Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 154
2005 05199/064
OGGETTO: SOCIETA' "AFC TORINO S.P.A." CON UNICO SOCIO CITTA' DI TORINO - MODIFICA ARTICOLO 21 DELLO STATUTO SOCIALE - COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con lAssessore Dealessandri.
Con deliberazione n. 56 in data 19 aprile 2005 (mecc. 2004
09386/040) esecutiva dal 2 maggio 2005, il Consiglio Comunale
ha approvato la riorganizzazione del servizio funerario comunale,
con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi
cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari
demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali e strumentali,
dall'attuale gestione in economia, alla gestione con conferimento
della titolarità del servizio a favore della Società
"Azienda Farmacie Comunali Torino S.p.A." - costituita
per la gestione del servizio pubblico connesso alle farmacie comunali
ed operativa dal 1995 - interamente partecipata dalla Città
di Torino che ne è azionista unico, ora denominata "AFC
Torino S.p.A.", gestione affidata ai sensi dell'articolo
113, comma 5, lett. c) T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000
e s.m.i., alla condizione prevista dalla norma "che l'ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la Società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici
che la controllano".
In esecuzione del predetto provvedimento, con verbale a rogito
Notaio Antonio Maria Marocco di Torino in data 11 maggio 2005
Rep. 141524, lAssemblea Straordinaria dei soci ha approvato
il nuovo testo dello Statuto Sociale portante le modificazioni
necessarie ed opportune per l'erogazione del nuovo servizio affidato,
individuate in particolare nella nuova denominazione sociale "AFC
Torino S.p.A." (articolo 1), nellintegrazione delloggetto
sociale con la specificazione dei servizi cimiteriali (articolo
3) e nella sua durata a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo
2328 comma 2 n. 13 del Codice Civile (articolo 4), restando invariate
le altre clausole statutarie.
Laffidamento del servizi pubblico cimiteriale nonché
la gestione dei civici complessi cimiteriali e di tutti i beni
strumentali per lespletamento dello stesso alla predetta
Società ha determinato un nuovo assetto organizzativo caratterizzato
dalla coesistenza delle due divisioni, luna adibita per
lespletamento del servizio farmaceutico, laltra per
i nuovi servizi cimiteriali affidati.
In sede di approvazione del vigente Statuto Sociale in data 11
maggio 2005, è rimasto invariato larticolo 21 "Composizione,
nomina, sostituzione e incompatibilità dellorgano
amministrativo". In particolare, il primo comma recita "la
Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da tre a cinque membri e può essere amministrata
anche da non soci".
Tuttavia ad oggi, il nuovo assetto organizzativo della Società
caratterizzato dalla suddivisione dei due rami dazienda,
alla cui amministrazione si provvederà in modo che la divisione
"farmacie" continuerà ad essere amministrata
dalla struttura vigente, mentre la divisione "cimiteri"
sarà affidata al settore competente dellamministrazione
comunale opportunamente integrata nella società, richiede
di incrementare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
da cinque a sette, ritenendo sette componenti quale numero massimo
adeguato per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione
e gestione della nuova società.
Pertanto, in considerazione degli esiti positivi conseguiti fino
ad oggi dalla Società "AFC Torino S.p.A." per
quanto riguarda la gestione del servizio pubblico farmaceutico,
gestione svolta sempre in modo efficiente e funzionale, ritenuta
particolarmente complessa lorganizzazione della nuova divisione
cui faranno capo i servizi cimiteriali nonché la gestione
dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni
patrimoniali e strumentali, pur mantenendo inalterati ambiti di
azione e competenze fino ad ora esercite allinterno delle
due divisioni, pare opportuno e necessario modificare il comma
1 dellarticolo 21 dello Statuto Sociale nei termini che
seguono:
"La Società è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto da tre a sette membri e può
essere amministrata anche da non soci."
