Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 170
2005 05077/010

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 NOVEMBRE 2005
(proposta dalla G.C. 28 giugno 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 OTTOBRE 2004 (MECC. 2004 03053/010) ESECUTIVA DAL 1° NOVEMBRE 2004. MODIFICA.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, è stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali.
   L'articolo 3 del suddetto Regolamento, non prevede, relativamente alla Commissione per gli impianti sportivi circoscrizionali, la presenza del Direttore Sport e Tempo Libero.
   Tenuto conto che è prevedibile, in alcuni casi, l'opportunità, concordata con le Circoscrizioni, della partecipazione della suindicata figura professionale, si ritiene necessario integrare la composizione della Commissione suddetta.
   Il citato provvedimento definisce, tra l'altro, all'art.13 per le diverse tipologie d'impianto i criteri di ripartizione, tra la Città e il soggetto convenzionato, degli oneri relativi alle utenze.
   In particolare, il provvedimento prevede per le bocciofile, gli impianti calcio, le piscine, le palestre e i campi tennis, che sia posto a carico del concessionario il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, oltre a tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni, il restante 80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, relativamente alle parti sportive, è posto a carico della Città.
   Per quanto concerne i bocciodromi, spetta invece al soggetto convenzionato il 50% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, oltre a tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni.
   In fase di applicazione del nuovo regolamento sono stati presi contatti con le realtà associative che gestiscono, in qualità di concessionari, gli impianti sportivi comunali e sono state effettuate verifiche sulle utenze e sui relativi oneri.
   Alla luce delle risultanze delle citate verifiche sulle diverse tipologie d'impianto, sono stati riscontrati ingenti oneri di gestione dei bocciodromi, in particolare per quanto riguarda l'utenza elettrica ed il riscaldamento.
   Si rileva in effetti l'impossibilità per il soggetto convenzionato, che opera senza perseguire finalità di lucro, di sostenere tali oneri di gestione non trascurabili.
   Si rende pertanto necessario uniformare per tutti gli impianti sportivi, compresi i bocciodromi, la suddivisione del carico delle utenze tra la Città ed i soggetti convenzionati prevedendo, anche per i bocciodromi, a carico della Città l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, relativamente alle parti sportive.
   Inoltre, l'articolo 24 del citato Regolamento, relativo alle "Assicurazioni", al punto 3 lettera a), prevede che il concessionario sottoscriva un'adeguata polizza "contro rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile."
   Da verifiche effettuate con la Divisione Patrimonio, è emerso che per molti impianti sportivi esiste già una copertura assicurativa globale fabbricati.
   Pertanto, nel caso in cui l'impianto sportivo assegnato in gestione sia già assicurato da detta "assicurazione globale fabbricati" della Città, si ritiene sufficiente che il concessionario stipuli una polizza "rischio locativo".
   E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata concessa una proroga fino a tutto il 30 settembre 2005.
   Hanno espresso parere, entro il termine previsto, le Circoscrizioni 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 (all. 1-7 - nn.                                        ).
   Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2, 4 e 8.
   Le Circoscrizioni 1, 3, 5, 6, 7 e 10 hanno espresso parere favorevole.
   La Circoscrizione 9 ha espresso parere negativo relativamente ai punti:
1) lettera a)
   Esprime parere negativo in quanto ritiene che la Commissione composta da un numero di membri pari potrebbe comportare difficoltà nelle gare per l'affidamento degli impianti sportivi; infatti il Regolamento per la disciplina dei Contratti, come anche previsto nel campo dei LL.PP., per evitare tali problemi, prevede come ipotesi generale una composizione delle Commissioni con numero dispari di componenti. Inoltre il mantenimento di un numero di componenti della Circoscrizione superiore ai componenti della Divisione Sport sembrerebbe maggiormente rispettoso del decentramento e dell'autonomia circoscrizionale.
   Si ritiene di non accettare in quanto la presenza del sesto membro in Commissione era stata richiesta, informalmente, da altre Circoscrizioni ed, inoltre, è prevista nei casi di opportunità, concordati con la Circoscrizione;
1) lettera b)
   Esprime parere negativo in quanto questa scelta, pur se condivisa dalla Circoscrizione, aggraverebbe la discriminazione già pesantemente esistente tra le Associazioni che hanno avuto concessioni di impianti sportivi in data precedente all'approvazione del Regolamento e quelle che le hanno avute dopo, per quanto riguarda la ripartizione delle utenze.
   Si ritiene di non accettare in quanto l'equiparazione del trattamento tra i diversi soggetti convenzionati sul territorio cittadino si otterrà man mano che le concessioni saranno rinnovate.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche al Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004:
   a)   integrare, per i motivi di opportunità citati in narrativa e che si intendono integralmente richiamati, a sei membri la composizione della Commissione per gli impianti sportivi circoscrizionali, inserendo il Direttore dello Sport e Tempo Libero;
   b)   sostituire all'art.13 - "Utenze e tassa raccolta rifiuti", alla tipologia Bocciodromi, le seguenti percentuali di suddivisione delle utenze:
"A carico del soggetto convenzionato:
-   il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
-   tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
-   l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, relativamente alle parti sportive".
   c)   aggiungere all'articolo 24 - Assicurazioni - al punto 3, lettera a) il seguente capoverso: "Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
2)   di dare atto che il Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, resta salvo in ogni altra sua parte;
3)   di dare altresì atto che le modifiche di cui alla lettera a) e b) di cui al presente provvedimento, entreranno in vigore dall'approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale, mentre relativamente alla lettera c), per non gravare sui concessionari con una polizza eccessivamente onerosa rispetto alla reale necessità, le prescrizioni suddette potranno essere applicate anche relativamente alle concessioni precedentemente approvate;
4)   di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto ai Consigli Circoscrizionali per l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento;
5)   di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.