Divisione Ambiente e Verde
Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti

n. ord. 141
2005 07018/112

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 SETTEMBRE 2005
(proposta dalla G.C. 13 settembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE D'AMBITO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 2002, N. 24 "NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI": APPROVAZIONE DEI TESTI DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA E DEL RELATIVO STATUTO.

   Proposta del Vicesindaco Calgaro,
   di concerto con l'Assessore Peveraro.

   Il Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n. 27 del 21 febbraio 2005 (mecc. 2004 08590/112) aveva approvato i testi di Convenzione e Statuto dell'Associazione d'Ambito della Provincia di Torino che dovrà assolvere alla funzione di garantire un governo unitario del ciclo di gestione dei rifiuti per tutte le fasi del trattamento e smaltimento, sulla base dei programmi Provinciali, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti". Ad oggi tuttavia non è ancora stata costituita detta Associazione d'Ambito per la difficoltà di pervenire a testi condivisi tra tutti i consorzi di bacino che faranno parte della "Associazione d'Ambito".

   Di seguito si ricordano infatti i principali provvedimenti normativi ed amministrativi che hanno condotto all'approvazione dei testi predetti, ma non hanno ancora consentito di addivenire alla formale costituzione dell'Associazione d'ambito.

   La predetta legge regionale articola il governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani su un duplice livello di competenze affidate a enti consortili:
-   ai consorzi di bacino di cui all'articolo 11 L.R. 24/2002 spettano funzioni di governo e coordinamento per assicurare i servizi di raccolta, raccolta differenziata e di trasporto dei rifiuti;
-   alle associazioni di ambito territoriale ottimale - ATO - (coincidenti con il territorio di ciascuna provincia) di cui all'articolo 12 della medesima legge regionale spettano funzioni di governo e coordinamento delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti sulla base dei programmi provinciali, oltre che di realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o di individuazione dei soggetti cui affidarne la realizzazione. Dette funzioni di governo dei servizi di Ambito debbono essere assicurate tramite la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo Ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti a costituire l'"Associazione d'Ambito" in conformità agli schemi definiti dalla Giunta Regionale.

   Ad oggi, il territorio della Provincia di Torino risulta suddiviso in nove Consorzi di Bacino (Consorzio ACEA Pinerolese - Bacino 12; Consorzio CCS - Bacino 13; Consorzio COVAR 14 - Bacino 14; Consorzio CADOS - Bacino 15 A e B; Consorzio di Bacino 16; Consorzio CISA - Bacino 17A; Consorzio CSAC - Bacino 17B/D; Consorzio CCA - Bacino 17C; nel Bacino 18 coincidente con il territorio della Città di Torino, le funzioni di consorzio di bacino sono espletate dal Comune di Torino ai sensi dell'art. 11, comma 1 L.R. 24/2002).

   Con Decreto della Giunta Regione Piemonte 19 maggio 2003, n. 64-9402, pubblicata sul B.U.R. Piemonte 29 maggio 2003, n. 22, sono stati approvati gli schemi di convenzione e statuto per l'istituzione dell'Associazione d'Ambito da costituire tra ciascun Comune con maggiore popolazione di ogni Bacino ed i Consorzi di bacino del medesimo Ambito territoriale ottimale.

   Al fine di dare attuazione agli obiettivi previsti dalla Legge Regionale di aggregazione per Ambiti territoriali ottimali delle gestioni e delle funzioni pubbliche d'indirizzo e controllo, la Provincia di Torino ha dapprima convocato in data 28 maggio 2004 una Conferenza di servizi per concordare e condividere i suddetti schemi regionali di Convenzione e Statuto dell'Associazione d'Ambito, sui quali sia il Comune di Torino sia il Consorzio ACSEL Valsusa, hanno espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i., e successivamente, con nota in data 22 dicembre 2004, la stessa Provincia ha diffidato il Comune di Torino a far approvare i testi di Convenzione e Statuto dell'Associazione d'Ambito.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21 febbraio 2005 (mecc. 2004 08590/112) il Comune di Torino, in qualità di Consorzio obbligatorio di Bacino ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/2002, ha approvato gli schemi di Convenzione e Statuto istitutivi dell'Associazione d'Ambito proposti dalla Provincia in data 28 maggio 2004 in sede di Conferenza dei Servizi apportando, però, proprio in esito al motivato dissenso, alcuni emendamenti ad entrambi i testi.

   Anche gli altri Consorzi della Provincia di Torino hanno proceduto, anche in esito a corrispondente diffida provinciale, all'approvazione da parte dei rispettivi organi deliberativi, della Convenzione e Statuto costitutivi della Associazione d'Ambito. Alcuni consorzi non hanno apportato alcuna modifica ai testi concordati nella predetta conferenza di servizi, mentre i Comuni di Chieri e Cirié ed i relativi Consorzi di Bacino CCS e CISA hanno approvato con le rispettive deliberazioni alcuni emendamenti ai testi di Statuto e Convenzione.

   La Provincia di Torino, nella sua funzione di garante dell'organizzazione dell'attività di Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 12 della citata legge regionale, preso atto degli emendamenti richiesti dalla Città di Torino e dai Consorzi e Comuni sopracitati, nella riunione del 17 marzo 2005 ha riscontrato la difficoltà di coordinare tutti i Consorzi interessati per addivenire alla approvazione di un Testo condiviso di Convenzione e Statuto. Nelle more della costituzione dell'Associazione, preso atto degli impedimenti che ne hanno ostacolato provvisoriamente la costituzione e delle condizioni di emergenza che hanno reso sempre più pressante la necessità di individuare soluzioni idonee a fronteggiare le oggettive carenze impiantistiche del territorio provinciale, il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 56902 del 28 aprile 2005 ha assunto, da un lato, il governo della gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 19 comma 5 della L.R. 24/2002 e dall'altro, ha disposto di assumere i predetti poteri di governo attraverso azioni di coordinamento e sollecitazione, come previsto dall'art. 12 comma 2 della L.R. 24/2002, ed all'occorrenza, mediante i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti interessati, ai sensi del comma 1 lett. l) dell'art. 3 della L.R..

   In data 11 luglio 2005 la Provincia ha indetto una riunione tra tutti i soggetti coinvolti, nel corso della quale ha sottoposto a tutti gli enti interessati testi di Convenzione e Statuto coordinati con gli emendamenti approvati dagli enti stessi ed ha proposto l'approvazione di un Protocollo d'Intesa volto a definire tempi e modalità per la costituzione dell'Associazione d'Ambito.

   Con deliberazione in data 26 luglio 2005 (mecc. 2005 05990/112), la Giunta Comunale di Torino ha approvato detto Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 27 luglio 2005, in forza del quale tutti i soggetti interessati si sono impegnati, tra l'altro, a:
-   costituire entro e non oltre il 15 ottobre 2005 l'Associazione d'Ambito secondo gli schemi di Convenzione e Statuto concordati nella predetta conferenza dei servizi del 28 maggio 2004;
-   far approvare dalla Costituita Associazione, nella prima seduta, le modifiche alla Convenzione ed allo Statuto concordate nell'incontro dell'11 luglio 2005, che tengono conto sia degli emendamenti già approvati dal Consiglio Comunale di Torino in data 21 febbraio 2005, sia di quelli proposti da altri enti.

   Ad oggi pertanto, considerato il carattere di urgenza che riveste la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti, come si evince anche dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27 luglio 2005, visto che il PPGR approvato dal Consiglio Provinciale in data 27 aprile 2005 all'art. 4.1.4 ha indicato quale proprio indirizzo di attuazione che si pervenga alla costituzione dell'Associazione d'Ambito entro la fine del 2005, ed al fine di superare le difficoltà di coordinamento tra tutti gli enti interessati, è necessario:
-   approvare i testi di Convenzione e Statuto concordati nella conferenza dei servizi del 28 maggio 2004, che si allegano alla presente deliberazione rispettivamente quali Allegato A ed Allegato B, per costituire, entro e non oltre il 15 ottobre 2005, l'Associazione d'Ambito ai sensi dell'art. 12 della L.R. 24/2002; in relazione all'Allegato A, art. 8 comma 1, relativo al patrimonio consortile, si reputa opportuno che l'atto costitutivo della Associazione d'Ambito disponga solo che "II patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo di dotazione iniziale nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti" senza alcun riferimento ad un importo determinato di Euro …, né a relativi allegati, in quanto al momento non è ancora stato deliberato dagli altri enti, che concorrono a costituire il consorzio obbligatorio, l'ammontare iniziale di detto fondo di dotazione. Peraltro il testo che si propone è quello risultante dallo schema tipo di Convenzione approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione 19 maggio 2003 n. 64-9402 (Allegato C1). La stessa proposta è reputata opportuna anche per l'Allegato C art . 8 comma 1;
-   autorizzare sin d'ora la costituita Associazione ad approvare nella sua prima seduta, le modificazioni ai testi di Convenzione e Statuto concordate l'11 luglio 2005, che recepiscono e coordinano gli emendamenti, già approvati dal Comune di Torino il 21 febbraio 2005 e da alcuni altri consorzi di Bacino, emendamenti che risultano evidenziati rispettivamente nei testi allegati alla presente deliberazione quali Allegato C ed Allegato D.

