Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 144
2005 05801/010

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 OTTOBRE 2005

(proposta dalla G.C. 19 luglio 2005)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA PALATUCCI N. 22/A. RINNOVO CONCESSIONE AL CENTRO CULTURALE SPORTIVO A.V.I.S. TORINO (C.C.S.).

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 30 settembre 1996 (mecc. 9605574/10), esecutiva dal 25 ottobre 1996, il Consiglio Comunale affidava all'Associazione Volontari Italiani del Sangue, per la durata di anni 8, la gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale della superficie di mq. 2.860 con sovrastante fabbricato di mq. 166 sito in Torino, Via Palatucci (n. ord. 154 - pratica patrim. n. 10003).
La convenzione, scaduta il 25 marzo 2005 prevedeva un canone annuo di Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37 IVA inclusa) e poneva le spese relative alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria (RCU 4357 del 25 marzo 1997).
Il concessionario con lettera del 15 luglio 2004, ne ha richiesto il rinnovo ed il Consiglio di Circoscrizione n. 2 con deliberazione in data 24 gennaio 2005 (mecc. 2005 00344/085) ed esecutiva dal 10 febbraio 2005, ha proposto di rinnovare la concessione per la durata di anni 5 ad un canone annuo di Euro 1.872,00 I.V.A. compresa, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.               ).
Da accertamenti amministrativi effettuati è emerso che il concessionario non aveva provveduto né a volturare l'utenza relativa all'acqua né al pagamento della tassa raccolta rifiuti come espressamente previsto dalla convenzione sottoscritta in data 25 marzo 1997.
Con nota del 27 maggio 2005 la Circoscrizione n. 2 comunicava di aver provveduto alla riscossione di quanto dovuto dalla società per il consumo dell'acqua, per il periodo 1° trimestre 1997 - 3° trimestre 2004 e di aver inviato al Settore TARSU la pratica per il recupero del dovuto.
Esaminata la proposta della Circoscrizione n. 2, al fine di garantire la continuità dell’attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l’impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, tenuto altresì conto che il concessionario ha provveduto a versare quanto dovuto relativamente al consumo idrico e si è impegnato a volturare a proprio carico la titolarità dell'utenza idrica, come peraltro già previsto dalla convenzione scaduta, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni 5 e ad un canone annuo di Euro 1.872,00 I.V.A. compresa, al Centro Culturale Sportivo AVIS Torino quale diretta emanazione dell'A.V.I.S. COMUNALE di Torino, alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare (all. 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il canone è stato ottenuto abbattendo dell'82% il canone valutato dal Settore Valutazioni Immobiliari.
Si propone di suddividere le utenze come segue:
- a carico del concessionario:
  - il 20% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva;
   - tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante ed eventuali sale riunioni per le quali      il concessionario dovrà installare contatori separati;
   - interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- a carico della Città:
  - l’80% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Palatucci n. 22/A, al Centro Culturale Sportivo AVIS Torino (C.C.S.) quale diretta emanazione dell'A.V.I.S. COMUNALE di Torino - C.F. 80085970012, con sede legale in via Baiardi n. 5, per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata. L'impianto, di complessivi mq. 2.860, è costituito da un fabbricato di mq. 166 (mc. 331,95), un ripostiglio prefabbricato di mq. 4, da n. 2 vasche per il gioco delle bocce di mq. 960 comprendenti n. 8 campi bocce in terra, scoperti ed illuminati ed area verde;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.           ), con il Centro Culturale Sportivo AVIS Torino (C.C.S.) alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 1.872,00 I.V.A. compresa e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione n. 2 in due rate semestrali anticipate. Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.