Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 9
2005 05116/008
OGGETTO: STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 56. ACQUISIZIONE AREA CON SOVRASTANTI FABBRICATI DAL GRUPPO BOCCIOFILO BELA ROSIN. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con lAssessore Montabone.
Lassociazione "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" è proprietaria, in forza di atto a rogito notaio Quaglino Rinaudo del 14 settembre 1990 rep. n. 72075/20222, di unarea sita in strada Castello di Mirafiori n. 56 (evidenziata con tratteggio in tinta rossa nella planimetria costituente allegato 1 bis (all. 1 bis - n. ), sulla quale insistono un immobile con annessa tettoia, destinato a sede sociale e ad attività ricreative ed un piccolo fabbricato ad uso deposito (box da cantiere), nonché dieci campi da bocce, due dei quali coperti.
Il complesso, che occupa una superficie di 3.700 mq. circa, è descritto al N.C.T. del Comune di Torino al F. 1482 n. 53, ed è destinato dal vigente piano regolatore a "Servizi", ricadendo interamente nell'area del Parco Urbano e Fluviale P. 29.
LAssociazione, riprendendo una trattativa già avviata allinizio degli anni ottanta, ha recentemente proposto alla Città la cessione dellintero compendio senza corrispettivo in denaro, a condizione che la Civica Amministrazione si impegni a demolire i fabbricati esistenti sullarea e a realizzare - a sua cura e spese - un nuovo fabbricato, destinato a sede sociale e ad attività ricreative, nonché la ristrutturazione dei dieci campi da bocce esistenti e ne attribuisca successivamente luso al "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" a titolo di concessione.
LAssociazione ha tuttavia richiesto che il compendio possa venire concesso in uso alla stessa inizialmente a titolo gratuito, per un periodo che dovrà essere determinato tenendo conto del valore attuale del complesso immobiliare.
Il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari ha stimato il valore attuale del suddetto compendio in Euro 143.642,00 circa, ed il canone di concessione in Euro 9.100,00 annui.
Per determinare la durata del periodo di gratuità della concessione, posteriormente allesecuzione dei lavori sopra descritti, il Civico Ufficio Tecnico si è viceversa avvalso del progetto di massima (all. 2 - n. ) che il "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" ha presentato alla Città. Sulla scorta di tale progetto che è stato quantificato, da computo metrico di massima presentato dalla progettista individuata dal Consiglio Direttivo della bocciofila, arch. Monica Rampanti, pari ad Euro 365.000,00, è stato possibile quantificare in Euro 21.000,00 annui il canone di concessione annuale ed in anni 6 e mesi 10 il relativo periodo di gratuità.
Resta inteso che qualora la ricostruzione del complesso immobiliare e la risistemazione dei campi da bocce avvengano in modo difforme rispetto al progetto di massima che il "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" ha presentato alla Città, nellipotesi in cui tale difformità influenzi il valore del canone annuale di concessione, il periodo di gratuità della stessa dovrà essere incrementato ovvero diminuito in misura corrispondente. A tal riguardo si precisa che le opere realizzate in difformità al progetto di massima presentato non potranno superare in eccesso ed in difetto il 20% del valore delle stesse come sopra indicato.
Inoltre, nellipotesi in cui il "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" intendesse procedere al rinnovo della concessione al termine del periodo di gratuità, potrà addivenirvi sulla base della corresponsione di un canone annuo di concessione non inferiore ad Euro 21.000,00 rivalutato in ragione dellincremento dellindice ISTAT dei prezzi al consumo verificatosi a decorrere dalla data del collaudo dellimpianto.
Anche in tale ultimo caso, qualora la riedificazione del complesso immobiliare e la ristrutturazione dei campi da bocce avvengano in difformità rispetto al progetto di massima presentato dal "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" si provvederà a tener conto delle eventuali variazioni del canone annuale di concessione, che dovrà essere incrementato ovvero diminuito in misura corrispondente ed indi aggiornato in relazione alla variazione dellindice ISTAT dei prezzi al consumo, come sopra descritto.
La suddetta proposta del "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" ha riscontrato il favore della Circoscrizione X, che ha sottolineato come lacquisizione del compendio sportivo permetterebbe di consolidare le iniziative a favore del tempo libero e dello sport praticato dagli anziani nellambito del quartiere Mirafiori Sud, evidenziando altresì lalta valenza sociale dellimpianto.
La Direzione Sport e Tempo Libero ha espresso parere favorevole, proprio sul presupposto che il passaggio di proprietà in favore della Città e la successiva ricostruzione ed ampliamento del fabbricato destinato ad attività ricreative ed a sede sociale consentiranno dincrementare anche la funzione di punto dincontro e svago per gli abitanti della zona, in conseguenza dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta.
Le operazioni necessarie per l'eventuale adeguamento alla normativa edilizia vigente, ivi comprese quelle amministrative e catastali, nonché le ulteriori incombenze che si rendessero necessarie per la corretta trascrizione dell'atto presso i pubblici registri immobiliari, saranno effettuate a cura e spese dell'Associazione cedente prima della stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà.
Tenuto conto di quanto sopra, occorre pertanto provvedere allacquisizione nel patrimonio della Città del complesso immobiliare dallAssociazione "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin", dando atto che con successiva deliberazione consiliare si procederà ad approvare la concessione duso del compendio in favore della stessa, sulla base dello schema di concessione che la Circoscrizione X - Mirafiori Sud dovrà adottare, secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare lacquisizione dellarea di cui in premessa, di proprietà dellAssociazione "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin", sita in strada Castello di Mirafiori n. 56, alle seguenti condizioni:
a) lAssociazione "Gruppo Bocciofilo
Bela Rosin", con sede strada Castello di Mirafiori n. 56
- Torino, codice fiscale n. 80101200014, trasferisce in proprietà
alla Città, senza corrispettivo in denaro, l'area della
superficie complessiva di mq. 3.700 circa, sita in strada Castello
di Mirafiori n. 56 ed indicata con tratteggio in tinta rossa
nell'allegata planimetria (allegato 1 bis), sulla quale insistono,
tra laltro, un fabbricato ad un piano f.t., adibito a sede
sociale e ad attività ricreative, con annessa tettoia,
un piccolo fabbricato ad uso deposito, nonché dieci campi
da bocce, due dei quali coperti;
b) l'area è descritta al N.C.T. al Fg.
1482 n. 53; le operazioni di frazionamento, nonché quelle
di accatastamento o di variazione catastale relativamente ai
fabbricati insistenti sull'area oggetto di acquisto saranno effettuate
a cura e spese dell'Associazione cedente prima della stipulazione
dell'atto di trasferimento della proprietà; entro lo stesso
termine l'Associazione dovrà farsi altresì carico,
provvedendovi a proprie cure e spese, degli adempimenti necessari
ad assicurare l'eventuale adeguamento del compendio immobiliare
alla normativa edilizia vigente, nonché delle ulteriori
incombenze che si rendessero necessarie per la corretta trascrizione
dell'atto presso i pubblici registri immobiliari;
c) larea viene ceduta nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova, libera comunque da pesi, vincoli,
ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, arretrati
dimposta, rapporti locativi, garantendone la proprietà
ogni evizione a norma di legge;
d) a fronte di tale acquisizione, la Civica
Amministrazione si impegna a demolire i fabbricati esistenti
sullarea e a realizzare - a sua cura e spese - un nuovo
immobile, destinato a sede sociale e ad attività ricreative,
nonché la ristrutturazione dei dieci campi da bocce, attribuendone
luso allAssociazione medesima secondo lo schema di
concessione che verrà predisposto dalla Circoscrizione
X - Mirafiori Sud e presentato per la necessaria approvazione
al Consiglio Comunale, successivamente al collaudo dellimpianto,
che dovrà conformarsi alle prescrizioni di cui al successivo
punto e);
e) la concessione per luso dellimpianto
successivamente alla realizzazione degli interventi di demolizione,
ricostruzione e collaudo del complesso sportivo viene regolamentata
secondo le seguenti modalità:
- il periodo di gratuità della concessione
avrà durata di anni 6 e mesi 10, e decorrerà dalla
consegna formale del compendio allAssociazione (risultante
da apposito verbale) previa avvenuta esecutività della
deliberazione consiliare di concessione dell'impianto in oggetto
all'associazione "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin". Resta
inteso che qualora la ricostruzione del complesso immobiliare
e la risistemazione dei campi da bocce avvengano in modo difforme
rispetto al progetto di massima che il "Gruppo Bocciofilo
Bela Rosin" ha presentato alla Città, nellipotesi
in cui tale difformità influenzi il valore del canone
annuale di concessione, il periodo di gratuità della stessa
dovrà essere incrementato ovvero diminuito in misura corrispondente.
A garanzia degli obblighi contrattuali il concessionario dovrà
costituire una cauzione pari ad Euro 1.435,00, importo corrispondente
al 10% del canone di concessione annuale stimato, abbattuto del
90% in ragione del contenuto sociale dellattività
esercitata dalla suddetta Associazione, moltiplicato per il periodo
di durata della concessione stessa. Tale somma verrà restituita
al termine della fase di gratuità della concessione. Viceversa,
in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte da parte
del concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città,
essa verrà incamerata;
- al termine del suddetto periodo di gratuità,
lAssociazione potrà richiedere il rinnovo della
concessione per un ulteriore periodo di cinque anni, sulla base
della corresponsione di un canone annuo di concessione non inferiore
ad Euro 21.000,00 rivalutato in ragione dellincremento
dellindice ISTAT dei prezzi al consumo verificatosi a decorrere
dalla data di consegna dell'impianto. Il suddetto canone potrà
essere abbattuto sino al 90%, in ragione del contenuto e dellestensione
"sociale" della proposta di convenzione, della tipologia
dellimpianto e della sua collocazione territoriale (eccettuata
anche in tale ipotesi la già citata necessità di
rideterminazione per effetto di disposizioni normative sopravvenute
ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti,
di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni
di impianti sportivi). Limporto del canone di concessione
dovrà essere rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti
dellindice ISTAT dei prezzi al consumo e potrà essere
oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero
di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti
amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti
sportivi. In caso di mancata accettazione del nuovo canone da
parte del concessionario la Città potrà avvalersi
della facoltà di recesso anticipato ai sensi dellart.
1373 c.c.. A garanzia degli obblighi contrattuali il concessionario
sarà tenuto a costituire una cauzione pari al 10% del
canone di concessione annuale che verrà in allora stimato,
moltiplicato per i 5 anni di durata della concessione. Analogamente,
anche tale somma verrà restituita al termine della concessione.
Viceversa, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte
da parte del concessionario e fatti salvi i maggiori diritti
della Città, essa verrà incamerata;
- la gestione ordinaria dell'impianto assegnato
in concessione, sia per il primo periodo (6 anni e 10 mesi),
sia per il periodo di successivo rinnovo (5 anni), sarà
normata tra le parti sulla base di quanto previsto dal Regolamento
per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti
sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1°
novembre 2004, con particolare riferimento agli articoli da 7
a 27;
- al termine del periodo di rinnovo le modalità
di gestione dell'impianto saranno integralmente disciplinate
dalle disposizioni del Regolamento per la gestione sociale in
regime di convenzione degli impianti sportivi comunali di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004
(mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 (ivi
compresi gli articoli da 1a 6), sue modifiche e integrazioni;
di conseguenza la Città procederà alla scelta del
concessionario con le modalità che saranno ivi stabilite
e vigenti in tale data;
2) di disporre che le spese inerenti latto dacquisto del compendio ed i successivi contratti di concessione siano a carico della Città acquirente e vengano sostenute dal Settore competente;
3) di demandare agli Organi competenti lassunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari sotto il profilo fiscale e contabile;
4) di autorizzare il legale rappresentante
della Città, nonché lufficiale rogante, ad
apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte
quelle modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie
e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme
di legge e comunque dirette ad una migliore redazione dellatto.