Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Edilizia Privata

n. ord. 153
2005 05567/038

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 OTTOBRE 2005

(proposta dalla G.C. 19 luglio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO - MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il vigente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038), è stato redatto in coerenza al Regolamento Edilizio Tipo Regionale, di cui alla L.R. 8 luglio 1999 n. 19.
In particolare per quanto concerne la composizione della Commissione Edilizia l’art. 2 del Regolamento prevede che tale organo consultivo dell’Amministrazione sia composto da 6 membri esperti e da 6 membri scelti tra terne designate dalle categorie economiche e professionali, tutti nominati dal Consiglio Comunale e, in conformità con le indicazioni regionali, che sia presieduto dal Sindaco o dall’Assessore delegato.
Una recente pronuncia del T.A.R. Piemonte ha tuttavia ritenuto illegittima la presenza degli organi politici nella Commissione Edilizia di un Comune della nostra Regione in quanto non conforme al principio di portata generale introdotto nell’ordinamento dalle recenti innovazioni normative, che afferma la netta separazione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (proprie degli organi politici e di governo) e quelle di gestione (proprie dei dirigenti).
Tale orientamento trova piena conferma nel parere del Consiglio di Stato n. 2447/03 espresso su richiesta del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale delle Autonomie - Ufficio per l’Attuazione delle Riforme delle Autonomie Locali e per la tenuta degli Statuti - e pervenuto a questo Comune con nota della Prefettura in data 17 maggio 2005.
La stessa nota della Prefettura conclude che la presenza di organi politici nella Commissione Edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di permessi edilizi, non è più consentita dall’assetto normativo attuale, e che qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti Locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche.
A tale scopo è dunque necessario procedere alla modifica dell’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio che disciplina la formazione della Commissione Edilizia stralciando le previsioni non compatibili con la normativa ed integrando con un ulteriore esperto di nomina consigliare la composizione della Commissione Edilizia come segue:
- articolo 2, comma 1 attualmente così formulato:
"1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede, dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato, e da dodici componenti nominati dal Consiglio Comunale.";
viene sostituito dal seguente:
"1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato che la presiede, e da tredici componenti nominati dal Consiglio Comunale.";
- il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 2 attualmente così formulato:
"a) cinque esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell’architettura urbana;"
viene sostituito dal seguente:
"a) sei esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell’architettura urbana;"
- inoltre occorre, di conseguenza, modificare l'art. 4 come segue:
sostituire il comma 3 attualmente così formulato:
"In caso di assenza del Sindaco o dell'Assessore delegato, funge da Presidente il membro che risulta più anziano in età, presente in Commissione."
con il seguente:
"In caso di assenza del Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato, funge da Presidente il membro che risulta più anziano in età, presente in Commissione."
La suddetta proposta di modifica al comma 1 dell'art. 2 è stata inviata ai Consigli Circoscrizionali per l'acquisizione dei pareri di competenza ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento della Città i quali si sono espressi nel seguente modo:
- Circoscrizione 1: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 13 settembre 2005 (mecc. 2005 05567/084) "parere favorevole" (all. 1 - n. );
- Circoscrizione 2: parere non pervenuto;
- Circoscrizione 3: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 19 settembre 2005 (mecc. 2005 07295/086) "parere favorevole a condizione che l'esperto in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell'architettura urbana di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del Regolamento Edilizio … sia designato dalle Circoscrizioni, con procedura da definire" (all. 2 - n. );
- Circoscrizione 4: parere non pervenuto;
- Circoscrizione 5: parere non pervenuto;
- Circoscrizione 6: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 13 settembre 2005 (mecc. 2005 07080/089) "parere favorevole" (all. 3 - n. );
- Circoscrizione 7: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 15 settembre 2005 (mecc. 2005 07107/090) "parere favorevole" (all. 4 - n. );
- Circoscrizione 8: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 12 settembre 2005 (mecc. 2005 06956/091) "parere favorevole auspicando ed evidenziando la necessità e l'opportunità di riconoscere alle Circoscrizioni un ruolo attivo e di partecipazione alla nomina dei membri della Commissione Edilizia" (all. 5 - n. );
- Circoscrizione 9: parere non pervenuto;
- Circoscrizione 10: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 13 settembre 2005 "parere favorevole" (all. 6 - n. ).
L'osservazione della Circoscrizione 3 non può essere accolta per incompatibilità con la disciplina quadro regionale.
Quella della Circoscrizione 8 non può essere accolta in quanto non pertinente all'oggetto della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio riguardanti la composizione della Commissione Edilizia:
- il comma 1 dell’art. 2 attualmente così formulato:
"1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede, dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato, e da dodici componenti nominati dal Consiglio Comunale.";
è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato che la presiede, e da tredici componenti nominati dal Consiglio Comunale.";
- il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 2 attualmente così formulato:
"a) cinque esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell’architettura urbana;"
è sostituito dal seguente:
"a) sei esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell’architettura urbana;";
- il comma 3 dell'art. 4, attualmente così formulato:
"In caso di assenza del Sindaco o dell'Assessore delegato, funge da Presidente il membro che risulta più anziano in età, presente in Commissione."
è sostituito dal seguente:
"In caso di assenza del Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato, funge da Presidente il membro che risulta più anziano in età, presente in Commissione.";
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.