Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

  n. ord. 133
2005 04720/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 SETTEMBRE 2005

(proposta dalla G.C. 14 giugno 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 123 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 7, DELLA L.U.R. - STADIO DELLE ALPI IMMOBILI UBICATI NEL COMPRENSORIO DELLA CASCINA CONTINASSA - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l’Assessore Peveraro.

Il presente provvedimento riguarda la Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. vigente denominata "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi", ubicata nella zona nord ovest della Città, compresa nella Circoscrizione Amministrativa n. 5 Borgo Vittoria - Madonna di Campagna - Lucento - Vallette. Detto ambito è stato individuato con la variante n. 56 al P.R.G., approvata dal Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2002 con deliberazione (mecc. 2002 08520/009).
La predetta variante ha modificato la destinazione d'uso di una porzione del più vasto comprensorio della "Continassa" da area a Servizi Pubblici "S - area per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" (art. 19, comma 15, NUEA) a Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi", disciplinata dagli artt. 7 - 15 e dalla relativa scheda normativa delle NUEA di P.R.G..
La trasformazione urbanistica dell'ambito in oggetto consente la realizzazione di un mix funzionale caratterizzato dalla presenza di impianti sportivi e attività varie, in un quadro di destinazioni d'uso non più solamente promosse da soggetti pubblici ma aperte all'intervento di operatori privati. Infatti l'evoluzione del concetto di "stadio", riscontrabile in analoghi e recenti progetti, ha messo in evidenza la necessità di dotare gli impianti di attività di complemento, commerciali e di servizio, in grado di migliorare le condizioni di sostenibilità economica e gestionale delle nuove strutture.
Questa impostazione era peraltro già presente nella variante n. 31 (di adeguamento ai criteri commerciali) ove è stata riconosciuta un localizzazione L2 in corrispondenza dello Stadio delle Alpi.
Come è noto l'area corrispondente al nuovo ambito di P.R.G. "4.23 Stadio delle Alpi" è stata ceduta dalla Città in diritto di superficie con concessione di 99 anni alla società sportiva F.C. Juventus S.p.A. (atto Notaio Nardello del 15 luglio 2003 repertorio n. 47936/15664) che si farà carico di rilevanti investimenti per la ristrutturazione e per la gestione dell'impianto, liberando l'Amministrazione di un onere e di un impegno che appariva, alla luce delle evoluzioni che hanno investito il settore, del tutto incongruo e ingiustificato.
In attuazione della variante n. 56 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 2004 (mecc. 2004 03341/009) il Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'Ambito "4.23 Stadio delle Alpi" proposto dalla società sportiva F.C. Juventus S.p.A., peraltro non ancora perfezionatosi con la stipula della convenzione attuativa, per le motivazioni che seguono e che supportano il presente provvedimento.
La Società infatti ha condotto una ampia indagine di mercato interloquendo con i più qualificati operatori nazionali ed internazionali del settore. Ne è emerso che vi è un interesse ad intervenire nel quadro delle possibilità offerte dalla localizzazione di tipo L2 riconosciuta con la citata deliberazione del Consiglio Comunale a condizione che nel "nuovo insediamento annesso all’impianto sportivo" accanto alle già riconosciute superfici di vendita, confermate in mq. 17.000, sia possibile realizzare una idonea SLP di supporto, fisicamente integrata all’attività di vendita.
Al contempo è emerso che nella porzione degli spazi dello Stadio affacciati verso l’ingresso principale possono essere utilmente collocate altre attività complementari non direttamente commerciali (quali museo, multisala cinematografica, palestre attrezzate, ristorazione ed esercizi pubblici) che quindi consentono una riduzione significativa della superficie di vendita ivi prevista.
In sintesi, la modifica proposta prevede, per le destinazioni commerciali, un incremento nella parte esterna di 10.000 mq. di SLP (a parità di superficie di vendita) ed una corrispondente riduzione di SLP nella parte interna che si riduce a 7.000 mq. (con una superficie di vendita di 4.000 mq.); per la destinazione a multisala cinematografica viceversa si prevede l’esclusione della possibilità di realizzazione all’esterno e la corrispondente possibilità di realizzare la stessa superficie all’interno dell’impianto.
Complessivamente, pertanto, viene ridotta la superficie di vendita da 27.000 mq. a 21.000 mq. mentre con il presente provvedimento non sono in alcun modo modificate le tipologie commerciali, già riconosciute con le varianti 31 e 56 al P.R.G. vigente, che rinviano alle compatibilità tipologiche commerciali, di cui all'art. 16, allegato c) delle NUEA.

RIEPILOGO RIDISTRIBUZIONE QUANTITA'


                                                   VARIANTE n. 56                                       PROPOSTA PRESENTE
                                                                         (mq.)                                                PROVVEDIMENTO (mq.)



