Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di coordinamento urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 162
2005 06122/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 NOVEMBRE 2005
(proposta dalla G.C. 26 luglio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 125 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA EX MAGAZZINO COMUNALE, SITA IN STRADA BASSE DI STURA N. 33. ADOZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   L’area oggetto del presente provvedimento è ubicata nella Circoscrizione Amministrativa VI ed è inserita in un ambito territoriale fortemente caratterizzato dalla presenza di attività produttive e artigianali di piccola e media dimensione e da aree occupate da impianti tecnologici.

   L’ambito, dotato di una buona accessibilità veicolare, è collocato in posizione nettamente decentrata rispetto ai nuclei residenziali esistenti in zona; lungo il lato nord confina con aree verdi che costeggiano il Torrente Stura di Lanzo, a sud e ad est con un'ampia area di proprietà ENEL che ospita tralicci per l'alta tensione, cabine di trasformazione, uffici e servizi connessi.

L'area, di estensione pari a circa mq. 14.742, è destinata, dal P.R.G. vigente, a Servizi Pubblici "S", in particolare ad "Aree per altre attrezzature di interesse generale (z)" ed è soggetta alle prescrizioni dell'art. 19 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G..

   Nell’ambito dell’attuazione di importanti progetti di trasformazione urbana (realizzazione parchi fluviali, risistemazione di aree dismesse…) è emersa, ormai da tempo, la necessità di provvedere alla rilocalizzazione di attività di carattere produttivo e artigianale, collocate su aree improprie, in contrasto con le destinazioni di P.R.G. ed interferenti con l’esecuzione degli interventi programmati dalla Città. Si tratta, per lo più, di attività marginali o minori, caratterizzate da modesti investimenti in capitale ma da numeri più significativi di occupati.

   A titolo indicativo si è stimata una superficie di circa 80.000 mq occupata da oltre una decina di attività da ricollocare in attesa di una risoluzione.

   L’attivazione di una procedura espropriativa da sola non risulta adeguata a garantire la Città in merito all’effettiva liberazione di tali aree, in quanto nella maggior parte dei casi la rilocalizzazione di un’attività produttiva è un’azione complessa, e ovviamente alquanto delicata da attuare, con risvolti occupazionali non trascurabili.

   Per le attività insediate dotate dei titoli legittimi allo svolgimento dell’attività, risulta sostanzialmente indispensabile giungere ad una soluzione possibilmente concertata, che preveda l’offerta da parte della Città di un’area di possibile rilocalizzazione idonea ad assicurare continuità operativa.

   A tale scopo l'Amministrazione Comunale ha ritenuto inevitabile orientarsi verso l'individuazione di aree ricomprese nel territorio della Città, già di proprietà comunale, anche se attualmente a destinazione non compatibile. Le aree più idonee allo scopo sono rappresentate da ambiti destinati a servizi pubblici che, per la loro oggettiva marginalità risultano meno interessanti per gli utilizzi ora previsti e si prestano quindi ad una riconsiderazione urbanistica, avendone accertato la decadenza delle originarie ipotesi di utilizzo.

   Proprio in tal senso l’ambito in parola, essendo decaduta l'esigenza da parte della Città, proprietaria dell'area, di mantenere i fabbricati esistenti, già occupati dall'archivio e da magazzini comunali, presenta le caratteristiche che la rendono idonea ad ospitare alcune attività produttive in attesa di rilocalizzazione, modificando in tal senso la destinazione urbanistica che il P.R.G. ora gli attribuisce: Servizi pubblici "S" in particolare "z - aree per altre attrezzature di interesse generale".

   Per quanto riguarda la presenza di vincoli di P.R.G. sull'area in parola, risulta che tale ambito è parzialmente assoggettato alle limitazioni imposte dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 e s.m.i. relativamente alle fasce di rispetto degli elettrodotti.

   In proposito va, però, rilevato che, con nota del 4 luglio 2005, n. rif. TEAOTTO/P2005001415, la Direzione ingegneria e mantenimento impianti - Area operativa trasmissione di Torino della Società Terna ha comunicato che la linea di 132 KV Pianezza - Stura T.570, che transitava sull'area, è stata definitivamente traslata a seguito del rifacimento della stazione elettrica di Stura, allontanandosi dal suo precedente tracciato che interessava l'area in oggetto. La relativa servitù di elettrodotto non ha quindi più ragione di esistere e si intende pertanto definitivamente decaduta. Pertanto si procede contestualmente con il presente provvedimento alla eliminazione grafica dell'elettrodotto e della relativa fascia di rispetto in coerenza con quanto segnalato dalla Società Terna.

