Divisione Commercio
Settore Attività Economiche e di Servizio

n. ord. 151
2005 07568/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 OTTOBRE 2005
(proposta dalla G.C. 27 settembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI E CRITERI PER L'INSERIMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI.

   Proposta dell'Assessore Tessore.

   Il piano di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 4 ottobre 1994, esecutiva dal 28 ottobre 1994, è stato adottato in attuazione della Legge 5 agosto 1981 n. 416 e s.m.i., nonché della normativa Regionale di riferimento.

   Il suddetto piano di localizzazione deve essere adeguato ai criteri indicati dalla nuova disciplina sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, approvata con la Legge 13 aprile 1999 n. 108 e con il D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170.

   La nuova disciplina normativa è stata adottata al fine di potenziare la diffusione sul territorio dei punti di vendita di quotidiani e periodici, ed invero la Legge 13 aprile 1999 n. 108 ha concesso la possibilità ai seguenti esercizi commerciali: rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti e di oli minerali con superficie fino a 1.500 mq, esercizi pubblici, esercizi adibiti alla vendita di libri e prodotti equiparati fino a mq. 120, le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq. di effettuare in via sperimentale l'attività di vendita di quotidiani e/o periodici, per mesi 18.

   A tale sperimentazione sul territorio della Città di Torino hanno partecipato 495 esercizi, tuttavia alla fine del periodo di sperimentazione sono state rilasciate solo 48 autorizzazioni; invero la procedura normativa, integrata con le disposizioni regionali, prevede che i partecipanti, alla fine del periodo di sperimentazione, dovevano presentare una apposita richiesta con l'attestazione di aver partecipato alla suddetta sperimentazione, al fine di poter essere autorizzati in modo definitivo.

   La nuova disciplina normativa di riferimento ha introdotto inoltre la differenziazione tra punti di vendita esclusivi, riferiti alle attività che vendono solo quotidiani e periodici, ed i punti vendita non esclusivi, riferiti alle attività che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di solo quotidiani o solo periodici.

   Il D.Lgs. 170/2001 ha inoltre attribuito alle Regioni la competenza di adottare dei criteri e parametri di riferimento in base ai quali i Comuni devono ridefinire i nuovi piani di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici.

   La Regione Piemonte con deliberazione della Giunta del 28 aprile 2003 n. 101-9183 ha approvato i criteri indicando in modo espresso che i punti di vendita non esclusivi sono legittimati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici e in modo complementare rispetto all'attività commerciale o paracommerciale di presupposto.

   A tal riguardo, tuttavia, bisogna recepire la Sentenza del Consiglio di Stato n. 386/05 in base alla quale il D.Lgs. 170/2001 è orientato a favorire la moltiplicazione dei punti di vendita e per tale ragione l'art. 1 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 170/2001 deve essere interpretato in modo da consentire ai punti non esclusivi la vendita non solo dei quotidiani, o dei periodici bensì di entrambi i prodotti editoriali; in tale pronuncia il Collegio del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un privato, a cui il Comune di Verbania non aveva concesso l'autorizzazione per un punto non esclusivo per la vendita di entrambi i generi di stampa, e tanto in applicazione della D.G.P. 101-9183 del 28 aprile 2003.

   Gli esercizi nei quali può essere effettuata l'attività di vendita non esclusiva sono indicati nell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 170/2001, e tale indicazione è ritenuta dalla Regione tassativa, tranne i casi in cui in un Comune non esistano punti di vendita o non vi sia un piano di localizzazione.

   La normativa regionale indica i criteri a cui far riferimento precisando che i piani di localizzazione debbano essere definiti suddividendo il territorio in zone omogenee, tenendo conto:
a)   della densità della popolazione,
b)   del numero delle famiglie,
c)   delle caratteristiche sociali,
d)   delle caratteristiche urbanistiche,
e)   dell'entità delle vendite degli ultimi 2 anni,
f)   delle condizioni di accessibilità,
g)   dell'esistenza di altri punti di vendita esclusivi e non.

   La normativa regionale precisa inoltre che nella predisposizione dei piani di localizzazione bisogna fare riferimento anche alle caratteristiche delle singole zone con particolare riferimento alla densità della popolazione residente e dei nuclei familiari, alla presenza di flussi di popolazione non residente ed alle caratteristiche urbanistiche e sociali, fra le quali l'esistenza di insediamenti industriali produttivi, commerciali e ricettivi.

   Il Settore Urbanistica Commerciale sulla base dei parametri indicati nella normativa regionale ha definito un nuovo piano di localizzazione dei punti di vendita, utilizzando la suddivisione del territorio cittadino come già definito per gli aspetti statistici, ovvero in 94 zone.

   Tale articolazione appare più corretta della precedente, che invece si basava sulla suddivisione del territorio secondo l'estensione delle circoscrizioni, e quindi configurava dei macro raggruppamenti che racchiudevano delle zone anche non omogenee.

   La completa analisi del territorio secondo le zone del censimento è riportata nell'allegato 1 e costituisce parte integrante del presente provvedimento.

   Unitamente al nuovo piano di localizzazione è necessario adottare anche il regolamento che disciplina le procedure autorizzative, e che recepisce le indicazioni normative nazionali e regionali, in particolare il nuovo Regolamento distingue i punti di vendita esclusivi da quelli non esclusivi e definisce, sulla base delle risultanze del nuovo piano di localizzazione le distanze minime tra esercizi che bisogna osservare nel rilascio di nuove autorizzazioni di punti di vendita esclusivi o promiscui, o per il trasferimento di quelle esistenti; all'art. 4 sono previste distanze minime suddivise in base alle zone di addensamento già definite dal Piano di localizzazione degli insediamenti commerciali adottato dalla Città in attuazione del D.Lgs 114/1998:
A1. centro storico,
A2. centri storici secondari,
A3. addensamenti commerciali forti nelle zone periferiche,
A4. addensamenti commerciali minori o interstiziali, aree non ricomprese nei buffer di alcun addensamento commerciale.

   In riferimento ai punti di vendita non esclusivi, la normativa regionale precisa che gli stessi hanno una funzione di completamento rispetto alla rete concretamente operante ed hanno la funzione di integrare la medesima, per tale ragione la programmazione degli stessi non può avvenire sulla base dei criteri relativi al fabbisogno dell'utenza o propri dei piani di localizzazione quindi, come criterio per il loro insediamento appare opportuno stabilire quello delle distanze; a tal fine l'art. 5 prevede che l'insediamento degli stessi sia subordinato all'osservanza di una distanza minima pari al doppio o superiore di quella prevista per i punti di vendita esclusivi.

   Particolare rilevanza è da attribuire alla norma regolamentare (art. 8) che prevede l'istituzione di una Commissione "Rivendite quotidiani e periodici", composta da:
-   Presidente - Assessore o suo delegato,
-   Dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio,
-   Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato,
-   Rappresentanti delle Associazioni dei consumatori,
-   Rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei rivenditori, degli editori e dei distributori,
-   Rappresentanti delle categorie interessate al rilascio delle autorizzazioni delle rivendite non esclusive ai sensi del D.Lgs. 170/2001,
che ha la competenze di esaminare le problematiche relative all'applicazione del Regolamento e alla normativa vigente in materia.

   Il nuovo piano, valutato sotto l'aspetto dell'impatto sociale, favorisce una migliore copertura del territorio e conseguentemente un miglior servizio in favore dell'utenza; invero la suddivisione del territorio in zone omogenee determinerà una distribuzione dei punti di vendita in stretta correlazione alle peculiarità e alle caratteristiche di ogni singola zona.

   Il nuovo regolamento, valutato sotto l'aspetto normativo, è certamente qualificabile come un atto necessario in quanto recepisce i criteri stabiliti dalla Regione e ne dispone l'applicazione, definisce gli iter autorizzativi improntati ai criteri di semplificazione dell'attività amministrativa recependo le procedure relative alla denuncia di inizio attività e alle comunicazioni.

   Con deliberazione di Giunta (mecc. 2005 02351/016), è stata attivata la procedura per l'approvazione del "Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l'inserimento di punti vendita non esclusivi".

   In base alle procedure concordate nella Conferenza dei Capigruppo si è deciso: di revocare al deliberazione di Giunta (mecc. 2005 02351/016) in quanto a causa della scadenza dei termini procedurali era divenuto impossibile recepire gli emendamenti proposti; e di attivare una nuova procedura di approvazione recependo tutti gli emendamenti presentati nella precedente deliberazione compreso quello delle Circoscrizioni che nello specifico hanno espresso i seguenti pareri (all. 3-12 - nn. ):
-   le Circoscrizioni 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 e 10, hanno espresso parere favorevole a condizione che vengano recepite le richieste delle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Giornalai inerenti l'aumento delle distanze minime;
-   la Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole.

   Per tale ragione la Conferenza Capigruppo ha deciso di adottare il procedimento di approvazione abbreviato che non prevede l'inoltro delle richieste di parere alle Circoscrizioni.

   Tanto premesso appare necessario provvedere all'approvazione del piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani o periodici (all. 1) e del regolamento con cui sono disciplinate le procedure autorizzatorie.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevoli sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per le ragioni esposte in narrativa che integralmente si richiamano, il nuovo piano di localizzazione di punti vendita di quotidiani e periodici riportato nell'allegato 1 (all. 1 - n. ) della presente deliberazione per farne parte integrante;

2)   di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici riportato nell'allegato 2 (all. 2 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.


Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici

Il presente piano è predisposto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 170/2001 e contiene inoltre i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici previsti all'art. 2 comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 1 - Riferimenti normativi e definizioni

1.   Il presente regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici e il relativo piano di localizzazione predisposto ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.170/2001.

2.   Per DECRETO si intende il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

3.   PIANO è il presente Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di Quotidiani e Periodici, adottato a norma del D.Lgs. 170/2001.

4.   PUNTO VENDITA è un esercizio di vendita di quotidiani e periodici in sede fissa, sia ubicato in un locale - negozio, sia ubicato in chiosco su area pubblica.

5.   PUNTO VENDITA ESCLUSIVO è un esercizio di vendita previsto nel piano comunale di localizzazione, tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici.

6.   Per PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO si intendono gli esercizi previsti dal Decreto, che, in aggiunta ad altre merci, possono essere autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

7.   Per PUNTO VENDITA PROMISCUO si intende un esercizio di vendita in sede fissa nel quale si esercita la vendita di quotidiani e periodici con autorizzazione di rivendita esclusiva congiuntamente ad altra attività commerciale o altra attività economica, anche svolta da diverso soggetto.

8.   La RETE ORDINARIA è costituita dai punti vendita esclusivi o promiscui che svolgono il servizio comprensivo anche di giornate festive e secondo l'orario esteso stabilito dagli appositi organismi di categoria.

9.   La RETE INTEGRATIVA è costituita dai punti vendita non esclusivi, dai distributori automatici esistenti, dai punti di strillonaggio, ecc., per la vendita anche limitata a determinate pubblicazioni e per fasce orarie ricomprese nelle fasce orarie di esercizi commerciali comuni e/o particolari.

Articolo 2 - Zone

1.   Ai fini previsti dalla Legge e dalle presenti Norme, il territorio comunale è suddiviso in 94 zone coincidenti con le zone statistiche comunali, come da planimetria allegata sub A.

Articolo 3 - Autorizzazione

1.   L'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, sotto forma esclusiva, anche in esercizi promiscui, o non esclusiva o il subentro nella titolarità di un punto vendita già autorizzato, o il trasferimento da un luogo ad un altro del punto vendita, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale.

2.   E' ugualmente soggetto ad autorizzazione il punto vendita non esclusivo, che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs.170/2001 può essere inserito all'interno di:
a)   rivendite di generi di monopolio;
b)   rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
c)   bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d)   strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e)   esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f)   esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

3.   Il rilascio dell'autorizzazione di punto vendita non esclusivo all'interno degli esercizi di cui al comma 2 è subordinato alla presentazione al comune di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge 13 aprile 1999, n. 108.

4.   Il richiedente l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 114/98 e dell'art. 9 del D.Lgs.170/2001, deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio (requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/1998) e deve osservare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso della sede da utilizzare, ecc..

5.   Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.170/2001 non sono soggette ad alcuna autorizzazione comunale le seguenti attività di vendita di quotidiani e/o periodici:
a)   vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b)   vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c)   vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d)   vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e)   consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, dei distributori ed edicolanti;
f)   vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g)   vendita effettuata all'interno di strutture che, indipendentemente dal fatto di essere pubbliche o private, sono funzionalmente destinate ad un servizio pubblico ed è rivolta al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Articolo 4 - Distanze minime

1.   Per favorire una corretta distribuzione territoriale del servizio e per non creare squilibri nella rete ordinaria ed evitare quindi concentrazioni eccessive o carenze di punti vendita, il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di punti vendita esclusivi o promiscui, è subordinato alla sussistenza delle seguenti distanze minime tra il punto vendita da attivare e i punti vendita esclusivi già autorizzati:
-   Addensamento A1 (Centro Storico)                                                             200 mt.
-   Addensamenti A2 (Centri Storici secondari)                                                 300 mt.
-   Addensamenti A3 (addensamenti commerciali forti delle aree periferiche)      300 mt.
-   Addensamenti A4 (addensamenti commerciali minori o interstiziali)                300 mt.
-   Aree non ricomprese nei buffer di alcun addensamento commerciale             400 mt.

2.   La distanza viene misurata a partire dall'asse centrale degli ingressi, o, per i chioschi e per gli esercizi inseriti all'interno di altre strutture, dall'asse centrale dei fronti vendita, con linee rette, perpendicolari o parallele all'asse stradale, seguendo il filo dei fabbricati secondo il percorso più breve da misurarsi in applicazione del criterio di cui all'art. 190 comma 2 del Codice della Strada.

Articolo 5 - Distanze minime punti vendita non esclusivi

1.   Per favorire una corretta distribuzione territoriale del servizio e per non creare squilibri nella rete ordinaria ed evitare quindi concentrazioni eccessive o carenze di punti vendita, il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di punti vendita non esclusivi è subordinato alla sussistenza delle seguenti distanze minime tra il punto vendita da attivare e i punti vendita esclusivi già autorizzati e non esclusivi con medesima tipologia di rivendita
-   Addensamento A1 (Centro Storico)                                                             400 mt.
-   Addensamenti A2 (Centri Storici secondari)                                                 700 mt.
-   Addensamenti A3 (addensamenti commerciali forti delle aree periferiche)      700 mt.
-   Addensamenti A4 (addensamenti commerciali minori o interstiziali)                700 mt.
-   Aree non ricomprese nei buffer di alcun addensamento commerciale             800 mt.

2.   La distanza viene misurata a partire dall'asse centrale degli ingressi, o, per i chioschi e per gli esercizi inseriti all'interno di altre strutture, dall'asse centrale dei fronti vendita, con linee rette, perpendicolari o parallele all'asse stradale, seguendo il filo dei fabbricati secondo il percorso più breve da misurarsi in applicazione del criterio di cui all'art. 190 comma 2 del Codice della Strada.

Articolo 6 - Consistenza e localizzazione dei punti vendita esclusivi

1.   Per le stesse ragioni di corretta distribuzione territoriale enunciate al precedente articolo, le autorizzazioni all'apertura o al trasferimento relative a punti vendita esclusivi o promiscui sono rilasciate, nel rispetto di ogni altra disposizione del presente Piano, sino al raggiungimento del limite numerico potenziale massimo di 396 punti vendita, da suddividersi all'interno delle 94 zone statistiche cittadine secondo il seguente schema:

