Servizio Centrale Comunicazione, Olimpiadi e Promozione della Città
Direzione

n. ord. 111
2005 05410/015

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 LUGLIO 2005

(proposta dalla G.C. 5 luglio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - ASSUNZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA MIGLIORE RIUSCITA SUL TERRITORIO CITTADINO DELL'EVENTO OLIMPICO E COSTITUZIONE DEL COMITATO PER I GIOCHI PARALIMPICI TORINO 2006 (COM.PAR.TO).

Proposta del Sindaco Chiamparino,
e dell’Assessore Tessore.

Premesso che in data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico Nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Che successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto. Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Premesso che la Città ai sensi del disposto normativo del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 art. 2 ha la funzione di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio.
Premesso che la Città, oltre a compartecipare con finanziamenti propri alla realizzazione degli impianti olimpici e delle opere viarie connesse, ha già avviato una serie di interventi coordinati per la manutenzione e la riqualificazione del suolo e del verde pubblico, per il potenziamento dell’illuminazione cittadina, per il restauro e la riqualificazione dei portici e per il progetto di addobbo e di vestizione del territorio nel periodo olimpico "look of the city".
Considerato che, parallelamente, l’art. 7 septies, comma 2 della Legge 31 marzo 2005 n. 43 ha affidato ad una società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.A. il compito di assumere e coordinare le iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici.
Considerato inoltre che il TOROC ha concentrato l’esercizio delle sue attività su quanto richiesto dal CIO al fine di una migliore organizzazione dell’evento olimpico.
Ritenuto che sia doveroso per l’ente locale, ai sensi di quanto in premessa, attivarsi per la pianificazione di attività a corollario dell’evento olimpico che consentano una ricaduta positiva per la popolazione sul territorio.
Verificato il complesso di tali attività complementari con il TOROC e tenuto conto delle attività che Sviluppo Italia si assume in esecuzione della Legge 43/05, si ritiene di provvedere alla gestione delle attività seguenti:
- organizzazione e gestione della Medal Plaza;
- organizzazione e gestione del TOC;
- progetto Tetra;
- messa a disposizione del Centro Congressi Lingotto;
- gestione servizio guardiania dei siti finalizzata alla conservazione dei beni immobili di proprietà istituzionale della Città;
- materiale informativo per i giornalisti;
- progetto Cultura.
Ancora, a seguito dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, tradizionalmente si svolgono i Giochi Paralimpici riservati ad atleti diversamente abili.
Considerata la rilevanza di tale manifestazione sportiva che promuoverà ulteriormente l’immagine della Città e tenuto conto che il TOROC focalizzerà nei prossimi mesi la propria attività sull’organizzazione specifica dei XX Giochi Olimpici Invernali 2006, si ritiene opportuno che la Civica Amministrazione costituisca, insieme con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, un Comitato a cui il TOROC trasferirà l’organizzazione e la gestione dei IX Giochi Paralimpici, con la collaborazione di Sviluppo Italia che ha manifestato interesse e disponibilità a contribuire con i fondi di cui alla Legge 43/05. Attesa la necessità che detto organismo sia operativo al più presto, la Città si riserva, qualora gli altri Enti territoriali prevedano iter deliberativi con tempistiche diverse da quelle del Comune, di costituirlo comunque, riservando l'adesione ai predetti Enti territoriali quando per loro sarà possibile effettuarla.
Per il raggiungimento dei propri fini gli Enti partecipanti assicurano al Comitato un proprio fondo di dotazione destinato prioritariamente all'acquisizione dal TOROC del ramo di azienda delle Paralimpiadi ed alla loro organizzazione e gestione.
In base allo statuto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, si prevede che del Comitato facciano parte, oltre agli enti promotori, le persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni che saranno ammesse a farvi parte su deliberazione del Consiglio Direttivo.
Saranno organi del Comitato il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti scelti fra i componenti del Consiglio Direttivo e da un rappresentante di ciascuno dei componenti del Comitato intervenuti all’atto costitutivo ovvero ammessi successivamente al Comitato.
Il Presidente di tale Comitato sarà la sig.ra Tiziana Nasi, che ha coordinato e presieduto la struttura interna al TOROC che fino ad oggi si è occupata della gestione dell’evento paralimpico.
I membri del Consiglio durano in carica per tutta la durata del Comitato salvo dimissioni o revoca.
Il Consiglio Direttivo nomina l’Ufficio di Direzione, il Segretario generale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Responsabili operativi. L’Ufficio di Direzione dirige e coordina le attività operative mirate alla realizzazione dei IX Giochi Paralimpici e delle manifestazioni connesse, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, a tal fine, collabora con il Presidente e con il Segretario Generale.
Il Comitato Paralimpico avrà durata fino alla realizzazione dei Giochi Paralimpici.
Tale Comitato dovrà dotarsi di adeguati strumenti che consentano al Consiglio Comunale di esercitare i poteri di indirizzo e di controllo sull’attività esplicata, stabilendo quali documenti ed informazioni in suo possesso possano, su richiesta dell’Amministrazione, essere forniti al Comune ed accessibili ai Consiglieri Comunali, così come previsto dallo Statuto della Città.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, l’assunzione delle attività sopraccitate finalizzate alla migliore riuscita sul territorio cittadino dell’evento olimpico;
2) di autorizzare la costituzione e la partecipazione della Città al costituendo "Comitato per i Giochi Paralimpici (Com.Par.To)", approvandone l’allegato statuto costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. );
3) di autorizzare la Città di Torino a partecipare al fondo di dotazione del costituendo Comitato per l'importo di Euro 12.000.000,00 da finanziarsi mediante l'accensione di un finanziamento a medio/lungo termine;
4) di autorizzare l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dello statuto e dell’atto costitutivo;
5) di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato, di sottoscrivere l’atto costitutivo;
6) di prendere atto che il Presidente del Comitato per i Giochi Paralimpici sarà la sig.ra Tiziana Nasi;
7) di dichiarare in applicazione degli art. 28 comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino, garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del rendiconto, così come approvati dal Consiglio Direttivo, nonché la trasmissione di tutti i documenti di volta in volta richiesti;
8) di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla costituzione del Comitato per i Giochi Paralimpici sono a carico di quest’ultimo, richiamato ogni beneficio di legge;
9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