IMPIANTO SPORTIVO (INTERNO)
ASPI COMMERCIALE                           17.000 (sup. vend. 10.000)                           7.000 (sup. vend. 4.000)
EVENTUALE MULTISALA                                                    5.000


NUOVO INSEDIAMENTO
ANNESSO ALL'IMP. SPORTIVO
ASPI COMMERCIALE                           20.000 (sup. vend. 17.000)                        30.000 (sup. vend. 17.000)
MULTISALA                                             5.000_________________________________________________
TOTALE                                                  42.000 (sup. vend. 27.000)                         42.000 (sup. vend. 21.000)


Considerato che il dimensionamento per l’ambito è espresso, nella scheda normativa 4.23 di P.R.G., in mq. di SLP e che gli atti relativi e conseguenti già intervenuti sono riferiti a dette quantità, si è ritenuto opportuno mantenere nella scheda della presente variante il dimensionamento espresso in termini di SLP, anche a fini comparativi con gli atti pregressi.
Poiché, però, nel frattempo è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Edilizio, che in sostituzione della SLP ha introdotto la "Superficie utile lorda della costruzione" (in particolare con l’esclusione dal relativo computo dei vani scale e ascensori per tutti i tipi di insediamento), si è esplicito in scheda, con una nota, uno specifico riferimento alla SUL corrispondente (SUL = SLP sviluppata al netto delle superfici impegnate dai connettivi verticali: vani scale e ascensori).
La riarticolazione delle quantità richiede dal punto di vista dell’inserimento architettonico ed ambientale, il mantenimento di un corretto legame tra il manufatto stadio e i volumi di progetto del nuovo insediamento commerciale.
Poiché inoltre la modifica agli scenari delineati comporta anche uno slittamento dei tempi previsti per l'attuazione di tutti gli interventi, al fine di rendere possibile l’avvio immediato delle opere di adattamento dello Stadio, si consente l’anticipazione degli interventi sull'impianto sportivo, definiti dalla scheda normativa di ristrutturazione edilizia, la cui cantierizzazione in sicurezza necessita di essere avviata in un periodo che escluda l’attività calcistica.
Tutto quanto sopra illustrato richiede l'adeguamento della scheda normativa dell'Ambito 4.23, facendo ricorso ai disposti dell'art. 17, comma 7, della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i..
La variante prevede, pertanto, integrazioni e modifiche della scheda normativa di P.R.G. che disciplina l'ambito "4.23 Stadio delle Alpi" ed in particolare:
- la possibilità di realizzare l'intervento di ristrutturazione edilizia relativo all'impianto sportivo in conformità alle previsioni di assetto urbanistico complessive;
- lo spostamento di quote destinate ad ASPI commerciale dall'interno dell'impianto sportivo al nuovo insediamento annesso;
- lo spostamento all'interno dell'impianto sportivo della possibilità di realizzazione della multisala cinematografica;
- la riduzione della superficie di vendita netta complessiva (da 27.000 mq. a 21.000 mq.), con conferma del limite di mq. 17.000 per quanto riguarda le nuove volumetrie esterne allo Stadio.
L’approvazione della nuova variante comporta la parziale rinegoziazione del testo contrattuale a suo tempo stipulato con la Juventus F.C. S.p.A. coerentemente con la vigente destinazione urbanistica tanto sotto il profilo economico quanto con riferimento alle modalità attuative dell’intervento.
Per quanto attiene il primo aspetto il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari ha provveduto a valutare il differenziale dei valori indotto dalla adottanda variante sottoponendo la propria stima a validazione dell’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Torino, ex U.T.E. al fine di assicurare la coerenza valutativa complessiva.
L’Agenzia del Territorio, riprendendo la metodologia a suo tempo adottata in data 10 giugno 2005, ha sostanzialmente confermato la congruità della stima effettuata dal Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari che conduce ad una differenza positiva per l’Amministrazione di Euro 120.000,00 in C.T..
Resta inteso che il raggiungimento di un accordo contrattuale fra le parti costituisce presupposto indispensabile per la definitiva adozione della variante al P.R.G.C. che qui si prospetta.
Quanto alle eventuali modifiche contrattuali necessarie in ragione anche della tempistica della realizzazione dell’intervento, si procederà con separato provvedimento.
La variante dal momento che mantiene inalterate le quantità complessive di SLP prevista non comporta alcuna modifica al dimensionamento relativo alle aree per servizi pubblici.
La variante ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Risulta altresì coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dagli uffici competenti ed avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 6 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio - Prot. n. 8556/05 dell'11 maggio 2005 che si allega.
Gli elaborati della variante sono i seguenti:
a) Relazione illustrativa;
b) Scheda normativa delle N.U.E.A. di P.R.G. relativa all'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi - STATO ATTUALE (Testo coordinato con le modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2002 con deliberazione mecc. 2002 08520/009);
c) Scheda normativa delle N.U.E.A di P.R.G. relativa all'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi con evidenziazione delle modifiche apportate - Elaborato a titolo illustrativo;
d) Scheda normativa delle N.U.E.A. di P.R.G. relativa all'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi - VARIANTE;
e) Parere di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica del Settore Ambiente e Territorio - Prot. n. 8556 dell'11 maggio 2005.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà all'aggiornamento delle N.U.E.A. di P.R.G. relativamente alla scheda normativa dell'Ambito "4.23 Stadio delle Alpi" in conformità alle variazioni precedentemente descritte.
La Circoscrizione n. 5, cui la proposta di variazione urbanistica corredata dei relativi elaborati è stata inviata in data 22 giugno 2005, nella seduta dell’11 luglio 2005, con deliberazione consiliare n. 93/05 (mecc. 2005 05592/088), ha espresso parere favorevole condizionato al soddisfacimento di alcune richieste che qui di seguito si riassumono (all. 2 - n.               ).
La Circoscrizione sottolinea, innanzitutto, l’esigenza che l’area della Continassa possa costituire un polo di interesse cittadino dedicato al tempo libero con una forte integrazione tra diverse funzioni, non solo commerciali.
La Circoscrizione ripropone, inoltre, le osservazioni già presentate in sede di approvazione del P.E.C. relativo all’Ambito 4.23 Stadio delle Alpi, come sotto elencate: apertura del Trincerone della Metropolitana leggera all’altezza del corso Molise, realizzazione della bretella di collegamento con corso Marche e via delle Primule, ricalcolo della quota parcheggi dell’area, potenziamento della linea Torino-Ceres, dotazione di servizi igienici nell’aree a parcheggio.
La Circoscrizione, infine, chiede altresì, uno spazio all’interno dell’area Stadio destinato alle attività giovanili, nonché la realizzazione di due campi di calcio aperti all’uso pubblico come previsto nella Convenzione stipulata fra la Città e la Società Juventus.
A tali richieste si controdeduce quanto segue.
Innanzitutto, si sottolinea che i contenuti generali del P.R.G., con le modifiche già introdotte con la Variante 56 e con quelle proposte con il presente provvedimento, precostituiscono le condizioni per consentire la realizzazione del polo polifunzionale per le attività del tempo libero auspicato, con la previsione di nuove attività di Servizio alle Persone e Imprese (mix A.S.P.I.) e con le attività complementari previste all’interno dello Stadio.
In riferimento alle richieste già espresse nella deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 28 maggio 2004 si osserva che con la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2004 (mecc. 2004 03341/009) di approvazione del P.E.C. la Città ha accolto le suddette richieste e per ciascuna ha fornito in modo puntuale le indicazioni pratiche di seguito riassunte:
- per l’apertura del trincerone è in corso la predisposizione del progetto funzionale della rotonda veicolare, che consentirà la ricucitura delle due parti del quartiere delle Vallette, attualmente diviso, ed un miglioramento della viabilità esistente;
- per i collegamenti con il corso Marche si studieranno, in fase esecutiva e di pianificazione delle priorità viabilistiche, opportune soluzioni con le proposte avanzate;
- per quanto concerne la linea Torino-Ceres, è questione all’esame dell’Amministrazione, nell’ambito degli approfondimenti in corso per la delineazione delle prospettive di medio lungo termine a scala metropolitana;
- per i parcheggi, fermo restando le aree a servizio pubblico già individuate dalla scheda normativa della variante, in sede attuativa dovranno essere garantite le dotazioni di posti auto funzionali alle previste strutture commerciali;
- per i servizi igienici la questione verrà affrontata in sede di progettazione preliminare dei previsti spazi pubblici.
Per quanto riguarda, invece, lo spazio dedicato ai giovani si evidenzia che non vi sono ragioni ostative in quanto è ricompreso fra il mix di funzioni relative all’A.S.P.I.
Infine, per quanto riguarda i campi di calcio richiesti si darà corso agli impegni precedentemente assunti, anche in funzione della parziale rinegoziazione degli accordi convenzionali già stipulati.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995 n. 3-45091;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa:

1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i. la variante parziale n. 123 al vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino, concernente le modifiche descritte in narrativa e più in dettaglio nell’allegato (all. 1 - n. ) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare l'adeguamento del contratto stipulato tra la Città di Torino e la Juventus F.C. S.p.A. nei termini indicati in narrativa;
3) di approvare, nelle more dell’approvazione definitiva della presente variante, l’avvio degli interventi di ristrutturazione edilizia dell’impianto, quali già definiti con il PEC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 2004 (mecc. 2004 03341/009) e conformi anche al presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


VARIANTE N. 123 AL P.R.G.
Ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R.
(Zona Urbana di Trasformazione - AMBITO 4.23 STADIO DELLE ALPI)

Allegato a)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

II presente provvedimento riguarda la Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. vigente denominata "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi", ubicata nella zona nord ovest della città, compresa nella Circoscrizione Amministrativa n. 5 - Vallette - Madonna di Campagna - Borgata Vittoria. Detto ambito è stato istituito dalla variante n. 56 al PRG, approvata dal Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2002 con delibera n. mecc. 2002 08520/009.
La predetta variante ha modificato la destinazione d'uso di una porzione del più vasto comprensorio della "Continassa" da area a Servizi Pubblici "S - area per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" (art. 19, comma 15, NUEA) a Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi", disciplinata dagli articoli 7 - 15 e dalla relativa scheda normativa delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.
La trasformazione urbanistica dell'ambito in oggetto consente la realizzazione di un mix funzionale caratterizzato dalla presenza di impianti sportivi e attività varie, in un quadro di destinazioni d'uso non più solamente promosse da soggetti pubblici ma aperte all'intervento di operatori privati. Infatti l'evoluzione del concetto di "stadio", riscontrabile in analoghi e recenti progetti, ha messo in evidenza la necessità di dotare gli impianti di attività di complemento, commerciali e di servizio, in grado di migliorare le condizioni di fattibilità e gestione delle nuove strutture. Questa impostazione era peraltro già presente nella variante 31 (di adeguamento ai criteri commerciali) ove è stata riconosciuta una localizzazione L2 in corrispondenza dello Stadio delle Alpi.
Come noto l'area corrispondente al nuovo ambito di PRG "4.23 Stadio delle Alpi" è stata ceduta dalla Città in diritto di superficie con concessione di 99 anni alla società sportiva F.C. Juventus S.p.A. (atto Notaio Nardello del 15 luglio 2003 repertorio n. 47936/15664) che si farà carico di rilevanti investimenti per la ristrutturazione e per la gestione dell'impianto, liberando l'amministrazione di un onere e di un impegno che appariva, alla luce delle evoluzioni che hanno investito il settore, del tutto incongruo e ingiustificato.
In attuazione della variante n. 56 è stato nel frattempo approvato (deliberazione - mecc. 2004 03341/009 del 28 giugno 2004) il Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'ambito 4.23 proposto dalla Soc. Juventus, peraltro non ancora perfezionatosi con la stipula della convenzione attuativa, per le motivazioni che seguono e che supportano il presente provvedimento.
La Società infatti ha condotto una ampia indagine di mercato interloquendo con i più qualificati operatori nazionali ed internazionali del settore. Ne è emerso che vi è un interesse ad intervenire nel quadro delle possibilità offerte dalla localizzazione di tipo L2 riconosciuta con la citata deliberazione del Consiglio Comunale a condizione che nel "nuovo insediamento annesso all'impianto sportivo" accanto alle già riconosciute superfici di vendita, confermate in mq. 17.000, sia possibile realizzare una idonea SLP di supporto fisicamente integrata all'attività di vendita.
Al contempo è emersa che nella porzione degli spazi dello Stadio affacciati verso l'ingresso principale possono essere utilmente collocate altre attività complementari non direttamente commerciali (quali museo, multisala cinematografica, palestre attrezzate, ristorazione ed esercizi pubblici) che quindi consentono una riduzione significativa della superficie di vendita ivi previste.
In sintesi la modifica proposta riguarda una diversa distribuzione e qualificazione degli spazi previsti e precisamente: incremento di 10.000 mq di SLP destinati ad attività commerciali all'esterno dell'impianto sportivo (ferma restando la superficie di vendita ammessa di 17.000 mq); previsione all'interno dell'impianto dei 5.000 mq di S.L.P. originariamente destinati alla multisala cinematografica esterna, in aggiunta agli altri spazi interni per attività connesse, (peraltro ridotte a 7.000 mq) per complessivi 12.000 mq, con una diminuzione della superficie di vendita da 10.000 mq a 4.000 mq.
Pertanto, la superficie di vendita originaria è ridotta da 27.000 mq (stabiliti con la variante n. 56) a 21.000 mq.
Si precisa che, con il presente provvedimento, le tipologie commerciali realizzabili nell'ambito non sono modificate rispetto alle compatibilità tipologiche commerciali, di cui all'art. 16, allegato c) delle NUEA, riconosciute con le varianti parziali n. 31 e n. 56 al PRG vigente.

RIEPILOGO RIDISTRIBUZIONE QUANTITÀ
VARIANTE n. 56 (mq) PROPOSTA PRESENTE PROVVEDIMENTO (mq)

IMPIANTO SPORTIVO (INTERNO) ASPI COMMERCIALE EVENTUALE

MULTISALA

17.000 (sup. vend. 10.000)

7.000 (sup.vend. 4.000)

5.000

NUOVO INSEDIAMENTO ANNESSO ALL'IMP. SPORTIVO ASPI COMMERCIALE

MULTISALA

 

20.000 (sup. vend. 17.000)

5.000

30.000 (sup.vend. 17.000)

TOTALE
42.000 (sup. vend. 27.000) 42.000 (sup.vend. 21.000)

Considerato che il dimensionamento per l'ambito 4.23 è espresso, nella scheda normativa di PRG, in mq di SLP e che gli atti relativi e conseguenti già intervenuti sono riferiti a dette quantità, si è ritenuto opportuno mantenere nella scheda della presente variante il dimensionamento espresso in termini di SLP.
Poiché nel frattempo è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Edilizio, che in sostituzione della SLP ha introdotto la "Superficie utile lorda della costruzione" (in particolare con l'esclusione dal relativo computo delle superfici dei vani scale e ascensori per tutti i tipi di insediamento), si è esplicitato in scheda, con una nota, uno specifico riferimento alla SUL corrispondente (SUL = SLP sviluppata al netto delle superfici impegnate dai connettivi verticali: vani scale e ascensori).
La riarticolazione delle quantità richiede dal punto di vista dell'inserimento architettonico ed ambientale, il mantenimento di un corretto legame tra il manufatto stadio e i volumi di progetto del nuovo insediamento commerciale.
La parziale modifica ed adattamento agli scenari delineati comporterebbe anche uno slittamento dei tempi previsti per l'attuazione di tutti gli interventi. Al fine di ovviare a tale situazione si propone altresì di rendere anticipabili gli interventi sull'impianto sportivo, definiti dalla scheda normativa di ristrutturazione edilizia, la cui cantierizzazione in sicurezza necessita di essere avviata in un periodo che escluda le attività calcistiche.
Tutto quanto sopra illustrato richiede l'adeguamento della scheda normativa dell'ambito 4.23, facendo ricorso ai disposti dell'art. 17, comma 7, della L.U.R..
Con l'occasione per una migliore applicazione delle disposizioni normative contenute nella scheda originaria, sono stati anche apportati alcuni perfezionamenti al testo che ne hanno migliorato la leggibilità senza modificarne il contenuto.
Si è ritenuto, inoltre, di esplicitare nell'art. 15 delle N.U.E.A. che l'Ambito 4.23 è da considerarsi di categoria "C" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 144.
In particolare la variante prevede le seguenti integrazioni e modifiche della scheda normativa di P.R.G. che disciplina l'ambito 4.23 Stadio delle Alpi, nonché dell'art. 15 delle N.U.E.A.:
- l'inserimento all'art. 15, comma 2, della Z.U.T. 4.23 tra quelle di categoria "C";:
- la possibilità di realizzare l'intervento di ristrutturazione edilizia relativo all'impianto sportivo anticipatamente all'approvazione dello S.U.E., in conformità alle previsioni di assetto urbanistico complessive;
- modifica della S.L.P. destinata ad ASPI - commerciale all'esterno dell'impianto sportivo nella misura di 30.000 mq di S.L.P.;
- modifica della S.L.P. interna all'impianto sportivo nella misura di 12.000 mq di S.L.P. utilizzata per destinazioni commerciali, prioritariamente connesse a quelle sportivo/calcistiche (fans shops, iniziative promozionali per i tifosi, museo ecc.) nonché a esercizi pubblici, ristorazione e multisala cinematografica;
- significativa riduzione della superficie commerciale di vendita netta interna da 10.000 mq a 4.000 mq;
- inserimento di una nota esplicativa relativa alla nuova definizione, di cui all'art. 18 del Nuovo Regolamento Edilizio, della Superficie Utile della costruzione che, nella fattispecie, è pari alla S.L.P sviluppata al netto delle superfici impegnate dai connettivi verticali (vani scale e ascensori).
Il presente provvedimento non comporta alcuna modifica al dimensionamento relativo alle aree per servizi pubblici.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dagli uffici competenti ed avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2002 10032/021 del 6 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 8556/05 dell'11 maggio 2005 che si allega.

Gli elaborati della variante sono i seguenti:
a) Relazione illustrativa;
b) Scheda normativa delle NUEA di PRG relativa all'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi - STATO ATTUALE (Testo coordinato con le modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2002 con deliberazione mecc. n. 2002 08520/009);
c) Scheda normativa delle NUEA di PRG relativa all'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi con evidenziazione delle modifiche apportate- Elaborato a titolo illustrativo;
d) Scheda normativa delle NUEA di PRG relativa all'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi - VARIANTE;
e) Parere di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica del Settore Ambiente e Territorio prot. n. 8556 dell'11 maggio 2005;
f) Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. interessate dalla variante (art. 15) - STATO ATTUALE;
g) Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. (art. 15) - VARIANTE.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento delle NUEA di PRG, relativamente all'art. 15 e alla scheda normativa dell'Ambito "4.23 Stadio delle Alpi", in conformità alle variazioni precedentemente descritte.

Allegato b)

Scheda normativa- Stato attuale
(testo coordinato)

Ambito 4.23 STADIO DELLE ALPI

L'ambito è destinato alla complessiva riorganizzazione e riqualificazione fìsica e funzionale dello Stadio attraverso interventi volti alla conservazione dell'impianto sportivo esistente e alla realizzazione di un complesso annesso destinato ad ospitare attività di supporto a quelle sportive (attività commerciali connesse, multisala cinematografica) nonché alla realizzazione dei relativi servizi.

A) STADIO DELLE ALPI - IMPIANTO SPORTIVO

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con salvaguardia dell'impianto architettonico generale, finalizzati a garantire la sicurezza, la messa a norma, la funzionalità e la migliore fruibilità dell'impianto stesso.
L'impianto è destinato a servizi privati da utilizzarsi ordinariamente per lo svolgimento dell'attività calcistica.
Si conferma la superfìcie utile esistente, di circa mq 54.000, che potrà essere utilizzata per attività complementari all'impianto sportivo, quali palestre, spogliatoi, magazzini dell'impianto, sede sociale, etc.
Una quota pari a circa mq 17.000 della suddetta superfìcie potrà, inoltre, essere utilizzata per destinazioni, anche commerciali, prioritariamente connesse a quelle sportivo/calcistiche (Fans shops, iniziative promozionali per i tifosi, museo, etc.) nonché per i magazzini e i depositi al servizio delle attività commerciali.
In ogni caso la superfìcie di vendita non potrà eccedere i mq 10.000.

B) NUOVO INSEDIAMENTO ANNESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO

Attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI) S.L.P. max mq. 25.000 con i seguenti limiti:
- Attività commerciali
- S.L.P. min.                                                                                                            mq. 14.000
- S.L.P. max                                                                                                            mq. 20.000
(di cui non più di mq. 17.000 di superficie di vendita netta)
- multisala cinematografica (max. 1300 posti)
- S.L.P. min.                                                                                                            mq.   3.000
- S.L.P. max                                                                                                            mq.   5.000

E' prevista inoltre la conservazione dell'edificio esistente lungo strada Altessano già sede dell'Istituto Bonafous, per attività di servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I. con esclusione di attività commerciali).

C) AREE MINIME PER SERVIZI

In sede di S.U.E. dovrà essere garantita la dotazione di servizi e parcheggi multifunzionali da assoggettare all'uso pubblico commisurati sia ai fabbisogni funzionali afferenti allo Stadio delle Alpi, di cui al D.M. 25 agosto 1989 (spazi attrezzati a parcheggi), e al D.M. 18 marzo 1996 (aree attrezzate per lo sfollamento), sia alle nuove attività commerciali, per lo spettacolo e per servizi privati ai sensi dei disposti delle leggi vigenti.
- Aree minime per servizi                                                                                         mq. 143.600
- fabbisogno connesso ai nuovi interventi di A.S.P.I.                                                100% S.L.P.
E' prescritto lo Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica o privata.
Stima della superfìcie territoriale dell'ambito complessivo (S. T.)                               mq. 358.043

Allegato c)

Scheda normativa con evidenziazione delle modifiche apportate
Elaborato a titolo illustrativo

Ambito 4.23 STADIO DELLE ALPI

L'ambito è destinato alla complessiva riorganizzazione e riqualificazione fisica e funzionale dello Stadio attraverso interventi volti alla conservazione dell'impianto sportivo esistente e alla realizzazione di un complesso annesso destinato ad ospitare attività di supporto a quelle sportive (attività commerciali connesse, multisala cinematografica) nonché alla realizzazione e dei relativi servizi.
Stima della superfìcie territoriale dell'ambito complessivo (S.T.)                     mq. 358.043

A) STADIO DELLE ALPI - IMPIANTO SPORTIVO

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con salvaguardia dell'impianto architettonico generale, finalizzati a garantire la sicurezza, la messa a norma, la funzionalità e la migliore fruibilità dell'impianto stesso.
L'impianto è destinato a servizi privati da utilizzarsi ordinariamente per lo svolgimento dell'attività calcistica.
Si conferma La superfìcie utile esistente, di circa mq 54.000, che potrà essere utilizzata per attività complementari all'impianto sportivo, quali palestre, spogliatoi, magazzini dell'impianto, sede sociale, etc.
Di essa una quota pari a circa mq. 17.000 12.000 della suddetta superfìcie potrà, inoltre, essere utilizzata per destinazioni, anche commerciali, prioritariamente connesse a quelle sportivo / calcistiche (Fans shops, iniziative promozionali per i tifosi, museo ecc.) nonché a esercizi pubblici, ristorazione e multisala cinematografica. nonché per i magazzini e i depositi al servizio delle attività commerciali.
In ogni caso la superfìcie di vendita non potrà eccedere i mq 10.000 4.000.

B) NUOVO INSEDIAMENTO ANNESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO

Attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI) S.L.P. max                             mq. 25.000 30.000 (1)
con i seguenti limiti:
- Attività commerciali
- S.LP.min.                                                                                                           mq. 14.000
- S.LP.max                                                                                                           mq. 20.000 30.000 (1)
(di cui non più di mq. 17.000 di superfìcie di vendita netta)
- multisala cinematografica (max. 1300 posti)
- S.L.P. min.                                                                                                        mq. 3.000
- S.L.P. max                                                                                                         mq. 5.000

(1) La Superfìcie Utile Lorda della costruzione, di cui all'art. 18 del Nuovo Regolamento Edilizio, nella fattispecie è pari alla SLP sviluppata al netto delle superfici impegnate dai connettivi verticali (vani scale e ascensori).
E' prevista inoltre la conservazione dell'edificio esistente lungo strada Altessano già sede dell'Istituto Bonafous, per attività di servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I. con esclusione di attività commerciali).

C) AREE MINIME PER SERVIZI

In sede di S.U.E. dovrà essere garantita la dotazione di servizi e parcheggi multifunzionali da assoggettare all'uso pubblico commisurati sia ai fabbisogni funzionali afferenti allo Stadio delle Alpi, di cui al D.M. 25 agosto 1989 (spazi attrezzati a parcheggi), e al D.M. 18 marzo 1996 (aree attrezzate per lo sfollamento), sia alle nuove attività commerciali, per lo spettacolo e per servizi privati ai sensi dei disposti delle leggi vigenti.
- Aree minime per servizi                                                                                                            mq. 143.600
- fabbisogno connesso ai nuovi interventi di A.S.P.I.                                                                   100% S.L.P.