   Più in particolare, quanto ai testi allegati C e D, si precisa che:
-   nel testo della Convenzione (Allegato C) sono state aggiornate le premesse, con l'inserimento del numero dei Consorzi di Bacino attualmente costituiti e dei provvedimenti amministrativi assunti dopo il 28 maggio 2004, e sono stati recepiti integralmente alcuni degli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale di Torino in data 21 febbraio 2005, con la citata deliberazione n. 27 (mecc. 2004 08590/112). Gli emendamenti recepiti specificano la partecipazione duplice del Comune anche quale Consorzio Obbligatorio (premessa pag. 4, art. 3 ed art. 4), che individuano i criteri per la definizione delle tariffe (art. 2.3) e integrano gli atti fondamentali dell'assemblea (art. 6).

   E' invece proposto ex novo l'articolo 2 punti 4 e 5 in merito ai poteri dell'Associazione d'Ambito, coordinato in parte all'art. 6;
-   nel testo dello Statuto (Allegato D) sono stati recepiti integralmente alcuni degli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale di Torino in data 21 febbraio 2005 che riguardano i criteri di definizione delle tariffe (art. 3.3), la partecipazione del Comune di Torino (art. 4.3), l'integrazione degli atti fondamentali dell'assemblea dell'Associazione (art. 13.1) e il quorum deliberativo per la nomina dei consiglieri di Amministrazione (art. 16.2).

   Sono proposti ex novo:
-   l'art. 3.4 relativo ai poteri dell'Associazione in conformità alla Legge regionale;
-   l'art. 3.5 concernente l'esercizio dei poteri e facoltà della proprietà degli impianti, coordinato in parte con l'art. 13.1;
-   l'art. 14.3 che riguarda i termini di recapito per l'avviso di convocazione;
-   l'art. 21.3 che riguarda il quorum deliberativo dell'Assemblea per le nomine dei Consiglieri di Amministrazione con quorum deliberativo uguale a quello dell'art. 16;
-   l'art. 29.3 che, relativamente alle disposizioni transitorie prevede che l'Associazione d'Ambito nel periodo iniziale, in attesa della costituzione di una sua specifica struttura, si avvalga della struttura tecnica operativa della Provincia.

   Infine, quanto agli emendamenti già approvati dal Comune di Torino con la citata deliberazione del 21 febbraio 2005, si precisa che non si è reputato opportuno accogliere i seguenti nei testi di cui agli Allegati C (Convenzione) e D (Statuto):
-   quanto alla Convenzione non si è accolta la proposta di soppressione dell'art. 2.4 (e correlato richiamo all'art. 6) del testo allegato A, per esigenze legate alla situazione di tutti gli enti interessati e non solo del Comune di Torino, e pertanto si è reputato opportuno inserire i commi 4 e 5 in una nuova formulazione che concilia le esigenze di tutti gli enti;
-   quanto allo Statuto, non si è accolta la proposta di soppressione dell'art. 3.4 per i motivi predetti, ferma restando la nuova formulazione di cui sopra e il termine proposto di trenta giorni per le sedute straordinarie di cui all'art. 14 è stato convenuto in venti giorni.

