolo dell’area descritta al C.T. al Fg. 1155 n. 84 (che passerà integralmente in proprietà alla Città), nel tratto (evidenziato con tratteggio in colore azzurro nella planimetria costituente allegato n. 2 al presente provvedimento) compreso tra il perimetro della particella 83 del Fg. 1155, sulla quale è situato l’autolavaggio ed il mappale 85 del medesimo foglio, che ospita i serbatoi di decantazione sopra citati (aree entrambe destinate a rimanere in proprietà all’A.S.L. 3);
2)   La necessità che l’Azienda Sanitaria Locale 3 si faccia carico, provvedendovi a proprie cure e spese, dell’esecuzione degli interventi di adeguamento alla normativa ambientale dei serbatoi di decantazione, della loro manutenzione, oltre che, come ovvio, di quella del collettore fognario di cui sopra;
3)   La necessità che l’A.S.L. 3 si faccia carico di procedere, relativamente all’area stralciata dall’acquisto, agli interventi di manutenzione (sfalcio dell’erba e simili) con la stessa periodicità con la quale i medesimi verranno svolti dalla Città sulle aree cedute, al fine di evitare che successivamente alla realizzazione del parco fluviale vi possano essere zone di discontinuità nella cura delle aree verdi;
4)   La necessità di riserva da parte dell’A.S.L. 3, per le finalità di cui sopra, della servitù di passaggio pedonale e carraio sul soprassuolo della medesima area descritta al punto 1), restando inteso che nell’ipotesi in cui gli interventi di cui al punto 2) si rendessero necessari, la citata Azienda Sanitaria Locale dovrà altresì farsi carico del ripristino dello status quo ante delle aree di proprietà della Civica Amministrazione interessate dai lavori.

Per effetto della formale rinuncia all’acquisto da parte della Città dell’area descritta al C.T. al Fg. 1155 n. 85, di mq. 206 circa, l’ammontare del corrispettivo a suo tempo pattuito per l’acquisto dei terreni de quibus, verrà ridotto in misura corrispondente, ammontante ad Euro 799,85.

   Tenuto conto di quanto sopra, occorre pertanto provvedere alla rettifica del disposto della precedente deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01483/008), esecutiva dal 9 giugno 2003, secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo del presente provvedimento.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Vista la deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01483/008), esecutiva dal 9 giugno 2003;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)   di approvare la rinuncia all’acquisto da parte della Città dell’area di proprietà dell’A.S.L. 3, descritta al C.T. al Fg. 1155 mappale 85, di mq. 206 circa (indicata con tratteggio in tinta rossa nell’allegata planimetria - all. 1 - n. );

2)   di prendere atto che a seguito di frazionamento prot. n. TO0165260 del 28 aprile 2005 l’area già descritta al C.T. al Fg. 1155 n. 82 parte, relativamente alla quale permane inalterato l’interesse all’acquisto da parte della Città, ha assunto il seguente nuovo identificativo catastale: Fg. 1155 n. 84, di mq. 13.849;

3)   di prendere atto che la mancata acquisizione dell’area di cui al precedente punto 1) comporterà per la Civica Amministrazione un risparmio di Euro 799,85. Il corrispettivo che la Città verserà all’A.S.L. 3 per le residue aree oggetto d’acquisto, ammonterà pertanto ad Euro 63.035,10;

4)   di prendere atto che la permanenza in capo all’Azienda Sanitaria Locale 3 della titolarità dell’area individuata al C.T. al Fg. 1155 n. 85 rende indispensabile procedere alla regolamentazione dei rapporti tra la citata Azienda e la Città relativamente alla porzione di terreno interessata dal passaggio delle condutture convoglianti le acque reflue dell’autolavaggio, nonché dal passaggio pedonale e carraio occorrente per accedere ai serbatoi di decantazione per l’esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione ed adeguamento alla normativa ambientale. Alla luce di quanto sopra si rende necessario approvare:
      a)   la riserva, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale 3 del diritto di passaggio di collettore fognario nel sottosuolo dell’area descritta al C.T. al Fg. 1155 n. 84 parte. Tale diritto interesserà il sottosuolo del tratto compreso tra il perimetro della particella n. 83 del Fg. 1155, ospitante l’autolavaggio ed il mappale 85 del medesimo foglio, sul quale sono collocati i serbatoi di decantazione menzionati in narrativa (aree entrambe destinate a rimanere in proprietà all’A.S.L. 3), così come individuato con tratteggio in colore azzurro nella planimetria costituente all. 2 (all. 2 - n. ); resta inteso che l’esecuzione degli eventuali interventi di adeguamento alla normativa ambientale dei serbatoi di decantazione, nonché le operazioni di manutenzione dei medesimi e, ovviamente, del collettore fognario di cui sopra, rimarranno a carico dell’Azienda Sanitaria Locale 3, che vi provvederà a proprie cure e spese;
      b)   l’onere a carico dell’Azienda Sanitaria Locale 3 di procedere agli interventi di manutenzione (sfalcio dell’erba e simili) dell’area descritta al C.T. al Fg. 1155 n. 85 (stralciata dall’acquisto), con la stessa periodicità con la quale i medesimi verranno svolti dalla Città sulle aree cedute, al fine di evitare che successivamente alla realizzazione del parco fluviale vi possano essere zone di discontinuità nella manutenzione;
      c)   la riserva, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale 3, per l’esecuzione degli interventi e delle operazioni di cui sopra e senza corrispettivo in denaro, della servitù perpetua di passaggio pedonale e carraio sul soprassuolo della medesima area descritta alla precedente lettera a) (parimenti individuata con tratteggio in colore azzurro nella planimetria costituente all. 2); resta inteso che nell’ipotesi in cui gli interventi di cui alla lettera a) si rendessero necessari, la citata Azienda dovrà altresì farsi carico del ripristino dello status quo ante delle aree di proprietà della Città interessate dai lavori;

5)   di approvare che il diritto di cui al precedente punto 4 lettera a), di natura personale e non reale, venga riconosciuto all’A.S.L. 3 ed ai suoi conduttori senza corrispettivo in denaro e per un periodo pari alla durata residua del contratto di locazione stipulato tra l’A.S.L. stessa e la società di gestione dell’autolavaggio, avente decorrenza dal 1° giugno 2005. E’ data facoltà alla Città di estinguere anticipatamente il rapporto obbligatorio in caso di modifica della destinazione d’uso dell’area ospitante l’autolavaggio ovvero per ragioni di pubblico interesse, dandone formale preavviso di mesi tre e senza obbligo di corresponsione di risarcimento o indennizzo alcuno;

6)   di precisare che le aree oggetto di cessione, descritte al Fg. 1155, mappali nn. 79 e 84, quali tratteggiate in colore nero nella planimetria costituente all. 1, dovranno essere cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere comunque da persone e cose, arretrati di imposte e tasse, rapporti locativi, nonché da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, ad eccezione del diritto e della servitù di cui al precedente punto 4, lettere a) e c) - da costituirsi in atto, garantendone la proprietà ogni evizione a norma di legge;

7)   di demandare ai Dirigenti competenti l’assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari sotto il profilo amministrativo, fiscale e contabile;

8)   di mantenere fermo ed invariato quant’altro disposto con la summenzionata deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01483/008), esecutiva dal 9 giugno 2003;

9)   di stabilire che le aree oggetto d’acquisto verranno prese in carico ad ogni effetto, dal momento della stipulazione del rogito, dal Settore Grandi Opere del Verde Pubblico; al termine dei lavori di realizzazione della pista ciclabile e previo collaudo, l’area verrà presa in consegna dal Settore Gestione Verde;

10)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.