STATUTO

Art. 1 - Costituzione - Denominazione
1.1 E’ costituito un comitato denominato "Comitato per i Giochi Paralimpici (Com.Par.To)", in appresso indicato come il "Comitato".
1.2 Possono fare parte del Comitato, oltre agli enti e persone promotori, tra i quali la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino, tutte le persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni che saranno ammesse a farvi parte su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Sede del Comitato
2.1 Il Comitato ha sede in Torino - Piazza Palazzo di Città n. 1.
2.2 Il Comitato potrà istituire altrove uffici amministrativi e di rappresentanza.
2.3 Il Comitato svolge la propria attività principalmente nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3 - Scopo del Comitato
3.1 Il Comitato non ha scopo di lucro e si propone di organizzare, in accordo con il Comitato Italiano Paralimpico, i IX Giochi Paralimpici Invernali (i "Giochi Paralimpici"), costituenti manifestazioni sportive la cui titolarità e regolamentazione appartiene all’International Paralympic Committee, assumendo e coordinando iniziative finalizzate al miglior inserimento dei medesimi nel contesto territoriale.
3.2 Il Comitato ha altresì lo scopo di organizzare ogni altro evento sportivo e collaterale che il Consiglio Direttivo del Comitato deliberi di includere nell’organizzazione dei IX Giochi Paralimpici.
3.3 Il Comitato può svolgere tutte le attività finanziarie, commerciali e patrimoniali, sia attive che passive, ritenute necessarie e/o strumentali al raggiungimento del suo scopo.
3.4 Il Comitato non utilizzerà in alcun modo o forma marchi ed altri segni distintivi ed altri elementi di proprietà intellettuale del Comitato Olimpico Internazionale e/o del Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 od inerenti al movimento Olimpico e collaborerà, su richiesta dei predetti enti, ad ogni azione o programma di tutela che gli stessi potranno porre in essere contro eventuali abusi.
E’ inteso che sarà compreso in tale tutela anche il contrasto a comportamenti di ambush marketing.
3.5 Del Comitato sarà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361.