E' prescritto lo Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica o privata.
Stima della superficie territoriale dell'ambito complessivo (S.T.)
                                          
 mq. 358.043

D) MODALITÀ'DI INTERVENTO

E' prescritto lo Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica o privata.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia con salvaguardia dell'impianto architettonico generale, finalizzati a garantire la sicurezza, la messa a norma, la funzionalità e la migliore fruibilità dell'impianto stesso, possono comunque essere realizzati purché in conformità alle previsioni di assetto urbanistico complessivo.

Allegato d)

Scheda normativa - Variante

Ambito 4.23 STADIO DELLE ALPI

L'ambito è destinato alla complessiva riorganizzazione e riqualificazione fisica e funzionale dello Stadio attraverso interventi volti alla conservazione dell'impianto sportivo esistente e alla realizzazione di attività di supporto a quelle sportive e dei relativi servizi.

Stima della superfìcie territoriale dell'ambito complessivo (S. T.)                                                       mq. 358.043

A) STADIO DELLE ALPI - IMPIANTO SPORTIVO

L'impianto è destinato a servizi privati da utilizzarsi ordinariamente per lo svolgimento dell'attività calcistica.
La superficie utile esistente, di circa mq 54.000, potrà essere utilizzata per attività complementari all'impianto sportivo, quali palestre, spogliatoi, magazzini dell'impianto, sede sociale, etc.
Di essa una quota pari a mq. 12.000 potrà essere utilizzata per destinazioni, anche commerciali, prioritariamente connesse a quelle sportivo/calcistiche (Fans shops, iniziative promozionali per i tifosi, museo ecc.) nonché a esercizi pubblici, ristorazione e multisala cinematografica.
In ogni caso la superfìcie di vendita non potrà eccedere i mq 4.000.

B) NUOVO INSEDIAMENTO ANNESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO

Attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI) S.L.P. max                                                mq. 30.000 (1)
- Attività commerciali
- S.LP. max                                                                                                                               mq. 30.000 (1)
(di cui non più di mq. 17.000 di superfìcie di vendita netta).
(1) La Superfìcie Utile Lorda della costruzione, di cui all'art. 18 del Nuovo Regolamento Edilizio, nella fattispecie è pari alla SLP sviluppata al netto delle superfici impegnate dai connettivi verticali (vani scale e ascensori).
E' prevista inoltre la conservazione dell'edifìcio esistente lungo strada Altessano già sede dell'Istituto Bonafous, per attività di servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I. con esclusione di attività commerciali).

C) AREE MINIME PER SERVIZI

In sede di S.U.E. dovrà essere garantita la dotazione di servizi e parcheggi multifunzionali da assoggettare all'uso pubblico commisurati sia ai fabbisogni funzionali afferenti allo Stadio delle Alpi, di cui al D.M. 25 agosto 1989 (spazi attrezzati a parcheggi), e al D.M. 18 marzo 1996 (aree attrezzate per lo sfollamento), sia alle nuove attività commerciali, per lo spettacolo e per servizi privati ai sensi dei disposti delle leggi vigenti.
- Aree minime per servizi                                                                                                                  mq. 143.600
- fabbisogno connesso ai nuovi interventi di A.S.P.I.                                                                         100% S.L.P.

D) MODALITÀ'DI INTERVENTO

E' prescritto lo Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica o privata.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia con salvaguardia dell'impianto architettonico generale, finalizzati a garantire la sicurezza, la messa a norma, la funzionalità e la migliore fruibilità dell'impianto stesso, possono comunque essere realizzati purché in conformità alle previsioni di assetto urbanistico complessivo.

Allegato e)

CITTA’ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E VERDE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ufficio Inquinamento Acustico

Prot. 8556/05/074/s147
Data 11.05.05
Tit. VI - Cl. 9-5 - Fasc. 4

 

Oggetto: Variante parziale n. 123 al P.R.G. - Ambito 4.23 Stadio delle Alpi
               Parere di coerenza con la Proposta di Zonizzazione Acustica

Con riferimento alla vostra richiesta prot. 2914 TO 06.02/03.9 del 29 aprile 2005, ns. prot. 7908 del 2 maggio 2005, si fa presente che la proposta di classificazione acustica la cui procedura di approvazione è stata avviata dalla Giunta Comunale in data 26 novembre 2002, con deliberazione (mecc. 2002 10032/21), attribuisce all'area del sito in oggetto la Classe acustica IV (Aree di intensa attività umana).
Tale classificazione è compatibile con la variante al PRG, che verte sulla ridistribuzione di alcune quantità e precisamente: spostamento di 10.000 mq di SLP destinati ad attività commerciali dall'area dell'impianto sportivo all'area esterna di nuovo insediamento commerciale; spostamento all'interno dell'impianto dei 5.000 mq di SLP originariamente destinati alla multisala cinematografica; conseguente riduzione dell'utilizzo degli spazi interni allo stadio da 17.000 mq a 12.000 mq.
La variante al PRG in oggetto è pertanto coerente con il Piano di zonizzazione Acustica.
Si ricorda che, per la realizzazione per i nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali deve essere redatta una valutazione previsionale di impianto acustico ex art. 8, comma 2 Legge 447/1995 e art. 10, L.R. 52/2000, secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n. 2).
Particolare cura dovrà essere posta nell'identificazione e nella descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio e nel calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.
EG

Allegato f)

NORME URBANISTICO - EDILIZIE DI ATTUAZIONE
Estratto
Art. 15
STATO ATTUALE

Art. 15 - Zone urbane di trasformazione
1 Il piano classifica zone urbane di trasformazione le parti di territorio per le quali, indipendentemente dallo stato di fatto, sono previsti interventi di radicale ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto.
2 Le zone urbane di trasformazione sono considerate di categoria B secondo il D.M. 2.4.68, di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 13 L.U.R., nonché di recupero ai sensi della legge 457/78, ad eccezione delle zone sottoelencate: 2.3, 4.1, 4.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5, 8.15, 9.27, 10.1, 10.3, 12.2, 12.3, 12.14, 12.15, 12.18, 13.1, 13.2, 16.3, 16.8, 16.10, 16.23, che sono considerate di categoria C.
3 Le tavole di piano in scala 1:5.000 individuano le zone urbane di trasformazione e, nei casi di rilevanza urbana, all'interno di queste, le aree di concentrazione dell'edificato, le aree minime da cedere gratuitamente o da assoggettare all'uso pubblico per la realizzazione dei servizi pubblici (art. 21 della L.U.R. e servizi per la città) e per la viabilità.
Le aree di concentrazione dell'edificato individuano gli spazi in cui organizzare l'utilizzazione edificatoria relativa all'ambito o a più ambiti quando prescritta ed eventuali aree aggiuntive per servizi e viabilità minore da cedersi gratuitamente nelle quantità indicate nelle relative schede normative.
4. L'indice di edificabilità territoriale massimo è 0,7 mq SLP/mq ST (salvo quanto diversamente specificato nelle schede normative), elevabile dove consentito sino a 0,8 mq SLP/mq ST, per la realizzazione della SLP generata dalle utilizzazioni edificatorie dei parchi urbani e fluviali (v. art. 21), collinari (v. art. 22) e tessuti ad alta densità della zona urbana centrale storica (v. art. 10).
5 annullato.
6 La capacità edificatoria degli ambiti di trasformazione di proprietà pubblica deriva dalle utilizzazioni edificatorie delle aree a parco urbano, fluviale e collinare, nelle quantità e destinazioni stabilite nelle schede normative.

… omissis

 

Allegato g)

NORME URBANISTICO - EDILIZIE DI ATTUAZIONE
Estratto
Art. 15
VARIANTE

Art. 15 - Zone urbane di trasformazione
1 II piano classifica zone urbane di trasformazione le parti di territorio per le quali, indipendentemente dallo stato di fatto, sono previsti interventi di radicale ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto.
2 Le zone urbane di trasformazione sono considerate di categoria B secondo il D.M. 2.4.68, di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 13 L.U.R., nonché di recupero ai sensi della legge 457/78, ad eccezione delle zone sottoelencate: 2.3, 4.1, 4.2, 4.23, 5.3, 5.5, 6.1, 6.4, 6.5, 8.15, 9.27, 10.1, 10.3, 12.2, 12.3, 12.14, 12.15, 12.18, 13.1, 13.2, 16.3, 16.8, 16.10, 16.23, che sono considerate di categoria C.
3 Le tavole di piano in scala 1:5.000 individuano le zone urbane di trasformazione e, nei casi di rilevanza urbana, all'interno di queste, le aree di concentrazione dell'edificato, le aree minime da cedere gratuitamente o da assoggettare all'uso pubblico per la realizzazione dei servizi pubblici (art. 21 della L.U.R. e servizi per la città) e per la viabilità.
Le aree di concentrazione dell'edificato individuano gli spazi in cui organizzare l'utilizzazione edificatoria relativa all'ambito o a più ambiti quando prescritta ed eventuali aree aggiuntive per servizi e viabilità minore da cedersi gratuitamente nelle quantità indicate nelle relative schede normative.
4 L'indice di edificabilità territoriale massimo è 0,7 mq SLP/mq ST (salvo quanto diversamente specificato nelle schede normative), elevabile dove consentito sino a 0,8 mq SLP/mq ST, per la realizzazione della SLP generata dalle utilizzazioni edificatorie dei parchi urbani e fluviali (v. art. 21), collinari (v. art. 22) e tessuti ad alta densità della zona urbana centrale storica (v. art. 10).
5 annullato.
6 La capacità edificatoria degli ambiti di trasformazione di proprietà pubblica deriva dalle utilizzazioni edificatorie delle aree a parco urbano, fluviale e collinare, nelle quantità e destinazioni stabilite nelle schede normative.

… omissis