Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 9
2005 05116/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

6 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 28 giugno 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 56. ACQUISIZIONE AREA CON SOVRASTANTI FABBRICATI DAL GRUPPO BOCCIOFILO BELA ROSIN. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Peveraro,

di concerto con l’Assessore Montabone.

   L’associazione "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" è proprietaria, in forza di atto a rogito notaio Quaglino Rinaudo del 14 settembre 1990 rep. n. 72075/20222, di un’area sita in strada Castello di Mirafiori n. 56 (evidenziata con tratteggio in tinta rossa nella planimetria costituente allegato 1 bis (all. 1 bis - n.                     ), sulla quale insistono un immobile con annessa tettoia, destinato a sede sociale e ad attività ricreative ed un piccolo fabbricato ad uso deposito (box da cantiere), nonché dieci campi da bocce, due dei quali coperti.

   Il complesso, che occupa una superficie di 3.700 mq. circa, è descritto al N.C.T. del Comune di Torino al F. 1482 n. 53, ed è destinato dal vigente piano regolatore a "Servizi", ricadendo interamente nell'area del Parco Urbano e Fluviale P. 29.

   L’Associazione, riprendendo una trattativa già avviata all’inizio degli anni ottanta, ha recentemente proposto alla Città la cessione dell’intero compendio senza corrispettivo in denaro, a condizione che la Civica Amministrazione si impegni a demolire i fabbricati esistenti sull’area e a realizzare - a sua cura e spese - un nuovo fabbricato, destinato a sede sociale e ad attività ricreative, nonché la ristrutturazione dei dieci campi da bocce esistenti e ne attribuisca successivamente l’uso al "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" a titolo di concessione.

   L’Associazione ha tuttavia richiesto che il compendio possa venire concesso in uso alla stessa inizialmente a titolo gratuito, per un periodo che dovrà essere determinato tenendo conto del valore attuale del complesso immobiliare.

   Il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari ha stimato il valore attuale del suddetto compendio in Euro 143.642,00 circa, ed il canone di concessione in Euro 9.100,00 annui.

   Per determinare la durata del periodo di gratuità della concessione, posteriormente all’esecuzione dei lavori sopra descritti, il Civico Ufficio Tecnico si è viceversa avvalso del progetto di massima (all. 2 - n.               ) che il "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" ha presentato alla Città. Sulla scorta di tale progetto che è stato quantificato, da computo metrico di massima presentato dalla progettista individuata dal Consiglio Direttivo della bocciofila, arch. Monica Rampanti, pari ad Euro 365.000,00, è stato possibile quantificare in Euro 21.000,00 annui il canone di concessione annuale ed in anni 6 e mesi 10 il relativo periodo di gratuità.

   Resta inteso che qualora la ricostruzione del complesso immobiliare e la risistemazione dei campi da bocce avvengano in modo difforme rispetto al progetto di massima che il "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" ha presentato alla Città, nell’ipotesi in cui tale difformità influenzi il valore del canone annuale di concessione, il periodo di gratuità della stessa dovrà essere incrementato ovvero diminuito in misura corrispondente. A tal riguardo si precisa che le opere realizzate in difformità al progetto di massima presentato non potranno superare in eccesso ed in difetto il 20% del valore delle stesse come sopra indicato.

   Inoltre, nell’ipotesi in cui il "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" intendesse procedere al rinnovo della concessione al termine del periodo di gratuità, potrà addivenirvi sulla base della corresponsione di un canone annuo di concessione non inferiore ad Euro 21.000,00 rivalutato in ragione dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatosi a decorrere dalla data del collaudo dell’impianto.

   Anche in tale ultimo caso, qualora la riedificazione del complesso immobiliare e la ristrutturazione dei campi da bocce avvengano in difformità rispetto al progetto di massima presentato dal "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" si provvederà a tener conto delle eventuali variazioni del canone annuale di concessione, che dovrà essere incrementato ovvero diminuito in misura corrispondente ed indi aggiornato in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, come sopra descritto.

   La suddetta proposta del "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin" ha riscontrato il favore della Circoscrizione X, che ha sottolineato come l’acquisizione del compendio sportivo permetterebbe di consolidare le iniziative a favore del tempo libero e dello sport praticato dagli anziani nell’ambito del quartiere Mirafiori Sud, evidenziando altresì l’alta valenza sociale dell’impianto.

   La Direzione Sport e Tempo Libero ha espresso parere favorevole, proprio sul presupposto che il passaggio di proprietà in favore della Città e la successiva ricostruzione ed ampliamento del fabbricato destinato ad attività ricreative ed a sede sociale consentiranno d’incrementare anche la funzione di punto d’incontro e svago per gli abitanti della zona, in conseguenza dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta.

   Le operazioni necessarie per l'eventuale adeguamento alla normativa edilizia vigente, ivi comprese quelle amministrative e catastali, nonché le ulteriori incombenze che si rendessero necessarie per la corretta trascrizione dell'atto presso i pubblici registri immobiliari, saranno effettuate a cura e spese dell'Associazione cedente prima della stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà.

   Tenuto conto di quanto sopra, occorre pertanto provvedere all’acquisizione nel patrimonio della Città del complesso immobiliare dall’Associazione "Gruppo Bocciofilo Bela Rosin", dando atto che con successiva deliberazione consiliare si procederà ad approvare la concessione d’uso del compendio in favore della stessa, sulla base dello schema di concessione che la Circoscrizione X - Mirafiori Sud dovrà adottare, secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo del presente provvedimento.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa: