Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Permessi di Costruire
n. ord. 121
2005 05246/038
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE A SEI PIANI FUORI TERRA CON SOTTOTETTO ABITATIVO E DUE PIANI INTERRATI USO BOX AUTO E CANTINE IN TORINO, VIA CIGLIANO, 34/36, DI PROPRIETA' DELLA SOC. GEI GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A.. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 C. 23 BIS DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..
Proposta dell'Assessore Viano.
Larticolo 26 delle norme del PRG disciplina le modalità
dintervento su immobili riconosciuti di valore storico-documentario,
esterni alla Zona Urbana Centrale Storica.
La norma, nello specifico, consente di realizzare interventi edilizi
in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento
contenuta nellart. 26 (con il relativo allegato A delle
NUEA), limitatamente agli edifici "di particolare interesse
storico" (campiti di nero nella tavola di PRG) dei gruppi
3, 4 e 5 e agli edifici "caratterizzanti il tessuto storico"
(i cosiddetti "baffati" nella tavola di PRG), a condizione
che il progetto sia approvato dal Consiglio Comunale, avendo preventivamente
acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali
e Architettonici del Piemonte.
La normativa consente, in sostanza, di andare oltre le limitazioni
di intervento fissate dal piano, orientate alla conservazione
e valorizzazione delle preesistenze, sulla base di un progetto
edilizio che sia riconosciuto migliorativo rispetto alle indicazioni
del PRG, in quanto capace di delineare soluzioni architettoniche
innovative ma organiche e pertinenti, finalizzate in primo luogo
alla qualificazione del contesto urbano e ambientale, in cui la
preesistenza costituita dalledificio "nero" o
"baffato" non venga trattata come un semplice "frammento".
Alcuni interventi proposti recentemente alla Città, in
applicazione di questa specifica normativa, hanno dimensioni e
caratteristiche tali da far ritenere opportuno un procedimento
che consenta di giungere ad un riconoscimento condiviso del carattere
migliorativo della proposta di intervento tramite un confronto
sul progetto non più solo in termini di rispetto della
normativa tecnica, ma in termini qualitativi, compositivi, di
corretto inserimento ambientale, ecc
A tale scopo gli uffici delledilizia hanno avviato una collaborazione
stabile con il Settore Urban Center, avvalendosi anche di specifiche
collaborazioni esterne (lo stesso Consigliere per la Qualità
Urbana Prof. Carlo Olmo e lArch. Antonio De Rossi).
Tra gli interventi rilevanti si annovera quello proposto in Via
Cigliano 34/36 dalla Soc. Gei Gruppo Essenziero Italiano, presentato
in data 11 febbraio 2004 (pratica successivamente volturata alla
Soc. Fratelli Dematteis).
Si è svolto così un intenso e proficuo confronto
tra tecnici comunali, consulenti della Città e professionisti
privati che ha consentito alla proprietà di formulare un
progetto sufficientemente convincente, da proporre allesame
della Soprintendenza, della Commissione Edilizia e quindi del
Consiglio Comunale per l'approvazione.
Sotto il profilo tecnico limmobile ricade in Zona Urbana
Storico Ambientale 18 - Area Normativa Misto M1, con indice fondiario
1.35 mq. SLP (mq. SF); trattasi di edificio classificato "caratterizzante
il tessuto storico", soggetto alla specifica disciplina normativa
di cui allAllegato A delle NUEA del PRG in base alla quale,
in via ordinaria, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione
edilizia.
Il progetto prevede invece la realizzazione di edificio di civile
abitazione a sei piani fuori terra con sottotetto abitativo e
due piani interrati uso box auto e cantine, previa demolizione
del fabbricato industriale ed uffici esistente ad un piano verso
cortile e a due piani su strada, e mediante la sopraelevazione
delledificio caratterizzante, del quale viene interamente
conservata la facciata verso via.
Lintervento in progetto si qualifica come completamento
di tipo F2 e può essere ammesso in aggiunta a quelli indicati
nella Tabella di cui al citato Allegato A ai sensi e con le procedure
di cui allart. 26 comma 23 bis delle NUEA.
Listruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo,
previ pareri favorevoli del Settore Urban Center del 1° dicembre
2004 e della Commissione Edilizia nella seduta del 5 maggio 2005,
e con il parere della Soprintendenza espresso con nota del 5 aprile
2005, ritenendo che lintervento rispetti i valori storico
architettonici del fabbricato esistente con la testimonianza dellintera
facciata verso via che viene mantenuta, e con laggiunta
dei nuovi volumi in sopraelevazione e ampliamento che risultano
coerenti con i caratteri architettonici e ambientali dellisolato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare ai sensi dellart. 26 comma 23 bis delle
N.U.E.A. del P.R.G, e per i motivi espressi in narrativa che integralmente
si richiamano, lintervento per la realizzazione in Torino,
V. Cigliano, 34/36 di un edificio di civile abitazione a sei piani
fuori terra con sottotetto abitativo e due piani interrati uso
box auto e cantine, previa demolizione del fabbricato industriale
ed uffici esistente ad un piano verso cortile e a due piani su
strada, e mediante la sopraelevazione delledificio caratterizzante,
del quale viene interamente conservata la facciata verso via,
come da allegato progetto in sette tavole (all. da 1 a 7 - nn. )
a firma Balma Arch. Adolfo e Cristini Arch. Eugenio, quale intervento
di completamento di tipo F2 in aggiunta a quelli indicati nella
tabella dei tipi di interventi di cui allAllegato A alle
NUEA del PRG.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
2) di dichiarare attesa lurgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo
Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.