Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Permessi di Costruire

n. ord. 181
2005 06125/038

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 NOVEMBRE 2005

(proposta dalla G.C. 2 agosto 2005)

OGGETTO: REALIZZAZIONE EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE A 4 PIANI F. T. ED UN PIANO INTERRATO USO BOX AUTO E CANTINE, PREVIA DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE CON MANTENIMENTO FACCIATA VERSO VIA IN TORINO, V. FERRANTE APORTI 6 DI PROPRIETA' DELLA SOC. PIEMME TORINO S.R.L.- APPROVAZIONE AI SENSI ART. 66 C. 23 BIS DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   La Soc. Piemme Torino s.r.l., P.I. 08969360018, con sede in Torino, V. Mercantini, 56, in persona del Presidente Dott. Enrico Fiammengo, in qualità di proprietaria, ha presentato in data 18 novembre 2004 istanza prot. ed. n. 2004-1-16406 volta ad ottenere permesso di costruire per un intervento relativo ad edificio classificato "caratterizzante il tessuto storico", avvalendosi della facoltà ammessa dal comma 23 bis dell’art. 26 delle norme del P.R.G..

   Come è noto tale norma consente di realizzare interventi con modalità diverse da quelle fissate dal piano per alcuni degli edifici riconosciuti di valore ai sensi del citato articolo 26 delle norme di P.R.G., a condizione che il progetto sia approvato dal Consiglio Comunale, avendo preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.

   Allo scopo di giungere ad un riconoscimento il più ampio e fondato possibile del carattere migliorativo della proposta di intervento è stata definita una procedura di confronto sul progetto tra tecnici comunali e consulenti della Città, incaricati dall’Urban Center, e professionisti privati che consente alla proprietà di formulare una proposta finale sufficientemente condivisa da poter essere portato all’esame del Consiglio Comunale.

   Una prima applicazione di questo metodo si è avuta con l’intervento in Via Cigliano 34/36 portato in Consiglio Comunale nello scorso luglio, e l’intervento oggetto del presente provvedimento ha seguito un percorso del tutto analogo.

   Il progetto riguarda un fabbricato con destinazione d’uso residenziale a quattro piani fuori terra ed un piano interrato uso box auto e cantine, previa demolizione del fabbricato esistente attualmente destinato a complesso scolastico, conservando la facciata verso via, in Torino, V. Ferrante Aporti n. 6.

   L’immobile ricade in Zona Urbana Storico Ambientale 16 con destinazione "Aree a servizi privati di interesse pubblico" (con lettera "a"), con indice fondiario 1.00 mq SLP/mq SF, Area collinare di piano, edificio classificato "caratterizzante il tessuto storico".

   L’istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo, previ pareri favorevoli del Settore Urban Center del 24 marzo 2005, della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte (nota del 7 giugno 2005) e della Commissione Tecnica costituita da dirigenti e funzionari dell’Edilizia Privata e dell’Arredo Urbano in applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038) nella seduta del 9 giugno 2005, con proposta di approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., in quanto l’intervento in progetto si qualifica come sostituzione edilizia in aggiunta a quelli indicati nella Tabella (Allegato A) dell’art. 26 dei tipi di intervento ammessi per la relativa classe di appartenenza (che ammette invece interventi fino alla ristrutturazione edilizia).

   Pertanto, considerato che l’intervento rispetta nella sostanza i valori storico architettonici del fabbricato interessato e dei fabbricati adiacenti, e risulta migliorativo della qualità architettonico-ambientale dell’isolato, occorre procedere alla sua approvazione ai sensi dell’art. 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G..

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

   Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l’intervento ai sensi dell’art. 26 c. 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., come da allegato progetto in sei tavole (allegati da 1 a 6 - nn. ) a firma Bruno Arch. Francesco, in Torino, V. Ferrante Aporti, 6. Tale procedura consente la realizzazione dell’intervento in questione consistente in edificio di civile abitazione a quattro piani fuori terra e un piano interrato uso box auto e cantine, previa demolizione dell’edificio esistente attualmente destinato a complesso scolastico, conservando la facciata verso via. L’intervento si qualifica come sostituzione edilizia di edificio esistente classificato "caratterizzante il tessuto storico" da realizzare in aggiunta a quelli indicati nella Tabella dei tipi di intervento dell’art. 26 per la relativa classe di appartenenza (secondo cui sarebbero ammessi interventi solo fino alla ristrutturazione edilizia).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

2)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.