   Si precisa infine, in relazione alle quote di partecipazione al Consorzio, che le stesse possono subire modificazioni dovute alle variazioni che interessano i comuni e/o i Consorzi di Bacino. Dette variazioni influiscono sull'attribuzione delle quote di partecipazione secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della Convenzione stessa.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la costituzione dell'Associazione d'Ambito ai sensi dell'art. 12 della L.R. 24/2002, mediante la sottoscrizione della Convenzione istitutiva e l'adozione del relativo Statuto nei testi concordati nella conferenza dei servizi del 28 maggio 2004, che si allegano rispettivamente alla presente deliberazione quali Allegato A ed Allegato B (all. A e B - nn.                          );
inoltre:
-   si propone quale denominazione da adottarsi in sede costitutiva "Associazione d’Ambito Torinese per il governo dei rifiuti";
-   si autorizza il legale rappresentante della Città di Torino a rilasciare, in sede di costituzione dell'Associazione d'ambito, la seguente dichiarazione:
"il Comune di Torino conferisce la somma di Euro 10.000,00 a titolo di anticipazione del fondo di dotazione iniziale, demandando alla prima assemblea consortile la determinazione del fondo stesso che dovrà far carico agli enti consorziati in misura proporzionale alle quote di partecipazione di cui all'art. 3 della Convenzione";

2)   di autorizzare sin d'ora la costituita Associazione ad approvare nella sua prima seduta, le modificazioni ai testi di Convenzione e Statuto concordate l'11 luglio 2005, che recepiscono e coordinano gli emendamenti, già approvati dal Comune di Torino il 21 febbraio 2005 nonché da Chieri, CCS, Ciriè e CISA, emendamenti che risultano evidenziati rispettivamente nei testi allegati alla presente deliberazione quali Allegato C ed Allegato D (all. C e D - nn. );

3)   di autorizzare sin d'ora la Città e per essa il Sindaco o suoi delegati, a sottoscrivere entro il 15 ottobre 2005 la Convenzione e lo Statuto nei testi sopra approvati nonché a partecipare alla prima Assemblea dell'Associazione d'Ambito - che sarà convocata entro 45 giorni dalla sua costituzione - per apportare le predette modificazioni alla Convenzione ed allo Statuto, il tutto con facoltà di approvare i nuovi testi, eventualmente apportando marginali modifiche, qualora ne emerga la necessità in sede di dibattito assembleare, nonché di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa, eventuali variazioni alle quote di partecipazione, qualora non aggiornate, secondo i criteri stabiliti agli articoli 3 e 4 della Convenzione;

4)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Sono stati inoltre approvati i seguenti:

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO A - CONVENZIONE

A pagina 8, articolo 8 (Patrimonio Consortile e Rapporti Finanziari), il comma 1. "Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo di dotazione iniziale, definito all'Allegato 1 alla presente Convenzione, nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti." è sostituito dal seguente:
"Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo di dotazione iniziale nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti.".

A pagina 10, la settima riga: "1) Ripartizione del capitale di dotazione (Allegato 1);" è soppressa.

Rinumerare gli allegati da "2)" a "20)" come da "1)" a "19)".

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO C - CONVENZIONE

A pagina 7, articolo3 (Quote di partecipazione), comma 3, dopo le parole "così definite:", il prospetto relativo alle quote di partecipazione, è sostituito con il seguente:

Consorzio di bacino


ACEA

CONS. BACINO 16

CADOS

CCA

CCS

CISA

COVAR 14

CSAC

TORINO

Bacino


12

16

15A e B

17C

13

17A

14

17B-D

18

Abitanti (1)


141.560

240.754

292.694

107.442

111.224

90.302

240.392

76.823

865.263

Quota (millesimi) (2)

62,07

105,57

128,35

47,11

48,77

39,60

105,41

33,69

379,42

Comune

Pinerolo

Settimo T.se

Rivarolo C.se

Chieri

Rivoli

Moncalieri

Ciriè

Ivrea

Torino

Consorzio di bacino

ACEA

CONS. BACINO 16

CSAC

CCS

CADOS

COVAR14

CISA

CCA

TORINO 18

Abitanti (3)

33.494

46.982

11.976

32.868

49.792

53.350

18.188

23.536

865.263

Quota (millesimi)

5,56

5,56

5,56

5,56

5,56

5,56

5,56

5,56

5,56

A pagina 9, articolo 8 (Patrimonio Consortile e Rapporti Finanziari), il comma 1. "Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo di dotazione iniziale, definito all'Allegato 1 alla presente Convenzione, nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti." è sostituito dal seguente:
"Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo di dotazione iniziale nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti.".

A pagina 11, la settima riga: "1) Ripartizione del capitale di dotazione (Allegato 1);" è soppressa.

Rinumerare gli allegati da "2)" a "18)" come da "1)" a "17)".