   Sotto il profilo idrogeologico l'area in parola è ritenuta, di massima, idonea ad ospitare attività produttive e artigianali in quanto, a seguito degli studi idrogeologici affidati dalla Città ad esperti incaricati, finalizzati alla predisposizione di una specifica variante urbanistica di carattere idrogeologico, alla suddetta area è stata attribuita una classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica che consente, adottando specifiche cautele, l'attuazione di tutti gli interventi previsti dal P.R.G..

   I citati studi inseriscono l’area in classe III, in particolare nella sottoclasse IIIb2b(P): si tratta di aree a modesta pericolosità, edificabili, ma da assoggettare ad un piano di Protezione Civile e con limitazioni nella tipologia costruttiva (divieto di realizzare locali abitabili, o con presenza continuativa di persone, al disotto della quota di riferimento) e adottando accorgimenti tecnici finalizzati alla salvaguardia della popolazione insediata (esempio imponendo una quota del primo solaio abitabile sopraelevata rispetto a quella di riferimento).

   Premesso quanto sopra, si rende necessario avviare il presente provvedimento di variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., al fine di rilocalizzare alcune attività artigianali e produttive, di limitate dimensioni, situate in aree improprie, anche in Fascia A e B del P.A.I., la cui presenza impedisce la realizzazione dei progetti e delle opere compatibili con le destinazioni di Piano e già approvate, o in corso di approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale.

   In particolare la presente variante prevede il cambio di destinazione urbanistica dell'area, da area a Servizi Pubblici "S" (Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge) lettera "z - Aree per altre attrezzature di interesse generale" - ad area normativa "IN" - Aree per le attività produttive" con conseguente attribuzione all'area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza afferenti alle Zone Urbane Consolidate per Attività Produttive.

   Sono inoltre ammesse, entro il limite del 25% della S.L.P. esistente o in progetto, destinazioni accessorie strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività principale e integrate nell’unità produttiva stessa quali residenza custode e/o titolare, attività commerciali di cui ai punti 4A1a, 4A1b1, 4A2, 4A3 e 4B nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell’allegato C e uffici.

   Contestualmente viene eliminato, nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n.7 "fasce di rispetto" l'elettrodotto e la relativa fascia di rispetto in coerenza con quanto segnalato dalla Società Terna.

   Il presente provvedimento comporta decremento delle aree per servizi pubblici pari a circa mq. 14.742 di superficie; per quanto attiene però la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 17 della Legge Urbanistica Regionale.

   La variante in oggetto ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della Legge Urbanistica Regionale.

   Il presente provvedimento risulta infine coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio in data 14 luglio 2005 prot. 12930/05/074/S147, che si allega, nel quale si precisa che per i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico ex art. 8, comma 2 L. 447/1995 e art. 10 L.R. 52/2000, secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n. 2).

   Considerato che attualmente l'area oggetto della presente variante è ricompresa, nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), all'interno della fascia C con restrostante fascia B di progetto, e che in data 31 luglio 2003 con deliberazione n. 11/2003 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il progetto di Piano Stralcio di Integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), che prevede una nuova delimitazione delle fasce fluviali, comprendendo l'area in oggetto in fascia C, l'approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale avverrà solo dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione ministeriale del Piano Stralcio di Integrazione al P.A.I..

   La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 6 per l'acquisizione del relativo parere.

   Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 11 ottobre 2005, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole alla variante.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995 n. 3-45091;

   Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, e s.m.i.;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)   di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la variante parziale n. 125 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente il cambio di destinazione d’uso dell’area ex magazzino comunale sita in strada Basse di Stura n. 33, da area a Servizi Pubblici "S" (Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge) lettera "z - Aree per altre attrezzature di interesse generale" - ad area normativa "IN" - Aree per le attività produttive", così come descritto in narrativa e più in dettaglio negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


E' stato inoltre approvato il seguente emedamento all'allegato 1 - Variante.

A pagina 4 nella Relazione illustrativa, dopo la sesta riga, dopo le parole "… sopraelevata rispetto alla quota di riferimento)." inserire il seguente testo:

"   In data 10 ottobre 2005, con deliberazione mecc. 2005 01718/009, il Consiglio Comunale ha adottato il progetto preliminare della Variante n. 100 al P.R.G., ai sensi degli articoli 15 e 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.R.G. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione della suddetta variante e fino alla sua approvazione, entrano in vigore le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

   Detta variante ricomprende l'area oggetto del provvedimento in classe III, in particolare nella sottoclasse IIIb2b (P), coerentemente con gli studi idrogeomorfologici sopra citati.

   Gli interventi ammessi dal P.R.G. sono sottoposti al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni riportate nell'allegato B "Norme sull'adeguamento idrogeologico e di adeguamento al P.A.I." delle N.U.E.A..".