ZONA

previste

differenza
 

ZONA

previste

differenza
 

ZONA

previste

differenza

1

9

-2

31

2

-2

63

8

3

2

1

1

32

6

0

64

3

1

3

7

0

33

9

1

65

5

2

4

9

-4

34

4

0

66

5

3

5

6

-4

35

9

4

67

3

2

6

4

0

36

2

1

68

5

1

7

4

-1

37

4

0

69

1

0

8

6

2

38

8

-3

70

1

-1

9

5

-5

39

4

3

71

1

0

9bis

1

1

40

3

1

72

1

-1

10

8

-6

41

5

1

73

0

0

11

5

-4

42

5

0

74

1

1

12

7

-3

43

6

2

75

1

1

13

3

1

44

9

6

76

3

3

14

1

-3

45

5

1

77

2

0

15

1

-1

46

3

-1

78

2

-2

16

8

-2

47

3

1

79

7

3

17

3

-1

48

8

-1

80

0

-1

17bis

2

1

49

1

-1

81

0

0

18

6

3

50

8

1

82

0

-1

19

5

0

51

7

0

83

0

-1

20

7

0

52

4

0

84

0

0

21

2

2

53

6

-2

85

1

1

22

5

-2

54

1

-1

86

0

0

23

5

3

55

7

2

87

1

0

24

8

0

56

9

1

88

0

0

25

3

-1

57

8

-1

89

3

0

26

5

-4

58

8

3

90

6

-3

27

2

0

59

8

1

91

3

2

28

2

0

60

4

-1

92

1

1

29

6

2

61

10

-1

30

4

-1

62

7

0

2.   La tabella di cui al comma 1, recante la possibilità di insediamento in ogni singola zona statistica sarà costantemente aggiornata in relazione alle modifiche che dovessero intervenire a seguito di rilascio di nuove autorizzazioni, di trasferimenti fuori zona o di cessazioni di attività di rivendite esistenti e resa nota al pubblico mediante affissione presso il competente Ufficio Informazioni della Divisione Commercio e pubblicazione sul sito Internet della Città.

3.   E' possibile il rilascio di autorizzazioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in ambiti ZUT o ATS, come definiti dal vigente PRG, soggetti a programma di attuazione che verifichino almeno uno dei seguenti criteri:
-   almeno 1200 mq. di superficie di vendita complessiva organizzata in esercizi di superficie massima di 250 mq. e non più di due di 400 mq., di cui una soltanto appartenente al settore misto/alimentare
-   almeno 10 esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 mq. la cui superficie totale di vendita sia di almeno 600 mq.
-   almeno 60.000 mq. di SLP complessiva
-   almeno 25.000 mq. di SLP destinata ad uso residenziale.
I parametri sopra definiti devono essere verificati nella stessa UMI (unità minima di intervento) o nella stessa UMCP (unità minima di coordinamento progettuale) e il procedimento deve essere perfezionato con deliberazione della Giunta Comunale che approva specifico protocollo d'intesa.
Tale rilascio dovrà essere subordinato alla verifica di eventuale interesse di un operatore già autorizzato sul territorio comunale, in una zona sovradimensionata, a spostare la propria autorizzazione nell'ambito di trasformazione.

1.   La parte di rete integrativa costituita dai punti vendita non esclusivi è data dai punti a suo tempo autorizzati ai sensi della Legge 108/1999 e autorizzabili ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.Lgs.170/2001.

2.   Nuovi punti vendita non esclusivi sono autorizzabili purché sussistano le condizioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e di cui all'art. 5 del presente regolamento.

3.   La consistenza della restante parte della rete integrativa è data:
-   dai distributori automatici eventualmente autorizzati
-   dalla vendita promozionale di una sola testata, nonché in occasione di edizioni di nuove testate, che resta esente da autorizzazione comunale ed è effettuata da incaricati dell'editore, esclusivamente nei luoghi stabiliti dal Comune, revocabili per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, (strillonaggio);
-   da tutte le altre attività elencate alle lettere dalla a) alla g) di cui al comma 5 dell'art. 3.

1.   Nuove autorizzazioni possono essere rilasciate, esclusivamente all'interno di zone statistiche nelle quali sussista carenza di servizio secondo la tabella di cui all'art. 6 comma 1, qualora sussista la disponibilità di contingente numerico (n. complessivo di esercizi autorizzati inferiore a 396) ovvero nei casi di cui all'art. 6 comma 3 del presente regolamento.

2.   Annualmente, di norma entro il mese di maggio, il Comune, mediante apposito avviso pubblicato su almeno due quotidiani di massima diffusione, rende nota la disponibilità di rilascio di nuove autorizzazioni e indica le zone statistiche all'interno delle quali vi è carenza di servizio e dunque sussiste la possibilità di insediamento, fissando un termine per la presentazione delle domande e per la conclusione del procedimento relativo all'esame e alla definizione delle stesse.

3.   Qualora, nel termine fissato, pervenga un numero di domande superiore al contingente disponibile, verrà data priorità, per l'assegnazione delle autorizzazioni, alle richieste relative ad ubicazioni inserite nelle zone statistiche che presentino maggiore carenza di punti vendita.

4.   Qualora, a seguito dell'applicazione del criterio di cui al precedente comma 3, si verifichi una situazione di equivalenza di due o più domande, l'autorizzazione verrà rilasciata al soggetto che ha proposto l'ubicazione più distante dagli esercizi esclusivi congeneri già esistenti.

5.   Le autorizzazioni di cui all'art. 6 comma 3, sono rilasciate subordinatamente alla realizzazione dell'insediamento o intervento relativo. Qualora l'intervento consista nella realizzazione di un centro commerciale comprendente un locale da destinare a punto vendita di quotidiani e periodici, l'autorizzazione sarà rilasciata al soggetto, in possesso dei requisiti occorrenti all'esercizio dell'attività, indicato dall'Ente promotore dell'intervento.

Articolo 9 - Commissione rivendite quotidiani e periodici

1.   E' istituita la Commissione Rivendite quotidiani e periodici composta da:
-   Presidente - Assessore o suo delegato;
-   Dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio;
-   Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
-   Rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei rivenditori, degli editori e dei distributori;
-   Rappresentanti delle categorie interessate al rilascio delle autorizzazione delle rivendite non esclusive ai sensi del D.Lgs. 170/2001;
-   Rappresentanti delle Associazioni dei consumatori.
La Commissione è competente ad esaminare le problematiche relative all'applicazione del presente Regolamento e alla normativa vigente in materia.

1.   Il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi già autorizzati è consentito:
-   nell'ambito della medesima zona statistica nel rispetto della distanza minima dalle attività congeneri di cui all'art. 4, da rispettare anche per i punti vendita ubicate in altre zone statistiche;
-   all'esterno della zona statistica di appartenenza a condizione che la zona statistica di destinazione presenti carenza di servizio e quella di provenienza presenti eccesso di servizio.

2.   Le domande di trasferimento di attività già autorizzate, anche fuori zona, possono essere presentate in qualunque momento dell'anno: in caso di domande concorrenti relative alla medesima zona statistica, varrà il criterio dell'ordine cronologico di presentazione.

3.   In caso di forza maggiore (crolli, incendi, sfratti esecutivi non determinati da morosità, esecuzione di rilevanti opere edilizie o di viabilità che pregiudichino l'accesso al punto vendita, o da altri gravi motivi), il Comune, sentite le organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori, può consentire il trasferimento di un punto vendita in altra zona anche in deroga alle presenti Norme, purché vengono rispettate le distanze minime di cui all'art. 4.

4.   Non sono ammessi trasferimenti per le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 dell'art. 6.

5.   L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici non è trasferibile se non congiuntamente all'autorizzazione per la vendita delle altre merci in associazione alla quale è stata rilasciata. Il trasferimento di sede è soggetto al rispetto delle distanze minime dai punti vendita esclusivi già esistenti previste dall'art. 4 del presente Regolamento.

Articolo 11 - Ampliamenti

1.   L'ampliamento fino a 250 mq. della superficie del punto vendita è soggetto a comunicazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.114/1998. In tutti gli altri casi è soggetta ad autorizzazione.

2.   L'effettuazione dell'ampliamento è comunque subordinata al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di polizia urbana, ecc.

3.   L'ampliamento della superficie dei punti vendita ubicati in chioschi esistenti su suolo pubblico è subordinato alla preventiva concessione delle autorizzazioni edilizie necessarie, oltre che al rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 2.

Articolo 12 - Subingressi

1.   Il subentrante nella gestione o nella proprietà di un'attività di rivendita di quotidiani e/o periodici ha diritto a continuare l'attività del dante causa a condizione che presenti la comunicazione di subingresso prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 114/1998, che sia in possesso dei requisiti soggettivi cui è subordinato l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5 del medesimo Decreto e che vi sia stato l'effettivo trasferimento di titolarità o della gestione dell'azienda esercente l'attività.

2.   Il subingresso nella gestione o nella proprietà di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e/o periodici comporta il contestuale subentro nell'attività principale cui è legata l'autorizzazione della rivendita non esclusiva (es. bar, tabaccheria, distributore carburanti ecc.). Non è ammessa la volturazione amministrativa di rivendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici disgiunta dalla volturazione a nome del subentrante dell'attività principale.

Articolo 13 - Abbinamenti

1.   Il punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici mantiene la caratteristica dell'esclusività qualora allo stesso titolare venga rilasciata un'autorizzazione all'esercizio di attività diversa (es. attività commerciale, attività artigianale o altro), a condizione che la coesistenza delle diverse attività all'interno dei medesimi locali non contrasti con alcuna normativa statale, regionale o comunale e sia compatibile con le normative urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie e relativa alla disciplina della prevenzione incendi, sicurezza in genere, ecc.

2.   Qualora nello stesso locale si esercitino l'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici unitamente ad altre attività o specializzazioni merceologiche, la cessazione, l'annullamento, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'attività abbinata non comporta la revoca dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici.

3.   In caso di punto vendita non esclusivo la cessazione, l'annullamento, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività principale abbinata comporta l'automatica cessazione, annullamento, decadenza, ovvero la revoca, dell'attività di vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici.

4.   E' ammesso il trasferimento nelle attività abbinate o il subingresso nelle attività medesime separatamente al subingresso nell'attività di vendita di quotidiani e periodici solo per i punti vendita esclusivi.

5.   La vendita di prodotti non alimentari abbinata all'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici è subordinata a preventiva comunicazione di apertura di esercizio commerciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

6.   E' altresì data facoltà ai titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici, in analogia a quanto previsto per i titolari di rivendite di generi di monopolio, di integrare la comunicazione di cui al comma 5 con quella di effettuazione di vendita di prodotti quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi preincartati e simili, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per la vendita di prodotti alimentari.

Articolo 14 - Sospensione dell'attività

1.   Il titolare dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici che intenda sospendere l'attività del punto vendita per un periodo superiore ad un mese, deve darne preventiva comunicazione al Comune.

Qualora intenda sospendere l'attività per un periodo superiore a sei mesi, occorre la preventiva autorizzazione comunale il cui rilascio è subordinato alla presenza di gravi documentati motivi o di cause di forza maggiore.

2.   La comunicazione o la richiesta di autorizzazione alla sospensione dell'attività devono contenere l'indicazione del periodo di chiusura dell'esercizio e i motivi della sospensione.

Articolo 15 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1.   L'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici è soggetta a decadenza nei seguenti casi:
a)   mancata attivazione del punto vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b)   sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi senza preventiva autorizzazione;
c)   perdita dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/1998 da parte del titolare.

2.   L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici è inoltre soggetta a decadenza qualora sia cessata l'attività principale cui il punto vendita è abbinato, ovvero sia stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività principale.

Articolo 16 - Parità di trattamento e modalità di vendita

1.   Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

2.   I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

3.   La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
a)   il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
b)   le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
c)   i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
d)   è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Articolo 17 - Disposizioni finali

1.   Per quanto non previsto nel presente Piano si rinvia alle disposizioni del D.Lgs.170/2001 nonché le disposizioni di cui al D.Lgs.114/1998 per quanto richiamate nell'art. 9 del citato D.Lgs. n. 170/2001.