Art. 4 - Durata
4.1 Salvi i casi di estinzione di cui al seguente Art. 15, il Comitato si scioglierà al termine dei Giochi Paralimpici o dell’ultima delle manifestazioni ad essi connesse, dopo che siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazioni assunte dal Comitato in relazione al raggiungimento dello scopo di cui al precedente art. 3, dopo l’approvazione del rendiconto finale e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Art. 5 - Patrimonio del Comitato
5.1 Il Comitato si dota dei fondi necessari al perseguimento degli scopi indicati al precedente art. 3.
Detti fondi costituiscono il patrimonio del Comitato e consistono in:
- fondo di dotazione;
- contributi di enti pubblici e di privati;
- apporti in denaro o in natura conferiti da propri componenti o da soggetti terzi, tanto pubblici quanto privati, sia nazionali che internazionali;
- proventi derivanti dalle attività svolte dal Comitato.
Qualora gli apporti conseguiti dal Comitato non siano in denaro, il Comitato ha la facoltà di procedere alla loro liquidazione al fine di conseguire le risorse in denaro da destinare al suo scopo.
5.2 Ogni somma che sia versata al Comitato a titolo di contributo o sottoscrizione non sarà in alcun caso ripetibile.

Art. 6 - Ammissione di nuovi componenti del Comitato
6.1 L’ammissione di nuovi componenti nel Comitato, previamente deliberata dal Consiglio Direttivo, si perfezionerà con l’adesione scritta di questi ultimi, che dovrà contemplare l’accettazione espressa e incondizionata del presente Statuto.

Art. 7 - Esclusione dal Comitato e recesso
7.1 L’esclusione dal Comitato di un suo componente può avere luogo soltanto per gravi motivi. e deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
7.2 Salvo quanto stabilito dal presente Statuto, il recesso o l’esclusione dal Comitato di un suo componente sono regolate dalle disposizioni dell’art. 24 del Codice Civile.

Art. 8 - Organi del Comitato
8.1 Sono organi del Comitato:
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - Consiglio Direttivo
9.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, due Vice Presidenti scelti fra i componenti del Consiglio Direttivo e da un rappresentante di ciascuno dei componenti del Comitato intervenuti all’atto costitutivo ovvero ammessi successivamente al Comitato in conformità con le norme del presente Statuto ai sensi di quanto previsto agli Artt.1.2 e 6, e comunque entro un numero massimo di nove componenti.
Per la Città il rappresentante è il Sindaco pro-tempore o suo delegato, la Regione e la Provincia definiranno nei provvedimenti di adesione i loro rappresentanti.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.
9.2 Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle seguenti materie:
(i) linee di indirizzo generale dell’attività del Comitato;
(ii) modifiche al presente Statuto;
(iii) nomina, revoca e sostituzione del Presidente e di altri componenti il Consiglio Direttivo;
(iv) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
(v) nomina dell’Ufficio di Direzione, del Direttore Generale ove previsto, del Segretario Generale, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Responsabili Operativi e determinazione degli eventuali compensi.
(vi) scioglimento e liquidazione del Comitato, nomina e poteri dei liquidatori;
(vii) ammissione di nuovi componenti;
(viii) ogni decisione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato.
Inoltre il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Comitato ivi compresi, a titolo esemplificativo:
(i) l’approvazione dei programmi operativi e dei budget relativi;
(ii) la verifica e il controllo sulla conformità della destinazione del patrimonio del Comitato con le disposizioni del presente Statuto e sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
(iii) l’attribuzione dei poteri al Presidente, oltre a quelli assegnati al medesimo dal presente statuto;
(iv) l’istituzione o la soppressione di sedi operative o di rappresentanza diverse da quella legale;
(v) nonché tutto quanto concerne il patrimonio, la raccolta dei relativi fondi, il monitoraggio delle attività svolte dall’Ufficio di Direzione.
9.3 Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presidenti, a mezzo di telefax o telegramma, da spedire almeno il quinto giorno antecedente quello della riunione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione del luogo, giorno e ora degli argomenti all’ordine del giorno.
9.4 Il Consiglio Direttivo è altresì convocato, con le modalità di cui al precedente art. 9.3, qualora lo richiedano per iscritto almeno due membri del Consiglio medesimo.
9.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
9.6 Ogni componente del Consiglio Direttivo avrà diritto a un voto.
9.7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per le deliberazioni inerenti proposte di modifica dello Statuto, trasformazione, liquidazione ed estinzione del Comitato è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti del Consiglio.
9.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo cui partecipino tutti i membri sono valide anche in difetto di formale convocazione.
9.9 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno facoltà di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
9.10 Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali dal Segretario Generale o, in assenza di questi, da uno dei suoi componenti designato dal Consiglio Direttivo stesso.
9.11 Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato:
- per l’approvazione del bilancio preventivo e per l’approvazione del conto consuntivo;
- entro quindici giorni dalla richiesta di almeno due dei componenti del Consiglio Direttivo,
e potrà essere sempre convocato ad iniziativa del Presidente.

