Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Edilizia Privata
n. ord. 153
2005 05567/038
OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO - MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il vigente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038),
è stato redatto in coerenza al Regolamento Edilizio Tipo
Regionale, di cui alla L.R. 8 luglio 1999 n. 19.
In particolare per quanto concerne la composizione della Commissione
Edilizia lart. 2 del Regolamento prevede che tale organo
consultivo dellAmministrazione sia composto da 6 membri
esperti e da 6 membri scelti tra terne designate dalle categorie
economiche e professionali, tutti nominati dal Consiglio Comunale
e, in conformità con le indicazioni regionali, che sia
presieduto dal Sindaco o dallAssessore delegato.
Una recente pronuncia del T.A.R. Piemonte ha tuttavia ritenuto
illegittima la presenza degli organi politici nella Commissione
Edilizia di un Comune della nostra Regione in quanto non conforme
al principio di portata generale introdotto nellordinamento
dalle recenti innovazioni normative, che afferma la netta separazione
fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (proprie
degli organi politici e di governo) e quelle di gestione (proprie
dei dirigenti).
Tale orientamento trova piena conferma nel parere del Consiglio
di Stato n. 2447/03 espresso su richiesta del Ministero dellInterno
- Direzione Centrale delle Autonomie - Ufficio per lAttuazione
delle Riforme delle Autonomie Locali e per la tenuta degli Statuti
- e pervenuto a questo Comune con nota della Prefettura in data
17 maggio 2005.
La stessa nota della Prefettura conclude che la presenza di organi
politici nella Commissione Edilizia, deputata a pronunciarsi su
richieste di permessi edilizi, non è più consentita
dallassetto normativo attuale, e che qualora tale presenza
sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti Locali
dovranno provvedere alle necessarie modifiche.
A tale scopo è dunque necessario procedere alla modifica
dellart. 2 del vigente Regolamento Edilizio che disciplina
la formazione della Commissione Edilizia stralciando le previsioni
non compatibili con la normativa ed integrando con un ulteriore
esperto di nomina consigliare la composizione della Commissione
Edilizia come segue:
- articolo 2, comma 1 attualmente così formulato:
"1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale
in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico
ed urbanistico, è composta dal Sindaco o dallAssessore
suo delegato che la presiede, dal Vicedirettore Generale dei Servizi
Tecnici della Città o suo delegato, e da dodici componenti
nominati dal Consiglio Comunale.";
viene sostituito dal seguente:
"1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale
in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico
ed urbanistico, è composta dal Vicedirettore Generale dei
Servizi Tecnici della Città o suo delegato che la presiede,
e da tredici componenti nominati dal Consiglio Comunale.";
- il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 dellart.
2 attualmente così formulato:
"a) cinque esperti in progettazione architettonica, progettazione
urbanistica, storia dellarchitettura urbana;"
viene sostituito dal seguente:
"a) sei esperti in progettazione architettonica, progettazione
urbanistica, storia dellarchitettura urbana;"
- inoltre occorre, di conseguenza, modificare l'art. 4 come segue:
sostituire il comma 3 attualmente così formulato:
"In caso di assenza del Sindaco o dell'Assessore delegato,
funge da Presidente il membro che risulta più anziano in
età, presente in Commissione."
con il seguente:
"In caso di assenza del Vicedirettore Generale dei Servizi
Tecnici della Città o suo delegato, funge da Presidente
il membro che risulta più anziano in età, presente
in Commissione."
La suddetta proposta di modifica al comma 1 dell'art. 2 è
stata inviata ai Consigli Circoscrizionali per l'acquisizione
dei pareri di competenza ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento
del Decentramento della Città i quali si sono espressi
nel seguente modo:
- Circoscrizione 1: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
del 13 settembre 2005 (mecc. 2005 05567/084) "parere favorevole"
(all. 1 - n. );
- Circoscrizione 2: parere non pervenuto;
- Circoscrizione 3: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
del 19 settembre 2005 (mecc. 2005 07295/086) "parere favorevole
a condizione che l'esperto in progettazione architettonica, progettazione
urbanistica, storia dell'architettura urbana di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'art. 2 del Regolamento Edilizio
sia
designato dalle Circoscrizioni, con procedura da definire"
(all. 2 - n. );
- Circoscrizione 4: parere non pervenuto;
- Circoscrizione 5: parere non pervenuto;
- Circoscrizione 6: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
del 13 settembre 2005 (mecc. 2005 07080/089) "parere favorevole"
(all. 3 - n. );
- Circoscrizione 7: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
del 15 settembre 2005 (mecc. 2005 07107/090) "parere favorevole"
(all. 4 - n. );
- Circoscrizione 8: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
del 12 settembre 2005 (mecc. 2005 06956/091) "parere favorevole
auspicando ed evidenziando la necessità e l'opportunità
di riconoscere alle Circoscrizioni un ruolo attivo e di partecipazione
alla nomina dei membri della Commissione Edilizia" (all.
5 - n. );
- Circoscrizione 9: parere non pervenuto;
- Circoscrizione 10: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
del 13 settembre 2005 "parere favorevole" (all. 6 -
n. ).
L'osservazione della Circoscrizione 3 non può essere accolta
per incompatibilità con la disciplina quadro regionale.
Quella della Circoscrizione 8 non può essere accolta in
quanto non pertinente all'oggetto della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio
riguardanti la composizione della Commissione Edilizia:
- il comma 1 dellart. 2 attualmente così formulato:
"1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale
in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico
ed urbanistico, è composta dal Sindaco o dallAssessore
suo delegato che la presiede, dal Vicedirettore Generale dei Servizi
Tecnici della Città o suo delegato, e da dodici componenti
nominati dal Consiglio Comunale.";
è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale
in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico
ed urbanistico, è composta dal Vicedirettore Generale dei
Servizi Tecnici della Città o suo delegato che la presiede,
e da tredici componenti nominati dal Consiglio Comunale.";
- il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 dellart.
2 attualmente così formulato:
"a) cinque esperti in progettazione architettonica, progettazione
urbanistica, storia dellarchitettura urbana;"
è sostituito dal seguente:
"a) sei esperti in progettazione architettonica, progettazione
urbanistica, storia dellarchitettura urbana;";
- il comma 3 dell'art. 4, attualmente così formulato:
"In caso di assenza del Sindaco o dell'Assessore delegato,
funge da Presidente il membro che risulta più anziano in
età, presente in Commissione."
è sostituito dal seguente:
"In caso di assenza del Vicedirettore Generale dei Servizi
Tecnici della Città o suo delegato, funge da Presidente
il membro che risulta più anziano in età, presente
in Commissione.";
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno
di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.