Divisione Patrimonio, Partecipazioni
e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 177
2005 07657/008
OGGETTO: TORINO CITTA` D`ACQUE. RIQUALIFICAZIONE SPONDA SINISTRA FIUME DORA RIPARIA - TRATTO CORSO SVIZZERA / CORSO UMBRIA - ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTA` AREE A.S.L. 3. MODIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. N. 2003 01483/008 DEL 26 MAGGIO 2003. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro
di concerto con lAssessore Ortolano.
Con deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01483/008), esecutiva dal 9 giugno 2003, veniva approvato lacquisto delle aree di proprietà dellAzienda Sanitaria Locale n. 3, comprese tra la cinta muraria esterna del complesso sanitario Amedeo di Savoia - Birago di Vische e la sponda sinistra del fiume Dora Riparia, tra i corsi Svizzera ed Umbria, censite al C.T. del Comune di Torino al Fg. 1155 nn. 79 e 82, della superficie complessiva di mq. 16.444 circa e destinate dal vigente Piano Regolatore a Servizi - Parchi pubblici, urbani e comprensoriali.
Tale acquisto si rendeva necessario per dare attuazione al progetto "Torino Città dAcque", che si propone, tra laltro, di assicurare il risanamento ambientale delle sponde del fiume Dora Riparia; in particolare, il progetto di risanamento della sponda sinistra del fiume Dora nel tratto compreso tra corso Svizzera e corso Umbria prevede la bonifica dei siti mediante eliminazione della vegetazione spontanea infestante che ha sostituito progressivamente il sottobosco, la messa in sicurezza dei luoghi attraverso la rimozione delle strutture fatiscenti, il recupero e il contenimento delle situazioni di frana mediante interventi di ingegneria naturalistica, e l'inserimento lungo la sponda di un percorso ciclopedonale integrato da punti sosta, percorso ginnico e corpi illuminanti, oltre a interventi di forestazione e rimboschimento mirati alla tutela dell'avifauna.
Lacquisizione della disponibilità delle aree costituiva quindi un elemento indispensabile al fine di consentire la creazione di un parco fluviale ininterrotto lungo tutto il corso torinese del fiume Dora Riparia, del quale i terreni di proprietà dellA.S.L. 3 rappresentavano il segmento mancante, nonché una insostituibile occasione per la predisposizione di un ambiente naturale nel cuore della Città.
Il progetto definitivo relativo a tale intervento è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 25 luglio 2000 (mecc. 2000 06663/046).
Lammontare complessivo della spesa per lacquisto delle aree veniva determinato in Euro 63.834,95 fuori campo I.V.A., da finanziarsi con mutuo della Cassa DD.PP., a valere sul "formale impegno" posizione 4416471/00 del 23 luglio 2002 per il triennio 2002/2004.
Le parti convenivano che le aree sarebbero state cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, libere comunque da persone e cose, nonché da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio.
Nel corso del sopralluogo prodromico alla stipulazione dellatto, è tuttavia emersa la presenza, su parte dellarea oggetto dacquisto, di nn. 2 serbatoi di decantazione delle acque reflue del vicino autolavaggio, destinato a rimanere in proprietà dellA.S.L. 3.
I problemi connessi alla compatibilità dei suddetti manufatti con la vigente normativa ambientale, unitamente alla necessità di procedere agli interventi di adeguamento e manutenzione e a quella di regolamentarne contrattualmente le forme di utilizzo da parte dellautolavaggio, hanno suggerito lopportunità di stralciare i medesimi (nonché le relative zone di pertinenza) dalle aree oggetto di acquisizione da parte della Città.
Il Settore Grandi Opere del Verde Pubblico, interpellato in proposito, con nota in data 4 maggio 2005 esprimeva il proprio nulla osta allo stralcio, sul presupposto che la mancata acquisizione dellarea, risultante avere unestensione di mq. 206 circa, non avrebbe comunque pregiudicato la realizzazione del parco e della pista ciclopedonale.
Analogamente, anche lAzienda Sanitaria Locale 3 esprimeva parere favorevole alla conservazione della proprietà della citata area. Pertanto, a seguito di frazionamento prot. n. TO0165260 del 28 aprile 2005, larea de qua acquisiva il seguente nuovo identificativo catastale: Fg. 1155 n. 85, mentre la residua porzione della particella 82, per la quale permane inalterato linteresse allacquisto da parte della Città, veniva ad essere individuata catastalmente al Fg. 1155 n. 84, come si evince dallunita planimetria - all. n. 1, che identifica i terreni oggetto di acquisto con tratteggio nero, nonché la particella stralciata, individuata con tratteggio rosso.