Art. 10 - Presidente
10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo su designazione congiunta della Città di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte.
10.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, è componente di diritto del Consiglio Direttivo, e ne presiede le riunioni.
10.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, certificata dal Segretario Generale, le attribuzioni relative sono svolte dal Vice-Presidente più anziano di età -e, in caso di impedimento di quest’ultimo, certificata dal Segretario Generale, dall’altro Vice-Presidente- sino alla cessazione dell’impedimento o dell’assenza o alla nomina di un nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.
10.4 Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Ufficio di Direzione
11.1 Il Comitato si dota di un Ufficio di Direzione, coordinato da un Direttore Generale ove previsto, formato da componenti tutti nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra tecnici ed esperti delle discipline oggetto dell’attività del Comitato stesso e nell’organizzazione dei relativi eventi.
11.2 L'Ufficio di Direzione dirige e coordina le attività operative mirate alla realizzazione dei IX Giochi Paralimpici e delle manifestazioni connesse, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, a tal fine, collabora con il Presidente e con il Segretario Generale.
11.3 L'Ufficio di Direzione opera per il compimento di tutti gli atti necessari per la realizzazione dei IX Giochi Paralimpici e ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la nomina dei Responsabili Operativi.. L'Ufficio di Direzione e i Responsabili Operativi si avvarranno delle strutture messe a disposizione dai Componenti del Comitato e/o da terzi.
11.4 Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Segretario Generale
12.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale su proposta della Città di Torino.
12.2 Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo redigendone i verbali ed esprime parere su eventuali problematiche giuridiche insorte all’interno del Comitato stesso.
Ha la funzione della redazione e della tenuta di tutta la documentazione amministrativa concernente il Consiglio Direttivo e del controllo della coerenza delle spese del Comitato con i budget approvati dal Consiglio Direttivo per i Giochi Paralimpici.
L’ufficio di direzione dipende funzionalmente dal Segretario Generale cui compete altresì la direzione giuridica del personale.
12.3 Il Segretario Generale si avvarrà delle strutture messe a disposizione dai componenti del Comitato e/o da terzi.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, designati rispettivamente dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dal Comune di Torino, nominati dal Consiglio Direttivo.
13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato, di vigilare sull’osservanza dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale.
13.3 I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ove richiesto.
13.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

Art. 14 - Gratuità delle cariche
14.1 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro funzione gratuitamente, salvo l’eventuale rimborso di spese sostenute e documentate.

Art. 15 - Estinzione del Comitato
15.1 Il Comitato si estingue per:
(i) il raggiungimento dello scopo;
(ii) il venir meno, l’impossibilità o inattuabilità dello scopo,
(iii) il venir meno della pluralità dei componenti, non ricostituita entro il termine di sei mesi;
(iv) deliberazione del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
15.2 L’eventuale patrimonio residuo, beni, attrezzature e liquidità finanziaria, ultimata la fase di liquidazione, sarà devoluto agli enti fondatori in opere finalizzate ad attività sportive paralimpiche sul territorio della Regione Piemonte, secondo le direttive deliberate dal Consiglio Direttivo del Comitato.

Art. 16 - Esercizio e bilancio
16.1 Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo relativo al periodo di gestione amministrativa e al termine dell’attività del Comitato approva il rendiconto della gestione illustranti rispettivamente gli obiettivi perseguiti dal Comitato medesimo e gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti il Consiglio Direttivo si attiene alle regole di ordinata contabilità, ai principi contabili nazionali ed internazionali, nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

Art. 17 - Informativa
17.1 I progetti di bilancio preventivo e di rendiconto, così come approvati dal Consiglio Direttivo, saranno inviati a tutti i componenti del Comitato.
17.2 Il Presidente è tenuto a trasmettere a tutti i componenti del Comitato i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Comitato.

Art. 18 - Rinvio
18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio ai principi generali del diritto, alle norme del codice civile italiano e a tutta la normativa vigente in materia.