Detta modificazione, che sarà approvata dallAssemblea
Straordinaria della Società ai sensi dellarticolo
12 del vigente Statuto, consentirà di realizzare una migliore
forma organizzativa per il complesso dei servizi cimiteriali attraverso
lincremento di competenze e professionalità necessarie
per agire efficacemente in un ambito particolare e delicato, dove
attività e prestazioni devono integrarsi con le esigenze
di tutela della salute pubblica in un contesto di efficienza della
gestione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e
che qui integralmente si richiamano, la modificazione del primo
comma dellarticolo 21 dello Statuto Sociale della Società
denominata "AFC Torino S.p.A." con socio unico Comune
di Torino, con sede in Torino, codice fiscale 07019070015, nel
tenore risultante dal testo di Statuto allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1
- n. );
2) di prendere atto che la predetta modificazione del comma 1
dellarticolo 21 dello Statuto della Società sarà
deliberata dallAssemblea Straordinaria della stessa, competente
ai sensi dellarticolo 12 dello Statuto stesso;
3) di autorizzare la Città, quale socio unico della società,
e per essa il Sindaco o suoi delegati, a partecipare allAssemblea
Straordinaria che sarà convocata per discutere e deliberare,
in merito alla proposta di modifica dello Statuto Sociale, con
facoltà di approvare il nuovo testo di Statuto, eventualmente
apportando marginali modifiche, qualora ne emerga la necessità
in sede di dibattito assembleare.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
E costituita una Società per azioni denominata "AFC Torino S.p.A.", senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.
La Società ha sede legale e centri direzionali ed amministrativi nel Comune di Torino.
La Società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio
Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto
delle normative nazionali e regionali vigenti, provvede:
- alla assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti
gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle
forme stabilite dalla Legge 833 del 23 dicembre 1978, nonché
in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali
successive per il settore;
- alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici
e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e
di quanto previsto dalla tabella XIV del Regolamento Comm. Comune
di Torino;
- alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali,
cosmetici, dietetici, di erboristeria e omeopatia ed altri prodotti
caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
- alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune
di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate
da detto;
- alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi
di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria
e di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente
con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
- alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle
ASL.
La Società può inoltre essere titolare, nella persona
del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per
la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno
attinenza al Settore sanitario o ad esso assimilato.
Previa autorizzazione dell'assemblea dei soci la Società
può assumere la gestione di altri servizi aventi riferimento
ai servizi socio-sanitari, sia direttamente sia mediante partecipazione,
con altri soggetti pubblici o privati, a Società commerciali,
consorzi od associazioni già esistenti, nonché promuoverne
la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni
garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla
Società.
La Società ha altresì per oggetto lespletamento
dellinsieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali
cimiteriali così come definiti dalle vigenti norme statali
e regionali e sintetizzabili in:
- trasporto funebre istituzionale;
- gestione dellobitorio;
- servizi di illuminazione votiva;
- servizi di cremazione;
- operatività cimiteriale
di cui è titolare il Comune di Torino e che non sono attualmente
svolti in regime di libero mercato, nonché la gestione
dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni
patrimoniali strumentali.
La Società realizza la parte più importante della
propria attività con lente o gli enti pubblici soci.
La Società può ricevere laffidamento diretto
delle attività che costituiscono loggetto sociale,
ai sensi e con le modalità previste dallarticolo
113 del D.Lgs. 267/2000.
La Società può, nei termini e modi previsti dalla
legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di
fuori del territorio del Comune di Torino.
La Società potrà assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento al pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi col proprio oggetto sociale; potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile allattuazione delloggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa lassunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fideiussioni a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività professionali riservate, dellattività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dellarticolo 18 della Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dellesercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui allarticolo 4, comma 2, della Legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991, di quelle previste dal Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e in genere di ogni altra attività proibita dalle presenti o future disposizioni di legge.
La Società è contratta a tempo indeterminato.
Ciascun socio può recedere dalla Società dando un
preavviso di almeno un anno.
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società
ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei
soci.
Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio
deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio
stesso comunicare ogni eventuale variazione.
Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri
di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere
inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.
Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste
dal presente Statuto dovranno essere effettuate al socio tramite
lettera raccomandata A/R (o con sistema dinvio equivalente)
allindirizzo risultante dal libro soci.
La Società è a capitale interamente pubblico.
Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni)
ed è diviso in numero 1.000.000 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante
emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore
di prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del Codice
Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura
e di crediti da parte dei soci.
Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante
girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto
previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata
ai sensi dellarticolo 2355 del Codice Civile.
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola,
adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente
statuto.
In applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 2348
Codice Civile , è possibile creare categorie di azioni
fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
Le azioni di proprietà del Comune di Torino costituenti
la maggioranza del capitale sociale devono constare da unico certificato
azionario, il quale deve sempre restare depositato presso la sede
della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto
a partecipare alle assemblee sociali.
Le azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti il 51% del
capitale sociale, possono constare da uno o più certificati.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione,
in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi
convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi
nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio
di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi
delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 Codice Civile
.
In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per
atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci pubblici
il diritto di prelazione.
In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in
parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli
altri soci, dandone comunicazione allorgano amministrativo,
che ne darà notizia agli interessati, indicando lacquirente,
il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della
cessione.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono,
entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma
precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata
A.R. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà
essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare
la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo
ed alle condizioni indicate dall'offerente.
Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le
azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di
capitale già possedute.
Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà
disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità
alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine
di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione,
fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento.
Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale,
delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della
società.
In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso
(per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di
cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso
della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della
loro partecipazione al capitale sociale.
A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà
alla Società la proposta di alienazione indicando il cessionario,
il prezzo e le altre modalità di trasferimento.
L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio,
la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire
entro 30 giorni alla Società e che può consistere
anche in un giudizio di mero gradimento.
Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà
essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci,
in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare
le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati
ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del
successivo articolo 30 del presente statuto.
La cessione a terzi estranei può essere immediatamente
effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.
Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico
socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata
anche per frazioni della quota di capitale posseduta.
Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi
di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della Società
di nuova emissione.
La Società è inoltre tenuta ad osservare, per quanto
concerne la circolazione delle azioni, le norme attinenti lesercizio
del servizio farmaceutico vigenti al momento del trasferimento
delle stesse.
I soci possono finanziare la società, fatti salvi i
requisiti di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente
stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito
il termine di restituzione, la Società è tenuta
a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore,
di sei mesi.
I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale;
in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote
possedute e la Società non è tenuta alla loro restituzione.
Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti
interessi.
Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto
delle disposizioni di legge in materia.
La Società può emettere prestiti obbligazionari
convertibili o non convertibili con deliberazione dellAssemblea
Straordinaria.
I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante
comune. Allassemblea degli obbligazionisti si applicano,
in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative
alle Assemblee speciali.
La Società può costituire patrimoni destinati
ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti
del Codice Civile.
La deliberazione costitutiva è adottata dallAssemblea
Ordinaria secondo le norme del presente statuto.
LAssemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate
dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha inderogabilmente competenza per:
- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed
il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci,
se non è stabilito dallo statuto;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori
e dei sindaci;
- la costituzione di patrimoni destinati di cui allarticolo
10 del presente Statuto.
LAssemblea ordinaria approva altresì leventuale
regolamento dei lavori Assembleari.
LAssemblea ordinaria autorizza, i seguenti atti degli amministratori,
anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard
di qualità ed efficienza dei servizi pubblici affidati:
- per quanto riguarda lattività farmaceutica:
a) Budget di esercizio e piani degli investimenti;
b) Scorporo di rami dazienda in società;
c) Acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore
al 3% del valore contabile del patrimonio risultante dallultimo
bilancio approvato;
- per quanto riguarda lespletamento dei servizi affidati:
a) approvazione dei budget di esercizio;
b) programma annuale e triennale delle attività di servizio;
c) adozione del programma triennale di investimenti di manutenzione
e di attuazione delle infrastrutture;
d) proposta di corrispettivi la cui determinazione spetta alla
società;
e) attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 200.000,00
che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati
dallAssemblea, salvi i casi di spese imprevedibili ed urgenti;
f) affidamento a trattativa privata, ove possibile in base alla
legge, per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie,
fatti salvi i casi di affidamento per ragioni di urgenza;
g) acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o Società
e/o la costituzione di Società controllate e/o partecipate,
nonché sulla alienazione o dismissione di partecipazioni
in essere. Ai relativi atti dovrà essere necessariamente
allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso,
degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente;
h) approvazione di cessione, conferimento e/o scorporo di rami
dazienda in società.
Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata
copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi
deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.