Articolo 18 - Disposizioni transitorie

1.   Gli esercenti che hanno partecipato alla sperimentazione, ai sensi del D.Lgs. 108/1999, decadono dal diritto ad ottenere l'autorizzazione qualora non presentino richiesta del rilascio all'autorizzazione entro 30 gg. ricorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento.
Nella richiesta deve essere attestato e comprovato l'aver fattivamente partecipato alla sperimentazione.

2004

STRILLONI DIURNI

1

Diurni

59542800 

Corso Trapani/Rosselli

2

Diurni

59543350 

Porta Palazzo

3

Diurni

59543400 

Corso Sebastopoli/Agnelli

4

Diurni

59543450 

Corso Potenza/Regina Margherita

5

Diurni

59543500 

Corso Mortara

6

Diurni

59543600 

Corso Allamano/Pavia

7

Diurni

59543700 

Corso Svizzera/Mortara

8

Diurni

59543750 

Corso Sicilia

9

Diurni

59543800 

Piazza Rebaudengo

10

Diurni

59543850 

Corso Raffaello/D'Azeglio

11

Diurni

59543950 

Corso Unità d'Italia

12

Diurni

59544050 

Strada Altessano

13

Diurni

59544130 

Corso Moncalieri/Ponte Isabella

14

Diurni

59544200 

Ponte Sangone

15

Diurni

59544250 

Corso Bramante

16

Diurni

59544300 

Incrocio Vinovo

17

Diurni

59544400 

Corso Orbassano/Settembrini

18

Diurni

59544500 

Corso Orbassano

19

Diurni

59544550 

Corso Allamano/Gerbido

20

Diurni

59544600 

Via Cossa/Pianezza

21

Diurni

59544650 

Corso Cosenza

22

Diurni

59544700 

Corso Regina/Potenzai

23

Diurni

59544750 

Via Stampini

24

Diurni

59544850 

Corso Vercelli/via Ivrea

25

Diurni

59544950 

Corso Giulio Cesare/Vercelli

26

Diurni

59545000 

Corso Giulio Cesare/Vercelli

27

Diurni

59545050 

Via Agudio

28

Diurni

59545100 

Corso Novara

29

Diurni

59545180 

Corso Siracusa/Via Tirreno

30

Diurni

59545300 

Monte dei Cappuccini

31

Diurni

59545500 

Tangenziale Orbassano-Volvera

32

Diurni

59545550 

Corso Marche

33

Diurni

59545600 

Corso Agnelli/Settembrini

34

Diurni

59545650 

Corso Lecce/Regina Margherita

35

Diurni

59545700 

Via Pio VII/Via Vigliani

36

Diurni

59545810 

Corso Regina Margherita/Lecce

37

Diurni

59545820 

Tangenziale Orbassano

38

Diurni

59545840 

Via Tirreno/Corso Siracusa

2004

STRILLONI NOTTURNI

1

Notturni

59542050 

Locali notturni 1

2

Notturni

59542150 

Locali notturni 2

3

Notturni

59542300 

Piazza San Carlo

4

Notturni

59542350 

Piazza Castello

5

Notturni

59542400 

Piazza Massaua

6

Notturni

59542500 

Corso Bramante/D'Azeglio

7

Notturni

59542550 

Piazza Carducci

8

Notturni

59542700 

Corso Sebastopoli/Orbassano

9

Notturni

59542750 

Corso Vittorio/Re Umberto

10

Notturni

59542850 

Corso Novara/Giulio Cesare

11

Notturni

59542900 

Corso Turati

12

Notturni

59542950 

Corso Vittorio/D'Azeglio

13

Notturni

59543050 

Piazza Sabotino

14

Notturni

59543100 

Piazza Gran Madre

15

Notturni

59543150 

Piazza Rivoli

16

Notturni

59543900 

Piazza Solferino

17

Notturni

59544800 

Piazza Bengasi

18

Notturni

59544900 

Piazza Statuto

19

Notturni

59545900 

Piazza Rebaudengo