Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Permessi di Costruire

n. ord. 121
2005 05246/038

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2005

(proposta dalla G.C. 28 giugno 2005)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE A SEI PIANI FUORI TERRA CON SOTTOTETTO ABITATIVO E DUE PIANI INTERRATI USO BOX AUTO E CANTINE IN TORINO, VIA CIGLIANO, 34/36, DI PROPRIETA' DELLA SOC. GEI GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A.. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 C. 23 BIS DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..

Proposta dell'Assessore Viano.

L’articolo 26 delle norme del PRG disciplina le modalità d’intervento su immobili riconosciuti di valore storico-documentario, esterni alla Zona Urbana Centrale Storica.
La norma, nello specifico, consente di realizzare interventi edilizi in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento contenuta nell’art. 26 (con il relativo allegato A delle NUEA), limitatamente agli edifici "di particolare interesse storico" (campiti di nero nella tavola di PRG) dei gruppi 3, 4 e 5 e agli edifici "caratterizzanti il tessuto storico" (i cosiddetti "baffati" nella tavola di PRG), a condizione che il progetto sia approvato dal Consiglio Comunale, avendo preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.
La normativa consente, in sostanza, di andare oltre le limitazioni di intervento fissate dal piano, orientate alla conservazione e valorizzazione delle preesistenze, sulla base di un progetto edilizio che sia riconosciuto migliorativo rispetto alle indicazioni del PRG, in quanto capace di delineare soluzioni architettoniche innovative ma organiche e pertinenti, finalizzate in primo luogo alla qualificazione del contesto urbano e ambientale, in cui la preesistenza costituita dall’edificio "nero" o "baffato" non venga trattata come un semplice "frammento".
Alcuni interventi proposti recentemente alla Città, in applicazione di questa specifica normativa, hanno dimensioni e caratteristiche tali da far ritenere opportuno un procedimento che consenta di giungere ad un riconoscimento condiviso del carattere migliorativo della proposta di intervento tramite un confronto sul progetto non più solo in termini di rispetto della normativa tecnica, ma in termini qualitativi, compositivi, di corretto inserimento ambientale, ecc…
A tale scopo gli uffici dell’edilizia hanno avviato una collaborazione stabile con il Settore Urban Center, avvalendosi anche di specifiche collaborazioni esterne (lo stesso Consigliere per la Qualità Urbana Prof. Carlo Olmo e l’Arch. Antonio De Rossi).
Tra gli interventi rilevanti si annovera quello proposto in Via Cigliano 34/36 dalla Soc. Gei Gruppo Essenziero Italiano, presentato in data 11 febbraio 2004 (pratica successivamente volturata alla Soc. Fratelli Dematteis).
Si è svolto così un intenso e proficuo confronto tra tecnici comunali, consulenti della Città e professionisti privati che ha consentito alla proprietà di formulare un progetto sufficientemente convincente, da proporre all’esame della Soprintendenza, della Commissione Edilizia e quindi del Consiglio Comunale per l'approvazione.
Sotto il profilo tecnico l’immobile ricade in Zona Urbana Storico Ambientale 18 - Area Normativa Misto M1, con indice fondiario 1.35 mq. SLP (mq. SF); trattasi di edificio classificato "caratterizzante il tessuto storico", soggetto alla specifica disciplina normativa di cui all’Allegato A delle NUEA del PRG in base alla quale, in via ordinaria, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia.
Il progetto prevede invece la realizzazione di edificio di civile abitazione a sei piani fuori terra con sottotetto abitativo e due piani interrati uso box auto e cantine, previa demolizione del fabbricato industriale ed uffici esistente ad un piano verso cortile e a due piani su strada, e mediante la sopraelevazione dell’edificio caratterizzante, del quale viene interamente conservata la facciata verso via.
L’intervento in progetto si qualifica come completamento di tipo F2 e può essere ammesso in aggiunta a quelli indicati nella Tabella di cui al citato Allegato A ai sensi e con le procedure di cui all’art. 26 comma 23 bis delle NUEA.
L’istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo, previ pareri favorevoli del Settore Urban Center del 1° dicembre 2004 e della Commissione Edilizia nella seduta del 5 maggio 2005, e con il parere della Soprintendenza espresso con nota del 5 aprile 2005, ritenendo che l’intervento rispetti i valori storico architettonici del fabbricato esistente con la testimonianza dell’intera facciata verso via che viene mantenuta, e con l’aggiunta dei nuovi volumi in sopraelevazione e ampliamento che risultano coerenti con i caratteri architettonici e ambientali dell’isolato.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare ai sensi dell’art. 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G, e per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l’intervento per la realizzazione in Torino, V. Cigliano, 34/36 di un edificio di civile abitazione a sei piani fuori terra con sottotetto abitativo e due piani interrati uso box auto e cantine, previa demolizione del fabbricato industriale ed uffici esistente ad un piano verso cortile e a due piani su strada, e mediante la sopraelevazione dell’edificio caratterizzante, del quale viene interamente conservata la facciata verso via, come da allegato progetto in sette tavole (all. da 1 a 7 - nn.                                 ) a firma Balma Arch. Adolfo e Cristini Arch. Eugenio, quale intervento di completamento di tipo F2 in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di interventi di cui all’Allegato A alle NUEA del PRG.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
2) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.