Sono di competenza dellAssemblea straordinaria le materie
ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
In particolare, sono di competenza dellAssemblea straordinaria:
1. le modifiche dello Statuto;
2. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei
liquidatori.
LAssemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
convocata nel Comune ove ha sede la società.
Lavviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si
svolgerà, la data e lora di convocazione dellAssemblea,
le materie allordine del giorno e le altre menzioni eventualmente
richieste dalla legge.
Lavviso di convocazione dellAssemblea deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana o sul quotidiano
LA STAMPA almeno quindici giorni prima di quello stabilito per
la prima convocazione.
In deroga a quanto stabilito al comma che precede, lavviso
di convocazione dellAssemblea può essere comunicato
ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per lAssemblea
stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:
a) fax con richiesta di avviso di ricezione;
b) e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
c) lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
LAssemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori
almeno una volta allanno, entro centoventi giorni dalla
chiusura dellesercizio sociale oppure entro centottanta
giorni qualora ricorrano le condizioni di cui allarticolo
2364 ultimo comma del Codice Civile.
In deroga a quanto previsto dallarticolo 2377, secondo comma,
del Codice Civile , qualunque socio, indipendentemente dalla misura
della sua partecipazione sociale, è legittimato ad impugnare
le deliberazioni dellAssemblea ordinaria e straordinaria
e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione lesive dei
suoi diritti.
Nellavviso di convocazione potrà essere prevista
una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui
nelladunanza precedente, lassemblea non risulti legalmente
costituita.
Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi
entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per
lassemblea di prima convocazione. Lavviso di convocazione
può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee
successive.
Lassemblea di ulteriore convocazione non può tenersi
il medesimo giorno dellassemblea di precedente convocazione.
Anche in assenza di formale convocazione, lassemblea si
reputa regolarmente costituita quando è rappresentato lintero
capitale sociale e allassemblea partecipa la maggioranza
dei componenti sia dellorgano amministrativo sia del Collegio
Sindacale.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può
opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dellorgano
amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.
I soci che intendano partecipare allAssemblea devono
depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati
almeno cinque giorni prima della data fissata per lAssemblea,
al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare
in Assemblea.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
Ogni azionista può farsi rappresentare nellAssemblea
ai sensi dellarticolo 2372 del Codice Civile.
Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato
almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente
dellAssemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per
tutta la durata dellAssemblea; in caso del venire meno del
quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni
soci, lAssemblea si scioglie, ferma la validità delle
deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.
LAssemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita con lintervento di tanti soci che rappresentino
almeno la metà del capitale sociale.
LAssemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata,
fatta eccezione per il caso delle deliberazioni aventi ad oggetto
la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque
necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.
LAssemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in
ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.
LAssemblea straordinaria in prima convocazione è
regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più
della metà del capitale sociale.
In seconda ed in ogni ulteriore convocazione lAssemblea
straordinaria è validamente costituita con lintervento
di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale
e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in Assemblea.
I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in Assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dellAssemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti allordine del giorno.
LAssemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente
del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta,
nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,
se nominato, dall'Amministratore presente più anziano di
carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata
dagli intervenuti.
LAssemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo
uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre lassistenza
del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio,
che viene scelto dal Presidente.
Spetta al Presidente dellAssemblea constatare la regolare
costituzione della stessa, accertare lidentità e
la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dellAssemblea
ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto
concerne la disciplina dei lavori Assembleari, lordine degli
interventi, le modalità di trattazione dellordine
del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dalleventuale
regolamento Assembleare, ha il potere di proporre le procedure
le quali possono comunque essere modificate con il voto della
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il verbale dellAssemblea deve essere redatto senza ritardo,
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi
di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente
e dal segretario o dal notaio.
Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile
ad un socio è un voto non espresso.
Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari
muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare
nella Assemblea speciale di appartenenza.
Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea
straordinaria, con riferimento al procedimento Assembleare, si
applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli
obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti
del diritto di voto.
LAssemblea speciale:
a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente,
il quale può avere anche la funzione di rappresentante
comune nei confronti della società;
b) approva o rigetta le delibere dellAssemblea generale
che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie
speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari
muniti del diritto di voto;
c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli
interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti
a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti
di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
d) delibera sulle controversie con le Società e sulle relative
transazioni e rinunce;
e) delibera sulle altre materie di interesse comune.