La permanenza
in capo allAzienda Sanitaria Locale 3 della titolarità
del suddetto terreno (che si presenta come intercluso) ha ovviamente
posto il problema della regolamentazione dei rapporti con la Città
relativamente allarea interessata dal passaggio, in sottosuolo,
delle condutture convoglianti le acque reflue dellautolavaggio,
nonché, in soprassuolo, del personale e dei mezzi necessari
ad accedere ai serbatoi di decantazione per lesecuzione
degli eventuali interventi di manutenzione ed adeguamento alla
normativa ambientale.
Gli accordi raggiunti al riguardo prevedono:
1) La necessità di consentire il diritto
di passaggio afferente il collettore fognario realizzato nel sottosuolo
dellarea descritta al C.T. al Fg. 1155 n. 84 (che passerà
integralmente in proprietà alla Città), nel tratto
(evidenziato con tratteggio in colore azzurro nella planimetria
costituente allegato n. 2 al presente provvedimento) compreso
tra il perimetro della particella 83 del Fg. 1155, sulla quale
è situato lautolavaggio ed il mappale 85 del medesimo
foglio, che ospita i serbatoi di decantazione sopra citati (aree
entrambe destinate a rimanere in proprietà allA.S.L.
3);
2) La necessità che lAzienda Sanitaria
Locale 3 si faccia carico, provvedendovi a proprie cure e spese,
dellesecuzione degli interventi di adeguamento alla normativa
ambientale dei serbatoi di decantazione, della loro manutenzione,
oltre che, come ovvio, di quella del collettore fognario di cui
sopra;
3) La necessità che lA.S.L. 3 si
faccia carico di procedere, relativamente allarea stralciata
dallacquisto, agli interventi di manutenzione (sfalcio dellerba
e simili) con la stessa periodicità con la quale i medesimi
verranno svolti dalla Città sulle aree cedute, al fine
di evitare che successivamente alla realizzazione del parco fluviale
vi possano essere zone di discontinuità nella cura delle
aree verdi;
4) La necessità di riserva da parte dellA.S.L.
3, per le finalità di cui sopra, della servitù di
passaggio pedonale e carraio sul soprassuolo della medesima area
descritta al punto 1), restando inteso che nellipotesi in
cui gli interventi di cui al punto 2) si rendessero necessari,
la citata Azienda Sanitaria Locale dovrà altresì
farsi carico del ripristino dello status quo ante delle aree di
proprietà della Civica Amministrazione interessate dai
lavori.
Per effetto della formale rinuncia allacquisto da parte della Città dellarea descritta al C.T. al Fg. 1155 n. 85, di mq. 206 circa, lammontare del corrispettivo a suo tempo pattuito per lacquisto dei terreni de quibus, verrà ridotto in misura corrispondente, ammontante ad Euro 799,85.
Tenuto conto di quanto sopra, occorre pertanto provvedere alla rettifica del disposto della precedente deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01483/008), esecutiva dal 9 giugno 2003, secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01483/008), esecutiva dal 9 giugno 2003;
Dato atto che
i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) di approvare la rinuncia allacquisto da parte della Città dellarea di proprietà dellA.S.L. 3, descritta al C.T. al Fg. 1155 mappale 85, di mq. 206 circa (indicata con tratteggio in tinta rossa nellallegata planimetria - all. 1 - n. );
2) di prendere atto che a seguito di frazionamento prot. n. TO0165260 del 28 aprile 2005 larea già descritta al C.T. al Fg. 1155 n. 82 parte, relativamente alla quale permane inalterato linteresse allacquisto da parte della Città, ha assunto il seguente nuovo identificativo catastale: Fg. 1155 n. 84, di mq. 13.849;
3) di prendere atto che la mancata acquisizione dellarea di cui al precedente punto 1) comporterà per la Civica Amministrazione un risparmio di Euro 799,85. Il corrispettivo che la Città verserà allA.S.L. 3 per le residue aree oggetto dacquisto, ammonterà pertanto ad Euro 63.035,10;
4) di prendere
atto che la permanenza in capo allAzienda Sanitaria Locale
3 della titolarità dellarea individuata al C.T. al
Fg. 1155 n. 85 rende indispensabile procedere alla regolamentazione
dei rapporti tra la citata Azienda e la Città relativamente
alla porzione di terreno interessata dal passaggio delle condutture
convoglianti le acque reflue dellautolavaggio, nonché
dal passaggio pedonale e carraio occorrente per accedere ai serbatoi
di decantazione per lesecuzione degli eventuali interventi
di manutenzione ed adeguamento alla normativa ambientale. Alla
luce di quanto sopra si rende necessario approvare:
a) la riserva,
da parte dellAzienda Sanitaria Locale 3 del diritto di passaggio
di collettore fognario nel sottosuolo dellarea descritta
al C.T. al Fg. 1155 n. 84 parte. Tale diritto interesserà
il sottosuolo del tratto compreso tra il perimetro della particella
n. 83 del Fg. 1155, ospitante lautolavaggio ed il mappale
85 del medesimo foglio, sul quale sono collocati i serbatoi di
decantazione menzionati in narrativa (aree entrambe destinate
a rimanere in proprietà allA.S.L. 3), così
come individuato con tratteggio in colore azzurro nella planimetria
costituente all. 2 (all. 2 - n. ); resta inteso che lesecuzione
degli eventuali interventi di adeguamento alla normativa ambientale
dei serbatoi di decantazione, nonché le operazioni di manutenzione
dei medesimi e, ovviamente, del collettore fognario di cui sopra,
rimarranno a carico dellAzienda Sanitaria Locale 3, che
vi provvederà a proprie cure e spese;
b) lonere
a carico dellAzienda Sanitaria Locale 3 di procedere agli
interventi di manutenzione (sfalcio dellerba e simili) dellarea
descritta al C.T. al Fg. 1155 n. 85 (stralciata dallacquisto),
con la stessa periodicità con la quale i medesimi verranno
svolti dalla Città sulle aree cedute, al fine di evitare
che successivamente alla realizzazione del parco fluviale vi possano
essere zone di discontinuità nella manutenzione;
c) la riserva,
da parte dellAzienda Sanitaria Locale 3, per lesecuzione
degli interventi e delle operazioni di cui sopra e senza corrispettivo
in denaro, della servitù perpetua di passaggio pedonale
e carraio sul soprassuolo della medesima area descritta alla precedente
lettera a) (parimenti individuata con tratteggio in colore azzurro
nella planimetria costituente all. 2); resta inteso che nellipotesi
in cui gli interventi di cui alla lettera a) si rendessero necessari,
la citata Azienda dovrà altresì farsi carico del
ripristino dello status quo ante delle aree di proprietà
della Città interessate dai lavori;
5) di approvare che il diritto di cui al precedente punto 4 lettera a), di natura personale e non reale, venga riconosciuto allA.S.L. 3 ed ai suoi conduttori senza corrispettivo in denaro e per un periodo pari alla durata residua del contratto di locazione stipulato tra lA.S.L. stessa e la società di gestione dellautolavaggio, avente decorrenza dal 1° giugno 2005. E data facoltà alla Città di estinguere anticipatamente il rapporto obbligatorio in caso di modifica della destinazione duso dellarea ospitante lautolavaggio ovvero per ragioni di pubblico interesse, dandone formale preavviso di mesi tre e senza obbligo di corresponsione di risarcimento o indennizzo alcuno;
6) di precisare che le aree oggetto di cessione, descritte al Fg. 1155, mappali nn. 79 e 84, quali tratteggiate in colore nero nella planimetria costituente all. 1, dovranno essere cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere comunque da persone e cose, arretrati di imposte e tasse, rapporti locativi, nonché da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, ad eccezione del diritto e della servitù di cui al precedente punto 4, lettere a) e c) - da costituirsi in atto, garantendone la proprietà ogni evizione a norma di legge;
7) di demandare ai Dirigenti competenti lassunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari sotto il profilo amministrativo, fiscale e contabile;
8) di mantenere fermo ed invariato quantaltro disposto con la summenzionata deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01483/008), esecutiva dal 9 giugno 2003;
9) di stabilire che le aree oggetto dacquisto verranno prese in carico ad ogni effetto, dal momento della stipulazione del rogito, dal Settore Grandi Opere del Verde Pubblico; al termine dei lavori di realizzazione della pista ciclabile e previo collaudo, larea verrà presa in consegna dal Settore Gestione Verde;
10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.