Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 156
2005 07030/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 OTTOBRE 2005

(proposta dalla G.C. 20 settembre 2005)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA NOLE N. 72 CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PARACCHI. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   In data 9 aprile 2004 con atto Rep. n. 386157 - Raccolta n. 48528 - rogito dottor Placido Astore notaio in Torino, è stato stipulato l'atto in cui i signori Giovanni, Maria Luisa e Michele Paracchi hanno ceduto e dismesso, senza corrispettivo alcuno ed in piena proprietà, alla Città di Torino, gli appezzamenti di terreno di loro proprietà, della superficie catastale complessiva di mq. 13.480.

   Con il medesimo atto la società Gabrea S.r.l., con le stesse modalità, ha ceduto alla Città gli immobili di sua proprietà siti in via Nole n. 72 e precisamente il terreno della superficie catastale di mq. 990, distinto a Catasto Terreni con la particella 406 del foglio 1156, con entrostante fabbricato ad un piano fuori terra e porzione di piano interrato, ad uso circolo ricreativo (bocciofila) con accesso dal numero civico 72 di via Nole. Il fabbricato è censito nel Catasto Fabbricati al foglio 1156, numero 406, via Nole 72, piano S1-T, z.c. 2, cat. C/4, cl. 2.

   L'Associazione Sportiva Paracchi, con sede in Torino, via Nole n. 72, senza fini di lucro come da statuto e atto costitutivo, in persona del suo legale rappresentante ha richiesto la concessione dell'impianto sportivo di via Nole n. 72.

   L'Associazione gestisce l'impianto dal 1927; è sorta come circolo ricreativo aziendale ad opera dell'industriale Giovanni Paracchi che ha anche fornito il terreno ed il fabbricato ad uso sede sociale. Successivamente la proprietà del terreno e del fabbricato è passata alla soc. Gabrea s.r.l. e recentemente, come sopra specificato, dalla detta società alla Città di Torino che ha assegnato l'impianto alla Circoscrizione.

   L'Associazione Paracchi dunque dal 1927 all'aprile 2004 ha operato all'interno dell'impianto di via Nole 72 in virtù di una concessione d'uso gratuita privata e si tratta ora di trasformare tale rapporto addivenendo ad una concessione comunale secondo il nuovo Regolamento sugli impianti sportivi.

   L'area rientra nel Programma di Riqualificazione Urbana "Spina 3" ed è destinata a "servizi".

   Con deliberazione del 16 dicembre 2004 (mecc. 2004 12303/088) il Consiglio di Circoscrizione n. 5, tenuto conto di quanto sopra indicato e considerando la difficoltà della Circoscrizione a gestire direttamente tutti gli impianti con giochi di bocce presenti sul suo territorio, sia per la carenza di organico sia per i costi che tale gestione comporterebbe, nonchè le vicende dell'Associazione richiedente in questi anni (danni riportati a seguito dell'alluvione dell'anno 2000 e delle spese sostenute dalla stessa per la ristrutturazione dell'impianto) ha approvato la proposta di concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo sito in via Nole n. 72 a favore dell'Associazione Paracchi, per anni 12 ad un canone annuo di Euro 600,00, secondo quanto previsto dallo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).

   Con nota del 24 marzo 2005 la Divisione Patrimonio ha formalizzato l'assegnazione dell'area in oggetto alla Circoscrizione n. 5.

   Esaminata la proposta del Consiglio di Circoscrizione n. 5, vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, si ritiene opportuno assegnare la gestione sociale dell’impianto in oggetto, all'Associazione Paracchi con sede in Torino, via Nole n. 12, C.F. 80099170013 alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto.

   Tenuto conto delle modalità con cui l'impianto in oggetto è addivenuto in proprietà della Città si ritiene di poter accettare la proposta del canone della Circoscrizione n. 5 ammontante ad Euro 600,00 annui.

   Considerando altresì che, l'Associazione in discorso sta provvedendo, a sua cura e spese, ad ultimare i lavori di miglioria descritti nella deliberazione circoscrizionale, per un importo complessivo di Euro 220.660,00 I.V.A. 10% inclusa, si ritiene di poter accettare la proposta della Circoscrizione stabilendo la durata della concessione in anni 12.

   Le utenze saranno così ripartite:
-   a carico del concessionario: il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva. Tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati. Sono altresì a carico del gestore le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
-   a carico della Città: l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva.

   La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del gestore nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione allegata. Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in via Nole n. 72 a favore dell'Associazione Paracchi con sede in Torino, via Nole n. 72, C.F. 80099170013 costituito da n. 6 campi bocce scoperti ed illuminati ed un fabbricato con servizi per una superficie totale di mq. 990 di cui coperti mq. 200 (volume area del fabbricato destinata ad attività sportiva mc. 120), alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto, per un periodo di anni 12 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;

2)   di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con l’Associazione Paracchi, alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Euro 600,00 IVA inclusa dovrà essere versato in un'unica rata anticipata al Cassiere della Circoscrizione n. 5. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi.
Le utenze saranno così ripartite:
-   a carico del concessionario: il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva. Tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati. Sono altresì a carico del gestore le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
-   a carico della Città: l'80% dei i costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del gestore nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione allegata. Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire, con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile con preavviso di almeno 3 mesi in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.