La convocazione dellAssemblea speciale avviene su iniziativa
del suo Presidente, dellorgano amministrativo della Società
o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative
di un ventesimo dei voti esprimibili nellAssemblea stessa.La
procedura della Assemblea speciale è disciplinata dalle
norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla Assemblea
straordinaria della società. La società, ove sia
titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare
alla Assemblea speciale. Gli organi deputati allamministrazione
ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto allAssemblea
speciale.
Le delibere della Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi
degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile . Ai soci spetta
altresì il diritto di agire individualmente, se lAssemblea
speciale non abbia deliberato in merito.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418
del Codice Civile.
La gestione dellimpresa spetta esclusivamente al Consiglio
di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie
per lattuazione delloggetto sociale, sia di ordinaria
che di straordinaria amministrazione.
Nei casi previsti dallarticolo 11, comma quarto del presente
Statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione
da parte dellAssemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità
dellorgano amministrativo per gli atti compiuti.
La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da tre a sette membri e può essere
amministrata anche da non soci.
Spetta allAssemblea ordinaria la determinazione del numero
dei componenti dellorgano amministrativo.
Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile , al Comune di Torino
spetta la nomina diretta di un amministratore per ogni quota di
capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello
stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione
superiore al 50% di tale quota.
Conseguentemente, il Comune di Torino non parteciperà alla
votazione per la nomina dei restanti amministratori.
I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base
di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Torino,
nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero
progressivo pari ai posti da coprire.
Le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino
individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento delle
azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale,
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che
hanno concorso a presentarle.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare
presso la sede della società, con almeno cinque giorni
di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione, copia dei biglietti di ammissione.
Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare
una sola lista.
Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili
ad alcuna lista.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli
azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico
da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione
dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.
Nessuno può essere candidato in più di una lista,
a pena di ineleggibilità.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi
per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri
da eleggere.
I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati
di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti
così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria
decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i
quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che
non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto
il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore,
ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori,
nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato
di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità
di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea
risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice
di voti.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla
loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono
alla data dellAssemblea convocata per lapprovazione
del bilancio relativo allultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili
e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.
Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori
nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina
diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice
Civile.
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati
dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella
successiva Assemblea, gli azionisti diversi dal Comune di Torino:
i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il
Consiglio di cui sono entrati a far parte.
Se nel corso dellesercizio viene a mancare, per qualsiasi
ragione, la maggioranza degli amministratori, decade lintero
Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo Consiglio lAssemblea
è convocata durgenza dagli amministratori rimasti
in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo
compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è
soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.
Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza
di cui allarticolo 2390 del Codice Civile , salvo autorizzazione
dellAssemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva
alla sua nomina, se non vi ha provveduto lassemblea, elegge
tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati
dal Comune di Torino ed eventualmente il Vice Presidente.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente
la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi
ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente
il potere di rappresentanza generale della Società spetta
al Vice Presidente, se eletto.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa
lordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché
vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle
materie iscritte allordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti
disposti dallarticolo 2381 del Codice Civile , proprie attribuzioni
ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente
ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.
Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata
ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi
e nei limiti stabiliti dalle rispettive deleghe.
La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di
Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche
al di fuori dei propri componenti.
Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni
ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,
nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza
gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone
i poteri.
Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze
di cui allarticolo 2381, quarto comma del Codice Civile
, nonché le decisioni sui seguenti atti:
- i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni
per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento
di azioni o di partecipazioni in altre Società o altri
enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant,
nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione,
peraltro, di quelle in favore di Società controllate o
collegate;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di
diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società
in altre società, ogni qualvolta in tali Società
debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.
Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti
e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere
di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare
a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre
al potere di revocare le deleghe.
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione
ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti
di cui allarticolo 22 del presente Statuto, deliberare che
vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone
non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti,
dipendenti, poteri inerenti allamministrazione.
In tal caso lattribuzione del potere di rappresentanza è
regolata dalle norme in tema di procura.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale
o nel luogo indicato nellavviso di convocazione su iniziativa
del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli
amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero
di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione
è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato
a sostituirlo.
La convocazione contenente il luogo, il giorno e lora della
riunione e gli argomenti allordine del giorno viene fatta,
salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione
mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio
degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza
il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche
senza losservanza del termine come sopra stabilito, purché
la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro
ore prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente
costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano
presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno
di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica
e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo
della maggioranza necessaria per le deliberazioni.
Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche
mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso
sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti allordine
del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare
tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere
verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione
si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed
il segretario, ove nominato.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente
della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi
verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova
legale delle deliberazioni ivi contenute.
Lassemblea ordinaria determina limporto complessivo
per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investititi di particolari cariche.
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto
l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei
compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli
amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi
ultimi, il parere del Collegio Sindacale.
Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese
sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi.
Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Al Comune di Torino spetta la nomina di due sindaci effettivi,
di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale,
e di un sindaco supplente.
Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno
nominati dallassemblea secondo le procedure di cui allarticolo
21, quinto comma del presente statuto.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono
essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri,
se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti
fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto
del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari
di ruolo in materie economiche o giuridiche.
Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le
cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la
sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei
sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui
il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.
Il collegio sindacale vigila sullosservanza della legge
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
ed in particolare sulladeguatezza dellassetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul
suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni
su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E
ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale
si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare
ogni documento.
Il collegio sindacale deve riferire allassemblea sui risultati
dellesercizio sociale e sullattività svolta
nelladempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni
e le proposte in ordine al bilancio.
Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per lesercizio
del proprio ufficio, con le modalità stabilite dallAssemblea
contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante
per la carica.
Il controllo contabile sulla Società è esercitato
da una Società di revisione iscritta nel registro istituito
presso il Ministero della Giustizia.
Ai sensi dellarticolo 2409 quater Codice Civile, lassemblea,
sentito il Collegio Sindacale, nomina la Società di revisione
e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dellincarico,
che non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla
data dellassemblea convocata per lapprovazione del
Bilancio relativo al terzo esercizio dellincarico.
Alla Società di revisione si applicano le cause di ineleggibilità
e decadenza di cui allarticolo 2409 quinquies c.c..
La Società incaricata del controllo contabile, anche mediante
scambi di informazione con lorgano di controllo:
- verifica nel corso dellesercizio sociale e con periodicità
almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei
fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio
consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili
e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che
li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio
e, ove redatto, sul bilancio consolidato.
Lattività di controllo contabile è annotata
in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui allarticolo
2409 bis, terzo comma del Codice Civile , il controllo contabile
può essere affidato al Collegio Sindacale.
Lesercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come
segue:
- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa
non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.
Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione
di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto
dallarticolo 2433-bis del Codice Civile.
Devono essere inviati a tutti i soci:
- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo,
unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti
dal Consiglio di Amministrazione, prima dellapprovazione
da parte dellassemblea dei soci;
- il Bilancio Preventivo ed il bilancio Consuntivo approvati dallAssemblea
dei Soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti
di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi
rilevante iniziativa e/o procedura della società.
Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della
Società e lintroduzione o la rimozione di vincoli
alla circolazione delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è
determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio
Sindacale e dellOrgano incaricato del Controllo Contabile
tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società
e delle sue prospettive reddituali, nonché delleventuale
valore di mercato delle azioni.
Quando dal recesso del socio consegue, ai sensi dellarticolo
113 del Testo Unico degli Enti Locali, la revoca da parte del
socio recedente dellattribuzione dello svolgimento del servizio
e della gestione del complesso immobiliare demaniale, dei relativi
cimiteri e dotazioni patrimoniali strumentali, con conseguente
revoca delle concessioni, ai fini della valutazione del valore
di liquidazione delle azioni non si tiene conto delle prospettive
reddituali e delle consistenze patrimoniali che vengono meno per
effetto del predetto recesso.
La Società si scioglie per le cause previste dalla legge
ovvero per deliberazione dellassemblea straordinaria.
In tutti i casi di scioglimento, lorgano amministrativo
deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.
Lassemblea straordinaria, se del caso convocata dallorgano
amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone
il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori,
se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dellorgano
amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza
della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi
la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori,
il compenso.
Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano
le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi
in materia.
Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì